Sentenza 17 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 13 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00024/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00315/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2025, proposto da
Sandoz Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B3B73808FE, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Marrapese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio eletto presso lo studio Ufficio Legale Regione Basilicata in Potenza, via Verrastro 4;
S.C.R. – Società di Committenza Regione PI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fabrizio Enrico Vecchione, Riccardo Vecchione, Alessia Quilico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Biogen Italia S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) della determina dirigenziale della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) n. 240 del 18.07.2025, comunicata il 22.07.2025, recante “aggiudicazione efficace ex art. 17 comma 5 d.lgs. 36/23”, nella parte in cui la Stazione appaltante, preso atto che le offerte proposte per il lotto qui in rilievo n.7 principio attivo etanercept (CIG B3B73808FE) non risultano economicamente convenienti, ha deciso di non procedere alla relativa aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del d.lgs. 36/2023, nonché in quanto atti presupposti:
b) della determina dirigenziale dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore n. 160 del 16/10/2024 di indizione della “Procedura telematica aperta finalizzata alla conclusione di un accodo quadro con uno o più operatori per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici biologici o biosimilari in fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale” e di approvazione degli atti e documenti di gara e segnatamente:
b1) relazione tecnica illustrativa;
b2) disciplinare;
b3) capitolato tecnico;
b4) schema di convenzione/Accordo quadro;
b5) elenco fabbisogni
c) dei verbali delle sedute del Seggio di gara nn. 1 del 28.11.2024; n. 2 del 10.12.2024; n.3 del 20.12.2024; n.4, del 26.02.2205; n.5 del 28.03.2025; n.6 del 15.07.2025, richiamati nella determina 240 del 18.07.2025, ma non materialmente allegati alla stessa;
d) delle note del Responsabile del Procedimento n 153420 del 30.06.2025, della nota del Direttore Generale n. 160229 del 08.07.2025 di contenuto sconosciuto, nonché delle determinazioni della Direzione Generale per la salute e le politiche della persona n. 104 del 28.03.2025 e n. 171 del 06.06.2025, recanti l'adesione della Stazione Unica Appaltante alla Convenzione della società di committenza SCR PI SpA di cui al Settimo Appalto specifico per l'approvvigionamento del principio attivo qui in rilievo CE (lotto 757 e 758 della gara SCR), corrispondente al lotto n. 7 della presente gara G00454 della Basilicata, tutte richiamate nella determina 240 del 18.07.2025, ma non materialmente allegate alla stessa;
e) della nota SCR PI prot. 8659 del 4.08.2025 con cui SCR, a seguito del riesame, ha confermato la propria precedente nota del 30.05.2025 recante la comunicazione con cui SCR ha autorizzato l'estensione in favore della Regione Basilicata dei massimali previsti dall'Accordo Quadro del Settimo appalto specifico (gara SCR n. 131/2023 Codice procedura SCRSDAFA04CC07) per i lotti 757, 758 e 816;
f) richieste d'acquisto presenti e future per l'esecuzione lotto 758 (gara SCR n. 131/2023) in favore delle strutture ospedaliere del servizio sanitario della Regione Basilicata, ivi comprese la diffida dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza del 15/7/25 e la diffida ASL Matera del 15/7/25;
g) nonché di ogni ulteriore atto, presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto;
Nonché per la declaratoria dell'obbligo e/o condanna di SUA-RB a procedere con la stipula dell'accordo quadro in favore della ricorrente per la fornitura del lotto n. 7, salvo in subordine il risarcimento dei danni per equivalente economico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e della Società di Committenza Regione PI S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 16/9/2025, la società deducente - industria farmaceutica attiva nel settore dei medicinali biosimilari – ha impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolare la determinazione, n. 240 del 18/7/2025, con cui la Regione Basilicata ha assunto la decisione di non addivenire all’aggiudicazione di alcuni dei 20 lotti (segnatamente quelli identificati con nn. 3, 7, 15 e 20) in cui si è articolata la “ Procedura telematica aperta finalizzata alla conclusione di un accodo quadro con uno o più operatori per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici biologici o biosimilari in fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale ” (indetta in data 16/10/2024), in quanto economicamente non convenienti ai sensi dell’articolo 108, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023.
Tra i lotti in questione, per quanto d’interesse ai fini di causa, figura il lotto n. 7 - principio attivo CE, nella cui graduatoria provvisoria la società deducente si è utilmente collocata.
1.1. Tale determinazione è conseguita alla sopraggiunta decisione della Regione Basilicata, risultante dalle determinazioni dirigenziali n. 104 del 28/3/2025 e n. 171 del 6/6/2025 (atti anch’essi impugnati), di rifornirsi dei prodotti farmaceutici con principio attivo CE mediante l’adesione (entro i limiti quantitativi del quinto d’obbligo) all’ addendum “Settimo Appalto specifico”, stipulato (con decorrenza 1/4/2024) dalla Società di Committenza Regionale (S.C.R.) della Regione PI con la medesima società odierna deducente, nell’ambito della gara n. 131/2023, con specifico riferimento ai lotti 757 e 758 (riguardanti, per l’appunto, la fornitura di farmaci con detto principio attivo).
Detta convenzione, attuativa dell’Accordo quadro per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici biologici e biosimilari in relazione ai fabbisogni delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione PI, è stata stipulata altresì in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Valle d’Aosta e della Regione Molise.
La successiva adesione all’Appalto specifico anche della Regione Basilicata è stata motivata in quanto “ i prezzi offerti dagli operatori economici collocatisi primi nelle rispettive graduatorie per i Lotti nn. 3, 7, 15 e 20, risultano superiori ai prezzi rivenienti dall’adesione, da parte della Regione Basilicata agli strumenti di acquisto della Società di Committenza Regionale S.C.R. PI ”; con conseguente emersione, relativamente al lotto n. 7, di un minor costo di euro 324.760,00, risultante dalla differenza tra il prezzo offerto (dalla medesima società deducente) nella gara lucana (euro 1,04/mg) e in quella piemontese (euro 0,77/mg).
E’ fatta oggetto di impugnazione anche la nota, prot. 8659 del 4/8/2025, con cui S.C.R. PI ha comunicato alla società deducente l’autorizzazione all’estensione, in favore della Regione Basilicata, dei massimali di gara previsti nell’ambito del richiamato Accordo quadro.
1.2. L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi:
- con il primo motivo, è dedotto che la decisione di non aggiudicazione del lotto in questione contrasterebbe con il divieto di apportare, in fase di esecuzione, modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo quadro, con specifico riferimento alle stazioni appaltanti/committenti individuate preventivamente nell’indizione della procedura (in specie, la Basilicata non è stata contemplata nell’Accordo quadro stipulato da S.C.R. PI); deporrebbe, in tal senso, la giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia Causa C-216/17, paragrafo 56), secondo cui, dall’univoco tenore letterale dell’articolo 32, paragrafo 2, comma 2, della Direttiva UE 24/2014, consegue che le procedure di gara d'appalto fondate su Accordi quadro sono applicabili (solo) tra, da un lato, le amministrazioni aggiudicatrici chiaramente individuate a tal fine nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse e, dall'altro, gli operatori economici parti dell'accordo quadro come è stato concluso; l’individuazione negli atti della gara indetta da S.C.R. PI di specifici enti beneficiari (tra i quali non è inclusa la Regione Basilicata) avrebbe inevitabilmente condizionato le stesse offerte formulate dagli operatori, essendo intuitivo che i costi del servizio possono divergere sensibilmente a seconda della ubicazione territoriale dell’ente beneficiario e della sua distanza dalla sede dell’operatore economico;
- con il secondo motivo, è dedotto che l’adesione della Regione Basilicata all’Accordo quadro in evidenza non sarebbe opponibile, dal punto di vista civilistico, alla società deducente, siccome soggetto terzo rispetto a tale pattuizione;
- con il terzo motivo, è dedotto che l’impugnata decisione di non aggiudicazione sarebbe violativa dell’art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, atteso che nel bando indittivo della gara Basilicata e nei relativi atti della lex specialis non sarebbe esplicitata alcuna riserva della facoltà di non procedere all’aggiudicazione; inoltre, l’assunto della non convenienza economica sarebbe illogico, irragionevole e contraddittorio, poiché non sorretto da un’adeguata motivazione, considerato che la Regione Basilicata, nella relazione tecnica illustrativa per l’acquisto di farmaci biologici e biosimilari, ha dato atto di aver predisposto la procedura centralizzata di acquisto per il principio attivo CE, individuando il prezzo base d’asta del prodotto (euro 3,194/mg) sulla base dei prezzi di mercato delle ultime gare aggiudicate, con la conseguenza che tutte le offerte conformi ed inferiori a tale soglia, inclusa quella pari a euro 1.04/mg proposta dalla società deducente, sarebbero suscettibili di aggiudicazione ai fini della stipula dell’accordo quadro, secondo le vincolanti prescrizioni degli atti di gara; il mero raffronto tra i prezzi delle proposte economiche pervenute nelle due gare sarebbe scollegato da ogni fattore contingente di comparazione (temporale e spaziale);
- con il quarto motivo, è dedotto che la contestata estensione, entro il quinto d’obbligo, dell’Accordo quadro in favore della Regione Basilicata determinerebbe lo sforamento del volume prestazionale indicato negli atti della gara aggiudicata da S.C.R. PI.
1.3. E’ chiesto, altresì, l’accertamento del diritto della società deducente ad ottenere l’aggiudicazione del lotto di gara per cui è causa e la stipula del relativo Accordo quadro.
2. Si sono costituite in giudizio, per resistere all’accoglimento del ricorso, la Regione Basilicata e la Società di Committenza Regionale della Regione PI.
3. All’udienza pubblica del 17/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, a confutazione delle eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti, si osserva quanto segue.
4.1. Anzitutto, va affermata la giurisdizione di questo Tribunale sulla controversia, tenuto conto che l’oggetto del giudizio attiene, essenzialmente, alla cognizione della legittimità della determinazione della Regione Basilicata, n. 240 del 18/7/2025, con cui è stata assunta la decisione di non aggiudicare il lotto n. 7 della procedura di gara in questione, espressione di un potere discrezionale dell’Amministrazione (esercitato ai sensi dell’articolo 108, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023), cui corrisponde una posizione giuridica di interesse legittimo in capo alla società ricorrente, siccome utilmente classificata nella graduatoria relativa al citato lotto.
Quanto sopra, con la precisazione che esula dal perimetro della giurisdizione amministrativa la censura – di cui si fa questione nel quarto motivo di ricorso - relativa alla legittimità dell’estensione del quinto d’obbligo a carico della società ricorrente (nella qualità aggiudicataria della gara indetta da S.C.R. PI), poiché attinente alla fase esecutiva di un rapporto contrattuale.
4.2. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, in quanto, in disparte la genericità del rilievo, dagli atti non risulta alcun soggetto così identificabile, tenuto conto che il destinatario della contestata estensione della Convenzione stipulata da S.C.R. PI è la stessa società ricorrente.
4.3. Neppure persuasiva è l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione della nota della Regione Basilicata del 29/5/2025, con la quale è stata richiesta l’adesione alla Convenzione S.C.R., in quanto, a tacer d’altro in punto di effettiva rilevanza della questione (tenuto conto che l’effettivo thema decidendum attiene allo scrutinio del provvedimento di non aggiudicazione del lotto in questione, rispetto al quale l’adesione alla Convenzione costituisce un atto di carattere propedeutico e strumentale), la relativa volizione è comunque risultante dalle determinazioni dirigenziali n. 104 del 28/3/2025 e n. 171 del 6/6/2025 (atti ritualmente gravati).
4.4. Sempre in via liminare, va disattesa anche l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse (motivata in considerazione del fatto che la società ricorrente è soltanto seconda nella graduatoria del lotto non aggiudicato della gara lucana, mentre è l’aggiudicataria del lotto della gara piemontese), in quanto la procedura indetta dalla Regione Basilicata, come si desume dall’art. 22 del relativo Disciplinare di gara, è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro “ con tutti gli Operatori Economici Aggiudicatari ”, con i quali “ Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, per tutta la sua validità, le Aziende Sanitarie committenti potranno sottoscrivere, per ciascun lotto, uno o più accordi attuativi (contratti di fornitura) senza un nuovo confronto competitivo ”; ciò radicando un interesse concreto ed attuale in capo alla società ricorrente, a prescindere dalla sua collocazione in graduatoria, poiché comunque in una posizione giuridicamente qualificata per la fornitura del principio attivo CE ad un prezzo più elevato di quello pattuito nel contesto del “Settimo Appalto Specifico” con la Regione PI.
5. Il ricorso è fondato, risultando persuasivi il primo ed il terzo dei motivi di gravame (ragioni decisorie più liquide e satisfattive, giustificanti l’assorbimento di ogni altra censura, ferma restando l’inammissibilità per carenza di giurisdizione del quarto motivo di ricorso, nei sensi sopra indicati).
5.1. Con riferimento al primo motivo, è opinione del Collegio che l’intervenuta adesione della Regione Basilicata all’ addendum “Settimo Appalto Specifico” (stipulato dalla S.C.R. della Regione PI con la medesima società odierna ricorrente, nell’ambito dell’Accordo quadro per l’affidamento della fornitura, tra l’altro, del principio attivo CE) sia effettivamente in contrasto con la normativa euro-unitaria in materia di Accordi quadro, oltreché con i generali principi di concorrenza, trasparenza, buona fede ed affidamento.
Ed invero, come già evidenziato in sede giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 7/10/2021, n. 852; condivisa, sul punto, da Consiglio di Stato, sez. III, 28/3/2022, n. 2259), " la suddivisione della gara in lotti e la individuazione, all'interno di ciascun lotto, di specifici enti beneficiari territorialmente omogenei (come nel caso di specie), orienta e condiziona inevitabilmente le stesse offerte degli operatori, essendo intuitivo che i costi del servizio possono divergere sensibilmente a seconda della ubicazione territoriale dell'ente beneficiario e della sua distanza dalla sede dell'operatore economico (a cui si connettono esigenze di dislocazione e di trasporto del personale necessario), per cui non appare ragionevole che un'offerta economica elaborata da un concorrente in relazione ad un lotto territoriale contiguo alla propria sede possa poi vincolarlo a rendere le medesime prestazioni, allo stesso prezzo, in favore di amministrazioni dislocate nei più disparati contesti territoriali, solo perché ricomprese in ambito regionale. Per la stessa ragione, l'eventuale estensione della convenzione quadro ad enti diversi da quelli specificamente indicati deve essere sottoposta al confronto concorrenziale tra le imprese partecipanti alla gara centralizzata, le quali devono poter formulare la propria offerta nella consapevolezza che potrebbe essere loro richiesto di approntare beni, servizi o lavori ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla lex specialis; a tal fine, è necessario che l'eventualità della futura adesione di enti diversi da quelli indicati sia oggetto di una previsione esplicita negli atti di gara, attraverso la formulazione di una clausola espressa di adesione o di estensione ".
Tali condivisibili coordinate sono pianamente riferibili al caso in esame, considerato che:
- in esso, come nel richiamato precedente, l’adesione (postuma) della Regione Basilicata all’Appalto specifico stipulato dalla società ricorrente con la S.C.R. PI (in relazione alla fornitura di farmaci con il richiamato principio attivo) non trova espressa (necessaria) corrispondenza in alcuna previsione negoziale del presupposto Accordo quadro;
- l’art. 2, comma 3, di detto Accordo ha stabilito, invero, che “ il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni PI e di eventuali ulteriori Regioni che saranno specificate nei successivi appalti specifici ”;
- il successivo Appalto specifico, a sua volta, sviluppando la clausola di adesione da ultimo richiamata, è stato stipulato per la fornitura di farmaci in favore delle “ Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni PI, Valle d’Aosta e Molise ”, senza alcun richiamo, diretto o indiretto, alla Regione Basilicata.
E’ di tutta evidenza, dunque, che la Regione Basilicata è rimasta, ab origine , estranea al perimetro soggettivo delle Amministrazioni contraenti, non soltanto di quelle che hanno preso parte all’originario Accordo quadro (la sola Regione PI), ma anche di quelle che hanno stipulato, in sede attuativa, il “Settimo Appalto specifico” de quo (ossia, in aggiunta alla Regione PI, la Regione Valle d’Aosta e la Regione Molise).
In tale prospettiva, viene in rilievo un’adesione postuma, non soltanto eccentrica rispetto alle vincolanti pattuizioni negoziali intervenute inter partes , ma anche contrastante con la disciplina euro-unitaria in subiecta materia , se si considera che il 60° Considerando della Direttiva 24/2014 ha stabilito che “ gli accordi quadro non dovrebbero essere utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che non vi sono identificate. A tal fine, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici che sono parti di un accordo quadro specifico fin dall'inizio siano chiaramente indicate attraverso la denominazione o con altri mezzi, ad esempio un riferimento a una determinata categoria di amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito di un'area geografica chiaramente delimitata, in modo che le amministrazioni aggiudicatrici interessate possano essere facilmente e chiaramente individuate ”.
In senso conforme, rileva un pertinente arresto della Corte di Giustizia della UE (cfr. C.G.U.E., sez. VIII, 19/12/2018, n. C-216/17), nel quale, pur non escludendosi la possibilità che un’Amministrazione, non inserita tra i partecipanti alla firma di un Accordo quadro, possa successivamente stipulare un Accordo specifico, si è, comunque, chiarito che “ È sufficiente che una tale amministrazione aggiudicatrice figuri tra i beneficiari potenziali di tale accordo quadro sin dalla data della sua conclusione, essendo chiaramente individuata nei documenti di gara mediante una menzione esplicita che valga a far conoscere tale possibilità tanto all’amministrazione aggiudicatrice «secondaria» stessa quanto a ogni operatore interessato. Tale indicazione può figurare vuoi nell’accordo quadro stesso vuoi in un altro documento, come una clausola di estensione nel capitolato d’oneri, purché i requisiti di pubblicità e di certezza del diritto e, pertanto, di trasparenza siano rispettati ”.
Condizione, quella della previa identificazione dell’Amministrazione all’interno della documentazione contrattuale (Accordo quadro o Accordo specifico), che non è rinvenibile nella specie, considerato che, come visto, l’Accordo quadro che qui rileva ha riguardato esclusivamente la Regione PI, mentre il successivo Accordo specifico è stato stipulato in favore delle “ Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni PI, Valle d’Aosta e Molise ”.
D’altra parte, non può dubitarsi della portata sostanziale della questione, anche in ottica di tutela della concorrenza del mercato e dell’affidamento nelle originarie pattuizioni, se si considera che l’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari della fornitura (pur entro il limite quantitativo del quinto d’obbligo) è circostanza obiettivamente idonea:
- a vulnerare l’assetto di interessi sotteso al rapporto negoziale (in danno del fornitore), atteso che l’ubicazione dei luoghi presso cui eseguire la fornitura costituisce un elemento rilevante in sede di commisurazione dei costi prestazionali e, dunque, può certamente incidere sulla relativa valutazione di convenienza (in relazione al prezzo offerto);
- ad alterare l’assetto concorrenziale, nella misura in cui il perimetro territoriale di una procedura di gara pubblica (avente ad oggetto la capillare fornitura di farmaci) può integrare un elemento in grado di condizionare sin ab origine l’interesse dei singoli operatori economici alla partecipazione ad una determinata procedura di gara, oltreché i contenuti delle rispettive offerte economiche, in relazione alla loro articolazione ed efficienza distributiva.
Né, su tali premesse, risulta perspicuo il richiamo contenuto negli impugnati atti di adesione ad un precedente giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21/9/2018, n. 5489), per l’assorbente ragione che lo stesso non assume alcuna valenza paradigmatica; ed invero, in quel caso si controverteva in ordine alla ben diversa e (fattualmente) specifica questione relativa all’interpretazione dell’espressione, enunciata negli atti di gara allo scopo di individuare la platea dei destinatari della fornitura di medicinali (" Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio "), rispetto alla quale l’invocata sentenza ha riconosciuto trattarsi di “ (…) formula che si presta a ricomprendere, senza eccessive forzature, le menzionate strutture private accreditate, tanto più in quanto sostanzialmente assimilabili, come si evince dal provvedimento impugnato, ad ospedali pubblici ”.
Per certi versi, tale precedente potrebbe persino confermare, sia pure indirettamente, le odierne tesi ricorsuali, in quanto in esso è ribadito l’assunto – che qui si condivide – della necessità della previa individuazione, nella documentazione contrattuale, delle Amministrazioni destinatarie delle prestazioni richieste all’operatore.
5.2. Persuasivo è anche il terzo motivo di ricorso.
L’impugnato provvedimento di non aggiudicazione collide, infatti, sotto più profili, con la previsione di cui all’art. 108, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui “ Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte ”.
Anzitutto, poiché, dal punto di vista procedurale, non è rinvenibile nella documentazione di gara alcuna espressa previsione che legittimi l’esercizio di tale prerogativa.
Inoltre, dal punto di vista sostanziale, la valutazione di convenienza conducente alla decisione di non aggiudicazione, seppure espressione di un apprezzamento di merito da parte della stazione appaltante, si appalesa in contrasto con la cogente lex specialis , la quale, avendo individuato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo (rispetto a quello indicato a base d’asta), vincolava la stessa Amministrazione all’aggiudicazione in presenza di un’offerta, come nella specie, obiettivamente conveniente rispetto al parametro prescelto (basti considerare che, in relazione al principio attivo CE, il prezzo base d’asta del prodotto era di euro 3,194, quello offerto dalla ricorrente di euro 1,04).
La rimeditazione del richiamato parametro di convenienza (per ragioni estrinseche alla procedura) avrebbe dovuto, al più, concretizzarsi nelle forme e nei modi tipici dello ius poenitendi concernente, anzitutto, la stessa legge di gara (mediante l’eventuale revoca del bando); non già in una decisione di non aggiudicazione che, per quanto detto, si appalesa ingiustificata.
6. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi esposti, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Inoltre, in accoglimento della relativa domanda, va accertato il diritto della ricorrente all’aggiudicazione del lotto n. 7 della “ Procedura telematica aperta finalizzata alla conclusione di un accodo quadro con uno o più operatori per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici biologici o biosimilari in fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale ”, indetta dalla Regione Basilicata, con immediata decorrenza, previo positivo espletamento delle necessarie verifiche, nonché alla conseguente stipula del relativo Accordo quadro per la sua durata contrattuale.
7. In ragione della complessità e della novità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi esposti.
Compensa le spese, fermo restando il diritto della società ricorrente al rimborso del contributo unificato, nella misura versata, da porsi a carico della Regione Basilicata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA AN, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
LO AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO AR | IA AN |
IL SEGRETARIO