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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 775/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pierpaolo De Filippis e con questa elett.te domiciliato in
Avella (AV), alla via Vittorio Alfieri n. 25, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. )
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
IO LL e con questo elett.te domiciliato in Avellino alla via
Iannaccone n.12/14, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, operaio con mansioni di piastrellista, chiede, previo riconoscimento della menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 16% o nella diversa misura riconosciuta in corso di causa, la condanna dell' al pagamento CP_1 della relativa indennità.
L' si è costituito. CP_1
2) L' ha accertato, in un primo momento la sussistenza della CP_1 malattia professionale nella misura dello 08%, successivamente aumentata all'11%.
3) Nel corso del giudizio è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è risultato che il ricorrente risulta affetto da:
“ernia discale L3-L4 associata a discopatie multiple, tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla bilateralmente. Il grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dalle mentovate malattie professionali per cui è causa è pari al 13% di danno biologico con decorrenza dal mese di ottobre 2022”.
La ctu disposta risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi.
La consulenza, difatti, è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, e quindi può essere posta a fondamento della decisione.
Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
4) Il ricorso è, quindi, parzialmente fondato: va accertato e dichiarato che il ricorrente presenta un grado di inabilità nella misura del #13#
(tredici) con decorrenza dal mese di ottobre 2022 e, per l'effetto,
l' va condannato al pagamento delle relative provvidenze, con CP_1 accessori nella misura di legge sui singoli ratei dalla data del riconoscimento e fino al soddisfo.
5) Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
6) Le spese del Ctu vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
775/2025 R.G Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1
ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così CP_1 provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che ha un grado di inabilità nella misura del #13# Parte_1
(tredici) con decorrenza da ottobre 2022;
2) Condanna al pagamento a favore di delle CP_1 Parte_1 relative provvidenze, con accessori nella misura di legge sui singoli ratei dalla data del riconoscimento e fino al soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza del 12 dicembre 2025.
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 775/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pierpaolo De Filippis e con questa elett.te domiciliato in
Avella (AV), alla via Vittorio Alfieri n. 25, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. )
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
IO LL e con questo elett.te domiciliato in Avellino alla via
Iannaccone n.12/14, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, operaio con mansioni di piastrellista, chiede, previo riconoscimento della menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 16% o nella diversa misura riconosciuta in corso di causa, la condanna dell' al pagamento CP_1 della relativa indennità.
L' si è costituito. CP_1
2) L' ha accertato, in un primo momento la sussistenza della CP_1 malattia professionale nella misura dello 08%, successivamente aumentata all'11%.
3) Nel corso del giudizio è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è risultato che il ricorrente risulta affetto da:
“ernia discale L3-L4 associata a discopatie multiple, tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla bilateralmente. Il grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dalle mentovate malattie professionali per cui è causa è pari al 13% di danno biologico con decorrenza dal mese di ottobre 2022”.
La ctu disposta risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi.
La consulenza, difatti, è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, e quindi può essere posta a fondamento della decisione.
Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
4) Il ricorso è, quindi, parzialmente fondato: va accertato e dichiarato che il ricorrente presenta un grado di inabilità nella misura del #13#
(tredici) con decorrenza dal mese di ottobre 2022 e, per l'effetto,
l' va condannato al pagamento delle relative provvidenze, con CP_1 accessori nella misura di legge sui singoli ratei dalla data del riconoscimento e fino al soddisfo.
5) Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
6) Le spese del Ctu vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
775/2025 R.G Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1
ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così CP_1 provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che ha un grado di inabilità nella misura del #13# Parte_1
(tredici) con decorrenza da ottobre 2022;
2) Condanna al pagamento a favore di delle CP_1 Parte_1 relative provvidenze, con accessori nella misura di legge sui singoli ratei dalla data del riconoscimento e fino al soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza del 12 dicembre 2025.
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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