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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di PO Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 164/2025
Il Tribunale di PO Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 164 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 27 marzo 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
residente in [...], C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._1
NO (NA) alla Via On. Francesco POtano, 64, presso e nello studio dell'avvocato Andrea Nappi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, nato a [...] il Parte_2
09/10/1963 ed ivi residente a[...], Interno 4,
C.F. elettivamente domiciliato in C.F._2
PO (NA) al Viale Augusto, 132, presso e nello studio dell'avvocato Raimondo Servillo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 15 gennaio 2025 , gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi in Pozzuoli (NA) il giorno 27/10/1984 dal quale sono nati due figlie: (nata a [...] il Persona_1
29/10/1986) e (nata a [...] il [...]), Persona_2
entrambe maggiorenni.
Pag. 2 di 4 La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale definita dal Tribunale di PO con sentenza n. 208/2016 pubblicata in data 11/1/2016 (in atti), e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del
24/3/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare senza condizioni acces sorie, dichiarando congiuntamente che nulla è più dovuto per il mantenimento delle figlie, in quanto maggiorenni ed economicamente au tosufficienti e che i ricorrenti non hanno pretese economiche reciproche.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del 27/3/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 31/3/2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (avvenuta il 21/2/2013) nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale definita dal
Tribunale di PO con sentenza n. 208/2016 pubblicata in data
11/1/2016 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono
Pag. 3 di 4 autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi non hanno chiesto l'adozione di condizioni accessorie alla pronuncia sullo status.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui a l ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pozzuoli (NA), in data 27/10/1984, tra nata a [...] Parte_1
(NA) il 07/02/1963 e , nato a Parte_2
Pozzuoli (NA) il 09/10/1963 – (Atto n. 217 Parte II, s. A,
Anno 1984);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pozzuoli le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 9/4/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di PO Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 164/2025
Il Tribunale di PO Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 164 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 27 marzo 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
residente in [...], C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._1
NO (NA) alla Via On. Francesco POtano, 64, presso e nello studio dell'avvocato Andrea Nappi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, nato a [...] il Parte_2
09/10/1963 ed ivi residente a[...], Interno 4,
C.F. elettivamente domiciliato in C.F._2
PO (NA) al Viale Augusto, 132, presso e nello studio dell'avvocato Raimondo Servillo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 15 gennaio 2025 , gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi in Pozzuoli (NA) il giorno 27/10/1984 dal quale sono nati due figlie: (nata a [...] il Persona_1
29/10/1986) e (nata a [...] il [...]), Persona_2
entrambe maggiorenni.
Pag. 2 di 4 La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale definita dal Tribunale di PO con sentenza n. 208/2016 pubblicata in data 11/1/2016 (in atti), e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del
24/3/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare senza condizioni acces sorie, dichiarando congiuntamente che nulla è più dovuto per il mantenimento delle figlie, in quanto maggiorenni ed economicamente au tosufficienti e che i ricorrenti non hanno pretese economiche reciproche.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del 27/3/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 31/3/2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (avvenuta il 21/2/2013) nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale definita dal
Tribunale di PO con sentenza n. 208/2016 pubblicata in data
11/1/2016 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono
Pag. 3 di 4 autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi non hanno chiesto l'adozione di condizioni accessorie alla pronuncia sullo status.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui a l ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pozzuoli (NA), in data 27/10/1984, tra nata a [...] Parte_1
(NA) il 07/02/1963 e , nato a Parte_2
Pozzuoli (NA) il 09/10/1963 – (Atto n. 217 Parte II, s. A,
Anno 1984);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pozzuoli le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 9/4/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 4 di 4