Trib. Ancona, sentenza 12/02/2025, n. 274
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Sentenza 12 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott. Roberta Casoli del Tribunale Ordinario di Ancona, riguarda un'opposizione a un pignoramento diretto presso terzi, contestato da un contribuente nei confronti di un ente comunale. L'attore ha richiesto l'accertamento dell'illegittimità del pignoramento, sostenendo l'inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento e la prescrizione del credito tributario, mentre la controparte ha eccepito la giurisdizione del giudice ordinario e la regolarità delle notifiche.

Il Giudice ha rigettato l'opposizione, argomentando che la mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento notificata prima del pignoramento ha precluso la possibilità di contestare la validità degli avvisi di accertamento. Inoltre, ha ritenuto che la normativa emergenziale legata al Covid-19 avesse sospeso i termini di prescrizione, confermando la validità dell'ingiunzione di pagamento notificata nel 2022. La decisione si fonda su un'interpretazione consolidata della giurisprudenza, che stabilisce l'autonomia degli atti esecutivi e la necessità di impugnare tempestivamente gli atti presupposti. Infine, il Giudice ha compensato le spese di lite, riconoscendo la complessità della questione trattata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ancona, sentenza 12/02/2025, n. 274
    Giurisdizione : Trib. Ancona
    Numero : 274
    Data del deposito : 12 febbraio 2025

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