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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 4078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4078 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9524/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti NA Nicosia e AT Vella;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 03/10/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 3 ottobre 2022 ha chiesto, in primo luoco, Parte_1 che, accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottato dall' giusta nota prot. n. 31547 del 3 dicembre 2021 CP_2 per il periodo tra il 3 dicembre 2021 ed il 14 marzo 2022, la convenuta venga condannata al risarcimento del danno professionale, da liquidarsi in misura non inferiore a quattro mensilità e quindi di € 20.000,00; in secondo luogo che, accertata l'illegittimità del suo trasferimento presso altra sede di servizio, la medesima resistente venga condannata al risarcimento del danno consequenziale, da liquidarsi in via equitativa;
in terzo luogo, infine, accertata l'ingiustizia ed erroneità della valutazione della performance dell'anno 2021, che l' venga condannata al consequenziale risarcimento del danno da CP_2
1 quantificarsi in ragione della perdita economica in raffronto agli anni precedenti. A sostegno della prima pretesa il ricorrente, dirigente sanitario psicologo dipendente della convenuta, ha contestato l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato dalla datrice di lavoro perché, diversamente da quanto ritenuto da quest'ultima, la certificazione medica prodotta sarebbe stata idonea ad esonerarla dall'obbligo vaccinale previsto dal d.l. 44/2021, con il consequenziale diritto al risarcimento del danno subito;
a sostegno della seconda pretesa, egli, invece, ha contestato la legittimità del provvedimento di trasferimento dalla sede di via Marchese di Villabianca all'ex centro Spoke di via La Loggia, nonché l'inadeguatezza di quest'ultimi locali e l'omessa predisposizione dei strumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali;
a sostegno dell'ultima pretesa risarcitoria, infine, il ricorrente ha lamentato l'ingiustizia della valutazione della sua performance dell'anno 2021, perché causalmente determinata dalle condotte illegittime della datrice di lavoro (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate). L' , ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. CP_2
Ciò detto, prima di affrontare il merito della lite appare opportuno sintetizzare i fatti di causa. I fatti di causa. Contr Dal 18 marzo 1991 il ricorrente è dipendente dell' convenuta con mansioni di dirigente sanitario – psicologo. Con certificato dell'1 aprile 2021 il medico dott. (e non, dunque, Persona_1 il dott. erroneamente indicato nell'atto introduttivo) prescriveva che la Parte_2 vaccinazione anti Covid del paziente doveva essere omessa (cfr. allegato n. 3 del ricorso). Cont Con nota dell'8 settembre 2021 l' disponeva che i dipendenti non CP_2 vaccinati con decorrenza dal 13 settembre 2021 avrebbero dovuto prestare servizio presso l'ex Centro Spoke di via La Loggia (cfr. allegato n. 6 del ricorso), cosicché il Pt_1 trasferiva la propria attività in detto sito. In data 26 novembre 2011 il ricorrente, sollecitato dall'Asp, trasmetteva il certificato del 2 settembre 2021 con cui il Medico di Medicina Generale dott. Parte_2 attestava che il lavoratore era “soggetto esente alla anti sars cov 2”, precisando che la certificazione era “valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 (…) fino al 30 settembre 2021” (cfr. allegato n. 4 del ricorso). Cont Con nota del 3 dicembre 2021 l' disponeva l'immediata sospensione del dal servizio e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 4, comma 5, d.l. 44/2021, conv. Pt_1 in L. 76/2021 (cfr. allegato n. 15 del ricorso). Con pec del 22 febbraio 2022 il ricorrente trasmetteva al suo ordine professionale il certificato di esenzione con validità dal 22 febbraio 2022 al 22 marzo 2022 (cfr. allegato n. 25 del ricorso). Cont Con pec del 15 marzo 2022 il ricorrente trasmetteva all' di il certificato CP_2 di esenzione con validità dal 22 febbraio 2022 al 22 marzo 2022, precisando di averlo già trasmesso al proprio ordine professionale in data 22 febbraio 2022 (cfr. allegato n. 26 del ricorso).
2 Con nota del 21 marzo 2022 l' alla luce della superiore CP_2 comunicazione, revocava la sospensione dal servizio limitatamente dal 15 marzo 2022, data di ricezione del certificato, al 22 marzo 2022, data di scadenza della certificazione (cfr. allegato n. 27 del ricorso). Con pec del 23 marzo 2022 il ricorrente trasmetteva al proprio ordine professionale ed alla datrice di lavoro il nuovo certificato di esenzione valido dal 23 marzo al 22 aprile 2022 (cfr. allegato n. 28 del ricorso). Cont Con nota del 30 marzo 2022 l' prorogava la revoca della sospensione dal servizio del fino al 22 aprile 2022 (cfr. allegato n. 29 del ricorso). Pt_1
Con pec del 26 aprile 2022 il ricorrente trasmetteva al suo Ordine professionale ed Cont all' il nuovo certificato di esenzione con validità dal 26 aprile al 24 maggio 2022 (cfr. allegato n. 30 del ricorso).
Con nota del 27 aprile 2022 l' sospendeva nuovamente dal servizio il CP_2 ricorrente, motivando che quest'ultimo non avrebbe trasmesso un nuovo certificato di esenzione entro il 26 aprile 2022 (cfr. allegato n. 31 del ricorso), ma con successiva nota del 2 maggio 2022, preso atto dell'ultimo certificato di esenzione, revocava la sospensione fino al 24 maggio 2022 (cfr. allegato n. 32 del ricorso).
Con pec dell'11 luglio 2022 il chiedeva la revoca del provvedimento di Pt_1 assegnazione presso l'ex Centro Spoke sul presupposto di aver contratto l'infezione da Covid-19, dovendosi considerare, per questo, come un soggetto vaccinato (cfr. allegato n. 33 del ricorso). Cont
Con pec del trasmetteva all' il certificato di guarigione (cd. green pass) con validità dal 22 luglio al 20 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 34 del ricorso).
Con nota del 29 luglio 2022 l' , preso atto della guarigione del CP_2
dall'infezione contratta il 23 giugno 2022, revocava la sospensione dal servizio Pt_1 fino al 21 settembre 2022, data così individuata calcolando 90 giorni dall'infezione (cfr. allegato n. 36 del ricorso). La performance del ricorrente nell'anno 2021 veniva valutata con il punteggio di 70, inferiore a quello degli anni precedenti (mai inferiore a 94). Chiarito quanto precede, può procedersi all'esame delle tre pretese risarcitorie azionate in giudizio, basate dall'attore su distinti, seppur connessi, fatti costitutivi. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Parte ricorrente, a sostengo della prima domanda, ha eccepito l'illegittimità del provvedimento con cui la datrice di lavoro l'aveva sospeso dal servizio e dalla retribuzione dal 3 dicembre 2021 al 14 marzo 2022, ritenendo invalidi il certificato dell'1 aprile 2021 rilasciato dal dott. ed il certificato del 2 settembre 2021 del Persona_1 dott. ; in subordine, il ricorrente ha contestato anche la legittimità del Parte_2 controllo effettuato dalla datrice di lavoro sulla validità dei due certificati, visto che l'art. 4 del d.l. 44/2021 avrebbe demandato in via esclusiva detto compito all'Ordine professionale di appartenenza del personale sanitario (cfr. ricorso). Ciò detto, occorre procedere con ordine. Sul controllo effettuato dalla datrice di lavoro circa la validità dei due certificati.
3 Secondo il il proprio datore di lavoro non avrebbe potuto controllare e Pt_1 sindacare la validità dei certificati di esenzione prodotti perché tale compito in base all'art. 4, comma 3, d.l. 44/2021 (nella versione vigente all'epoca dei fatti), convertito con modificazioni dalla L. 76/2021, avrebbe demandato tale compito in via esclusiva all'Ordine professionale di appartenenza. Ora, è vero che la norma richiamata stabiliva quanto segue:
“
3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale- DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS- CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6”.
4 E' altrettanto vero, però, che tale disciplina non stabiliva il carattere esclusivo del controllo della regolarità delle vaccinazioni e, anzi, doveva essere coordinata con l'obbligo specificamente imposto alle pubbliche amministrazioni di consentire l'accesso sui luoghi di lavoro esclusivamente al personale dotato di certificazione verde o relativo certificato di esenzione (cfr. art. 9 quinquies del d.l. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021, introdotto dall'art. 1 del d.l. 127/2021, convertito con modificazioni dalla L. 165/2021). Circa la legittimità del controllo operato dall' , dunque, non può CP_2 nutrirsi alcun dubbio. Chiarito quanto precede, occorre verificare la validità dei due certificati di esenzione controversi. Il certificato dell'1 aprile 2021 del dott. . Per_1
Per verificare la validità del primo certificato medico del ricorrente occorre prendere in considerazione la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento di sospensione del 3 dicembre 2021, cioè l'atto datoriale di cui il Pt_1 ha denunciato l'illegittimità. L'art. 4 del d.l. 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. 76/2021, vigente tra il 27 novembre 2021 ed il 25 gennaio 2022, dopo aver stabilito l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedeva al secondo comma che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”. (cfr., altresì, il comma 7 del medesimo articolo: “Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”). La circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, espressamente richiamata nell'atto introduttivo, poi, disponeva quanto segue: “Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale”. Ora, parte ricorrente ha sostenuto la validità del certificato perché rilasciato dal suo medico curante, sebbene lo stesso non fosse operante nella campagna vaccinale (circostanza pacifica). Ebbene, la tesi attorea non merita di essere condivisa perché la circolare ministeriale citata dallo stesso ricorrente stabiliva chiaramente che i certificati di esenzione potevano essere rilasciati, oltre che dai medici vaccinatori, soltanto dai Medici di Medicina Generale dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anticovid. In questo senso il riferimento all'Accordo per la partecipazione dei Medici di Medicina Generale alla campagna vaccinale Sars-Cov-2 (secondo cui “MMG che non partecipano alla campagna debbono in ogni caso pianificare la vaccinazione ai propri assistiti, comunicando al Dipartimento di Cure Primarie dell'azienda sanitaria provinciale di competenza
5 l'elenco dei propri assistiti target. Tali pazienti saranno sottoposti a vaccinazione da personale aziendale o da altri Medici di Medicina generale dell'Azienda iscritti nel registro aziendale che abbiano dato disponibilità”) appare privo di pregio nella misura in cui prevedeva la
“partecipazione” alla campagna vaccinale proprio dei “ che non partecipano alla Parte_3 campagna”, mantenendo salda, quindi, la distinzione tra medici che eseguono i vaccini e medici che non li eseguono. D'altra parte, l'unica possibilità per dare un senso all'espressione “Medici di Medicina Generale (…) dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti- SARS-CoV-2 nazionale” è quella di intenderla riferita ai medici impegnati nelle vaccinazioni, visto che in caso contrario coinciderebbe con l'intera categoria dei Medici di Medicina Generale. Per le ragioni che precedono la valutazione dell'Asp circa l'inidoneità del certificato del dott. va ritenuta corretta. CP_3
Il certificato del 2 settembre 2021 del dott. . Parte_2
Anche in relazione al certificato emesso il 2 settembre 2021 dal dott.
[...]
, secondo questo Tribunale, la sospensione dal servizio va ritenuta corretta Parte_2 perché il professionista in questione, pur operante nella campagna vaccinale, non era il medico curante del (circostanza pacifica). Pt_1
Come già notato, infatti, la circolare ministeriale stabiliva espressamente che i certificati di esenzione potevano essere emessi esclusivamente dai “Medici di Medicina Generale (…) dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione”. Sulla legittimità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta dalla datrice di lavoro. Tutte le considerazioni che precedono conducono a ritenere la sospensione dal servizio e dalla retribuzione dal 3 dicembre 2021 fino al 14 marzo 2022 pienamente conforme al dettato normativo e, quindi, legittima, con la conseguente infondatezza della corrispondente pretesa risarcitoria. Sul diritto al risarcimento del danno alla professionalità per i periodi di sospensione successivi al 14 marzo 2022. Accertata la legittimità del primo periodo di sospensione, il ricorrente ha lamentato che l' , nell'esercizio del suo potere di verifica dei certificati di esenzione, CP_2 gli avrebbe impedito di svolgere la sua attività lavorativa per circa trenta giorni. Tale condotta, pur non incidendo sulla sua retribuzione (regolarmente erogata), avrebbe leso la sua professionalità (cfr. ricorso: “Come esposto nella parte in fatto del presente ricorso il Dott. è stato illegittimamente sospeso dal lavoro e dalla retribuzione anche nel Pt_1 periodo andante dal 24.4. al 2.5.2022 (e negli altri periodi indicati in precedenza per complessivi 30 giorni) sospensione, questa, che è stata poi revocata ex post dall'Azienda convenuta la quale, resasi conto dell'errore commesso, ha poi provveduto a corrispondere al ricorrente, la retribuzione maturata nel suddetto periodo. Ciò, ovviamente, non è da impedisce all'odierno ricorrente, nonostante l'avvenuto pagamento della retribuzione e la revoca del provvedimento di sospensione per il suddetto periodo, di richiedere l'integrale risarcimento dei danni subiti per la sua forzata inattività, nella misura che sarà stabilita in misura equitativa da Codesto Tribunale”). Ebbene, dalla lettura dell'atto introduttivo emerge univocamente l'inconsistenza della pretesa risarcitoria (quanto meno sotto il profilo del difetto di allegazione), visto che 6 il ricorrente non ha spiegato in cosa concretamente sarebbe consistita la lesione della sua professionalità. D'altra parte, è noto che ai fini risarcitori non è sufficiente la dimostrazione dell'inadempimento di un'obbligazione o della commissione di una condotta illecita, dovendosi provare, altresì, il danno subito ed il nesso di causalità tra il fatto ed il pregiudizio. Nel caso di specie, ad opinione di questo giudice, il ricorrente non ha offerto neppure degli elementi presuntivi da cui dedurre la sussistenza di un danno (a meno di non voler far coincidere, del tutto inammissibilmente, l'asserita illegittimità della condotta con il danno ipoteticamente risarcibile). Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni considerazione circa la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, conducono al rigetto della pretesa risarcitoria in esame. Sul diritto al risarcimento del danno alla professionalità conseguente al trasferimento presso l'ex Centro Spoke. Con la seconda domanda il ricorrente ha denunciato l'illegittimità del Cont provvedimento con cui l' lo trasferiva dalla sua sede di lavoro (in via Marchese di Villabianca) all'ex centro Spoke di via La Loggia (in locali fatiscenti, privo dei Dispositivi Individuali di Protezione e degli strumenti lavoro, tra cui essenzialmente la web cam indispensabile per lo svolgimento delle visite da remoto), evidenziando come tale condotta, discriminatoria anche con riguardo ad altri dipendenti non vaccinati, avrebbe cagionato un danno alla sua professionalità. Anche in questo caso la pretesa non è supportata da alcuna allegazione idonea a ritenere dimostrato il danno già genericamente descritto (cfr. ricorso): anche a voler ritenuta dimostrata l'illegittimità della condotta (seppur molto benevolmente: cfr. Tes_ testimonianze rese all'udienza del 7 febbraio e 17 aprile 2024 dai testi ed ), Tes_1 secondo questo giudice manca completamente l'allegazione del pregiudizio subito. Va ricordato, infatti, che il giudice ha il potere di liquidare il danno in via equitativa, ma non certo di individuarlo autonomamente: il ricorso all'equità, infatti, è ammissibile soltanto ai fini della determinazione dell'ammontare del danno, non già per la sua prova (art. 1226 c.c.). D'altra parte, va evidenziato come il ricorrente non ha neppure suggerito i criteri attraverso i quali dovrebbe determinarsi in via equitativa il “danno alla professionalità” asseritamente subito. La domanda, dunque, va rigettata.
Sul risarcimento del danno conseguente alla valutazione della performance dell'anno 2021. Parte ricorrente, da ultimo, ha sostenuto che la valutazione della sua performance per l'anno 2021 (punteggio 70) sarebbe risultata inferiore agli anni precedenti (punteggi mai inferiori a 94) sarebbe imputabile alla complessiva condotta datoriale, consistente nella sospensione dal servizio e nel trasferimento presso una sede di lavoro inadeguata. Ebbene, anche in questo, tralasciando l'accertamento della legittimità del disposto trasferimento e rinviando alle superiori considerazioni circa la legittimità della
7 sospensione disposta a dicembre 2021, anche in questo caso la pretesa risarcitoria va negata per difetto di allegazione. Il ricorrente, infatti, neppure all'esito dei solleciti del Tribunale (cfr. ordinanze del 31 ottobre 2023 e del 22 aprile 2024) ha saputo specificare quale sarebbe il danno economico conseguente ad una valutazione della performance dell'anno 2021 inferiore a quelle degli anni precedenti, impedendo, così, ogni potere di liquidazione rimesso a questo giudice. La considerazione che precede, come già anticipato, è sufficiente per il rigetto della pretesa risarcitoria, rimanendo di per sé irrilevante la verifica dell'illegittimità della condotta datoriale. Esito complessivo dei giudizi e regolamentazione delle spese giudiziali. Rigettato integralmente il ricorso, va omessa qualsivoglia statuizione sulle spese di lite, visto che la parte vittoriosa è rimasta contumace.
P.Q.M.
nella contumacia dell' , CP_2 rigetta il ricorso. Così deciso il 03/10/2025
Il Giudice del Lavoro
IO LT
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9524/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti NA Nicosia e AT Vella;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 03/10/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 3 ottobre 2022 ha chiesto, in primo luoco, Parte_1 che, accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottato dall' giusta nota prot. n. 31547 del 3 dicembre 2021 CP_2 per il periodo tra il 3 dicembre 2021 ed il 14 marzo 2022, la convenuta venga condannata al risarcimento del danno professionale, da liquidarsi in misura non inferiore a quattro mensilità e quindi di € 20.000,00; in secondo luogo che, accertata l'illegittimità del suo trasferimento presso altra sede di servizio, la medesima resistente venga condannata al risarcimento del danno consequenziale, da liquidarsi in via equitativa;
in terzo luogo, infine, accertata l'ingiustizia ed erroneità della valutazione della performance dell'anno 2021, che l' venga condannata al consequenziale risarcimento del danno da CP_2
1 quantificarsi in ragione della perdita economica in raffronto agli anni precedenti. A sostegno della prima pretesa il ricorrente, dirigente sanitario psicologo dipendente della convenuta, ha contestato l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato dalla datrice di lavoro perché, diversamente da quanto ritenuto da quest'ultima, la certificazione medica prodotta sarebbe stata idonea ad esonerarla dall'obbligo vaccinale previsto dal d.l. 44/2021, con il consequenziale diritto al risarcimento del danno subito;
a sostegno della seconda pretesa, egli, invece, ha contestato la legittimità del provvedimento di trasferimento dalla sede di via Marchese di Villabianca all'ex centro Spoke di via La Loggia, nonché l'inadeguatezza di quest'ultimi locali e l'omessa predisposizione dei strumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali;
a sostegno dell'ultima pretesa risarcitoria, infine, il ricorrente ha lamentato l'ingiustizia della valutazione della sua performance dell'anno 2021, perché causalmente determinata dalle condotte illegittime della datrice di lavoro (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate). L' , ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. CP_2
Ciò detto, prima di affrontare il merito della lite appare opportuno sintetizzare i fatti di causa. I fatti di causa. Contr Dal 18 marzo 1991 il ricorrente è dipendente dell' convenuta con mansioni di dirigente sanitario – psicologo. Con certificato dell'1 aprile 2021 il medico dott. (e non, dunque, Persona_1 il dott. erroneamente indicato nell'atto introduttivo) prescriveva che la Parte_2 vaccinazione anti Covid del paziente doveva essere omessa (cfr. allegato n. 3 del ricorso). Cont Con nota dell'8 settembre 2021 l' disponeva che i dipendenti non CP_2 vaccinati con decorrenza dal 13 settembre 2021 avrebbero dovuto prestare servizio presso l'ex Centro Spoke di via La Loggia (cfr. allegato n. 6 del ricorso), cosicché il Pt_1 trasferiva la propria attività in detto sito. In data 26 novembre 2011 il ricorrente, sollecitato dall'Asp, trasmetteva il certificato del 2 settembre 2021 con cui il Medico di Medicina Generale dott. Parte_2 attestava che il lavoratore era “soggetto esente alla anti sars cov 2”, precisando che la certificazione era “valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 (…) fino al 30 settembre 2021” (cfr. allegato n. 4 del ricorso). Cont Con nota del 3 dicembre 2021 l' disponeva l'immediata sospensione del dal servizio e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 4, comma 5, d.l. 44/2021, conv. Pt_1 in L. 76/2021 (cfr. allegato n. 15 del ricorso). Con pec del 22 febbraio 2022 il ricorrente trasmetteva al suo ordine professionale il certificato di esenzione con validità dal 22 febbraio 2022 al 22 marzo 2022 (cfr. allegato n. 25 del ricorso). Cont Con pec del 15 marzo 2022 il ricorrente trasmetteva all' di il certificato CP_2 di esenzione con validità dal 22 febbraio 2022 al 22 marzo 2022, precisando di averlo già trasmesso al proprio ordine professionale in data 22 febbraio 2022 (cfr. allegato n. 26 del ricorso).
2 Con nota del 21 marzo 2022 l' alla luce della superiore CP_2 comunicazione, revocava la sospensione dal servizio limitatamente dal 15 marzo 2022, data di ricezione del certificato, al 22 marzo 2022, data di scadenza della certificazione (cfr. allegato n. 27 del ricorso). Con pec del 23 marzo 2022 il ricorrente trasmetteva al proprio ordine professionale ed alla datrice di lavoro il nuovo certificato di esenzione valido dal 23 marzo al 22 aprile 2022 (cfr. allegato n. 28 del ricorso). Cont Con nota del 30 marzo 2022 l' prorogava la revoca della sospensione dal servizio del fino al 22 aprile 2022 (cfr. allegato n. 29 del ricorso). Pt_1
Con pec del 26 aprile 2022 il ricorrente trasmetteva al suo Ordine professionale ed Cont all' il nuovo certificato di esenzione con validità dal 26 aprile al 24 maggio 2022 (cfr. allegato n. 30 del ricorso).
Con nota del 27 aprile 2022 l' sospendeva nuovamente dal servizio il CP_2 ricorrente, motivando che quest'ultimo non avrebbe trasmesso un nuovo certificato di esenzione entro il 26 aprile 2022 (cfr. allegato n. 31 del ricorso), ma con successiva nota del 2 maggio 2022, preso atto dell'ultimo certificato di esenzione, revocava la sospensione fino al 24 maggio 2022 (cfr. allegato n. 32 del ricorso).
Con pec dell'11 luglio 2022 il chiedeva la revoca del provvedimento di Pt_1 assegnazione presso l'ex Centro Spoke sul presupposto di aver contratto l'infezione da Covid-19, dovendosi considerare, per questo, come un soggetto vaccinato (cfr. allegato n. 33 del ricorso). Cont
Con pec del trasmetteva all' il certificato di guarigione (cd. green pass) con validità dal 22 luglio al 20 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 34 del ricorso).
Con nota del 29 luglio 2022 l' , preso atto della guarigione del CP_2
dall'infezione contratta il 23 giugno 2022, revocava la sospensione dal servizio Pt_1 fino al 21 settembre 2022, data così individuata calcolando 90 giorni dall'infezione (cfr. allegato n. 36 del ricorso). La performance del ricorrente nell'anno 2021 veniva valutata con il punteggio di 70, inferiore a quello degli anni precedenti (mai inferiore a 94). Chiarito quanto precede, può procedersi all'esame delle tre pretese risarcitorie azionate in giudizio, basate dall'attore su distinti, seppur connessi, fatti costitutivi. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Parte ricorrente, a sostengo della prima domanda, ha eccepito l'illegittimità del provvedimento con cui la datrice di lavoro l'aveva sospeso dal servizio e dalla retribuzione dal 3 dicembre 2021 al 14 marzo 2022, ritenendo invalidi il certificato dell'1 aprile 2021 rilasciato dal dott. ed il certificato del 2 settembre 2021 del Persona_1 dott. ; in subordine, il ricorrente ha contestato anche la legittimità del Parte_2 controllo effettuato dalla datrice di lavoro sulla validità dei due certificati, visto che l'art. 4 del d.l. 44/2021 avrebbe demandato in via esclusiva detto compito all'Ordine professionale di appartenenza del personale sanitario (cfr. ricorso). Ciò detto, occorre procedere con ordine. Sul controllo effettuato dalla datrice di lavoro circa la validità dei due certificati.
3 Secondo il il proprio datore di lavoro non avrebbe potuto controllare e Pt_1 sindacare la validità dei certificati di esenzione prodotti perché tale compito in base all'art. 4, comma 3, d.l. 44/2021 (nella versione vigente all'epoca dei fatti), convertito con modificazioni dalla L. 76/2021, avrebbe demandato tale compito in via esclusiva all'Ordine professionale di appartenenza. Ora, è vero che la norma richiamata stabiliva quanto segue:
“
3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale- DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS- CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6”.
4 E' altrettanto vero, però, che tale disciplina non stabiliva il carattere esclusivo del controllo della regolarità delle vaccinazioni e, anzi, doveva essere coordinata con l'obbligo specificamente imposto alle pubbliche amministrazioni di consentire l'accesso sui luoghi di lavoro esclusivamente al personale dotato di certificazione verde o relativo certificato di esenzione (cfr. art. 9 quinquies del d.l. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021, introdotto dall'art. 1 del d.l. 127/2021, convertito con modificazioni dalla L. 165/2021). Circa la legittimità del controllo operato dall' , dunque, non può CP_2 nutrirsi alcun dubbio. Chiarito quanto precede, occorre verificare la validità dei due certificati di esenzione controversi. Il certificato dell'1 aprile 2021 del dott. . Per_1
Per verificare la validità del primo certificato medico del ricorrente occorre prendere in considerazione la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento di sospensione del 3 dicembre 2021, cioè l'atto datoriale di cui il Pt_1 ha denunciato l'illegittimità. L'art. 4 del d.l. 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. 76/2021, vigente tra il 27 novembre 2021 ed il 25 gennaio 2022, dopo aver stabilito l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedeva al secondo comma che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”. (cfr., altresì, il comma 7 del medesimo articolo: “Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”). La circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, espressamente richiamata nell'atto introduttivo, poi, disponeva quanto segue: “Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale”. Ora, parte ricorrente ha sostenuto la validità del certificato perché rilasciato dal suo medico curante, sebbene lo stesso non fosse operante nella campagna vaccinale (circostanza pacifica). Ebbene, la tesi attorea non merita di essere condivisa perché la circolare ministeriale citata dallo stesso ricorrente stabiliva chiaramente che i certificati di esenzione potevano essere rilasciati, oltre che dai medici vaccinatori, soltanto dai Medici di Medicina Generale dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anticovid. In questo senso il riferimento all'Accordo per la partecipazione dei Medici di Medicina Generale alla campagna vaccinale Sars-Cov-2 (secondo cui “MMG che non partecipano alla campagna debbono in ogni caso pianificare la vaccinazione ai propri assistiti, comunicando al Dipartimento di Cure Primarie dell'azienda sanitaria provinciale di competenza
5 l'elenco dei propri assistiti target. Tali pazienti saranno sottoposti a vaccinazione da personale aziendale o da altri Medici di Medicina generale dell'Azienda iscritti nel registro aziendale che abbiano dato disponibilità”) appare privo di pregio nella misura in cui prevedeva la
“partecipazione” alla campagna vaccinale proprio dei “ che non partecipano alla Parte_3 campagna”, mantenendo salda, quindi, la distinzione tra medici che eseguono i vaccini e medici che non li eseguono. D'altra parte, l'unica possibilità per dare un senso all'espressione “Medici di Medicina Generale (…) dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti- SARS-CoV-2 nazionale” è quella di intenderla riferita ai medici impegnati nelle vaccinazioni, visto che in caso contrario coinciderebbe con l'intera categoria dei Medici di Medicina Generale. Per le ragioni che precedono la valutazione dell'Asp circa l'inidoneità del certificato del dott. va ritenuta corretta. CP_3
Il certificato del 2 settembre 2021 del dott. . Parte_2
Anche in relazione al certificato emesso il 2 settembre 2021 dal dott.
[...]
, secondo questo Tribunale, la sospensione dal servizio va ritenuta corretta Parte_2 perché il professionista in questione, pur operante nella campagna vaccinale, non era il medico curante del (circostanza pacifica). Pt_1
Come già notato, infatti, la circolare ministeriale stabiliva espressamente che i certificati di esenzione potevano essere emessi esclusivamente dai “Medici di Medicina Generale (…) dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione”. Sulla legittimità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta dalla datrice di lavoro. Tutte le considerazioni che precedono conducono a ritenere la sospensione dal servizio e dalla retribuzione dal 3 dicembre 2021 fino al 14 marzo 2022 pienamente conforme al dettato normativo e, quindi, legittima, con la conseguente infondatezza della corrispondente pretesa risarcitoria. Sul diritto al risarcimento del danno alla professionalità per i periodi di sospensione successivi al 14 marzo 2022. Accertata la legittimità del primo periodo di sospensione, il ricorrente ha lamentato che l' , nell'esercizio del suo potere di verifica dei certificati di esenzione, CP_2 gli avrebbe impedito di svolgere la sua attività lavorativa per circa trenta giorni. Tale condotta, pur non incidendo sulla sua retribuzione (regolarmente erogata), avrebbe leso la sua professionalità (cfr. ricorso: “Come esposto nella parte in fatto del presente ricorso il Dott. è stato illegittimamente sospeso dal lavoro e dalla retribuzione anche nel Pt_1 periodo andante dal 24.4. al 2.5.2022 (e negli altri periodi indicati in precedenza per complessivi 30 giorni) sospensione, questa, che è stata poi revocata ex post dall'Azienda convenuta la quale, resasi conto dell'errore commesso, ha poi provveduto a corrispondere al ricorrente, la retribuzione maturata nel suddetto periodo. Ciò, ovviamente, non è da impedisce all'odierno ricorrente, nonostante l'avvenuto pagamento della retribuzione e la revoca del provvedimento di sospensione per il suddetto periodo, di richiedere l'integrale risarcimento dei danni subiti per la sua forzata inattività, nella misura che sarà stabilita in misura equitativa da Codesto Tribunale”). Ebbene, dalla lettura dell'atto introduttivo emerge univocamente l'inconsistenza della pretesa risarcitoria (quanto meno sotto il profilo del difetto di allegazione), visto che 6 il ricorrente non ha spiegato in cosa concretamente sarebbe consistita la lesione della sua professionalità. D'altra parte, è noto che ai fini risarcitori non è sufficiente la dimostrazione dell'inadempimento di un'obbligazione o della commissione di una condotta illecita, dovendosi provare, altresì, il danno subito ed il nesso di causalità tra il fatto ed il pregiudizio. Nel caso di specie, ad opinione di questo giudice, il ricorrente non ha offerto neppure degli elementi presuntivi da cui dedurre la sussistenza di un danno (a meno di non voler far coincidere, del tutto inammissibilmente, l'asserita illegittimità della condotta con il danno ipoteticamente risarcibile). Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni considerazione circa la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, conducono al rigetto della pretesa risarcitoria in esame. Sul diritto al risarcimento del danno alla professionalità conseguente al trasferimento presso l'ex Centro Spoke. Con la seconda domanda il ricorrente ha denunciato l'illegittimità del Cont provvedimento con cui l' lo trasferiva dalla sua sede di lavoro (in via Marchese di Villabianca) all'ex centro Spoke di via La Loggia (in locali fatiscenti, privo dei Dispositivi Individuali di Protezione e degli strumenti lavoro, tra cui essenzialmente la web cam indispensabile per lo svolgimento delle visite da remoto), evidenziando come tale condotta, discriminatoria anche con riguardo ad altri dipendenti non vaccinati, avrebbe cagionato un danno alla sua professionalità. Anche in questo caso la pretesa non è supportata da alcuna allegazione idonea a ritenere dimostrato il danno già genericamente descritto (cfr. ricorso): anche a voler ritenuta dimostrata l'illegittimità della condotta (seppur molto benevolmente: cfr. Tes_ testimonianze rese all'udienza del 7 febbraio e 17 aprile 2024 dai testi ed ), Tes_1 secondo questo giudice manca completamente l'allegazione del pregiudizio subito. Va ricordato, infatti, che il giudice ha il potere di liquidare il danno in via equitativa, ma non certo di individuarlo autonomamente: il ricorso all'equità, infatti, è ammissibile soltanto ai fini della determinazione dell'ammontare del danno, non già per la sua prova (art. 1226 c.c.). D'altra parte, va evidenziato come il ricorrente non ha neppure suggerito i criteri attraverso i quali dovrebbe determinarsi in via equitativa il “danno alla professionalità” asseritamente subito. La domanda, dunque, va rigettata.
Sul risarcimento del danno conseguente alla valutazione della performance dell'anno 2021. Parte ricorrente, da ultimo, ha sostenuto che la valutazione della sua performance per l'anno 2021 (punteggio 70) sarebbe risultata inferiore agli anni precedenti (punteggi mai inferiori a 94) sarebbe imputabile alla complessiva condotta datoriale, consistente nella sospensione dal servizio e nel trasferimento presso una sede di lavoro inadeguata. Ebbene, anche in questo, tralasciando l'accertamento della legittimità del disposto trasferimento e rinviando alle superiori considerazioni circa la legittimità della
7 sospensione disposta a dicembre 2021, anche in questo caso la pretesa risarcitoria va negata per difetto di allegazione. Il ricorrente, infatti, neppure all'esito dei solleciti del Tribunale (cfr. ordinanze del 31 ottobre 2023 e del 22 aprile 2024) ha saputo specificare quale sarebbe il danno economico conseguente ad una valutazione della performance dell'anno 2021 inferiore a quelle degli anni precedenti, impedendo, così, ogni potere di liquidazione rimesso a questo giudice. La considerazione che precede, come già anticipato, è sufficiente per il rigetto della pretesa risarcitoria, rimanendo di per sé irrilevante la verifica dell'illegittimità della condotta datoriale. Esito complessivo dei giudizi e regolamentazione delle spese giudiziali. Rigettato integralmente il ricorso, va omessa qualsivoglia statuizione sulle spese di lite, visto che la parte vittoriosa è rimasta contumace.
P.Q.M.
nella contumacia dell' , CP_2 rigetta il ricorso. Così deciso il 03/10/2025
Il Giudice del Lavoro
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