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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/11/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona EL magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2143/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 21.8.2024 da:
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1 residente in [...], c.f.
, rappresentato e difeso dall'avv. SCHIAVO GIANCARLO C.F._1
(C.F.: e dall'avv. COSTA MARIA CRISTINA C.F._2
( ) con domicilio eletto presso lo studio di Vicenza, Galleria C.F._3
NC IS n. 8 attore CONTRO (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, iscritta nel registro ELle imprese – ufficio di Torino al n. (c.f. ), aderente al fondo P.IVA_1 P.IVA_1 interbancario di tutela dei depositi e al fondo nazionale di garanzia, iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 EL decreto legislativo 385/1993 e capogruppo EL
[...]
iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 EL medesimo Controparte_3 decreto legislativo, in persona EL dott. , a cio abilitato in forza di procura CP_4 speciale conferita dal consigliere ELegato e CEO e legale rappresentante
[...] in data 27/09/2022 rep. 16835 e racc. 8973 notaio di CP_5 Persona_1
Milano, registrata presso l'Agenzia Entrate di DP I Milano UT APSR il 12/10/2022 al n. 82499 Serie 1T, rappresentata e difesa dall'avvocato SILVIA GIROTTO (c.f.
) e presso lo studio suo e ELl'avv. ANNA TERESA CodiceFiscale_4
DIANESE in Vicenza, Contra Sant'Antonio 3
(C.F.: ), Controparte_6 P.IVA_2
a socio unico, con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, capitale sociale euro 10.000,00 i.v., numero di iscrizione al registro ELle Imprese di Treviso-Belluno e C.F.: , iscritta nell'elenco ELle società veicolo, tenuto ai sensi EL P.IVA_2
1 Provvedimento ELla Banca d'Italia EL 7 giugno 2017, al n. 35892.9, nella qualità di cessionaria dei crediti, ai sensi ELla L. n. 130 EL 30/04/1999 ed in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 ELla citata L. 130/1999, concluso in data 19.04.2022 con cui, , con sede in Torino, piazza Controparte_2
San Carlo, 156, codice fiscale n. , ha ceduto pro-soluto in suo favore, P.IVA_1 tutti i crediti identificabili secondo i criteri indicati nel relativo Avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato sulla G.U. ELla Repubblica Italiana – Parte II n. 45 EL 19 aprile 2022, tra i quali quello di cui al presente atto, rappresentata, in forza di procura rilasciata per atto notaio Notaio in Sacile, in data Persona_2
20/04/2022 rep. 33134 e racc. 22224, registrata a Pordenone il 26/04/2022 al n. 5704 serie 1T, da con sede legale in Milano, Bastoni di Porta Nuova n. Controparte_7
19, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro ELle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano- Monza-Brianza-Lodi , che agisce in persona EL procuratore speciale P.IVA_3 dott. in virtù di procura conferita dall'Amministratore Delegato CP_8 CP_9 con atto Notaio di Milano in data 02/08/2023 rep. 10.860
[...] Persona_3 racc. 6173 registrata a Milano2 il 09/08/2023 al n. 83073 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA GIROTTO (c.f. ) e presso lo studio CodiceFiscale_4 suo e ELl'avv. ANNA TERESA DIANESE in Vicenza, Contrà Sant'Antonio 3 convenute
In punto :opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.( e sent. SSUU 9479/2023) a decreto ingiuntivo conclusioni ELle parti:
CONCLUSIONI per Controparte_2
Si precisano le conclusioni come in comparsa di risposta. c o n c l u s i o n i In via preliminare, accertarsi il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
a seguito ELla cessione EL credito azionato in via monitoria a
[...] CP_6
e, per l'effetto, dichiararsi l'estromissione di dal
[...] Controparte_2 presente giudizio. In subordine, respingersi la richiesta di sospensione ELla esecutorietà EL decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa e concedersi il termine per l'instaurazione o la prosecuzione EL giudizio di mediazione. Respingersi la proposta opposizione con conferma EL decreto ingiuntivo impugnato n. 2754/20 EL 01/12/2020 EL Tribunale di Vicenza e già dichiarato definitivo con decreto in data 06/03/2021. Spese e competenze rifuse Si insiste per la liquidazione ELle spese di giudizio nonostante la rinuncia di controparte all'eccezione di difetto di legittimazione di ed all'accettazione CP_6
2 ELla estromissione di per i motivi esposti in memoria 171 ter n. 2 Controparte_2 datata 22/11/2024. In subordine, si insiste per il rigetto ELle istanze istruttorie avversarie
CONCLUSIONI per CP_6 si richiama alle conclusioni già precisate ed a quanto dedotto nelle difese conclusive, con particolare riferimento a quanto dedotto in memoria di replica a seguito ELla scoperta ELl'intervenuta rinuncia da parte ELl'opponente. Chiede la rimessione ELla causa in decisione c o n c l u s i o n i Respingersi la richiesta di sospensione ELla esecutorietà EL decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa e concedersi il termine per l'instaurazione o la prosecu zione EL giudizio di mediazione. Accertato il difetto di legittimazione attiva di , pronunciarsi Controparte_2
l'estromissione di quest'ultima dal presente procedimento. Respingersi la proposta opposizione con conferma EL decreto ingiuntivo impugnato n.2754/20 EL 01/12/2020 EL Tribunale di Vicenza e già dichiarato definitivo con decreto in data 06/03/2021.Spese e competenze rifuse Chiede la rimessione ELla causa in decisione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore Controparte_1 proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.( e sent. SSUU 9479/2023) al d.i. n. 2754/2020 – r.g. n. 6861/2020 che ingiungeva alla debitrice principale società il pagamento a favore di Parte_1 [...]
senza dilazione alcuna, EL complessivo importo di Euro CP_10
1.500.135,75, oltre interessi, a titolo di saldo di alcune linee di credito, in solido con i fideiussori , , Parte_2 Parte_3 [...]
, con limitazione per Controparte_11 CP_1
alla somma di Euro 1.357.316,48. Il decreto ingiuntivo, notificato in
[...] data 5/1/2021 e non opposto, veniva dichiarato definitivo, e sulla base di esso quale cessionaria EL credito, dava inizio al procedimento CP_6 esecutivo immobiliare n. 46/2024, nell'ambito EL quale, con provvedimento datato 26/3/2024, notificato in data 5/4/2024 , il Giudice ELl'Esecuzione, vista la sentenza Cass. civ., Sez. Unite, 6 aprile 2023, n. 9479, assegnava termine di 40 giorni per l'eventuale proposizione di opposizione tardiva ex art. 650 cpc in relazione all'eventuale presenza di clausole abusive nei contratti azionati in via esecutiva. L'attore opponente affermava che al momento ELla sottoscrizione ELle fideiussioni rivestiva la qualità di consumatore , non avendo mai avuto alcun ruolo in seno alla società originariamente garantita , successivamente Parte_1 trasformatasi in , ed essendo, all'epoca Parte_1
3 ELla costituzione di tali società (2015/2016), da tempo pensionato (Doc. 1). Quindi le ragioni ELl'avvenuta concessione ELla garanzia personale erano esclusivamente da ricercarsi nel rapporto di strettissima parentela intercorrente tra il garante e gli amministratori (nonché soci) ELle società garantite, e Pt_3 Parte_2
, suoi figli, nè argomenti di segno diverso potevano trarsi dalla semplice
[...] qualità di socio rivestita dall'odierno opponente in seno alla società CP_11
(Doc. 8), peraltro estranea al debito, trattandosi di società immobiliare dove
[...] sarebbero dovuti confluire gli immobili di famiglia, e le cui quote, in tale ottica, venivano concesse in usufrutto dai figli al padre. L'attore eccepiva la nullità ELle fideiussioni poi azionate nei suoi confronti in sede monitoria per violazione ELla normativa posta a tutela EL consumatore, con particolare riferimento alla clausola di deroga all'Art. 1957 c.c., da reputarsi vessatoria. Affermava che nel caso di specie era decorso il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 cod. civ. dal 23/04/2019, data in cui aveva revocato gli affidamenti ed intimato alla debitrice Controparte_2 principale nonché ai fideiussori il pagamento ELl'esposizione debitoria , essendo il ricorso per decreto ingiuntivo rubricato stato depositato in data 16/11/2020. Eccepiva altresì la nullità ELla clausola (presente in 2 ELle tre fideiussioni) che riconosceva incondizionato valore probatorio alle scritture contabili ELla banca (Doc. 2, Art. 7; Doc. 4, Art. 7), in quanto pure limitativa dalla facoltà di opporre eccezioni, eccepiva inoltre che la titolarità EL credito in capo ad non appariva allo CP_6 stato provata, non essendo sufficiente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per tali ragioni chiedeva la sospensione ELl'efficacia esecutiva e la revoca EL decreto opposto.
Parte convenuta , costituitasi, replicava che l'attore Controparte_2 opponente non rivestiva la qualità di consumatore essendo stato Controparte_1 socio ELla società (poi , ormai fallita e CP_11 Controparte_11 cancellata ed essendo socio ELla società , socio di maggioranza al Parte_1
60% e già Presidente EL Consiglio di Amministrazione “con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nessuno escluso” (v. pag. 10-11 visura); La convenuta produceva: verbale assemblea 23/12/2015 da Parte_1 cui risulta ELiberato l'aumento di capitale sociale e l'attribuzione di una partecipazione sociale a a fronte EL conferimento da parte di Parte_1 quest'ultima EL ramo di azienda di concia e commercio di cuoio e pellami;
fideiussione menzionata in decreto ingiuntivo sub doc. 18 rilasciata in data 30/09/2016 da a favore di;
Parte_1 Parte_1
visura camerale da cui risulta che la società deriva dalla Controparte_11 trasformazione ELla (v. pag. 10 visura); atto costitutivo ELla CP_11 CP_11 EL 20/11/2015, da cui risulta che il sig. era socio titolare
[...] Controparte_1 ELl'usufrutto su tutte le quote, con diritto di voto e diritto agli utili;
verbale assemblea 23/12/2015 ELla allora da cui risulta ELiberato l'aumento di CP_11 capitale sociale e l'attribuzione di una partecipazione sociale a a fronte CP_11 EL conferimento EL ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di gestione
4 immobiliare;
fideiussioni menzionate in decreto ingiuntivo sub docc. 22 e 26 rilasciate da a favore di . CP_11 Parte_1
Quindi all'epoca EL rilascio ELle fideiussioni a favore di Controparte_1 [...]
e cioe in data 30/09/2016 (all. 21 fascicolo monitorio) e 11/04/2016 Parte_1
(all. 25 fascicolo monitorio), aveva dei legami e ELle interessenze strettissimi con la societa debitrice (solo nel 2019 divenuta , in Controparte_12 quanto: era socio di maggioranza e presidente EL consiglio di amministrazione ELla
societa da cui era partecipata e di cui era Parte_1 Parte_1 conferitaria di un ramo di azienda (all.ti O e P); era presente all'assemblea sociale che ha autorizzato la societa a prestare la suddetta fideiussione a favore Parte_1 ELla allora SA di PA EL ET (poi ) nell'interesse di Controparte_2 [...]
(sempre all. Q); era usufruttuario con diritto di voto e diritto agli Controparte_12 utili ELla società dalla quale pure era CP_11 Parte_1 partecipata e di cui era conferitaria di un ramo di azienda (all.ti S e T); era socio di maggioranza e presidente EL consiglio di amministrazione con tutti i connessi poteri di rappresentanza ELla che ELla possedeva Parte_1 Parte_1 una quota sociale;
- era socio usufruttuario con diritto di voto ed utili ELla CP_11
che ELla possedeva una quota sociale;
non era estraneo
[...] Parte_1 all'attivita ELla atteso che proprio la sua società Parte_1 [...] le aveva conferito il ramo aziendale di concia e commercio di cuoio e Parte_1 pelli;
egli era socio usufruttuario ELla che le aveva conferito il ramo CP_11 aziendale di gestione immobiliare. Quindi, al momento ELla sottoscrizione ELle fideiussioni da parte di CP_1
(aprile e settembre 2016), le due società di cui era socio
[...] Controparte_1
e amministratore ( e socio usufruttuario , non solo Parte_1 CP_11 avevano rilasciato in pari date loro stesse fideiussione per ma Parte_1 avevano in precedenza (novembre-dicembre 2015) acquisito una partecipazione sociale in mediante conferimento alla stessa dei loro rami di Parte_1 azienda ed attività. La convenuta, in ogni caso, contestava l'asserita violazione ELl'art. 1957 c.c. atteso che:
- la preventiva escussione EL debitore principale c'era stata, essendosi la banca tempestivamente insinuata al passivo EL Parte_4
(all. E) prima di agire contro i garanti;
[...]
-Intesa non aveva potuto agire subito perchè la società aveva depositato CP_2 domanda di concordato accolta dal Tribunale di Vicenza con decreto 04/10/2019, e solo a seguito ELl'estinzione EL concordato con decreto 03/08/2020 (sempre all. 41), la banca aveva intrapreso la propria azione monitoria depositando il ricorso in data 16/11/2020 e quindi nel rispetto EL termine semestrale. Tutto ciò premesso, chiedeva Controparte_2
In via preliminare, accertarsi il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
a seguito ELla cessione EL credito azionato in via monitoria a
[...] CP_6
e, per l'effetto, dichiararsi l'estromissione di dal
[...] Controparte_2
5 presente giudizio. In subordine, respingersi la richiesta di sospensione ELla esecutorietà EL decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa e concedersi il termine per l'instaurazione o la prosecuzione EL giudizio di mediazione. Respingersi la proposta opposizione con conferma EL decreto ingiuntivo impugnato n. 2754/20 EL 01/12/2020 EL Tribunale di Vicenza e già dichiarato definitivo con decreto in data 06/03/2021.”
La convenuta si costituiva col medesimo difensore di CP_6 [...]
e svolgendo analoghe difese . Ribadiva la titolarità EL credito atteso CP_10 che con contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 ELla L. 130/1999, concluso in data 19.04.2022 cedeva pro-soluto in Controparte_2 favore di tutti i crediti identificabili secondo i criteri indicati CP_6 nell'avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla G.U. ELla Repubblica Italiana – Parte II n. 45 EL 19 aprile 2022, tra i quali quello di cui è causa;
nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale si legge che oggetto di cessione sono stati crediti di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_2 chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" e segnalati in "Centrale dei Rischi". Allegava comunque anche la lettera che aveva inviato come previsto dalla Controparte_2
Banca d'Italia alla debitrice ed al garante con la comunicazione EL passaggio a sofferenza e segnalazione in Centrale Rischi (all. 54); nell'avviso di cessione si legge che i crediti ceduti sono stati specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo EL rapporto da cui ha avuto origine uno o più crediti vantati dalla Cedente nei confronti EL relativo debitore ceduto, e tale lista è stata messa a disposizione da parte ELla Cedente alla Cessionaria, a' sensi ELl'art.
7.1 ELla Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet: www.intesasanpaolo.com e www . com/it/cessioni : in detto Controparte_13 elenco è compreso anche il credito vantato dalla Banca Cedente nei confronti di
[...]
e garanti (NDG 4893384763000) (doc.55 e 56). Parte_1
Nella prima memoria integrativa l'attore opponente rinunciava “all'eccezione di difetto di legittimazione di a spese legali compensate” e dichiarava “ non CP_6 ci si oppone quindi alla richiesta di estromissione dal presente giudizio formulata da
, peraltro a spese legali compensate sul rilievo che la documentazione CP_2 comprovante la cessione EL credito risulta essere stata prodotta soltanto all'esito ELl'opposizione a decreto ingiuntivo (e ELl'eccezione, con questa spiegata, di difetto di legittimazione di .” CP_6
nella successiva memoria si opponeva alla compensazione atteso Controparte_10 che l'eccezione era ab origine inammissibile.
6 All'esito ELla prima udienza il g.i. rilevato che non può Controparte_1 ritenersi consumatore in quanto nel 2016 era Presidente (dal 2000 al 2019) e socio di maggioranza di conferente ramo di azienda alla debitrice Controparte_12 principale , e partecipa all'80% nella Controparte_12
(cfr. allegati O,N,P alla comparsa di costituzione ELle Controparte_11 convenute), quindi ha prestato la fideiussione nell'ambito ELl'attività imprenditoriale e verosimilmente quale dominus EL gruppo di aziende facenti a lui capo, rigettava l'istanza di sospensione e rinviava la causa per la remissione in decisione all'udienza EL 4.11.2025. Con dichiarazione depositata in data 29.1.2025 l'attore opponente dichiarava
“di rinunciare, come in effetti rinuncia a spese legali compensate e ad ogni effetto di legge, agli atti EL giudizio nei confronti ELla Convenuta-opposta CP_6
”
[...]
Non seguiva accettazione e le parti convenute formulavano le conclusioni sopra epigrafate. Stante la rinuncia agli atti nei confronti di già riconosciuta come unica CP_6 legittimata dall'opponente, nei suoi confronti deve ritenersi cessata la materia EL contendere. Tuttavia le parti convenute non hanno accettato la rinuncia con compensazione ELle spese di lite , che pertanto devono essere regolate secondo il principio ELla soccombenza virtuale. Va ribadita l'inammissibilità ELl'opposizione tardiva atteso che l'attore opponente non poteva considerarsi consumatore. Infatti già il Giudice ELl'Esecuzione aveva espresso una valutazione negativa in proposito, così motivando la concessione EL termine giusta previsione ELla sentenza Cass., Sez. Unite, 6 aprile 2023, n. 9479 : “rilevato, allo stato, che non ricorra la qualità di consumatore in capo alla parte esecutata, ma ritenuto, tuttavia, che il controllo compiuto dal Giudice ELl'esecuzione in ordine alla qualità di consumatore in capo al debitore esecutato e all'eventuale presenza clausole abusive nei contratti azionati in via esecutiva dai creditori non debba essere considerato né esaustivo, né avente i caratteri ELla prova certa definitiva, valendo esso solo come indizio processuale, da verificare poi in sede di merito, quand'anche abbia dato esito negativo” . Come documentato dalle convenute, in data 11.4.2016 e Controparte_1
30.9.2016 all'atto di prestare la fideiussione omnibus in favore di Parte_1
(doc.21) poi divenuta non
[...] Controparte_12 agiva quale mero consumatore e per affetto paterno nei confronti dei figli, ma era socio al 60% di , che le aveva conferito l'attività e ne era stato Controparte_12 presidente dal 2000 al 2019 , e inoltre partecipante all'80% nella CP_11
fino al 2019 (cfr. allegato N alla comparsa di costituzione ELle convenute),
[...]
Anche ove si volesse ammettere la qualità di consumatore, l'eccezione relativa alla clausola di deroga all'art. 1957 risulta comunque infondata atteso che dopo la revoca degli affidamenti in data 23.4.2019 (doc.40) non aveva potuto agire Controparte_2 subito perchè la società aveva depositato in data 23.9.2019 domanda di ammissione
7 al concordato preventivo accolta dal Tribunale di Vicenza con decreto 04/10/2019, e solo a seguito ELl'estinzione EL concordato con decreto 03/08/2020 (sempre all. 41), la banca aveva intrapreso la propria azione monitoria depositando il ricorso in data 16/11/2020 e quindi nel rispetto EL termine semestrale. Le altre eccezioni sollevate dall'opponente erano inammissibili perché la facoltà eccezionale di agire con opposizione tardiva ex art. 650 cpc è data solo per le violazioni ELla disciplina consumeristica. L'opposizione era pertanto infondata e va rigettata. Il regolamento ELle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base EL D.M. n. 55/2014 DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità ELla lite, e viene effettuata una sola volta in favore di entrambe le convenute, che erano difese dal medesimo difensore e con identici atti difensivi. Vista la mancata partecipazione , senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione (v. verbale EL 16.01.2025) sussistono i presupposti per la condanna ex art. 12 bis D.Lgs 28/2010.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede: 1)rigetta l'opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivo n. 2754/2020;
2) condanna l'attore opponente a rifondere alle parti convenute - opposte le spese di lite, liquidate in euro 18.977,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovute;
3) visto l'art. 12 bis D.Lgs 28/2010 condanna l'attore opponente al versamento all'entrata EL bilancio ELlo Stato di una somma di importo corrispondente al doppio EL contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Vicenza il 13.11.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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