Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Franco Davini - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore -
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Usucapione.
Proposta da:
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Riva Ligure (IM), Strada Casai, n. 2 e (c.f. ), Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...] e residente in Riva Ligure, Corso Villaregia, n. 102, rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto d'appello, dall'Avv. Paolo Noceti (c.f.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Genova, Via Roma, C.F._3
n. 9/5;
-Appellanti
-
contro
-
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._4 residente in [...], in proprio e quale legale rappresentante e socio accomandatario illimitatamente responsabile per le obbligazioni contratte dalla cessata società
, nonché in qualità di socio accomandatario e legale Controparte_2 rappresentante della (c.f. Controparte_3
), sedente in Riva Ligure (IM), Via Garibaldi, n. 4/A, rappresentato e difeso, giusta P.IVA_1 procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 27/01/2021, dall'Avv. Andrea
Artioli (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in C.F._5
Sanremo (IM), Via Volta, n. 195;
-nonché
contro
-
Via Castello, n. 9 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. sito in Riva Ligure CP
(IM), Via Castello, n. 9;
-per la riforma-
della sentenza n. 285/24 del Tribunale di Imperia, pubblicata in data 18.04.24 e notificata in data
19.04.24.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di GENOVA adita, contrariis reiectis, previa occorrendo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 157 e 350 c. 2 c.p.c. e come meglio visto, autorizzazione al rinnovo della notificazione dell'atto di appello nei domicili eletti dalle parti costiuite e al contumace, con apposita fissazione di una nuova udienza di trattazione, A - accogliere il primo ed il secondo motivo d'appello e, per l'effetto: • accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1418, 1325 e 1346 c.c. e come meglio visto la nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità dell'atto di compravendita in data 24/9/2014 tra il IG e la Controparte_6 Controparte_7 in persona del suo socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, IG
[...] Controparte_1
(nato a [...] il [...], residente a [...], c.f.
), autenticato nelle firme dal Not. di Taggia ai numeri 55667 di repertorio e C.F._4 Pt_3 14668 di raccolta, registrato li 1/10/2014 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Sanremo al n. 3874/1T, trascritto li 1/10/14 al n. 5810.1/2014; con ogni conseguente pronuncia accessoria ivi compresa, in particolare, quella, di retrocessione del bene oggetto del negozio del 24/9/2014 impugnato in questo giudizio, in proprietà per la quota di indivisa di 2/3 in favore del IG , nato a [...] il [...] Parte_1
c.f. e per la quota di 1/3 in favore della IGa nata a [...] C.F._1 Parte_2 il 1/11/1964 c.f. quali aventi causa, per i motivi esposti in narrativa, dei soggetti che C.F._2 erano proprietari del bene alla data del 24/9/2014; • dichiarare privo di efficacia e non opponibile agli esponenti l'atto di “scissione totale proporzionale asimmetrica di società in accomandita semplice in due società di nuova costituzione” a rogito del di Sanremo in data 28/12/2016, rep. n. 3973, racc. n. Persona_1
3099, nella parte in cui esso ha attribuito in proprietà alla , in Controparte_8 persona del suo socio accomandatario e legale rappresentante pro tempre, IG , il terreno CP censito al CT del Comune di Riva Ligure al foglio 3, mappale 799. Con ogni conseguente pronuncia accessoria ivi compresa, in particolare, quella, di retrocessione del bene oggetto del negozio del 24/9/2014 impugnato in questo giudizio, in proprietà per la quota di indivisa di 2/3 in favore del IG nato a [...]
Sanremo il c.f. e per la quota di 1/3 in favore della IGa nata C.F._1 Parte_2
a Sanremo il 1/11/1964 c.f. quali aventi causa, per i motivi esposti in narrativa, dei C.F._2 soggetti che erano proprietari del bene alla data del 24/9/2014. B - accogliere il terzo motivo d'appello e, per l'effetto dichiarare infondata e comunque respingere la domanda riconvenzionale di parte
[...]
di accertamento dell'usucapione del terreno censito al foglio 3, Controparte_8 CP mappale 799 del CT del Comune di Riva Ligure. 3) In ogni caso, ordinare al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari di Sanremo, con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo, di annotare l'emananda sentenza tra le parti ut supra sui seguenti atti: scrittura privata di “compravendita” in data 24/9/2014 autenticata nelle firme dal Not. di Taggia ai numeri 55667 di repertorio e 14668 di raccolta, Pt_3 trascritta in data 1/10/14 al nn. 5810.1/2014; “atto di scissione totale proporzionale asimmetrica di società in accomandita semplice in due società di nuova costituzione” in data 28/12/2016 n. 3973/3099 trascritto in data 29/12/2016 al n. 8721.2/2016. Con vittoria delle spese e degli onorari del presente procedimento e di quello di primo grado, oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge, nei confronti di , Controparte_6
e in proprio e nella sua qualità di socio Controparte_8 CP accomandatario illimitatamente responsabile per le obbligazioni della Controparte_8
Spese di entrambi i gradi compensate nei confronti della
[...] Controparte_9 e del IG nella qualità di socio accomandatario e legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore della stessa.”.
Per l'appellato “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, per le CP_1 causali di cui in narrativa, previe le declaratorie meglio viste, respingere l'avverso atto di appello poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 285/24 del Tribunale di Imperia nella causa n. RG 1908/2020, pubblicata in data 17/04/2024. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.”
Per l'appellato “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, dichiarando di non CP accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove - in via principale, rigettare la domanda di appello avversaria e dichiararla infondata e/o inammissibile, anche per come formulata ed in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui sopra e dunque confermare la sentenza di primo grado;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello ex adverso proposto, si conclude riportando, insistendo e ribadendo le conclusioni di primo grado, nulla rinunciando, con la precisazione che la domanda riconvenzionale ivi presentata è assorbita dalla conclusione richiesta in via principale e non costituisce dunque appello incidentale “Previa ogni migliore ritenuta declaratoria, contrariis reiectis,-in via preliminare si rileva ed eccepisce e si domanda vengano dichiarate improcedibili e/o improponibili le domande attoree per il mancato corretto esperimento della prodromica mediazione per le motivazioni sopra esposte, con ciò che giuridicamente ne consegue. - nel merito si chiede il rigetto delle avversarie domande, anche per come formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o inammissibili e/o improcedibili, anche in virtù dell'eccepita prescrizione e/o decadenza dei termini per la proposizione dell'azione e per la carenza di legittimazione attiva, non avendo fornito idonea prova della proprietà, nonché per le motivazioni sopra espresse in atti;
- in via riconvenzionale, ove necessario, sempre per le motivazioni sopra espresse in atti, chiede accertare e dichiarare acquisita in favore dei sottoscritti convenuti, per intervenuta usucapione, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà del terreno de quo censito nel comune di riva ligure catasto terreni foglio 3 mappale 799, orto ir fi 3 are 2.43 rde 41,92 rae 17,95, e ordinare la trascrizione nei competenti registri immobiliari e la relativa annotazione e voltura catastale presso l'ade competente, con esonero dei responsabili degli uffici da ingerenze e responsabilità a riguardo, in ragione del titolato possesso esercitato per più di 20 anni, sebbene nella fattispecie, visto l'art. 1159 bis, ne siano sufficienti 15;- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea e di rigetto della riconvenzionale di usucapione la e per Controparte_7 essa, non essendo più in essere, anche in proprio il socio al tempo accomandatario illimitatamente responsabile Dott. sia dichiarato responsabile e sia conseguentemente tenuto a Controparte_1 manlevare e/o garantire la “ ” ed il sottoscritto legale rappresentante da qualsivoglia CP_8 conseguenza pregiudizievole che dovesse occorrere in relazione alla presente causa nonché, oltre a tenere indenne dalle conseguenze economiche pregiudizievoli i sottoscritti, sia dichiarato responsabile e conseguentemente condannato al risarcimento del conseguente danno arrecato alla
“ ” e al sottoscritto da quantificare, ove necessario, anche in via equitativa da questo CP_8
Ill.mo Giudicante;
- infine, in subordine, salvo quanto sopra indicato e richiesto, nella denegata ipotesi che venga anche solo in parte accolta alcuna delle domande degli attori stessi, considerata la palese interclusione del fondo de quo, tenuto in buona considerazione quanto sopra indicato, venga accertata e dichiarata l'interclusione stessa e, in caso di relativa richiesta, venga determinata l'entità dell'indennità per un eventuale accesso, di cui gli attori peraltro non fanno richiesta e o cenno e di cui peraltro si sono privati in via definitiva. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.” ***
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione notificato in data 12.10.20, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Imperia gli odierni appellati affinché venisse dichiarata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1418, 1325, 1346, 948 e 949 la nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità dell'atto di compravendita concluso il 24/9/14, con il quale
, sull'asserito presupposto di fatto di esserne divenuto proprietario per usucapione Controparte_6 conseguente a pacifico ed ininterrotto possesso ultraventennale non accertato giudizialmente, vendeva, per il prezzo di euro 1.000,00, alla una porzione di terreno sita nel Comune di Riva Ligure
(IM).
In seguito, la è stata scissa, con atto in data 28/12/16, Controparte_7 nella e nella Controparte_3 Controparte_8 che, nel progetto di assegnazione del patrimonio societario della società divisa,
[...] diveniva l'assegnataria del terreno de quo.
Il e la quindi, chiedevano al Tribunale adito dichiararsi la nullità e/o Pt_1 Parte_2 inefficacia e/o inopponibilità nei loro confronti dell'atto del 28/12/2016 di scissione della società acquirente e la inesistenza dei diritti ex artt. 949 e 948 c.c. dichiarati ed acquisiti nell'atto di scissione del 28/12/16 dalla con la retrocessione del bene Controparte_8 oggetto del negozio del 24/9/2014.
Gli originari attori, a sostegno delle proprie domande, adducevano il fatto che il terreno di cui al contratto del 24/9/14 sarebbe sempre stato di proprietà della famiglia e che Controparte_10
non sarebbe mai stato nel possesso dello stesso. Controparte_6
In particolare, il terreno in discorso sarebbe stato coltivato direttamente dal almeno nel Pt_1 periodo dal 1986 al 2007 e, quindi, la dichiarazione di avvenuta usucapione da parte del CP_6 risalente al 2014 sarebbe stata illegittima.
2. Si costituivano in giudizio, con atto contenente istanza per la chiamata di terzo e domanda riconvenzionale, in proprio e la sostenendo: CP Controparte_8
- l'improcedibilità della domanda attorea per la non corrispondenza tra le conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio ed il procedimento di mediazione ante causam;
- la prescrizione del diritto azionato dagli originari attori per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 1159 bis c.c.;
- il fatto che la decisione di procedere alla stipula dell'atto impugnato sarebbe stata assunta dai soci di maggioranza della contro il parere dei soci di minoranza della Controparte_2 famiglia e, pertanto, ed avrebbero dovuto essere CP CP Controparte_8 manlevati da e da quali loro danti causa da Controparte_2 Controparte_1 qualsivoglia conseguenza pregiudizievole fosse derivata dall'azione intentata da controparte;
- che, sebbene non vi fosse stata alcuna sentenza dichiarativa della maturata usucapione, il terreno de quo da tempo immemorabile sarebbe sempre stato nella piena ed indisturbata disponibilità della società scissa e successivamente di , con la Controparte_2 CP_8 conseguenza che avrebbe dovuto esserne accertata e dichiarata in sede giudiziale l'usucapione; - che, nel caso di accoglimento dell'azione avversaria, sarebbe stato necessario accertare e dichiarare la natura interclusa del terreno e, sebbene non vi fosse domanda sul punto, quantificare l'indennità a carico degli originari attori per l'accesso al medesimo.
3. Si costituivano altresì in giudizio e la sostenendo Controparte_1 Controparte_3 il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il bene oggetto del giudizio sarebbe stato affidato alla Controparte_8
4. La causa, dopo esser stata istruita documentalmente e a mezzo di prove testimoniali, era decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Imperia così statuiva: “Il Tribunale Ordinario di Imperia definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa;
1)
Rigetta le domande proposte da e 2) Accoglie la domanda Parte_1 Parte_2 riconvenzionale proposta da e per effetto dichiara la stessa Controparte_8 proprietaria per intervenuta usucapione, del terreno de quo censito nel comune di Riva Ligure catasto terreni foglio 3 mappale 799, orto ir fi 3 are 2.43 rde 41,92 rae 17,95, 2) ordina al
Conservatore dei Registri Immobiliari competente, di trascrivere, con esonero di responsabilità, la presente sentenza. 3) Condanna e in solido tra loro a Parte_1 Parte_2 rimborsare le spese di lite a in favore di e che CP Controparte_8 si liquidano in complessivi Euro 4.712,00 di cui Euro 851,00 per la fase di studio Euro 602 per la fase introduttiva, Euro 1.806 per la fase istruttoria Euro 1453,00 per la fase decisoria oltre a spese generali nell'ammontare del 15% iva e cpa come per legge. 4) Condanna e Parte_1 [...]
in solido tra loro a rimborsare le spese di lite a in favore di Parte_2 Controparte_1
e (in solido) che si liquidano in complessivi Euro 4.712,00 di cui Euro 851,00 Controparte_3 per la fase di studio Euro 602 per la fase introduttiva, Euro 1.806 per la fase istruttoria Euro 1453,00 per la fase decisoria oltre a spese generali nell'ammontare del 15% iva e cpa come per legge. 5) Compensa le spese di lite tra le ulteriori parti del giudizio”
4.1. In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- la vendita di cosa altrui, e quindi anche la compravendita immobiliare a non domino, quale sarebbe stata quella di cui al contratto del 24.09.14 oggetto di causa, non sarebbe una vendita nulla né annullabile perché viziata, ma integrerebbe una vendita valida ad effetti obbligatori, che potrebbe essere risolta per inadempimento ex art. 1218 c.c. se il venditore non procuri alla controparte l'acquisto della titolarità del diritto di proprietà;
- gli originari attori, nel qualificarsi proprietari del terreno de quo e nell'allegare che la mancanza di accertamento giudiziale dell'usucapione da parte di avrebbe Controparte_6 determinato la nullità della vendita, con contestuale proposizione di domanda di rilascio, avrebbero avanzato una domanda di rivendica a contenuto reale;
- nel caso di specie, le seguenti circostanze di fatto sarebbero state pacifiche: il terreno oggetto di causa era originariamente in piena proprietà della IGa Persona_2 deceduta nel 1982 e, per effetto del suo decesso, la proprietà era stata trasferita iure hereditario ai figli, , e Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
, in ragione della quota indivisa di 1/4 ciascuno;
per effetto del decesso Controparte_14 di , stante la rinuncia all'eredità da pare del coniuge, , Controparte_13 CP_15 nella sua quota era subentrato iure hereditario il figlio, ; al decesso di Parte_1 [...]
, nella sua quota erano subentrati iure hereditario , Controparte_12 Parte_1 [...]
ed ; per effetto del decesso di Controparte_11 Controparte_14 CP_14 , infine, nella sua quota era subentrata iure hereditario la figlia,
[...] Parte_2
[...]
- nella fattispecie in esame, la domanda riconvenzionale di usucapione ex artt. 1159 e 1159 bis c.c. proposta da sarebbe stata infondata perché non vi sarebbero stati i Controparte_8 presupposti per l'applicazione delle predette norme;
- al fine di verificare se gli originari attori avessero usucapito il bene oggetto di causa nelle forme ordinarie, sarebbe stato necessario verificare se gli stessi ne avessero avuto il possesso, pacifico e uti dominus dal 31/3/1999, tenendo conto che essi, con l'atto di acquisto del 24/9/14, ne avrebbero formalmente acquisito la proprietà;
- le testimonianze assunte in corso di causa avrebbero provato che la e la Controparte_8 sua dante causa non solo sarebbero state riconosciute dall'esterno come proprietarie del bene ma si sarebbero anche comportate come tali sia manutenendo i terreni sia compiendo atti di disposizione del medesimo a vantaggio di terzi;
- le ulteriori domande tra e e e sarebbero rimaste CP_8 CP_1 CP_1 CP_6 assorbite dall'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione ventennale.
5. Con atto di citazione in appello notificato in data 14.05.24, e Parte_1 Parte_2 impugnavano la predetta decisione, deducendo quattro motivi.
[...]
5.1.Col primo motivo (IMPUGNAZIONE DEL CAPO DELLA SENTENZA DI CUI AL
PRECEDENTE §5.3), PAGINE DA 9 AD 12, CHE HA RIGETTATO LA DOMANDA DEGLI
ATTORI VOLTA ALLA DECLARATORIA DI NULLITÀ O INEFFICACIA O NON
OPPONIBILITÀ DELLA SCRITTURA IN DATA 24/9/14 CON LA QUALE IL
[...]
A VENDUTO A IL TERRENO CENSITO AL FOGLIO Parte_4 Controparte_2
3, MAPPALE 799 PER NON AVERE, IL TRIBUNALE DI IMPERIA, CONSIDERATO LE
ASSORBENTI CONSEGUENZE DELL'AFFERMAZIONE CONTENUTA A PAG. 3 DELLA COMPARSA DI RISPOSTA DI PARTE , AVENTE CAUSA DELL'ACQUIRENTE CP
OVE È STATO RICONOSCIUTO CHE IL ON Controparte_2 Parte_4
ERA PROPRIETARIO DEL TERRENO DI CUI DISPOSE IN DETTO NEGOZIO. CONSEGUENZE DI DETTO ERRORE DI VALUTAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 1407
C.C.. OMESSA CONSIDERAZIONE DELLE DIFESE DEGLI ODIERNI APPELLANTI.
MANCANZA DI MOTIVAZIONE IN PARTE QUA OVVERO MOTIVAZIONE APPARENTE.
NULLITÀ O INEFFICACIA O NON OPPONIBILITÀ DELLA SCRITTURA IN DATA 24/9/14.
CONSEGUENTE ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PRINCIPALE DEGLI ATTORI), gli appellanti sostenevano che il Tribunale di Imperia avrebbe erroneamente omesso di considerare un dato essenziale della controversia, e cioè che, nella sua comparsa di risposta in primo grado,
l'originario convenuto avrebbe ammesso che non sarebbe mai stato CP Controparte_6 proprietario del terreno oggetto di causa in quanto non lo avrebbe mai usucapito.
In particolare, secondo il e la nella propria comparsa, avrebbe scritto Pt_1 Parte_2 CP che la avrebbe valutato se esperire, come avrebbe dovuto fare, un'azione Controparte_8 giudiziale volta ad ottenere una sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione in capo a sé del terreno in oggetto ovvero se procedere alla stipula dell'atto del 24.09.14, opzione poi prescelta.
Il Tribunale di Imperia non avrebbe minimamente considerato le conseguenze sulla vendita di tale affermazione, avente natura confessoria.
5.2. Con il secondo motivo (“SEMPRE NELL'AMBITO DELL'IMPUGNAZIONE DEL CAPO
DELLA SENTENZA DI CUI AL PRECEDENTE §5.3), DI CUI ALLE PAGINE DA 9 AD 11, SI CONTESTA L'ERRONEA ESCLUSIONE, ALLA LUCE DELLE RISULTANZE DI CAUSA, DELL'APPLICABILITÀ DEGLI ARTT. 1418 E 1419 C.C..; VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1418, 1325 E 1470 C.C. CONSEGUENZE: NULLITÀ DEL
CONTRATTO DI VENDITA DEL 24/9/14”), gli appellanti contestavano l'erronea esclusione, da parte del Giudice di prime cure, dell'applicabilità degli artt. 1418 e 1419 c.c. e la violazione del combinato disposto degli artt. 1418, 1325 e 1470 c.c., con riferimento alla nullità del contratto di vendita del 24/9/14.
Sul punto, gli originari attori osservavano che , in base ai documenti prodotti in Controparte_6 causa, alle ammissioni effettuate dal nella sua comparsa di risposta e al di lui comportamento CP processuale, non sarebbe stato proprietario del terreno alienato alla di Controparte_2
e questo, diversamente da quanto statuito dal Tribunale di Imperia, avrebbe Controparte_1 privato il contratto del 24/9/14 del suo oggetto e/o della sua causa, con conseguente sua nullità ex art. 1418 e/o 1419 c.c.
5.3.Col terzo motivo (IMPUGNAZIONE DEL CAPO DELLA SENTENZA DI CUI AL
PRECEDENTE §5.4), PAGINE DA 13 A 18 CHE HA ACCOLTO LA DOMANDA
RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO ACCERTANDO IN CAPO ALLA CP_8
STESSA L'USUCAPIONE DEL TERRENO. ERRORE DEL TRIBUNALE NEL VALORIZZARE
LE DEPOSIZIONI DEI TESTI DI PARTE CONVENUTA (PAG. 17 SENTENZA) E NEL
RITENERE NON IDONEE QUELLE DI SEGNO CONTRARIO DEI TESTI DI PARTE ATTRICE
(PAG. 18 SENTENZA). OMESSA CONSIDERAZIONE DEI RILIEVI CRITICI MOSSI DAGLI
ESPONENTI ALLE PAGG. 27 E SEGUENTI DELLA COMPARSA CONCLUSIONALE.
VIOLAZIONE DELL'ART. 1158 E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELL'USUCAPIONE. CONSEGUENZE: RIGETTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI PARTE BENZA ED EFFEDIGRANGE.”) gli appellanti si dolevano dell'erroneità della pronuncia impugnata, nella parte in cui essa aveva accolto la domanda riconvenzionale di la sua usucapione ventennale del terreno di cui al Controparte_16 contratto di compravendita del 24/9/14.
