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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante n.1051/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Milazzo. Parte_1
APPELLANTE Contro
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLATO All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n.360/2023 del 16/5/2023 il Tribunale di Marsala ha rigettato il ricorso proposto da diretto all'assegnazione della Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2018/2019, compensando le spese tra le parti. Disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal , il G.L. ha ripercorso CP_1 le posizioni espresse sull'applicazione dell'istituto denominato “carta docente” introdotto dall'art.1 comma 121 della Legge n.107/2015 e di come quest'ultima , programmaticamente riservata ai soli docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali sia stata assoggettata ad un'interpretazione conformatrice al dettato della clausola n.4 par. 1 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE in ragione della quale Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. E poiché la situazione delle docenti a termine risulta equiparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste
- a quella del docente di ruolo, non ravvisandosi la sussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare una disparità di trattamento con i docenti di ruolo, si è ritenuto che la clausola dovesse essere letta nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (cfr. ordinanza CGEU del 18 maggio 2022). Ha concluso, pertanto, il G.L. che la normativa interna, passibile di connotazione discriminatoria, doveva assoggettarsi ad una rivisitazione interpretativa favorevole alla estensione del beneficio anche ai docenti titolari di incarichi a termine per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. Rilevato, nondimeno, che il ricorrente aveva prestato servizio in qualità di supplente incaricata nell'anno 2018/2019 e ritenuta incontestata la circostanza che la supplenza era stata svolta su posto normale e si era protratta fino al termine delle attività didattiche, ha ritenuto tuttavia ostativo al riconoscimento del beneficio il dato normativo costituito dall'art.6 comma 7° D.P.C.M. n 28/11/2016 , secondo il quale le somme non spese entro l'anno scolastico di riferimento potevano essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello per il quale il beneficio era stato riconosciuto, dal che discendendo che la carta docenti non poteva essere riconosciuta per l'anno scolastico 2018/2019 in quanto maturata anteriormente al biennio in corso. Tale capo di sentenza è stato gravato di appello dal docente per avere il G.L. Parte_1 ritenuto applicabile la normativa regolamentare e la decadenza ad essa riconducibile, a suo dire riferibile ai soli docenti di ruolo .
Deduce in proposito che, poiché la disposizione dell'art. 6 del D.P.C.M. dal 28/11/2016 – e quella speculare prevista dall'art. 3 D.P.C.M. del 23/9/2015 - erano state concepite per una platea di destinatari (docenti di ruolo) ai quali il legislatore riconosceva espressamente il diritto all'attribuzione della carta docenti, essa non poteva operare nei confronti di chi – docenti incaricati – non aveva titolo ad avvalersene al momento della messa a disposizione della carta in quanto espressamente escluso dal novero dei potenziali beneficiari. Resiste sul punto il appellato il quale, richiamati i principi nel frattempo enunciati CP_1 dalla Corte di Cassazione (sentenza n.29961 del 27/10/2023) investita del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. , chiede oggi a questa Corte di adeguarsi all'insegnamento della S.C. e di ponderare, in relazione alle ragioni di difficoltà ermeneutiche poste a base del suddetto intervento nomofilattico, la ricorrenza dei presupposti giustificativi della compensazione integrale delle spese processuali. Tanto premesso il gravame è fondato. La problematica riguardante l'applicazione dell'istituto della carta docenti ed i risvolti discriminatori riconducibili alla fonte normativa nella sua formulazione originaria (art.1 comma 121 Legge 107/2015) ha conosciuto nel tempo l'intervento conformativo di plurime istanze giurisprudenziali (Consiglio di Stato n. 1842/2022 e CGEU del 18/5/2022) che hanno stigmatizzato , inquanto discriminatoria, l'esclusione del beneficio ai docenti titolari di incarichi a termine. In tale solco si è posta da ultimo la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 29661/2023 la quale ha sciolto i molteplici nodi interpretativi innescati dall'applicazione dell'istituto della
“carta docenti”. Premessa l'immanenza alla funzione scolastica dell'esigenza di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale della classe docente necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico, senza distinzione tra docenti di ruolo e non, e che in attuazione di tale obiettivo la L. n.107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art.1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile», ciò premesso la S.C. ha ritenuto che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e il principio di non discriminazione ivi sancito ostavano ad una normativa nazionale che riservasse quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. Ha quindi affermato che :
1. La Carta Docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art.4, comma secondo, della L. n.124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3.Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.1, comma 121, L. n.107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4.L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art.4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Trasfusi i principi sopra enunciati nella odierna controversia, questo collegio non può esimersi dall'osservare come non sia stata oggetto di alcuna censura la circostanza, accertata dal G.L., per la quale gli incarichi di supplenza dei quali è stato destinatario l'appellato nell'a.s. 2018/2019 risultano conferiti fino al termine delle attività didattiche e presentano pertanto quelle condizioni di omogeneità idonee a determinare la disparità di trattamento censurata. Trattandosi di domanda diretta alla erogazione in forma specifica del beneficio e non essendovi controversia in ordine all'attualità dell'inserimento dell'appellante nel circuito scolastico, va quindi considerata la rilevanza della violazione stigmatizzata dal motivo di gravame che ha censurato la contraddizione logica insita nell'estendere ai docenti precari gli effetti estintivi/impeditivi connessi alla mancata fruizione del beneficio entro l'anno successivo a quello di assegnazione. Trattasi di principio ricavato da una disposizione - art. 6 commi 6° a 7° D.P.C. M. 28/11/2016 Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.
7. Le somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili sono recuperate a valere sulle risorse disponibili sulla Carta con l'erogazione riferita all'anno scolastico successivo - implicante logicamente la situazione del docente il quale, avendo avuto riconosciuto il beneficio in un determinato anno, non ne fruisca nell'anno in corso ed in quello successivo con l'effetto di non potere più fruire dell'attribuzione in quanto recuperata alla disponibilità dello stanziamento . Quello che non è tollerabile è che un siffatto effetto caducatorio possa applicarsi a chi, non avendo avuto accesso alla piattaforma informatica di registrazione ed autenticazione per l'assegnazione della carta, si veda sanzionato per la mancata spendita del beneficio che in quel momento era preclusa dal fatto di non esserne titolare . A tale eventualità fa riferimento il punto della sentenza della S.C. (par. 17.2) laddove si precisa “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. Dovendosi rimuovere l'impedimento temporale rilevato dalla sentenza di primo grado, dovrà conclusivamente essere riconosciuta la spettanza del beneficio, anche per le annualità anteriori al biennio siccome individuate nell'a.s. 2018/2019 per il docente Pt_1
Il tutto oltre interessi legali dalla data di maturazione del beneficio fino al soddisfo, ciò rispondendo alla natura di credito di lavoro della obbligazione di pagamento in oggetto come tale rientrante nella sfera di applicazione dell'art. 429 comma 3° c.p.c.. Per quanto esposto deve essere pronunciata la parziale riforma della sentenza di primo grado. Trattandosi di questione interpretativa rispetto alla quale l'arresto nomofilattico della S.C.
– rilevante sulle questioni trattate – è pervenuto soltanto successivamente alla instaurazione del giudizio sussistono giustificati motivi per pronunciare l'integrale compensazione delle spese anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.360/2023, resa dal Tribunale di Marsala il 16 maggio 2023, dichiara che Parte_1
ha diritto all'attribuzione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione
[...] del docente di cui alla Legge n.107/2015 per l'anno scolastico 2018/2019 e, per l'effetto, condanna il appellato all'accreditamento per la medesima annualità dell'importo CP_1 di euro 500,00 oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo. Compensa le spese di lite di entrambi gradi del giudizio. Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Michele De Maria