Articolo 6 della Legge 22 dicembre 1975, n. 695
Articolo 5Articolo 7
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15 gennaio 1976
Art. 6. Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati

L' articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"I magistrati, che per il numero di preferenze ottenute nell'ambito di ciascuna lista seguono gli eletti al Consiglio superiore nella rispettiva categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica per la perdita dei requisiti di eleggibilita' ovvero per qualsiasi altra ragione prima della scadenza del Consiglio.
Qualora, per difetto di candidati non eletti, la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti della medesima categoria nella lista che abbia riportato la maggior cifra elettorale o, in caso di parita', che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi siano candidati non eletti della medesima categoria, si passa alla lista successiva; la sostituzione avviene secondo il criterio di cui al quarto comma dell'articolo 27.
Le sostituzioni successive alla prima avvengono con lo stesso sistema, mediante il primo dei non eletti della medesima categoria, appartenente alla lista che segue, nell'ordine decrescente, quella che abbia gia' fornito il primo sostituto, e cosi' via.
Qualora neppure in tal modo la sostituzione sia possibile, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire; le elezioni avvengono con le modalita' di cui agli articoli 25, 26 e 27, con liste concorrenti, ciascuna delle quali non puo' contenere un numero di candidati superiore al doppio di quello dei sostituti da eleggere per ciascuna categoria; qualora il numero dei candidati da eleggere sia dispari, le preferenze non possono superare, per ciascuna categoria, la meta', arrotondata per eccesso, del numero suddetto.
Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore".
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al Consiglio in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, per il quale le sostituzioni avvengono con la normativa precedente.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976