Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 02/10/2023, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/10/2023
N. 00818/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in proprio e nella qualità di eredi della signora -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Renato Ambrosio, Stefano Commodo, Stefano Bertone e Chiara Ghibaudo i quali agiscono anche in propria difesa, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero della salute, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 172/2022 emessa dal Tribunale di Genova, Sezione Seconda civile, pronunciata nel giudizio n. 3038/2018 R.G., pubblicata in data 26.1.2022, munita di formula esecutiva in data 17.10.2022, notificata in forma esecutiva in data 26.10.2022 al Ministero della salute, non impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 il dott. Richard Goso e udito il difensore intervenuto per i ricorrenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 15 maggio 2023 e depositato il successivo 23 maggio, i signori -OMISSIS- agiscono per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Genova, seconda Sezione Civile, ha condannato il Ministero della salute a corrispondere loro le seguenti somme:
- -OMISSIS-: € 11.705,00, oltre rivalutazione e interessi come specificato nella parte motiva della pronuncia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza di emotrasfusioni;
- -OMISSIS- e -OMISSIS- : € 147.100,50 ciascuno, oltre rivalutazione e interessi come specificato nella parte motiva della pronuncia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della perdita del fratello -OMISSIS-, deceduto a seguito di emotrasfusioni.
Nella dichiarata qualità di unici eredi della signora -OMISSIS-, deceduta in data successiva alla pubblicazione della sentenza, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- agiscono anche per l’esecuzione della statuizione con cui il Ministero della salute è stato condannato a corrispondere alla de cuius la somma di € 284.394,30, oltre rivalutazione e interessi come specificato nella parte motiva della pronuncia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della perdita del figlio -OMISSIS-.
Il ricorso è proposto in proprio anche dagli avv. Renato Ambrosio, Stefano Commodo, Stefano Bertone e Chiara Ghibaudo nella qualità di distrattari delle spese del giudizio civile, liquidate nell’importo di € 21.387,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.
Infine, i ricorrenti chiedono che venga ordinato di dare esecuzione alla statuizione con cui “le spese di ctu già liquidate in via provvisoria” sono state definitivamente poste a carico del Ministero della salute.
Premesso che la sentenza è passata in giudicato perché non impugnata e che l’Amministrazione debitrice non ha tuttora provveduto al pagamento delle somme suindicate, i ricorrenti chiedono che venga ordinato al Ministero della salute di dare esatta ottemperanza alla sentenza come sopra pronunciata dal Tribunale di Genova.
Essi chiedono anche che venga fissata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato e che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta il quale provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Non si è costituito in giudizio l’intimato Ministero della salute.
All’udienza camerale del 19 luglio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Si osserva preliminarmente che, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., gli interessati possono proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.
Nella specie, sussistono tutti i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso.
Infatti, la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come comprova l’attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Genova, ed è infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro.
Nel merito, non risulta l’adempimento al giudicato da parte dell’Amministrazione intimata che non si è costituita nel presente giudizio di ottemperanza.
Si deve ordinare al Ministero della salute, quindi, di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Genova n. 172/2022 del 26 gennaio 2022, mediante pagamento delle somme dovute ai ricorrenti in forza di tale pronuncia entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine suddetto, si nomina fin d’ora Commissario ad acta , con facoltà di delega, il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure del Ministero della salute il quale, senza maturare alcun diritto al compenso in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, provvederà all’integrale esecuzione della menzionata sentenza, in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso del termine assegnato al Ministero debitore.
Va accolta, altresì, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di denaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sugli importi risultanti dal giudicato, assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta .
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari.
Attesa la soccombenza del Ministero e la conseguente crescita della sua posizione debitoria nonché la condanna al pagamento delle spese di giudizio (e considerando anche l’espressa richiesta formulata in tal senso dalla parte ricorrente), deve essere disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Corte dei conti per la Liguria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero della salute di dare esecuzione, nei modi e nei termini di cui in motivazione, alla sentenza del Tribunale di Genova n. 172/2022 del 26 gennaio 2022, con conseguente condanna alla corresponsione delle somme dovute ai ricorrenti in forza di tale pronuncia;
- fissa per l’esecuzione il termine di giorni sessanta decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- per il caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della salute, con facoltà di delega;
- condanna il Ministero della salute a corrispondere ai ricorrenti l’ulteriore somma determinata in motivazione a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
- condanna il Ministero della salute al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nell’importo complessivo di € 3.000,00 (tremila euro), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari;
- dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Corte dei conti per la Liguria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.