TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini ha pronunziato, all'udienza del 15 maggio 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 235/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Visconti ed Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
E
in persona legale rapp.te p.t., nonché , rappresentati e difesi dall'avv. Anna CP_1 CP_2
Oliva
Resistente
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO N. 320 2021 00022638 70000
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione ad avviso di addebito n. 320 2021 00022638 70000 , recante somme pretese a titolo di evasione contributiva per non avere provveduto ad assoggettare ad imponibile contributivo le somme corrisposte ad alcuni lavoratori a titolo di trasferta ritenendola indimostrata e, di conseguenza, assoggettando a contribuzione gli importi corrisposti per i relativi rimborsi dal 2015 al 2018, per un totale di euro 230.654,99.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la corretta applicazione delle norme in materia di trattamento contributivo delle spese di trasferta, nonché l'avvenuta allegazione, per singolo mese e per singolo lavoratore, dei documenti giustificativi dei rimborsi spese sostenuti durante le trasferte e contabilizzati nei prospetti paga. Ha dedotto, altresì, l'errato calcolo sanzionatorio operato dall' resistente, concludendo per l'annullamento, con vittoria di spese. CP_3
CoCP_ Nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto, con articolate argomentazioni, l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da separata sentenza, con motivazione contestuale, da comunicarsi.
Nel merito, va detto che l'avviso di addebito impugnato trova fondamento nel verbale ispettivo dell' resistente del 25 luglio 2018, con il quale, in ragione della ritenuta inadeguatezza della CP_3 documentazione prodotta per il riconosicmento della non imponibilità contributiva e fiscale della cd. trasferta, si era proceduto ad assoggettamento ad imponibile, delle somme a tale titolo corrisposte.
In linea generale, partire dal disposto dell'art. art. 51 d.p.r. 917/1986, il quale, al comma 5, prevede che le indennità corrisposte dal datore di lavoro a titolo di trasferta costituiscano reddito imponibile e siano quindi assoggettate a contribuzione solo se eccedenti un determinato valore giornaliero, calcolato al netto dei costi di viaggio. Il successivo comma 6 prevede, invece, che gli importi corrisposti ai "trasfertisti" - ossia ai lavoratori che la norma definisce «tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre diversi e variabili» - concorrono a formare reddito imponibile e dunque assoggettabile a contribuzione previdenziale nella misura del 50% del relativo ammontare, anche qualora corrisposti con carattere di continuità. Quest'ultimo comma è stato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art.
7-quinquies dl. n. 193/2016, introdotto dalla legge di conversione n. 225/2016. Tale norma prevede che «1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. - 2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51». Nel caso in esame, non viene in rilevo la fattispecie dell'assoggettamento a contribuzione delle indennità di trasferta corrisposte ai cd. trasfertisti, bensì, l'ipotesi, prevista dal comma 5 del medesimo art. 51 prima richiamato, dei rimborsi delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori impegnati in trasferta e contabilizzate nei prospetti paga. Ai sensi dell'art. 51 (ex art. 48) del D.Igs nr. 917 del 1986 «in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero».
Dal delineato quadro normativo emerge che il legislatore, nell'evoluzione della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi, ha prescritto, al fine di evitare comportamenti elusivi, che si trattasse di rimborsi spese “documentate”, relativamente al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto".
Come affermato dalla Suprema Corte, dal dettato normativo testualmente richiamato, in un arco temporale di interventi legislativi piuttosto lunghi, non si evince in alcun modo la voluntas legis di corredare la documentazione, al fine dell'esclusione dall'imponibile contributivo, di peculiari contenuti analitici e specifici che ridondino, a fortiori, sull'onere probatorio del datore di lavoro che detta esclusione invochi, correlando il vaglio della pretesa, in via amministrativa, prima, e giudiziale in seguito, all'allegazione della sola documentazione qualificata, perché analitica e specifica.
Con particolare riferimento, poi, ai rimborsi chilometrici, la Suprema Corte ha affermato che l'assolvimento dell'onere probatorio del datore di lavoro in ordine all'effettiva natura delle erogazioni
(nella specie assolto documentando i rimborsi chilometri con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI) non può correlarsi alla documentazione specifica ed analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi. Con particolare riferimento ai «rimborsi chilometrici» versati dal datore di lavoro ai dipendenti, in occasioni di trasferte fuori del territorio comunale, in quanto inerenti alle spese di viaggio da questi sostenute, la Suprema Corte ha già affermato che, ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo, delle erogazioni corrisposte in favore dei lavoratori, a titolo di rimborso chilometrico, l'onere probatorio del datore di lavoro è assolto, ad esempio, documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, nonché all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa
Aci ( Cass. nr. 2419 del 2012), non essendo necessaria l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi.
Orbene, nel caso in esame, la società ricorrente ha prodotto copiosa documentazione attestante, mese per mese e con riferimento ad ogni singolo lavoratore, schede analitiche mensili dalle quali risultavano i rimborsi delle spese di trasferta, i viaggi effettuati, il mezzo di trasporto utilizzato e le spese sostenute attraverso la produzione di biglietti di viaggio, scontrini fiscali, cd. buoni carburante al fine di giustificare gli importi mensili riportati nei prospetti paga a titolo di trasferta. Rispetto a tale CP_ documentazione, l' non ha in alcun modo preso posizione nella memoria difensiva, né ha dedotto se tale documentazione fosse o meno la stessa rispetto a quella già depositata da parte ricorrente nel corso dell'accertamento ispettivo. Del resto, che i dipendenti della resistente fossero chiamati a svolgere la propria attività lavorativa anche in regime di trasferta in ragione della particolare attività di produzione e di commercializzazione in tutta Italia di capi di abbigliamento svolta dalla ricorrente
è circostanza confermata dai testimoni escussi.
In particolare, il teste sig. ra , escussa all'udienza del 21 giugno 2023, ha dichiarato: Testimone_1
“ADR: Sono stata dipendente della dal 2012/2013 fino al 2022 anche se non ricordo il Pt_1 mese in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro è cessato per mie dimissioni. ADR:
Non ho alcun tipo di contenzioso nei confronti della società, non sono socia e non sono parente di alcuno dei soci della stessa. ADr: Le mie mansioni riguardavano i rapporti con i fornitori, in pratica mi occupavo di effettuare ordini del capo finito per l'azienda e mi occupavo anche di tutto ciò che riguardava la realizzazione del capo, dalla scelta del fornitore, alla scelta del tessuto. ADr: Oltre a me anche altri colleghi svolgevano le mie stesse mansioni.
ADr: I fornitori cui mi rivolgevo io erano in Italia, prevalentemente a Prato e Carpi. Con cadenza settimanale mi recavo a Prato o a Carpi . Le mie trasferte erano dovute alla necessità di definire il prodotto, controllare che ciò che era stato commissionato fosse realmente realizzato, scelta di alcuni particolari, come ad esempio, bottoni, e altri accessori. ADr: Mi recavo periodicamente anche a fiere dell'abbigliamento sia in Francia che a Milano. ADR:
Nel periodo tra il 2015 e il 2018 svolgevano le mie stesse mansioni , , Parte_2 Persona_1
e avevano i miei stessi fornitori. Anche loro si recavano settimanalmente dal fornitore. ADr: Oltre a noi si spostavano periodicamente addetta al controllo dei negozi di tutta Italia, Persona_2 addetto alla mia stessa mansione, sia pure per altri prodotti, Persona_3 Parte_3 addetta ai rapporti con le banche, , addetta anche lei ai rapporti con i fornitori, Persona_4
, addetto agli acquisti, , addetta ai servizi fotografici anche Persona_5 Persona_6 se non so dove gli stessi si svolgessero, che si spostava spesso con noi addetti al Persona_7 controllo della realizzazione dei capi da parte dei fornitori, era una impiegata Persona_8 amministrativa. La vedevo a volte uscire dall'ufficio, ma non so dove si recasse. ADR: Per i dipendenti che svolgevano le mie stesse mansioni posso dire che gli spostamenti avvenivano con cadenza settimanale e a volte capitava di spostarsi anche più di un giorno a settimana. ADR: Per motivi di lavoro mi recavo anche a Roma e Bologna per capire ad esempio, i competitor che prodotti avevano presentato e come lo avevano presentato, nonché per verificare le colleghe di Bologna come avevano presentato i prodotti. ADr: Mi recavo poi al centro tessile di Milano e Center gross di
Argelato per rendermi conto delle tendenze e gli allestimenti. ADR: IO mi occupavo della linea “
Pronto” che si riferiva a capi con uscite di collezioni mensili. ADR: MI spostavo con l'auto aziendale
o con il treno così come anche i miei colleghi di cui ho prima detto. Al rientro, presentando fatture o scontrini fiscali, avevamo il rimborso di quanto speso per pernottamento, pasti e spostamenti con mezzo pubblici o taxi.
