TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 940/2020 del Tribunale di Tivoli
promossa da c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv.to VALERI GIANNA, per procura in atti,
Parte attrice nei confronti di , rappresentato e difeso dall'Avv.to SCANU Controparte_1
IDA, per procura in atti;
Parte convenuta
, con l'Avv. Giovanni Pieri Controparte_2
Nerli
Chiamata in causa
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Sig. al fine di sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Tivoli, contrariis reiectis 1) Accertare la responsabilità professionale e l'inadempimento contrattuale del Dott. CP_1
nel trattamento medico di cui in narrativa e per l'effetto condannare il
[...]
medesimo al risarcimento in favore di di tutti i danni conseguenti Parte_1
nella misura di € 43.821,28 per danno biologico oltre personalizzazione massima nonché di € 15.400,00 per spese mediche future, € 6.000,00 per onorari professionali corrisposti nonché di tutti i conseguenti danni patrimoniali, non patrimoniali,
biologici, morali ed alla vita di relazione nonché per omesso ed insufficiente consenso informato nella somma ritenuta di giustizia in esito alla espletanda istruttoria oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché al rimborso delle spese di mediazione per € 549,80; 2) Condannare il Dott. al pagamento Controparte_1
delle spese e competenze di lite “.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale concludeva:
“- in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, via Benigno Crespi, 23; - in via pregiudiziale dichiararsi la nullità della notifica per violazione dell'art. 139 cpc;
- nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ridurre la domanda per tutte le motivazioni sopra espresse e comunque dichiarare il terzo , tenuto a rifondere nella CP_3 Controparte_3
misura e nei limiti previsti dalla polizza assicurativa, le somme di cui il pagamento sarà imposto al Dottor e, per l'effetto, condannare la stessa società al CP_1
pagamento diretto in favore dell'attrice per il medesimo importo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge”.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata la quale concludeva:
“Voglia l'adito Tribunale di Tivoli, ogni contraria deduzione, eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria disattese, per i motivi esposti, previ i necessari accertamenti e declaratorie in fatto e diritto, all'occorrenza in via riconvenzionale, In via principale, prendere e dare atto della transazione stipulata dall'attrice Parte_1
con il convenuto dott. il 6.7.2017 e prodotta in atti, avente
[...] Controparte_1
per oggetto il medesimo diritto oggi azionato in giudizio, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, ovvero la radicale infondatezza o come meglio,
di tutte le domande proposte da nei confronti del dott. Parte_1 CP_1
con rigetto della domanda attorea e quindi della domanda di garanzia
[...]
formulata dal dott. nei confronti di . CP_1 Controparte_4 In via subordinata e salvo gravame, nel merito, rigettare comunque tutte le domande attoree perché infondate in fatto e diritto e comunque sfornite di prova;
accertare e dichiarare che il dott. è completamente estraneo alla responsabilità Controparte_1
allegata in giudizio e non deve rispondere di alcunché, con vittoria delle spese di lite anche in favore della terza chiamata e consequenziale rigetto della domanda CP_2
di garanzia rivolta nei suoi confronti. Rigettare ogni possibile domanda diretta da chiunque avanzata nei confronti di questa concludente Compagnia, in quanto inammissibile e infondata.
In via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nella non creduta ipotesi che siano superate le superiori eccezioni e difese e riconosciuta la responsabilità del dott.
liquidare il danno secondo giustizia e secondo quanto risulterà ex adverso CP_1
provato essere in rapporto di causalità immediata e diretta con la condotta del convenuto, mai oltre i limiti della domanda, denegato il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, non dovuto, comunque in misura nettamente inferiore a quanto richiesto e senza vincolo di solidarietà con i corresponsabili, anche se non parti in causa, evitando indebiti arricchimenti o duplicazioni risarcitorie ed esclusi il danno determinato dal fortuito e ogni personalizzazione. Diminuire il risarcimento ex art. 7 comma 3, L. n. 24/2017. Diminuire infine il risarcimento in proporzione della accertanda e declaranda quota di responsabilità della stessa attrice Parte_1
(art. 1227, comma 1 c.c.) o di soggetti terzi ed escludere il risarcimento di
[...]
quei maggiori danni che l'attrice avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza
(art. 1227, comma 2 c.c.) ed ogni ingiustificato arricchimento. Quanto al rapporto assicurativo e alla domanda di garanzia, accertare e dichiarare la perdita dell'indennità ex art. 1892 c.c. in danno del dott. , per le ragioni Controparte_1
esposte e per quanto di giustizia, con conseguente rigetto della domanda di garanzia.
