TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/11/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1430/2024 da
, C.F. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza
Giovanni Amendola n. 31, presso lo studio dell'Avv. Antonio Varvaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
:
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
e Controparte_3 [...]
, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Controparte_4
e dal dott. Raffaele Cortese, elettivamente domiciliati in presso la sede CP_5 CP_4
dell , Via Cal di Breda n. 116; Controparte_4
resistenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento della cosiddetta Carta del Docente per gli
anni scolastici in cui prestava la propria attività lavorativa giusto contratti a tempo determinato;
Tribunale di Treviso
per l'effetto condannare il all'elargizione del predetto Controparte_1
beneficio per i citati periodi e per l'importo di spettanza;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del
presente procedimento per le quali si chiede la distrazione a favore del sottoscritto procuratore”.
Per parte resistente:
“In via principale: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni
conseguenza di legge. Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con
vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p. In via subordinata: Nella
denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 settembre 2024, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di reiterati contratti a tempo determinato. Lamentava CP_1
la mancata assegnazione della “Carta elettronica del docente” prevista dall'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015, riservata dall'amministrazione ai soli docenti di ruolo, deducendo la violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nonché il contrasto con gli artt.
3, 35 e 97 della Costituzione. Chiedeva, pertanto, l'accertamento del diritto al beneficio per gli anni scolastici indicati e la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del relativo importo.
Si è costituita l'Amministrazione eccependo il difetto di giurisdizione del g.o., il difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la pretesa di parte ricorrente. Nello specifico, ha negato che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le “condizioni di Impiego”
per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo ed ha sostenuto che se il
- 2 - Tribunale di Treviso
diritto alla formazione non viene negato ai docenti a termine, solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, co. 124 l.
n. 107/2015). Ha altresì chiesto, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso e ha eccepito la prescrizione quinquennale.
Dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente ha prestato servizio presso i seguenti istituti scolastici nei relativi periodi: nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'I.S.
“A. V. Obici” di ZO (TV) dal 04/10/2019 al 31/08/2020; nell'anno scolastico 2020/2021 presso l'I.S. “A. V. Obici” di ZO (TV) dal 08/10/2020 al 30/06/2021; nell'anno scolastico 2021/2022
presso l'I.S. “A. V. Obici” di ZO (TV) dal 07/09/2021 al 30/06/2022; nell'anno scolastico
2022/2023 presso l'I.S. “A. Scarpa” di Motta di Livenza (TV) dal 15/09/2022 al 30/06/2023.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
- 3 - Tribunale di Treviso
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale
di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121.
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche
statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di
formazione e prova”.
Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo
pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti
- 4 - Tribunale di Treviso
dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 ha previsto che
“La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13
luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza
annuale su posto vacante e disponibile”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato fatta salva l'ipotesi da ultimo richiamata siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Di qui il rilevo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.,
sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla
mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e
dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più,
per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] Ma se così è e invero non si vede
come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non
- 5 - Tribunale di Treviso
aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su
tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere come fa
la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità
dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un
analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso
contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva
qualità dell'insegnamento”.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del
docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo
formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata
ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei
docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non
superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”.
Il Giudice amministrativo, inoltre, consapevole della previsione contenuta nell'art. 1, co. 121 l. n.
107/2015 (norma di rango primario), ha ben ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, che sono guidati dal criterio della riserva di competenza.
Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva.
Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e,
in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere
compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari
- 6 - Tribunale di Treviso
anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale
dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti,
un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità
dell'insegnamento che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (così Cons.
Stato 16.03.2022, n. 1842).
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
La Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata
come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo
quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è
versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il
personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di
connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa
stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali
docenti”. Sulla base di tale premessa - che confuta il principale presupposto dell'argomentare
della difesa del - la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, CP_1
dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale
che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale CP_1
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1
di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne
le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto
di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
- 7 - Tribunale di Treviso
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per
attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi
post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre
attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di
effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo
che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di
una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul
loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per
le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma
specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994,
art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale,
siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per
cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da
- 8 - Tribunale di Treviso
essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione
equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto
conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal
valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive
nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la
natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla
data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con un contratto sino al termine delle attività didattiche o annuale negli a.s. dal
2019/2020 al 2022/2023.
Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle CP_1
quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già
in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
Va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
- 9 - Tribunale di Treviso
Il Giudice di legittimità ha inoltre chiarito che, in relazione ai contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la
funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Sulla base di tali condivisibili premesse, in cui si valorizza la continuità dell'attività didattica svolta nel corso dell'anno scolastico, si ritiene corretto riconoscere in relazione agli a.s. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 il bonus carta docente, atteso che i vari contratti per supplenze temporanee si sono susseguiti senza soluzione di continuità e l'attività di docenza si è svolta sempre presso il medesimo plesso scolastico sino alla fine dell'anno scolastico (o comunque sino al termine delle lezioni).
Non coglie poi nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici.
La tesi non persuade perché opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, che “le somme non spese
entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno
scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati (cfr.,
nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022).
- 10 - Tribunale di Treviso
Si osserva, inoltre, che la parte ricorrente è attualmente assegnataria di un contratto di insegnamento anche per l'anno scolastico in corso e, conseguentemente, il rapporto di lavoro è in corso con l'amministrazione convenuta.
Parte ricorrente ha dimostrato di aver prestato servizio anche nel corso dell'ultimo anno scolastico
(in quanto iscritta nelle graduatorie per gli aspiranti a supplenza, come si ricava dai contratti da ultimo dimessi) e pertanto va ritenuta interna al sistema scolastico atteso che, anche in caso di mancato inoltro della domanda di aggiornamento delle GPS (per il biennio 2024-2026), non conseguirebbe il depennamento dalle stesse (cfr. art. 3, co. 4, OM n. 88/2024).
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal atteso che il CP_1
ricorso è stato notificato in data 12/09/2024 e il più risalente degli anni in contestazione è il
2019/2020.
I termini prescrizionali, decorrenti dalla data di conferimento dell'incarico (04/10/2019 per l'a.s.
2019/2020), non erano pertanto ancora spirati al momento della notifica dell'atto introduttivo.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli a.s. dal 2019/2020 al 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta
- 11 - Tribunale di Treviso
elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto.
Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente , C.F. Parte_1
ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni C.F._1
scolastici da 2019/2020 a 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere CP_1
a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà
residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi € 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente avv. Antonio Varvaro, dichiaratosi antistatario.
Treviso, 24/11/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 12 -
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1430/2024 da
, C.F. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza
Giovanni Amendola n. 31, presso lo studio dell'Avv. Antonio Varvaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
:
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
e Controparte_3 [...]
, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Controparte_4
e dal dott. Raffaele Cortese, elettivamente domiciliati in presso la sede CP_5 CP_4
dell , Via Cal di Breda n. 116; Controparte_4
resistenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento della cosiddetta Carta del Docente per gli
anni scolastici in cui prestava la propria attività lavorativa giusto contratti a tempo determinato;
Tribunale di Treviso
per l'effetto condannare il all'elargizione del predetto Controparte_1
beneficio per i citati periodi e per l'importo di spettanza;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del
presente procedimento per le quali si chiede la distrazione a favore del sottoscritto procuratore”.
Per parte resistente:
“In via principale: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni
conseguenza di legge. Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con
vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p. In via subordinata: Nella
denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 settembre 2024, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di reiterati contratti a tempo determinato. Lamentava CP_1
la mancata assegnazione della “Carta elettronica del docente” prevista dall'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015, riservata dall'amministrazione ai soli docenti di ruolo, deducendo la violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nonché il contrasto con gli artt.
3, 35 e 97 della Costituzione. Chiedeva, pertanto, l'accertamento del diritto al beneficio per gli anni scolastici indicati e la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del relativo importo.
Si è costituita l'Amministrazione eccependo il difetto di giurisdizione del g.o., il difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la pretesa di parte ricorrente. Nello specifico, ha negato che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le “condizioni di Impiego”
per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo ed ha sostenuto che se il
- 2 - Tribunale di Treviso
diritto alla formazione non viene negato ai docenti a termine, solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, co. 124 l.
n. 107/2015). Ha altresì chiesto, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso e ha eccepito la prescrizione quinquennale.
Dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente ha prestato servizio presso i seguenti istituti scolastici nei relativi periodi: nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'I.S.
“A. V. Obici” di ZO (TV) dal 04/10/2019 al 31/08/2020; nell'anno scolastico 2020/2021 presso l'I.S. “A. V. Obici” di ZO (TV) dal 08/10/2020 al 30/06/2021; nell'anno scolastico 2021/2022
presso l'I.S. “A. V. Obici” di ZO (TV) dal 07/09/2021 al 30/06/2022; nell'anno scolastico
2022/2023 presso l'I.S. “A. Scarpa” di Motta di Livenza (TV) dal 15/09/2022 al 30/06/2023.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
- 3 - Tribunale di Treviso
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale
di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121.
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche
statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di
formazione e prova”.
Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo
pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti
- 4 - Tribunale di Treviso
dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 ha previsto che
“La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13
luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza
annuale su posto vacante e disponibile”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato fatta salva l'ipotesi da ultimo richiamata siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Di qui il rilevo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.,
sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla
mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e
dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più,
per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] Ma se così è e invero non si vede
come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non
- 5 - Tribunale di Treviso
aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su
tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere come fa
la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità
dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un
analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso
contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva
qualità dell'insegnamento”.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del
docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo
formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata
ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei
docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non
superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”.
Il Giudice amministrativo, inoltre, consapevole della previsione contenuta nell'art. 1, co. 121 l. n.
107/2015 (norma di rango primario), ha ben ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, che sono guidati dal criterio della riserva di competenza.
Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva.
Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e,
in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere
compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari
- 6 - Tribunale di Treviso
anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale
dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti,
un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità
dell'insegnamento che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (così Cons.
Stato 16.03.2022, n. 1842).
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
La Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata
come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo
quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è
versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il
personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di
connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa
stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali
docenti”. Sulla base di tale premessa - che confuta il principale presupposto dell'argomentare
della difesa del - la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, CP_1
dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale
che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale CP_1
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1
di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne
le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto
di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
- 7 - Tribunale di Treviso
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per
attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi
post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre
attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di
effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo
che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di
una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul
loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per
le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma
specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994,
art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale,
siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per
cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da
- 8 - Tribunale di Treviso
essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione
equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto
conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal
valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive
nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la
natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla
data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con un contratto sino al termine delle attività didattiche o annuale negli a.s. dal
2019/2020 al 2022/2023.
Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle CP_1
quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già
in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
Va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
- 9 - Tribunale di Treviso
Il Giudice di legittimità ha inoltre chiarito che, in relazione ai contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la
funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Sulla base di tali condivisibili premesse, in cui si valorizza la continuità dell'attività didattica svolta nel corso dell'anno scolastico, si ritiene corretto riconoscere in relazione agli a.s. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 il bonus carta docente, atteso che i vari contratti per supplenze temporanee si sono susseguiti senza soluzione di continuità e l'attività di docenza si è svolta sempre presso il medesimo plesso scolastico sino alla fine dell'anno scolastico (o comunque sino al termine delle lezioni).
Non coglie poi nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici.
La tesi non persuade perché opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, che “le somme non spese
entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno
scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati (cfr.,
nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022).
- 10 - Tribunale di Treviso
Si osserva, inoltre, che la parte ricorrente è attualmente assegnataria di un contratto di insegnamento anche per l'anno scolastico in corso e, conseguentemente, il rapporto di lavoro è in corso con l'amministrazione convenuta.
Parte ricorrente ha dimostrato di aver prestato servizio anche nel corso dell'ultimo anno scolastico
(in quanto iscritta nelle graduatorie per gli aspiranti a supplenza, come si ricava dai contratti da ultimo dimessi) e pertanto va ritenuta interna al sistema scolastico atteso che, anche in caso di mancato inoltro della domanda di aggiornamento delle GPS (per il biennio 2024-2026), non conseguirebbe il depennamento dalle stesse (cfr. art. 3, co. 4, OM n. 88/2024).
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal atteso che il CP_1
ricorso è stato notificato in data 12/09/2024 e il più risalente degli anni in contestazione è il
2019/2020.
I termini prescrizionali, decorrenti dalla data di conferimento dell'incarico (04/10/2019 per l'a.s.
2019/2020), non erano pertanto ancora spirati al momento della notifica dell'atto introduttivo.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli a.s. dal 2019/2020 al 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta
- 11 - Tribunale di Treviso
elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto.
Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente , C.F. Parte_1
ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni C.F._1
scolastici da 2019/2020 a 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere CP_1
a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà
residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi € 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente avv. Antonio Varvaro, dichiaratosi antistatario.
Treviso, 24/11/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 12 -