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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 8021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8021 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 11657/2024 Verbale dell'udienza del 16/09/2025 Per è presente l'avv. Giuseppe Maria Perullo. Parte_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Perullo si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, dichiarata preliminarmente la contumacia dei convenuti, ritualmente citati e non costituitisi, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 11657 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA (P.IVA , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Paola Coppola e Giuseppe Maria Perullo, presso la prima elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Santa Lucia 173 nonché ai domicili digitali RICORRENTE E
Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La società ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avverso la Parte_2 comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo ex art. 86 comma 2 d.P.R. 602/1973 del 15.4.2024 n. 202400020314900046881202, notificata il 24.4.2024, con la quale la le ha intimato l'iscrizione del fermo sui beni (auto) Controparte_1 iscritti ai pubblici registri di sua proprietà in caso di mancato pagamento, entro 30 giorni dalla notifica, dell'importo di euro 18.559,49 in ragione della presunta notifica di un
“accertamento esecutivo n. 773171940” per OS anno 2019 (che si assume esser stato notificato all'attrice in data 21.1.2022). Invero, la rileva l'omesso pagamento del canone di Controparte_3 occupazione a cui la stessa è tenuta in virtù della concessione di occupazione di suolo pubblico nell'area prospicente il pubblico servizio sito in Napoli in Piazzetta dei Marinari n. 20-21, angolo Via De Algerio n. 2 per l'istallazione di arredi di minimo impatto per l'ingombro totale di mq 79,00 (concessione ottenuta in data 4.5.2017 n. 345 e rinnovata in data 6.12.2021 con durata quinquennale). La società ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione Parte_2 del fermo amministrativo, richiedendone la previa sospensione dell'efficacia, sostenendo una serie di profili di illegittimità. In primo luogo, il ricorrente ritiene che la non sia legittimata Controparte_1 alla riscossione del canone, in quanto il potere impositivo non può essere delegato a società private in virtù dell'art. 23 Cost., la società non risulta iscritta nell'albo ministeriale dei concessionari (non avendone per di più i requisiti relativi al capitale sociale) e la gara per l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie ed extratributarie risulta essere stata aggiudicata da Municipia s.p.a., di cui la è Controparte_1
“società di progetto”. Il secondo motivo di doglianza attiene, in via generale, alla regolarità della comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo. In particolare, la stessa non indicherebbe adeguatamente la ragione della contestazione e la quantificazione dell'importo e, per di più, non sarebbe legittima in quanto non preceduta dall'effettiva notifica dall'avviso di accertamento esecutivo alla parte attrice (“indicando solo il numero e la data della presunta notifica”). Infine, il terzo motivo attiene alla quantificazione degli interessi poiché la tabella di debito residuo non indica il dies a quo di decorrenza degli interessi e richiama siffatta voce due volte, la prima unitamente a canone e sanzione e la seconda a titolo di interessi legali. Depositato il ricorso in data 23/05/2024, il Giudice, data la previa richiesta di sospensione dell'efficacia del fermo, precisava che l'impugnazione del fermo di beni mobili registrati è ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo e quindi, che la domanda cautelare andava formulata con ricorso ex artt. 669 quater e 700 c.p.c. Inoltre, con tale provvedimento si fissava l'udienza per la comparizione delle parti e il termine per la costituzione del convenuto. Il on risulta essersi costituito, avendo al contrario solo presentato due Controparte_2 istanze di visibilità temporanea del fascicolo telematico ai fini difensivi. Pertanto, occorre esaminare i profili contestati dal ricorrente alla luce unicamente della documentazione dalla stessa prodotta. Il primo motivo non può essere accolto, nonostante la legittimazione attiva della
[...]
. sia una vexata quaestio. Invero, il legislatore è intervenuto con una Controparte_4 norma dichiaratamente interpretativa, la legge 21 febbraio 2025 n. 15 di conversione del decreto legge 27 dicembre 2024 n. 202 (cd. Decreto “Milleproroghe 2025”), chiarendo che la società suddetta risulta legittimata all'attività di accertamento e alla riscossione dei tributi. In particolare, l'art. 3, comma 14 septies, così recita: “Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, e' prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le societa' di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attivita' di accertamento e di riscossione o attivita' di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la societa' aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa societa' di scopo, risulti gia' iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle societa' di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”. Dunque, la società è concessionaria del in quanto subentrata a titolo originario in sostituzione dell'aggiudicataria in CP_2 tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Atteso che gli ulteriori motivi di ricorso sono fondati, non occorre valutare la prospettata questione di costituzionalità. Per quanto riguarda, infatti, la regolarità della comunicazione preventiva, si pongono i dubbi di legittimità evidenziati dal ricorrente. Invero, da un lato non vi è effettiva prova della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, essendo indicato solo il numero e la data della presunta notifica, e dall'altro la somma non appare chiaramente quantificata Sotto il primo profilo, è lo stesso regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.) adottato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 29/03/2018 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 29/03/2019 che prevede al n. 8 che “In caso di mancato adempimento a seguito dell'avviso, il Servizio tributario competente provvede ad emettere ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento ai fini del recupero dell'indennità con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal precedente comma 3, e degli interessi decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione abusiva fino alla data dell'emissione del ruolo coattivo o dell'ingiunzione di pagamento”. Tale avviso non risulta prodotto e, dunque, non può affermarsi nemmeno la legittimità del preavviso di fermo amministrativo, per il quale l'art. 86 dPR 602/1973 richiede che sia
“decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, …”. Sul punto, la necessità dell'atto esecutivo si impone anche per il consolidato principio di cui alla giurisprudenza di legittima secondo cui ai fini del recupero dell'indennità da abusiva occupazione di suolo pubblico con riscossione coattiva mediante ruolo, la pubblica amministrazione è tenuta a munirsi preventivamente di un titolo esecutivo, in quanto la pretesa creditoria attiene ad un'entrata patrimoniale di natura privatistica, al pari di quella relativa al canone concessorio c.d. "COSAP", nonostante la qualifica indennitaria eventualmente stabilita con regolamento comunale (sentenza n. 7188 del 04/03/2022). Inoltre, la mancata produzione dell'avviso esecutivo si riverbera anche in punto di difetto di motivazione, atteso che, se è vero che in materia esattoriale è stato chiarito che gli atti dell'esattore sono correttamente motivati se vi è … riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass. n. 10692 del 19/04/2024), nella specie, la mancata produzione del documento non permette di verificare le puntuali doglianze esposte dalla ricorrente. Ne consegue l'accoglimento della domanda, con precisazione, tuttavia, che, nonostante l'invalidità dell'atto, non risulta dimostrata l'esistenza di uno specifico danno risarcibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della questione e l'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara l'illegittimità del preavviso di iscrizione del fermo amministrativo ex art. 86 comma 2 d.P.R. 602/1973 del 15.4.2024 n. 202400020314900046881202;
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 ricorrente, che liquida in € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, oltre esborsi per iscrizione a ruolo, se versati, con attribuzione agli avv.ti Coppola e Perullo, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Napoli, 16/09/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Dott.ssa Cristina Monaco CP_5
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Perullo si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, dichiarata preliminarmente la contumacia dei convenuti, ritualmente citati e non costituitisi, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 11657 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA (P.IVA , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Paola Coppola e Giuseppe Maria Perullo, presso la prima elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Santa Lucia 173 nonché ai domicili digitali RICORRENTE E
Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La società ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avverso la Parte_2 comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo ex art. 86 comma 2 d.P.R. 602/1973 del 15.4.2024 n. 202400020314900046881202, notificata il 24.4.2024, con la quale la le ha intimato l'iscrizione del fermo sui beni (auto) Controparte_1 iscritti ai pubblici registri di sua proprietà in caso di mancato pagamento, entro 30 giorni dalla notifica, dell'importo di euro 18.559,49 in ragione della presunta notifica di un
“accertamento esecutivo n. 773171940” per OS anno 2019 (che si assume esser stato notificato all'attrice in data 21.1.2022). Invero, la rileva l'omesso pagamento del canone di Controparte_3 occupazione a cui la stessa è tenuta in virtù della concessione di occupazione di suolo pubblico nell'area prospicente il pubblico servizio sito in Napoli in Piazzetta dei Marinari n. 20-21, angolo Via De Algerio n. 2 per l'istallazione di arredi di minimo impatto per l'ingombro totale di mq 79,00 (concessione ottenuta in data 4.5.2017 n. 345 e rinnovata in data 6.12.2021 con durata quinquennale). La società ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione Parte_2 del fermo amministrativo, richiedendone la previa sospensione dell'efficacia, sostenendo una serie di profili di illegittimità. In primo luogo, il ricorrente ritiene che la non sia legittimata Controparte_1 alla riscossione del canone, in quanto il potere impositivo non può essere delegato a società private in virtù dell'art. 23 Cost., la società non risulta iscritta nell'albo ministeriale dei concessionari (non avendone per di più i requisiti relativi al capitale sociale) e la gara per l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie ed extratributarie risulta essere stata aggiudicata da Municipia s.p.a., di cui la è Controparte_1
“società di progetto”. Il secondo motivo di doglianza attiene, in via generale, alla regolarità della comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo. In particolare, la stessa non indicherebbe adeguatamente la ragione della contestazione e la quantificazione dell'importo e, per di più, non sarebbe legittima in quanto non preceduta dall'effettiva notifica dall'avviso di accertamento esecutivo alla parte attrice (“indicando solo il numero e la data della presunta notifica”). Infine, il terzo motivo attiene alla quantificazione degli interessi poiché la tabella di debito residuo non indica il dies a quo di decorrenza degli interessi e richiama siffatta voce due volte, la prima unitamente a canone e sanzione e la seconda a titolo di interessi legali. Depositato il ricorso in data 23/05/2024, il Giudice, data la previa richiesta di sospensione dell'efficacia del fermo, precisava che l'impugnazione del fermo di beni mobili registrati è ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo e quindi, che la domanda cautelare andava formulata con ricorso ex artt. 669 quater e 700 c.p.c. Inoltre, con tale provvedimento si fissava l'udienza per la comparizione delle parti e il termine per la costituzione del convenuto. Il on risulta essersi costituito, avendo al contrario solo presentato due Controparte_2 istanze di visibilità temporanea del fascicolo telematico ai fini difensivi. Pertanto, occorre esaminare i profili contestati dal ricorrente alla luce unicamente della documentazione dalla stessa prodotta. Il primo motivo non può essere accolto, nonostante la legittimazione attiva della
[...]
. sia una vexata quaestio. Invero, il legislatore è intervenuto con una Controparte_4 norma dichiaratamente interpretativa, la legge 21 febbraio 2025 n. 15 di conversione del decreto legge 27 dicembre 2024 n. 202 (cd. Decreto “Milleproroghe 2025”), chiarendo che la società suddetta risulta legittimata all'attività di accertamento e alla riscossione dei tributi. In particolare, l'art. 3, comma 14 septies, così recita: “Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, e' prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le societa' di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attivita' di accertamento e di riscossione o attivita' di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la societa' aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa societa' di scopo, risulti gia' iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle societa' di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”. Dunque, la società è concessionaria del in quanto subentrata a titolo originario in sostituzione dell'aggiudicataria in CP_2 tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Atteso che gli ulteriori motivi di ricorso sono fondati, non occorre valutare la prospettata questione di costituzionalità. Per quanto riguarda, infatti, la regolarità della comunicazione preventiva, si pongono i dubbi di legittimità evidenziati dal ricorrente. Invero, da un lato non vi è effettiva prova della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, essendo indicato solo il numero e la data della presunta notifica, e dall'altro la somma non appare chiaramente quantificata Sotto il primo profilo, è lo stesso regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.) adottato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 29/03/2018 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 29/03/2019 che prevede al n. 8 che “In caso di mancato adempimento a seguito dell'avviso, il Servizio tributario competente provvede ad emettere ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento ai fini del recupero dell'indennità con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal precedente comma 3, e degli interessi decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione abusiva fino alla data dell'emissione del ruolo coattivo o dell'ingiunzione di pagamento”. Tale avviso non risulta prodotto e, dunque, non può affermarsi nemmeno la legittimità del preavviso di fermo amministrativo, per il quale l'art. 86 dPR 602/1973 richiede che sia
“decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, …”. Sul punto, la necessità dell'atto esecutivo si impone anche per il consolidato principio di cui alla giurisprudenza di legittima secondo cui ai fini del recupero dell'indennità da abusiva occupazione di suolo pubblico con riscossione coattiva mediante ruolo, la pubblica amministrazione è tenuta a munirsi preventivamente di un titolo esecutivo, in quanto la pretesa creditoria attiene ad un'entrata patrimoniale di natura privatistica, al pari di quella relativa al canone concessorio c.d. "COSAP", nonostante la qualifica indennitaria eventualmente stabilita con regolamento comunale (sentenza n. 7188 del 04/03/2022). Inoltre, la mancata produzione dell'avviso esecutivo si riverbera anche in punto di difetto di motivazione, atteso che, se è vero che in materia esattoriale è stato chiarito che gli atti dell'esattore sono correttamente motivati se vi è … riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass. n. 10692 del 19/04/2024), nella specie, la mancata produzione del documento non permette di verificare le puntuali doglianze esposte dalla ricorrente. Ne consegue l'accoglimento della domanda, con precisazione, tuttavia, che, nonostante l'invalidità dell'atto, non risulta dimostrata l'esistenza di uno specifico danno risarcibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della questione e l'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara l'illegittimità del preavviso di iscrizione del fermo amministrativo ex art. 86 comma 2 d.P.R. 602/1973 del 15.4.2024 n. 202400020314900046881202;
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 ricorrente, che liquida in € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, oltre esborsi per iscrizione a ruolo, se versati, con attribuzione agli avv.ti Coppola e Perullo, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Napoli, 16/09/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Dott.ssa Cristina Monaco CP_5