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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/11/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 54/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 54/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/11/2025 nella causa n. 54/2023 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1161/2022, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 03/11/2022, vertente tra
(C.F./P.IVA: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti VENEZIA ON e NATALE GIOVANNA
- attore/opponente - e C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria,
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. FAGGELLA Parte_2
EL ON IA
- convenuto/opposto – Conclusioni All'udienza del 20/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa
, odierno opposto, chiedeva ed otteneva Controparte_1
l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di , Parte_1 odierno opponente, per conseguire il pagamento della somma di € 5.265,50, oltre interessi e spese, quale saldo debitore relativo al contratto di credito al consumo n. 1104902886001 originariamente stipulato con la RC BA e poi ceduto alla (v. decreto ingiuntivo n. 1161/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 03/11/2022; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione Pt_1
, contestando in via preliminare il mancato esperimento del tentativo
[...] di mediazione obbligatoria, nonché l'intervenuta prescrizione del credito vantato.
2 Tribunale di Avellino n. 54/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Eccepiva inoltre il difetto legittimazione attiva di per non Controparte_1 aver provato né l'avvenuta cessione del credito per cui è causa né che tale credito sia inserito nella presunta cessione indicata. Nel merito, evidenziava l'inidoneità della documentazione allegata al ricorso monitorio ai fini dell'ingiunzione emessa, con particolare riferimento alla certificazione ex art. 50 TUB. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: […] a) In via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda, per non aver l'opposto dato corso alla procedura di mediazione obbligatoria ex d. lgs. n. 28/2010; b) Ancora in via preliminare dichiarare il difetto di titolarità e legittimazione attiva di
[...]
e per essa, quale mandataria, e per Controparte_1 Parte_2
l'effetto annullare, revocare, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.1161/2022; c) In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito vantato;
d) Nel merito, accertare e dichiarare che nulla deve a (già Parte_1 Controparte_1 CP_1
e per essa, quale mandataria, a e per l'effetto
[...] Parte_2 annullare, revocare, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.1161/2022; Con vittoria di spese e compensi di causa, con attribuzione […]. Si costituiva in giudizio la quale nel Controparte_1 contestare in fatto ed in diritto l'opposizione formulata, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta. Instauratosi il contraddittorio, denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concesso il termine per esperire il procedimento di mediazione, concessi altresì i termini di rito, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva all'odierna udienza decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Fondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale
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assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria, con tutto ciò che ne consegue in punto di sostanziale irrilevanza, salvo quanto riferito in punto di regolamentazione delle spese, delle eccezioni formulate sul punto. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Orbene, dalla disamina degli atti e dall'esame dei documenti versati nel presente giudizio, si evince che siffatto onere non sia stato assolto dalla convenuta opposta. Quest'ultima infatti ha dichiarato di agire quale cessionaria di un portafoglio di crediti ceduti in blocco entro i quali vi sarebbe quello per cui è causa: in particolare, assume che il credito azionato in via monitoria, sorto in capo a per Controparte_2 effetto della stipula di un contratto di finanziamento con carta di credito, sarebbe poi stato ceduto pro soluto a con atto dell'8/07/2017, come da comunicazione di CP_3 cessione resa in pari data dalla stessa e pedissequo avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 82 del 13/07/2017, per poi essere successivamente trasferito, per effetto della cessione del ramo d'azienda di cui al verbale di assemblea del 29/06/2018 rep. n. 80866 e racc. n. 15510 a , poi divenuta CP_1 [...] oggi agente a mezzo della mandataria, Controparte_1 [...]
Parte_2
A tal riguardo, secondo recente giurisprudenza di legittimità in caso di contestazione della titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art 58 D. Igs n°385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in
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blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n°24798/2020, conformi Cass. n°4116/2016, n°22268/2018, n°2780/2019). Di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass n. 5857/2022) in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB ha espresso il principio in virtù del quale la questione del credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale salvo che controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Da ultimo la Cassazione (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023) ha inteso precisare altresì che Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo. Incombe, quindi, su colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria l'onere puntuale di fornire la prova della propria titolarità del diritto di credito con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. Nel caso in esame, parte ricorrente, a fronte delle recise contestazioni formulate della controparte sul punto (v. atto di opposizione e successivi scritti difensivi), non è riuscita a fornire sufficienti riscontri circa l'effettiva riconducibilità del credito per cui è causa alla predetta cessione, non assolvendo, per l'effetto, agli oneri probatori impostile quale attrice in senso sostanziale, con la conseguente operatività dei principi supra citati e più in generale di quello secondo cui l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468). Non si vede infatti come ricondurre con certezza alla cessione in blocco di cui si tratta un credito, quale quello in esame, di cui risulta incerta persino la datazione contrattuale (v. contratto in atti, non recante alcuna specifica data, che persino la creditrice opposta ha ricostruito nei seguenti termini meramente probabilistici: si producono gli estratti conti del rapporto dal 2004 (DOC. 11) nonché il contratto completo di documenti di identità, dal quale risulta che lo stesso si può far risalire ad agosto 2004).
