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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 01/04/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
lN. 25/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 25/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 29.01.2024
DA
(C.F. ) con i proc. e dom. Avv. Chiara Valle del Parte_1 C.F._1
Foro di Trieste ed Avv. Alessandro Gracis del Foro di Treviso giusta procura in atti;
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ); ONroparte_1 C.F._2
-APPELLATO CONTUMACE -
E CONTRO
1 (P.I. ); ONroparte_2 P.IVA_1
-APPELLATO CONTUMACE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 353/2023 del 29.06.2023,
non notificata;
Causa iscritta a ruolo il 30.01.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 19.02.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In via subordinata di rito:
fissarsi, nel caso che la causa sia invece ritenuta matura per la decisione, la discussione orale della stessa ex artt. 281 quinquies e 359 c.p.c..
Nel merito:
accogliere il proposto appello per i motivi esposti nella narrativa che precede, e quindi, per l'effetto,
in parziale riforma della sentenza n. 353/2023 pubblicata in data 29.06.2023 resa inter partes dal
Tribunale di Trieste, Giudice dr. Edoardo Sirza, al termine del processo di primo grado r.g. n.
1701/2020 (e per come corretta dal medesimo Giudice con ordinanza dd. 28.09.2023 - sub proc. r.g.
n. 1701/2020-1), così pronunziare:
1) - in riforma del capo della sentenza impugnato sub 3.2.4 della motivazione, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'odierno appellante sig. ad ottenere adeguata personalizzazione della Parte_1
liquidazione del danno biologico permanente conseguito dal sinistro per cui è giudizio, e per l'effetto liquidarla in suo favore secondo equità in applicazione dei parametri contenuti nelle tabelle milanesi,
nell'importo pari - in moneta del marzo 2021 - ad € 17.600, ovvero comunque in quello diverso che sarà ritenuto di giustizia, e condannare pertanto a corrispondergli la somma ONroparte_2
2 che gli sarà riconosciuta a questo titolo, oltre alla rivalutazione e agli interessi compensativi sulla somma capitale devalutata dal 19.09.2019 e poi via via rivalutata anno per anno sino al saldo;
2) - in riforma del capo della sentenza impugnato sub 3.2.3 della motivazione, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'odierno appellante sig. ad ottenere adeguata personalizzazione anche Parte_1
della liquidazione della sofferenza soggettiva (c.d. danno morale) conseguita a seguito delle lesioni biologiche permanenti per cui è giudizio ed estimata in prime cure solo nella misura standard del 32%
sul valore del danno biologico permanente tabellare, e per l'effetto liquidarla in suo favore secondo equità in applicazione dei parametri contenuti nelle tabelle milanesi, in misura superiore a quella base o standard accordatagli a questo titolo dalla sentenza impugnata e pertanto nell'importo pari - in moneta del marzo 2021 - ad € 5.600, ovvero comunque in quello diverso che sarà ritenuto di giustizia,
e condannare pertanto S.p.A. a corrispondergli la somma che gli sarà riconosciuta ONroparte_2
a questo titolo, oltre alla rivalutazione e agli interessi compensativi sulla somma capitale, devalutata al 19.09.2019 e poi su quella via via rivalutata anno per anno sino al saldo;
3) - in riforma del capo della sentenza impugnato sub 3.2.3 della motivazione, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'odierno appellante sig. ad ottenere, a titolo di risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale temporaneo (biologico e morale) conseguito al sinistro per cui è giudizio, una somma superiore al minimo giornaliero previsto dalle tabelle milanesi già liquidata in prime cure,
somma che si indica in ulteriori € (144 - 99) 45 pro die e quindi in quella complessiva di € 8.482,50,
o comunque pari a quella che sarà ritenuta equa e di giustizia, e condannare pertanto
[...]
a corrispondergli, in moneta del marzo 2021, anche siffatto ulteriore importo di ONroparte_2
complessivi € 8.482,50 (espresso sempre in moneta del 10.03.2023) ovvero quello che risulterà
beneviso a questo titolo, oltre alla rivalutazione e agli interessi compensativi sulla somma capitale devalutata e poi rivalutata per ciascun periodo di invalidità temporanea maturata, di giorno in giorno,
sui quattro periodi di invalidità temporanea, con decorrenza per il primo dalla data del sinistro e poi via per gli altri tre periodi da ciascuno del loro inizio;
3 4) - in riforma del capo della sentenza impugnato sub 3.2.5 della motivazione, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'odierno appellante sig. ad ottenere la liquidazione delle perdite Parte_1
patrimoniali corrispondenti alle spese mediche ed altre sostenute in conseguenza del sinistro stradale per cui è giudizio, spese quantificate e documentate in atto di citazione di primo grado in € 5.872=, e per l'effetto condannare a corrispondergli detto importo maggiorato della ONroparte_2
rivalutazione e degli interessi compensativi;
5) - in riforma del capo della sentenza sub 3.2.3, pagina 14 della sentenza (come corretto dal provvedimento ex art. 288 comma 2 c.p.c. del Tribunale di Trieste di data 28.09.2023), condannarsi a corrispondere al sig. anche l'ulteriore somma di € ONroparte_2 Parte_1
11.814,14, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, conseguente alla nuova taxatio delle somme ivi liquidate (e che erano state complessivamente ivi indicate nell'importo complessivo riduttivo di € 72.831,50 a titolo di “danno non patrimoniale risarcibile”), per effetto dell'erronea considerazione - integrante errore di diritto e un ingiusto minor risarcimento - che si fosse trattato di somme tutte espresse in moneta dell'epoca della sentenza, mentre invece erano state prelevate dai valori non più aggiornati delle Tabelle di Milano pubblicate il 10.03.2021;
6) in riforma della sentenza di 1° grado, siano corrette anche le date delle varie devalutazioni a cui gli importi risarcitori per danni non patrimoniali da invalidità temporanea, già ammessi dal Tribunale
al risarcimento per un totale di € 18.661,50, dovranno previamente essere riportati, allo scopo poi di far risarcire il lucro cessante finanziario riferibile a tali somme nei quattro periodi di invalidità
temporanea anteriore allo stabilizzarsi dei postumi (per quelli successivi la sentenza ha già
provveduto), di modo che il calcolo degli interessi sulle somme via via rivalutate secondo il meccanismo ex SS.UU. 1712/1995, già ammesso in prime cure, ma solo a far data dal 19.09.2019,
possa intercettare e far risarcire anche gli interessi compensativi maturati - de die in die - durante i
4 7) - in riforma e integrazione del capo della sentenza impugnato sub n. 3 del dispositivo, condannare a rifondere al deducente anche le spese processuali afferenti al ONroparte_2
subprocedimento n. 1701/2020-1 di correzione di errori materiali che era stato promosso avanti al
Tribunale di Trieste ex art. 288 c.p.c. dall'odierno appellante, nella misura di cui alla nota che verrà
dimessa o in quella diversa che verrà comunque ritenuta congrua.
In via istruttoria:
ammettere per i motivi dedotti nella narrativa che precede le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate nel giudizio di primo grado, e nello specifico quindi ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) - “Vero che nel periodo successivo all'incidente stradale verificatosi in data 07.09.2018, il sig.
si trovava in una sorta di isolamento domiciliare a causa delle lesioni riportate che Parte_1
rendevano complessa la deambulazione”;
2) - “Vero che nel periodo successivo all'incidente stradale verificatosi in data 07.09.2018, il sig.
aveva difficoltà a mantenere delle relazioni sociali a causa delle estenuanti sedute Parte_1
riabilitative e delle difficoltà di deambulazione che gli rendevano complesso uscire con gli amici”;
3) - Vero che nel periodo successivo all'incidente stradale verificatosi in data 07.09.2018, il sig.
si rifiutava di uscire e di mantenere contatti sociali in quanto si vergognava della Parte_1
sua condizione postraumatica e in particolare della dismetria e zoppia da cui era affetto”;
4) - Vero che nel periodo successivo all'incidente stradale verificatosi in data 07.09.2018, il sig.
si è trovato costretto ad abbandonare l'abitazione familiare per trasferirsi in un Parte_1
immobile di proprietà del nonno in quanto privo di barriere architettoniche all'ingresso, a differenza del primo che era raggiungibile solamente attraverso una lunga scala”;
5) - Vero che a seguito dell'incidente stradale verificatosi in data 07.09.2018, dell'intervento chirurgico subito, e dell'esperienza vissuta presso il nosocomio in Bosnia, straniero e arretrato, il sig.
5 risultava più stanco, svogliato e scoraggiato, tanto da subire un mutamento del tono Parte_1
umorale”.
Si indicano a testi sui suestesi capitoli: , residente a [...]
n. 10/2; residente Trieste in Strada di Guardiella n. 1; , residente a Testimone_2 Testimone_3
Trieste in via Baiamonti n. 56/11.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Trieste e Parte_1 ONroparte_2
esponendo che in data 7.9.2018 egli si trovava in Bosnia Erzegovina quale terzo ONroparte_1
trasportato a bordo del veicolo Jeep Cherokee di proprietà del padre e condotto da ONroparte_1
ON
, assicurato per la r.c.a. con nella zona di Kovanj il conducente aveva perso Persona_1
il controllo del veicolo, che aveva urtato gli alberi a lato della strada.
Il terzo trasportato ave.va riportato lesioni fisiche, ed era stato trasportato prima Parte_1
presso una struttura ospedaliera locale, e poi in ambulanza all'ospedale di Cattinara a Trieste, ove gli era stata riscontrata una frattura pluriframmentaria della diafisi del femore sinistro;
in data 20.9.2018
l'attore aveva subito un intervento di osteosintesi con chiodo e nei giorni successivi era stato sottoposto a molteplici controlli a causa dei forti dolori avvertiti e del sospetto di embolia grassosa.
Il 20.9.2018 era stato dimesso con diagnosi di “incidente della strada. Frattura Parte_1
femore sinistro sottoposto ad intervento di osteosintesi. Insufficienza respiratoria acuta ipossiemica
(embolia grassosa?)”, ed aveva poi intrapreso un lungo percorso riabilitativo, comprensivo di molteplici controlli medici e numerose sedute fisioterapiche.
In data 5.10.2018 aveva denunciato il sinistro a richiedendo la Parte_1 ONroparte_2
liquidazione ed il risarcimento del danno patito;
il medico legale della compagnia assicurativa aveva quantificato il danno biologico patito dal danneggiato in conseguenza del sinistro in 16 punti di invalidità permanente e 13 giorni di inabilità temporanea assoluta, 124 giorni al 75%, 90 giorni al
50% e 150 giorni al 25%; malgrado ciò, in 5.2.2020 aveva comunicato che “…non ONroparte_2
6 è possibile effettuare alcuna offerta di risarcimento in quanto: ai sensi dell'art. 1 comma 2
“estensioni territoriali” delle “Norme comuni a tutte le sezioni di polizza” l'assicurazione può essere
estesa, su richiesta dell'assicurato, anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde,
le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. In relazione al sinistro in oggetto
l'autovettura Jeep Cherokee targata CG965K1 al momento del sinistro era priva della carta verde
obbligatoriamente prescritta per avvalersi della copertura assicurativa nel territorio della Bosnia ed
Erzegovina”.
Nel chiedere con atto di citazione la condanna di al risarcimento dei danni patiti ONroparte_2
in conseguenza del sinistro, l'attore aveva aderito alla quantificazione operata dal medico legale incaricato dalla compagnia assicurativa, domandando però un aumento massimo a titolo di personalizzazione per essere stato costretto a lasciare l'abitazione dei genitori, di difficile accessibilità
in ragione della zoppia da cui era rimasto affetto, per andare ad abitare in altra casa di proprietà della famiglia, priva di barriere architettoniche, oltre che per essere stato costretto ad abbandonare gli studi universitari. Inoltre, l'attore aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in
10.000 euro, per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale ante causam.
Al fine di sostenere la sua pretesa l'attore aveva dedotto la vessatorietà e la nullità delle previsioni contrattuali che escludevano l'operatività dell'assicurazione per i sinistri accaduti in Bosnia ed
Erzegovina.
L'atto di citazione era stato notificato anche a padre dell'attore e proprietario della ONroparte_1
vettura assicurata, senza che venisse avanzata alcuna domanda di condanna nei suoi confronti.
si era costituita in giudizio, resistendo alla pretesa attorea per due ordini di ONroparte_2
ragioni.
Anzitutto la convenuta aveva sostenuto di non poter essere chiamata a rispondere né ex art. 141 d.lgs.
n. 209/2005 (Cod.Ass.), in quanto nel sinistro non erano stati coinvolti più veicoli, né ex art. 2043 e
7 responsabile del danno [proprietario e/o conducente del veicolo] senza citazione diretta
dell'assicurazione”.
La aveva poi eccepito che la polizza assicurativa non copriva i danni per i Parte_2
sinistri occorsi in Bosnia e aveva contrastato le argomentazioni dell'attore circa la vessatorietà e la nullità dell'esclusione della copertura della polizza per i sinistri occorsi in Bosnia.
La convenuta aveva poi contestato la quantificazione dei danni e negato che in ogni caso fosse possibile riconoscere una personalizzazione del danno biologico;
quanto al richiesto danno patrimoniale per spese legali stragiudiziali, aveva dedotto il difetto di allegazione ONroparte_2
e prova circa l'effettivo pagamento di 10.000 euro e, in secondo luogo, aveva eccepito che la somma indicata era eccessiva.
Si era costituito in giudizio di fatto aderendo, ad adiuvandum, alle pretese ONroparte_1
risarcitorie del figlio attore e avanzando domande riconvenzionali verso in ogni ONroparte_2
caso non coltivate in sede di precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza impugnata il giudice aveva preliminarmente ritenuto infondate le questioni di rito indicate nelle conclusioni del convenuto in quanto l'attore non aveva agito per la ONroparte_1
condanna del padre al risarcimento del danno;
ugualmente il giudice aveva ritenuto non vi fosse ragione di revocare i provvedimenti ordinatori con cui erano state dichiarate inammissibili, per tardività ex artt. 166 e 167 c.p.c., le domande riconvenzionali avanzate nei confronti di
[...]
da CP_2 ONroparte_1
ON Infine il giudice aveva ritenuto infondata l'eccezione, sollevata dalla convenuta nella comparsa conclusionale, di inammissibilità della domanda attorea di accertamento della responsabilità civile del proprietario del veicolo assicurato ex art. 2054 c.c., in quanto in tesi tardivamente ONroparte_1
introdotta solo in prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; al riguardo il giudice aveva evidenziato che tale domanda proposta nei confronti dell'assicurato litisconsorte ONroparte_1
necessario ex art. 144 cod. ass., era già implicita nella sua citazione in giudizio, posto che nell'atto introduttivo erano già presenti tutti gli elementi costitutivi di tale domanda.
8 Nel merito il giudice aveva ritenuto la domanda accoglibile.
Esclusa l'applicabilità dell'art. 141 cod. ass., che attribuisce al terzo trasportato l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, ma è applicabile solo ai sinistri che vedano coinvolti più veicoli, il giudice aveva invece ritenuto che il danneggiato avesse azione diretta verso l'assicuratore del responsabile civile ex art.141 cod. ass.; rilevava che non
ON era stato nemmeno allegato, né da né da che il conducente avesse fatto tutto il ONroparte_1
possibile per evitare il danno.
Quanto al difetto di copertura assicurativa per i sinistri occorsi in Bosnia, che era la ragione dirimente
ON per cui si era rifiutata di risarcire ante causam, il giudice aveva osservato che Parte_1
si tratta di un'eccezione derivante dal contratto e, in quanto tale, ai sensi dell'art. 144, comma 2, cod.
ass., non poteva essere opposta dall'impresa di assicurazione al danneggiato.
ON Il giudice aveva poi ritenuto infondata la tesi della convenuta secondo la quale la mancata estensione territoriale della copertura alla Bosnia avrebbe determinato l'inesistenza del contratto;
la sentenza impugnata aveva evidenziato che il contratto di assicurazione r.c.a. prevedeva espressamente, all'art. 1, comma 2 delle condizioni generali di contratto, che nella copertura assicurativa (dell'assicurato) rientrassero anche i sinistri occorsi in Bosnia, che fa parte del sistema della carta verde (e non rientra nella condizione speciale G): a tal fine era sufficiente una semplice richiesta dell'assicurato, che tuttavia non aveva avanzato. ONroparte_1
Secondo il giudice la non inclusione del territorio della Bosnia non esprimeva il perimetro del rischio assicurato dalla polizza, e quindi l'oggetto stesso del contratto, bensì una limitazione di responsabilità
dell'assicuratore, da inquadrare nell'ambito delle eccezioni derivanti dal contratto, inopponibili al terzo danneggiato che abbia esperito l'azione diretta ex art. 144 cod. ass.; allo stesso erano inoltre inopponibili le eccezioni di nullità e vessatorietà delle clausole contrattuali.
Era stata pertanto affermata la responsabilità di per il sinistro e ONroparte_1 ONroparte_2
responsabile solidale ex art. 144 cod. ass., era stata condannata a risarcire al danneggiato Parte_1
i danni quantificati in euro 72.831,50 (a seguito di correzione errore materiale) per danno
[...]
9 biologico complessivo sulla base delle tabelle di Milano 2021, con rivalutazione ed interessi compensativi;
nessuna personalizzazione era stata riconosciuta in quanto le circostanze addotte a tal fine non erano state ritenute idonee a giustificarla e comunque non erano state provate.
Quanto all'attività stragiudiziale, in assenza di una parella e della prova del pagamento della prestazione, ma essendo documentata l'attività, erano stati riconosciuti euro 2.160 per compensi oltre spese generali iva e c.p.a., sulla base della tabella d.n.55/2014 per l'attività stragiudiziale.
***
Avverso la sentenza proponeva appello con sette motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante contestava la mancata personalizzazione del danno permanente,
essendo egli all'epoca ventunenne, ferito in un paese extra comunitario, rimasto affetto da zoppia,
costretto a trasferirsi nella casa dei nonni a causa delle barriere architettoniche, e avendo abbandonato gli studi universitari in conseguenza del sinistro;
lamentava al riguardo l'appellante che il giudice di primo grado non avesse ammesso le prove testimoniali in ordine alle particolari conseguenze patite,
salvo poi dichiararle non provate.
Allegava in particolare l'appellante la gravità della situazione sanitaria vissuta nei primi giorni di ricovero in Bosnia, la lunghezza e difficoltà della riabilitazione durata oltre un anno con l'aggravio di aver visto precluse per così tanto tempo le tipiche attività ludico - ricreative - scolastiche proprie di un ventunenne, la paura di non poter tornare la persona di prima;
chiedeva pertanto il riconoscimento a titolo risarcitorio dell'ulteriore importo di euro 17.600,00.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamentava che la sofferenza soggettiva patita (danno morale permanente) non fosse stata integralmente risarcita.
Con il terzo motivo si contestava l'adeguatezza della liquidazione del danno a titolo di invalidità
temporanea.
Il quarto motivo di gravame era relativo al rimborso delle spese documentate;
si lamentava in particolare l'omessa pronuncia su alcune spese mediche o conseguenti allo stato di malattia per complessivi euro 5.872,00.
10 Con il quinto motivo l'appellante dedueva che gli importi liquidati sulla base delle Tabelle del
Tribunale di Milano 2021 dovevano essere rivalutati.
Con il sesto motivo si evidenziava che l'invalidità temporanea si era protratta per oltre un anno, e che la decorrenza degli interessi compensativi avrebbe dovuto essere collocata all'inizio di ciascuno dei quattro periodi in cui era stata suddivisa dal giudice la convalescenza, mentre invece il riconoscimento degli interessi era stato fatto decorrere per l'intera somma dal 19.9.2019, data di stabilizzazione dei postumi permanenti;
in questo modo l'appellante aveva perso su tali poste di danni tutti gli interessi compensativi maturati dalla data del sinistro (7.9.2018) e poi via via dalla data di inizio di ogni periodo di invalidità temporanea parziale, sino alla data del 19.9.2019.
Con l'ultimo motivo di gravame veniva dedotto il mancato rimborso delle spese di lite per il procedimento di correzione errore materiale, motivo questo cui l'appellante rinunciava con le note conclusive.
Gli appellati, ritualmente citati, non si costituivano in questo grado di giudizio e venivano dichiarati contumaci.
***
1. I primi tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente;
con essi infatti viene richiesto un aumento della liquidazione del danno biologico permanente, di quello morale e da invalidità temporanea, alla luce di alcune circotanze che ne giustificherebbero una personalizzazione.
Reputa il Collegio che tali motivi debbano essere disattesi, posto che le circostanze dedotte dall'appellante al fine di ottenere una personalizzazione nella liquidazione del risarcimento del danno non sono rilevanti a tal fine.
Secondo Cass.n. 27482/2018 “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute,
il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal
cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza
11 della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare
in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le
conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo
svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di
"personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e
provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età
e condizione di salute”.
Di recente la Suprema Corte (Cass.n.31681/2024) ha ribadito il medesimo principio: “In tema
di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista
dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie,
le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata,
solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate
dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado
sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”.
Secondo Cass.n.2788/2019 “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d.
"personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i
meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla
riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni
analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e
valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze
argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche
circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità
dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive
della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé
tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento”.
12 Alla luce di tale ultimo principio deve essere valutata l'ammissibilità e rilevanza delle prove testimoniali richieste dall'appellante.
Il cap.1) è da un lato generico sotto il profilo temporale, e dall'altro può ritenersi pacifico per il periodo immediatamente successivo al sinistro, stante la tipologia di lesioni riportate;
la momentanea difficoltà a deambulare deve ritenersi risarcita sotto il profilo dell'invalidità temporanea.
Il secondo capitolo è anch'esso del tutto generico, mentre il capitolo 3 come formulato non è
rilevante, in quanto non è stato dedotto quale fosse la precedente vita sociale dell'appellante, al fine di apprezzarne una consistente riduzione.
Quanto al capitolo 4, come si dirà in seguito non è stato allegato quale concreto pregiudizio sia conseguito all'appellante dal temporaneo trasferimento presso l'abitazione dei nonni.
Con riguardo al capitolo 5, si osserva che la permanenza presso il nosocomio in Bosnia è stata brevissima, e che comunque la sentenza di primo grado ha riconosciuto un incremento per sofferenza soggettiva.
Certamente non può costituire motivo di maggiorazione il contesto nel quale è avvenuto l'incidente stradale, posto che l'infortunato non era solo al momento del fatto ed in ogni modo dopo il ricovero all'Ospedale Uniersitario di Bolnica Foca è stato trasportato dalla Cri all'Ospedale di Trieste il
9.9.2018 (come si legge nel parere medico legale del dott. . Per_2
Ugualmente la giovane età (21 anni) non può essere ulteriormente considerata ai fini della liquidazione del danno, posto che la stessa è già parametro per l'individuazione del punto nelle tabelle milanesi.
Quanto poi alla dedotta circostanza per la quale l'appellante ha trascorso il periodo di convalescenza presso l'abitazione dei nonni, stanti le barriere architettoniche presenti nella casa dei genitori, anche tale deduzione, in assenza di ulteriori precisazioni circa l'eventuale disagio subito (trattandosi peraltro di soggetto ampiamente maggiorenne), non può avere rilievo a fini di una maggiorazione.
Ulteriore elemento addotto a tal fine è quello della zoppia;
sul punto il parere medico legale agli atti del dott. ha evidenziato che il lungo periodo richiesto per giungere alla consolidazione, e Per_2
13 l'accenno a zoppia di caduta, con incongruità articolare portano ad incrementare la percentuale usualmente suggerita per queste menomazioni, fino al 7%; il ctp di parte appellante tuttavia aveva concluso quantificando i postumi permanenti nella misura dell'11%, inferiore a quella riconosciuta in primo grado.
Quanto infine all'abbandono degli studi universitari, anche tale circostanza è stata dedotta del tutto genericamente;
pur potendosi ipotizzare un eventuale ritardo nel sostenere gli esami dell'anno accademico durante le terapie riabilitative, resta non chiarito il perché (pur non essendo allegato un danno psichico) l'appellante non abbia proseguito gli studi.
2. Deve ritenersi invece parzialmente fondato il quarto motivo, relativo al rimborso delle spese documentate, poiché il giudice non ha preso in considerazione la relativa domanda.
L'appellante ha prodotto numerose fatture relative a spese sostentute, per l'importo complessivo di euro 5.409,20.
Si osserva tuttavia che con riguardo alla fattura doc.35 per il trasporto sanitario (per euro 2.230,00
oltre IVA) non vi è prova né del pagmento né soprattutto che questo sia stato effettuato dall'odierno appellante, possto che la fattura è intestata al cliente;
ugualmente Testimone_1
per difetto di prova (anche di quanto annotato a margine delle ricevute) deve essere esclusa la spesa di cui al doc.36, come quella di cui al doc.37.
Tutte le altre spese, mediche e sanitarie, devono ritenersi provate e devono essere risarcite, per l'ammontare complessivo di euro 1.814,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria che, trattandosi di plurime spese frazionate nel tempo, si fanno decorrere da gennaio 2019, operando una valutazione media della loro collocazione temporale.
3. Quanto al quinto motivo di gravame, la pretesa di una rivalutazione dei valori delle tabelle di
Milano del 2021 applicate dal primo giudice deve ritenersi infondata.
Secondo Cass.8884/2020 “In sede di legittimità, l'allegazione di avvenuta applicazione di una
tabella diversa da quella milanese non è sufficiente "ex se" ad inficiare il corretto utilizzo, da
parte del giudice, del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denuncia essere
14 accompagnata dall'esposizione delle ragioni che, in concreto, hanno determinato l'incongruo
ricorso al criterio in parola”.
Secondo Cass.n.21245/2016 “In materia di risarcimento del danno alla persona, il soggetto
danneggiato ha interesse ad impugnare la condanna al risarcimento tanto nell'ipotesi in cui la
liquidazione equitativa del danno sia fondata su un'erronea applicazione dei criteri previsti dalla
tabella in uso presso un determinato ufficio giudiziario, quanto in quella in cui, pur essendo stati gli
stessi correttamente applicati, la tabella sia stata sostituita da altra più idonea a rappresentare - ai
sensi dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale, essendo irrilevante che
tale seconda evenienza si verifichi anteriormente alla decisione di primo grado o nelle more del
decorso del termine di impugnazione, sussistendo in entrambi i casi l'interesse all'impugnazione”.
Nel caso di specie le nuove tabelle di Milano 2024 sono state rese pubbliche dopo l'introduzione del giudizio di secondo grado.
4. Il sesto motivo di gravame deve ritenersi fondato, in quanto l'invalidità temporanea si è
protratta per oltre un anno, e pertanto la decorrenza degli interessi compensativi avrebbe dovuto essere collocata alla data dell'incidente, non potendosi operare un ulteriore frazionamento ai fini della decorrenza degli stessi, posto che il danno non patrimoniale è
unico.
Pertanto, in accoglimento del motivo di gravame, deve essere riconosciuta la decorrenza degli interessi compensativi per il complessivo periodo di invalidità temporanea parziale dalla data del sinistro (7.9.2018).
Sarà quindi necessario effetuare un calcolo separato per il risarcimento del danno da invalidità
temporanea rispetto a quella permanente.
Il danno biologico permanente è pari ad euro 54.170,00.
Il danno biologico per invalidità temporanea parziale è il seguente:
I.T.T. euro 1.287,00
I.T.P. al 75% euro 9.207,00
15 I.T.P. al 50% euro 4.455,00
I.T.P. al 25% euro 3.712,50
(totale generale invalidità temporanea euro 18.661,50).
La nuova liquidazione (fermi i valori in linea capitale liquidati con la sentenza impugnata) è la seguente:
danno non patrimoniale per invalidità permanente euro 54.170,00, somma devalutata alla data dello stabilizzarsi dei postumi (19.09.2019) e via via rivalutata di anno in anno con gli interessi compensativi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data con gli interessi al tasso legale sino al saldo.
Danno non patrimoniale per invalidità temporanea:
euro 18.661,50 somma devalutata alla data dell'incidente (7.09.2018) e via via rivalutata di anno in anno con gli interessi compensativi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data con gli interessi al tasso legale sino al saldo.
5. Il settimo motivo di gravame, relativo alle spese di lite per il procedimento di correzione di errore materiale, è stato rinunciato.
6. Quanto alle spese di lite, si deve rilevare che l'appellate rispetto alla statuizione di primo grado si vede riconosciuta solo la somma di euro 1.814,00 oltre accessori a titolo di rimborso spese e una modesta maggiorazione degli interessi compensativi sul risarcimento per l'invalidità temporanea, risultando per tutti gli altri motivi interamente soccombente.
Si reputa pertanto che le spese di lite tra le parti debbano essere liquidate con riguardo, quanto al valore della causa, ai soli minimali importi per i quali egli risulta vittorioso, con riferimento ai valori medi e senza attività istruttoria, e quindi in euro 1.923,00, somma da porsi, maggiorata di accessori, a carico di restando compensate anche in questo grado le ONroparte_2
spese di lite tra e le altre parti. ONroparte_1
P.Q.M.
16 La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti di e così provvede:
[...] ONroparte_1 ONroparte_2
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 353/23
del Tribunale di Trieste, condanna a pagare a a titolo ONroparte_2 Parte_1
di risarcimento del danno non patrimoniale, i seguenti importi:
danno non patrimoniale per invalidità permanente euro 54.170,00, somma devalutata alla data dello stabilizzarsi dei postumi (19/09/2019) e via via rivalutata di anno in anno con gli interessi compensativi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data con gli interessi al tasso legale sino al saldo;
Danno non patrimoniale per invalidità temporanea:
euro 18.661,50 somma devalutata alla data dell'incidente (7/09/2018) e via via rivalutata di anno in anno con gli interessi compensativi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data con gli interessi al tasso legale sino al saldo;
Condanna a pagare inoltre a a titolo di risarcimento del danno ONroparte_2 Parte_1
patrimoniale, la somma di euro 1.814,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal gennaio
2019 al saldo;
Conferma per il resto la sentenza impugnata;
Condanna a rifondere all'appellante le spese del grado, liquidate in euro ONroparte_2
1.923,00 oltre Iva Cna e spese generali;
Compensa interamente le spese processuali nei rapporti tra l'appellante e ONroparte_1
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19/02/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
377 giorni della convalescenza;
2054 c.c., in quanto “tale azione avrebbe dovuto essere esercitata esclusivamente nei confronti del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 25/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 29.01.2024
DA
(C.F. ) con i proc. e dom. Avv. Chiara Valle del Parte_1 C.F._1
Foro di Trieste ed Avv. Alessandro Gracis del Foro di Treviso giusta procura in atti;
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ); ONroparte_1 C.F._2
-APPELLATO CONTUMACE -
E CONTRO
1 (P.I. ); ONroparte_2 P.IVA_1
-APPELLATO CONTUMACE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 353/2023 del 29.06.2023,
non notificata;
Causa iscritta a ruolo il 30.01.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 19.02.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In via subordinata di rito:
fissarsi, nel caso che la causa sia invece ritenuta matura per la decisione, la discussione orale della stessa ex artt. 281 quinquies e 359 c.p.c..
Nel merito:
accogliere il proposto appello per i motivi esposti nella narrativa che precede, e quindi, per l'effetto,
in parziale riforma della sentenza n. 353/2023 pubblicata in data 29.06.2023 resa inter partes dal
Tribunale di Trieste, Giudice dr. Edoardo Sirza, al termine del processo di primo grado r.g. n.
1701/2020 (e per come corretta dal medesimo Giudice con ordinanza dd. 28.09.2023 - sub proc. r.g.
n. 1701/2020-1), così pronunziare:
1) - in riforma del capo della sentenza impugnato sub 3.2.4 della motivazione, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'odierno appellante sig. ad ottenere adeguata personalizzazione della Parte_1
liquidazione del danno biologico permanente conseguito dal sinistro per cui è giudizio, e per l'effetto liquidarla in suo favore secondo equità in applicazione dei parametri contenuti nelle tabelle milanesi,
nell'importo pari - in moneta del marzo 2021 - ad € 17.600, ovvero comunque in quello diverso che sarà ritenuto di giustizia, e condannare pertanto a corrispondergli la somma ONroparte_2
2 che gli sarà riconosciuta a questo titolo, oltre alla rivalutazione e agli interessi compensativi sulla somma capitale devalutata dal 19.09.2019 e poi via via rivalutata anno per anno sino al saldo;
2) - in riforma del capo della sentenza impugnato sub 3.2.3 della motivazione, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'odierno appellante sig. ad ottenere adeguata personalizzazione anche Parte_1
della liquidazione della sofferenza soggettiva (c.d. danno morale) conseguita a seguito delle lesioni biologiche permanenti per cui è giudizio ed estimata in prime cure solo nella misura standard del 32%
sul valore del danno biologico permanente tabellare, e per l'effetto liquidarla in suo favore secondo equità in applicazione dei parametri contenuti nelle tabelle milanesi, in misura superiore a quella base o standard accordatagli a questo titolo dalla sentenza impugnata e pertanto nell'importo pari - in moneta del marzo 2021 - ad € 5.600, ovvero comunque in quello diverso che sarà ritenuto di giustizia,
e condannare pertanto S.p.A. a corrispondergli la somma che gli sarà riconosciuta ONroparte_2
a questo titolo, oltre alla rivalutazione e agli interessi compensativi sulla somma capitale, devalutata al 19.09.2019 e poi su quella via via rivalutata anno per anno sino al saldo;
3) - in riforma del capo della sentenza impugnato sub 3.2.3 della motivazione, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'odierno appellante sig. ad ottenere, a titolo di risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale temporaneo (biologico e morale) conseguito al sinistro per cui è giudizio, una somma superiore al minimo giornaliero previsto dalle tabelle milanesi già liquidata in prime cure,
somma che si indica in ulteriori € (144 - 99) 45 pro die e quindi in quella complessiva di € 8.482,50,
o comunque pari a quella che sarà ritenuta equa e di giustizia, e condannare pertanto
[...]
a corrispondergli, in moneta del marzo 2021, anche siffatto ulteriore importo di ONroparte_2
complessivi € 8.482,50 (espresso sempre in moneta del 10.03.2023) ovvero quello che risulterà
beneviso a questo titolo, oltre alla rivalutazione e agli interessi compensativi sulla somma capitale devalutata e poi rivalutata per ciascun periodo di invalidità temporanea maturata, di giorno in giorno,
sui quattro periodi di invalidità temporanea, con decorrenza per il primo dalla data del sinistro e poi via per gli altri tre periodi da ciascuno del loro inizio;
3 4) - in riforma del capo della sentenza impugnato sub 3.2.5 della motivazione, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'odierno appellante sig. ad ottenere la liquidazione delle perdite Parte_1
patrimoniali corrispondenti alle spese mediche ed altre sostenute in conseguenza del sinistro stradale per cui è giudizio, spese quantificate e documentate in atto di citazione di primo grado in € 5.872=, e per l'effetto condannare a corrispondergli detto importo maggiorato della ONroparte_2
rivalutazione e degli interessi compensativi;
5) - in riforma del capo della sentenza sub 3.2.3, pagina 14 della sentenza (come corretto dal provvedimento ex art. 288 comma 2 c.p.c. del Tribunale di Trieste di data 28.09.2023), condannarsi a corrispondere al sig. anche l'ulteriore somma di € ONroparte_2 Parte_1
11.814,14, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, conseguente alla nuova taxatio delle somme ivi liquidate (e che erano state complessivamente ivi indicate nell'importo complessivo riduttivo di € 72.831,50 a titolo di “danno non patrimoniale risarcibile”), per effetto dell'erronea considerazione - integrante errore di diritto e un ingiusto minor risarcimento - che si fosse trattato di somme tutte espresse in moneta dell'epoca della sentenza, mentre invece erano state prelevate dai valori non più aggiornati delle Tabelle di Milano pubblicate il 10.03.2021;
6) in riforma della sentenza di 1° grado, siano corrette anche le date delle varie devalutazioni a cui gli importi risarcitori per danni non patrimoniali da invalidità temporanea, già ammessi dal Tribunale
al risarcimento per un totale di € 18.661,50, dovranno previamente essere riportati, allo scopo poi di far risarcire il lucro cessante finanziario riferibile a tali somme nei quattro periodi di invalidità
temporanea anteriore allo stabilizzarsi dei postumi (per quelli successivi la sentenza ha già
provveduto), di modo che il calcolo degli interessi sulle somme via via rivalutate secondo il meccanismo ex SS.UU. 1712/1995, già ammesso in prime cure, ma solo a far data dal 19.09.2019,
possa intercettare e far risarcire anche gli interessi compensativi maturati - de die in die - durante i
4 7) - in riforma e integrazione del capo della sentenza impugnato sub n. 3 del dispositivo, condannare a rifondere al deducente anche le spese processuali afferenti al ONroparte_2
subprocedimento n. 1701/2020-1 di correzione di errori materiali che era stato promosso avanti al
Tribunale di Trieste ex art. 288 c.p.c. dall'odierno appellante, nella misura di cui alla nota che verrà
dimessa o in quella diversa che verrà comunque ritenuta congrua.
In via istruttoria:
ammettere per i motivi dedotti nella narrativa che precede le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate nel giudizio di primo grado, e nello specifico quindi ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) - “Vero che nel periodo successivo all'incidente stradale verificatosi in data 07.09.2018, il sig.
si trovava in una sorta di isolamento domiciliare a causa delle lesioni riportate che Parte_1
rendevano complessa la deambulazione”;
2) - “Vero che nel periodo successivo all'incidente stradale verificatosi in data 07.09.2018, il sig.
aveva difficoltà a mantenere delle relazioni sociali a causa delle estenuanti sedute Parte_1
riabilitative e delle difficoltà di deambulazione che gli rendevano complesso uscire con gli amici”;
3) - Vero che nel periodo successivo all'incidente stradale verificatosi in data 07.09.2018, il sig.
si rifiutava di uscire e di mantenere contatti sociali in quanto si vergognava della Parte_1
sua condizione postraumatica e in particolare della dismetria e zoppia da cui era affetto”;
4) - Vero che nel periodo successivo all'incidente stradale verificatosi in data 07.09.2018, il sig.
si è trovato costretto ad abbandonare l'abitazione familiare per trasferirsi in un Parte_1
immobile di proprietà del nonno in quanto privo di barriere architettoniche all'ingresso, a differenza del primo che era raggiungibile solamente attraverso una lunga scala”;
5) - Vero che a seguito dell'incidente stradale verificatosi in data 07.09.2018, dell'intervento chirurgico subito, e dell'esperienza vissuta presso il nosocomio in Bosnia, straniero e arretrato, il sig.
5 risultava più stanco, svogliato e scoraggiato, tanto da subire un mutamento del tono Parte_1
umorale”.
Si indicano a testi sui suestesi capitoli: , residente a [...]
n. 10/2; residente Trieste in Strada di Guardiella n. 1; , residente a Testimone_2 Testimone_3
Trieste in via Baiamonti n. 56/11.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Trieste e Parte_1 ONroparte_2
esponendo che in data 7.9.2018 egli si trovava in Bosnia Erzegovina quale terzo ONroparte_1
trasportato a bordo del veicolo Jeep Cherokee di proprietà del padre e condotto da ONroparte_1
ON
, assicurato per la r.c.a. con nella zona di Kovanj il conducente aveva perso Persona_1
il controllo del veicolo, che aveva urtato gli alberi a lato della strada.
Il terzo trasportato ave.va riportato lesioni fisiche, ed era stato trasportato prima Parte_1
presso una struttura ospedaliera locale, e poi in ambulanza all'ospedale di Cattinara a Trieste, ove gli era stata riscontrata una frattura pluriframmentaria della diafisi del femore sinistro;
in data 20.9.2018
l'attore aveva subito un intervento di osteosintesi con chiodo e nei giorni successivi era stato sottoposto a molteplici controlli a causa dei forti dolori avvertiti e del sospetto di embolia grassosa.
Il 20.9.2018 era stato dimesso con diagnosi di “incidente della strada. Frattura Parte_1
femore sinistro sottoposto ad intervento di osteosintesi. Insufficienza respiratoria acuta ipossiemica
(embolia grassosa?)”, ed aveva poi intrapreso un lungo percorso riabilitativo, comprensivo di molteplici controlli medici e numerose sedute fisioterapiche.
In data 5.10.2018 aveva denunciato il sinistro a richiedendo la Parte_1 ONroparte_2
liquidazione ed il risarcimento del danno patito;
il medico legale della compagnia assicurativa aveva quantificato il danno biologico patito dal danneggiato in conseguenza del sinistro in 16 punti di invalidità permanente e 13 giorni di inabilità temporanea assoluta, 124 giorni al 75%, 90 giorni al
50% e 150 giorni al 25%; malgrado ciò, in 5.2.2020 aveva comunicato che “…non ONroparte_2
6 è possibile effettuare alcuna offerta di risarcimento in quanto: ai sensi dell'art. 1 comma 2
“estensioni territoriali” delle “Norme comuni a tutte le sezioni di polizza” l'assicurazione può essere
estesa, su richiesta dell'assicurato, anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde,
le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. In relazione al sinistro in oggetto
l'autovettura Jeep Cherokee targata CG965K1 al momento del sinistro era priva della carta verde
obbligatoriamente prescritta per avvalersi della copertura assicurativa nel territorio della Bosnia ed
Erzegovina”.
Nel chiedere con atto di citazione la condanna di al risarcimento dei danni patiti ONroparte_2
in conseguenza del sinistro, l'attore aveva aderito alla quantificazione operata dal medico legale incaricato dalla compagnia assicurativa, domandando però un aumento massimo a titolo di personalizzazione per essere stato costretto a lasciare l'abitazione dei genitori, di difficile accessibilità
in ragione della zoppia da cui era rimasto affetto, per andare ad abitare in altra casa di proprietà della famiglia, priva di barriere architettoniche, oltre che per essere stato costretto ad abbandonare gli studi universitari. Inoltre, l'attore aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in
10.000 euro, per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale ante causam.
Al fine di sostenere la sua pretesa l'attore aveva dedotto la vessatorietà e la nullità delle previsioni contrattuali che escludevano l'operatività dell'assicurazione per i sinistri accaduti in Bosnia ed
Erzegovina.
L'atto di citazione era stato notificato anche a padre dell'attore e proprietario della ONroparte_1
vettura assicurata, senza che venisse avanzata alcuna domanda di condanna nei suoi confronti.
si era costituita in giudizio, resistendo alla pretesa attorea per due ordini di ONroparte_2
ragioni.
Anzitutto la convenuta aveva sostenuto di non poter essere chiamata a rispondere né ex art. 141 d.lgs.
n. 209/2005 (Cod.Ass.), in quanto nel sinistro non erano stati coinvolti più veicoli, né ex art. 2043 e
7 responsabile del danno [proprietario e/o conducente del veicolo] senza citazione diretta
dell'assicurazione”.
La aveva poi eccepito che la polizza assicurativa non copriva i danni per i Parte_2
sinistri occorsi in Bosnia e aveva contrastato le argomentazioni dell'attore circa la vessatorietà e la nullità dell'esclusione della copertura della polizza per i sinistri occorsi in Bosnia.
La convenuta aveva poi contestato la quantificazione dei danni e negato che in ogni caso fosse possibile riconoscere una personalizzazione del danno biologico;
quanto al richiesto danno patrimoniale per spese legali stragiudiziali, aveva dedotto il difetto di allegazione ONroparte_2
e prova circa l'effettivo pagamento di 10.000 euro e, in secondo luogo, aveva eccepito che la somma indicata era eccessiva.
Si era costituito in giudizio di fatto aderendo, ad adiuvandum, alle pretese ONroparte_1
risarcitorie del figlio attore e avanzando domande riconvenzionali verso in ogni ONroparte_2
caso non coltivate in sede di precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza impugnata il giudice aveva preliminarmente ritenuto infondate le questioni di rito indicate nelle conclusioni del convenuto in quanto l'attore non aveva agito per la ONroparte_1
condanna del padre al risarcimento del danno;
ugualmente il giudice aveva ritenuto non vi fosse ragione di revocare i provvedimenti ordinatori con cui erano state dichiarate inammissibili, per tardività ex artt. 166 e 167 c.p.c., le domande riconvenzionali avanzate nei confronti di
[...]
da CP_2 ONroparte_1
ON Infine il giudice aveva ritenuto infondata l'eccezione, sollevata dalla convenuta nella comparsa conclusionale, di inammissibilità della domanda attorea di accertamento della responsabilità civile del proprietario del veicolo assicurato ex art. 2054 c.c., in quanto in tesi tardivamente ONroparte_1
introdotta solo in prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; al riguardo il giudice aveva evidenziato che tale domanda proposta nei confronti dell'assicurato litisconsorte ONroparte_1
necessario ex art. 144 cod. ass., era già implicita nella sua citazione in giudizio, posto che nell'atto introduttivo erano già presenti tutti gli elementi costitutivi di tale domanda.
8 Nel merito il giudice aveva ritenuto la domanda accoglibile.
Esclusa l'applicabilità dell'art. 141 cod. ass., che attribuisce al terzo trasportato l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, ma è applicabile solo ai sinistri che vedano coinvolti più veicoli, il giudice aveva invece ritenuto che il danneggiato avesse azione diretta verso l'assicuratore del responsabile civile ex art.141 cod. ass.; rilevava che non
ON era stato nemmeno allegato, né da né da che il conducente avesse fatto tutto il ONroparte_1
possibile per evitare il danno.
Quanto al difetto di copertura assicurativa per i sinistri occorsi in Bosnia, che era la ragione dirimente
ON per cui si era rifiutata di risarcire ante causam, il giudice aveva osservato che Parte_1
si tratta di un'eccezione derivante dal contratto e, in quanto tale, ai sensi dell'art. 144, comma 2, cod.
ass., non poteva essere opposta dall'impresa di assicurazione al danneggiato.
ON Il giudice aveva poi ritenuto infondata la tesi della convenuta secondo la quale la mancata estensione territoriale della copertura alla Bosnia avrebbe determinato l'inesistenza del contratto;
la sentenza impugnata aveva evidenziato che il contratto di assicurazione r.c.a. prevedeva espressamente, all'art. 1, comma 2 delle condizioni generali di contratto, che nella copertura assicurativa (dell'assicurato) rientrassero anche i sinistri occorsi in Bosnia, che fa parte del sistema della carta verde (e non rientra nella condizione speciale G): a tal fine era sufficiente una semplice richiesta dell'assicurato, che tuttavia non aveva avanzato. ONroparte_1
Secondo il giudice la non inclusione del territorio della Bosnia non esprimeva il perimetro del rischio assicurato dalla polizza, e quindi l'oggetto stesso del contratto, bensì una limitazione di responsabilità
dell'assicuratore, da inquadrare nell'ambito delle eccezioni derivanti dal contratto, inopponibili al terzo danneggiato che abbia esperito l'azione diretta ex art. 144 cod. ass.; allo stesso erano inoltre inopponibili le eccezioni di nullità e vessatorietà delle clausole contrattuali.
Era stata pertanto affermata la responsabilità di per il sinistro e ONroparte_1 ONroparte_2
responsabile solidale ex art. 144 cod. ass., era stata condannata a risarcire al danneggiato Parte_1
i danni quantificati in euro 72.831,50 (a seguito di correzione errore materiale) per danno
[...]
9 biologico complessivo sulla base delle tabelle di Milano 2021, con rivalutazione ed interessi compensativi;
nessuna personalizzazione era stata riconosciuta in quanto le circostanze addotte a tal fine non erano state ritenute idonee a giustificarla e comunque non erano state provate.
Quanto all'attività stragiudiziale, in assenza di una parella e della prova del pagamento della prestazione, ma essendo documentata l'attività, erano stati riconosciuti euro 2.160 per compensi oltre spese generali iva e c.p.a., sulla base della tabella d.n.55/2014 per l'attività stragiudiziale.
***
Avverso la sentenza proponeva appello con sette motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante contestava la mancata personalizzazione del danno permanente,
essendo egli all'epoca ventunenne, ferito in un paese extra comunitario, rimasto affetto da zoppia,
costretto a trasferirsi nella casa dei nonni a causa delle barriere architettoniche, e avendo abbandonato gli studi universitari in conseguenza del sinistro;
lamentava al riguardo l'appellante che il giudice di primo grado non avesse ammesso le prove testimoniali in ordine alle particolari conseguenze patite,
salvo poi dichiararle non provate.
Allegava in particolare l'appellante la gravità della situazione sanitaria vissuta nei primi giorni di ricovero in Bosnia, la lunghezza e difficoltà della riabilitazione durata oltre un anno con l'aggravio di aver visto precluse per così tanto tempo le tipiche attività ludico - ricreative - scolastiche proprie di un ventunenne, la paura di non poter tornare la persona di prima;
chiedeva pertanto il riconoscimento a titolo risarcitorio dell'ulteriore importo di euro 17.600,00.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamentava che la sofferenza soggettiva patita (danno morale permanente) non fosse stata integralmente risarcita.
Con il terzo motivo si contestava l'adeguatezza della liquidazione del danno a titolo di invalidità
temporanea.
Il quarto motivo di gravame era relativo al rimborso delle spese documentate;
si lamentava in particolare l'omessa pronuncia su alcune spese mediche o conseguenti allo stato di malattia per complessivi euro 5.872,00.
10 Con il quinto motivo l'appellante dedueva che gli importi liquidati sulla base delle Tabelle del
Tribunale di Milano 2021 dovevano essere rivalutati.
Con il sesto motivo si evidenziava che l'invalidità temporanea si era protratta per oltre un anno, e che la decorrenza degli interessi compensativi avrebbe dovuto essere collocata all'inizio di ciascuno dei quattro periodi in cui era stata suddivisa dal giudice la convalescenza, mentre invece il riconoscimento degli interessi era stato fatto decorrere per l'intera somma dal 19.9.2019, data di stabilizzazione dei postumi permanenti;
in questo modo l'appellante aveva perso su tali poste di danni tutti gli interessi compensativi maturati dalla data del sinistro (7.9.2018) e poi via via dalla data di inizio di ogni periodo di invalidità temporanea parziale, sino alla data del 19.9.2019.
Con l'ultimo motivo di gravame veniva dedotto il mancato rimborso delle spese di lite per il procedimento di correzione errore materiale, motivo questo cui l'appellante rinunciava con le note conclusive.
Gli appellati, ritualmente citati, non si costituivano in questo grado di giudizio e venivano dichiarati contumaci.
***
1. I primi tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente;
con essi infatti viene richiesto un aumento della liquidazione del danno biologico permanente, di quello morale e da invalidità temporanea, alla luce di alcune circotanze che ne giustificherebbero una personalizzazione.
Reputa il Collegio che tali motivi debbano essere disattesi, posto che le circostanze dedotte dall'appellante al fine di ottenere una personalizzazione nella liquidazione del risarcimento del danno non sono rilevanti a tal fine.
Secondo Cass.n. 27482/2018 “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute,
il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal
cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza
11 della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare
in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le
conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo
svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di
"personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e
provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età
e condizione di salute”.
Di recente la Suprema Corte (Cass.n.31681/2024) ha ribadito il medesimo principio: “In tema
di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista
dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie,
le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata,
solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate
dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado
sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”.
Secondo Cass.n.2788/2019 “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d.
"personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i
meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla
riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni
analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e
valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze
argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche
circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità
dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive
della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé
tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento”.
12 Alla luce di tale ultimo principio deve essere valutata l'ammissibilità e rilevanza delle prove testimoniali richieste dall'appellante.
Il cap.1) è da un lato generico sotto il profilo temporale, e dall'altro può ritenersi pacifico per il periodo immediatamente successivo al sinistro, stante la tipologia di lesioni riportate;
la momentanea difficoltà a deambulare deve ritenersi risarcita sotto il profilo dell'invalidità temporanea.
Il secondo capitolo è anch'esso del tutto generico, mentre il capitolo 3 come formulato non è
rilevante, in quanto non è stato dedotto quale fosse la precedente vita sociale dell'appellante, al fine di apprezzarne una consistente riduzione.
Quanto al capitolo 4, come si dirà in seguito non è stato allegato quale concreto pregiudizio sia conseguito all'appellante dal temporaneo trasferimento presso l'abitazione dei nonni.
Con riguardo al capitolo 5, si osserva che la permanenza presso il nosocomio in Bosnia è stata brevissima, e che comunque la sentenza di primo grado ha riconosciuto un incremento per sofferenza soggettiva.
Certamente non può costituire motivo di maggiorazione il contesto nel quale è avvenuto l'incidente stradale, posto che l'infortunato non era solo al momento del fatto ed in ogni modo dopo il ricovero all'Ospedale Uniersitario di Bolnica Foca è stato trasportato dalla Cri all'Ospedale di Trieste il
9.9.2018 (come si legge nel parere medico legale del dott. . Per_2
Ugualmente la giovane età (21 anni) non può essere ulteriormente considerata ai fini della liquidazione del danno, posto che la stessa è già parametro per l'individuazione del punto nelle tabelle milanesi.
Quanto poi alla dedotta circostanza per la quale l'appellante ha trascorso il periodo di convalescenza presso l'abitazione dei nonni, stanti le barriere architettoniche presenti nella casa dei genitori, anche tale deduzione, in assenza di ulteriori precisazioni circa l'eventuale disagio subito (trattandosi peraltro di soggetto ampiamente maggiorenne), non può avere rilievo a fini di una maggiorazione.
Ulteriore elemento addotto a tal fine è quello della zoppia;
sul punto il parere medico legale agli atti del dott. ha evidenziato che il lungo periodo richiesto per giungere alla consolidazione, e Per_2
13 l'accenno a zoppia di caduta, con incongruità articolare portano ad incrementare la percentuale usualmente suggerita per queste menomazioni, fino al 7%; il ctp di parte appellante tuttavia aveva concluso quantificando i postumi permanenti nella misura dell'11%, inferiore a quella riconosciuta in primo grado.
Quanto infine all'abbandono degli studi universitari, anche tale circostanza è stata dedotta del tutto genericamente;
pur potendosi ipotizzare un eventuale ritardo nel sostenere gli esami dell'anno accademico durante le terapie riabilitative, resta non chiarito il perché (pur non essendo allegato un danno psichico) l'appellante non abbia proseguito gli studi.
2. Deve ritenersi invece parzialmente fondato il quarto motivo, relativo al rimborso delle spese documentate, poiché il giudice non ha preso in considerazione la relativa domanda.
L'appellante ha prodotto numerose fatture relative a spese sostentute, per l'importo complessivo di euro 5.409,20.
Si osserva tuttavia che con riguardo alla fattura doc.35 per il trasporto sanitario (per euro 2.230,00
oltre IVA) non vi è prova né del pagmento né soprattutto che questo sia stato effettuato dall'odierno appellante, possto che la fattura è intestata al cliente;
ugualmente Testimone_1
per difetto di prova (anche di quanto annotato a margine delle ricevute) deve essere esclusa la spesa di cui al doc.36, come quella di cui al doc.37.
Tutte le altre spese, mediche e sanitarie, devono ritenersi provate e devono essere risarcite, per l'ammontare complessivo di euro 1.814,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria che, trattandosi di plurime spese frazionate nel tempo, si fanno decorrere da gennaio 2019, operando una valutazione media della loro collocazione temporale.
3. Quanto al quinto motivo di gravame, la pretesa di una rivalutazione dei valori delle tabelle di
Milano del 2021 applicate dal primo giudice deve ritenersi infondata.
Secondo Cass.8884/2020 “In sede di legittimità, l'allegazione di avvenuta applicazione di una
tabella diversa da quella milanese non è sufficiente "ex se" ad inficiare il corretto utilizzo, da
parte del giudice, del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denuncia essere
14 accompagnata dall'esposizione delle ragioni che, in concreto, hanno determinato l'incongruo
ricorso al criterio in parola”.
Secondo Cass.n.21245/2016 “In materia di risarcimento del danno alla persona, il soggetto
danneggiato ha interesse ad impugnare la condanna al risarcimento tanto nell'ipotesi in cui la
liquidazione equitativa del danno sia fondata su un'erronea applicazione dei criteri previsti dalla
tabella in uso presso un determinato ufficio giudiziario, quanto in quella in cui, pur essendo stati gli
stessi correttamente applicati, la tabella sia stata sostituita da altra più idonea a rappresentare - ai
sensi dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale, essendo irrilevante che
tale seconda evenienza si verifichi anteriormente alla decisione di primo grado o nelle more del
decorso del termine di impugnazione, sussistendo in entrambi i casi l'interesse all'impugnazione”.
Nel caso di specie le nuove tabelle di Milano 2024 sono state rese pubbliche dopo l'introduzione del giudizio di secondo grado.
4. Il sesto motivo di gravame deve ritenersi fondato, in quanto l'invalidità temporanea si è
protratta per oltre un anno, e pertanto la decorrenza degli interessi compensativi avrebbe dovuto essere collocata alla data dell'incidente, non potendosi operare un ulteriore frazionamento ai fini della decorrenza degli stessi, posto che il danno non patrimoniale è
unico.
Pertanto, in accoglimento del motivo di gravame, deve essere riconosciuta la decorrenza degli interessi compensativi per il complessivo periodo di invalidità temporanea parziale dalla data del sinistro (7.9.2018).
Sarà quindi necessario effetuare un calcolo separato per il risarcimento del danno da invalidità
temporanea rispetto a quella permanente.
Il danno biologico permanente è pari ad euro 54.170,00.
Il danno biologico per invalidità temporanea parziale è il seguente:
I.T.T. euro 1.287,00
I.T.P. al 75% euro 9.207,00
15 I.T.P. al 50% euro 4.455,00
I.T.P. al 25% euro 3.712,50
(totale generale invalidità temporanea euro 18.661,50).
La nuova liquidazione (fermi i valori in linea capitale liquidati con la sentenza impugnata) è la seguente:
danno non patrimoniale per invalidità permanente euro 54.170,00, somma devalutata alla data dello stabilizzarsi dei postumi (19.09.2019) e via via rivalutata di anno in anno con gli interessi compensativi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data con gli interessi al tasso legale sino al saldo.
Danno non patrimoniale per invalidità temporanea:
euro 18.661,50 somma devalutata alla data dell'incidente (7.09.2018) e via via rivalutata di anno in anno con gli interessi compensativi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data con gli interessi al tasso legale sino al saldo.
5. Il settimo motivo di gravame, relativo alle spese di lite per il procedimento di correzione di errore materiale, è stato rinunciato.
6. Quanto alle spese di lite, si deve rilevare che l'appellate rispetto alla statuizione di primo grado si vede riconosciuta solo la somma di euro 1.814,00 oltre accessori a titolo di rimborso spese e una modesta maggiorazione degli interessi compensativi sul risarcimento per l'invalidità temporanea, risultando per tutti gli altri motivi interamente soccombente.
Si reputa pertanto che le spese di lite tra le parti debbano essere liquidate con riguardo, quanto al valore della causa, ai soli minimali importi per i quali egli risulta vittorioso, con riferimento ai valori medi e senza attività istruttoria, e quindi in euro 1.923,00, somma da porsi, maggiorata di accessori, a carico di restando compensate anche in questo grado le ONroparte_2
spese di lite tra e le altre parti. ONroparte_1
P.Q.M.
16 La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti di e così provvede:
[...] ONroparte_1 ONroparte_2
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 353/23
del Tribunale di Trieste, condanna a pagare a a titolo ONroparte_2 Parte_1
di risarcimento del danno non patrimoniale, i seguenti importi:
danno non patrimoniale per invalidità permanente euro 54.170,00, somma devalutata alla data dello stabilizzarsi dei postumi (19/09/2019) e via via rivalutata di anno in anno con gli interessi compensativi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data con gli interessi al tasso legale sino al saldo;
Danno non patrimoniale per invalidità temporanea:
euro 18.661,50 somma devalutata alla data dell'incidente (7/09/2018) e via via rivalutata di anno in anno con gli interessi compensativi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data con gli interessi al tasso legale sino al saldo;
Condanna a pagare inoltre a a titolo di risarcimento del danno ONroparte_2 Parte_1
patrimoniale, la somma di euro 1.814,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal gennaio
2019 al saldo;
Conferma per il resto la sentenza impugnata;
Condanna a rifondere all'appellante le spese del grado, liquidate in euro ONroparte_2
1.923,00 oltre Iva Cna e spese generali;
Compensa interamente le spese processuali nei rapporti tra l'appellante e ONroparte_1
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19/02/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
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377 giorni della convalescenza;
2054 c.c., in quanto “tale azione avrebbe dovuto essere esercitata esclusivamente nei confronti del