In subordine, salvo gravame, accertare e dichiarare che è Controparte_4
tenuta all'indennità esclusivamente entro i limiti, con le esclusioni ed alle condizioni tutte previste nella polizza invocata in giudizio n. 268A7296; accertare e dichiarare che la polizza di opera soltanto a secondo rischio e dunque limitare la CP_2
garanzia in favore del dott. alla sola eventuale eccedenza rispetto ai CP_1
massimali assicurati dagli altri suoi assicuratori e comunque non oltre il massimale garantito da di € 500.000,00 annuo e per sinistro. Il tutto Controparte_4
negli stretti termini delle condizioni di polizza, con tutte le relative condizioni,
limitazioni ed esclusioni, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, il massimale e la sua erosione che sarà documentata, l'esclusione dei danni non determinati da errore tecnico e comunque della garanzia per mancata rispondenza dell'impegno di risultato assunto dal medico, la franchigia fissa di € 5.000,00 per implantologia, l'esclusione della ripetizione di onorari professionali, l'esclusione del risarcimento di spese future, l'esclusione della copertura per la responsabilità
derivante da inidoneità del consenso informato. Inoltre, previa graduazione e conseguente declaratoria delle singole quote di responsabilità tra tutti i responsabili,
accertare e dichiarare che la garanzia dovuta da è limitata Controparte_4
alla quota di responsabilità personale e diretta del dott. , da Controparte_1
accertare, in misura percentuale, anche incidentalmente, ai fini della determinazione dell'obbligo di , con esclusione di quella che gli deriva in via di solidarietà CP_2
con gli altri corresponsabili pur se non chiamati in causa, contenendo conseguentemente la garanzia di entro tale accertando e declarando limite, CP_2
indipendentemente dal fatto che l'assicurato possa essere condannato ed escusso per l'intero. Diminuire l'indennizzo ex art. 1893 c.c.. Escluso il rimborso di spese ex art. 1917, c. 3 c.c. ed esclusa la condanna ex art. 91 c.p.c.. Esclusa qualsiasi condanna diretta di nei confronti dell'attrice. Vinte in ogni caso le spese Controparte_4
di lite, con gli accessori di legge.”
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti;
veniva espletata consulenza di ufficio e le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 28/6/24 dinanzi a questo Giudice.
*****
La domanda è fondata e provata e merita accoglimento.
La sig.ra agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità Parte_1
professionale e l'inadempimento contrattuale del Dott. nei Controparte_1
trattamenti odontoiatrici dal medesimo prestati e per l'effetto chiede di condannare il sanitario al risarcimento in suo favore di tutti i danni conseguenti. Deduceva che,
nell'esecuzione degli interventi praticati, specificamente dettagliati, non vi fosse stata da parte del Dott. l'adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti Controparte_1
dettati dalla scienza medico-chirurgica odontoiatrica e suggeriti dall'esperienza,
nonché il rispetto delle 'Linee guida' ministeriali e delle regole tecniche di buona prassi, essendo viceversa ravvisabili tutti gli estremi dell'imperizia, imprudenza e negligenza nella condotta professionale del sanitario.
Il dott. si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di essere CP_1
autorizzato alla chiamata in causa della e di dichiararsi la nullità Controparte_3
della notifica per violazione dell'art. 139 cpc. Nel merito, chiedeva, in via principale,
il rigetto della domanda perché infondata ed, in via subordinata, la riduzione della domanda stessa con dichiarazione della quale Controparte_3
soggetto tenuto a rifondere le somme di cui il pagamento dovesse essere imposto al
Dottor CP_1
La , costituendosi in giudizio, eccepiva Controparte_5
preliminarmente l'intervenuta transazione tra le parti con riferimento ai fatti e alle pretese oggetto del giudizio, con conseguente inammissibilità e infondatezza della domanda attorea. In subordine, chiedeva il rigetto di ogni possibile domanda formulata nei propri confronti e nei confronti del dott. in quanto CP_1
inammissibile, infondata in fatto e diritto e non provata. Eccepiva la perdita dell'indennità ex artt. 1892-1893 c.c. e, in subordine, evidenziava tutti limiti di polizza.
Deve in primis essere rigettata l'eccezione della parte convenuta in merito alla nullità della citazione. Infatti, la stessa risulta regolarmente perfezionata presso lo studio professionale del convenuto e si deve, in ogni caso, ritenersi sanata dalla tempestiva costituzione del convenuto. In tema di notificazioni, l'art. 139 c.p.c. non dispone alcun ordine da seguire nelle ricerche del luogo, potendo scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o l'ufficio, purché si tratti di luogo situato nel Comune di residenza del destinatario.
In presenza di una notificazione nulla, per principio giurisprudenziale pacifico opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata che opera con efficacia ex tunc, cioè sana con effetto retroattivo il vizio della notificazione;
il detto effetto sanante ex tunc prodotto dalla costituzione del convenuto opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità, come nella fattispecie.
L'eccezione, dunque, è rigettata.
Deve poi essere rigettata l'eccezione della terza chiamata, in merito alla
“liberatoria” del 6/7/17; la liberatoria sarebbe comunque intervenuta tra diverse parti,
restando la estranea al rapporto tra loro intercorso, e non può essere opposta. CP_2
Il convenuto ha fatto propria l'eccezione solo nella memoria n. 1 e non nella CP_1
comparsa difensiva. In ogni caso, sembra che le parti abbiano ritenuto di non darvi corso e di ritenerla risolta per mutuo consenso;
il dott. non ha versato quanto CP_1
si era impegnato a corrispondere.
Nel merito si osserva.
Sulla responsabilità del medico. La responsabilità medica si verifica quando esiste un nesso causale tra un danno alla salute del paziente e la condotta dell'operatore sanitario. Questa
responsabilità può derivare sia da azioni dirette del medico, sia da omissioni, come nel caso di un errore diagnostico o terapeutico. Il nesso causale può emergere anche in presenza di inefficienze o carenze strutturali della struttura sanitaria in cui il medico opera.
La responsabilità medica si fonda su tre elementi: danno, colpa e nesso di causalità. Solo quando tutti questi elementi sono presenti si può parlare di responsabilità giuridica del medico o della struttura sanitaria.
Questi presupposti sono necessari per affermare che il comportamento del professionista ha effettivamente provocato un danno al paziente, e che questo danno è
il risultato di una violazione dei doveri professionali.
Il primo presupposto per configurare la responsabilità medica è l'esistenza di un danno. Si parla di danno quando il paziente subisce una lesione fisica o psicologica, o un peggioramento delle sue condizioni di salute a causa di un intervento medico o di un'omissione.
Il danno può essere di natura patrimoniale (come le spese mediche o la perdita di capacità lavorativa) o non patrimoniale (come la sofferenza fisica o morale). Senza
un danno effettivo, non è possibile configurare una responsabilità medica, anche se il medico ha commesso un errore.
La colpa si verifica quando un medico viola i doveri di diligenza, prudenza o perizia. Può manifestarsi in tre forme: Negligenza: quando il medico agisce con superficialità o trascuratezza, come dimenticare di controllare informazioni importanti dal paziente (ad esempio, allergie).
Imprudenza: quando il medico adotta comportamenti rischiosi senza le dovute precauzioni, come procedere con un trattamento senza valutare adeguatamente i rischi.
Imperizia: quando il medico manca delle competenze tecniche necessarie per gestire una situazione, o commette un errore esecutivo durante un intervento chirurgico.
Il terzo elemento è il nesso di causalità, ossia il legame tra la condotta del medico e il danno subito dal paziente. Questo significa che il danno deve essere una conseguenza diretta dell'errore o dell'omissione del medico.
Tutti i suddetti presupposti sono presenti nella fattispecie e sono stati provati.
A seguito di consulenza tecnica di ufficio, in merito alla responsabilità del medico ed ai danni cagionati per imperizia, veniva accertato che “La signora all'osservatore attuale lamenta un corteo sintomatologico Parte_1
caratterizzato da cefalea post sinusitica ed ipoestesia della regione zigomatica di destra, nonchè disturbi masticatori. Tale quadro sintomatologico risulta del tutto compatibile con il complesso patologico di cui risulta essere affetta e con gli esiti permanenti correlate alla patologia infiammatoria creata sul pavimento del seno mascellare destro con sinusite mascellare destra da corpo estraneo, comunicazione oro-nasale e oro-antrale a destra, infiammazione periapicale a carico dell'elemento
41. Le risultanze della documentazione sanitaria disponibile e dalla visita medico-
legale d'Ontoiatica ci consentono di qualificare e quantificare il danno poichè il soggetto presentava, in relazione all'organo considerato delle creste ossee, che seppur ridotte da una protologia infiammatoria cronica in atto, avrebbe potuto supportare una riabilitazione protesica fissa progettata su elementi implantologici,
aumento del volume della cresta ossea attraverso procedura di grande rialzo del seno mascellare destro, e infine inserimento degli impianti che successivamente sarebbero stati protesizzati. In relazione all'atto operatorio sopravenzionato condotto dal sulla base dei dati estrapolati dalla documentazione sanitaria CP_1
avvisionata risulta evidente che vi fu un approccio inadeguato al caso, in quanto non risulta essere stata attuata una procedura essenziale ai fini della buona riuscita dell'intervento implantare, quindi le obiettività raccolte e l'analisi della documentazione portata in visione consentono di dimostrare il nesso causale tra le imperite terapie implantari eseguite e la successiva insorgenza di sinusite mascellare destra.