Sul punto, il e la sostenevano: Pt_1 Parte_2
- che il Tribunale di Imperia, laddove aveva basato la propria decisione sul fatto che i testi
, e avevano riferito che il terreno delle vasche era coltivato, Tes_1 Tes_2 Tes_3 avrebbe confuso il terreno foglio 3, mappale 799 su cui insistevano le vasche stesse con il diverso terreno ad esso soprastante, visto dai testi e coltivato ad orto, non oggetto della vertenza;
- il Giudice di primo grado avrebbe ignorato le loro difese, miranti ad evidenziare le lacune, gli errori e le imprecisioni in cui sarebbero incorsi i testi introdotti dagli originari convenuti;
- nel caso di specie, non vi potrebbe essere stata alcuna usucapione del mappale 799 da parte di in quanto, fino al 2008, le vasche, di proprietà , Parte_5 Pt_1 sarebbero state utilizzate per irrigare le serre sottostanti, sempre di proprietà , e l'atto Pt_1 di vendita del 24/9/14 sarebbe stato stipulato sei anni dopo;
- in definitiva, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale di Imperia, le tre testimonianze di e avrebbero delineato un quadro sufficientemente preciso del fatto Pt_6 Tes_4 Tes_5 che i terreni di proprietà sottostanti al mappale 799 sarebbero stati coltivati a rose Pt_1 fino al 2008 e che l'acqua necessaria per l'irrigazione del roseto sarebbe provenuta, per caduta dall'alto, dalle vasche aggettanti su detto mappale, utilizzate dallo stesso Pt_1
.
[...]
5.4.Con il quarto motivo (“IMPUGNAZIONE DEL CAPO DELLA SENTENZA (PAG. 18) CHE
HA CONDANNATO GLI ESPONENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI IN
FAVORE DI E NZICHÉ COMPENSARLE CP_1 Controparte_2
INTEGRALMENTE O PARZIALMENTE.”), gli appellanti lamentavano l'erroneità delle statuizioni adottate dal Giudice di primo grado in punto spese di lite, argomentando che le spese sostenute dagli originari convenuti e avrebbero dovuto essere Controparte_1 Controparte_2 compensate, perché essi, in quanto aventi causa da sarebbero stati citati Controparte_2 unicamente ai fini della completezza del contraddittorio e nei loro confronti non sarebbe stata formulata alcuna domanda.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.09.24, si costituiva in giudizio
, in proprio e quale legale rappresentante della cessata CP_17 Controparte_2
nonchè della , sostenendo:
[...] Controparte_3
- che l'acquisto del fondo in oggetto intercorso tra sé e al prezzo di euro 1.000,00 Controparte_6 in forza di scrittura privata autenticata non sarebbe stato il frutto di un accordo illegittimo tra il e la perché parte venditrice avrebbe ottenuto la proprietà del CP_6 Controparte_2 terreno in forza di usucapione ultra ventennale non accertata giudizialmente;
che la sentenza si sarebbe limitata a dichiarare l'avvenuto acquisto e non avrebbe avuto efficacia costitutiva;
che, pertanto, colui che abbia maturato tutti i requisiti legalmente richiesti per perfezionare l'acquisto per usucapione diverrebbe proprietario del bene a prescindere da una pronuncia giudiziale;
che, di conseguenza, il avrebbe potuto legittimamente disporre del bene de quo, anche in CP_6 assenza di un titolo giudiziale dichiarativo dell'acquisto;
- che le circostanze addotte da controparte, solo allegate e non provate, non dimostrerebbero che il non abbia esercitato un possesso continuo ed ininterrotto per più di vent'anni del terreno CP_6 oggetto del contratto di compravendita del 24/9/14, ma, al più, che egli abbia ivi svolto attività che potrebbero essere state svolte nelle aree limitrofe;
- che la decisione del Giudice di prime cure in punto spese sarebbe state immune da vizi, dal momento che essi, a seguito della loro citazione in giudizio, si sarebbero dovuti costituire e difendere.
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.09.24, in proprio e CP quale difensore della contestando le argomentazioni avversarie e , in particolare, Controparte_5 sostenendo:
- preliminarmente, che controparte avrebbe erroneamente indicato nel proprio atto introduttivo il termine di settanta giorni prima dell'udienza determinata in citazione per la costituzione in giudizio degli appellati, allorché la stessa, anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma “Cartabia”, risulterebbe pari a venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione;
- nel merito, che egli avrebbe avuto il possesso del terreno per cui è causa almeno dal 1995, come sarebbe emerso dalle testimonianze svolte nel giudizio di primo grado;
che, diversamente da quanto sostenuto da controparte, da oltre venti anni non esisterebbero più neppure le tubazioni che conducevano l'acqua delle vasche ai terreni, vasche al contrario utilizzate dalla società appellata da ormai lunghissimo tempo;
che gi odierni appellati avrebbero dimostrato di aver usucapito il bene de quo tramite la precedente società ora cessata, avendo in effetti posseduto uti dominus il fondo per un tempo sufficiente ad acquisirne la proprietà e ciò a prescindere dalle contestazioni e domande avversarie;
- che, diversamente da quanto contestato ex adverso, le dichiarazione dei testi e la prodotta documentazione a dimostrazione dell'avvenuta usucapione sarebbero state precise, circostanziate e concordanti ed avrebbero confermato gli assunti degli odierni appellati;
- che il capo della sentenza di primo grado impugnato col primo motivo d'appello sarebbe rimasto assorbito dall'accolta domanda riconvenzionale degli attuali appellati.
8. La Corte, in persona del Consigliere Istruttore, con ordinanza del 22.11.24, dichiarava la contumacia di , ritualmente evocato in lite e non costituitosi, e rinviava la causa Controparte_6 all'udienza del 27.03.25 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
Con ordinanza del 28.03.25, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
9.1. Ed invero, dirimente al fine del decidere appare l'esame del terzo motivo di appello, con cui, come si è visto, gli appellanti si dolevano dell'erroneità della pronuncia impugnata, nella parte in cui essa aveva accolto la domanda riconvenzionale di accertando la sua usucapione Controparte_8 ventennale del terreno di cui al contratto di compravendita del 24/9/14, mal valutando, a loro dire, le risultanze della prova orale assunta in primo grado.
Ritiene la Corte di esaminare dettagliatamente le risultanze di tale istruttoria riportandone letteralmente gli esiti dei verbali.
, sentito in sede di interpello all'udienza del 22.03.23, ha dichiarato: Controparte_1
- sul capitolo 3.3) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte attrice (“vero che l'impresa agricola Pesante – De CH (precisamente, , padre;
, figlio;
e CP_15 Parte_1
zia), fin dalla sua costituzione nel 1985, ha svolto l'attività di coltivazione “in Controparte_11 pien'aria” (e cioè in serre di legno con copertura in plastica libere sui lati) e vendita di fiori su terreni di sua proprietà ubicati nel Comune di Riva Ligure e distribuiti “in fasce” sul mappale 1454 come da estratto di mappa del 16/1/2012 contornato con il colore giallo che, prodotto sub. doc. 3 della presente memoria, si rammostra al teste e come da fotografie risalenti al secondo semestre
2008 prodotte sub. doc. 13 si 6 rammostrano al teste;
e vero che detti terreni coltivati a serre sono sottostanti a quelli in cui si trovano le tre vasche come da doc. 13 che si rammostra al teste;
vero che detta attività è stata svolta fino al 2008 sui terreni oggi edificati dalla società come Parte_7 da n. 3 fotografie ritraenti lo stato attuale dei luoghi che, prodotte sub. doc. 4 della presente memoria si rammostrano al teste;
”): “sottostante le vasche c'era il nostro terreno mappale 352. Io sono amministratore dal 2010 della società, dal 2005 mi occupavo con mio suocero della società e andavo a vedere i terreni, ho ricordo delle serre ma già nel 2008 le serre non erano attive e secondo me anche già nel 2005.”;
- sul capitolo 3.4) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte attrice (“vero che le vasche di cui al capitolo di prova n. 1 sono state ininterrottamente utilizzate dall'impresa agricola Pt_1
(precisamente, , padre;
, figlio;
e Parte_2 CP_15 Parte_1 CP_11 Parte_2 zia) dal 1985 fino al 2008 per raccogliere acqua e sostanze fertilizzanti che, nel medesimo arco temporale, venivano convogliate con cadenza quotidiana, anche nei giorni feriali e festivi, per irrigare le piantagioni di fiori presenti nei sottostanti terreni coltivati dalla stessa impresa agricola
Pesante De CH di cui al mappale 1454 come da estratto di mappa del 16/1/2012 (che prodotto sub. doc. 3 della presente memoria si rammostra al teste) e da foto sub. doc. 13 che si torna a rammostrare al teste;
”): “Io ho chiara memoria che fossero inattive serre ed e le vasche era deterioriate da quando ho ricordo ossia dal 2005, per gli anni precedenti non posso riferire. Secondo me le vasche erano deteriorate da anni, non c'era acqua.”;
- sul capitolo 3.20) della seconda mem oria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte attrice (“vero che, nella mia qualità professionale di agronomo, nel periodo che va dal 1994 al 2008 in più occasioni sono andato a vedere le coltivazioni di fiori presenti nelle serre insistenti sul mappale 1454 al fine di scegliere i fiori da presentare alle mostre;
e vero che, nello stesso periodo, dette coltivazioni erano irrigate dall'impresa agricola Pesante De CH grazie alle vasche presenti sul foglio 3, mappale 799 (si rammostrano al teste le foto prodotte sub. doc. 1-3-13);”: “nulla so e non sono un agronomo.”;
- sul capitolo 5) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“a far data CP dal gennaio del 1993 e sino ad oggi prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei
[...] Controparte_8 propri soci, ha curato la manutenzione e la pulizia del terreno censito al catasto del comune di Riva
Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.);): “Da quando ho memoria io si è vero. Posso anche riferire che mio suocero Persona_3 che era il legale rappresentante della mi ha riferito che il Comune ad un certo punto gli CP_18 aveva intimato di pulire i terreni. Quel mappale era circondato da terreni intestati alla nostra società e pulivamo tutto incluso quello.”;
- sul capitolo 6) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“nel gennaio CP del 1993 (e sino ad oggi) prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei propri
[...] Controparte_8 soci, ha coltivato il terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.);): “Si è vero lo confermo, nei primi anni tra una pulizia e l'altra abbiamo anche tentato di coltivare poi l'abbiamo dato in comodato d'uso.”;
- sul capitolo 9) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“ a far data CP dal gennaio del 1993 (e sino ad oggi) prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei
[...] Controparte_8 propri soci, ha colto le verdure del piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.)”):
“Si è vero lo confermo”;
- sul capitolo 11) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“in data 14 CP
1 2008 la ha concesso in locazione il piccolo terreno censito al catasto del CP_18 CP_7 comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti) al Sig. (si rammostra relativo contratto agli atti);”): “Si è vero lo ricordo Parte_8 personalmente il contratto non è di locazione ma di comodato.”;
- sul capitolo 12) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“in data 1 CP
1 2014 la ha concesso in locazione il piccolo terreno Controparte_7 censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti) al Sig. (si rammostra relativo contratto agli atti);”): “Si è Persona_4 vero lo feci io. Mi pare che avessimo dato in comodato tutto quel terreno a tre persone che lo curavano in modo da non doverci pagare la manutenzione.”;
- sul capitolo 18) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“IGi CP
– e/o i loro danti causa allorquando hanno ceduto nel 2009 i terreni di cui al Parte_2 Pt_1 capitolo 16 (si rammostra la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) già da tempo non coltivavano più detti terreni;
”): “Si è vero, da quando ho memoria io 2004- 2005 i terreni non erano coltivati.”;
- sul capitolo 19) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“i IGi CP
– e/o i loro danti causa in relazione ai terreni di cui al capitolo 16 (si rammostra Parte_2 Pt_1 la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) hanno presentato nel 2002 in Comune un progetto edilizio per un piano particolareggiato;
”): “non lo so”;
- sul capitolo 20) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“IGi CP
– e/o i loro danti causa allorquando hanno hanno presentato nel 2002 in Parte_2 Pt_1
Comune il progetto edilizio per un piano particolareggiato di cui al capitolo precedente (si rammostra la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) già da tempo non coltivavano più detti terreni;
”: “Ho già risposto”;
- sul capitolo 24) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“con la CP vendita del compendio ed in particolare con l'esecuzione del piano particolareggiato di cui al capitolo 19 nello specifico con l'eliminazione della scala di accesso, come da progetto, i nuovi proprietari del compendio hanno eliminato l'unico accesso un tempo disponibile per gli attori per raggiungere il mappale oggetto di causa ( si rammostrano produzione n 2, 7 e 9 della comparsa di costituzione e relative fotto esplicative);”): “L'hanno eliminata io ad essere onesto non la ricordo neppure la scala, so che è esistita ma non ne ho ricordo. Quando io andavo sui terreni secondo me non c'era più ricordo il muro vuoto che proteggeva la strada”;
- sul capitolo 27) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“dal 1993 CP non vi sono più neppure operative le tubazioni che conducevano l'acqua delle vasche site nel piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 ai terreni del compendio compravenduto nel 2009 dagli attori di cui ai precedenti capitoli;
”): “Secondo me le vasche non funzionavano da anni almeno dal 2000 i tubi se c'erano non servivano più a niente.”;
- sul capitolo 28) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“dal 1993 CP le vasche site nel piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella
799 venivano utilizzate prima della poi dalla Controparte_18 Controparte_7 ed infine ora dalla ”): “ Da quando ho memoria io noi ne abbiamo
[...] Controparte_8 utilizzato due le altre due erano inutilizzabili, uno dei comodatari ha anche provato a Persona_4 rimetterla a posto senza riuscirci.”.
, sentito in sede di interpello all'udienza del 22.03.23, ha dichiarato: Parte_1 - sul capitolo 5) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“a far data CP dal gennaio del 1993 e sino ad oggi prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei
[...] Controparte_8 propri soci, ha curato la manutenzione e la pulizia del terreno censito al catasto del comune di Riva
Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.);): “No non è vero, coltivavo io il terreno di sotto lì c'erano le vasche che utilizzavo io per la fertilizzazione sino al 2007/2008 ho coltivato i terreni sottostanti dopo abbiamo venduto intorno al
2009 ad una società che ha costruito”;
- sul capitolo 6) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“nel gennaio CP del 1993 (e sino ad oggi) prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei propri
[...] Controparte_8 soci, ha coltivato il terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.);): “Ho già risposto”;
- sul capitolo 9) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“ a far data CP dal gennaio del 1993 (e sino ad oggi) prima la poi la CP_18 CP_7 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei
[...] Controparte_8 propri soci, ha colto le verdure del piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.)”):
“Penso proprio di no perché lo usavo io quel terreno se si parla delle verdure che sono rappresentate nella foto 7 non sono sul terreno di cui stiamo trattando ma sono nel terreno sopra.”;
- sul capitolo 11) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“in data 14 CP
1 2008 la ha concesso in locazione il piccolo terreno censito al catasto del Controparte_18 comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti) al Sig. (si rammostra relativo contratto agli atti);”): “non lo so”; Parte_8
- sul capitolo 12) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“in data 1 CP
1 2014 la ha concesso in locazione il piccolo terreno Controparte_7 censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti) al Sig. (si rammostra relativo contratto agli atti);”): “non lo Persona_4 so”;
- sul capitolo 18) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“IGi CP
– e/o i loro danti causa allorquando hanno ceduto nel 2009 i terreni di cui al Parte_2 Pt_1 capitolo 16 (si rammostra la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) già da tempo non coltivavano più detti terreni;
”): “non è vero ho coltivato almeno sino al 2007/2008.”;
- sul capitolo 19) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“i IGi CP
– e/o i loro danti causa in relazione ai terreni di cui al capitolo 16 (si rammostra Parte_2 Pt_1 la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) hanno presentato nel 2002 in Comune un progetto edilizio per un piano particolareggiato;
”): “Si è vero abbiamo presentato un progetto ma non ricordo in che anno fosse”;
- sul capitolo 20) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“IGi CP
– e/o i loro danti causa allorquando hanno hanno presentato nel 2002 in Parte_2 Pt_1
Comune il progetto edilizio per un piano particolareggiato di cui al capitolo precedente (si rammostra la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) già da tempo non coltivavano più detti terreni;
”: “non è vero”; - sul capitolo 24) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“con la CP vendita del compendio ed in particolare con l'esecuzione del piano particolareggiato di cui al capitolo 19 nello specifico con l'eliminazione della scala di accesso, come da progetto, i nuovi proprietari del compendio hanno eliminato l'unico accesso un tempo disponibile per gli attori per raggiungere il mappale oggetto di causa ( si rammostrano produzione n 2, 7 e 9 della comparsa di costituzione e relative fotto esplicative);”): “E' stata eliminata la scala di pietra ma abbiamo un accesso dalla nostra proprietà si arriva con un'altra strada facendo un giro leggermente più lungo. La strada transita anche su un mappale non di nostra proprietà dove c'è diritto di passaggio.”;
- sul capitolo 27) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“dal 1993 CP non vi sono più neppure operative le tubazioni che conducevano l'acqua delle vasche site nel piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 ai terreni del compendio compravenduto nel 2009 dagli attori di cui ai precedenti capitoli;
”): “Non è vero se non ci fossero state le tubazioni non avrei potuto coltivare”;
- sul capitolo 28) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“dal 1993 CP le vasche site nel piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella
799 venivano utilizzate prima della poi dalla Controparte_18 Controparte_7 ed infine ora dalla ”): “non è vero le usavo io per la coltivazione”.
[...] Controparte_8
, sentita in sede di interpello all'udienza del 22.03.23, ha dichiarato: Parte_2
- sul capitolo 5) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“a far data CP dal gennaio del 1993 e sino ad oggi prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei
[...] Controparte_8 propri soci, ha curato la manutenzione e la pulizia del terreno censito al catasto del comune di Riva
Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.);): “Non è vero all'epoca i miei genitori coltivavano ancora, io ho poi una figlia del 1994 mio PÀ piantava le fragole dalle vasche e io andavo a raccogliere le fragole con lei.”;
- sul capitolo 6) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“nel gennaio CP del 1993 (e sino ad oggi) prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei propri
[...] Controparte_8 soci, ha coltivato il terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.);): “Non è vero c'erano ancora i miei genitori c'erano degli alberi da frutto e queste fragole che metteva mio PÀ.”;
- sul capitolo 9) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“ a far data CP dal gennaio del 1993 (e sino ad oggi) prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei
[...] Controparte_8 propri soci, ha colto le verdure del piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.)”):
“Non è vero. dietro alle vasche c'è un muro non si poteva fare la coltivazione dietro alle vasche la coltivazione che si vede nella foto 7 è nel terreno di sopra.”;
- sul capitolo 11) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“in data 14 CP
1 2008 la ha concesso in locazione il piccolo terreno censito al catasto del Controparte_18 comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti) al Sig. (si rammostra relativo contratto agli atti);”): “non lo so non so chi sia”; Parte_8 - sul capitolo 12) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“in data 1 CP
1 2014 la ha concesso in locazione il piccolo terreno Controparte_7 censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti) al Sig. (si rammostra relativo contratto agli atti);”): “non Persona_4
l'ho mai visto”;
- sul capitolo 18) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“IGi CP
– e/o i loro danti causa allorquando hanno ceduto nel 2009 i terreni di cui al Parte_2 Pt_1 capitolo 16 (si rammostra la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) già da tempo non coltivavano più detti terreni;
”): “Non è vero non c'erano più i miei genitori ma coltivava mio cugino ”; Pt_1
- sul capitolo 19) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“i IGi CP
– e/o i loro danti causa in relazione ai terreni di cui al capitolo 16 (si rammostra Parte_2 Pt_1 la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) hanno presentato nel 2002 in Comune un progetto edilizio per un piano particolareggiato;
”): “Non mi ricordo se ci fosse già il progetto non so in che data sia stato presentato”;
- sul capitolo 20) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“IGi CP
De CH – e/o i loro danti causa allorquando hanno hanno presentato nel 2002 in Pt_1
Comune il progetto edilizio per un piano particolareggiato di cui al capitolo precedente (si rammostra la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) già da tempo non coltivavano più detti terreni;
”: “Non è vero anche perché il progetto lo hanno presentato mio PÀ e mio cugino e le mie zie.”;
- sul capitolo 24) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“con la CP vendita del compendio ed in particolare con l'esecuzione del piano particolareggiato di cui al capitolo 19 nello specifico con l'eliminazione della scala di accesso, come da progetto, i nuovi proprietari del compendio hanno eliminato l'unico accesso un tempo disponibile per gli attori per raggiungere il mappale oggetto di causa ( si rammostrano produzione n 2, 7 e 9 della comparsa di costituzione e relative fotto esplicative);”): “Non è vero noi abbiamo una scaletta di accesso da altra parte poi c'è un camminamento nostro e abbiamo il passo carrabile e sopra il diritto di passaggio.”;
- sul capitolo 27) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“dal 1993 CP non vi sono più neppure operative le tubazioni che conducevano l'acqua delle vasche site nel piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 ai terreni del compendio compravenduto nel 2009 dagli attori di cui ai precedenti capitoli;
”): “Non è vero mio PÀ aveva anche i crisantemi l'acqua scendeva per caduta, mia mamma innaffiava anche i vasi davanti a casa con l'acqua delle vasche mia mamma è deceduta nel 2010.”;
- sul capitolo 28) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“dal 1993 CP le vasche site nel piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella
799 venivano utilizzate prima della poi dalla Controparte_18 Controparte_7 ed infine ora dalla ”): “non è vero”.
[...] Controparte_8
, sentito come teste all'udienza del 22.03.23, ha dichiarato: Testimone_6
- sul capitolo 3.3) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte attrice (“vero che l'impresa agricola Pesante – De CH (precisamente, , padre;
, figlio;
e CP_15 Parte_1
zia), fin dalla sua costituzione nel 1985, ha svolto l'attività di coltivazione “in Controparte_11 pien'aria” (e cioè in serre di legno con copertura in plastica libere sui lati) e vendita di fiori su terreni di sua proprietà ubicati nel Comune di Riva Ligure e distribuiti “in fasce” sul mappale 1454 come da estratto di mappa del 16/1/2012 contornato con il colore giallo che, prodotto sub. doc. 3 della presente memoria, si rammostra al teste e come da fotografie risalenti al secondo semestre
2008 prodotte sub. doc. 13 si 6 rammostrano al teste;
e vero che detti terreni coltivati a serre sono sottostanti a quelli in cui si trovano le tre vasche come da doc. 13 che si rammostra al teste;
vero che detta attività è stata svolta fino al 2008 sui terreni oggi edificati dalla società come Parte_7 da n. 3 fotografie ritraenti lo stato attuale dei luoghi che, prodotte sub. doc. 4 della presente memoria si rammostrano al teste;
”): “Io sono in Liguria dal 1995 e dal 1995-2002 ho svolto attività di consulente tecnico per il vivaio , io conoscevo ed il figlio in quanto Persona_5 CP_15 erano clienti del vivaio. La zona rappresentata nel doc. 3 era coltivata a rose. Tanto che nel giugno del 2000 in occasione del giubileo acquistai da stante l'elevata qualità. Ultima volta Parte_9 che misi piede in quell'appezzamento risale al giugno del 2000. Riconosco la mappa. Non riconosco le foto che mi vengono rammostrate salvo la 4 foto del doc. 13 che ritraggono le rose a cui mi sono riferito, il roseto era molto esteso anche sul retro dell'abitazione.”;
- sul capitolo 3.4) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte attrice (“vero che le vasche di cui al capitolo di prova n. 1 sono state ininterrottamente utilizzate dall'impresa agricola Pt_1
(precisamente, , padre;
, figlio;
e Parte_2 CP_15 Parte_1 CP_11 Parte_2 zia) dal 1985 fino al 2008 per raccogliere acqua e sostanze fertilizzanti che, nel medesimo arco temporale, venivano convogliate con cadenza quotidiana, anche nei giorni feriali e festivi, per irrigare le piantagioni di fiori presenti nei sottostanti terreni coltivati dalla stessa impresa agricola
Pesante De CH di cui al mappale 1454 come da estratto di mappa del 16/1/2012 (che prodotto sub. doc. 3 della presente memoria si rammostra al teste) e da foto sub. doc. 13 che si torna a rammostrare al teste;
”): “nulla so”;
- sul capitolo 3.20) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte attrice (“vero che, nella mia qualità professionale di agronomo, nel periodo che va dal 1994 al 2008 in più occasioni sono andato a vedere le coltivazioni di fiori presenti nelle serre insistenti sul mappale 1454 al fine di scegliere i fiori da presentare alle mostre;
e vero che, nello stesso periodo, dette coltivazioni erano irrigate dall'impresa agricola Pesante De CH grazie alle vasche presenti sul foglio 3, mappale 799 (si rammostrano al teste le foto prodotte sub. doc. 1-3-13);”: “dal 1995 al 2000 il mappale veniva coltivato a rose come ho già detto. Non sono a conoscenza tramite cosa venissero irrigate. Posso confermate che quel tipo quella coltivazione necessitava di essere irrigata costantemente.
Costantemente dipende dalle condizioni climatiche in inverno magari è necessario irrigarle una volta a settimana d'estate più volte.”;
, sentito come teste all'udienza del 22.03.23, ha dichiarato: Testimone_7
- sul capitolo 5) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“a far data CP dal gennaio del 1993 e sino ad oggi prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei
[...] Controparte_8 propri soci, ha curato la manutenzione e la pulizia del terreno censito al catasto del comune di Riva
Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.);): “Io abitavo ed abito tutt'ora in zona dal 1996. Io personalmente non conosco le società che mi ha indicato e non ho mai visto pulire nessuno anzi ci portavo anche il cane.”;
- sul capitolo 6) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“nel gennaio CP del 1993 (e sino ad oggi) prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei propri
[...] Controparte_8 soci, ha coltivato il terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.);): “Il terreno non era e non è coltivato”;
- sul capitolo 9) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“ a far data CP dal gennaio del 1993 (e sino ad oggi) prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei
[...] Controparte_8 propri soci, ha colto le verdure del piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.)”):
“quello che si vede nella foto 7 è un orto ma è il mio in gestione dal Sig. Il terreno Parte_10 dove ci sono le vasche non era coltivato le vasche erano più sotto.”;
- sul capitolo 11) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“in data 14 CP
1 2008 la ha concesso in locazione il piccolo terreno censito al catasto del Controparte_18 comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti) al Sig. (si rammostra relativo contratto agli atti);”): “So che c'era uno straniero Parte_8 che continuava a portare delle attrezzature da lavoro sul terreno delle vasche e sul terreno di sotto.
Non so come si chiamasse.”;
- sul capitolo 12) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“in data 1 CP
1 2014 la ha concesso in locazione il piccolo terreno Controparte_7 censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti) al Sig. (si rammostra relativo contratto agli atti);”): “So che Persona_4
c'era un piemontese che coltivava il terreno dove c'erano le vasche. C'è stato un paio d'anni non so dire di preciso quando.”;
- sul capitolo 18) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“IGi CP
– e/o i loro danti causa allorquando hanno ceduto nel 2009 i terreni di cui al Parte_2 Pt_1 capitolo 16 (si rammostra la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) già da tempo non coltivavano più detti terreni;
”): “I terreni non erano coltivati. Non so dire fino a quando sono stati coltivati. C'erano delle serre aperte, non ricordo fiori. Io dalla parte di sopra del terreno non l'ho mai visto coltivato, non so se vi fossero altre parti che io non vedevo che erano coltivate. Io nel 2003 abitato nel palazzo Costa dei Fiori credo sia il mappale 351.”;
- sul capitolo 19) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“i IGi CP
– e/o i loro danti causa in relazione ai terreni di cui al capitolo 16 (si rammostra Parte_2 Pt_1 la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) hanno presentato nel 2002 in Comune un progetto edilizio per un piano particolareggiato;
”): “non lo so”;
- sul capitolo 20) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“IGi CP
– e/o i loro danti causa allorquando hanno hanno presentato nel 2002 in Parte_2 Pt_1
Comune il progetto edilizio per un piano particolareggiato di cui al capitolo precedente (si rammostra la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) già da tempo non coltivavano più detti terreni;
”: “Ho già risposto”;
- sul capitolo 24) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“con la CP vendita del compendio ed in particolare con l'esecuzione del piano particolareggiato di cui al capitolo 19 nello specifico con l'eliminazione della scala di accesso, come da progetto, i nuovi proprietari del compendio hanno eliminato l'unico accesso un tempo disponibile per gli attori per raggiungere il mappale oggetto di causa ( si rammostrano produzione n 2, 7 e 9 della comparsa di costituzione e relative fotto esplicative);”): “La scala è stata eliminata, al mappale dove sono le vasche ci si può arrivare passando da una proprietà privata.”; - sul capitolo 27) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“dal 1993 CP non vi sono più neppure operative le tubazioni che conducevano l'acqua delle vasche site nel piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 ai terreni del compendio compravenduto nel 2009 dagli attori di cui ai precedenti capitoli;
”): “nulla so”;
- sul capitolo 28) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“dal 1993 CP le vasche site nel piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella CP_1 799 venivano utilizzate prima della poi dalla Controparte_18 Controparte_7 ed infine ora dalla ”): “non lo so”;
[...] Controparte_8
- sul capitolo 3.3) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte attrice (“vero che l'impresa agricola Pesante – De CH (precisamente, , padre;
, figlio;
e CP_15 Parte_1
zia), fin dalla sua costituzione nel 1985, ha svolto l'attività di coltivazione “in Controparte_11 pien'aria” (e cioè in serre di legno con copertura in plastica libere sui lati) e vendita di fiori su terreni di sua proprietà ubicati nel Comune di Riva Ligure e distribuiti “in fasce” sul mappale 1454 come da estratto di mappa del 16/1/2012 contornato con il colore giallo che, prodotto sub. doc. 3 della presente memoria, si rammostra al teste e come da fotografie risalenti al secondo semestre
2008 prodotte sub. doc. 13 si 6 rammostrano al teste;
e vero che detti terreni coltivati a serre sono sottostanti a quelli in cui si trovano le tre vasche come da doc. 13 che si rammostra al teste;
vero che detta attività è stata svolta fino al 2008 sui terreni oggi edificati dalla società come Parte_7 da n. 3 fotografie ritraenti lo stato attuale dei luoghi che, prodotte sub. doc. 4 della presente memoria si rammostrano al teste;
”): “E' vero che coltivavano le rose negli anni ottanta quando sono arrivato io nel 1996 non mi risulta le coltivassero. So che negli anni ottanta le coltivavano perché conoscevo il sig. Vengono rammostrate le foto 13 di parte attrice ed il teste indica che nelle foto non si Pt_1 vedono rose.”;
- sul capitolo 3.4) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte attrice (“vero che le vasche di cui al capitolo di prova n. 1 sono state ininterrottamente utilizzate dall'impresa agricola Pt_1
(precisamente, , padre;
, figlio;
e Parte_2 CP_15 Parte_1 CP_11 Parte_2 zia) dal 1985 fino al 2008 per raccogliere acqua e sostanze fertilizzanti che, nel medesimo arco temporale, venivano convogliate con cadenza quotidiana, anche nei giorni feriali e festivi, per irrigare le piantagioni di fiori presenti nei sottostanti terreni coltivati dalla stessa impresa agricola
Pesante De CH di cui al mappale 1454 come da estratto di mappa del 16/1/2012 (che prodotto sub. doc. 3 della presente memoria si rammostra al teste) e da foto sub. doc. 13 che si torna a rammostrare al teste;
”): “Io non ho mai visto mai nessuno”;
, sentito come teste all'udienza del 22.03.23, ha dichiarato: Testimone_8
- sul capitolo 3.3) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte attrice (“vero che l'impresa agricola Pesante – (precisamente, , padre;
, figlio;
e Parte_2 CP_15 Parte_1
zia), fin dalla sua costituzione nel 1985, ha svolto l'attività di coltivazione “in Controparte_11 pien'aria” (e cioè in serre di legno con copertura in plastica libere sui lati) e vendita di fiori su terreni di sua proprietà ubicati nel Comune di Riva Ligure e distribuiti “in fasce” sul mappale 1454 come da estratto di mappa del 16/1/2012 contornato con il colore giallo che, prodotto sub. doc. 3 della presente memoria, si rammostra al teste e come da fotografie risalenti al secondo semestre
2008 prodotte sub. doc. 13 si 6 rammostrano al teste;
e vero che detti terreni coltivati a serre sono sottostanti a quelli in cui si trovano le tre vasche come da doc. 13 che si rammostra al teste;
vero che detta attività è stata svolta fino al 2008 sui terreni oggi edificati dalla società come Parte_7 da n. 3 fotografie ritraenti lo stato attuale dei luoghi che, prodotte sub. doc. 4 della presente memoria si rammostrano al teste;
”): “Io faccio il commerciante di fiori dal 1998 in conto proprio prima ero dipendente. Dal 1990 fino ad un anno prima della costruzione sul terreni ex Pesane circa c'è stata la coltivazione delle rose. Non so riferire in che anno sia stata fatta la costruzione, ricordo che Pt_1 mi ha informato che avevano veduto il terreno e nel giro di circa un anno hanno costruito. So per certo che fino a quel momento il terreno era coltivato. Secondo me nelle foto che si vedono doc. 3 le serre erano ancora coltivate. Io so che c'erano delle vasche più in alto ed in generale che l'irrigazione avviene per caduta.”;
- sul capitolo 3.4) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte attrice (“vero che le vasche di cui al capitolo di prova n. 1 sono state ininterrottamente utilizzate dall'impresa agricola Pt_1
(precisamente, , padre;
, figlio;
e Parte_2 CP_15 Parte_1 CP_11 Parte_2 zia) dal 1985 fino al 2008 per raccogliere acqua e sostanze fertilizzanti che, nel medesimo arco temporale, venivano convogliate con cadenza quotidiana, anche nei giorni feriali e festivi, per irrigare le piantagioni di fiori presenti nei sottostanti terreni coltivati dalla stessa impresa agricola
Pesante De CH di cui al mappale 1454 come da estratto di mappa del 16/1/2012 (che prodotto sub. doc. 3 della presente memoria si rammostra al teste) e da foto sub. doc. 13 che si torna a rammostrare al teste;
”): “Pesante aveva diverse campagne che coltivava ma tutto il prodotto veniva portato a casa dove aveva il magazzino mi è capitato più volte e di andarlo a cercare nelle campagne vicino a casa è ho visto che irrigava presumo l'acqua venisse presa dalle vasche. Quel tipo di rose richiede grosse quantità d'acqua per essere coltivata.”;
- sul capitolo 3.20) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte attrice (“vero che, nella mia qualità professionale di agronomo, nel periodo che va dal 1994 al 2008 in più occasioni sono andato a vedere le coltivazioni di fiori presenti nelle serre insistenti sul mappale 1454 al fine di scegliere i fiori da presentare alle mostre;
e vero che, nello stesso periodo, dette coltivazioni erano irrigate dall'impresa agricola Pesante De CH grazie alle vasche presenti sul foglio 3, mappale 799 (si rammostrano al teste le foto prodotte sub. doc. 1-3-13);”: “Negli anni mi è capitato tante volte di andare a vedere il prodotto per comprarlo andavo anche nelle campagne per andare a vedere il prodotto essendo fiori la qualità è variabile. Io ho visto un sacco di volte Pesante irrigare non ho mai approfondito da dove venisse l'acqua immagino dalle vasche. Io l'ho anche visto presso le vasche fare il concime ce poi veniva dato alle rose. Nella campagna vicino a casa coltivava rose Dallas e Talea. Nelle altre campagne c'erano altre varietà tipo a Cipressa la varietà Malizia e anche della Per_ Per_ Dallas, al aveva la Miss alla Madonna della Guardia rese di Pien'aria, altre non Per_8 ricordo.”.
, sentito come teste all'udienza del 22.03.23, ha dichiarato: Testimone_9
- sul capitolo 5) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“a far data CP dal gennaio del 1993 e sino ad oggi prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei
[...] Controparte_8 propri soci, ha curato la manutenzione e la pulizia del terreno censito al catasto del comune di Riva
Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.);): “Si è vero ADR So che era loro li ho visti pulire ADR Io abito in via Castello dal 1974”;
- sul capitolo 6) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“nel gennaio CP del 1993 (e sino ad oggi) prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei propri
[...] Controparte_8 soci, ha coltivato il terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.);): “Sì è vero”; - sul capitolo 9) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“ a far data CP dal gennaio del 1993 (e sino ad oggi) prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei
[...] Controparte_8 propri soci, ha colto le verdure del piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.)”):
“Ho visto una persona che piantava dei fiori e delle verdure, anche prima del 1993 tenevano pulito il terreno. Lo tenevano pulito e anche tutt'ora.”;
- sul capitolo 11) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“in data 14 CP
1 2008 la ha concesso in locazione il piccolo terreno censito al catasto del Controparte_18 comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti) al Sig. (si rammostra relativo contratto agli atti);”): “C'era un turco che coltivava Parte_8 sul terreno non so il nome.”;
- sul capitolo 12) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“in data 1 CP
1 2014 la ha concesso in locazione il piccolo terreno Controparte_7 censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti) al Sig. (si rammostra relativo contratto agli atti);”): “Si è Persona_4 vero. so che ultimamente c'era ancora lui.”;
- sul capitolo 18) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“IGi CP
– e/o i loro danti causa allorquando hanno ceduto nel 2009 i terreni di cui al Parte_2 Pt_1 capitolo 16 (si rammostra la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) già da tempo non coltivavano più detti terreni;
”): “Si è vero. Non ricordo l'anno preciso c'erano sterpaglie da anni credo intorno agli anni novanta”;
- sul capitolo 19) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“i IGi CP
– e/o i loro danti causa in relazione ai terreni di cui al capitolo 16 (si rammostra Parte_2 Pt_1 la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) hanno presentato nel 2002 in Comune un progetto edilizio per un piano particolareggiato;
”): “non lo so”;
- sul capitolo 20) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“IGi CP
– e/o i loro danti causa allorquando hanno hanno presentato nel 2002 in Parte_2 Pt_1
Comune il progetto edilizio per un piano particolareggiato di cui al capitolo precedente (si rammostra la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) già da tempo non coltivavano più detti terreni;
”: “Era da molto tempo prima che non coltivavano”;
- sul capitolo 24) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“con la CP vendita del compendio ed in particolare con l'esecuzione del piano particolareggiato di cui al capitolo 19 nello specifico con l'eliminazione della scala di accesso, come da progetto, i nuovi proprietari del compendio hanno eliminato l'unico accesso un tempo disponibile per gli attori per raggiungere il mappale oggetto di causa ( si rammostrano produzione n 2, 7 e 9 della comparsa di costituzione e relative fotto esplicative);”): “C'era la scala con il cancello ed è stata demolita. Penso CP_1 non ci siano altri modi che sappia io. ADR Il terreno delle vasche è circondato dal terreno della quel terreno rimane in mezzo secondo me l'unico passaggio era questo”;
- sul capitolo 27) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“dal 1993 CP non vi sono più neppure operative le tubazioni che conducevano l'acqua delle vasche site nel piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 ai terreni del compendio compravenduto nel 2009 dagli attori di cui ai precedenti capitoli;
”): “Non lo posso sapere se c'erano, erano interrate.”; - sul capitolo 28) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“dal 1993 CP le vasche site nel piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella
799 venivano utilizzate prima della poi dalla Controparte_18 Controparte_7 ed infine ora dalla ”): “Sì è vero”.
[...] Controparte_8
sentita come teste all'udienza del 19.07.23, dopo aver precisato di essere Tes_10
“amministratore del Condominio Costa dei Fiori dove c'è una proprietà di Controparte_19
, nonché il .”, ha dichiarato: Parte_10 Controparte_20
- sul capitolo 5) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“a far data CP dal gennaio del 1993 e sino ad oggi prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei
[...] Controparte_8 propri soci, ha curato la manutenzione e la pulizia del terreno censito al catasto del comune di Riva
Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.);): “Io amministro il Condominio di Costa dei Fiori dal 1998 e poi ho preso negli anni successivi il per quello che sapevo io il terreno era delle società che ha menzionato che Controparte_20 sono cambiate nel corso del tempo e ho sempre visto loro, le varie società avevano proprietà anche nel condominio Costa dei Fiori.”;
- sul capitolo 6) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“nel gennaio CP del 1993 (e sino ad oggi) prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei propri
[...] Controparte_8 soci, ha coltivato il terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.);): “Io posso dire che anche quando ho avuto bisogno di pulire i confini posti a latere dei condomini ho sempre interpellato i rappresentanti della società. Il terreno qualche volta nel tempo era stato coltivato da loro ho visto persone che nel tempo hanno coltivato. Io sapevo che il terreno era delle società che si sono avvicendate. ADR Avv. Noceti Io non so dire se il terreno dove ci sono le vasche fosse o meno coltivato non ricordo di preciso, come ho già detto tutte le volte che ho avuto necessità che venissero fatti dei lavori a confine con il mi rivolgevo ai legali rappresentanti delle società. Nella CP_20 foto 7 si vede rappresentato il , nella foto non si vede il condominio Costa dei Controparte_20
Fiori che è il mappale 352 mentre il è il mappale 354. Il Controparte_20 Controparte_20 confina con il terreno dove ci sono le vasche, nel condominio al primo piano c'è un terrazzo giardinetto. ADR GOT Sono amministratore del se non sbaglio dal 2005/2007. Controparte_20
ADR Avv. quando venivano richiesti gli interventi venivano effettuati lavori su tutto il terreno CP perché è posto tutto a confine.”;
- sul capitolo 9) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“ a far data CP dal gennaio del 1993 (e sino ad oggi) prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei
[...] Controparte_8 propri soci, ha colto le verdure del piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.)”):
“non lo so”;
- sul capitolo 11) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“in data 14 CP
1 2008 la ha concesso in locazione il piccolo terreno censito al catasto del Controparte_18 comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti) al Sig. (si rammostra relativo contratto agli atti);”): “Io mi ricordo che ci sono Parte_8 state delle persone che hanno utilizzato quel terreno, ricordo una persona non italiana non so se fosse quella indicata nel capitolo. ADR GOT se la persona l'aveva vista nel terreno dove ci sono le vasche risponde: si nel terreno delle vasche.”;
- sul capitolo 12) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“in data 1 CP
1 2014 la ha concesso in locazione il piccolo terreno Controparte_7 censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti) al Sig. (si rammostra relativo contratto agli atti);”): “Mi Persona_4 ricordo che c'era un IGe che coltivava la verdura ci faceva l'orto e ci teneva ordinato. ADR GOT se la persona l'aveva vista nel terreno dove ci sono le vasche risponde: si anche nel terreno delle vasche lo usavano tutto penso che internamente sia un terreno unico.”;
- sul capitolo 18) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“IGi CP
– e/o i loro danti causa allorquando hanno ceduto nel 2009 i terreni di cui al Parte_2 Pt_1 capitolo 16 (si rammostra la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) già da tempo non coltivavano più detti terreni;
”): “Si è vero. ADR GOT io ricordo che negli anni antecedenti alla costruzione c'erano le serre abbandonate. Forse i primi anni in cui amministravo il Condominio Costa dei Fiori coltivavano. I condomini dopo si lamentavano che c'era il terreno abbandonato.”;
- sul capitolo 19) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“i IGi CP
– e/o i loro danti causa in relazione ai terreni di cui al capitolo 16 (si rammostra Parte_2 Pt_1 la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) hanno presentato nel 2002 in Comune un progetto edilizio per un piano particolareggiato;
”): “nulla so”;
- sul capitolo 20) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“IGi CP
– e/o i loro danti causa allorquando hanno hanno presentato nel 2002 in Parte_2 Pt_1
Comune il progetto edilizio per un piano particolareggiato di cui al capitolo precedente (si rammostra la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) già da tempo non coltivavano più detti terreni;
”: “Ho già risposto”;
- sul capitolo 24) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“con la CP vendita del compendio ed in particolare con l'esecuzione del piano particolareggiato di cui al capitolo 19 nello specifico con l'eliminazione della scala di accesso, come da progetto, i nuovi proprietari del compendio hanno eliminato l'unico accesso un tempo disponibile per gli attori per raggiungere il mappale oggetto di causa ( si rammostrano produzione n 2, 7 e 9 della comparsa di costituzione e relative fotto esplicative);”): “Io sinceramente non ricordo neppure la scala ADR GOT
a memoria non ricordo se ci sono altri accessi al terreno con le vasche, direi di no non ci ho mai prestato attenzione.”;
- sul capitolo 27) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“dal 1993 CP non vi sono più neppure operative le tubazioni che conducevano l'acqua delle vasche site nel piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 ai terreni del compendio compravenduto nel 2009 dagli attori di cui ai precedenti capitoli;
”): “Io le vasche le vedevano ma per quanto mi riguardava servivano ad irrigare il terreno circostante non sapevo neppure che andassero ad irrigare il terreno di sotto, non mi sono mai posta il problema.”;
- sul capitolo 28) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“dal 1993 CP le vasche site nel piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella
799 venivano utilizzate prima della poi dalla Controparte_18 Controparte_7 ed infine ora dalla ”): “non lo so. Io pensavo che le vasche
[...] Controparte_8 servissero per quel terreno ma non sono mai entrata nel merito.”; - sul capitolo 3.3) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte attrice (“vero che l'impresa agricola Pesante – De CH (precisamente, , padre;
, figlio;
e CP_15 Parte_1
zia), fin dalla sua costituzione nel 1985, ha svolto l'attività di coltivazione “in Controparte_11 pien'aria” (e cioè in serre di legno con copertura in plastica libere sui lati) e vendita di fiori su terreni di sua proprietà ubicati nel Comune di Riva Ligure e distribuiti “in fasce” sul mappale 1454 come da estratto di mappa del 16/1/2012 contornato con il colore giallo che, prodotto sub. doc. 3 della presente memoria, si rammostra al teste e come da fotografie risalenti al secondo semestre
2008 prodotte sub. doc. 13 si 6 rammostrano al teste;
e vero che detti terreni coltivati a serre sono sottostanti a quelli in cui si trovano le tre vasche come da doc. 13 che si rammostra al teste;
vero che detta attività è stata svolta fino al 2008 sui terreni oggi edificati dalla società come Parte_7 da n. 3 fotografie ritraenti lo stato attuale dei luoghi che, prodotte sub. doc. 4 della presente memoria si rammostrano al teste;
”): “Io non ho mai avuto a che fare con questi IGi. Io ricordo negli anni precedenti alle costruzioni c'erano le serre abbandonate con il gerbido sotto. Non so dire fino a quando sono state coltivate possono essere state coltivate sino ai primi anni in cui ho preso il condominio Costa dei Fiori (1998) perché successivamente i condomini si lamentavano dello stato di abbandono delle serre.”;
- sul capitolo 3.4) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte attrice (“vero che le vasche di cui al capitolo di prova n. 1 sono state ininterrottamente utilizzate dall'impresa agricola Pt_1
(precisamente, , padre;
, figlio;
e Parte_2 CP_15 Parte_1 CP_11 Parte_2 zia) dal 1985 fino al 2008 per raccogliere acqua e sostanze fertilizzanti che, nel medesimo arco temporale, venivano convogliate con cadenza quotidiana, anche nei giorni feriali e festivi, per irrigare le piantagioni di fiori presenti nei sottostanti terreni coltivati dalla stessa impresa agricola
Pesante De CH di cui al mappale 1454 come da estratto di mappa del 16/1/2012 (che prodotto sub. doc. 3 della presente memoria si rammostra al teste) e da foto sub. doc. 13 che si torna a rammostrare al teste;
”): “non lo so”.
, sentito come teste all'udienza del 19.07.23, ha dichiarato: Persona_4
- sul capitolo 5) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“a far data CP dal gennaio del 1993 e sino ad oggi prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei
[...] Controparte_8 propri soci, ha curato la manutenzione e la pulizia del terreno censito al catasto del comune di Riva
Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.);): “Si è vero. ADR GOT Io ho frequentato i luoghi quando sono subentrato nel contratto di affitto. Io avevo parlato con i Fratelli il PÀ che conoscevo per amicizia. Io Persona_3 CP conoscevo la zona già prima perché avevamo un appartamento a Santo Stefano e andavamo anche in quella zona, noi poi dopo che hanno costruito abbiamo comprato casa vicino al terreno. ADR Io frequentavo i luoghi già dal 2003, l'appartamento a Santo Stefano dal 1976.”;
- sul capitolo 6) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“nel gennaio CP del 1993 (e sino ad oggi) prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei propri
[...] Controparte_8 soci, ha coltivato il terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.);): “Vengono rammostrate i doc. 2 e 7 ed il teste risponde: Si è vero, ADR GOT il terreno sotto le vasche.”;
- sul capitolo 9) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“ a far data CP dal gennaio del 1993 (e sino ad oggi) prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei
[...] Controparte_8 propri soci, ha colto le verdure del piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.)”):
“Si è vero, mi riferisco al terreno sotto le vasche.”;
- sul capitolo 11) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“in data 14 CP
1 2008 la ha concesso in locazione il piccolo terreno censito al catasto del Controparte_18 comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti) al Sig. (si rammostra relativo contratto agli atti);”): “non lo so”; Parte_8
- sul capitolo 12) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“in data 1 CP
1 2014 la ha concesso in locazione il piccolo terreno Controparte_7 censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti) al Sig. (si rammostra relativo contratto agli atti);”): “Si è Persona_4 vero. Io coltivavo il terreno sotto le vasche. Io usavo le vasche per bagnare l'orto e le ho rimesse un po' in ordine e le ho ripristinate erano abbandonate. Il terreno delle vasche e quello di sotto coltivato, sono comunicanti si passa da una fascia all'altra.”;
- sul capitolo 18) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“IGi CP
– e/o i loro danti causa allorquando hanno ceduto nel 2009 i terreni di cui al Parte_2 Pt_1 capitolo 16 (si rammostra la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) già da tempo non coltivavano più detti terreni;
”): “Si da quando ho ricordo io era tutto trasandato e abbandonato.”;
- sul capitolo 19) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“i IGi CP
– e/o i loro danti causa in relazione ai terreni di cui al capitolo 16 (si rammostra Parte_2 Pt_1 la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) hanno presentato nel 2002 in Comune un progetto edilizio per un piano particolareggiato;
”): “nulla so”;
- sul capitolo 20) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“IGi CP
– e/o i loro danti causa allorquando hanno hanno presentato nel 2002 in Parte_2 Pt_1
Comune il progetto edilizio per un piano particolareggiato di cui al capitolo precedente (si rammostra la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) già da tempo non coltivavano più detti terreni;
”: “Da quando ho ricordo io nel 2003 io ricordo tutto in disordine tutto trasandato.”;
- sul capitolo 24) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“con la CP vendita del compendio ed in particolare con l'esecuzione del piano particolareggiato di cui al capitolo 19 nello specifico con l'eliminazione della scala di accesso, come da progetto, i nuovi proprietari del compendio hanno eliminato l'unico accesso un tempo disponibile per gli attori per raggiungere il mappale oggetto di causa ( si rammostrano produzione n 2, 7 e 9 della comparsa di costituzione e relative fotto esplicative);”): “prima era tutto gerbido in disuso. Io non ho mai visto la scala d'accesso. Io entravo dal palazzo a gradoni (identificato con condominio Costa dei Fiori) si entrava da una via stretta (via Castello) e poi si entrava nel terreno il passaggio partiva dalla Via
Aurelia si poteva accedere con la macchina fino al parcheggio del palazzo e poi si proseguiva a piedi.
ADR Avv. Io effettuavo lo stesso percorso dei condomini del palazzo a gradoni. Io entravo nel CP terreno dal parcheggio del palazzo a gradoni. Il terreno era posto allo stesso piano del parcheggio.”;
- sul capitolo 27) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“dal 1993 CP non vi sono più neppure operative le tubazioni che conducevano l'acqua delle vasche site nel piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 ai terreni del compendio compravenduto nel 2009 dagli attori di cui ai precedenti capitoli;
”): “Non mi ricordo che ci fossero tubature che si vedevano ad occhio nudo se c'erano interrate non lo posso sapere”;
- sul capitolo 28) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“dal 1993 CP le vasche site nel piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella
799 venivano utilizzate prima della poi dalla Controparte_18 Controparte_7 ed infine ora dalla ”): “Sì è vero”.
[...] Controparte_8
, legale rappresentante della Riva di Taggia s.r.l, sentito come teste all'udienza del Testimone_11
18.10.23, ha dichiarato:
- sul capitolo 3.3) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte attrice (“vero che l'impresa agricola Pesante – De CH (precisamente, , padre;
, figlio;
e CP_15 Parte_1
zia), fin dalla sua costituzione nel 1985, ha svolto l'attività di coltivazione “in Controparte_11 pien'aria” (e cioè in serre di legno con copertura in plastica libere sui lati) e vendita di fiori su terreni di sua proprietà ubicati nel Comune di Riva Ligure e distribuiti “in fasce” sul mappale 1454 come da estratto di mappa del 16/1/2012 contornato con il colore giallo che, prodotto sub. doc. 3 della presente memoria, si rammostra al teste e come da fotografie risalenti al secondo semestre
2008 prodotte sub. doc. 13 si 6 rammostrano al teste;
e vero che detti terreni coltivati a serre sono sottostanti a quelli in cui si trovano le tre vasche come da doc. 13 che si rammostra al teste;
vero che detta attività è stata svolta fino al 2008 sui terreni oggi edificati dalla società come Parte_7 da n. 3 fotografie ritraenti lo stato attuale dei luoghi che, prodotte sub. doc. 4 della presente memoria si rammostrano al teste;
”): “noi abbiamo comprato nel 2009 nel 2008 ho fatto un primo sopralluogo sull'area ed al tempo erano coltivati e le serre erano in funzione da quanto tempo non lo so dire. Nella parte di terreno sotto le vasche c'erano delle serre che erano attive. Prima del 2008 non so riferire nulla.”;
- sul capitolo 3.4) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte attrice (“vero che le vasche di cui al capitolo di prova n. 1 sono state ininterrottamente utilizzate dall'impresa agricola Pt_1
(precisamente, , padre;
, figlio;
e Parte_2 CP_15 Parte_1 CP_11 Parte_2 zia) dal 1985 fino al 2008 per raccogliere acqua e sostanze fertilizzanti che, nel medesimo arco temporale, venivano convogliate con cadenza quotidiana, anche nei giorni feriali e festivi, per irrigare le piantagioni di fiori presenti nei sottostanti terreni coltivati dalla stessa impresa agricola
Pesante De CH di cui al mappale 1454 come da estratto di mappa del 16/1/2012 (che prodotto sub. doc. 3 della presente memoria si rammostra al teste) e da foto sub. doc. 13 che si torna a rammostrare al teste;
”): “Non lo so ADR quando sono andato io le serre erano in ordine non erano abbandonate, c'erano delle piante non ricordo se erano fiorite. Noi avevamo chiesto ai venditori se potevamo usare le vasche e loro ci hanno detto che avremmo potuto utilizzarle per irrigare i giardini che avremmo dovuto realizzare, cosa che non abbiamo ancora fatto. Ci sono alcuni giardini fatti e altri da fare e quindi questo per ora non è stato fatto, in quanto il compendio è oggetto di un'esecuzione mobiliare.”.
sentita come teste all'udienza del 27.10.23, ha dichiarato: Testimone_12
- sul capitolo 5) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“a far data CP CP_1 dal gennaio del 1993 e sino ad oggi prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei
[...] Controparte_8 propri soci, ha curato la manutenzione e la pulizia del terreno censito al catasto del comune di Riva
Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.);): “Conosco i luoghi perché li vedo dal terrazzo di casa mia e li ho sempre visti incolti. Io ho visto incolto il mappale sotto le vasche mentre ho visto i curare la parte della vasche. Io vivo CP lì dal 2002. Prima del 2002 non sono mai andata sui questi luoghi.”;
- sul capitolo 6) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“nel gennaio CP del 1993 (e sino ad oggi) prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei propri
[...] Controparte_8 soci, ha coltivato il terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.);): “Sì è vero da quando vivo lì”;
- sul capitolo 9) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“ a far data CP dal gennaio del 1993 (e sino ad oggi) prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei
[...] Controparte_8 propri soci, ha colto le verdure del piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.)”):
“Sì è vero lo posso riferire da quanto vivo lì”;
- sul capitolo 11) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“in data 14 CP
1 2008 la ha concesso in locazione il piccolo terreno censito al catasto del Controparte_18 comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti) al Sig. (si rammostra relativo contratto agli atti);”): “non lo so”; Parte_8
- sul capitolo 12) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“in data 1 CP
1 2014 la ha concesso in locazione il piccolo terreno Controparte_7 censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti) al Sig. (si rammostra relativo contratto agli atti);”): “non lo Persona_4 so”;
- sul capitolo 18) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“IGi CP
– e/o i loro danti causa allorquando hanno ceduto nel 2009 i terreni di cui al Parte_2 Pt_1 capitolo 16 (si rammostra la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) già da tempo non coltivavano più detti terreni;
”): “Io l'ho visti sempre coltivati anzi preciso che erano incolti.”;
- sul capitolo 19) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“i IGi CP
– e/o i loro danti causa in relazione ai terreni di cui al capitolo 16 (si rammostra Parte_2 Pt_1 la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) hanno presentato nel 2002 in Comune un progetto edilizio per un piano particolareggiato;
”): “non lo so”;
- sul capitolo 20) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“IGi CP
– e/o i loro danti causa allorquando hanno hanno presentato nel 2002 in Parte_2 Pt_1
Comune il progetto edilizio per un piano particolareggiato di cui al capitolo precedente (si rammostra la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) già da tempo non coltivavano più detti terreni;
”: “Io sono arrivata nel 2002 i terreni della foto 7 erano coltivati. Non so dire fino a quando sono stati coltivati.”;
- sul capitolo 24) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“con la CP vendita del compendio ed in particolare con l'esecuzione del piano particolareggiato di cui al capitolo 19 nello specifico con l'eliminazione della scala di accesso, come da progetto, i nuovi proprietari del compendio hanno eliminato l'unico accesso un tempo disponibile per gli attori per raggiungere il mappale oggetto di causa ( si rammostrano produzione n 2, 7 e 9 della comparsa di costituzione e relative fotto esplicative);”): “non lo so”;
- sul capitolo 27) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“dal 1993 CP non vi sono più neppure operative le tubazioni che conducevano l'acqua delle vasche site nel piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 ai terreni del compendio compravenduto nel 2009 dagli attori di cui ai precedenti capitoli;
”): “non lo so”;
- sul capitolo 28) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“dal 1993 CP le vasche site nel piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella
799 venivano utilizzate prima della poi dalla Controparte_18 Controparte_7 ed infine ora dalla ”): “le vasche da quando ne ho conoscenza
[...] Controparte_8 erano utilizzate dai ADR Per occuparsi delle terreno intendevo dire che loro si occupavano di CP coltivare e pulirci.”.
, sentito come teste all'udienza del 27.10.23, dopo aver affermato di essere Testimone_13
“proprietario di una casa in Riva Ligure in via Castello dal 1991”, ha dichiarato:
- sul capitolo 5) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“a far data CP dal gennaio del 1993 e sino ad oggi prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei
[...] Controparte_8 propri soci, ha curato la manutenzione e la pulizia del terreno censito al catasto del comune di Riva
Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.);): “Io non conoscono la e la immobili, io vedevo il padre dell'avv. CP_18 CP_7 CP
lo vedevo tagliare l'erba quando era alta, andava a tenerci pulito io andavo una Parte_10 volta al mese su questi luoghi. Teneva pulito sia dove c'erano le vasche e anche nel pezzo di sotto. Da quando ho comprato in poi”;
- sul capitolo 6) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“nel gennaio CP del 1993 (e sino ad oggi) prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei propri
[...] Controparte_8 soci, ha coltivato il terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.);): “Come ho detto le società
e non le conosco, io vedevo il sig. tenere pulito e forse in un CP_18 Controparte_2 CP piccolo punto coltivava.”;
- sul capitolo 9) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“ a far data CP dal gennaio del 1993 (e sino ad oggi) prima la poi la Controparte_18 Controparte_7 ed infine la per il tramite dei propri rappresentanti e dei
[...] Controparte_8 propri soci, ha colto le verdure del piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti, doc. 2 e 7 comp cost.)”):
“no lo so, vedevo che lavorava la terra in un angolo forse ha fatto un orto. Sicuramente il Sig. CP ci teneva pulito.”;
- sul capitolo 11) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“in data 14 CP
1 2008 la ha concesso in locazione il piccolo terreno censito al catasto del Controparte_18 comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti) al Sig. (si rammostra relativo contratto agli atti);”): “non lo so non li conosco”; Parte_8
- sul capitolo 12) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“in data 1 CP
1 2014 la ha concesso in locazione il piccolo terreno Controparte_7 censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 (si rammostrano relative foto e planimetria, agli atti) al Sig. (si rammostra relativo contratto agli atti);”): “non lo Persona_4 so non li conosco”;
- sul capitolo 18) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“IGi CP
– e/o i loro danti causa allorquando hanno ceduto nel 2009 i terreni di cui al Parte_2 Pt_1 capitolo 16 (si rammostra la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) già da tempo non coltivavano più detti terreni;
”): “Io nei primi tempi, i primi tre o quattro anni ci ho visto lavorare qualcuno in quei terreni di cui al doc. 7 dopo non ho più visto nessuno. Non conosco i IGi e ”; Parte_11 Pt_1
- sul capitolo 19) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“i IGi CP
– e/o i loro danti causa in relazione ai terreni di cui al capitolo 16 (si rammostra Parte_2 Pt_1 la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) hanno presentato nel 2002 in Comune un progetto edilizio per un piano particolareggiato;
”): “nulla so”;
- sul capitolo 20) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“IGi CP
– e/o i loro danti causa allorquando hanno hanno presentato nel 2002 in Parte_2 Pt_1
Comune il progetto edilizio per un piano particolareggiato di cui al capitolo precedente (si rammostra la produzione esplicativa n. 2 e 7 della comparsa di costituzione di questa difesa) già da tempo non coltivavano più detti terreni;
”: “non mi sembra che fossero coltivati nel 2002”;
- sul capitolo 24) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“con la CP vendita del compendio ed in particolare con l'esecuzione del piano particolareggiato di cui al capitolo 19 nello specifico con l'eliminazione della scala di accesso, come da progetto, i nuovi proprietari del compendio hanno eliminato l'unico accesso un tempo disponibile per gli attori per raggiungere il mappale oggetto di causa ( si rammostrano produzione n 2, 7 e 9 della comparsa di costituzione e relative fotto esplicative);”): “Non lo so se ci possa arrivare in altro modo, so che c'è una strada ma è privata, prima c'era una scala di accesso ora c'è un muro e da lì non ci si può accedere.”;
- sul capitolo 27) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“dal 1993 CP non vi sono più neppure operative le tubazioni che conducevano l'acqua delle vasche site nel piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella 799 ai terreni del compendio compravenduto nel 2009 dagli attori di cui ai precedenti capitoli;
”): “non lo so”;
- sul capitolo 28) della seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. di parte convenuta (“dal 1993 CP le vasche site nel piccolo terreno censito al catasto del comune di Riva Ligure al foglio 3 particella
799 venivano utilizzate prima della poi dalla Controparte_18 Controparte_7 ed infine ora dalla ”): “Io vedevo il Sig. Lo vedevo lavorare
[...] Controparte_8 CP da lontano nella fascia.”.
Orbene, in questa situazione, appare evidente che, come già valutato dal Giudice di primo grado, i testi indicati da parte convenuta/proponente domanda riconvenzionale nelle persone di , Tes_1
, ed siano stati tutti molto utili e chiari a confermare le Tes_3 Per_4 Tes_13 Tes_12 circostanze di fatto dalla stessa allegate, mentre quelli dell'allora parte attrice, odierna appellante, indicati nelle persone dei IGi e siano risultati irrilevanti al fine della Tes_6 Tes_4 Tes_5 ricostruzione dei fatti. Del tutto correttamente, pertanto, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla allora convenuta dichiarando, per l'effetto, la stessa proprietaria per Controparte_8 intervenuta usucapione del terreno oggetto di causa.
Da qui l'infondatezza del terzo motivo, il cui rigetto appare altresì assorbente del primo e del secondo.
Solo per completezza, osserva peraltro la Corte che, quanto al primo motivo, il Tribunale di Imperia giustamente non ha dato peso al fatto che nella sua comparsa di risposta in primo grado, l'originario convenuto avrebbe ammesso che non sarebbe mai stato proprietario del CP Controparte_6 terreno oggetto di causa in quanto non lo avrebbe mai usucapito, posto che nessuna conseguenza poteva trarsi sulla vendita de qua da tale affermazione, alla luce degli esiti dell'istruttoria svolta e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, che ha travolto qualsiasi altra allegazione in fatto sul punto.
Con riferimento al secondo motivo, giova invece rilevare che del tutto correttamente il Giudice di primo grado, ha escluso, anche solo in astratto, l'applicabilità alla fattispecie in esame degli artt.
1418 e 1419 c.c. nonchè degli artt. 1325 e 1470 c.c..
Anche di recente (Cfr. Cass. n. 32709/2024) è stato infatti ribadito dalla Suprema Corte che “il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione non è affetto da nullità, anche se l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (Cass.n. 7853/2018; Cass. n. 2485/2007), ciò in quanto l'acquisto per usucapione avviene ipso iure per il semplice fatto del possesso protratto per venti anni e la sentenza con cui viene pronunciato l'acquisto per usucapione del diritto ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso (Cass., Sez. 2, 29/04/1982, n. 2717; Cass., Sez. 3, 21/10/1994, n. 8650)”.
Da qui l'infondatezza anche nel merito del primo e del secondo motivo.
12.Per quanto attiene infine al quarto motivo di appello, appare sufficiente osservare che nello statuire in punto spese di lite il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, tenendo peraltro conto della solidarietà attiva tra le parti.
Pertanto, anche le doglianze contenute nel quarto motivo d'appello sono da ritenersi infondate, sicché l'intero appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata.
13. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità alla nota spese depositata da , in base al D.M. 147/22, Controparte_1 assumendo come scaglione di riferimento della lite quello pari ad Euro 1.000,00 e applicando i valori medi per tutte le fasi.
14. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
- Conferma integralmente la sentenza n. 285/24 del Tribunale di Imperia, pubblicata in data
18.04.24, - Condanna gli appellanti e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di (in proprio e quale legale rappresentante e socio Controparte_1 accomandatario illimitatamente responsabile per le obbligazioni contratte dalla cessata società
, nonché in qualità di socio accomandatario e legale Controparte_2 rappresentante della nonché Controparte_3 in favore di (in proprio e quale difensore della delle spese CP Controparte_5 di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano, per ciascuna parte appellata, in euro 673,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 9.4.2025
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni