TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/07/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 327/2025 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 327/2025, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Bonanni giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Sidotti, giusta Controparte_1
procura allegata alla memoria di costituzione e risposta.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio. CONCLUSIONI: all'udienza del 21/05/2025 – sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. - i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo contenuto nelle note di trattazione scritta sottoscritte in data 15/05/2025 e depositate in data 16/05/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/02/2025 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Campli il 15/09/2007 con CP_1
e che dal matrimonio erano nati i figli (il 26/07/2008) e
[...] Per_1 Per_2
(il 17/11/2010) - ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
assegnare a sé la casa coniugale;
disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé; regolamentare i tempi di permanenza dei figli con la madre come da ricorso;
porre a carico della moglie l'obbligo al versamento dell'assegno mensile di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, in ragione di € 350,00 per ogni figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del
05/12/2018; dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
-da tempo era venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi, tanto che gli stessi avevano deciso di separarsi di fatto;
-la moglie continuava a vivere presso la casa coniugale ma il ricorrente aveva ripreso i figli con sé a seguito di un episodio particolarmente grave, in cui aveva scoperto che i minori erano stati lasciati a casa da soli per 3 giorni;
-per tali ragioni si rendeva opportuna e necessaria l'assegnazione a sé della casa coniugale, per poterci vivere insieme ai figli.
Con memoria di costituzione e risposta in data 14/04/2025 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur contestando la ricostruzione della vicenda coniugale operata dal ricorrente, deducendo di essersi sempre occupata con amore della casa e dei figli, ha dato atto che i coniugi avevano raggiunto un accordo relativo alle condizioni di separazione e divorzio.
Alla prima udienza di comparizione in data 21/05/2025, sostituita dal deposito di
“note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., il Presidente ha dato atto che le parti avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, sottoscritto in data 15/05/2025 e depositato in data 16/05/2025, ed ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio sull'accordo delle parti.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza non definitiva all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate dalle parti e contenute nelle “note di trattazione scritta” sottoscritte in data 15/05/2025 e depositate in data 16/05/2025 (in base alle quali, per quanto di interesse, si prevede: che la casa coniugale verrà assegnata al marito che vi abiterà unitamente ai figli;
che i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre;
che la madre potrà vedere i figli in base alla loro volontà ed alle loro esigenze;
che il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli sia per quanto concerne le spese ordinarie che quelle straordinarie;
che l'assegno unico INPS sarà percepito interamente dal marito;
che il marito verserà alla moglie l'assegno mensile di €
500,00 a titolo di mantenimento per un periodo di mesi 12, decorrenti dal mese di febbraio 2025 e fino al rateo di gennaio 2026), apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Su richiesta delle parti la causa deve proseguire, previa rimessione sul ruolo del
Pres. Istr., per l'accertamento della domanda di divorzio e delle richieste correlate a detta pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
La regolamentazione delle spese processuali va riservata alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni dai medesimi pattuite e contenute nelle “note di
[...]
trattazione scritta” sottoscritte in data 15/05/2025 e depositate in data
16/05/2025, ossia le seguenti;
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale sita a Civitella del Tronto (TE), Fraz. Villa Passo, via della
Chiesa, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al proprietario signor il quale Pt_1
continuerà a risiedervi unitamente ai figli e . Con Persona_3 Persona_4
l'assegnazione della casa coniugale il sig. dovrà farsi carico per intero di tutte le utenze domestiche Pt_1
(acqua, luce, gas, telefono e similari) maturande dalla sottoscrizione del presente accordo, mentre quella maturate da giugno 2024 sino alla data di stipula della presente scrittura, resteranno a carico esclusivo della signora la Controparte_1
quale, pertanto, dovrà fornire la prova dell'avvenuto pagamento (in difetto il
è sin d'ora autorizzato a portare in deconto dalla somme dovute ex art 7 Pt_1
della presente scrittura quelle eventualmente dovute per le utenze non pagate);
c) la sig.ra ha già rilasciato la casa coniugale;
Controparte_1
d) i figli e , saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
tuttavia, medesimi vivranno con il padre presso la casa coniugale;
e) la madre potrà vedere e/o avere i figli, ove questi lo vorranno ed in base alle esigenze, anche scolastiche, dei minori nel rispetto delle loro attitudini e della loro volontà;
f) il mantenimento dei figli, per quanto concerne le esigenze di natura ordinaria resterà a carico del signor ed anche le spese di natura straordinaria al Pt_1
100%. L'assegno unico e universale che l'INPS riconosce ed eroga nell'interessa dei figli minori verrà trattenuto dal signor e, pertanto la signora Parte_2 [...]
si dichiara disponibile, ora per allora, a firmare la relativa CP_1
modulistica che si dovesse rendere necessaria allo scopo;
g) versamento in favore della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della somma mensile di € 500,00 (euro cinquecento/zero zero), per un periodo di 12 mesi (con decorrenza dal mese di febbraio 2025; ultimo rateo gennaio 2026);
h) il signor cede alla signora l'autovettura Mercedes Pt_1 Controparte_1
targata FE 297 ML, con costi ed oneri collegati al passaggio di proprietà a carico della medesima , dietro dichiarazione da parte della signora Controparte_1 [...]
di garantire e manlevare il da eventuali danni, sanzioni e/o altro CP_1 Pt_1
dovessero essere recapitati/e al sino al passaggio di proprietà, così Pt_1
obbligandosi al loro pagamento;
i) consenso reciproco anticipato al rilascio dei rispettivi passaporti;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza non definitiva;
3) provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio di divorzio;
4) rimette la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.
Teramo, data del deposito telematico.
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 327/2025, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Bonanni giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Sidotti, giusta Controparte_1
procura allegata alla memoria di costituzione e risposta.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio. CONCLUSIONI: all'udienza del 21/05/2025 – sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. - i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo contenuto nelle note di trattazione scritta sottoscritte in data 15/05/2025 e depositate in data 16/05/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/02/2025 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Campli il 15/09/2007 con CP_1
e che dal matrimonio erano nati i figli (il 26/07/2008) e
[...] Per_1 Per_2
(il 17/11/2010) - ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
assegnare a sé la casa coniugale;
disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé; regolamentare i tempi di permanenza dei figli con la madre come da ricorso;
porre a carico della moglie l'obbligo al versamento dell'assegno mensile di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, in ragione di € 350,00 per ogni figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del
05/12/2018; dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
-da tempo era venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi, tanto che gli stessi avevano deciso di separarsi di fatto;
-la moglie continuava a vivere presso la casa coniugale ma il ricorrente aveva ripreso i figli con sé a seguito di un episodio particolarmente grave, in cui aveva scoperto che i minori erano stati lasciati a casa da soli per 3 giorni;
-per tali ragioni si rendeva opportuna e necessaria l'assegnazione a sé della casa coniugale, per poterci vivere insieme ai figli.
Con memoria di costituzione e risposta in data 14/04/2025 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur contestando la ricostruzione della vicenda coniugale operata dal ricorrente, deducendo di essersi sempre occupata con amore della casa e dei figli, ha dato atto che i coniugi avevano raggiunto un accordo relativo alle condizioni di separazione e divorzio.
Alla prima udienza di comparizione in data 21/05/2025, sostituita dal deposito di
“note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., il Presidente ha dato atto che le parti avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, sottoscritto in data 15/05/2025 e depositato in data 16/05/2025, ed ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio sull'accordo delle parti.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza non definitiva all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate dalle parti e contenute nelle “note di trattazione scritta” sottoscritte in data 15/05/2025 e depositate in data 16/05/2025 (in base alle quali, per quanto di interesse, si prevede: che la casa coniugale verrà assegnata al marito che vi abiterà unitamente ai figli;
che i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre;
che la madre potrà vedere i figli in base alla loro volontà ed alle loro esigenze;
che il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli sia per quanto concerne le spese ordinarie che quelle straordinarie;
che l'assegno unico INPS sarà percepito interamente dal marito;
che il marito verserà alla moglie l'assegno mensile di €
500,00 a titolo di mantenimento per un periodo di mesi 12, decorrenti dal mese di febbraio 2025 e fino al rateo di gennaio 2026), apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Su richiesta delle parti la causa deve proseguire, previa rimessione sul ruolo del
Pres. Istr., per l'accertamento della domanda di divorzio e delle richieste correlate a detta pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
La regolamentazione delle spese processuali va riservata alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni dai medesimi pattuite e contenute nelle “note di
[...]
trattazione scritta” sottoscritte in data 15/05/2025 e depositate in data
16/05/2025, ossia le seguenti;
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale sita a Civitella del Tronto (TE), Fraz. Villa Passo, via della
Chiesa, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al proprietario signor il quale Pt_1
continuerà a risiedervi unitamente ai figli e . Con Persona_3 Persona_4
l'assegnazione della casa coniugale il sig. dovrà farsi carico per intero di tutte le utenze domestiche Pt_1
(acqua, luce, gas, telefono e similari) maturande dalla sottoscrizione del presente accordo, mentre quella maturate da giugno 2024 sino alla data di stipula della presente scrittura, resteranno a carico esclusivo della signora la Controparte_1
quale, pertanto, dovrà fornire la prova dell'avvenuto pagamento (in difetto il
è sin d'ora autorizzato a portare in deconto dalla somme dovute ex art 7 Pt_1
della presente scrittura quelle eventualmente dovute per le utenze non pagate);
c) la sig.ra ha già rilasciato la casa coniugale;
Controparte_1
d) i figli e , saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
tuttavia, medesimi vivranno con il padre presso la casa coniugale;
e) la madre potrà vedere e/o avere i figli, ove questi lo vorranno ed in base alle esigenze, anche scolastiche, dei minori nel rispetto delle loro attitudini e della loro volontà;
f) il mantenimento dei figli, per quanto concerne le esigenze di natura ordinaria resterà a carico del signor ed anche le spese di natura straordinaria al Pt_1
100%. L'assegno unico e universale che l'INPS riconosce ed eroga nell'interessa dei figli minori verrà trattenuto dal signor e, pertanto la signora Parte_2 [...]
si dichiara disponibile, ora per allora, a firmare la relativa CP_1
modulistica che si dovesse rendere necessaria allo scopo;
g) versamento in favore della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della somma mensile di € 500,00 (euro cinquecento/zero zero), per un periodo di 12 mesi (con decorrenza dal mese di febbraio 2025; ultimo rateo gennaio 2026);
h) il signor cede alla signora l'autovettura Mercedes Pt_1 Controparte_1
targata FE 297 ML, con costi ed oneri collegati al passaggio di proprietà a carico della medesima , dietro dichiarazione da parte della signora Controparte_1 [...]
di garantire e manlevare il da eventuali danni, sanzioni e/o altro CP_1 Pt_1
dovessero essere recapitati/e al sino al passaggio di proprietà, così Pt_1
obbligandosi al loro pagamento;
i) consenso reciproco anticipato al rilascio dei rispettivi passaporti;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza non definitiva;
3) provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio di divorzio;
4) rimette la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.
Teramo, data del deposito telematico.
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani