Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N. 2345/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2345/2019 R.G., vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Favretto Parte_1 C.F._1
(c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia, come da procura in calce C.F._2 all'atto di citazione,
Appellante
e
, (c.f. ), rappresentata e difesa unitamente e Controparte_1 C.F._3
disgiuntamente dagli avv.ti Samantha Luponio (c.f. ) e Riccardo Luponio C.F._4
(c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia, come da procura in calce C.F._5 all'atto di comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale,
Appellata- Appellante incidentale
e
(c.f. ), rappresentata e difesa congiuntamente e Controparte_2 C.F._6
disgiuntamente dagli avv.ti Nadia Candeloro (c.f. ), presso il cui studio C.F._7
elettivamente domicilia, e Jacopo Arcangeli (c.f. ), come da procura in calce C.F._8 all'atto di comparsa e risposta con appello incidentale
Appellata- Appellante incidentale
(c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Massimo Candreva (c.f.
Pagina 1
Appellata – Appellante incidentale
(c.f. ), in persona del presidente del Consiglio di Controparte_4 P.IVA_2
amministrazione p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Andrea
Santi (c.f. ) e Tiziano Mariani, (c.f. ), presso il CodiceFiscale_10 CodiceFiscale_11 cui studio elettivamente domicilia, in forza di procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
Appellata-Appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 1542/2019 pubblicata il
22.1.2019.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora dopo aver esperito Controparte_1
accertamento tecnico preventivo dinnanzi al Tribunale di Roma nei confronti del dott. Pt_1
della dott.ssa e della , ha convenuto in giudizio i
[...] Controparte_2 Controparte_3
medesimi per sentirli condannare, accertata la responsabilità in ordine alla produzione del danno subito ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c., in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi conseguenti alle lesioni subite, pari ad una somma non inferiore alla quantificazione operata dal CT nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo, nonché al pagamento delle spese mediche pari ad euro 12.739,00, e all'importo liquidato per la CT esperita nel giudizio di accertamento tecnico preventivo pari ad euro 3.340,53 oltre oneri, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge. Al riguardo ha dedotto:
- di essersi sottoposta, nel mese di dicembre 2013, ad un intervento di blefaroplastica supero- inferiore, associato a cantopessi bilaterale e lifting medio facciale presso lo studio del dott. e Pt_1
della dott.ssa sito in Roma, Viale Somalia;
CP_2
- di aver lamentato sin da subito un'asimmetria palpebrale e lo scollamento delle palpebre inferiori nonché l'accorciamento palpebrale inferiore, per cui in data 03.10.2014 si è sottoposta ad un secondo intervento di cantopessi bilaterale ad opera del dott. alla presenza del dott. Pt_1 Per_1
Pagina 2 presso lo studio di “Chirurgia Estetica Dalmazia” e poi ad un successivo intervento di cantopessi all'occhio sinistro sempre ad opera del presso il suo studio in data 10.10.2014; Pt_1
- stante gli esiti negativi delle operazioni precedenti, di essersi sottoposta nuovamente, in data
14.03.2025, ad intervento di revisione di blefaroplastica inferiore presso la casa di cura ” CP_3
sempre a cura del consistito nella ricostruzione delle palpebre inferiori;
a cui, a causa di Pt_1
forti dolori, è seguito in data 15.04.2015 ulteriore intervento di cantopessi bilaterale sempre presso lo studio del Pt_1
- di aver notato, in data 22.04.2015, una deiscenza alla palpebra inferiore dell'occhio sinistro e, in data 24.04.2015, una mancanza di tessuti della palpebra inferiore con impossibilità a chiudere l'occhio, per cui in data 25.04.2015 è stata sottoposta ad intervento di ricostruzione della palpebra inferiore sinistra a cura del presso la casa di cura;
Pt_1 CP_3
- di aver subito danni permanenti sia per l'aspetto funzionale che fisiognomico e un danno CP_ depressivo grave riconosciuto dall' nella misura del 70%;
- stante gli esiti negativi degli interventi sopra descritti e vista la necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico ricostruttivo volto ad evitare il progredire della patologia a carico della cornea e congiuntiva - determinata dalla impossibilità di chiudere completamente le palpebre, nonché dall'alterazione del film delle vie lacrimali – la aveva depositato presso il Tribunale di CP_1
Roma ricorso per accertamento tecnico preventivo – causa rubricata al nr. 66563/2015 R.g. - al fine di far accertare lo stato fisico ed i notevoli danni subiti.
Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato le difese spiegate dall'attrice Pt_1
deducendo nel merito: a) la corretta esecuzione dell'intervento del 06.12.2013; b) la volontà della di sottoporsi ad un secondo intervento (poi avvenuto in data 3.10.2014) per rendere la CP_1 forma degli occhi ancora più “orientaleggiante”; c) di aver notato, successivamente al secondo intervento, una piccola deiscenza della ferita chirurgica a livello della regione del canto dell'occhio sinistro e di essere intervenuto riposizionando un punto di sutura cutaneo per riallineare perfettamente i lembi, ed evitare così la formazione di un'eventuale cicatrice visibile;
d) di aver sottoposto nuovamente la ad intervento di cantoplastica e lifting medio facciale in data CP_1
14.03.2015 presso la poiché non soddisfatta del risultato sino a quel momento Controparte_3
ottenuto; e) di essere intervenuto nuovamente – dopo il 14.03.2025 - non per un'ulteriore cantopessi ma per l'insorgenza di una deiescenza a livello dell'occhio sinistro, provvedendo ad un riposizionamento dei punti di sutura per chiudere i lembi di cute palpebrale;
f) che dopo aver rimosso le suture, è comparsa una necrosi della porzione più laterale della cute palpebrale inferiore e della corrispondente struttura tarsale e congiuntivale dell'occhio che ha reso necessario
Pagina 3 l'intervento di ricostruzione della porzione di palpebra del 25.04.2015; g) la correttezza della CT svolta e l'insussistenza del nesso di causalità.
Il ha chiesto preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa la CP_6 [...]
e nel merito di rigettare la domanda di parte attrice Parte_2
perché infondata e non provata ed in subordine di condannare la a manlevare il Controparte_4 Pt_1
Si è costituita in giudizio la dott.ssa la quale ha contestato la domanda proposta Controparte_2
poiché infondata in fatto e diritto e comunque non provata, deducendo sul punto: a) di essere stata presente agli interventi, eseguiti esclusivamente dal in qualità di mera osservatrice – Pt_1 era stata la medico estetico, a presentare il alla – e che probabilmente solo CP_2 Pt_1 CP_1
per mero errore il suo nominativo era stato riportato nelle cartelle cliniche della;
c) che i CP_3
ripetuti interventi non erano dovuti ad errori, ma piuttosto a complicanze naturali correttamente gestite.
Si è costituita la quale proprietaria della casa di cura , la quale ha Controparte_3 CP_3
preliminarmente eccepito la propria estraneità poiché gli interventi che avrebbero causato il danno non sono stati eseguiti presso la Casa di Cura ma presso lo studio privato dei medici convenuti, i quali non sono dipendenti della struttura ma ivi hanno operato in via del tutto occasionale ed in regime di libera professione. La convenuta ha altresì contestato quanto dedotto dall'attrice sia nel merito in quanto generico, infondato e non provato sia in ordine al quantum richiesto a titolo di risarcimento, chiedendo in subordine, in caso di accoglimento della domanda, in via di rivalsa e/o regresso e/o indennizzo e/o manleva, di condannare il e la in solido tra loro a tenere Pt_1 CP_2
indenne e manlevare la . CP_3
Si è costituita la la quale in via principale ha chiesto il rigetto Controparte_4
della domanda in quanto infondata in ordine all'an e al quantum, mentre con riferimento al rapporto assicurativo ha chiesto in via principale di respingere la domanda di garanzia avanzata dal per assenza di garanzia ex art. 16 del contratto ed in subordine per intervenuta decadenza ex Pt_1
art. 1914 c.c. ed in ulteriore subordine di accertare la parziale responsabilità del e di Pt_1
dichiarare la copertura della polizza limitatamente alla sola quota di responsabilità riconosciuta in capo al medico, nonché, esclusa dalla copertura la garanzia per il danno conseguente per la mancanza di consenso informato, di dichiarare inammissibile e comunque infondata la domanda di rivalsa della nei confronti del dott. e in ogni caso dichiarare Controparte_3 Pt_1
l'inoperatività della polizza di al riguardo, con applicazione dello scoperto e Controparte_4
della franchigia di polizza e con gli ulteriori limiti di polizza.
Pagina 4 Il Tribunale, respinte tutte le richieste istruttorie ed acquisita la CT espletata in ATP ha dichiarato l'inadempimento del contratto di prestazione professionale intercorso tra le parti e per l'effetto ha condannato il la e la società in solido tra loro a risarcire la Pt_1 CP_2 Controparte_3
per i danni alla stessa derivati alla somma complessiva di euro 72.826,07 ad oggi CP_1
rivalutata e considerati gli interessi, nonché al pagamento delle spese di lite pari ad euro 8.711,00, oltre iva e cpa, ripartendo tra i convenuti, nel lato interno dell'obbligazione solidale, la responsabilità nella misura del 70% a carico del e del 15% ciascuna a carico della e Pt_1 CP_2
della Ha infine accolto la domanda di manleva proposta dal nei confronti della CP_3 Pt_1
società nei limiti della responsabilità riconosciuta a suo carico e con Controparte_4
applicazione della franchigia nella misura del 10%; ha infine rigettato la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla nei confronti del . CP_3 CP_6
Il Giudice di primo grado, ha preliminarmente rilevato che in ordine al primo intervento del
06.12.2013 non è stata prodotta alcuna documentazione dalla quale evincere non solo la descrizione dell'intervento ma anche gli esiti dello stesso concordati tra chirurgo e paziente, aspetto essenziale negli interventi estetici, evidenziando che “nulla risulta in ordine alla correttezza della esecuzione dell'intervento salvo il fatto che a dieci mesi di distanza dallo stesso la attrice presentava una retrazione della palpebra inferiore post-bleroplastica, complicanza che ha un decorso peggiorativo fino a stabilizzarsi nel tempo e che comporta in un arrotondamento della palpebra inferiore, depiazzamento del canto laterale e scleral show inferiore che possono essere associati a disturbi funzionali degli occhi”. Nel ricercare le ragioni della prima complicanza insorta, ovvero la scleral a seguito di retrazione cicatriziale, il CT rinviene le cause nel: “1) Pt_3
accorciamento verticale della lamella anteriore (conseguenza di eventuale eccessiva escissione cutanea) 2) retrazione cicatriziale tra lamina media, retrattore della palpebra inferiore e rima orbitale inferiore (si verifica a seguito dell'accesso chirurgico), 3) lassità orizzontale della palpebra inferiore (costituzionale) che a seguito di chirurgia sulla palpebra porta a formazione di tessuto cicatriziale esuberante non preventivamente quantificabile. I punti 2) e 3) non dipendono strettamente da errori chirurgici, ma da fattori, anche costituzionali, della paziente e possono essere, seppur per minima parte, influenzati negativamente dallo stato metabolico e dalle abitudini personali della paziente” (CT pag. 23). Il Giudice sul punto si discosta dalle considerazioni del consulente, evidenziando che se vi fosse stata incidenza di tali fattori costituzionali questi potevano essere preventivamente valutati dai convenuti con un approfondimento preoperatorio poiché da una parte la paziente si era sottoposta anni prima ad una rinoplastica, dunque ciò rendeva possibile valutare preventivamente una reazione individuale dall'altra l'incidenza del fattore tabagismo era un dato conosciuto o conoscibile attraverso una corretta anamnesi. Nel ripercorrere gli interventi
Pagina 5 successivi, Il tribunale ha poi proseguito rilevando come non sia stata fornita la prova che i successivi interventi fossero frutto di richieste meramente estetiche della parte attrice, mentre
“risulta, invece provato che l'intervento aveva determinato dei deficit estetici per cercare di risolvere i quali la paziente era andata incontro a complicanze ampiamente prevedibili, tenendo conto del numero di interventi che vennero eseguiti sulla palpebra sinistra in un periodo di circa sette mesi dall'ottobre del 2014 e che appaiono essere la causa dell'Ischemia locoregionale insorta, indipendentemente dal riferimento alla generica predisposizione costituzionale” (pag. 12 sentenza di primo grado).
Il giudice ha dunque ritenuto provata la responsabilità del per i primi cinque interventi che Pt_1
si sono susseguiti per cercare di porre rimedio alle complicanze insorte, con esclusioni di quello del
25.04.2015, risolutivo del problema della necrosi dei tessuti.
Con riferimento alla posizione della il Giudice ha evidenziato che non sarebbe stata fornita la CP_2 prova dell'attività compiuta dalla stessa durante gli interventi avvenuti presso lo studio medico, mentre dalle due cartelle cliniche della emerge la sua presenza all'interno Controparte_3 dell'equipe operatoria, dove è individuata quale chirurgo operante insieme al Dott. Pt_1 ritenendo tale informazione, particolarmente “indicante” poiché la cartella clinica è stata compilata dal “soggetto in grado di distinguere la presenza di un osservatore con quella di un Pt_1 chirurgo operatore”.
Dato che dei due interventi presso la casa di cura solo quello eseguito il 15.03.2015 ha comportato profili di responsabilità, il tribunale ha limitato la responsabilità della solo a questo, anche per CP_2
la casa di cura che per effetto del contratto di spedalità è stata riconosciuta responsabile.
Con riferimento alla quantificazione dei danni subiti, il Giudice ha liquidato il danno biologico in via equitativa pari ad euro 45.702,71 sulla base della natura della malattia, dei postumi valutati al
20% e dell'età della danneggiata al momento del fatto in base alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma;
ha altresì liquidato sempre in via equitativa e secondo le medesime tabelle l'invalidità temporanea pari ad euro 3.029,60. In merito al danno non patrimoniale il tribunale ha rilevato che data la tipologia delle lesioni subite si potesse ritenere provata in via presuntiva la violazione degli interessi di valore costituzionale, comportando una liquidazione in via equitativa nella misura di euro 17.056,31, costituente anche la personalizzazione del danno biologico riconosciuto. Ha infine escluso il danno patrimoniale non ravvisando un'incidenza del danno subito sulle capacità di lavoro dell'attrice. Sulla domanda di manleva il giudice ha accolto la domanda del ad essere tenuto Pt_1
indenne non ritenendo fondate le eccezioni sollevate dall'assicurazione, stante la mancanza di un rapporto di dipendenza tra il medico e la casa di cura e reputando irrilevante la relazione tra attività
Pagina 6 svolta e contratto di spedalità, essendo quest'ultimo rilevante solo con riferimento ai rapporti tra pazienti e casa di cura e non tra quest'ultima ed il medico.
La sentenza è stata impugnata dal alla cui integrale lettura si rinvia quale parte Pt_1
necessaria della presente decisione, che ha chiesto in via principale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c, di riformare integralmente la sentenza dichiarando lo stesso esente da qualsivoglia responsabilità professionale nei confronti della e/o di ogni altra parte del giudizio ed in via subordinata e condizionata CP_1 all'accoglimento solo parziale dell'appello, di riformare le parti di sentenza indicate, e , ferma la statuizione di manleva, di rimodulare tra i coobbligati in solido la ripartizione dell'obbligo risarcitorio, oggi pari al 70% per il Dott. nella misura inferiore del 42,5%, ciascuno (tra il Pt_1
e la ed in ogni caso di soccombenza del in qualsivoglia misura, ha chiesto CP_6 CP_2 Pt_1 che sia la società di assicurazione a corrispondere direttamente alla danneggiata l'importo che le verrà riconosciuto, pro quota, al netto della franchigia contrattuale. Deduce in particolare l'appellante:
a) un'errata valutazione delle prove scientifiche versate in atti, e più dettagliatamente un'erronea ed arbitraria interpretazione delle valutazioni rese dal C.T.U. senza un'adeguata motivazione;
b) un'errata ripartizione percentuale della responsabilità interna e solidale tra le parti, non essendo individuabili con certezza le attività svolte da sanitari e dunque chiedendo una suddivisione equa tra professionisti nella misura del 42,50%, con una corresponsabilità della struttura pari al 15%;
c) un'erronea ed arbitraria quantificazione del danno, sia in termini medico legali che, conseguentemente, economici, contestando: - il ricorso alla liquidazione equitativa;
- la
“conversione” del danno quantificato dal CT in 26 punti percentuali delle tabelle Inail, in 20 punti percentuale delle tabelle in vigore presso il Tribunale di Roma.