ADR: A volte mi è capitato di perdere qualche scontrino ma comunque mi è stato rimborsato un prezzo forfettario, ad esempio, per il consumo di un pasto o per l'acquisto di un campione.
ADR: IN caso di mini trasferta, come ad esempio a San Giuseppe Vesuviano dove potevo trattenermi anche quattro o cinque ore, mi veniva riconosciuta una indennità forfettaria, senza necessità di presentare giustificativi di spesa. ADr: Anche per piccole trasferte sia io che i miei colleghi ci spostavamo con le auto aziendali”.
Il secondo teste di parte ricorrente, sig.ra , escussa alla medesima udienza, ha Testimone_2 dichiarato: “ADr: Sono stata dipendente della ricorrente dal 2013/2014 fino al 2021/2022 non ricordo di preciso, con mansioni di gestione affiliati. In pratica mi occupavo delle relazioni con il retail affiliati di tutta Italia. ADr: Il rapporto di lavoro è cessato per licenziamento.
ADR: Non ho cause nei confronti della ricorrente né sono parente di alcuno dei soci. ADr: Mi spostavo ogni mese o quindici giorni per effettuare sopralluogo affiliati e controllo Pt_4 Per_9 layout, controllo giacenze nei negozi, controllo degli allestimenti e delle vendite. Questo in tutta
Italia.
ADR: Oltre a me si spostavano periodicamente , addetta all'ufficio stile, Testimone_1 Per_3 addetto sempre all'ufficio stile, , era addetta all'ufficio, stile, ,
[...] Parte_2 Persona_10 sempre addetta all'ufficio stile, , addetta alla grafica e , addetta Testimone_3 Persona_4 all'ufficio stile, non ricordo, non ricordo, Persona_5 Persona_6 Per_7 pure si spostava periodicamente, mentre degli altri dipendenti che mi sono stati elencati
[...] dal Giudice e di cui al n. 24 del ricorso non ricordo.
ADR: Non posso dire con che frequenza i miei colleghi si spostassero. Si spostavano per i rapporti con i fornitori, per attività di ricerca, per i cd. “ sdifettamenti dei capi”, cioè per renderli adatti alla vendita.
Quando mi recavo in trasferta mi rimborsavano il viaggio - io di regola non pernottavo fuori – il pasto e la benzina se mi spostavo con l'auto aziendale.
ADr: Quando facevo degli spostamenti più brevi mi veniva comunque rimborsato il costo del carburante e del pasto che consumavo, anche se dimenticavo di presentare gli scontrini. In questi casi mi veniva dato un rimborso forfettario.
ADR: Gli affiliati presso cui mi recavo sono quelli elencati alla pag. 6 e 7 del ricorso.
ADR: Per avere il rimborso delle spese sostenute in viaggio ero tenuta a presentare fatture o scontrini.
ADR: IL mio ruolo era anche quello di fare ricerca presso i competitor per capire le tendenze e le strategie del momento.
ADR: La mia sede di lavoro era Nola. Anche lavorava presso la sede di Nola”. Testimone_1
IL terzo teste di parte ricorrente, sig. escusso all'udienza del 3 dicembre 2024, Persona_7 ha dichiarato: “ ADR: Attualmente non ho alcun rapporto con la società opponente, ma nel passato vi ho avuto rapporti, essendo stato responsabile di markentig strategico, dal 2016.