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Tale circostanza assume notevole rilevanza se solo si considera che nel contratto di cessione in atti, il principale criterio utilizzato per l'identificazione dei crediti trasferiti in blocco è proprio quello temporale. Più nel dettaglio, l'allegato 6 del predetto atto di cessione recante i c.d. Criteri di Blocco degli NPL risulta avere il seguente tenore: Ai sensi di un Accordo di Compravendita stipulato tra il Venditore e l'Acquirente in data 26 maggio 2017 (il “Contratto di Cessione”), il Venditore ha trasferito all'Acquirente, con efficacia giuridica a decorrere dal [Data di Perfezionamento]1 e con effetto economico a decorrere dal 30 settembre 2016, un portafoglio costituito da contratti, crediti pecuniari, diritti, rapporti giuridici, tra cui gli Obblighi
Assunti, ma ad esclusione degli Obblighi Esclusivi (entrambi definiti di seguito) insorti a decorrere dal 30 settembre 2016 (il “Portafoglio NPL”) derivanti o relativi a prestiti al consumo, prestiti personali, carte di credito e scoperti (di seguito collettivamente denominati “Crediti”) che soddisfano i seguenti criteri al 30 settembre 2016 (o alle altre date specificate di seguito):
(i) si tratta di crediti di proprietà del Venditore al 30 settembre 2016, originati in
Italia:
(a) dal Venditore;
oppure
(b) da o da Controparte_4 Controparte_5
(precedentemente denominata , i cui Controparte_4 contratti, crediti pecuniari, diritti, rapporti giuridici sono stati trasferiti al
Venditore, con avviso di trasferimento pubblicato:
A. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 giugno 2009, seconda parte, n. 71; oppure
B. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 agosto 2014, seconda parte, n. 94; oppure
(c) da AN , RS TA (“AN”), i cui Controparte_6 contratti, crediti pecuniari, diritti, rapporti giuridici sono stati trasferiti al
Venditore, con avviso di trasferimento pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 aprile 2010, seconda parte, n.
42; e
(ii) detti crediti corrispondono o sono relativi a:
(a) prestiti al consumo originati nel periodo compreso tra l'anno 2014 e il 2015 allo scopo di rifinanziare i Saldi di Carta di Credito dovuti al
Venditore (i “Finanziamenti Personali tramite Carta di Credito”); oppure
(b) Saldi di Carta di Credito che non sono stati rifinanziati attraverso
Finanziamenti Personali tramite Carta di Credito (i “Finanziamenti tramite Carta di Credito Svalutati”); oppure
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(c) debiti nei confronti del Venditore nell'ambito di linee di credito revolving, relativi gli attuali conti, privi di data di scadenza specifica, ma con possibilità di richiedere il rimborso all'Acquirente in qualsiasi momento (soggetti a un termine di preavviso), diversi dalle Carte di
Credito (gli “Scoperti”); oppure
(d) prestiti al consumo e prestiti personali diversi dai Finanziamenti
Personali tramite Carta di Credito (i “Prestiti Personali Standard”); e
(iii) detti crediti sono stati concessi ai sensi degli accordi disciplinati dal diritto italiano;
(iv) sono denominati in euro;
e
(v) sono stati interamente versati e non prevedono l'obbligo o la possibilità di effettuare ulteriori esborsi;
e
(vi) il debitore principale è una persona fisica;
e
(vii) detti crediti non sono garantiti da alcun tipo di garanzia reale o garanzia personale;
(viii) presentano un saldo residuo maggiore di zero o in relazione al quale sussiste un credito residuo e/o un importo che deve essere pagato dal mutuatario interessato o altrimenti ricevuto dal Venditore;
e
(ix) detti crediti risultano scaduti alla Data di Perfezionamento. Alquanto difficoltosa, o comunque incerta, risulta dunque l'applicabilità dei suddetti Criteri di Blocco al credito per cui è causa, di cui, come chiarito, appare incerta persino la datazione, nonché - stante anche l'assenza di compiute e specifiche controdeduzioni sul punto ad opera dell'opposta (v. rispettivi scritti difensivi) – l'univoca riconducibilità a talune delle categorie supra menzionate, essendo a più riprese escluse, e con criteri alquanto complessi, altresì le operazioni connesse o comunque derivanti da finanziamenti con carte di credito. A colmare tali lacune probatorie, invero, non potrebbero ritenersi sufficienti: né i (comprovatamente successivi e per l'effetto presupponenti l'avvenuta cessione – anche – del credito in contestazione) l'atto di cessione del ramo d'azienda e correlato elenco dei crediti ceduti (peraltro alquanto criptico o comunque non univocamente ricollegabile al rapporto per cui è causa) di cui in atti (v. Verbale conferimento ramo d'azienda; Estratto Gazzetta Ufficiale 09.08.2018; ed elenco crediti ceduti Annex, di cui in atti); né tantomeno la (seppure coeva) comunicazione dell'avvenuta cessione promanante dalla medesima cessionaria in atti (v. comunicazione CP_3 dell'8/07/2017). Secondo condivisa giurisprudenza infatti In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la
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citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023), ferma in ogni caso l'ulteriore precisazione secondo cui In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023). In conclusione, la società convenuta opposta non ha provato il trasferimento in proprio favore del credito in origine vantato da nei confronti Controparte_2 dell'opponente sicché non può che ravvisarsi, per carenza di prova, il difetto di titolarità del credito azionato in monitorio. Alla stregua di quanto precede, quindi, dovrà accogliersi l'opposizione proposta e contestualmente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con il contestuale assorbimento, stante la dirimente evidenza e il consistente impatto operativo delle questioni sin qui esposte, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Secondo condivisa giurisprudenza, difatti, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza
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che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). Sulle spese Le spese seguiranno la soccombenza di parte opposta, ferma la relativa liquidazione, - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1161/2022, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 03/11/2022, nei confronti di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria,
[...]
, respinta o comunque assorbita ogni altra istanza deduzione Parte_2 ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1161/2022, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 03/11/2022; condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese del presente giudizio, liquidate in € 145,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione ai difensori antistatari, avv.ti VENEZIA ON e NATALE GIOVANNA;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 20/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 54/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/11/2025 nella causa n. 54/2023 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1161/2022, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 03/11/2022, vertente tra
(C.F./P.IVA: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti VENEZIA ON e NATALE GIOVANNA
- attore/opponente - e C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria,
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. FAGGELLA Parte_2
EL ON IA
- convenuto/opposto – Conclusioni All'udienza del 20/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa
, odierno opposto, chiedeva ed otteneva Controparte_1
l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di , Parte_1 odierno opponente, per conseguire il pagamento della somma di € 5.265,50, oltre interessi e spese, quale saldo debitore relativo al contratto di credito al consumo n. 1104902886001 originariamente stipulato con la RC BA e poi ceduto alla (v. decreto ingiuntivo n. 1161/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 03/11/2022; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione Pt_1
, contestando in via preliminare il mancato esperimento del tentativo
[...] di mediazione obbligatoria, nonché l'intervenuta prescrizione del credito vantato.
2 Tribunale di Avellino n. 54/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Eccepiva inoltre il difetto legittimazione attiva di per non Controparte_1 aver provato né l'avvenuta cessione del credito per cui è causa né che tale credito sia inserito nella presunta cessione indicata. Nel merito, evidenziava l'inidoneità della documentazione allegata al ricorso monitorio ai fini dell'ingiunzione emessa, con particolare riferimento alla certificazione ex art. 50 TUB. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: […] a) In via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda, per non aver l'opposto dato corso alla procedura di mediazione obbligatoria ex d. lgs. n. 28/2010; b) Ancora in via preliminare dichiarare il difetto di titolarità e legittimazione attiva di
[...]
e per essa, quale mandataria, e per Controparte_1 Parte_2
l'effetto annullare, revocare, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.1161/2022; c) In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito vantato;
d) Nel merito, accertare e dichiarare che nulla deve a (già Parte_1 Controparte_1 CP_1
e per essa, quale mandataria, a e per l'effetto
[...] Parte_2 annullare, revocare, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.1161/2022; Con vittoria di spese e compensi di causa, con attribuzione […]. Si costituiva in giudizio la quale nel Controparte_1 contestare in fatto ed in diritto l'opposizione formulata, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta. Instauratosi il contraddittorio, denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concesso il termine per esperire il procedimento di mediazione, concessi altresì i termini di rito, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva all'odierna udienza decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Fondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale
3 Tribunale di Avellino n. 54/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria, con tutto ciò che ne consegue in punto di sostanziale irrilevanza, salvo quanto riferito in punto di regolamentazione delle spese, delle eccezioni formulate sul punto. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Orbene, dalla disamina degli atti e dall'esame dei documenti versati nel presente giudizio, si evince che siffatto onere non sia stato assolto dalla convenuta opposta. Quest'ultima infatti ha dichiarato di agire quale cessionaria di un portafoglio di crediti ceduti in blocco entro i quali vi sarebbe quello per cui è causa: in particolare, assume che il credito azionato in via monitoria, sorto in capo a per Controparte_2 effetto della stipula di un contratto di finanziamento con carta di credito, sarebbe poi stato ceduto pro soluto a con atto dell'8/07/2017, come da comunicazione di CP_3 cessione resa in pari data dalla stessa e pedissequo avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 82 del 13/07/2017, per poi essere successivamente trasferito, per effetto della cessione del ramo d'azienda di cui al verbale di assemblea del 29/06/2018 rep. n. 80866 e racc. n. 15510 a , poi divenuta CP_1 [...] oggi agente a mezzo della mandataria, Controparte_1 [...]
Parte_2
A tal riguardo, secondo recente giurisprudenza di legittimità in caso di contestazione della titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art 58 D. Igs n°385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in
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blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n°24798/2020, conformi Cass. n°4116/2016, n°22268/2018, n°2780/2019). Di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass n. 5857/2022) in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB ha espresso il principio in virtù del quale la questione del credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale salvo che controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Da ultimo la Cassazione (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023) ha inteso precisare altresì che Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo. Incombe, quindi, su colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria l'onere puntuale di fornire la prova della propria titolarità del diritto di credito con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. Nel caso in esame, parte ricorrente, a fronte delle recise contestazioni formulate della controparte sul punto (v. atto di opposizione e successivi scritti difensivi), non è riuscita a fornire sufficienti riscontri circa l'effettiva riconducibilità del credito per cui è causa alla predetta cessione, non assolvendo, per l'effetto, agli oneri probatori impostile quale attrice in senso sostanziale, con la conseguente operatività dei principi supra citati e più in generale di quello secondo cui l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468). Non si vede infatti come ricondurre con certezza alla cessione in blocco di cui si tratta un credito, quale quello in esame, di cui risulta incerta persino la datazione contrattuale (v. contratto in atti, non recante alcuna specifica data, che persino la creditrice opposta ha ricostruito nei seguenti termini meramente probabilistici: si producono gli estratti conti del rapporto dal 2004 (DOC. 11) nonché il contratto completo di documenti di identità, dal quale risulta che lo stesso si può far risalire ad agosto 2004).
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Tale circostanza assume notevole rilevanza se solo si considera che nel contratto di cessione in atti, il principale criterio utilizzato per l'identificazione dei crediti trasferiti in blocco è proprio quello temporale. Più nel dettaglio, l'allegato 6 del predetto atto di cessione recante i c.d. Criteri di Blocco degli NPL risulta avere il seguente tenore: Ai sensi di un Accordo di Compravendita stipulato tra il Venditore e l'Acquirente in data 26 maggio 2017 (il “Contratto di Cessione”), il Venditore ha trasferito all'Acquirente, con efficacia giuridica a decorrere dal [Data di Perfezionamento]1 e con effetto economico a decorrere dal 30 settembre 2016, un portafoglio costituito da contratti, crediti pecuniari, diritti, rapporti giuridici, tra cui gli Obblighi
Assunti, ma ad esclusione degli Obblighi Esclusivi (entrambi definiti di seguito) insorti a decorrere dal 30 settembre 2016 (il “Portafoglio NPL”) derivanti o relativi a prestiti al consumo, prestiti personali, carte di credito e scoperti (di seguito collettivamente denominati “Crediti”) che soddisfano i seguenti criteri al 30 settembre 2016 (o alle altre date specificate di seguito):
(i) si tratta di crediti di proprietà del Venditore al 30 settembre 2016, originati in
Italia:
(a) dal Venditore;
oppure
(b) da o da Controparte_4 Controparte_5
(precedentemente denominata , i cui Controparte_4 contratti, crediti pecuniari, diritti, rapporti giuridici sono stati trasferiti al
Venditore, con avviso di trasferimento pubblicato:
A. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 giugno 2009, seconda parte, n. 71; oppure
B. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 agosto 2014, seconda parte, n. 94; oppure
(c) da AN , RS TA (“AN”), i cui Controparte_6 contratti, crediti pecuniari, diritti, rapporti giuridici sono stati trasferiti al
Venditore, con avviso di trasferimento pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 aprile 2010, seconda parte, n.
42; e
(ii) detti crediti corrispondono o sono relativi a:
(a) prestiti al consumo originati nel periodo compreso tra l'anno 2014 e il 2015 allo scopo di rifinanziare i Saldi di Carta di Credito dovuti al
Venditore (i “Finanziamenti Personali tramite Carta di Credito”); oppure
(b) Saldi di Carta di Credito che non sono stati rifinanziati attraverso
Finanziamenti Personali tramite Carta di Credito (i “Finanziamenti tramite Carta di Credito Svalutati”); oppure
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(c) debiti nei confronti del Venditore nell'ambito di linee di credito revolving, relativi gli attuali conti, privi di data di scadenza specifica, ma con possibilità di richiedere il rimborso all'Acquirente in qualsiasi momento (soggetti a un termine di preavviso), diversi dalle Carte di
Credito (gli “Scoperti”); oppure
(d) prestiti al consumo e prestiti personali diversi dai Finanziamenti
Personali tramite Carta di Credito (i “Prestiti Personali Standard”); e
(iii) detti crediti sono stati concessi ai sensi degli accordi disciplinati dal diritto italiano;
(iv) sono denominati in euro;
e
(v) sono stati interamente versati e non prevedono l'obbligo o la possibilità di effettuare ulteriori esborsi;
e
(vi) il debitore principale è una persona fisica;
e
(vii) detti crediti non sono garantiti da alcun tipo di garanzia reale o garanzia personale;
(viii) presentano un saldo residuo maggiore di zero o in relazione al quale sussiste un credito residuo e/o un importo che deve essere pagato dal mutuatario interessato o altrimenti ricevuto dal Venditore;
e
(ix) detti crediti risultano scaduti alla Data di Perfezionamento. Alquanto difficoltosa, o comunque incerta, risulta dunque l'applicabilità dei suddetti Criteri di Blocco al credito per cui è causa, di cui, come chiarito, appare incerta persino la datazione, nonché - stante anche l'assenza di compiute e specifiche controdeduzioni sul punto ad opera dell'opposta (v. rispettivi scritti difensivi) – l'univoca riconducibilità a talune delle categorie supra menzionate, essendo a più riprese escluse, e con criteri alquanto complessi, altresì le operazioni connesse o comunque derivanti da finanziamenti con carte di credito. A colmare tali lacune probatorie, invero, non potrebbero ritenersi sufficienti: né i (comprovatamente successivi e per l'effetto presupponenti l'avvenuta cessione – anche – del credito in contestazione) l'atto di cessione del ramo d'azienda e correlato elenco dei crediti ceduti (peraltro alquanto criptico o comunque non univocamente ricollegabile al rapporto per cui è causa) di cui in atti (v. Verbale conferimento ramo d'azienda; Estratto Gazzetta Ufficiale 09.08.2018; ed elenco crediti ceduti Annex, di cui in atti); né tantomeno la (seppure coeva) comunicazione dell'avvenuta cessione promanante dalla medesima cessionaria in atti (v. comunicazione CP_3 dell'8/07/2017). Secondo condivisa giurisprudenza infatti In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la
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citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023), ferma in ogni caso l'ulteriore precisazione secondo cui In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023). In conclusione, la società convenuta opposta non ha provato il trasferimento in proprio favore del credito in origine vantato da nei confronti Controparte_2 dell'opponente sicché non può che ravvisarsi, per carenza di prova, il difetto di titolarità del credito azionato in monitorio. Alla stregua di quanto precede, quindi, dovrà accogliersi l'opposizione proposta e contestualmente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con il contestuale assorbimento, stante la dirimente evidenza e il consistente impatto operativo delle questioni sin qui esposte, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Secondo condivisa giurisprudenza, difatti, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza
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che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). Sulle spese Le spese seguiranno la soccombenza di parte opposta, ferma la relativa liquidazione, - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1161/2022, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 03/11/2022, nei confronti di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria,
[...]
, respinta o comunque assorbita ogni altra istanza deduzione Parte_2 ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1161/2022, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 03/11/2022; condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese del presente giudizio, liquidate in € 145,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione ai difensori antistatari, avv.ti VENEZIA ON e NATALE GIOVANNA;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 20/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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