Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 771
CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92, in relazione agli artt. 42, comma 3, del d.p.r. 600/73 e 32 d.p.r. 600/1973. Motivazione apparente

    Il Collegio ritiene che il vizio di motivazione apparente sia irrilevante in appello, trattandosi di giudizio a cognizione piena. La sentenza di primo grado, inoltre, risulta adeguatamente motivata.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4) d. lgs. 546/1992 e dell'art. 32 d.p.r. 600/1973. Motivazione apparente sulle giustificazioni delle movimentazioni bancarie fornite dal contribuente. Nullità della sentenza

    Il Collegio rileva che il vizio di motivazione apparente è irrilevante in appello e che la sentenza di primo grado è adeguatamente motivata.

  • Accolto
    Parziale fondatezza delle argomentazioni e delle prove fornite a giustificazione di talune delle movimentazioni bancarie

    Il Collegio ritiene che una parte dei maggiori compensi accertati (pari a € 122.176,29) debba essere esclusa in quanto le movimentazioni sono giustificate da documentazione idonea.

  • Inammissibile
    Mancato riconoscimento di costi per acquisti imponibili non autofatturati e per acquisti riferibili all'attività agricola

    Il Collegio dichiara inammissibile la censura in quanto sollevata per la prima volta in appello, essendo tardiva ai sensi degli artt. 18 e 24 del D. lgs. n. 546/1992.

  • Accolto
    Errata applicazione dell'art. 2, d. lgs. 446/1997, relativamente al requisito dell'autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettabilità ad IRAP

    Il Collegio accoglie la doglianza, ritenendo che l'attività professionale, svolta con beni strumentali e un unico dipendente, non presentasse l'autonoma organizzazione necessaria per l'assoggettabilità all'IRAP.

  • Accolto
    Principio di intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative

    Il Collegio accoglie la doglianza, come riconosciuto dalla stessa parte appellata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 771
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 771
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo