Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4792 /2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. QUAGLIUOLO ROBERTA e con domicilio eletto presso il suo studio in
CORSO PORTA VITTORIA, 28 20122 MILANO
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
VAGLIO FEDERICA e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA CREMA, 15
20135 MILANO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ADRO, in data 02/06/2018, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di ADRO alla
Parte II, Serie B n. 1, dell'anno 2018; separati consensualmente con verbale in data 18.11.22 e relativo decreto di omologa del
22.11.22;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) collocamento prevalente presso la madre attualmente nell'abitazione familiare sita in Ceranova (PV), via Toscanini 44 e a partire dal mese di dicembre 2024 nella nuova abitazione acquistata dalla stessa sita in Marzano, Via Vidoleghi 11, i quali
2) Entro il 31 dicembre 2024 la sig.ra si impegna a riconsegnare Pt_2 definitivamente al sig. l'abitazione familiare sita in Ceranova (PV), via Pt_1
Toscanini 44 di proprietà esclusiva di quest'ultimo completa degli arredi di proprietà del medesimo.
Il sig. pertanto, continuerà a sostenere integralmente il pagamento delle rate Pt_1 del mutuo residuo gravante sull'immobile per circa € 473,95 mensili sino alla sua estinzione.
3) A partire dal mese successivo alla riconsegna dell'immobile di cui al punto 2, salvo eventuali conguagli dovuti per il mese precedente da calcolarsi su base giornaliera, il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Pt_2 mantenimento della figlia minore la somma di € 350,00 mensili anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo della vita, a decorrere dal mese di giugno 2026.
Per_ I genitori concordano che la figlia venga posta a carico fiscale di entrambi al 50% con ogni conseguenza in merito alla detraibilità delle relative voci di spesa.
La sig.ra continuerà a percepire interamente l'assegno unico erogato dall' Pt_2 CP_1
per la figlia minore, attualmente ammontante a circa Euro 220,00 mensili, mentre eventuali futuri bonus relativi alla scuola materna e/o alle classi successive - ove erogati - saranno utilizzati interamente per le relative spese con suddivisione al 50% tra i genitori dell'eventuale ulteriore importo residuo da sostenere.
Pag. 2 di 6 4) Il sig. terrà, inoltre, a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Pt_1
relative alla figlia secondo le linee Guida approvate dal Tribunale di Pavia in data 9 novembre 2016 – Prot. 2323/16 che si intendono quivi riportate integralmente.
5) Per quanto concerne le frequentazioni tra padre e figlia, le parti danno atto che dal 9 settembre sono già in vigore le seguenti modalità: il padre trascorrerà con la figlia minore un fine settimana alternato con la madre, con prelievo della bambina dalla scuola materna il venerdì pomeriggio e con rientro la domenica sera indicativamente entro le 19.00.
Nelle settimane in cui padre e figlia non trascorreranno il weekend insieme, il padre potrà tenere con se la minore il venerdì con prelievo della stessa dalla scuola materna e riaccompagnamento a casa della madre il sabato mattina indicativamente verso le ore
11, con la facoltà eventuale di tenerla un ulteriore giorno infrasettimanale previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici della minore.
6) Fermo quanto stabilito nel punto precedente, qualora il padre non potesse essere
Per_ presente con nei tempi e/o con le modalità concordate e/o a causa di malattia della minore e/o di eventuali trasferte della minore con la madre includenti il giorno del venerdì nelle settimane in cui il weekend spetta alla madre, i genitori potranno concordare eventuali frequentazioni alternative di recupero sempre compatibilmente agli impegni lavorativi del padre ed a quelli extrascolastici della minore.
7) I signori e convengono che le vacanze scolastiche verranno di Pt_1 Pt_2
regola gestite come segue, salvo diversi accordi stabiliti di volta in volta e/o dovuti ad imprevedibili impedimenti dei genitori e/o del minore:
- durante le festività natalizie, da intendersi secondo il calendario scolastico in 2
Per_ settimane, trascorrerà una settimana a testa con ciascuno dei genitori da concordarsi entro il 30 ottobre di ogni anno, indicativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio in via alternata.
I genitori si impegnano comunque a consentire che la bimba trascorra o il 24 dicembre
(pranzo o cena) o il 25 (pranzo o cena) con ognuno dei genitori;
Pag. 3 di 6 -le festività di carnevale e di Pasqua, sempre seguendo il calendario scolastico,
Per_ verranno trascorse da di regola in egual misura con il padre e la madre, salvo diversi accordi e impegni dei genitori, previamente condivisi.
- eventuali ponti conseguenti alle festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) verranno divisi equamente in base alle disponibilità dei genitori, con impegno per gli stessi a programmarli con un preavviso di almeno 2 settimane rispetto alla festività e nel rispetto del criterio di alternanza annuale ove possibile;
Per_
- nel periodo estivo di ogni anno, il padre terrà con se per due settimane da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
Tale periodo potrà essere eventualmente rivisto in prospettiva della crescita e dei desideri della minore previo accordo tra i genitori e comunque dovrà essere sempre funzionale al benessere della bambina.
8) Ciascun genitore, quando la figlia minorenne sarà con l'altro genitore, potrà rimanere in contatto telefonico con la minore stabilendo una fascia oraria per le chiamate preferibilmente tra le 19 e le 20 di sera, salvo diverso accordo.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) ) I signori e prestano sin d'ora il loro assenso ad ogni necessaria Pt_1 Pt_2 autorizzazione per il rilascio od il rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio, Per_ anche in relazione alla figlia minore .
10) I sigg,ri e si danno atto reciprocamente di essere Pt_1 Pt_2
economicamente autosufficienti e di aver già provveduto a regolare ogni altra questione economica e/o patrimoniale relativa al periodo dell'unione coniugale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
20.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Pag. 4 di 6 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 22.11.22 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi, tenutasi in modalità cartolare, nel giudizio di separazione, avvenuta il 18.11.22. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in ADRO il giorno Parte_1 Parte_2
02/06/2018 (atto n. 1, parte II, serie B, anno 2018);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pag. 5 di 6 Così deciso in data 24.3.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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