CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1075/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 761/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34075/2024 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34075/2024 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34075/2024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente prende atto della richiesta di estinzione del giudizio depositata dal Comune di
Palermo ed insiste per la condanna alle spese del giudizio. Il Comune di Palermo si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 12.02.2025, contro il Comune di Palermo, Ricorrente_1 impugnava:
l'avviso di accertamento n. 34075 ricevuto il 20 dicembre 2024 relativo ad omessa dichiarazione ed omessi pagamenti TARI anni 2021, 2022, 2023 ingiungendo il pagamento rispettivamente: TARI per l'anno 2021 di
€ 77,56, per l'anno 2022 di € 130,68 e per l'anno 2023 di € 138,96 oltre sanzioni ed interessi.
Parte ricorrente, con l'atto di opposizione, rilevava:
1. dall'Avviso di Accertamento impugnato si evinceva che l'immobile per il quale si diceva non essere stata versata la TARI era sito in Indirizzo_1 (Dati catastali_1). In effetti la TARI era stata regolarmente versata dal figlio della ricorrente, Nominativo_1 residente nell'immobile di che trattasi, così come già evidenziato in istanza di annullamento presentata al Comune di Palermo in data
15/01/2025.
Il Comune di Palermo, con istanza del 19.01.2026, chiedeva a questa Corte
di voler consentire la consultazione da remoto del fascicolo telematico della causa per l'eventuale costituzione in giudizio.
Il Comune di Palermo in data 02.02.2026, si costituiva in giudizio e, nelle proprie controdeduzioni rilevava che l'Ufficio TARI, avendo verificato le doglianze di parte ricorrente, con nota prot. n.109643 del
02.02.2026, aveva provveduto all'annullamento dell'avviso di accertamento in esame e alla cessazione del tributo dal 08.07.2021 per duplicazione con il codice 532437 già a ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina il provvedimento prot. n.109643 del 2 febbraio 2026 depositato in atti con il quale la parte resistente ha provveduto all'annullamento dell'atto impugnato chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente a fronte dell'annullamento ha quindi richiesto, in udienza, la cessazione della materia del contendere e ha ritenuto di dovere richiedere, in particolare, anche la condanna alle spese.
Questo Collegio deve, per quanto precede, dichiarare cessata la materia del contendere giusto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
Per quanto concerne le spese, in considerazione della richiesta del ricorrente, condanna il resistente al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo nella misura dei minimi previsti dal DM
n.55/2014 attesa la scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere. Condanna il
Comune di Palermo al pagamento di euro 278,00 più il 15 % di spese forfettarie, oltre IVA e CPA ove dovuti per legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 761/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34075/2024 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34075/2024 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34075/2024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente prende atto della richiesta di estinzione del giudizio depositata dal Comune di
Palermo ed insiste per la condanna alle spese del giudizio. Il Comune di Palermo si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 12.02.2025, contro il Comune di Palermo, Ricorrente_1 impugnava:
l'avviso di accertamento n. 34075 ricevuto il 20 dicembre 2024 relativo ad omessa dichiarazione ed omessi pagamenti TARI anni 2021, 2022, 2023 ingiungendo il pagamento rispettivamente: TARI per l'anno 2021 di
€ 77,56, per l'anno 2022 di € 130,68 e per l'anno 2023 di € 138,96 oltre sanzioni ed interessi.
Parte ricorrente, con l'atto di opposizione, rilevava:
1. dall'Avviso di Accertamento impugnato si evinceva che l'immobile per il quale si diceva non essere stata versata la TARI era sito in Indirizzo_1 (Dati catastali_1). In effetti la TARI era stata regolarmente versata dal figlio della ricorrente, Nominativo_1 residente nell'immobile di che trattasi, così come già evidenziato in istanza di annullamento presentata al Comune di Palermo in data
15/01/2025.
Il Comune di Palermo, con istanza del 19.01.2026, chiedeva a questa Corte
di voler consentire la consultazione da remoto del fascicolo telematico della causa per l'eventuale costituzione in giudizio.
Il Comune di Palermo in data 02.02.2026, si costituiva in giudizio e, nelle proprie controdeduzioni rilevava che l'Ufficio TARI, avendo verificato le doglianze di parte ricorrente, con nota prot. n.109643 del
02.02.2026, aveva provveduto all'annullamento dell'avviso di accertamento in esame e alla cessazione del tributo dal 08.07.2021 per duplicazione con il codice 532437 già a ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina il provvedimento prot. n.109643 del 2 febbraio 2026 depositato in atti con il quale la parte resistente ha provveduto all'annullamento dell'atto impugnato chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente a fronte dell'annullamento ha quindi richiesto, in udienza, la cessazione della materia del contendere e ha ritenuto di dovere richiedere, in particolare, anche la condanna alle spese.
Questo Collegio deve, per quanto precede, dichiarare cessata la materia del contendere giusto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
Per quanto concerne le spese, in considerazione della richiesta del ricorrente, condanna il resistente al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo nella misura dei minimi previsti dal DM
n.55/2014 attesa la scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere. Condanna il
Comune di Palermo al pagamento di euro 278,00 più il 15 % di spese forfettarie, oltre IVA e CPA ove dovuti per legge.