Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 35215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Frettoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato, promossa da nata a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
(LT), alla via Bassiano n. 109 (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Danilo Ciccarelli (C.F.: ; P.E.C.: ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Fondi (LT) alla via Onorato Gaetani I n. 10, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
[...] in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha chiesto di ordinare all' ad di emettere Controparte_1 Controparte_1 un provvedimento espresso in ordine al diritto al ricongiungimento familiare, rappresentando: - che in data 10/11/2022 aveva ottenuto dalla Prefettura di Latina il nulla osta al ricongiungimento familiare con il marito nato a [...] in CP_2
- che per tutelare il suo diritto a ricongiungersi con suo marito adiva questo Tribunale che, con sentenza n. 7196-2024 pubblicata il 24/04/2024, ordinava al ad Controparte_1
di fissare tempestivamente e non oltre 30 giorni dal 24/04/2024 un appuntamento CP_1 per la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso e la legalizzazione dei documenti in favore del coniuge della ricorrente;
- che successivamente l'Ambasciata fissava l'appuntamento per la formalizzazione della domanda per il 25/06/2024; - che con comunicazione via PEC il 26/07/2024 ella ricorrente per il tramite dell'avvocato costituiva in mora l'amministrazione essendo spirato il termine di legge per la conclusione del procedimento.
L'Amministrazione resistente, costituita, ha riferito e documentato che in data 26/09/2024 è stato rilasciato il visto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
Con le note sostitutive d'udienza parte ricorrente ha confermato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, ma ha invocato vittoria di spese processuali.
L'intervenuta conclusione del procedimento amministrativo con il rilascio del visto determina oggettivamente, come ritenuto da entrambe le parti, la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse ad una pronuncia sul merito della domanda.
Quanto alla regolazione delle spese processuali, appare ragionevole una loro compensazione, considerato che il rilascio del visto è avvenuto prima della notificazione del ricorso seppur dopo il deposito di quest'ultimo e non oltre il terzo mese dall'appuntamento per la presentazione della domanda nonché tenuto conto dell'ormai notoria ed oggettiva difficoltà dell'Ambasciata ad a gestire un numero di pratiche di ricongiungimento molto CP_1 elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt. 3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in L. n. 187/2024).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Francesco Frettoni