Decreto cautelare 9 maggio 2020
Ordinanza cautelare 9 giugno 2020
Ordinanza presidenziale 13 ottobre 2023
Ordinanza presidenziale 24 ottobre 2024
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 24/04/2025, n. 8054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8054 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08054/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03279/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3279 del 2020, proposto da PE LO, ND FA, ES DA, AT PA, MI AV, NO IA, AN RO, DA SO, VA SO, UI CH, RG TU, NO MI, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Terni, via della Caserma, 5;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Bando di concorso - emanato con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.4.20 del 29.01.2020, pubblicato nella G.U.R.I. del 31.01.2020 - con cui è stato avviato il concorso, per esame, finalizzato all'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui, all’art. 3, lett. d), richiede che i candidati non abbiano ancora compiuto i 26 anni di età;
- del D.M. 13.07.2018 n. 103 nella parte in cui, all’art. 1, stabilisce che “la partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei”;
- di ogni ulteriore atto, presupposto, successivo e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere il d.P.R. 24.04.1982 n. 335 nella parte in cui, all’art. 6 lett. b), stabilisce quale requisito di partecipazione al concorso di allievo agente quella di avere un’età non superiore a 26 anni, se del caso, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale della predetta norma e per l’accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a prendere parte al concorso per cui è causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che i ricorrenti hanno impugnato il Bando in epigrafe, relativo ad una selezione pubblica finalizzata all'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti indicati nel ricorso introduttivo;
Rilevato che in vista della discussione nel merito del ricorso, con memoria del 19.02.2025 gli stessi hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
Ritenuto, pertanto, che al Collegio si imponga una declaratoria in conformità, stante il principio dispositivo che regola anche il processo amministrativo;
Ritenuto, infine, che la particolarità della fattispecie consenta la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO