Art. 3.
L' articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922 , modificato dall' articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 , e' abrogato.
L' articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922 , modificato dall' articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 , e' abrogato.