ADR: la società aveva diverse sedi in Italia, di cui la sede legale era a Bologna Al Center Gross, e operava nel settore dell'abbigliamento. La sede operativa era a Nola e a Carnusco sul Naviglio
ADR: le attività comprendevano vendita, produzione e design nel settore abbigliamento e si avvaleva di negozi ubicati in tutta Italia. ADR: Di questi negozi, alcuni erano legati alla società per mezzo di contratti di franchising;
in questi, la merce veniva fornita dai trasportatori, ma in realtà vi erano gli areal manger che provvedevano a far in modo che la merce venisse venduta;
tali manager erano regolarmente inquadrati all'interno della società e a loro, per quanto è a mia conoscenza, erano corrisposte regolarmente tutte la indennità contrattuale, ivi compresa l'indennità di trasferta e il rimborso spese
ADR: All'epoca in cui io ho avito rapporti con la società essa aveva circa trenta dipendenti, ubicati in più sedi, quali Milano, Bologna, Napoli ecc..
ADR: la società partecipava anche a delle fiere nel settore abbigliamento, a cui andavano le ragazze dell'ufficio stile, dipendenti della società
Contr
I dipendenti dell'ufficio stile erano occupati tutto l'anno, dipendentemente dai campionari che mutavano in rapporto alle stagioni, poiché esse erano impegnate a disegnare i modelli, che cambiano in base alla stagione climatica;
esse avevano, altresì contatti con i fornitori
Contr
il personale dell'azienda andava spesso presso i fasonisti, o fornitori, per il controllo della merce.
ADR: quando io mi recavo presso i fasonisti, mi venivano rimborsate le spese;
questa era una prassi corrente presso l'azienda.
ADR: Tutte le persone che mi sono state nominate, di cui al capo 24, erano quelle che effettivamente giravano per l'azienda, come effettivamente riportate nello stesso capo.
ADR: Le trasferte venivano effettuate o con le macchine aziendali, o con i treni, con tutti i mezzi di trasporto possibili”.
Alla stregua di tali considerazioni, l'opposizione deve essere accolta, e, per l'effetto, vanno dichiarate non dovute le somme recate dall'avviso di addebito n. 320 2021 00022638 70000 .
Le spese di lite, considerata la complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara non dovute le somme recate dall'avviso di addebito n. 32020210002263870000; - compensa le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini ha pronunziato, all'udienza del 15 maggio 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 235/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Visconti ed Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
E
in persona legale rapp.te p.t., nonché , rappresentati e difesi dall'avv. Anna CP_1 CP_2
Oliva
Resistente
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO N. 320 2021 00022638 70000
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione ad avviso di addebito n. 320 2021 00022638 70000 , recante somme pretese a titolo di evasione contributiva per non avere provveduto ad assoggettare ad imponibile contributivo le somme corrisposte ad alcuni lavoratori a titolo di trasferta ritenendola indimostrata e, di conseguenza, assoggettando a contribuzione gli importi corrisposti per i relativi rimborsi dal 2015 al 2018, per un totale di euro 230.654,99.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la corretta applicazione delle norme in materia di trattamento contributivo delle spese di trasferta, nonché l'avvenuta allegazione, per singolo mese e per singolo lavoratore, dei documenti giustificativi dei rimborsi spese sostenuti durante le trasferte e contabilizzati nei prospetti paga. Ha dedotto, altresì, l'errato calcolo sanzionatorio operato dall' resistente, concludendo per l'annullamento, con vittoria di spese. CP_3
CoCP_ Nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto, con articolate argomentazioni, l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da separata sentenza, con motivazione contestuale, da comunicarsi.
Nel merito, va detto che l'avviso di addebito impugnato trova fondamento nel verbale ispettivo dell' resistente del 25 luglio 2018, con il quale, in ragione della ritenuta inadeguatezza della CP_3 documentazione prodotta per il riconosicmento della non imponibilità contributiva e fiscale della cd. trasferta, si era proceduto ad assoggettamento ad imponibile, delle somme a tale titolo corrisposte.
In linea generale, partire dal disposto dell'art. art. 51 d.p.r. 917/1986, il quale, al comma 5, prevede che le indennità corrisposte dal datore di lavoro a titolo di trasferta costituiscano reddito imponibile e siano quindi assoggettate a contribuzione solo se eccedenti un determinato valore giornaliero, calcolato al netto dei costi di viaggio. Il successivo comma 6 prevede, invece, che gli importi corrisposti ai "trasfertisti" - ossia ai lavoratori che la norma definisce «tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre diversi e variabili» - concorrono a formare reddito imponibile e dunque assoggettabile a contribuzione previdenziale nella misura del 50% del relativo ammontare, anche qualora corrisposti con carattere di continuità. Quest'ultimo comma è stato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art.
7-quinquies dl. n. 193/2016, introdotto dalla legge di conversione n. 225/2016. Tale norma prevede che «1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. - 2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51». Nel caso in esame, non viene in rilevo la fattispecie dell'assoggettamento a contribuzione delle indennità di trasferta corrisposte ai cd. trasfertisti, bensì, l'ipotesi, prevista dal comma 5 del medesimo art. 51 prima richiamato, dei rimborsi delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori impegnati in trasferta e contabilizzate nei prospetti paga. Ai sensi dell'art. 51 (ex art. 48) del D.Igs nr. 917 del 1986 «in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero».
Dal delineato quadro normativo emerge che il legislatore, nell'evoluzione della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi, ha prescritto, al fine di evitare comportamenti elusivi, che si trattasse di rimborsi spese “documentate”, relativamente al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto".
Come affermato dalla Suprema Corte, dal dettato normativo testualmente richiamato, in un arco temporale di interventi legislativi piuttosto lunghi, non si evince in alcun modo la voluntas legis di corredare la documentazione, al fine dell'esclusione dall'imponibile contributivo, di peculiari contenuti analitici e specifici che ridondino, a fortiori, sull'onere probatorio del datore di lavoro che detta esclusione invochi, correlando il vaglio della pretesa, in via amministrativa, prima, e giudiziale in seguito, all'allegazione della sola documentazione qualificata, perché analitica e specifica.
Con particolare riferimento, poi, ai rimborsi chilometrici, la Suprema Corte ha affermato che l'assolvimento dell'onere probatorio del datore di lavoro in ordine all'effettiva natura delle erogazioni
(nella specie assolto documentando i rimborsi chilometri con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI) non può correlarsi alla documentazione specifica ed analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi. Con particolare riferimento ai «rimborsi chilometrici» versati dal datore di lavoro ai dipendenti, in occasioni di trasferte fuori del territorio comunale, in quanto inerenti alle spese di viaggio da questi sostenute, la Suprema Corte ha già affermato che, ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo, delle erogazioni corrisposte in favore dei lavoratori, a titolo di rimborso chilometrico, l'onere probatorio del datore di lavoro è assolto, ad esempio, documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, nonché all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa
Aci ( Cass. nr. 2419 del 2012), non essendo necessaria l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi.
Orbene, nel caso in esame, la società ricorrente ha prodotto copiosa documentazione attestante, mese per mese e con riferimento ad ogni singolo lavoratore, schede analitiche mensili dalle quali risultavano i rimborsi delle spese di trasferta, i viaggi effettuati, il mezzo di trasporto utilizzato e le spese sostenute attraverso la produzione di biglietti di viaggio, scontrini fiscali, cd. buoni carburante al fine di giustificare gli importi mensili riportati nei prospetti paga a titolo di trasferta. Rispetto a tale CP_ documentazione, l' non ha in alcun modo preso posizione nella memoria difensiva, né ha dedotto se tale documentazione fosse o meno la stessa rispetto a quella già depositata da parte ricorrente nel corso dell'accertamento ispettivo. Del resto, che i dipendenti della resistente fossero chiamati a svolgere la propria attività lavorativa anche in regime di trasferta in ragione della particolare attività di produzione e di commercializzazione in tutta Italia di capi di abbigliamento svolta dalla ricorrente
è circostanza confermata dai testimoni escussi.
In particolare, il teste sig. ra , escussa all'udienza del 21 giugno 2023, ha dichiarato: Testimone_1
“ADR: Sono stata dipendente della dal 2012/2013 fino al 2022 anche se non ricordo il Pt_1 mese in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro è cessato per mie dimissioni. ADR:
Non ho alcun tipo di contenzioso nei confronti della società, non sono socia e non sono parente di alcuno dei soci della stessa. ADr: Le mie mansioni riguardavano i rapporti con i fornitori, in pratica mi occupavo di effettuare ordini del capo finito per l'azienda e mi occupavo anche di tutto ciò che riguardava la realizzazione del capo, dalla scelta del fornitore, alla scelta del tessuto. ADr: Oltre a me anche altri colleghi svolgevano le mie stesse mansioni.
