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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11325/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11325/2021 promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Saccone, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., P. IV , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Livio P.IVA_1
Alessi giusta procura in atti
APPELLATO
E contro
(C.F. Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la e , per Controparte_1 Controparte_2
chiedere la riforma della sentenza n. 388/2021, emessa dal Giudice di Pace di
Catania, pubblicata in data 30.03.2021, per i seguenti motivi: 1) errata ed illogica valutazione delle prova testimoniale;
2) esclusiva responsabilità del sinistro a carico di . Controparte_2
In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di pace avesse statuito che:
“…l'unico teste escusso sig. , ha reso una deposizione Testimone_1
alquanto contraddittoria e non sufficientemente credibile. Egli ha infatti
riferito di essersi trovato al momento del fatto in compagnia dell'attore, con
il quale poco prima si era soffermato a consumare un caffè presso un vicino
bar, ma non ha saputo né il nome, né il cognome dell'attore medesimo,
sostenendo di averlo conosciuto soltanto in occasione dell'incidente. Eppure,
se risultasse veritiera la circostanza riferita che il teste avesse perfino
soccorso il accompagnandolo in ospedale, avrebbe quantomeno Pt_1
dovuto ricordarne il nome di battesimo, senza considerare come non sia
usuale consumare un caffè o una bevanda al bar con una persona che
nemmeno si conosca sommariamente e senza che assuma rilevanza
mnemonica nemmeno l'episodio che aveva innescato il desiderio di recarsi al
bar con uno sconosciuto, fatto che, in ogni caso, implica almeno la volontà di
approfondire un incontro seppur occasionale. L'asserita amnesia che
avrebbe inflitto il teste, dal medesimo riferita quale sua condizione patologica a giustificazione del fatto di non ricordare l'identità dell'infortunato, non gli
avrebbe stranamente impedito di ricordare altri particolari riguardo il
sinistro, quali il periodo temporale di accadimento del fatto, la topografia dei
luoghi, la direzione del presunto veicolo investitore. Inoltre, altri dubbi in
relazione al fatto rappresentato dall'attore sorgono dalla mancata assistenza
di un'ambulanza, nonostante le lesioni non lievi riportate dall'infortunato,
nonché la circostanza che nessuna Autorità risulta essere intervenuta sui
luoghi. Certamente l'attore è stato vittima di un episodio dal quale sono
derivate al medesimo lesioni personali…ma tali elementi non sono sufficienti
ad affermare la sussistenza del nesso eziologico tra il fatto come
rappresentato dall'attore e l'evento…
PQM
…definitivamente pronunciando
in relazione al giudizio RG 7248/2019 così provvede: 1) rigetta la domanda
attrice; 2) condanna il medesimo al pagamento delle spese processuali in
favore della Società convenuta, che si liquidano in complessivi € 1.104,00,
oltre le spese generali, iva e cpa se fiscalmente dovute;
3) nulla per le spese
tra l'attore e il convenuto ”. Controparte_2
Si costituiva la la quale, preliminarmente, Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'appello sia per proposizione dello stesso oltre il termine previsto dall'art. 325 c.p.cessendo questo stato notificato in data
13.4.2021, ben oltre il termine di trenta giorni previsto per legge, sia per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., per la mancata individuazione dell'oggetto della domanda d'appello; in subordine chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Non si costituiva, invece, ed in questa sede se ne Controparte_2
dichiara la contumacia.
Preliminarmente, prima di entrare nel merito dell'appello, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello eccepita dalla
[...]
Controparte_1
Parte appellata ritiene che l'appello sia tardivo in quanto notificato quando era già spirato il termine breve per impugnare (oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dal Codice di procedura civile).
Dalla produzione documentale presente in atti risulta, infatti, che l'appellante abbia notificato l'atto di citazione in appello solo in data 27.08.2021, ovvero ben 4 mesi dopo la notifica della sentenza a cura del difensore della
[...]
. CP_3
Sostiene, invece, l'appellante che al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, il procedimento davanti al Giudice di Pace non era ancora regolato dalla normativa sul processo telematico, motivo per cui la copia conforme della sentenza poteva essere rilasciata esclusivamente dall'Ufficio
di Cancelleria, che provvedeva ad apporre il relativo timbro.
Pertanto, la notifica della sentenza doveva avvenire attraverso i tradizionali mezzi previsti dalla normativa, ossia mediante l'acquisizione di una copia conforme all'originale rilasciata dal Cancelliere e successiva notifica all'interessato.
L'eccezione preliminare sollevata da parte appellata è fondata e, per l'effetto,
l'appello è tardivo e, pertanto, inammissibile. Con l'art. 325 c.p.c. il legislatore ha disciplinato il c.d. “termine breve” per proporre impugnazione, ovvero trenta giorni dalla notifica della sentenza.
In generale, i termini per le impugnazioni rispondono ad una esigenza di certezza e di economia processuale, in quanto circoscrivono nel tempo la facoltà data alla parte soccombente di non accettare la sentenza. Essi sono tutti perentori e perciò improrogabili: la loro decadenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
Alla perentorietà consegue che, laddove non rispettati, comportano la decadenza dal potere di impugnare il provvedimento, che passa in giudicato.
Nel procedimento in oggetto, l'impugnata sentenza n. 388/2021 del Giudice
di Pace di Catania, è stata notificata al procuratore costituito dell'appellante in data 13.4.2021 e, pertanto, il termine per notificare l'appello spirava in data
13.05.2021; l'appello, invece, veniva notificato in data 27.08.2021, come si evince dalla relata di notifica versata in atti.
Stante che l'appello è stato notificato ben oltre i trenta giorni dalla notifica della sentenza, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per intempestività.
La eccezione dell'appellante di irregolarità della notifica della sentenza di primo grado, è infondata.
La notifica della sentenza di primo grado eseguita dal legale a mezzo pec,
infatti, era conforme alle norme vigenti in materia di notifiche telematiche, in quanto il suddetto titolo trasmesso in via telematica è stato estratto dall'originale analogico ed è stato attestato conforme all'originale nella relazione di notificazione.
La stessa Cassazione si è pronunciata in merito all'ammissibilità o meno della notifica a mezzo pec della sentenza emessa dal Giudice di Pace, stante la mancata attivazione presso il suddetto ufficio del processo civile telematico,
statuendo che i sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 18, come modificato dal
D.M. n. 48 del 2013, art. 1, l'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematiche, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, “allega al
messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie
informatiche, anche per immagine, di documenti analogici”(comma 1) e
“l'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su
supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2,
del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di
conformità all'originale nella relazione di notifica, a norma della L. 21
gennaio 1994, n. 53, art.
3-bis, comma 5” (comma 4).
Al comma 2 della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, è previsto che, nel caso in cui l'atto da notificare non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dal D.L. n. 179
del 2012, art. 3 bis, convertito in L. n. 221 del 2012 e secondo quanto disposto dal comma 3 di tale ultima norma stabilisce che, se la copia informatica è
destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione (Cass. ordinanza n. 19517/2019). In sostanza, ciò che conta è che la copia della sentenza da notificare sia regolarmente estratta e che la notifica sia eseguita correttamente, tramite pec,
con la relativa relata.
Pertanto, anche se il Giudice di Pace non aveva ancora attivato il PCT, era possibile notificare le sentenze via PEC, a condizione che la copia della sentenza fosse conforme e la notifica fosse eseguita secondo le regole previste.
Il motivo è assorbente.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sulla base del valore della domanda.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 5.077,00
[...]
per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Catania, 23/06/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Enrico Gurrieri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11325/2021 promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Saccone, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., P. IV , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Livio P.IVA_1
Alessi giusta procura in atti
APPELLATO
E contro
(C.F. Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la e , per Controparte_1 Controparte_2
chiedere la riforma della sentenza n. 388/2021, emessa dal Giudice di Pace di
Catania, pubblicata in data 30.03.2021, per i seguenti motivi: 1) errata ed illogica valutazione delle prova testimoniale;
2) esclusiva responsabilità del sinistro a carico di . Controparte_2
In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di pace avesse statuito che:
“…l'unico teste escusso sig. , ha reso una deposizione Testimone_1
alquanto contraddittoria e non sufficientemente credibile. Egli ha infatti
riferito di essersi trovato al momento del fatto in compagnia dell'attore, con
il quale poco prima si era soffermato a consumare un caffè presso un vicino
bar, ma non ha saputo né il nome, né il cognome dell'attore medesimo,
sostenendo di averlo conosciuto soltanto in occasione dell'incidente. Eppure,
se risultasse veritiera la circostanza riferita che il teste avesse perfino
soccorso il accompagnandolo in ospedale, avrebbe quantomeno Pt_1
dovuto ricordarne il nome di battesimo, senza considerare come non sia
usuale consumare un caffè o una bevanda al bar con una persona che
nemmeno si conosca sommariamente e senza che assuma rilevanza
mnemonica nemmeno l'episodio che aveva innescato il desiderio di recarsi al
bar con uno sconosciuto, fatto che, in ogni caso, implica almeno la volontà di
approfondire un incontro seppur occasionale. L'asserita amnesia che
avrebbe inflitto il teste, dal medesimo riferita quale sua condizione patologica a giustificazione del fatto di non ricordare l'identità dell'infortunato, non gli
avrebbe stranamente impedito di ricordare altri particolari riguardo il
sinistro, quali il periodo temporale di accadimento del fatto, la topografia dei
luoghi, la direzione del presunto veicolo investitore. Inoltre, altri dubbi in
relazione al fatto rappresentato dall'attore sorgono dalla mancata assistenza
di un'ambulanza, nonostante le lesioni non lievi riportate dall'infortunato,
nonché la circostanza che nessuna Autorità risulta essere intervenuta sui
luoghi. Certamente l'attore è stato vittima di un episodio dal quale sono
derivate al medesimo lesioni personali…ma tali elementi non sono sufficienti
ad affermare la sussistenza del nesso eziologico tra il fatto come
rappresentato dall'attore e l'evento…
PQM
…definitivamente pronunciando
in relazione al giudizio RG 7248/2019 così provvede: 1) rigetta la domanda
attrice; 2) condanna il medesimo al pagamento delle spese processuali in
favore della Società convenuta, che si liquidano in complessivi € 1.104,00,
oltre le spese generali, iva e cpa se fiscalmente dovute;
3) nulla per le spese
tra l'attore e il convenuto ”. Controparte_2
Si costituiva la la quale, preliminarmente, Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'appello sia per proposizione dello stesso oltre il termine previsto dall'art. 325 c.p.cessendo questo stato notificato in data
13.4.2021, ben oltre il termine di trenta giorni previsto per legge, sia per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., per la mancata individuazione dell'oggetto della domanda d'appello; in subordine chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Non si costituiva, invece, ed in questa sede se ne Controparte_2
dichiara la contumacia.
Preliminarmente, prima di entrare nel merito dell'appello, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello eccepita dalla
[...]
Controparte_1
Parte appellata ritiene che l'appello sia tardivo in quanto notificato quando era già spirato il termine breve per impugnare (oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dal Codice di procedura civile).
Dalla produzione documentale presente in atti risulta, infatti, che l'appellante abbia notificato l'atto di citazione in appello solo in data 27.08.2021, ovvero ben 4 mesi dopo la notifica della sentenza a cura del difensore della
[...]
. CP_3
Sostiene, invece, l'appellante che al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, il procedimento davanti al Giudice di Pace non era ancora regolato dalla normativa sul processo telematico, motivo per cui la copia conforme della sentenza poteva essere rilasciata esclusivamente dall'Ufficio
di Cancelleria, che provvedeva ad apporre il relativo timbro.
Pertanto, la notifica della sentenza doveva avvenire attraverso i tradizionali mezzi previsti dalla normativa, ossia mediante l'acquisizione di una copia conforme all'originale rilasciata dal Cancelliere e successiva notifica all'interessato.
L'eccezione preliminare sollevata da parte appellata è fondata e, per l'effetto,
l'appello è tardivo e, pertanto, inammissibile. Con l'art. 325 c.p.c. il legislatore ha disciplinato il c.d. “termine breve” per proporre impugnazione, ovvero trenta giorni dalla notifica della sentenza.
In generale, i termini per le impugnazioni rispondono ad una esigenza di certezza e di economia processuale, in quanto circoscrivono nel tempo la facoltà data alla parte soccombente di non accettare la sentenza. Essi sono tutti perentori e perciò improrogabili: la loro decadenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
Alla perentorietà consegue che, laddove non rispettati, comportano la decadenza dal potere di impugnare il provvedimento, che passa in giudicato.
Nel procedimento in oggetto, l'impugnata sentenza n. 388/2021 del Giudice
di Pace di Catania, è stata notificata al procuratore costituito dell'appellante in data 13.4.2021 e, pertanto, il termine per notificare l'appello spirava in data
13.05.2021; l'appello, invece, veniva notificato in data 27.08.2021, come si evince dalla relata di notifica versata in atti.
Stante che l'appello è stato notificato ben oltre i trenta giorni dalla notifica della sentenza, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per intempestività.
La eccezione dell'appellante di irregolarità della notifica della sentenza di primo grado, è infondata.
La notifica della sentenza di primo grado eseguita dal legale a mezzo pec,
infatti, era conforme alle norme vigenti in materia di notifiche telematiche, in quanto il suddetto titolo trasmesso in via telematica è stato estratto dall'originale analogico ed è stato attestato conforme all'originale nella relazione di notificazione.
La stessa Cassazione si è pronunciata in merito all'ammissibilità o meno della notifica a mezzo pec della sentenza emessa dal Giudice di Pace, stante la mancata attivazione presso il suddetto ufficio del processo civile telematico,
statuendo che i sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 18, come modificato dal
D.M. n. 48 del 2013, art. 1, l'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematiche, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, “allega al
messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie
informatiche, anche per immagine, di documenti analogici”(comma 1) e
“l'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su
supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2,
del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di
conformità all'originale nella relazione di notifica, a norma della L. 21
gennaio 1994, n. 53, art.
3-bis, comma 5” (comma 4).
Al comma 2 della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, è previsto che, nel caso in cui l'atto da notificare non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dal D.L. n. 179
del 2012, art. 3 bis, convertito in L. n. 221 del 2012 e secondo quanto disposto dal comma 3 di tale ultima norma stabilisce che, se la copia informatica è
destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione (Cass. ordinanza n. 19517/2019). In sostanza, ciò che conta è che la copia della sentenza da notificare sia regolarmente estratta e che la notifica sia eseguita correttamente, tramite pec,
con la relativa relata.
Pertanto, anche se il Giudice di Pace non aveva ancora attivato il PCT, era possibile notificare le sentenze via PEC, a condizione che la copia della sentenza fosse conforme e la notifica fosse eseguita secondo le regole previste.
Il motivo è assorbente.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sulla base del valore della domanda.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 5.077,00
[...]
per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Catania, 23/06/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Enrico Gurrieri.