Considerato l'intervento del sanitario, del centro medico e l'intervento chirurgico parzialmente risolutivo, è valutabile un periodo di invalidità temporanea media al 50% per la patologia sinusale della durata stimabile in 20 giorni e di giorni
5 al 100% per il periodo di eventuale ricovero, che non risulta documentato, sia superiore a un giorno e di circa 4 giorni di trattamento per l'effettuazione degli impianti. Il residuo di danno permanente può essere valutato in misura al 6%.
L'intervento chirurgico per la rimozione dell'impianto nel seno mascellare destro, nella remota possibilità che venga mai eseguito, stante la perdurata assenza di consenso da parte della perizianda, può comunque essere eseguito in ambiente ospedaliere. Pertanto non andrebbero in ogni caso risarcite le spese di Euro 3.500
richieste e non corteggiate, fatto salvo che l'eventuale intervento emenderebbe il danno permanente di circa 2-3% in termini di danno biologico perverente”.
E' stata dunque accertata una imperizia da parte del medico operante che legittima la richiesta di risarcimento danni da parte dell'odierna attrice.
Circa le condizioni di polizza si osserva.
La terza chiamata ha eccepito che si è obbligata ad indennizzare il CP_2
dott. per il risarcimento che questi sia tenuto a pagare per danni Controparte_1
involontariamente cagionati a terzi per effetto dello svolgimento della sua professione di medico dentista, esclusivamente per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti di cose. Con ciò è ipso facto escluso dal rischio assicurato il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale che non consista in danneggiamento di cose: esulano totalmente dalla garanzia assicurativa il pagamento/rimborso in favore del paziente di compensi od onorari (prestazione peraltro avente natura restitutoria e non risarcitoria, non costituente danno conseguenza e, dunque,
comunque esclusa dal rischio assicurato), ovvero anche di spese mediche sostenute o sostenende. Parimenti escluso è il danno derivante da mancato raggiungimento di obblighi di risultato assunti dal sanitario, ovvero ad insuccessi professionali derivanti da titolo contrattuale , insomma, stante il preciso significato anche CP_2
letterale del rischio che si legge in polizza, non ha assicurato l'insuccesso professionale del dott. né il mancato raggiungimento del risultato avuto di CP_1
mira dall'odontoiatra, né tantomeno il guadagno o il reddito del professionista, ma solo il danno derivante da lesioni personali causate al paziente. Il mero insuccesso di una cura chirurgica non costituisce, dunque, un danno indennizzabile a termini di polizza, ma è questione che è riservata ai rapporti contrattuali tra medico e paziente e che essi debbono risolvere, autonomamente”.
Sul massimale: “il massimale assicurato per ogni sinistro e ogni periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo è di € 500.000,00 omnicomprensivi per la responsabilità professionale, per capitale, interessi e spese. La garanzia non può
pertanto essere prestata oltre i detti limiti. Inoltre, se l'attività dichiarata prevede l'Implantologia, come nel caso di specie, per i danni conseguenti a tale attività
rimane a carico dell'Assicurato una franchigia assoluta di 5.000,00 euro”.
Accertata la sussistenza di tutti gli elementi presupposti per poter dichiarare la responsabilità della parte convenuta, a parere di questo Tribunale i danni da risarcire devono così essere quantificati:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 72 anni
Percentuale di invalidità permanente 6% Punto danno biologico € 1.915,76 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 478,94 Punto danno non patrimoniale € 2.394,70
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Danno biologico risarcibile € 7.414,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 9.267,00 Con personalizzazione massima (max 50% del danno
€ 12.974,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 575,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00 Totale danno biologico temporaneo € 1.725,00
Totale generale: € 10.992,00
Spese mediche: euro 8.800,00
Spese future: 3.600,00 per 4 fixture, 1.500,00 per riabilitazione protesica arcata superiore, 3.600,00 riabilitazione protesica arcata inferiore.
Onorari 6.000,00 euro.
Sulla richiesta di restituzione di quanto versato come onorari vale quanto eccepito dalla compagnia di assicurazione e, pertanto, non sono risarcibili a carico della medesima.
Conclusivamente la domanda è fondata e provata e merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accoglie la domanda attrice e per l'effetto
2)condanna il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice che quantifica, come in parte motiva, in euro:
euro 10.992,00 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
euro 8.800,00 per spese mediche euro 8.700,00 spese future euro 6.000,00 per onorari euro 549,00 per spese di mediazione;
3)condanna la a manlevare la parte attrice Controparte_2
ad eccezione delle spese per onorari di euro 6.000,00 –che restano a carico del convenuto - ed euro 5.000,00 di franchigia;
3)condanna le parti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
5.077,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14.
4)Pone definitivamente a carico delle parti soccombenti le spese per la consulenza tecnica come liquidate con separato decreto.
Tivoli 4/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane