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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 614/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 614/2025 avente ad oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CRISTIANO FELISIO elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO, CORSO
GALILEO FERRARIS N. 146, presso il difensore avv. CRISTIANO FELISIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 22 maggio 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 7.1.2025: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il sig. e la sig.ra Aceto, nel comune di Ciriè (TO) in data Parte_1
13.07.2013, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Torino al n. 00420, uff. 4, parte 2, serie C, anno 2013. Incaricare il competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge necessarie a margine dell'atto di matrimonio”.
Per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
pagina 1 di 3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile nel comune di Ciriè (TO) in data 13.07.2013, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Torino al n. 00420, uff. 4, parte 2, serie C, anno 2013.
Dall'unione matrimoniale nasceva a Torino in data 10.09.2013 un figlio,
[...]
il quale veniva dato in affido ai nonni materni con sentenza del Persona_1
Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta del 2.7.2015, n. 197/2015, con contestuale dichiarazione della decadenza della responsabilità genitoriale, oltre all'interruzione dei rapporti tra il minore e i genitori. Gli stessi nonni materni, peraltro, hanno successivamente presentato ricorso ex art. 44 lett. d) L. n. 184/1983 (ccdd. adozione speciale) al fine di procedere all'adozione del minore.
In data 02.05.2024 veniva pubblicata la sentenza che pronunciava la separazione dei coniugi, munita di certificazione di avvenuto passaggio in giudicato in data 10.12.2024 non essendo nei termini di legge stato proposto dalle parti appello.
Decorsi i termini di legge necessari per poter presentare la domanda scioglimento del matrimonio senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita, il ricorrente manifestava la volontà di procedere con la relativa domanda.
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente spiegava che, sebbene la sig.ra sia formalmente residente CP_1 in Busto Arsizio nell'indirizzo al quale hanno sede i Servizi Sociali del medesimo Comune presso i quali la signora è iscritta anagraficamente. Tuttavia, di fatto la signora non è più reperibile a tale indirizzo – come riportato dall'ufficiale giudiziarie nelle relate in sede di notifica del 17.03.2023 e del
27.07.2023– non potendo i servizi ricevere l'atto, non avendo gli stessi conoscenza del nuovo indirizzo della resistente e non essendo più in contatto con la stessa, in allora si era reso necessario precedere alla notifica ex art 143. Nonostante quanto rilevato dall'ufficiale giudiziario in quella sede, la signora risulta, tutt'ora, iscritta presso il medesimo indirizzo di Busto Arsizio come da certificato anagrafico successivo del 16.12.2024. Risultando di fatto la resistente irreperibile e trovandosi nella materiale impossibilità di avere conoscenza di quella che sia l'attuale residenza o domicilio della stessa, in base a quanto sancito dall'art. 473-bis.47 c.p.c., secondo cui in caso di irreperibilità del convenuto è competente il Tribunale del luogo di residenza dell'attore, sussiste la competenza di Codesto Tribunale.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé in data
7.5.2025.
All'udienza del 7.5.2025, la parte ricorrente veniva sentita liberamente, mentre per la parte resistente nessuno compariva.
All'esito, veniva chiarata la contumacia della sig.ra . Controparte_1
Ritenuta matura la causa, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
pagina 2 di 3 La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, e risultano trascorsi i termini di cui alla predetta legge per proporre domanda di divorzio.
La separazione dei coniugi risulta dalla sentenza di separazione del Tribunale di Torino n. 2623/2024 pubbl. il 02/05/2024 iscritta al RG n. 4473/2023.
Si presume la continuità dello stato di separazione, sulla base delle dichiarazioni liberamente rese in udienza dalla parte ricorrente personalmente e poiché non vi è stata eccezione del coniuge resistente, in questa sede contumace.
Alla luce di quanto illustrato negli atti e di quanto riferito, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile
[...] Controparte_1 sono precisati in sentenza.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 614/2025 avente ad oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CRISTIANO FELISIO elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO, CORSO
GALILEO FERRARIS N. 146, presso il difensore avv. CRISTIANO FELISIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 22 maggio 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 7.1.2025: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il sig. e la sig.ra Aceto, nel comune di Ciriè (TO) in data Parte_1
13.07.2013, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Torino al n. 00420, uff. 4, parte 2, serie C, anno 2013. Incaricare il competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge necessarie a margine dell'atto di matrimonio”.
Per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
pagina 1 di 3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile nel comune di Ciriè (TO) in data 13.07.2013, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Torino al n. 00420, uff. 4, parte 2, serie C, anno 2013.
Dall'unione matrimoniale nasceva a Torino in data 10.09.2013 un figlio,
[...]
il quale veniva dato in affido ai nonni materni con sentenza del Persona_1
Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta del 2.7.2015, n. 197/2015, con contestuale dichiarazione della decadenza della responsabilità genitoriale, oltre all'interruzione dei rapporti tra il minore e i genitori. Gli stessi nonni materni, peraltro, hanno successivamente presentato ricorso ex art. 44 lett. d) L. n. 184/1983 (ccdd. adozione speciale) al fine di procedere all'adozione del minore.
In data 02.05.2024 veniva pubblicata la sentenza che pronunciava la separazione dei coniugi, munita di certificazione di avvenuto passaggio in giudicato in data 10.12.2024 non essendo nei termini di legge stato proposto dalle parti appello.
Decorsi i termini di legge necessari per poter presentare la domanda scioglimento del matrimonio senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita, il ricorrente manifestava la volontà di procedere con la relativa domanda.
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente spiegava che, sebbene la sig.ra sia formalmente residente CP_1 in Busto Arsizio nell'indirizzo al quale hanno sede i Servizi Sociali del medesimo Comune presso i quali la signora è iscritta anagraficamente. Tuttavia, di fatto la signora non è più reperibile a tale indirizzo – come riportato dall'ufficiale giudiziarie nelle relate in sede di notifica del 17.03.2023 e del
27.07.2023– non potendo i servizi ricevere l'atto, non avendo gli stessi conoscenza del nuovo indirizzo della resistente e non essendo più in contatto con la stessa, in allora si era reso necessario precedere alla notifica ex art 143. Nonostante quanto rilevato dall'ufficiale giudiziario in quella sede, la signora risulta, tutt'ora, iscritta presso il medesimo indirizzo di Busto Arsizio come da certificato anagrafico successivo del 16.12.2024. Risultando di fatto la resistente irreperibile e trovandosi nella materiale impossibilità di avere conoscenza di quella che sia l'attuale residenza o domicilio della stessa, in base a quanto sancito dall'art. 473-bis.47 c.p.c., secondo cui in caso di irreperibilità del convenuto è competente il Tribunale del luogo di residenza dell'attore, sussiste la competenza di Codesto Tribunale.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé in data
7.5.2025.
All'udienza del 7.5.2025, la parte ricorrente veniva sentita liberamente, mentre per la parte resistente nessuno compariva.
All'esito, veniva chiarata la contumacia della sig.ra . Controparte_1
Ritenuta matura la causa, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
pagina 2 di 3 La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, e risultano trascorsi i termini di cui alla predetta legge per proporre domanda di divorzio.
La separazione dei coniugi risulta dalla sentenza di separazione del Tribunale di Torino n. 2623/2024 pubbl. il 02/05/2024 iscritta al RG n. 4473/2023.
Si presume la continuità dello stato di separazione, sulla base delle dichiarazioni liberamente rese in udienza dalla parte ricorrente personalmente e poiché non vi è stata eccezione del coniuge resistente, in questa sede contumace.
Alla luce di quanto illustrato negli atti e di quanto riferito, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile
[...] Controparte_1 sono precisati in sentenza.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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