Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di HI, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 16/04/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
n. 49/2025;
TRA
rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Veronica Imparato;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in HI alla via CP_1
Spezioli n. 12, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del 22.03.2024, dagli avv.ti
Roberta Del Sordo e Cristina Grappone;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.01.2025 la ricorrente impugnava il provvedimento con il quale l' aveva comunicato la sussistenza di un indebito di € 1.629,06, relativamente al CP_1
reddito di cittadinanza percepito mesi di febbraio e marzo 2023. La ricorrente deduceva di non essere tenuta alla restituzione della somma percepita a titolo di reddito di cittadinanza per aver comunicato all' , sia pure con un leggero ritardo, l'inizio di attività lavorativa da parte del CP_1
proprio compagno convivente. La parte ricorrente eccepiva, inoltre, la nullità/illegittimità del provvedimento dell' per difetto di motivazione. CP_1
Tanto premesso, la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
1
- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del provvedimento emesso dall' e notificato in data 7 agosto 2024 per totale carenza di motivazione;
- in ogni caso accertare e CP_ dichiarare la nullità e/o illegittimità del provvedimento emesso dall' e notificato in data 7 agosto 2024 per insussistenza del presupposto giustificativo dello stesso;
- conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto all' a titolo di restituzione della CP_1
prestazione Reddito di Cittadinanza legittimamente erogata dal mese di aprile 2022 fino al mese di marzo 2023.
- per l'effetto, condannare l' di HI al pagamento delle spese e competenze del CP_1
presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che, a tal fine, si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.”.
1.1. L , costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso, chiedendone il CP_1
rigetto.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
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2. La ricorrente ha in primo luogo eccepito l'illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito per omessa motivazione e conseguente violazione dell'art. 3 della legge n.
241/90. La deduzione è priva di fondamento alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che
l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio anche nell'ipotesi in cui il procedimento amministrativo, avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente, abbia dato luogo ad una revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale, e non all'attribuzione della stessa su iniziativa dell'assicurato; ne consegue che l'istante non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva, in tal caso, la CP_2
2 possibilità di chiedere il risarcimento del danno” (Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 31954/2019; nello stesso senso Cass. n. 9986/2009 e n. 2804/2003).
Si è, inoltre, affermato che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'”accipiens” l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n.
2739/2016).
Deve, pertanto, ritenersi che l'eventuale difetto di motivazione del provvedimento di recupero dell' , non sia sufficiente per affermare il diritto dell'assicurato di percepire la prestazione CP_1 oggetto della richiesta di restituzione da parte dell' , occorrendo, invece, Controparte_3
verificare se sussistano o meno i presupposti normativamente stabiliti per il legittimo godimento della prestazione.
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3. Quanto al merito, la domanda di accertamento negativo proposta dalla ricorrente è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
3.1. La ricorrente, in data 23.03.2022, ha presentato domanda amministrativa finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza. La domanda è stata accolta e la prestazione è stata corrisposta da aprile 2022 al 31.03.2023.
Con lettera raccomandata del 29/05/2023 l' ha comunicato alla ricorrente la decadenza CP_1
dalla prestazione per mancata comunicazione di variazione occupazionale nel termine di 30 giorni (doc. 3 res.). Con successiva comunicazione del 5 luglio 2024 l' ha chiesto alla CP_1 ricorrente la restituzione della somma di € 1.629,06, percepita nei mesi di febbraio e marzo
2023 (doc. 4 res.).
3.2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, il reddito di cittadinanza “è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio” di una serie di requisiti, tra cui un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui, soglia incrementata fino a € 7.560,00 in presenza di più componenti del nucleo familiare.
3 L'art. 3, comma 8, prevede: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità…. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall'Istituto, che CP_1 mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all con le modalità di cui al presente comma, CP_1 esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente”.
L'art. 8, lett. C, della circolare n. 43 del 20/03/2019 prevede che i redditi derivanti dallo CP_1 svolgimento di attività lavorativa debbano essere comunicati all' entro 30 giorni CP_1 dall'inizio dell'attività, a pena di decadenza dalla prestazione (doc. 7 res.).
3.3. Nel caso di specie, è pacifico che il compagno della ricorrente sia stato assunto con contratto a tempo determinato dal 3/10/2022 al 31/12/2022, assunzione che la ricorrente ha comunicato all' a novembre del 2022. Altrettanto pacifico è che il contratto a tempo CP_1
determinato, il 27/12/2022, sia stato prorogato fino al 30/06/2023 e che tale proroga sia stata comunicata il 24/04/2023, dopo quasi tre mesi dalla conoscenza della prosecuzione del rapporto di lavoro. Poiché la prima comunicazione era relativa ad un rapporto di lavoro a tempo determinato, la ricorrente era onerata di comunicare all' anche la proroga del CP_1
contratto e di farlo nel termine di 30 giorni, termine previsto a pena di decadenza. Poiché tale termine non è stato rispettato, del tutto legittimamente l' ha comunicato la decadenza CP_1
dalla prestazione e richiesto la restituzione di quanto erogato nei mesi di febbraio e marzo
2023. Peraltro, a prescindere dalla decadenza per omessa comunicazione dell'inizio di attività lavorativa, la richiesta di restituzione deve ritenersi legittima in quanto la stessa ricorrente ha riconosciuto l'inesistenza dei requisiti economici per il godimento della prestazione per effetto dell'attività lavorativa svolta dal proprio convivente. Tanto porta ad affermare, come richiesto dall' nelle sue conclusioni, che la ricorrente sia tenuta alla restituzione anche del reddito CP_1
di cittadinanza percepito a gennaio 2023. Non può, invece, ritenersi che la ricorrente sia tenuta
4 alla restituzione del reddito di cittadinanza percepito a dicembre del 2022, in quanto a quella data sussistevano tutti i requisiti per il godimento della prestazione, poiché il convivente della ricorrente ha lavorato soltanto da ottobre a novembre 2022 e lo svolgimento di attività lavorativa è stato regolarmente comunicato all' . CP_1
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4. Le considerazioni che precedono portano ad affermare che la pretesa dell' di CP_1 restituzione dell'importo corrisposto alla ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 sia pienamente fondata.
Il ricorso va, quindi, rigettato e va dichiarato l'obbligo della ricorrente di restituire la somma di
€ 1.629,06, di cui alla comunicazione del 5 luglio 2024, nonché la somma percepita a CP_1
titolo di reddito di cittadinanza nel mese di gennaio 2023.
Non si provvede sulle spese di lite, sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di HI, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara l'obbligo della ricorrente di restituire la somma di €
1.629,06, di cui alla comunicazione del 5 luglio 2024, nonché la somma percepita a titolo CP_1
di reddito di cittadinanza nel mese di gennaio 2023; nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
HI, 16/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ilaria Prozzo
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