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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2773/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2773/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARBONARI FEDERICA, elettivamente domiciliato in Castelbellino via Kennedy n. 6 presso il difensore avv. CARBONARI FEDERICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
VALLINI FEDERICO, elettivamente domiciliato in VIA MARSALA, 17 ANCONA presso il difensore avv. VALLINI FEDERICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il giudizio di merito conseguente all'opposizione all'esecuzione Parte_1
proposta dalla medesima nell'ambito dell'esecuzione presso terzi promossa dal Controparte_1
ai sensi dell'art 72 bis DPR n. 602/1973 chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in via principale,
accertata l'illegittimità del pignoramento diretto ex art. 72 bis del DPR 602/73 per l'inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento, voglia condannare l'ente comunale alla restituzione della somma di €. 1.623,67 o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso, accertata l'illegittimità del pignoramento diretto ex art. 72
bis del DPR n. 602/73 per violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 18/2020, ovvero per l'intervenuta prescrizione dell'ingiunzione di pagamento notificata il 16.6.2022, voglia condannare l'ente comunale alla restituzione della somma di €. 1.623,67 o nella minore/maggiore somma che sarà ritenta di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo”.
La difesa di ha dedotto che quest'ultima, in data 6.12.2022, riceveva la notifica Parte_1
dell'atto di pignoramento diretto presso terzi su istanza del per mancato Controparte_1
pagamento della tassa dei rifiuti solidi urbani relativamente agli anni di imposta 2009-2010-2011-2012,
ha eccepito l'inesistenza e/o la nullità della notifica degli avvisi di accertamento, in quanto erano stati ricevuti da persona ignota alla destinataria, ha rappresentato che la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si era propagata agli atti successivi che venivano ad esserne immediatamente inficiati per nullità derivata;
ha sostenuto che, in caso di mancato accoglimento della formulata eccezione di nullità, la pretesa si era estinta per prescrizione essendo trascorsi oltre cinque anni dalla notifica della ingiunzione di pagamento del luglio 2016 e quella successiva notificata nel giugno 2022, non applicandosi la proroga disposta dalla legislazione emergenziale Covid-19.
Con comparsa di risposta del 10.10.2023 si costituiva il contestando tutto quanto Controparte_1
ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto, in particolare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario essendo competente il giudice tributario, in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della predetta eccezione, rilevava che la competenza per valore della presente controversia era in capo al giudice di pace, rappresentava che gli avvisi di accertamento pagina 2 di 6 erano stati regolarmente notificati, tuttavia, atteso che la parte debitrice, prima della notificazione del pignoramento opposto, era stata raggiunta dalla notifica di un'intimazione di pagamento, la mancata impugnazione di quest'ultima aveva determinato il consolidamento della pretesa tributaria, deduceva che la prescrizione non era maturata, in conseguenza della normativa emergenziale legata al Pt_2
che aveva disposto la sospensione dei termini, sicchè la successiva notifica dell'ingiunzione di pagamento era avvenuta nei termini, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.10.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sussiste la giurisdizione ordinaria in persona del giudice dell'esecuzione.
L'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi,
sostanzia un'opposizione agli atti esecutivi, quindi, la competenza a conoscere del ricorso è del giudice ordinario, a meno che al contribuente non sia stato notificato alcun atto presupposto e che il pignoramento rappresenti il primo atto in cui l'amministrazione manifesti la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in tal caso sussiste la giurisdizione tributaria (Cass- sez. un. 14.4.2020 n. 7822,
Cass. 13 8.2024 n. 22754).
Nel caso in esame, l'opposizione mossa avverso il pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72 bis del dpr 602/73 era stata preceduta dalla regolare notifica di due ingiunzioni di pagamento mai contestate dalla contribuente, si ritiene, pertanto, configurabile la competenza della giurisdizione ordinaria in persona del giudice dell'esecuzione, trattandosi di atti esecutivi opponibili unicamente per vizi propri e non certo per questioni di merito riconducibili alla pretesa impositiva.
La difesa dell'ente comunale ha eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito, essendo a suo dire competente il giudice di pace.
Ebbene, in tema di competenza, la domanda di opposizione a pignoramento presso terzi, quale procedura prevista ex art. 72 bis dpr 602/73 rientra nelle controversie che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, appartengono alla competenza per materia del g.e., indipendentemente dal valore della causa, pertanto, la domanda è stata correttamente proposta davanti al tribunale.
Quanto all'inammissibilità della documentazione effettuata da parte opposta con la comparsa conclusionale, si osserva che la sentenza è stata emessa successivamente allo scadere dei termini preclusivi, quindi, la produzione è da ritenersi ammissibile. pagina 3 di 6 La difesa di ha impugnato l'atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 Parte_1
bis DPR 602/73 eccependo il difetto di notifica dei sottesi avvisi di accertamento.
Ebbene, si osserva che, nel caso in esame, la parte debitrice prima della notificazione del pignoramento opposto, era stata raggiunta dalla notifica di un'intimazione di pagamento che non è
stata impugnata nei termini di legge.
Ciò posto, la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento medio tempore notificata preclude la possibilità di eccepire l'eventuale irregolarità della notifica dei precedenti avvisi di accertamento.
Con l'ordinanza n. 23346/2024 la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato, infatti, partendo dalla decisione n. 34416/2013 secondo cui: “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma
3, d. lgs. n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per i vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” ha evidenziato che “per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d. lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è
ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento”.
Il ragionamento della Corte prende le mosse dalla portata dell'art. 19 d. lgs. n. 546/1992, il cui dato testuale è chiaro: la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, ciò vuol dire, al contrario, che, se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto, l'impugnativa è definitivamente preclusa.
Tale sistema trova riscontro nella disciplina codicistica generale del processo esecutivo, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, il processo esecutivo è strutturato non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub-procedimenti “chiusi”, è costituito, cioè, ina una serie autonoma di atti pagina 4 di 6 propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto,
anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile,
(Cass. n. 14821/2000, Cass. n. 190/2001, Cass. n. 1308/2002).
Vi è, dunque, autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub-procedimento rispetto a quello precedente,
e ciò comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, sicchè, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concorrenti nonché
nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono essere più sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
Ne consegue che l'opposizione contro il pignoramento deve essere dichiarata inammissibile, in quanto la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento ha precluso la possibilità di far valere le irregolarità della notifica dei precedenti avvisi di accertamento.
Quale secondo motivo di impugnazione, ha eccepito la prescrizione deducendo Parte_1
che erano trascorsi oltre cinque anni tra la notifica dell'ingiunzione del luglio 2016 e quella notificata nel giugno 2022, di contro, parte creditrice ha sostenuto l'applicabilità della normativa emergenziale
Covid-19 che aveva disposto la sospensione dei termini sino al 5.1.2023.
Ciò posto, l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 prevede la sospensione dei termini della fase della riscossione coattiva facendo specifico riferimento ai crediti tributari derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'agenzia , avvisi di addebito esecutivo emessi dall' CP_2 Pt_3
avvisi di accertamento esecutivi emessi dall , ingiunzioni di cui al regio decreto Controparte_3
14 aprile 1910 n. 639 emesse dagli enti territoriali, avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali..
Nel caso di specie, la questione va inquadrata all'interno della disciplina dell'art. 68 poiché gli avvisi di accertamento emessi dal nell'anno 2013, divenuti definitivi, sono stati seguiti Controparte_1
da ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639 del 1910 emessi dall'ente comunale nel luglio 2016 poi seguita dall'ingiunzione di pagamento del giugno 2022, si tratta pertanto, di crediti ormai da tempo sottoposti a riscossione coattiva da parte dell'ente comunale
Ciò posto, ai sensi del quarto periodo del comma 1 dell'art. 68, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del d. lgs. 24 settembre 2015 n. 159, a mente del quale “le disposizioni in materia di pagina 5 di 6 sospensione dei termini dei versamenti dei tributi…comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo…la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione,
controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Ne consegue che vanno considerati sospesi i termini di prescrizione per tutto il periodo previsto dal comma 1 dell'art. 68, ossia dall'8.3.2020 al 31 agosto 2021, termine quest'ultimo derivante da una serie di proroghe legislative.
Deve, pertanto, concludersi che l'ingiunzione di pagamento del giugno 2022 è stata notificata prima della scadenza del termine quinquennale di prescrizione del credito tributario.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, l'opposizione va rigettata.
L'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
ANCONA 11/02/2025
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2773/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARBONARI FEDERICA, elettivamente domiciliato in Castelbellino via Kennedy n. 6 presso il difensore avv. CARBONARI FEDERICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
VALLINI FEDERICO, elettivamente domiciliato in VIA MARSALA, 17 ANCONA presso il difensore avv. VALLINI FEDERICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il giudizio di merito conseguente all'opposizione all'esecuzione Parte_1
proposta dalla medesima nell'ambito dell'esecuzione presso terzi promossa dal Controparte_1
ai sensi dell'art 72 bis DPR n. 602/1973 chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in via principale,
accertata l'illegittimità del pignoramento diretto ex art. 72 bis del DPR 602/73 per l'inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento, voglia condannare l'ente comunale alla restituzione della somma di €. 1.623,67 o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso, accertata l'illegittimità del pignoramento diretto ex art. 72
bis del DPR n. 602/73 per violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 18/2020, ovvero per l'intervenuta prescrizione dell'ingiunzione di pagamento notificata il 16.6.2022, voglia condannare l'ente comunale alla restituzione della somma di €. 1.623,67 o nella minore/maggiore somma che sarà ritenta di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo”.
La difesa di ha dedotto che quest'ultima, in data 6.12.2022, riceveva la notifica Parte_1
dell'atto di pignoramento diretto presso terzi su istanza del per mancato Controparte_1
pagamento della tassa dei rifiuti solidi urbani relativamente agli anni di imposta 2009-2010-2011-2012,
ha eccepito l'inesistenza e/o la nullità della notifica degli avvisi di accertamento, in quanto erano stati ricevuti da persona ignota alla destinataria, ha rappresentato che la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si era propagata agli atti successivi che venivano ad esserne immediatamente inficiati per nullità derivata;
ha sostenuto che, in caso di mancato accoglimento della formulata eccezione di nullità, la pretesa si era estinta per prescrizione essendo trascorsi oltre cinque anni dalla notifica della ingiunzione di pagamento del luglio 2016 e quella successiva notificata nel giugno 2022, non applicandosi la proroga disposta dalla legislazione emergenziale Covid-19.
Con comparsa di risposta del 10.10.2023 si costituiva il contestando tutto quanto Controparte_1
ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto, in particolare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario essendo competente il giudice tributario, in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della predetta eccezione, rilevava che la competenza per valore della presente controversia era in capo al giudice di pace, rappresentava che gli avvisi di accertamento pagina 2 di 6 erano stati regolarmente notificati, tuttavia, atteso che la parte debitrice, prima della notificazione del pignoramento opposto, era stata raggiunta dalla notifica di un'intimazione di pagamento, la mancata impugnazione di quest'ultima aveva determinato il consolidamento della pretesa tributaria, deduceva che la prescrizione non era maturata, in conseguenza della normativa emergenziale legata al Pt_2
che aveva disposto la sospensione dei termini, sicchè la successiva notifica dell'ingiunzione di pagamento era avvenuta nei termini, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.10.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sussiste la giurisdizione ordinaria in persona del giudice dell'esecuzione.
L'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi,
sostanzia un'opposizione agli atti esecutivi, quindi, la competenza a conoscere del ricorso è del giudice ordinario, a meno che al contribuente non sia stato notificato alcun atto presupposto e che il pignoramento rappresenti il primo atto in cui l'amministrazione manifesti la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in tal caso sussiste la giurisdizione tributaria (Cass- sez. un. 14.4.2020 n. 7822,
Cass. 13 8.2024 n. 22754).
Nel caso in esame, l'opposizione mossa avverso il pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72 bis del dpr 602/73 era stata preceduta dalla regolare notifica di due ingiunzioni di pagamento mai contestate dalla contribuente, si ritiene, pertanto, configurabile la competenza della giurisdizione ordinaria in persona del giudice dell'esecuzione, trattandosi di atti esecutivi opponibili unicamente per vizi propri e non certo per questioni di merito riconducibili alla pretesa impositiva.
La difesa dell'ente comunale ha eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito, essendo a suo dire competente il giudice di pace.
Ebbene, in tema di competenza, la domanda di opposizione a pignoramento presso terzi, quale procedura prevista ex art. 72 bis dpr 602/73 rientra nelle controversie che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, appartengono alla competenza per materia del g.e., indipendentemente dal valore della causa, pertanto, la domanda è stata correttamente proposta davanti al tribunale.
Quanto all'inammissibilità della documentazione effettuata da parte opposta con la comparsa conclusionale, si osserva che la sentenza è stata emessa successivamente allo scadere dei termini preclusivi, quindi, la produzione è da ritenersi ammissibile. pagina 3 di 6 La difesa di ha impugnato l'atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 Parte_1
bis DPR 602/73 eccependo il difetto di notifica dei sottesi avvisi di accertamento.
Ebbene, si osserva che, nel caso in esame, la parte debitrice prima della notificazione del pignoramento opposto, era stata raggiunta dalla notifica di un'intimazione di pagamento che non è
stata impugnata nei termini di legge.
Ciò posto, la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento medio tempore notificata preclude la possibilità di eccepire l'eventuale irregolarità della notifica dei precedenti avvisi di accertamento.
Con l'ordinanza n. 23346/2024 la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato, infatti, partendo dalla decisione n. 34416/2013 secondo cui: “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma
3, d. lgs. n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per i vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” ha evidenziato che “per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d. lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è
ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento”.
Il ragionamento della Corte prende le mosse dalla portata dell'art. 19 d. lgs. n. 546/1992, il cui dato testuale è chiaro: la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, ciò vuol dire, al contrario, che, se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto, l'impugnativa è definitivamente preclusa.
Tale sistema trova riscontro nella disciplina codicistica generale del processo esecutivo, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, il processo esecutivo è strutturato non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub-procedimenti “chiusi”, è costituito, cioè, ina una serie autonoma di atti pagina 4 di 6 propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto,
anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile,
(Cass. n. 14821/2000, Cass. n. 190/2001, Cass. n. 1308/2002).
Vi è, dunque, autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub-procedimento rispetto a quello precedente,
e ciò comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, sicchè, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concorrenti nonché
nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono essere più sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
Ne consegue che l'opposizione contro il pignoramento deve essere dichiarata inammissibile, in quanto la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento ha precluso la possibilità di far valere le irregolarità della notifica dei precedenti avvisi di accertamento.
Quale secondo motivo di impugnazione, ha eccepito la prescrizione deducendo Parte_1
che erano trascorsi oltre cinque anni tra la notifica dell'ingiunzione del luglio 2016 e quella notificata nel giugno 2022, di contro, parte creditrice ha sostenuto l'applicabilità della normativa emergenziale
Covid-19 che aveva disposto la sospensione dei termini sino al 5.1.2023.
Ciò posto, l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 prevede la sospensione dei termini della fase della riscossione coattiva facendo specifico riferimento ai crediti tributari derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'agenzia , avvisi di addebito esecutivo emessi dall' CP_2 Pt_3
avvisi di accertamento esecutivi emessi dall , ingiunzioni di cui al regio decreto Controparte_3
14 aprile 1910 n. 639 emesse dagli enti territoriali, avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali..
Nel caso di specie, la questione va inquadrata all'interno della disciplina dell'art. 68 poiché gli avvisi di accertamento emessi dal nell'anno 2013, divenuti definitivi, sono stati seguiti Controparte_1
da ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639 del 1910 emessi dall'ente comunale nel luglio 2016 poi seguita dall'ingiunzione di pagamento del giugno 2022, si tratta pertanto, di crediti ormai da tempo sottoposti a riscossione coattiva da parte dell'ente comunale
Ciò posto, ai sensi del quarto periodo del comma 1 dell'art. 68, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del d. lgs. 24 settembre 2015 n. 159, a mente del quale “le disposizioni in materia di pagina 5 di 6 sospensione dei termini dei versamenti dei tributi…comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo…la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione,
controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Ne consegue che vanno considerati sospesi i termini di prescrizione per tutto il periodo previsto dal comma 1 dell'art. 68, ossia dall'8.3.2020 al 31 agosto 2021, termine quest'ultimo derivante da una serie di proroghe legislative.
Deve, pertanto, concludersi che l'ingiunzione di pagamento del giugno 2022 è stata notificata prima della scadenza del termine quinquennale di prescrizione del credito tributario.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, l'opposizione va rigettata.
L'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
ANCONA 11/02/2025
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6