Ordinanza cautelare 23 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 23/05/2019, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2019
N. 00207/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00394/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2019, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , e nell’interesse di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Germana Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , A.N.A.C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio -OMISSIS-, via dell'Arsenale, n. 21;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dell'informativa antimafia interdittiva, prot. n. fasc. 3588/2018 Area I bis/Ant. del 12 marzo 2019 resa dalla Prefettura -OMISSIS-- Ufficio Territoriale del Governo, comunicata alla ricorrente in data 21 marzo 2019 avente ad oggetto “Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi del d.lgs n. 159/2011 e s.m.i. Società -OMISSIS- con sede legale -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-” e di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e connesso, ancorché non conosciuto, ivi incluso il casellario giudiziale cui rinvia l'informativa antimafia interdittiva (non conosciuto) e con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del Governo -OMISSIS-e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e la memoria del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio territoriale del Governo -OMISSIS-e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per la ricorrente l’avvocato Germana Cassar e per le amministrazioni l’avvocato dello Stato Nicola Parri;
Le doglianze espresse dalla ricorrente si rivelano infondate in quanto la natura schiettamente preventiva della informativa antimafia non rende ad essa applicabili i principi e le disposizioni del diritto sanzionatorio, quali il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, il regime di estinzione del reato previsto dall’articolo 445, comma 2, c.p.p., la preclusione dell’applicazione di pene accessorie, di cui al comma 1 del medesimo articolo, o i benefici derivanti dalla sospensione condizionale della pena e dalla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, fondati su una diversa ratio di matrice specialpreventiva.
La condanna per uno dei delitti ostativi elencati nell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, tra i quali rientra quella irrogata all’amministratore unico della società ricorrente, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del c.p.p. per il delitto di cui all’articolo 640 bis del c.p., commesso in continuazione ed in concorso con altre persone, è pertanto sufficiente a giustificare l’emanazione dell’informazione antimafia interdittiva, a prescindere dall’epoca della sua irrogazione e dalle successive vicende della stessa, poiché il legislatore ha inteso attribuire rilievo all’accertamento della mera sussistenza di un fatto tipico di reato che, per la qualità del suo autore nell’ambito dell’organizzazione societaria, è indicatore di un rischio attuale di condizionamento mafioso.
Nessun rilievo può essere in questa sede accordato alla circostanza che in data 25 marzo 2019, ossia in data successiva all’emanazione del provvedimento impugnato, l’amministratore unico abbia rassegnato le proprie dimissioni dalla carica societaria, in quanto dovrà essere la Prefettura a valutare come tale vicenda incida in concreto sul governo societario e sugli assetti proprietari.
La domanda cautelare deve essere respinta anche per assenza di un pregiudizio grave ed irreparabile nelle more della trattazione del giudizio nel merito, dal momento che alla società ricorrente non è precluso in assoluto, ai sensi dell’articolo 67, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, lo svolgimento di attività economica nel mercato di riferimento della produzione delle energie rinnovabili.
In ragione della pendenza di un riesame da parte della Prefettura -OMISSIS-e della necessità di addivenire ad una pronta definizione del giudizio, il Collegio ritiene di dover fissare a breve l’udienza di trattazione nel merito e di disporre la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, respinge la domanda cautelare.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 9 ottobre 2019.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente ed il suo amministratore unico.
Così deciso -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Savio Picone, Presidente FF
Flavia Risso, Primo Referendario
Rosanna Perilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Savio Picone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.