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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/10/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.1757 /2025 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. UD CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1757/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
BOTTONI TOMMASO, con elezione di domicilio presso avv. BOTTONI
TOMMASO;
e
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._2
VE UD , con elezione di domicilio in VIA MASCHERONI
LORENZO, 60 27100 VI, presso e nello studio dell'avv. VE
UD;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
1 Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza in data 30.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente riportato
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza innanzi al giudice delegato del 30.10.2025 hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate dall'attrice dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data omologa.
Il ricorrente, a tacitazione delle pretese di mantenimento della resistente ha corrisposto l'importo una tantum di 20.000 €.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Pavia in data 07/01/2002, con atto trascritto nei
[...] Controparte_1
registri di stato civile del Comune di San Martino Siccomario al n° 3, Parte II, Serie
B, anno 2002;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. UD CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1757/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
BOTTONI TOMMASO, con elezione di domicilio presso avv. BOTTONI
TOMMASO;
e
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._2
VE UD , con elezione di domicilio in VIA MASCHERONI
LORENZO, 60 27100 VI, presso e nello studio dell'avv. VE
UD;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
1 Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza in data 30.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente riportato
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza innanzi al giudice delegato del 30.10.2025 hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate dall'attrice dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data omologa.
Il ricorrente, a tacitazione delle pretese di mantenimento della resistente ha corrisposto l'importo una tantum di 20.000 €.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Pavia in data 07/01/2002, con atto trascritto nei
[...] Controparte_1
registri di stato civile del Comune di San Martino Siccomario al n° 3, Parte II, Serie
B, anno 2002;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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