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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Silvia BURELLI Consigliere relatore
Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, in persona dell'Institore Avv. Nicola Nero (C.F. Parte_1
), corrente in Roma, P.zza della Croce Rossa n. 1 (P.IVA , a C.F._1 P.IVA_1
mezzo dei suoi difensori e procuratori Avv. Giovanni Ruberto (C.F. ) e Avv. C.F._2
Maria Giovanna Conti (C.F. , C.F._3
pec: , i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al Email_1
seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
elettivamente domiciliata presso lo Studio
del primo in Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 6, giusta mandato in atti
Parte appellante contro
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in 30175 CP_1 CodiceFiscale_4
Venezia Marghera, piazza del Mercato n. 26; , c.f. , nato CP_2 CodiceFiscale_5
a Venezia l'08/12/1985 e residente in [...];
[...]
[..
[...] , c.f. , nato a [...] il [...] e residente Controparte_3 CodiceFiscale_6
in 30027 San Donà di Piave (VE) alla via L. Guerrato n. 49; , c.f. Controparte_4 [...]
nato a [...] il [...] e residente in [...]
22/O; , c.f. , nata a [...] l'[...] e residente in CP_5 CodiceFiscale_8
30175 Venezia Mestre alla via Bragadin n. 45; c.f. , Controparte_6 CodiceFiscale_9
nato a [...] l'[...] e residente in [...];
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in Controparte_7 CodiceFiscale_10
30035 Mirano (VE) alla via Cognaro n. 4; , c.f. , nata a Controparte_8 CodiceFiscale_11
Venezia il 13/05/1982 e residente in [...];
, c.f. nato a [...] al Tagliamento (PN) il 17/02/1981 Controparte_9 CodiceFiscale_12
e residente in 30028 S. Michele al Tagliamento (VE) alla via Dei Cipressi n. 6/A; , CP_10
c.f. , nato a [...] il [...] e residente in 37036 San Martino Buon CodiceFiscale_13
Albergo (VR) alla via G. Falcone n. 36, tutti rappresentati, difesi ed assistiti dagli avvocati Nicoletta
Sari (C.F. ) e Domenico Zito (C.F. , entrambi del foro CodiceFiscale_14 CodiceFiscale_15
di Venezia – i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni agli indirizzi
PEC ed – ed elettivamente Email_3 Email_4
domiciliati presso lo studio dell'avv. Nicoletta Sari sito in 30035 Mirano (VE), via Della Vittoria n.
19/F, giuste procure in atti
Parti appellate e appellanti incidentali
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 255/2023 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: trattamento retributivo delle ferie
Conclusioni:
Per parte appellante:
“In riforma della sentenza n. 255/2023, pubblicata in data 13.4.2023, resa inter partes dal Giudice
Unico del Lavoro del Tribunale di Venezia nel giudizio R.G.L. n. 1623/2022, non notificata,
accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge.”
Per parti appellate e appellanti incidentali:
“nel merito:
2 - rigettare in quanto infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, tutti i
motivi di appello proposti da Parte_1
- riformare la sentenza appellata n. 255/2023 pubblicata dal Tribunale di Venezia in data 13/04/2023
nella parte in cui limita la retribuzione 'europea' alle 4 settimane comprensive dei riposi intermedi
anziché alle 4 settimane da intendersi come 28 giorni;
- confermare per il resto la sentenza appellata;
in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite - comprese quelle per il contributo unificato
sia nel primo grado sia nel presente - oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura
del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto parzialmente le domande dei lavoratori, volte al riconoscimento del diritto a ricevere per i giorni di ferie fruiti un trattamento retributivo equiparabile a quello previsto per i giorni di attività lavorativa. Ha altresì condannato la società alla rifusione delle spese di lite.
I sigg. , , , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
sono dipendenti di , assunti nei vari anni con mansione di capo treno / CP_9 CP_10 Parte_1
capo servizi treno e inquadramento nel livello B – Tecnici Specializzati del CCNL Attività Ferroviarie
2016. Negli anni hanno usufruito dei giorni di ferie risultanti in atti. Hanno instaurato la presente causa lamentando che durante i periodi di ferie fruiti non sono state loro riconosciute alcune indennità e dunque hanno percepito un trattamento economico inferiore rispetto al trattamento economico corrisposto nei periodi lavorati.
Il primo giudice ha accolto parzialmente le domande dei lavoratori, così motivando:
“
4. Le domande attoree sono da accogliersi e questo Giudice pienamente condivide l'orientamento di questa Sezione.
5. Deve muoversi dalle recenti pronunce della S.C., che facendo propria la giurisprudenza della CGUE, hanno esaminato compiutamente la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo europeo. A queste decisioni il Giudicante si riporta integralmente. […] (Cass. 22401/20; Cass., 13425/19).
6. In base a detto orientamento, vincolante per il giudice interno, posta la tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria spettante al lavoratore, le voci pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie sono quelle erogate per 'qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni' e correlate 'allo status personale e professionale del lavoratore'.
7. In sostanza devono essere valorizzati solo i compensi intrinsecamente legati alle mansioni affidate ai ricorrenti, in quanto espressioni della loro specifica professionalità.
8. La circostanza che la contrattazione collettiva, per alcune voci, ed in particolare per quella denominata 'Indennità di Utilizzazione Professionale variabile', abbia previsto solo una decurtazione parziale durante il periodo di ferie non esclude affatto la valutazione della sua rispondenza alla sovraordinata normativa eurocomunitaria, inderogabile anche su accordo delle parti.
9. E' dunque necessario esaminare le voci retributive indicate in ricorso al fine di valutare se le stesse siano intrinsecamente destinate a coprire un disagio del personale mobile, costretto a prestare l'attività senza un luogo fisso di lavoro e lontano dalla residenza.
10. Parte ricorrente chiede innanzitutto l'integrale corresponsione della 'Indennità di Utilizzazione Professionale variabile', nelle
3 specifiche componenti dell''indennità di scorta' prevista dall'art. 31, comma 4 Tab. B, integrativo/aziendale 2016 e 2012 e dell''indennità di riserva' prevista dal medesimo art. 31, comma 5, Contratto Integrativo 2016 e 2012.
11. Il capo – treno, a mente dell'art. 27 CCNL 2012 e art. 26 CCNL 2016, è colui che svolge 'attività relative alla dirigenza, sorveglianza e responsabilità del convoglio relativamente alla circolazione' ed il tempo nel corso del quale il capo treno svolge attività di 'scorta' nell'ambito delle rispettive competenze è considerato tempo di lavoro effettivo (art. 28 co 2.1. CCNL 2012). In sostanza, l'attività di 'scorta' è riferita a prestazioni caratteristiche dei capi treni ed è considerata a tutti gli effetti attività lavorativa.
12. Ne consegue il diritto del ricorrente a vedersi computata nell'ambito della retribuzione dovuta per i giorni di ferie alche la Indennità di Utilizzazione Professionale collegata all'attività di scorta nelle articolazioni richieste ('per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate' nella tabella B ivi riportata, la quale per la figura di capo treno / capo servizi treno riporta le seguenti voci: - scorta diurna, ad € 2,40 all'ora; - scorta notturna, ad € 4,70 all'ora; - scorta diurna con equipaggio ad agente solo, ad € 3,20 all'ora; - scorta notturna con equipaggio ad agente solo, ad € 5,50 all'ora).
13. Analoghe considerazioni valgono per la cd. indennità di riserva/ in disponibilità non attiva/traghettamento/manovra (voce
790) ('Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 6, i personale di macchina e di bordo è confermata l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate: a) Personale di macchina: € 12,80, b) Personale di bordo: € 4,50'): il servizio di 'riserva' è definito dalla contrattazione collettiva come lavoro effettivo (art. 28 CCNL 2012 […]) ed è peculiare dell'attività di capo treno, che alterna periodi di servizio a bordo treno a periodi di messa a disposizione presso l'impianto ferroviario ovvero svolgere attività diverse dalla condotta o scorta.
14. Devono invece escludersi l''IUP' nella sottovoce 'Assenze' (voce 792) e nella sottovoce 'Formazione' (voce 791) in quanto non è esplicato in quali termini siano voci che attengono allo status di Capo treno/Capo servizi treno ovvero ad un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni o non piuttosto si tratti di un esborso occasionale o di un compenso per una modalità temporanea della prestazione.
15. Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, l'art. 77 co 2 CCNL 2012 (e 2016) la attribuisce al solo personale mobile, parametrandola alle ore di assenza della residenza dall'ora di partenza del treno all'ora di arrivo nelle residenza di lavoro.
16. Anche l'indennità di assenza dalla residenza è intrinsecamente legata alla mansione del personale viaggiante (macchinisti e capo treno), essendo volta a compensare quel particolare 'incomodo' tipico dei lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa lontani dall'impianto di titolarità.
17. Non si tratta di un esborso occasionale né di un compenso per una modalità temporanea della prestazione, così come viceversa accade per la trasferta, ma di emolumento corrisposto proprio per il disagio intrinseco della mansione.
18. E tale è l'unico criterio utilizzato dalla giurisprudenza eurocomunitaria nell'individuazione della retribuzione per cui è causa.
19. Né rileva il particolare regime contributivo e fiscale, omologato a quello della trasferta, che non modifica la natura sostanziale dell'emolumento.
20. Uguale conclusione vale peraltro con riferimento alle provvigioni corrisposte per vendita titoli di viaggio a bordo treno, prevista all'art. 36 co. 5 del contrato Integrativo del gruppo FS 2016 e contratto aziendale 2012, quantificate in una percentuale del 35% delle somme riscosse a titolo di sovrattassa ovvero del 10% sul prezzo dei biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti vendita. Infatti, la mansione della vendita di biglietti a bordo treno è tipica dei Capitreno, come da declaratoria del profilo professionale. Sul punto si richiama la sentenza della CGUE del 22.5.2014 (Z.J.R. Lock-British Gas;
C-539/12), in cui si è ribadito che
l'espressione 'ferie annuali retribuite' di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003 'significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo', con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi (si condivide in tal senso Tribunale di Venezia sent. del
14,10.2021 in RG 1666/2021).
21. Quanto alla 'indennità scorta vetture eccedenti' di cui all'art. 35 Contratto Aziendale FS 2003 e successivamente dall'art. 32 CCA FS 2012-2016 ('indennità scorta vetture eccedentiì), l'art. 32 CCA FS 2012-2016 ha confermato i trattamenti previsti ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 35 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003 e quest'ultimo prevede: che a decorrere dall'1.9.2003, al personale di scorta ai treni compete una indennità oraria pari ad € 1,15 per ogni carrozza come stabilito nei successivi punti 3.1 e 3.2, quando svolge le mansioni complete del Capo Servizi Treno, nel caso di parziale svolgimento delle mansioni di cui al precedente comma, o di servizio svolto su carrozze letto e cuccette, l'indennità da attribuirsi per ogni carrozza assegnata è di € 0,58, la precedente voce retributiva denominata 'compenso per vetture eccedenti' (art. 11 all. 7 CCNL 90/92 – ex CV 14) è superata in quanto confluita in detta indennità e nella parte fissa dell'indennità di utilizzazione professionale di cui alla tabella (all. A) dell'art. 34 dell'accordo medesimo (punto 1). Il punto 3 prevede infatti che l'indennità sia corrisposta a seconda della tipologia di treni al capo Treno e al capo servizio a partire da una certa carrozza (esempio la terza e la quinta sugli Eurostar) oppure al solo Capo servizi treno per determinati treni in una determinata fascia oraria a partire da una certa vettura. La disposizione al punto 2 prevede altresì che la precedente voce retributiva denominata 'compenso per accudienza carrozze cuccette aggiunte' (art. 81 DCA L. 34/70 – ex CV 19) è superata in quanto confluita nella parte fissa dell'indennità di utilizzazione professionale di cui alla tabella (all. A) dell'art. 34 del medesimo accordo (punto 2). Non si vede come anche tale indennità nella misura in cui deve essere riconosciuta al Capo Treno non sia legata ad un 'incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni' e correlate 'allo status personale e professionale del' Capo treno. Parte_ 22. Quanto sostenuto da contrasta frontalmente con i principi enunciati dalla giurisprudenza comunitaria e dalla S.C. ugualmente e per le medesime ragioni ad avviso della giudicante debbono disattendersi le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Torino con le sentenze 258/2022, 259/2022, 260/2022, 282/2022, 305/2022 e da ultimo sentenza in RG 239/2022 del 14.9.2022, in quanto muovono da una interpretazione delle decisioni della CGUE travisata.
23. Quanto alla questione del livello di efficacia dissuasiva per cui una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, si è già sopra visto come la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare che 'sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro' ( sentenza Williams e altri cit., punto 23) e che pertanto 'qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali' ( sentenza Williams e altri cit., punto 24), mentre, all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali 'gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro' ( sentenza Williams e altri cit., punto 25), ed ancora, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione 'correlati allo status personale e professionale' del lavoratore (sentenza Williams e altri cit., punto 28), sicché da una parte non pare legittimata alcuna diversa interpretazione e cioè la necessità di verificare in concreto l'efficacia dissuasiva della retribuzione delle ferie senza il calcolo delle indennità per cui è causa.
4 24. Vi è poi da osservare che con recente sentenza Cass. L., 20216 del 23.6.2022 è stato ribadito e sottolineato '(...) va Per richiamata la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ che, sebbene riguardante altra tipologia di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10),
e altri c. British Airways plc, la cui interpretazione, nella lettura fornita dal primo giudice, è stata censurata da parte ricorrente. Per_2
[…] 23. In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014 (ambito temporale oggetto del presente giudizio - cfr. pagg.
4 e 5 della gravata sentenza), nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.Igs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita
l'attività lavorativa. 24. Nel caso in esame, invero, con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede perché esente dai vizi della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc, è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante. 25. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite. 26. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane. 27. Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Per_3 C- 337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, C-341/15, punto 39), per cui la normativa europea e i principi Persona_4 giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili.' 25. Anche nel caso in esame si assiste comunque ad una riduzione sensibile della retribuzione che finisce per avere efficacia potenzialmente dissuasiva, ove la percentuale del 30% non costituisce di certo un limite minimo per poter considerare la riduzione della retribuzione come potenzialmente dissuasiva del godimento delle ferie.
26. Conclusivamente i ricorrenti hanno diritto al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di cui all'art. 31, co. 4 Tabella B (indennità di scorta) e co. 5 ('riserva / disponibilità / traghettamento / traduzione / manovra') Contratto Aziendale Gruppo dd.16.12.16 nonché dell'indennità di assenza dalla residenza ex art. 77, CP_11 co. 2, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16, oltre che dell''indennità scorta vetture eccedenti' di cui all'art. 32, co 2, CCA 2016 e 2012 ( già 35 CCA 2003) e delle 'Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno'/ Indennità maneggio denaro di cui all'art. 36, co. 5 CCA 2016 e 2012. 27. Quanto all'eccezione di prescrizione si rammenta che il S.C. con sentenza n. 26246 del 6.9.2022, ha dato conferma all'orientamento già fatto proprio da questa sezione affermando che 'Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione
e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro', pertanto sono prescritte le somme maturate in data anteriore al 18.7.2007. 28. Ciò posto deve chiarirsi che per calcolare quanto dovuto ai ricorrenti – a titolo di differenze retribuite sulla retribuzione dei giorni di ferie - il divisore deve essere dato dai giorni di servizio effettivo, in quanto il divisore 26 riguarda la retribuzione fissa mentre le indennità di cui si discute sono indennità variabili che maturano solo in riferimento al servizio effettivo. Il divisore 26 è divisore convenzionale per determinare la paga giornaliera in riferimento a retribuzioni che vengono determinate in un importo mensile.
29. I giorni di ferie all'evidenza non possono che essere quelli risultanti dalle buste paga.
30. Per contro deve condividersi che la retribuzione eurounitaria di ferie va riferita al periodo minimo di 4 settimane, come affermato invero da Cass. Sez. L - , n. 20216 del 23/06/2022 «26. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane. 27. Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Per_3 C- 337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, C-341/15, punto 39), per cui la normativa europea e i principi Persona_4 giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili».
31. E tale periodo non può che essere di calendario proprio perché essendovi articolazioni orarie diverse si verrebbero a determinare differenze di trattamento. Invero, i lavoratori con una articolazione oraria di 5 giorni alla settimana richiedendo 5 giorni di ferie godono di una settimana di calendario di ferie, mentre i lavoratori con una articolazione oraria di 6 giorni alla settimana devono richiedere, per godere dello stesso periodo di ferie, di 6 giorni di ferie e normalmente i CCNL si occupano di questo aspetto e prevedono il n. massimo di giorni di ferie cui i lavoratori hanno diritto differenziandoli in relazione all'articolazione oraria.
32. Orbene, se la previsione di 4 settimane dovesse essere intesa come 28 giorni di lavoro effettivo e non 4 settimane di calendario, i lavoratori del primo gruppo avrebbero diritto ad un minimo di quasi sei settimane di calendario di ferie mentre i lavoratori del secondo gruppo ad un minimo di cinque settimane scarse.
33. La circostanza che in un passaggio la S.C. abbia fatto riferimento a 28 giorni non può indurre a differenti conclusioni, posto che si tratta di un passaggio motivazionale in cui la Cassazione ha chiaramente preso posizione su altra questione […].
34. Per ogni anno deve essere conteggiato un numero massimo di giorni di ferie pari a 20 se hanno una articolazione oraria di
5 gg o 24 se di 6 giorni.
35. Occorre però tenere conto dei recuperi, ove infatti in un anno il ricorrente abbia goduto di un numero di giorni di ferie inferiori
a 20 o 24 a seconda dell'articolazione oraria i restanti giorni dovranno essere considerati negli anni successivi. 36. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 per le controversie di lavoro, scaglione € 5200- 26.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ( medie elevate e nuove), dei contrasti giurisprudenziali (come emergenti dagli atti di causa), oltre al 30% per ogni ricorrente oltre al primo sino al 10°” (pagg. 4-14).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la soc. sulla base di Parte_1
quattro motivi di appello.
5 2.1. Con il primo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per non avere accolto l'eccezione di genericità del ricorso introduttivo.
L'appellante ribadisce che i lavoratori avevano omesso di allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda nonché avevano rivendicato indistintamente tutte le indennità contrattuali;
richiama Cass. n. 20216/2022 circa la valutazione sull'effetto dissuasivo della decurtazione delle indennità nella fruizione delle ferie;
evidenzia che la decadenza ex art. 414 c.p.c. ha carattere assoluto e inderogabile e deve essere rilevata d'ufficio.
2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per non avere accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate antecedentemente al 03.10.2017 (atteso che la notifica del ricorso introduttivo di primo grado è
avvenuta in data 03.10.2022).
L'appellante afferma che non pare accoglibile l'orientamento espresso da Cass. n.
26246/2022 e la sospensione della prescrizione sino alla cessazione del rapporto di lavoro deve ritenersi applicabile soltanto per i dipendenti aventi mera “tutela obbligatoria” ex art. 18 L. 300/1970
come da giurisprudenza di merito richiamata.
L'appellante precisa poi che nel caso di specie il CCNL (artt. 72 e 81) prevede un aumento della “paga base” mediante ulteriori elementi della retribuzione quali il salario professionale e l'indennità di turno, garantiti nelle giornate di ferie. Le voci che compongono la retribuzione nelle giornate di ferie sono altresì disciplinate dal contratto aziendale 2016 (artt. 14 e 31).
2.3. Con il terzo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per aver ritenuto nulle le disposizioni contrattuali che limitano o escludono le indennità per i giorni di ferie.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha dichiarato la nullità degli artt. 30.6 CCNL Attività
Ferroviarie 2016 e dell'art. 14.3 Contratto Aziendale 2016 e ha pertanto riconosciuto ai lavoratori il diritto di percepire anche per i giorni di ferie l'indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità
di assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti e le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno/maneggio denaro.
La società evidenzia che il primo giudice non ha applicato correttamente al caso concreto i princìpi indicati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea né
6 ha considerato che le specifiche indennità richieste ex adverso non hanno i requisiti per essere retribuite durante le ferie ai sensi della medesima giurisprudenza. In particolare: non sussiste un principio di onnicomprensività della retribuzione e la determinazione della nozione di retribuzione di riferimento è rimessa alla contrattazione collettiva (Cass. nn. 37589/2021, 24017/2015); la giurisprudenza europea afferma che la retribuzione ordinaria e la retribuzione delle giornate di ferie devono essere “paragonabili”, non necessariamente “coincidenti”, e riconosce il ruolo preminente della contrattazione collettiva in materia;
il contratto aziendale ha previsto la corresponsione della
IUP giornaliera ordinaria per le giornate a prestazione completa (art. 31, comma 4) e dell'indennità
ex art. 31, comma 5, per le giornate a prestazione incompleta e per le giornate di ferie;
l'indennità di assenza dalla residenza deve essere esclusa dal calcolo della retribuzione delle giornate di ferie,
poiché non è richiamata dal CCNL (art. 30, comma 6) e comunque è assimilabile ad un rimborso spese (Cass. S.U. n. 27093/2017); l'indennità di scorta vetture eccedenti (art. 32 del contratto aziendale) integra un emolumento variabile ed eventuale, in quanto legato alla tipologia di mezzo che viene di giorno in giorno assegnato al capo treno;
le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno (art. 36, comma 5, del contratto aziendale) non hanno natura retributiva, vengono corrisposte a fronte del maneggio di denaro che è attività non intrinsecamente collegata alla mansione di capo treno, sono meramente eventuali in quanto dipendono esclusivamente dal comportamento di terzi, sono commisurate non al contenuto delle mansioni bensì all'entità della sanzione che dipende dalla tipologia di treno e della sua percorrenza.
La società appellante rileva che l'impugnata sentenza, travisando le pronunce della Corte di
Giustizia Europea, finisce per remunerare la giornata di ferie in misura maggiore rispetto a quella di lavoro;
evidenzia che il primo giudice non ha valutato la sussistenza dell'effetto dissuasivo nella fruizione delle ferie;
richiama ampia giurisprudenza di merito;
osserva che le clausole della contrattazione collettiva sono legate da vincolo di inscindibilità e quindi la nullità di quelle per cui è
causa determina l'inevitabile caducazione delle previsioni contrattuali che disciplinano tali indennità.
2.4. Con il quarto motivo di appello la società ha impugnato la sentenza con riguardo al calcolo delle differenze retributive.
L'appellante si duole che il primo giudice non ha considerato le specifiche previsioni
7 contrattuali (art. 68, comma 6, CCNL richiamato dall'art. 14 Contratto aziendale e dall'art. 31 CCNL
che disciplinano l'istituto delle ferie). Evidenzia che la retribuzione si basa su 26 giorni mensili e pertanto la retribuzione delle ferie deve essere calcolata con l'applicazione di tale divisore per determinare il valore giornaliero delle pretese indennità.
3. Si sono costituiti i sigg. , , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , contestando l'appello e chiedendone il CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
rigetto nonché proponendo appello incidentale.
3.1. Quanto al primo motivo di appello, i lavoratori ribadiscono che l'eccezione di inammissibilità è infondata ed evidenziano che le attività svolte risultano dal contratto aziendale e dalle buste paga allegate.
3.2. Quanto al secondo motivo di appello, i lavoratori sostengono che l'eccezione di prescrizione è infondata e richiamano al riguardo Cass. n. 26246/2022 secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla fine del rapporto lavorativo. Evidenziano comunque di aver prodotto lettere interruttive della prescrizione.
3.3. Quanto al terzo motivo di appello, i lavoratori rilevano che non hanno invocato il principio di omnicomprensività della retribuzione e che Cass. 37589/2021 conferma la legittimità delle loro pretese, riconoscendo che ai sensi dell'art. 7 n. 1 Direttiva 2003/88/CE la retribuzione delle ferie deve essere “sostanzialmente equiparabile” alla retribuzione ordinaria. Aggiungono che le pronunce di merito richiamate dall'appellante sono superate dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte
di Cassazione (n. 13932/2024), anche con riguardo alla valutazione dell'effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie. Precisano che, anche qualora si ritenesse necessaria la valutazione concreta e non potenziale dell'effetto dissuasivo, nel caso di specie la rilevanza della decurtazione è facilmente riscontrabile nelle buste paga.
I lavoratori affermano la correttezza della sentenza impugnata che ha incluso nella retribuzione delle ferie le indennità pretese, in quanto voci rientranti nella normale retribuzione e intrinsecamente collegate alle mansioni svolte, e sul punto richiamano giurisprudenza di legittimità
(Cass. nn. 13425/2019, 22401/2020, 13932/2024) e di merito. Evidenziano che le singole voci retributive pretese, così come previste dal CCNL e dal Contratto Aziendale, devono essere incluse
8 nella retribuzione delle ferie ai sensi dell'ordinamento italiano (art. 2109 c.c.; art. 10 D.Lgs. 66/2003)
e dell'ordinamento europeo (Direttiva 2003/88/CE), come statuito dalla giurisprudenza nazionale.
Con riguardo all'inscindibilità delle clausole contrattuali asserita ex adverso, i lavoratori ribadiscono l'infondatezza della tesi avversaria e rammentano che le parti non possono derogare a disposizioni imperative quali sono quelle europee (art. 7 Direttiva 2003/88 come interpretato dalla
Corte di Giustizia) e comunque le stesse si sostituiscono automaticamente alle norme contrastanti in forza degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.
3.4. Quanto al quarto motivo di appello, i lavoratori sostengono la correttezza della sentenza impugnata circa i criteri di calcolo delle differenze retributive e richiamano giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 14089/2024).
3.5. In via di appello incidentale, i lavoratori chiedono riformarsi la sentenza laddove –
limitando a quattro settimane l'integrazione retributiva delle ferie – ha ritenuto le stesse comprensive dei riposi intermedi.
I lavoratori domandano che tali quattro settimane corrispondano a 28 giorni, come da giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 20216/2022) e di codesta Corte
d'Appello (CdA Venezia n. 621/2024).
4. All'udienza del 27.2.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Deve essere rigettato il primo motivo di appello principale: eccezione di nullità per genericità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Osserva il Collegio come, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è
sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto.
La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto
9 sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. Cass. n. 3143/2019).
Tali ipotesi di nullità non sussistevano nel caso di specie, poiché il ricorso di primo grado contiene la domanda di condanna generica di pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensive delle indennità per cui è causa, con indicazione delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
6. Il Collegio ritiene, altresì, infondato il secondo motivo di appello principale, con cui l'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione da parte del primo giudice.
A tale proposito va richiamato l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro con pronunce di questa Corte territoriale invocate dagli appellati (sentenza n. 588/2021 nonché n.
673/2022 della Corte di Appello Venezia, Sezione Lavoro), questione peraltro esaminata in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246/2022 (recentemente confermata da Cass. n. 11766/2024).
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015,
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro
tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano
prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a
norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di
lavoro.”.
Nemmeno giova all'appellante il richiamo alle recenti sentenze della Corte Costituzionale n.
128/2024 e 129/2024 laddove non solo le pronunce si riferiscono a tutele diverse da quelle di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma anche perché anche nella disciplina del c.d. job act cui al
Dlgs n. 23/2025 (c.d. tutele crescenti) risultante dagli interventi del giudice delle leggi non è prevista un'esclusiva tutela reintegratoria avverso i licenziamenti illegittimi.
7. L'appello principale risulta, altresì, infondato con riferimento al terzo motivo di appello
10 principale, con cui l'appellante contesta l'inclusione delle voci retributive per cui è causa nella retribuzione da corrispondersi in relazione alle giornate di ferie.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni
lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di
ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di
ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del
rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze Wi. (C-155/10) e Lock (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale,
ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”,
con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio,
in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un
serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi,
per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico,
qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione
11 dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del
“valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.).
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 13932/2024 in contenzioso
[...]
relative alle cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per Controparte_12
assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti) le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato, appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore e prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie –
se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì
la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
12 Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente
a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto decisiva la circostanza che le voci per cui è causa sono voci intrinsecamente collegate allo stato professionale del lavoratore e all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, in quanto correlate agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata. Ne consegue la loro inclusione, in base al diritto comunitario di cui sopra, nel trattamento retributivo del periodo di ferie annuali.
L'appello non contiene una puntuale confutazione dell'assunto del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto le voci in questione intrinsecamente collegate allo stato professionale dei lavoratori.
Quanto all'indennità di utilizzazione professionale, dopo aver riassunto la sua evoluzione nel tempo, parte appellante si è concentrata sulla circostanza che tale indennità viene comunque riconosciuta per una quota durante le giornate di ferie. Si tratta di rilievo non decisivo nel senso di escludere la portata dissuasiva di tale decurtazione (l'appellante non offre alcun elemento tale da indurre a ritenere che la decurtazione non sia dissuasiva).
A fortiori le predette considerazioni valgono per l'indennità di assenza dalla residenza e per le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno/maneggio denaro, integralmente escluse dal calcolo della retribuzione feriale. Né ha addotto elementi tali da portare a escludere che Parte_1
tali indennità siano correlate alle mansioni ordinariamente svolte nei periodi lavorati, posto che è
pacifico che, tra le attività proprie della qualifica di capo treno, rientri, in particolare, anche la vendita dei titoli a bordo treno, a nulla rilevando che tale mansione venga svolta anche dagli addetti alla biglietteria.
Invero, come già accertato da questo Collegio in contenziosi analoghi, l'indennità “provvigioni
per vendita titoli di viaggio a bordo treno” consiste in un'indennità inerente ad una mansione tipica
13 del capotreno, che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni, e pertanto ha certamente natura retributiva.
Quanto all'indennità di scorta vetture eccedenti, tale emolumento vale a compensare il disagio di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture, e si configura così quale maggiorazione dell'indennità di scorta.
Dunque, l'aleatorietà o l'occasionalità è forse meglio contenuta nella nozione di variabilità
delle voci, non prevedibili ex ante, ma nondimeno rientranti nelle mansioni ordinarie del , Parte_2
sicché anche tali voci, alla luce dei principi in precedenza evidenziati, devono essere incluse nella retribuzione feriale.
Trattasi, pertanto, di “importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento
all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore”
(Cass. 13932/2024, che ha incluso nella c.d. retribuzione feriale anche l'indennità di scorta vetture eccedenti, ed alla quale questo Collegio aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
In definitiva, non è condivisibile la prospettazione dell'appellante per la quale la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 457/2022 (annullata con rinvio da Cass.
n. 14089/2024 cit.).
Osserva la Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro.
Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla
Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o alla intera clausola regolatrice dell'istituto.
9. La Corte ritiene infondato anche il quarto motivo di appello principale, nella parte in cui contesta il “quantum”.
Il motivo è del tutto generico in quanto non indica in modo specifico le ragioni di fatto o di diritto per cui il primo giudice sarebbe incorso in errore.
14 Il motivo è infondato anche nella parte in cui sostiene che doveva essere applicato Parte_1
il divisore 26. Ed invero, tale divisore si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse,
mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (cfr. C-385/17, TORSTEN HEIN, punto 37).
Come detto, i principi desumibili dalla giurisprudenza UE portano a ritenere non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in
modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
9. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello di deve Parte_1
essere rigettato.
10. Deve essere, viceversa, accolto l'appello incidentale dei lavoratori avente ad oggetto la rideterminazione del periodo annuale in cui è stata riconosciuta la retribuzione feriale in 28 giorni.
L'appello incidentale è fondato come già statuito in altri precedenti di questa Corte (v. C.d.A.
Venezia 621/24) con argomentazioni non scalfite dalle deduzioni di in questa sede. Parte_1
La sentenza impugnata ha limitato a quattro settimane il diritto dei lavoratori alla retribuzione feriale in accoglimento della deduzione datoriale secondo cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”,
quantificate in 20 giorni per i lavoratori con articolazione oraria di 5 giorni e in 24 giorni per i lavoratori con una articolazione oraria di 6 giorni.
Osserva la Corte, come già nel precedente richiamato, che nella direttiva 2003/88, non si prevede che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. Ed invero, la motivazione di tale sentenza non scalfisce il presupposto per cui le 4
15 settimane di ferie corrispondono a 28 giorni.
In definitiva, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale modifica del capo 1
dell'impugnata sentenza, il diritto alla c.d. retribuzione feriale ivi riconosciuto deve essere rideterminato in 4 settimane all'anno, pari a 28 giorni.
11. La statuizione sulle spese di lite di primo grado viene confermata in questa sede, stante il limitato profilo di riforma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di . Parte_1
Sicché deve essere condannata alla rifusione in favore dei lavoratori appellati, in Parte_1
solido tra loro, delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa – in considerazione dei profili di serialità - con un lieve incremento per tener conto della pluralità di appellati, le cui posizioni, tuttavia, non presentano significativi profili di differenziazione, oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
12. Considerato che l'appello principale è stato rigettato ed è stato depositato dopo il
31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012),
che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante principale.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale modifica del capo 1 dell'impugnata sentenza, ridetermina il diritto alla c.d. retribuzione feriale ivi riconosciuto per 4 settimane all'anno, pari a 28 giorni;
3) condanna l'appellante principale alla refusione in favore dei lavoratori appellati, in solido tra loro, delle spese di lite del grado che liquida in euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario
IVA e CPA come per legge;
16 4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante principale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 27.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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