Si è costituita la contestando quanto dedotto dall'appellante sia in ordine all'an sia in CP_1 ordine al quantum debeatur, chiedendo il rigetto dell'appello ed in via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, di “quanto al primo motivo 2.1 condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, a risarcire a il danno biologico a titolo di Controparte_1
invalidità permanente subito, come quantificato dal c.t.u. Dott. ossia nella misura del Per_2
26%, da calcolarsi secondo i parametri delle Tabelle di Roma 2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. 2.1.1 in subordine, ove la Corte ritenga di dover aderire alle determinazioni del giudice a quo in tema di liquidazione del danno biologico, procedere ad una nuova operazione di calcolo sulla base del 20% di invalidità permanente, da calcolarsi secondo i parametri delle Tabelle di Roma 2019, e correggere l'errato importo indicato nella sentenza gravata, elevando il quantum risarcitorio ad €. 50.664,85, con conseguente condanna di tutti i
Pagina 7 convenuti in solido tra loro a corrispondere il relativo importo alla Sig.ra oltre interessi CP_1
e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
quanto al secondo motivo:
2.2 rideterminare in aumento la personalizzazione del danno biologico accordata alla Sig.ra elevandola sino CP_1 al 50%, da calcolarsi sull'importo concretamente determinato a titolo di risarcimento del danno biologico, con conseguente condanna di tutti i convenuti in solido tra loro a corrispondere il relativo importo alla Sig.ra oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al CP_1
soddisfo;
2.2.1 in subordine, ove la Corte ritenga di dover aderire alle determinazioni del giudice a quo, rideterminare la personalizzazione del danno biologico accordata alla Sig.ra in CP_1
base alla medesima percentuale ritenuta congrua dal giudice di prime cure (37,3%), utilizzando come base di calcolo il danno biologico concretamente determinato, con conseguente condanna di tutti i convenuti in solido tra loro a corrispondere il relativo importo alla Sig.ra oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
quanto al terzo motivo:
2.3 condannare
i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare alla Sig.ra a titolo di spese vive sostenute, CP_1
l'ulteriore somma di €. 8.232,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
quanto al quarto motivo: 2.4 condannare i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare alla Sig.ra somma di €. 4.075,45 a titolo di spese di consulenza da quest'ultima sostenute, oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”.
Si è costituita la la quale ha impugnato e contestato quanto dedotto all'appellante CP_2
limitatamente al motivo relativo alla ripartizione percentuale della responsabilità interna e solidale tra le parti, aderendo per il resto agli altri motivi dedotti dal chiedendo pertanto in via Pt_1
principale di accertare e dichiarare il corretto adempimento del contratto di prestazione professionale. Ha inoltre proposto appello incidentale, chiedendo in via subordinata di “accertare e dichiarare la Dott.ssa esente da qualsivoglia responsabilità nella causazione del danno CP_2
lamentato dalla Sig.ra ovvero, in ulteriore subordine, ridurre la percentuale di CP_1
responsabilità della stessa nella misura del 6,66%, con conseguente condanna della Sig.ra alla restituzione proporzionale di quanto corrisposto dalla Dott.ssa in ottemperanza CP_1 CP_2 alla sentenza di primo grado”.
Si è costituita la la quale ha proposto in via principale appello incidentale Controparte_3
chiedendo di dichiarare inammissibili e/o improcedibili e comunque rigettare la domanda proposte dalla nei confronti della e per l'effetto condannare la alla CP_1 Controparte_3 CP_1
restituzione della somma di euro 12.734,68, oltre interessi, corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado ed in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'appello proposto dalla nei confronti della “condannare, anche in via CP_1 CP_3 di appello incidentale condizionato ed in accoglimento dell'appello incidentale condizionato della
Pagina 8 medesima in via di rivalsa e/o regresso e/o indennizzo, il Dott. e la Controparte_3 Parte_1
Dott.ssa in solido fra loro, a tenere indenne e manlevare integralmente la Controparte_2
da ogni Controparte_7
eventuale provvedimento di condanna subito nel presente giudizio e da ogni eventuale pronuncia sfavorevole, con condanna dei medesimi Dott. e Dott.ssa in Parte_1 Controparte_2
solido fra loro, a restituire alla tutte le somme - per capitale, interessi e spese - che Controparte_3 quest'ultima fosse tenuta a corrispondere alla Sig.ra oltre interessi ai sensi di Controparte_1 legge”.
Si è costituita la quale ha chiesto di dichiarare l'inoperatività della Controparte_4
polizza per assenza di responsabilità del e comunque di rigettare la domanda di conferma Pt_1
della sentenza di primo grado sulla manleva e dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c. la domanda di condanna di al pagamento diretto del risarcimento alla Controparte_4 danneggiata. Mentre in caso di mancato accoglimento dell'appello principale, ha chiesto, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, di respingere la domanda di garanzia proposta dal
Dott. per assenza di garanzia ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 contratto;
ed in Parte_1
entrambi i casi di condannare il e/o la alla restituzione ad Pt_1 CP_1 Controparte_4 della somma di € 22.000,00 versata dalla Compagnia.
[...]
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 23.05.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
A) SULL'APPELLO PRINCIPALE DEL DOTT. Parte_1
L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
1. Sul merito della ritenuta responsabilità medica.
L'appellante deduce un'errata valutazione delle prove scientifiche e, richiamandosi alla CT in atti, ricostruisce la storia clinica della impugnando di volta in volta le conclusioni a cui è CP_1
giunto il Tribunale.
Con riferimento al primo intervento avvenuto in data 06.12.2013, il giudice di primo grado, rilevato come niente fosse stato prodotto in ordine alla corretta esecuzione dello stesso, ha evidenziato altresì che dalle foto in atti si poteva evincere, a distanza di dieci mesi, la presenza di una retrazione della palpebra inferiore post-blefaroplastica, “con un lieve difetto estetico senza apprezzabili deficit funzionali, per quanto valutabile attraverso fotografie”. Richiamando la CT, il tribunale addebitava l'insorgenza di tale retrazione al trattamento chirurgico alla quale la stessa si era sottoposta, discostandosi dalle conclusioni del consulente solo in ordine al rilievo che quest'ultimo aveva addebitato ai fattori costituzionali della CP_1
Pagina 9 Sul punto l'appellante sostiene preliminarmente che dalle foto prodotte in atti – più dettagliatamente dalla foto nr. 4 scattata a circa sei mesi dall'intervento – non emerge alcun scleral show o retrazione palpebrale post blefaroplastica (che sarebbe eventualmente dovuta comparire dopo 2 o 3 mesi dall'operazione), mentre la modesta retrazione palpebrale manifestata a distanza di
10 mesi è “senza dubbio riconducibile alla lassità della pelle e dei tessuti in genere della sig.ra
che è, evidentemente, riconducibile alla costituzionalità della stessa”. In merito a CP_1 quest'ultimo aspetto, il contesta quanto affermato dal giudice evidenziando l'irrilevanza sia Pt_1 dell'intervento di rinoplastica - poiché avvenuto molti anni prima - sia del tabagismo stante l'assenza di dati scientifici che considerino quest'ultimo un deterrente all'esecuzione di un intervento di blefaroplastica estetica.
Le censure risultano infondate per le ragioni di seguito esposte.
Il consulente tecnico ha innanzitutto rilevato come la retrazione cicatriziale inferiore fosse una conseguenza dell'intervento del 06.12.2013, affermando: “la paziente a distanza di più di 10 mesi dall'esecuzione dello stesso presentava una complicanza (…) consistente in una retrazione della palpebra inferiore post blefaroplastica inferiore. Tale complicanza, per sua natura e per un meccanismo patogenetico che la sostiene, ha un decorso progressivo peggiorativo fino a stabilizzarsi nel tempo”. E ancora “l'intervento del 3 Ottobre aveva quindi lo scopo di correggere o migliorare (…) la complicanza insorta e consistente unicamente nella retrazione cicatriziale a seguito di blefaroplastica inferiore con moderato deficit estetico” (pag. 22 CT). Come già sopra richiamato, le cause di tale complicanze vengono individuate in: “1) accorciamento verticale della lamella anteriore (conseguenza di eventuale eccessiva escissione cutanea); 2) retrazione cicatriziale tra lamina medi, retrattore della palpebra inferiore e rima orbitale inferiore (si verifica
a seguito dell'accesso chirurgico); 3) lassità orizzontale della palpebra inferiore (costituzionale) che a seguito di chirurgia sulla palpebra porta a formazione di tessuto cicatriziale esuberante non preventivamente quantificabile.
In merito alla rilevanza di fattori anche costituzionali della paziente che dunque potrebbero incidere sui punti 2) e 3) rilevando sul nesso causale, la Corte evidenzia come il CT, a seguito delle osservazioni del Prof. e della Prof. (CTP della , a precisazione Per_3 Per_4 CP_1
di un articolo di del 2014 dallo stesso richiamato, puntualizza che lo stesso scrive Pt_4 Pt_4
“Evaluating these factors when planning primary blepharoplasty may reduce the incidence of
PBLER”, e cioè che una valutazione preoperatoria dei fattori concorrenti all'instaurarsi della retrazione cicatriziale post blefaroplastica può ridurre l'insorgenza di tale complicanza che come ribadito nell'articolo rimane “most feared”, cioè una delle più temute complicanze di questo tipo di intervento (Griffin 2014) (pag. 26 CT).
Pagina 10 La valutazione preoperatoria di possibili fattori concorrenti è dunque un passaggio rilevante nell'anamnesi del paziente - a maggior ragione se vi è un problema di lassità della pelle e dei tessuti-, se dunque tali fattori hanno inciso in qualche misura nella causazione dell'evento questi dovevano essere oggetto di analisi da parte del Pt_1
Anche con riferimento al secondo intervento del 3 Ottobre 2014 e del “ritocco” che ne è seguito a 7 giorni di distanza (10 ottobre), come per tutto il decorso post-operatorio, non vi è documentazione agli atti e la Corte ritiene condivisibile la ricostruzione compiuta dal CT in base alla quale “la complicanza insorta successivamente al primo intervento del 6 Dicembre 2013 non giungeva a soluzione nonostante l'esecuzione del II e III intervento, a seguito dei quali pertanto permanevano gli esiti estetici della retrazione cicatriziale post blefaroplastica” (pag. 26 CT). Le condizioni in cui la versava alla data del 14.03.2015 sono invece descritte nella cartella clinica della CP_1
dove la stessa veniva ricoverata e dove all'esame obiettivo in ingresso veniva Controparte_3 riportato “scleral show più marcato a sinistra…cicatrici da precedente blefaroplastica, asimmetria delle rime palpebrali con esposizione sclerale di circa 2 mm..più marcata a sn e di circa 1.5 mm a destra. Lagoftalmo di grado moderato, non presenza di sintomatologia oculare e irritazione oculare” “aveva lo scopo di correggere o migliorare, (…), la complicanza insorta consistente unicamente nella retrazione cicatriziale a seguito di blefaroplastica inferiore con moderato deficit estetico” (Cartella clinica del 14-15 marzo fascicolo di primo grado Controparte_3 CP_3
. È dunque evidente come gli interventi susseguitisi non solo non avessero apportato
[...]
alcun miglioramento estetico ma anzi avessero innescato il sorgere di ulteriori complicanze come la scleral show, l'asimmetria delle rime palpebrali e la chiusura incompleta delle stesse
(lagoftalmo). Il quinto intervento a solo un mese di distanza, 15 Aprile 2015, non risulta documentato e sul punto vi è divergenza tra quanto sostenuto dal CT che lo qualifica come una cantopessi bilaterale e la difesa del che riferisce la presenza di una deiscenza della ferita Pt_1 all'occhio sinistro che “rendeva opportuno un riposizionamento dei punti di sutura per richiudere i lembi di cute palpebrale” (pag. 37 atto di appello). La Corte condivide le osservazioni del CT sulle conseguenze di detto intervento che ha di fatto comportato l'insorgenza “di una nuova complicanza a carico dell'occhio sinistro consistente in perdita di sostanza da danno ischemico.
Tale complicanza è ben più grave della prima implicando la necessità di una ricostruzione tempestiva” (pag. 27 CT). Ancor più dettagliatamente, evidenzia il consulente che “la seconda complicanza descritta e sviluppatasi a carico dell'occhio sinistro della paziente, ovvero la perdita di sostanza a carico della palpebra inferiore a seguito di necrosi, è altamente presumibile sia conseguenza di una sofferenza ischemica locoregionale dovuta a fattori costituzionali che ai numerosi accessi chirurgici nella medesima regione (palpebra inferiore), tuttavia necessariamente
Pagina 11 effettuati per fronteggiare le complicanze insorte e migliorare l'aspetto della paziente, di cui la stessa appariva insoddisfatta” (pag. 23 CT).
Priva di fondamento è altresì la censura mossa dall'appellante in ordine alla carenza di un'adeguata motivazione, necessaria quando il giudicante si discosta dalle considerazioni del CT. Ritiene la
Corte che il tribunale abbia dettagliatamente ripercorso le tappe dei vari interventi chirurgici e le conseguenze che ne sono derivate, discostandosi dalle osservazioni del consulente solo sul punto relativo alla valutazione dell'incidenza dei fattori costituzionali e delle abitudini di vita, fornendo un'idonea motivazione, scevra da vizi logico-giuridici.
In ogni caso, la censura resta assorbita dalla motivazione della presente sentenza.
2. Sulla ripartizione percentuale della responsabilità interna e solidale tra le parti.
Nel contestare la ripartizione interna di responsabilità operata dal giudice, l'appellante muove dall'assunto che gli unici due interventi interamente documentati sono quelli avvenuti all'interno della casa di cura , e pertanto solo di questi lo stesso dovrà eventualmente rispondere. Di CP_3
questi due interventi – 14.03.2015 e 25.04.2015 – il tribunale avrebbe poi ravvisato una responsabilità dei medici solo con riferimento a quello avvenuto in marzo, in cui la faceva CP_2 parte dell'equipe operatoria come da cartella clinica. Sottolinea, infine, che la era comunque CP_2 presente anche durante l'esecuzione degli altri interventi avvenuti al di fuori della casa di cura.
Conclude che non potendosi individuare con certezza le attività svolte dai singoli medici, la responsabilità tra le parti dovrebbe essere equamente suddivisa nella misura del 42,50% tra i professionisti e il 15% a carico della struttura sanitaria.
La censura è infondata, risultando corretta la ripartizione effettuata dal primo giudice.
Premesso che la responsabilità addebitata al non si limita al solo intervento avvenuto presso Pt_1
la casa di cura ma è riconducibile a tutte le operazioni precedenti – e successive - avvenute presso studi privati a partire dal dicembre 2013, si rileva che in tutti questi casi non è stato fornito alcun elemento che possa far comprendere quale sia stata effettivamente l'attività svolta dalla in tali CP_2 occasioni: l'appellante stesso parla di una “collaborazione attiva” senza però indicare quali compiti e mansioni la stessa avrebbe svolto (mentre la imputa tutti gli interventi al . Dalla CP_1 Pt_1 cartella clinica dell'intervento avvenuto presso la casa di cura in data 14.03.2015 risulta CP_3 poi chiaramente la presenza della nell'equipe dei chirurghi operanti, per cui correttamente è CP_2
stata ritenuta anche la sua responsabilità per tale intervento, tenuto conto della giurisprudenza della
S.C: per cui “L'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui
Pagina 12 che siano evidenti e non settoriali, sicchè rientra tra gli obblighi di ogni singolo componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sotto ordinata, anche quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica contenente tutti i dati per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente ed eventualmente segnalare, anche senza particolari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate ed alla scelta stessa di procedere all'operazione, potendo solo in tal caso esimersi dalla concorrente responsabilità dei membri dell'equipe nell'inadempimento della prestazione sanitaria (Cass. Civ. Sez. 3, Sent. nr. 2060 del 20.01.2018).
Nessun dubbio quindi sulla responsabilità di tutti gli operatori, come statuito dal primo giudice, limitatamente agli interventi in cui è provato che gli stessi abbiano operato insieme.
Peraltro, dalla stessa cartella clinica si evincono le condizioni in cui versava la al CP_1 momento in cui si è sottoposta all'intervento e i rischi a cui la stessa andava incontro, come emerge dal consenso informato dove è chiaramente riportata la complicanza “lesione vascolo-nervose” che poi si è verificata. La è una professionista che al di là del materiale apporto dato CP_2 all'esecuzione dell'operazione aveva le conoscenze e competenze per poter fornire il proprio contributo anche in riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza e ad ogni altra valutazione riguardante le condizioni della paziente.
3. Sulla quantificazione del danno
L'appellante impugna infine la quantificazione in via equitativa del danno operata dal giudice di primo grado, rilevando preliminarmente la mancanza del presupposto che consente di ricorrere alla liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. ovvero la certezza del danno esistente. Prosegue denunciando altresì come il tribunale abbia convertito i 26 punti percentuali delle tabelle Inail utilizzate dal CT in 20 punti percentuali delle tabelle del danno biologico in vigore presso il
Tribunale di Roma, senza dare conto del criterio utilizzato.
La censura mossa è infondata e deve essere rigettata.
Va innanzitutto evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il tribunale ha accertato l'effettivo pregiudizio arrecato alla ritenendo provato il nesso causale tra la CP_1 condotta dei professionisti ed i danni subiti dall'appellata, delineando un percorso motivazionale immune da contestazioni, per tutti i motivi sopra esposti.
Ciò premesso, la Corte, in ordine alla liquidazione del danno in via equitativa, non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto dettato in proposito dalla giurisprudenza di legittimità: “Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce
Pagina 13 espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con
l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria”
(Cass. civ., Sez. 3, Ord. 13515 del 29.04.2022).
Affermata dunque la legittimità per il giudice di primo grado di addivenire ad una liquidazione equitativa del danno, sulla quantificazione operata si rileva poi che, aderendo alle motivate conclusioni del CT, il primo giudice ha assunto legittimamente a paramento di riferimento le
Tabelle di Roma ed una percentuale di postumi pari al 20%, discostandosi dunque dai criteri applicati dal CT (la tabella INAIL applicata contiene i riferimenti per determinare il diverso risarcimento del danno biologico da origine lavorativa, ossia i pregiudizi subiti in seguito ad infortuni sul lavoro o a malattie professionali), ritenendo il danno biologico come “danno biologico
e non incidente sulla capacità lavorativa specifica (…) tenuto conto che la valutazione operata dal consulente oculista ha confermato la assenza di pregiudizi per la visione essendo presente solo la secchezza patologica dell'occhio essendo il valore registrato pari alla metà o poco più della metà in entrambi gli occhi che sicuramente incide quale maggiore penosità nella attività lavorativa svolta con l'utilizzo di monitor” (pag. 23 sentenza di primo grado). Il giudice di primo grado ha dunque fissato, spiegandone le ragioni, un parametro di natura quantitativa – tabelle di Roma nelle misure riportate per le inabilità temporanee e per il danno biologico - con una prima quantificazione in termini monetari del danno che è stato poi adeguato in ragione dell'incidenza modulare di altri fattori al fine di giungere all'importo considerato appropriato quale risarcimento del danno, il tutto come peraltro affermato anche recentemente dalla Corte di Cassazione: “Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale (nella specie, di un danno non patrimoniale subito da un ente territoriale a causa dell'infedele esercizio delle funzioni di un proprio organo), è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non
Pagina 14 manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato” (Cass. Civ. Sez. 3, Sent.
28429 del 11.10.2023).
B) SULL'APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_1
Rileva la Corte che per tutte le ragioni sopra esposte in ordine alla valutazione equitativa operata dal giudice di primo grado, il primo ed il secondo motivo oggetto del gravame incidentale promosso in ordine alla quantificazione del danno sono infondati e pertanto devono essere rigettati.
Il terzo motivo di appello è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati. La eccepisce il mancato riconoscimento di una parte delle spese mediche prodotte nel CP_1 fascicolo di primo grado nella misura di euro 6.672,00 e delle ulteriori spese sostenute per l'ultimo intervento emendativo del 18.06.2019 eseguito al Policlinico Umberto I e pari ad euro 1.506,00. La
Corte sul punto evidenzia che, valutate le spese richieste e quelle liquidate, risulta che il primo giudice ha omesso di valutare le spese di CTP, corrispondenti a euro 6.672,00, le quali invece devono essere rimborsate quali spese processuali (vedi Cass. Civ., Sez. 3, Ord. 26729 del
15.10.2024). Va respinta invece l'ulteriore richiesta di euro 1.506,00 per l'intervento del
18.06.2019, non essendo nello specifico oggetto del giudizio e non emergendo elementi idonei a provare il nesso causale tra i fatti oggetto di causa e tali spese.
In merito al quarto ed ultimo motivo inerente la richiesta di rimborso delle spese sostenute a titolo di CT nel procedimento di ATP per la somma di euro 4.075,45, la Corte rileva come il primo giudice abbia rilevato che non sussistesse “prova dell'effettivo pagamento” ,e la statuizione deve essere confermata essendo in attui solo la fattura, richiamata anche in questa sede di appello, che come tale tuttavia non è prova dell'effettivo esborso.
C) SULL'APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_2
La Corte rileva che l'appello incidentale promosso in ordine alla ripartizione percentuale della responsabilità interna e solidale tra le parti è infondato per tutte le ragioni sopra esposta e pertanto deve essere rigettato.
D) SULL'APPELLO INCIDENTALE ED APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
DELLA Controparte_3
Con riferimento all'appello incidentale proposto in via principale e vertente sulla mancanza della prova della responsabilità della poiché gli interventi che avrebbero causato il danno Controparte_3
non sono stati eseguiti presso la casa di cura bensì presso gli studi medici privati dei convenuti, la
Corte rileva che detta censura sia infondata e il motivo di appello debba essere rigettato: per tutte le ragioni già ampiamente esposte, la Corte condivide le valutazioni del giudice di primo grado che ha correttamente motivato in ordine all'intervento del 15 marzo 2015 che si è svolto presso la casa di
Pagina 15 cura e alle conseguenze riportate dalle ed in ordine alla configurazione di una CP_1 responsabilità in capo all'ente di natura contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. per l'inadempimento direttamente delle obbligazioni a suo carico sia ai sensi dell'art. 1228 c.c. per l'inadempimento delle prestazioni svolte dal sanitario, anche non dipendente. Per gli stessi motivi, medesima sorte spetta a tutte le ulteriori argomentazioni avanzate in via ed in via di appello incidentale condizionato.
E) SULL'APPELLO INCIDENTALE DELL CP_4 Controparte_4
Assorbite tutte le questioni relative all'appello principale proposto dal la Corte rileva come Pt_1
l'appello incidentale proposto dalla compagnia assicuratrice sia infondato e pertanto vada rigettato.
Ritiene l'appellante incidentale errata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di manleva avanzata dal poiché il giudice non avrebbe valutato la disposizione Pt_1 dell'art. 16 comma 3 del contratto assicurativo, ovvero: “Qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime libero professionale all'interno di A.S.L., Casa di Cura, Ente Ospedaliero, o altra Struttura Sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente (art. 16 n. 3, doc. 2 fascicolo di primo grado). Stante la clausola di cui sopra, sempre secondo la compagnia assicurativa “il Giudice di primo grado doveva necessariamente pervenire al rigetto della domanda del medico, tanto che ritenesse esistente quanto che ritenesse non esistente una polizza della struttura a valere anche a favore del dott. Infatti, anche in questa seconda ipotesi, la Pt_1
garanzia assicurativa invocata dal medico a fronte della azione risarcitoria diretta della signora sarebbe stata dovuta solo in caso di insolvenza dell' , essendo certo che la CP_1 Controparte_3
Struttura, tenuta in responsabilità come stabilito dalla stessa sentenza di primo grado, che ha accertato e dichiarato la responsabilità solidale della clinica, non versava e non versa in stato di insolvenza, circostanza mai dedotta da alcuno e tantomeno provata” (Comparsa conclusionale pag. 11 e 12). Controparte_4
La censura è infondata e deve essere rigettata.
Le difese promosse dall'assicurazione partono dall'assunto che per l'applicazione a “secondo rischio” della polizza sia necessaria la realizzazione di una delle due condizioni previste dall'art. 16 comma 3 del contratto stipulato: 1) o il superamento del massimale assicurato dall'Ente
(premettendo dunque la necessaria stipulazione di una polizza assicurativa da parte della struttura);
2) o, in caso di mancanza di detta copertura, l'insolvenza dell'Ente medesimo. Ma una garanzia a
“secondo rischio” è ipotizzabile solo quando ci si trovi davanti a due garanzie assicurative aventi ad oggetto la copertura del medesimo rischio: ipotesi quest'ultima che nel caso di specie non è stata provata, non essendo stato prodotto alcun contratto assicurativo sottoscritto dalla casa di cura.
Pagina 16 Come adeguatamente precisato dal giudice di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n.
30314 del 21/11/2019) - e richiamato anche da questa Corte, Sez. V con le sentenze nr. 1938/2024 e nr. 4366/2024 - “...affinché un contratto di assicurazione possa "operare in eccesso" rispetto ad un'altra polizza assicurativa, è necessario che i due contratti coprano il medesimo rischio. Così, ad esempio, una assicurazione contro l'incendio non potrebbe mai "operare in eccesso" rispetto ad una contro il furto. Per contro, l'assicurazione contro l'incendio stipulata dal locatore ben potrebbe
"operare in eccesso" rispetto all'identica assicurazione stipulata dal conduttore per conto altrui, e quindi coprire i danni non coperti da quest'ultima polizza. Or bene, se un medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha stipulato una "assicurazione personale", questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso. L'assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno d'una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall'assicurazione della responsabilità civile dalla struttura in cui il medico si trova ad operare. Nell'assicurazione di responsabilità civile infatti- che è assicurazione di patrimoni e non di cose - il "rischio" oggetto del contratto è l'impoverimento dell'assicurato, non il danno eventualmente patito dal terzo e causato dall'assicurato. Pertanto, una assicurazione
"personale" della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo. L'assicurazione della responsabilità civile della clinica, invece, copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria. I due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due assicurati sono diversi: e nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, possano sorgere dal medesimo fatto illecito, che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno. Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione ne' una coassicurazione, ne' una assicurazione plurima, ne' una copertura "a secondo rischio", come ritenuto dalla Corte
d'appello. Quest'ultima, infatti, presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza”; e come meglio chiarito da Cass. n. 4936 del 2015, “L'assicurazione di responsabilità civile stipulata per conto proprio copre il rischio di impoverimento del contraente;
quella per conto altrui copre il rischio di impoverimento di persone diverse dal contraente, a prescindere dal fatto che quest'ultimo debba rispondere del loro operato. La distinzione tra assicurazione per conto proprio ed assicurazione per conto altrui non va confusa con quella tra assicurazione della responsabilità civile per fatto proprio e assicurazione della responsabilità civile per fatto altrui... La distinzione tra assicurazione per conto proprio e per conto altrui si fonda sulla sussistenza o meno, in capo al medesimo soggetto, della qualità di contraente e di assicurato.
Si ha assicurazione "per conto altrui" ex art. 1891 c.c. quando il contraente non è il titolare dell'interesse esposto al rischio, ai sensi dell'art. 1904 c.c., mentre si ha assicurazione per conto
Pagina 17 proprio quando il contraente della polizza è altresì titolare dell'interesse assicurato. La distinzione tra assicurazione (della responsabilità civile) per fatto proprio e per fatto altrui si fonda sul titolo della responsabilità dedotta ad oggetto del contratto. Nel primo caso (assicurazione della r.c. per fatto proprio) l'assicuratore copre il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall'assicurato; nel secondo caso (assicurazione della r.c. per fatto altrui)
l'assicuratore copre il rischio di impoverimento dell'assicurato derivante da fatti commessi da persone del cui operato quello debba rispondere. L'assicurazione della responsabilità civile si dirà dunque per conto proprio od altrui a seconda di quale sia l'interesse assicurato;
si dirà invece per fatto proprio o per fatto altrui a seconda di quale sia il rischio assicurato. In virtù della distinzione strutturale tra i due tipi di assicurazione della responsabilità civile appena ricordati, essi possono tra loro cumularsi. È dunque possibile stipulare: (a) una assicurazione della responsabilità propria
(sia per fatto proprio che per fatto altrui); (b) una assicurazione della responsabilità altrui (sia per fatto dell'assicurato, che per fatto di persone del cui operato l'assicurato debba rispondere). Una struttura ospedaliera può dunque teoricamente assicurare: (a) la responsabilità propria, tanto se dipendente da deficit organizzativi (assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto proprio); quanto se dipendente da colpa dei sanitari (assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto altrui, espressamente prevista dall'art. 1900, comma 2, c.c.); (b) la responsabilità dei medici
(assicurazione di r.c. per conto altrui, ex art. 1891 c.c.)”.
L'appello incidentale va pertanto respinto.
Le spese del presente grado sono compensate tra tutte le parti tenuto del rigetto dell'appello principale e di tutti gli appelli incidentali , e della marginale incidenza, nel complesso dell'oggetto della causa e quindi delle difese delle parti, della questione della mancata liquidazione tra le spese di lite di primo grado dell'esborso per la CTP, riformata in questa sede per quanto detto.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello principale,
2. rigetta gli appelli incidentali proposti da CP_2 Controparte_3 Controparte_4
3. accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto dalla e per l'effetto, in CP_1
parziale riforma della sentenza impugnata, condanna , , Parte_1 Controparte_2 CP_3
al pagamento in favore di della ulteriore somma di euro 6.672,00, per le
[...] Controparte_1
spese di CTP,
4. compensa le spese ulteriori del grado tra tutte le parti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale Pt_1
e degli appellanti incidentali , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_5
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello,
[...]
a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 13 marzo 2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
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