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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 26 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1046/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Davide Binda
APPELLANTE
E
con Sede in Controparte_1
Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv Gustavo Iandolo
APPELLATO
E
1 , C.F. , con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv.
Maria Pupo
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma– Sezione Lavoro –
n. 9662/2023
CL Pt_1
≪in via principale, riformare integralmente la summenzionata gravata sentenza n.9662/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma Sezione Lavoro accertando e dichiarando la totale assenza di prova di esistenza e notifica degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento impugnata, stabilendo quindi, che nulla è dovuto da parte dell'appellante in ordine alle somme sottese agli avvisi di addebito indicati e portati dalla intimazione opposta nella totale assenza di debenza e di titolo;
sempre in via principale, riformare integralmente la summenzionata gravata sentenza n.9662/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma Sezione Lavoro accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme sottese alla intimazione di pagamento impugnata stabilendo, quindi, che nulla è dovuto da parte dell'appellante in ordine alle somme sottese agli avvisi di addebito impugnati e richiamati in atti, nonché per tutti i motivi di doglianza portati nel ricorso di primo grado in questo grado integralmente richiamati;
in via alternativa e subordinata, riformare la sentenza di primo grado accertando e riformando al ribasso gli importi eventualmente dovuti dalla odierna società appellante, in forza delle doglianze e delle motivazioni di cui al ricorso di primo grado, il tutto e sempre con vittoria delle spese di primo e secondo grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario.≫.
CL : CP_1 rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio
CL CP_3 rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la pronuncia impugnata;
2 in via gradata, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda come proposta dall'opponente, statuendone gradatamente l'infondatezza nei confronti dell' ; Controparte_2
dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
in ordine alle avverse domande ed eccezioni afferenti attività imputabile
[...] all'Ente impositore. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso di primo grado, l'odierna appellante agiva nei confronti dell' e dell' (da ora soltanto proponendo opposizione Controparte_4 CP_3 all'intimazione di pagamento n. 09720239032937490 000 relativa a varie voci di credito, per la parte afferente a contributi di cui agli avvisi di addebito n. CP_1
39720210001742291000 (contribuzione per gli anni 2015 – 2016 e 2020) per un importo di € 17.069,77 e n. 39720210008975671000 (contribuzione per l'anno 2020) per un importo di € 22.065,28.
La ricorrente deduceva in breve: l'inesistenza o invalidità della notifica della dell'intimazione in quanto effettuata a mezzo pec non risultante dai pubblici registri;
l'inesistenza e l'omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione del credito;
il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento e mancata indicazione del responsabile del procedimento;
la mancata specifica del procedimento di computo degli interessi nell'intimazione di pagamento;
la nullità dell'intimazione per sanzioni ed interessi relativi al periodo emergenziale da COVID-19 ai sensi dell'art. 6, comma 5,
d.lgs. 472/97.
La ricorrente concludeva nel merito chiedendo: ≪in via principale accertare l'illegittimità e la totale assenza di debenza delle somme per come dimostrato e articolato in ricorso e in ogni caso, accertare la totale assenza di debenza e comunque l'inesistenza e la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi al provvedimento opposto, dichiarando altresì la carenza dei titoli e dunque l'inesigibilità nonché la prescrizione delle somme per come richieste e iscritte nei ruoli, l'inesistenza dei titoli menzionati nei provvedimenti opposti, annullando la parte della intimazione di pagamento relativa a tali avvisi di addebito, dichiarando che nulla è dovuto da parte della ricorrente in ordine ai
3 crediti di cui agli avvisi di addebito richiamati in ricorso;
in via alternativa riformare al ribasso gli importi dovuti dalla ricorrente, in forza delle doglianze e delle motivazioni di cui al presente ricorso≫.
L' restava contumace. CP_1
L si costituiva chiedendo: ≪dichiarare inammissibile e/o improcedibile CP_3
l'opposizione proposta statuendone, gradatamente, il rigetto nei confronti di
[...]
; dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 [...]
in ordine alle avverse domande ed eccezioni attinenti attività Controparte_5 imputabile alla esclusiva competenza dell'Ente impositore;
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, per le ragioni esposte, porre unicamente a carico dell'Ente impositore le spese di lite nei confronti di parte opponente≫.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo in estrema sintesi:
l'insussistenza del lamentato vizio di notifica dell'intimazione in quanto effettuata a mezzo pec non risultante dai pubblici registri, sulla scorta di coerente giurisprudenza di legittimità;
l'esistenza della sottoscrizione del responsabile del procedimento;
l'idonea indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
la sussistenza di idonea motivazione dell'atto impugnato;
la decadenza dalla facoltà della ricorrente di opporre eccezioni afferenti all'iscrizione a ruolo (pag. 6 sentenza); la valida interruzione del termine di prescrizione e insussistenza di tale fatto estintivo;
l'infondatezza dell'asserito vizio afferente a sanzioni ed interessi per il periodo della pandemia.
La ha proposto appello deducendo in estrema sintesi: Pt_1
1. Omessa pronunzia in ordine alla inesistenza e difetto di notifica degli avvisi di addebito (con conseguente inesigibilità delle relative somme);
2. Erroneità della sentenza in riferimento alla mancata statuizione circa l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme sottese all'avviso di addebito
4 n.39720210001742291000 – Irritualità delle notifiche della successiva intimazione di pagamento e del preavviso di ipoteca effettuate a mezzo posta elettronica certificata;
3. Nullità ed erroneità della sentenza omessa pronunzia sulla nullità della intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo con cui sono stati quantificati gli interessi.
CP_ L' si è costituta in secondo grado replicando nel merito dei motivi di gravame e producendo prova della notifica degli avvisi di addebito, di cui ha chiesto l'acquisizione ai sensi dell'art. 437 cpc.
Anche si è costituta in appello, replicando puntualmente ai motivi di CP_3
gravame e concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
I motivi di appello posso esaminarsi congiuntamente.
L'appello è infondato.
Va anzitutto rilevato che il Tribunale ha ritenuto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, per quanto afferisce ai suoi vizi formali, un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (v. pag. 3 sentenza, paragrafo 1° della motivazione). Ne consegue l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 618, terzo comma, c.p.c., per tutte le questioni decise dal Tribunale che attingono tali vizi (tra cui esistenza e/o validità notifica degli atti a mezzo pec non risultante dai pubblici registri, motivazione dell'atto, sottoscrizione del responsabile, indicazione degli interessi), con ogni conseguenza ad essi direttamente riconducibile anche in ordine all' interruzione del termine di prescrizione. A tale ultimo proposito, devesi ad ogni modo considerare che la questione è stata oramai risolta dalla Cassazione in senso sfavorevole all'appellante (Cass. SU, sent. n.
15979/2022), con pronunzia che questa Corte condivide e che non ha ragione di disattendere.
5 Va poi rilevato che non risulta idoneo motivo di appello avverso la motivazione del
Tribunale per quanto attiene al rigetto del motivo di ricorso incentrato sulle sanzioni e gli interessi a mente della normativa COVID-19. A tale riguardo, il Tribunale ha motivato che ≪ A parte la questione, irrisolta in ricorso, del perché dovrebbe applicarsi al caso di specie in materia di contributi disposizione disciplinante la materia tributaria, rileva l'Ufficio che le omissioni di cui agli AVA si riferiscono in parte ad anni precedenti il periodo pandemico (2015 e 2016) per il quale l'eccezione non ha alcun rilievo, ed in parte all'anno 2020 ma che la richiesta di interessi e sanzioni è stata avanzata a giugno 2022, ottobre 2022 e aprile 2023, date nelle quali, conclusa l'emergenza epidemiologica, sanzioni ed interessi avevano ricominciato a decorrere. In merito alla quantificazione dei medesimi si rileva che il periodo di sospensione dall'obbligazione di versamento è certamente precedente alla notifica dell'atto di pignoramento nel giugno 2022, ragione per cui l'eccezione avrebbe dovuto al più essere fatta valere nei 40 gg. dalla notifica di quest'ultimo atto, che già quantificava il dovuto a tale data per gli indicati titoli. ≫.
L'appellante non ha articolato alcuna critica idonea a confutare tale motivazione, per cui la decisione sul punto è passata in giudicato.
Analogamente, non risulta sottoposta a idonea censura la decisione sulla rituale iscrizione a ruolo dei crediti, in ordine alla quale il Tribunale ha così motivato: ≪ Rileva
l'Ufficio che parte ricorrente, la quale richiama normativa riferita a pretese tributarie
(l'art.12 porta quale titolo “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”) senza chiarire per quale motivo dovrebbero ritenersi applicabili ai crediti aventi natura contributiva, è comunque decaduta dal far valere eccezioni afferenti il ruolo atteso che ha provato, con la documentazione prodotta al proprio Controparte_6 fascicolo, di aver ritualmente notificato prima dell'intimazione di pagamento qui opposta, pignoramento di crediti n. 09784202200002350001 in data 06/06/2022 e preavviso di ipoteca n. 09776202200011124000 il 04/10/2022, atti entrambi che riportano gli estremi degli avvisi presupposti che sui medesimi ruoli fondavano la loro legittimità. Ne consegue che le eccezioni afferenti alla rituale iscrizione e comunicazione del ruolo avrebbero dovuto essere fatte valere entro 20 gg. dalla notifica degli indicati atti. ≫. Anche in questo caso, L'appellante non ha articolato alcuna critica idonea a confutare tale motivazione, per cui la decisione sul punto è passata in giudicato.
6 CP_ Per quanto attiene all'esistenza e alla notifica degli avvisi di addebito, l' costituendosi ne ha prodotto idonea prova, che è assolutamente indispensabile per la decisione sul punto.
CP_ L' ha così dimostrato documentalmente, anzitutto, la materiale esistenza degli avvisi di addebito, e l'appellante, dopo tale produzione, non ha contestato tale documenti. CP_ L' ha inoltre dimostrato la notifica dei due avvisi a mezzo pec. Emergono infatti:
l'avviso di addebito n. 39720210001742291000 avente ad oggetto contributi a percentuale sui redditi eccedenti il minimale per gli anni d'imposta 2015 e 2016 relativamente alla quota dovuta per il collaboratore oltre ai contributi fissi Persona_1
anno 2020, rate 1/2/3; l'avviso si è formato in data 07/10/2021 ed è stato notificato in data
18/10/2021 al recapito PEC FASTMAILSERVICE@LEGALMAIL.IT (che è il recapito certificato della ditta individuale RM-838496);
l'avviso di addebito n. 39720210008975671000 avente ad oggetto inadempienze da luglio 2020 a dicembre 2020 relative alla matricola aziendale n. 7056451970 iscritto a ruolo in data 25/10/2021 e notificato in data 20/11/2021 al recapito PEC suddetto
( . Email_1
Da ciò deriva che i contributi in questione non sono prescritti tenendo anche presente i 310 giorni dovuti al periodo di sospensione COVID ai sensi del DL 18/2020,
L.27/2020 e del successivo DL. 183/2020.
Tale documentazione è senz'altro ammissibile in quanto indispensabile per la decisione sul punto, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cpc.
CP_ L' ha inoltre specificamente allegato, e l'appellata non ha specificamente contestato, anche le seguenti testuali circostanze rilevanti sempre in relazione alla prescrizione, e cioè che:
a seguito di richiesta n. 24545535 del 21/01/2021, è stato inviato alla CP_7
a regolarizzare datato 25/01/2021, via PEC, al recapito Pt_1
FASTMAILSERVICE@LEGALMAIL.IT.
A seguito della notifica del suddetto invito, la contribuente ha presentato domanda di dilazione, che costituisce atto interruttivo della prescrizione, per i contributi a percentuale anni 2015 e 2016 per il collaboratore sig. (protocollo Persona_1
domanda telematizzata 7009.04/02/2021.0050178), dilazione accolta e definita a CP_1
7 seguito del versamento prima rata, avvenuto in data 08/02/2021, per importo pari a €
689,36.
La dilazione, tuttavia, è stata revocata per mancato pagamento delle rate successive alla prima in data 07/10/2021, con contestuale iscrizione a ruolo dell'intero importo a debito presente a quella data sulla posizione contributiva della ricorrente.
Da tutto ciò emerge dunque prova degli avvisi di addebito, della loro notifica e della utile interruzione del termine di prescrizione.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite del grado di appello tra e seguono la soccombenza Pt_1 CP_3
e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo.
CP_ Le spese del grado di appello tra le parti e l' possono invece compensarsi interamente, atteso che l' si è costituto soltanto in grado di appello apportando CP_1
documentazione indispensabile ai fini della decisione e così introducendo un elemento processuale imprevisto e imponderabile idoneo ad avviso della Corte ad integrare gravi ragioni per compensare interamente le spese tra le parti, nell'ottica ermeneutica indicata dalla Corte cost. in sentenza 19 aprile 2018, n 77.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante a rimborsare all' le spese Controparte_2 di lite del grado di appello, determinate in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali CP_ al 15 %, iva e cpa ove dovute, e compensa interamente le spese di lite con l'
8 Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 26 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1046/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Davide Binda
APPELLANTE
E
con Sede in Controparte_1
Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv Gustavo Iandolo
APPELLATO
E
1 , C.F. , con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv.
Maria Pupo
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma– Sezione Lavoro –
n. 9662/2023
CL Pt_1
≪in via principale, riformare integralmente la summenzionata gravata sentenza n.9662/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma Sezione Lavoro accertando e dichiarando la totale assenza di prova di esistenza e notifica degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento impugnata, stabilendo quindi, che nulla è dovuto da parte dell'appellante in ordine alle somme sottese agli avvisi di addebito indicati e portati dalla intimazione opposta nella totale assenza di debenza e di titolo;
sempre in via principale, riformare integralmente la summenzionata gravata sentenza n.9662/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma Sezione Lavoro accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme sottese alla intimazione di pagamento impugnata stabilendo, quindi, che nulla è dovuto da parte dell'appellante in ordine alle somme sottese agli avvisi di addebito impugnati e richiamati in atti, nonché per tutti i motivi di doglianza portati nel ricorso di primo grado in questo grado integralmente richiamati;
in via alternativa e subordinata, riformare la sentenza di primo grado accertando e riformando al ribasso gli importi eventualmente dovuti dalla odierna società appellante, in forza delle doglianze e delle motivazioni di cui al ricorso di primo grado, il tutto e sempre con vittoria delle spese di primo e secondo grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario.≫.
CL : CP_1 rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio
CL CP_3 rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la pronuncia impugnata;
2 in via gradata, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda come proposta dall'opponente, statuendone gradatamente l'infondatezza nei confronti dell' ; Controparte_2
dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
in ordine alle avverse domande ed eccezioni afferenti attività imputabile
[...] all'Ente impositore. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso di primo grado, l'odierna appellante agiva nei confronti dell' e dell' (da ora soltanto proponendo opposizione Controparte_4 CP_3 all'intimazione di pagamento n. 09720239032937490 000 relativa a varie voci di credito, per la parte afferente a contributi di cui agli avvisi di addebito n. CP_1
39720210001742291000 (contribuzione per gli anni 2015 – 2016 e 2020) per un importo di € 17.069,77 e n. 39720210008975671000 (contribuzione per l'anno 2020) per un importo di € 22.065,28.
La ricorrente deduceva in breve: l'inesistenza o invalidità della notifica della dell'intimazione in quanto effettuata a mezzo pec non risultante dai pubblici registri;
l'inesistenza e l'omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione del credito;
il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento e mancata indicazione del responsabile del procedimento;
la mancata specifica del procedimento di computo degli interessi nell'intimazione di pagamento;
la nullità dell'intimazione per sanzioni ed interessi relativi al periodo emergenziale da COVID-19 ai sensi dell'art. 6, comma 5,
d.lgs. 472/97.
La ricorrente concludeva nel merito chiedendo: ≪in via principale accertare l'illegittimità e la totale assenza di debenza delle somme per come dimostrato e articolato in ricorso e in ogni caso, accertare la totale assenza di debenza e comunque l'inesistenza e la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi al provvedimento opposto, dichiarando altresì la carenza dei titoli e dunque l'inesigibilità nonché la prescrizione delle somme per come richieste e iscritte nei ruoli, l'inesistenza dei titoli menzionati nei provvedimenti opposti, annullando la parte della intimazione di pagamento relativa a tali avvisi di addebito, dichiarando che nulla è dovuto da parte della ricorrente in ordine ai
3 crediti di cui agli avvisi di addebito richiamati in ricorso;
in via alternativa riformare al ribasso gli importi dovuti dalla ricorrente, in forza delle doglianze e delle motivazioni di cui al presente ricorso≫.
L' restava contumace. CP_1
L si costituiva chiedendo: ≪dichiarare inammissibile e/o improcedibile CP_3
l'opposizione proposta statuendone, gradatamente, il rigetto nei confronti di
[...]
; dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 [...]
in ordine alle avverse domande ed eccezioni attinenti attività Controparte_5 imputabile alla esclusiva competenza dell'Ente impositore;
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, per le ragioni esposte, porre unicamente a carico dell'Ente impositore le spese di lite nei confronti di parte opponente≫.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo in estrema sintesi:
l'insussistenza del lamentato vizio di notifica dell'intimazione in quanto effettuata a mezzo pec non risultante dai pubblici registri, sulla scorta di coerente giurisprudenza di legittimità;
l'esistenza della sottoscrizione del responsabile del procedimento;
l'idonea indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
la sussistenza di idonea motivazione dell'atto impugnato;
la decadenza dalla facoltà della ricorrente di opporre eccezioni afferenti all'iscrizione a ruolo (pag. 6 sentenza); la valida interruzione del termine di prescrizione e insussistenza di tale fatto estintivo;
l'infondatezza dell'asserito vizio afferente a sanzioni ed interessi per il periodo della pandemia.
La ha proposto appello deducendo in estrema sintesi: Pt_1
1. Omessa pronunzia in ordine alla inesistenza e difetto di notifica degli avvisi di addebito (con conseguente inesigibilità delle relative somme);
2. Erroneità della sentenza in riferimento alla mancata statuizione circa l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme sottese all'avviso di addebito
4 n.39720210001742291000 – Irritualità delle notifiche della successiva intimazione di pagamento e del preavviso di ipoteca effettuate a mezzo posta elettronica certificata;
3. Nullità ed erroneità della sentenza omessa pronunzia sulla nullità della intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo con cui sono stati quantificati gli interessi.
CP_ L' si è costituta in secondo grado replicando nel merito dei motivi di gravame e producendo prova della notifica degli avvisi di addebito, di cui ha chiesto l'acquisizione ai sensi dell'art. 437 cpc.
Anche si è costituta in appello, replicando puntualmente ai motivi di CP_3
gravame e concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
I motivi di appello posso esaminarsi congiuntamente.
L'appello è infondato.
Va anzitutto rilevato che il Tribunale ha ritenuto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, per quanto afferisce ai suoi vizi formali, un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (v. pag. 3 sentenza, paragrafo 1° della motivazione). Ne consegue l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 618, terzo comma, c.p.c., per tutte le questioni decise dal Tribunale che attingono tali vizi (tra cui esistenza e/o validità notifica degli atti a mezzo pec non risultante dai pubblici registri, motivazione dell'atto, sottoscrizione del responsabile, indicazione degli interessi), con ogni conseguenza ad essi direttamente riconducibile anche in ordine all' interruzione del termine di prescrizione. A tale ultimo proposito, devesi ad ogni modo considerare che la questione è stata oramai risolta dalla Cassazione in senso sfavorevole all'appellante (Cass. SU, sent. n.
15979/2022), con pronunzia che questa Corte condivide e che non ha ragione di disattendere.
5 Va poi rilevato che non risulta idoneo motivo di appello avverso la motivazione del
Tribunale per quanto attiene al rigetto del motivo di ricorso incentrato sulle sanzioni e gli interessi a mente della normativa COVID-19. A tale riguardo, il Tribunale ha motivato che ≪ A parte la questione, irrisolta in ricorso, del perché dovrebbe applicarsi al caso di specie in materia di contributi disposizione disciplinante la materia tributaria, rileva l'Ufficio che le omissioni di cui agli AVA si riferiscono in parte ad anni precedenti il periodo pandemico (2015 e 2016) per il quale l'eccezione non ha alcun rilievo, ed in parte all'anno 2020 ma che la richiesta di interessi e sanzioni è stata avanzata a giugno 2022, ottobre 2022 e aprile 2023, date nelle quali, conclusa l'emergenza epidemiologica, sanzioni ed interessi avevano ricominciato a decorrere. In merito alla quantificazione dei medesimi si rileva che il periodo di sospensione dall'obbligazione di versamento è certamente precedente alla notifica dell'atto di pignoramento nel giugno 2022, ragione per cui l'eccezione avrebbe dovuto al più essere fatta valere nei 40 gg. dalla notifica di quest'ultimo atto, che già quantificava il dovuto a tale data per gli indicati titoli. ≫.
L'appellante non ha articolato alcuna critica idonea a confutare tale motivazione, per cui la decisione sul punto è passata in giudicato.
Analogamente, non risulta sottoposta a idonea censura la decisione sulla rituale iscrizione a ruolo dei crediti, in ordine alla quale il Tribunale ha così motivato: ≪ Rileva
l'Ufficio che parte ricorrente, la quale richiama normativa riferita a pretese tributarie
(l'art.12 porta quale titolo “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”) senza chiarire per quale motivo dovrebbero ritenersi applicabili ai crediti aventi natura contributiva, è comunque decaduta dal far valere eccezioni afferenti il ruolo atteso che ha provato, con la documentazione prodotta al proprio Controparte_6 fascicolo, di aver ritualmente notificato prima dell'intimazione di pagamento qui opposta, pignoramento di crediti n. 09784202200002350001 in data 06/06/2022 e preavviso di ipoteca n. 09776202200011124000 il 04/10/2022, atti entrambi che riportano gli estremi degli avvisi presupposti che sui medesimi ruoli fondavano la loro legittimità. Ne consegue che le eccezioni afferenti alla rituale iscrizione e comunicazione del ruolo avrebbero dovuto essere fatte valere entro 20 gg. dalla notifica degli indicati atti. ≫. Anche in questo caso, L'appellante non ha articolato alcuna critica idonea a confutare tale motivazione, per cui la decisione sul punto è passata in giudicato.
6 CP_ Per quanto attiene all'esistenza e alla notifica degli avvisi di addebito, l' costituendosi ne ha prodotto idonea prova, che è assolutamente indispensabile per la decisione sul punto.
CP_ L' ha così dimostrato documentalmente, anzitutto, la materiale esistenza degli avvisi di addebito, e l'appellante, dopo tale produzione, non ha contestato tale documenti. CP_ L' ha inoltre dimostrato la notifica dei due avvisi a mezzo pec. Emergono infatti:
l'avviso di addebito n. 39720210001742291000 avente ad oggetto contributi a percentuale sui redditi eccedenti il minimale per gli anni d'imposta 2015 e 2016 relativamente alla quota dovuta per il collaboratore oltre ai contributi fissi Persona_1
anno 2020, rate 1/2/3; l'avviso si è formato in data 07/10/2021 ed è stato notificato in data
18/10/2021 al recapito PEC FASTMAILSERVICE@LEGALMAIL.IT (che è il recapito certificato della ditta individuale RM-838496);
l'avviso di addebito n. 39720210008975671000 avente ad oggetto inadempienze da luglio 2020 a dicembre 2020 relative alla matricola aziendale n. 7056451970 iscritto a ruolo in data 25/10/2021 e notificato in data 20/11/2021 al recapito PEC suddetto
( . Email_1
Da ciò deriva che i contributi in questione non sono prescritti tenendo anche presente i 310 giorni dovuti al periodo di sospensione COVID ai sensi del DL 18/2020,
L.27/2020 e del successivo DL. 183/2020.
Tale documentazione è senz'altro ammissibile in quanto indispensabile per la decisione sul punto, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cpc.
CP_ L' ha inoltre specificamente allegato, e l'appellata non ha specificamente contestato, anche le seguenti testuali circostanze rilevanti sempre in relazione alla prescrizione, e cioè che:
a seguito di richiesta n. 24545535 del 21/01/2021, è stato inviato alla CP_7
a regolarizzare datato 25/01/2021, via PEC, al recapito Pt_1
FASTMAILSERVICE@LEGALMAIL.IT.
A seguito della notifica del suddetto invito, la contribuente ha presentato domanda di dilazione, che costituisce atto interruttivo della prescrizione, per i contributi a percentuale anni 2015 e 2016 per il collaboratore sig. (protocollo Persona_1
domanda telematizzata 7009.04/02/2021.0050178), dilazione accolta e definita a CP_1
7 seguito del versamento prima rata, avvenuto in data 08/02/2021, per importo pari a €
689,36.
La dilazione, tuttavia, è stata revocata per mancato pagamento delle rate successive alla prima in data 07/10/2021, con contestuale iscrizione a ruolo dell'intero importo a debito presente a quella data sulla posizione contributiva della ricorrente.
Da tutto ciò emerge dunque prova degli avvisi di addebito, della loro notifica e della utile interruzione del termine di prescrizione.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite del grado di appello tra e seguono la soccombenza Pt_1 CP_3
e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo.
CP_ Le spese del grado di appello tra le parti e l' possono invece compensarsi interamente, atteso che l' si è costituto soltanto in grado di appello apportando CP_1
documentazione indispensabile ai fini della decisione e così introducendo un elemento processuale imprevisto e imponderabile idoneo ad avviso della Corte ad integrare gravi ragioni per compensare interamente le spese tra le parti, nell'ottica ermeneutica indicata dalla Corte cost. in sentenza 19 aprile 2018, n 77.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante a rimborsare all' le spese Controparte_2 di lite del grado di appello, determinate in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali CP_ al 15 %, iva e cpa ove dovute, e compensa interamente le spese di lite con l'
8 Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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