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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/07/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 719/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonino Parte_1
Oliveri
- opponente -
CONTRO
Controparte_1
- opposto contumace -
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza
*****
All'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c., mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000083248; condanna Controparte_2 alla rifusione delle spese pari a € 1.865,00, oltre rimborso spese generali
15%, IVA e CPA, se dovute .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.5.2022, ha spiegato Parte_1 opposizione avverso la ordinanza ingiunzione nr. OI -000083248, emessa dall' sede di Sciacca in data 12.4.2022, con cui l'Ente convenuto CP_3
1 gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 19.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983 relativa all'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità 2015.
Il ricorrente ha tra l'altro eccepito la invalidità della notifica dell'accertamento presupposto e la conseguente prescrizione della pretesa sanzionatoria.
L' , sebbene raggiunto da regolare notifica ad opera della CP_3 cancelleria (cfr. ricevuta consegna PEC del 3 giugno 2022) ai sensi dell'art. 6 comma 8 del d.lgs. 150/2011, non si è costituito in giudizio e ne è pertanto stata dichiarata la contumacia.
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
*
Il ricorso è fondato.
L' art. 28 l. 689/81 dispone che: “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni, ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81, è da individuarsi nel giorno in cui è stata commessa la violazione.
Nel caso concreto, come si ricava dall'atto di accertamento presupposto alla ordinanza ingiunzione (cfr. deposito 10.6.2025) le omissioni contributive si sono verificate a febbraio 2015, momento che segna l'esordio del suddetto termine prescrizionale.
Ebbene, a fronte delle specifiche doglianze di parte ricorrente, sarebbe stato onere dell'Ente convenuto fornire la prova della valida notifica degli atti prodromici all'emissione dell'ordinanza impugnata, spieganti efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
Non costituendosi in giudizio, non ha provato la notifica dell'atto CP_3 presupposto all'ordinanza in essa richiamata, ovverosia l'atto di accertamento prot. n. 0038251 del 15.5.2017.
Il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla ordinanza di ingiunzione n. OI OI-000083248 -oggetto del giudizio- notificata da
2 il 28.4.2022 e, dunque, ben oltre il termine quinquennale di CP_3 prescrizione decorrente dalla commissione della violazione (febbraio
2015), anche tenuto conto del periodo di sospensione Covid di cui all'art. 103, comma 6 bis D.L. 17 marzo 2020 n.18 conv. in legge 24 aprile 2020, n.27, a norma del quale: il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene, dunque, fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente e per l'effetto va annullata la ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della lite , dell'effettiva attività processuale svolta e dall'esiguo numero di questioni giuridiche e fattuali trattate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, 3 luglio 2025
Il Giudice
Leonardo Modica
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonino Parte_1
Oliveri
- opponente -
CONTRO
Controparte_1
- opposto contumace -
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza
*****
All'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c., mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000083248; condanna Controparte_2 alla rifusione delle spese pari a € 1.865,00, oltre rimborso spese generali
15%, IVA e CPA, se dovute .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.5.2022, ha spiegato Parte_1 opposizione avverso la ordinanza ingiunzione nr. OI -000083248, emessa dall' sede di Sciacca in data 12.4.2022, con cui l'Ente convenuto CP_3
1 gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 19.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983 relativa all'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità 2015.
Il ricorrente ha tra l'altro eccepito la invalidità della notifica dell'accertamento presupposto e la conseguente prescrizione della pretesa sanzionatoria.
L' , sebbene raggiunto da regolare notifica ad opera della CP_3 cancelleria (cfr. ricevuta consegna PEC del 3 giugno 2022) ai sensi dell'art. 6 comma 8 del d.lgs. 150/2011, non si è costituito in giudizio e ne è pertanto stata dichiarata la contumacia.
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
*
Il ricorso è fondato.
L' art. 28 l. 689/81 dispone che: “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni, ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81, è da individuarsi nel giorno in cui è stata commessa la violazione.
Nel caso concreto, come si ricava dall'atto di accertamento presupposto alla ordinanza ingiunzione (cfr. deposito 10.6.2025) le omissioni contributive si sono verificate a febbraio 2015, momento che segna l'esordio del suddetto termine prescrizionale.
Ebbene, a fronte delle specifiche doglianze di parte ricorrente, sarebbe stato onere dell'Ente convenuto fornire la prova della valida notifica degli atti prodromici all'emissione dell'ordinanza impugnata, spieganti efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
Non costituendosi in giudizio, non ha provato la notifica dell'atto CP_3 presupposto all'ordinanza in essa richiamata, ovverosia l'atto di accertamento prot. n. 0038251 del 15.5.2017.
Il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla ordinanza di ingiunzione n. OI OI-000083248 -oggetto del giudizio- notificata da
2 il 28.4.2022 e, dunque, ben oltre il termine quinquennale di CP_3 prescrizione decorrente dalla commissione della violazione (febbraio
2015), anche tenuto conto del periodo di sospensione Covid di cui all'art. 103, comma 6 bis D.L. 17 marzo 2020 n.18 conv. in legge 24 aprile 2020, n.27, a norma del quale: il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene, dunque, fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente e per l'effetto va annullata la ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della lite , dell'effettiva attività processuale svolta e dall'esiguo numero di questioni giuridiche e fattuali trattate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, 3 luglio 2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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