ADr: I fornitori cui mi rivolgevo io erano in Italia, prevalentemente a Prato e Carpi. Con cadenza settimanale mi recavo a Prato o a Carpi . Le mie trasferte erano dovute alla necessità di definire il prodotto, controllare che ciò che era stato commissionato fosse realmente realizzato, scelta di alcuni particolari, come ad esempio, bottoni, e altri accessori. ADr: Mi recavo periodicamente anche a fiere dell'abbigliamento sia in Francia che a Milano. ADR:
Nel periodo tra il 2015 e il 2018 svolgevano le mie stesse mansioni , , Parte_2 Persona_1
e avevano i miei stessi fornitori. Anche loro si recavano settimanalmente dal fornitore. ADr: Oltre a noi si spostavano periodicamente addetta al controllo dei negozi di tutta Italia, Persona_2 addetto alla mia stessa mansione, sia pure per altri prodotti, Persona_3 Parte_3 addetta ai rapporti con le banche, , addetta anche lei ai rapporti con i fornitori, Persona_4
, addetto agli acquisti, , addetta ai servizi fotografici anche Persona_5 Persona_6 se non so dove gli stessi si svolgessero, che si spostava spesso con noi addetti al Persona_7 controllo della realizzazione dei capi da parte dei fornitori, era una impiegata Persona_8 amministrativa. La vedevo a volte uscire dall'ufficio, ma non so dove si recasse. ADR: Per i dipendenti che svolgevano le mie stesse mansioni posso dire che gli spostamenti avvenivano con cadenza settimanale e a volte capitava di spostarsi anche più di un giorno a settimana. ADR: Per motivi di lavoro mi recavo anche a Roma e Bologna per capire ad esempio, i competitor che prodotti avevano presentato e come lo avevano presentato, nonché per verificare le colleghe di Bologna come avevano presentato i prodotti. ADr: Mi recavo poi al centro tessile di Milano e Center gross di
Argelato per rendermi conto delle tendenze e gli allestimenti. ADR: IO mi occupavo della linea “
Pronto” che si riferiva a capi con uscite di collezioni mensili. ADR: MI spostavo con l'auto aziendale
o con il treno così come anche i miei colleghi di cui ho prima detto. Al rientro, presentando fatture o scontrini fiscali, avevamo il rimborso di quanto speso per pernottamento, pasti e spostamenti con mezzo pubblici o taxi.
ADR: A volte mi è capitato di perdere qualche scontrino ma comunque mi è stato rimborsato un prezzo forfettario, ad esempio, per il consumo di un pasto o per l'acquisto di un campione.
ADR: IN caso di mini trasferta, come ad esempio a San Giuseppe Vesuviano dove potevo trattenermi anche quattro o cinque ore, mi veniva riconosciuta una indennità forfettaria, senza necessità di presentare giustificativi di spesa. ADr: Anche per piccole trasferte sia io che i miei colleghi ci spostavamo con le auto aziendali”.
Il secondo teste di parte ricorrente, sig.ra , escussa alla medesima udienza, ha Testimone_2 dichiarato: “ADr: Sono stata dipendente della ricorrente dal 2013/2014 fino al 2021/2022 non ricordo di preciso, con mansioni di gestione affiliati. In pratica mi occupavo delle relazioni con il retail affiliati di tutta Italia. ADr: Il rapporto di lavoro è cessato per licenziamento.
ADR: Non ho cause nei confronti della ricorrente né sono parente di alcuno dei soci. ADr: Mi spostavo ogni mese o quindici giorni per effettuare sopralluogo affiliati e controllo Pt_4 Per_9 layout, controllo giacenze nei negozi, controllo degli allestimenti e delle vendite. Questo in tutta
Italia.
ADR: Oltre a me si spostavano periodicamente , addetta all'ufficio stile, Testimone_1 Per_3 addetto sempre all'ufficio stile, , era addetta all'ufficio, stile, ,
[...] Parte_2 Persona_10 sempre addetta all'ufficio stile, , addetta alla grafica e , addetta Testimone_3 Persona_4 all'ufficio stile, non ricordo, non ricordo, Persona_5 Persona_6 Per_7 pure si spostava periodicamente, mentre degli altri dipendenti che mi sono stati elencati
[...] dal Giudice e di cui al n. 24 del ricorso non ricordo.
ADR: Non posso dire con che frequenza i miei colleghi si spostassero. Si spostavano per i rapporti con i fornitori, per attività di ricerca, per i cd. “ sdifettamenti dei capi”, cioè per renderli adatti alla vendita.
Quando mi recavo in trasferta mi rimborsavano il viaggio - io di regola non pernottavo fuori – il pasto e la benzina se mi spostavo con l'auto aziendale.
ADr: Quando facevo degli spostamenti più brevi mi veniva comunque rimborsato il costo del carburante e del pasto che consumavo, anche se dimenticavo di presentare gli scontrini. In questi casi mi veniva dato un rimborso forfettario.
ADR: Gli affiliati presso cui mi recavo sono quelli elencati alla pag. 6 e 7 del ricorso.
ADR: Per avere il rimborso delle spese sostenute in viaggio ero tenuta a presentare fatture o scontrini.
ADR: IL mio ruolo era anche quello di fare ricerca presso i competitor per capire le tendenze e le strategie del momento.
ADR: La mia sede di lavoro era Nola. Anche lavorava presso la sede di Nola”. Testimone_1
IL terzo teste di parte ricorrente, sig. escusso all'udienza del 3 dicembre 2024, Persona_7 ha dichiarato: “ ADR: Attualmente non ho alcun rapporto con la società opponente, ma nel passato vi ho avuto rapporti, essendo stato responsabile di markentig strategico, dal 2016.
ADR: la società aveva diverse sedi in Italia, di cui la sede legale era a Bologna Al Center Gross, e operava nel settore dell'abbigliamento. La sede operativa era a Nola e a Carnusco sul Naviglio
ADR: le attività comprendevano vendita, produzione e design nel settore abbigliamento e si avvaleva di negozi ubicati in tutta Italia. ADR: Di questi negozi, alcuni erano legati alla società per mezzo di contratti di franchising;
in questi, la merce veniva fornita dai trasportatori, ma in realtà vi erano gli areal manger che provvedevano a far in modo che la merce venisse venduta;
tali manager erano regolarmente inquadrati all'interno della società e a loro, per quanto è a mia conoscenza, erano corrisposte regolarmente tutte la indennità contrattuale, ivi compresa l'indennità di trasferta e il rimborso spese
ADR: All'epoca in cui io ho avito rapporti con la società essa aveva circa trenta dipendenti, ubicati in più sedi, quali Milano, Bologna, Napoli ecc..
ADR: la società partecipava anche a delle fiere nel settore abbigliamento, a cui andavano le ragazze dell'ufficio stile, dipendenti della società
Contr
I dipendenti dell'ufficio stile erano occupati tutto l'anno, dipendentemente dai campionari che mutavano in rapporto alle stagioni, poiché esse erano impegnate a disegnare i modelli, che cambiano in base alla stagione climatica;
esse avevano, altresì contatti con i fornitori
Contr
il personale dell'azienda andava spesso presso i fasonisti, o fornitori, per il controllo della merce.
ADR: quando io mi recavo presso i fasonisti, mi venivano rimborsate le spese;
questa era una prassi corrente presso l'azienda.
ADR: Tutte le persone che mi sono state nominate, di cui al capo 24, erano quelle che effettivamente giravano per l'azienda, come effettivamente riportate nello stesso capo.
ADR: Le trasferte venivano effettuate o con le macchine aziendali, o con i treni, con tutti i mezzi di trasporto possibili”.
Alla stregua di tali considerazioni, l'opposizione deve essere accolta, e, per l'effetto, vanno dichiarate non dovute le somme recate dall'avviso di addebito n. 320 2021 00022638 70000 .
Le spese di lite, considerata la complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara non dovute le somme recate dall'avviso di addebito n. 32020210002263870000; - compensa le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini