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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 771/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 16/04/2024 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
AR LD, Presidente
CO AR, Relatore
LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 16/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 631/2020 depositato il 24/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2596/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 27/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H104870 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2596/19, depositata il 27.5.2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sez.
3, rigettava il ricorso proposto da Nominativo_1, cui nelle more del giudizio è subentrato in qualità di erede Ricorrente_1, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo a IRPEF, IRAP ed IVA, oltre addizionali, sanzioni ed interessi, per il periodo d'imposta 2011, fondato sulle risultanze del processo verbale di constatazione del
10.12.2014 elevato dalla Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Palermo.
A tale conclusione i giudici di primo grado pervenivano ritenendo non conducenti le doglianze dirette a dimostrare l'illegittimità e l'infondatezza dell'omessa contabilizzazione di compensi e corrispettivi accertati a seguito di indagini finanziarie eseguite ai sensi degli artt. 32, co.1, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973 e 51, co.
2, n.7, del D.P.R. n. 633/1972.
Avverso la suindicata sentenza proponeva appello Ricorrente_1 il quale, riproponendo i motivi di impugnazione formulati nel giudizio di primo grado, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impositivo e della sentenza, chiedeva la riforma della pronuncia dei giudici di prime cure con vittoria di spese.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo la quale, ribadendo le difese spiegate nel primo grado del giudizio, chiedeva la conferma della pronuncia con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 16.4.2024 la controversia, sentito il Relatore e la parte appellata, assente la parte appellante, viene assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Con il primo e il secondo motivo di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante censura la sentenza impugnata per “Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92, in relazione agli artt. 42, comma 3, del d.p.r. 600/73 e 32 d.p.r. 600/1973. Motivazione apparente” nonché “Violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4) d. lgs. 546/1992 e dell'art. 32 d.p.r. 600/1973. Motivazione apparente sulle giustificazioni delle movimentazioni bancarie fornite dal contribuente.
Nullità della sentenza” Ad avviso del Collegio le doglianze non possono essere accolte.
È appena il caso di osservare che quand'anche si ammettesse che la sentenza di primo grado non sia sufficientemente motivata, tale vizio sarebbe irrilevante come motivo di impugnazione e inammissibile la relativa doglianza formulata dall'appellante. È noto che il giudizio di secondo grado è un giudizio a cognizione piena, poiché l'appello è un mezzo di impugnazione a carattere devolutivo e pertanto volto ad ottenere il riesame della causa nel merito. Ne consegue che l'impugnazione di una sentenza di primo grado per carenza della sua motivazione non appare conforme alla natura del mezzo di gravame e comporta l'inammissibilità del motivo.
A ciò si aggiunga che la critica si rivela comunque del tutto infondata alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la carenza motivazionale si configura “qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile)” (Cass. civ., Sez. V, Sent., 8.4.2022, n. 11473).
Nella fattispecie, la sentenza appare immune dal vizio denunciato poiché contiene l'articolata analisi dei fatti di causa, delle rispettive posizioni delle parti e del percorso motivazionale seguito dal Collegio per pervenire alla decisione della controversia rigettando il ricorso.
Ne consegue il rigetto dei primi due motivi di gravame non sussistendo i denunciati vizi di carenza motivazionale della sentenza impugnata.
II
Con riguardo al merito della pretesa impositiva, sulla quale questo Collegio è comunque chiamato a pronunciarsi, va rilevata la parziale fondatezza delle argomentazioni formulate e delle prove fornite a giustificazione di talune delle movimentazioni bancarie su cui è fondato l'accertamento del maggiore reddito di lavoro autonomo imputato al contribuente, padre dell'odierno appellante.
A tal fine va preliminarmente osservato che la rettifica del reddito di lavoro autonomo è stata effettuata sulla base dei movimenti bancari accertati ai sensi dell'art. 32, co. 1, n.7), del D.P.R. n. 600/1973. In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 32, co. 1, n.2), del D.P.R. n. 600/1973, vigente ratione temporis, è stato accertato un reddito di lavoro autonomo pari ad € 426.741,00, a fronte di quello dichiarato di € 19.875,00, scaturente dalla mancata contabilizzazione e dichiarazione di compensi per complessivi € 457.433,00, dai quali sono stati dedotti maggiori costi relativi a compensi corrisposti a terzi pari ad € 50.566,58
(€ 19.875,00+457.433,00 - 50.566,58 = 426.741,42).
Ritiene il Collegio che dei maggiori compensi accertati deve escludersi l'importo di € 122.176,29 alla luce della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, e richiamata nell'appello, da considerarsi atta a dimostrare la provenienza delle movimentazioni finanziarie risultanti dall'esame dei conti correnti e pertanto idonea al fine di vincere la presunzione di cui al citato art. 32, co. 1, n.2), del D.P.R. n. 600/1973.
Non essendo stata fornita alcuna prova con riguardo al restante ammontare dei maggiori compensi accertati,
l'avviso di accertamento per cui si verte deve ritenersi legittimo in relazione alla differenza, pari ad 304.564,71, tra il complessivo reddito di lavoro autonomo accertato di € 426.741,00 e il predetto importo di € 122.176,29
(€ 426.741,00 - 122.176,29 = € 304.564,71).
Nessun pregio infine può attribuirsi alla doglianza, prospettata per la prima volta nella memoria difensiva prodotta in primo grado, e reiterata nell'appello, relativa al mancato riconoscimento di costi nella misura di
€ 197.901,84, rilevati a pag. 78 del PVC quali acquisti imponibili non autofatturati, tramite prelievi di contante ed assegni emessi, nonché dei costi pari ad € 15.666,32 per acquisti riferibili all'attività agricola, che ad avviso dell'appellante avrebbero dovuto essere dedotti dalla base imponibile ai fini delle imposte dirette.
Invero, tale censura, non essendo stata sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio, come tale deve ritenersi tardiva e pertanto inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 24 del D. lgs. n. 546/1992, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “è tuttavia inammissibile la deduzione di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento nella memoria di cui al D.lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo
(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 24), i quali costituiscono la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto (cfr. Cass. n. 13934/2011) e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal D.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2” (Cass. civ., Sez. V, Ord., 24.7.2018, n. 19616).
III
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante si duole della “Errata applicazione dell'art. 2, d. lgs. 446/1997, relativamente al requisito dell'autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettabilità ad IRAP”. Osserva il Collegio che la censura appare meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta nel giudizio di prime cure (registro beni ammortizzabili e registro degli acquisti ai fini dell'IVA) emerge infatti che nella fattispecie l'attività professionale di avvocato, essendo svolta con l'ausilio di indispensabili beni strumentali (tavoli, lampade, due computer con relative stampanti, un fax, un software di banche dati di giurisprudenza) e di un unico dipendente con mansioni di segretario, non era dotata dell'autonoma organizzazione che, secondo la normativa vigente ratione temporis, costituiva il presupposto dell'IRAP.
Allo stesso modo non può ritenersi integrato il requisito dell'autonoma organizzazione allorché il professionista si avvalga di collaborazioni di terzi che, per la loro occasionalità, non siano tali da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva (Cass. civ., Sez. V, Ord., 12.9.2023, n. 26338).
Ne consegue l'inapplicabilità dell'IRAP nella fattispecie in esame.
IV
Con il quarto motivo di impugnazione la sentenza è censurata per non avere dichiarato l'inapplicabilità nei confronti dell'odierno appellante delle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento, in virtù del principio di intrasmissibilità agli eredi di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 472/1997. La doglianza deve essere accolta, come del resto riconosciuto dalla stessa parte appellata in seno alle controdeduzioni.
******************
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono il Collegio, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, riduce il reddito di lavoro autonomo accertato da € 426.741,00 ad € 304.564,71, e dichiara l'inapplicabilità dell'IRAP nonché di tutte le sanzioni amministrative irrogate con l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Alla parziale soccombenza segue la condanna alle spese dell'appellante nella misura del 50% in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo in dipendenza del parziale annullamento dell'avviso di accertamento originariamente impugnato, con compensazione tra le parti del restante 50%, liquidate in € 4.000,00, di cui € 1.800,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.200,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese generali.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. IX, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, riduce il complessivo reddito accertato da € 426.741,00 ad € 304.564,71, e dichiara l'inapplicabilità dell'IRAP nonché di tutte le sanzioni amministrative irrogate con l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Condanna la parte appellante Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo nella misura del 50% in dipendenza del parziale annullamento dell'avviso di accertamento originariamente impugnato, con compensazione tra le parti del restante 50%, liquidate come in motivazione.
Così deciso in Palermo addì 16 aprile 2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
AR CO LD AR
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 16/04/2024 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
AR LD, Presidente
CO AR, Relatore
LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 16/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 631/2020 depositato il 24/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2596/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 27/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H104870 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2596/19, depositata il 27.5.2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sez.
3, rigettava il ricorso proposto da Nominativo_1, cui nelle more del giudizio è subentrato in qualità di erede Ricorrente_1, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo a IRPEF, IRAP ed IVA, oltre addizionali, sanzioni ed interessi, per il periodo d'imposta 2011, fondato sulle risultanze del processo verbale di constatazione del
10.12.2014 elevato dalla Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Palermo.
A tale conclusione i giudici di primo grado pervenivano ritenendo non conducenti le doglianze dirette a dimostrare l'illegittimità e l'infondatezza dell'omessa contabilizzazione di compensi e corrispettivi accertati a seguito di indagini finanziarie eseguite ai sensi degli artt. 32, co.1, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973 e 51, co.
2, n.7, del D.P.R. n. 633/1972.
Avverso la suindicata sentenza proponeva appello Ricorrente_1 il quale, riproponendo i motivi di impugnazione formulati nel giudizio di primo grado, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impositivo e della sentenza, chiedeva la riforma della pronuncia dei giudici di prime cure con vittoria di spese.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo la quale, ribadendo le difese spiegate nel primo grado del giudizio, chiedeva la conferma della pronuncia con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 16.4.2024 la controversia, sentito il Relatore e la parte appellata, assente la parte appellante, viene assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Con il primo e il secondo motivo di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante censura la sentenza impugnata per “Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92, in relazione agli artt. 42, comma 3, del d.p.r. 600/73 e 32 d.p.r. 600/1973. Motivazione apparente” nonché “Violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4) d. lgs. 546/1992 e dell'art. 32 d.p.r. 600/1973. Motivazione apparente sulle giustificazioni delle movimentazioni bancarie fornite dal contribuente.
Nullità della sentenza” Ad avviso del Collegio le doglianze non possono essere accolte.
È appena il caso di osservare che quand'anche si ammettesse che la sentenza di primo grado non sia sufficientemente motivata, tale vizio sarebbe irrilevante come motivo di impugnazione e inammissibile la relativa doglianza formulata dall'appellante. È noto che il giudizio di secondo grado è un giudizio a cognizione piena, poiché l'appello è un mezzo di impugnazione a carattere devolutivo e pertanto volto ad ottenere il riesame della causa nel merito. Ne consegue che l'impugnazione di una sentenza di primo grado per carenza della sua motivazione non appare conforme alla natura del mezzo di gravame e comporta l'inammissibilità del motivo.
A ciò si aggiunga che la critica si rivela comunque del tutto infondata alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la carenza motivazionale si configura “qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile)” (Cass. civ., Sez. V, Sent., 8.4.2022, n. 11473).
Nella fattispecie, la sentenza appare immune dal vizio denunciato poiché contiene l'articolata analisi dei fatti di causa, delle rispettive posizioni delle parti e del percorso motivazionale seguito dal Collegio per pervenire alla decisione della controversia rigettando il ricorso.
Ne consegue il rigetto dei primi due motivi di gravame non sussistendo i denunciati vizi di carenza motivazionale della sentenza impugnata.
II
Con riguardo al merito della pretesa impositiva, sulla quale questo Collegio è comunque chiamato a pronunciarsi, va rilevata la parziale fondatezza delle argomentazioni formulate e delle prove fornite a giustificazione di talune delle movimentazioni bancarie su cui è fondato l'accertamento del maggiore reddito di lavoro autonomo imputato al contribuente, padre dell'odierno appellante.
A tal fine va preliminarmente osservato che la rettifica del reddito di lavoro autonomo è stata effettuata sulla base dei movimenti bancari accertati ai sensi dell'art. 32, co. 1, n.7), del D.P.R. n. 600/1973. In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 32, co. 1, n.2), del D.P.R. n. 600/1973, vigente ratione temporis, è stato accertato un reddito di lavoro autonomo pari ad € 426.741,00, a fronte di quello dichiarato di € 19.875,00, scaturente dalla mancata contabilizzazione e dichiarazione di compensi per complessivi € 457.433,00, dai quali sono stati dedotti maggiori costi relativi a compensi corrisposti a terzi pari ad € 50.566,58
(€ 19.875,00+457.433,00 - 50.566,58 = 426.741,42).
Ritiene il Collegio che dei maggiori compensi accertati deve escludersi l'importo di € 122.176,29 alla luce della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, e richiamata nell'appello, da considerarsi atta a dimostrare la provenienza delle movimentazioni finanziarie risultanti dall'esame dei conti correnti e pertanto idonea al fine di vincere la presunzione di cui al citato art. 32, co. 1, n.2), del D.P.R. n. 600/1973.
Non essendo stata fornita alcuna prova con riguardo al restante ammontare dei maggiori compensi accertati,
l'avviso di accertamento per cui si verte deve ritenersi legittimo in relazione alla differenza, pari ad 304.564,71, tra il complessivo reddito di lavoro autonomo accertato di € 426.741,00 e il predetto importo di € 122.176,29
(€ 426.741,00 - 122.176,29 = € 304.564,71).
Nessun pregio infine può attribuirsi alla doglianza, prospettata per la prima volta nella memoria difensiva prodotta in primo grado, e reiterata nell'appello, relativa al mancato riconoscimento di costi nella misura di
€ 197.901,84, rilevati a pag. 78 del PVC quali acquisti imponibili non autofatturati, tramite prelievi di contante ed assegni emessi, nonché dei costi pari ad € 15.666,32 per acquisti riferibili all'attività agricola, che ad avviso dell'appellante avrebbero dovuto essere dedotti dalla base imponibile ai fini delle imposte dirette.
Invero, tale censura, non essendo stata sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio, come tale deve ritenersi tardiva e pertanto inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 24 del D. lgs. n. 546/1992, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “è tuttavia inammissibile la deduzione di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento nella memoria di cui al D.lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo
(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 24), i quali costituiscono la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto (cfr. Cass. n. 13934/2011) e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal D.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2” (Cass. civ., Sez. V, Ord., 24.7.2018, n. 19616).
III
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante si duole della “Errata applicazione dell'art. 2, d. lgs. 446/1997, relativamente al requisito dell'autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettabilità ad IRAP”. Osserva il Collegio che la censura appare meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta nel giudizio di prime cure (registro beni ammortizzabili e registro degli acquisti ai fini dell'IVA) emerge infatti che nella fattispecie l'attività professionale di avvocato, essendo svolta con l'ausilio di indispensabili beni strumentali (tavoli, lampade, due computer con relative stampanti, un fax, un software di banche dati di giurisprudenza) e di un unico dipendente con mansioni di segretario, non era dotata dell'autonoma organizzazione che, secondo la normativa vigente ratione temporis, costituiva il presupposto dell'IRAP.
Allo stesso modo non può ritenersi integrato il requisito dell'autonoma organizzazione allorché il professionista si avvalga di collaborazioni di terzi che, per la loro occasionalità, non siano tali da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva (Cass. civ., Sez. V, Ord., 12.9.2023, n. 26338).
Ne consegue l'inapplicabilità dell'IRAP nella fattispecie in esame.
IV
Con il quarto motivo di impugnazione la sentenza è censurata per non avere dichiarato l'inapplicabilità nei confronti dell'odierno appellante delle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento, in virtù del principio di intrasmissibilità agli eredi di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 472/1997. La doglianza deve essere accolta, come del resto riconosciuto dalla stessa parte appellata in seno alle controdeduzioni.
******************
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono il Collegio, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, riduce il reddito di lavoro autonomo accertato da € 426.741,00 ad € 304.564,71, e dichiara l'inapplicabilità dell'IRAP nonché di tutte le sanzioni amministrative irrogate con l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Alla parziale soccombenza segue la condanna alle spese dell'appellante nella misura del 50% in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo in dipendenza del parziale annullamento dell'avviso di accertamento originariamente impugnato, con compensazione tra le parti del restante 50%, liquidate in € 4.000,00, di cui € 1.800,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.200,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese generali.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. IX, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, riduce il complessivo reddito accertato da € 426.741,00 ad € 304.564,71, e dichiara l'inapplicabilità dell'IRAP nonché di tutte le sanzioni amministrative irrogate con l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Condanna la parte appellante Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo nella misura del 50% in dipendenza del parziale annullamento dell'avviso di accertamento originariamente impugnato, con compensazione tra le parti del restante 50%, liquidate come in motivazione.
Così deciso in Palermo addì 16 aprile 2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
AR CO LD AR