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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 7441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7441 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N.RG.A.C. 9158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 9158 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MARIAPIA UCCELLA, presso il cui studio in Portici (NA), alla Via Amendola nr. 1 elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(nata a San Giorgio a [...] il [...], c.f.: CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, C.F._2 dagli avvocati GIUSEPPINA RUSSO ed UMBERTO ALTAMURA e domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppina Russo sito in Portici (NA), alla Via San Cristofaro nr. 38
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.4.2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Napoli il 14.6.2012 e che dalla loro unione erano nate CP_1 due figlie, (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), Per_1 Per_2 rappresentava di aver sottoscritto in data 13.10.2022 un accordo di negoziazione assistita per la regolamentazione delle condizioni della separazione personale e che tale accordo, autorizzato dal Tribunale di Napoli il 7.11.2022, era stato poi trasmesso all'ufficio Anagrafe del Comune di Portici;
inoltre, il ricorrente evidenziava come dalla sottoscrizione dell'anzidetto accordo al deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio non ci fosse stata alcuna riconciliazione coniugale.
Conseguentemente, il ricorrente concludeva come di seguito: «a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il sig. CP_1 Pt_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla
[...] annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, stabilendo che il padre possa tenere con sé le figlie minori almeno tre pomeriggi a settimana dopo l'orario scolastico e fino alle ore 22,00 in cui le riaccompagnerà a casa, nonché nei week end alternati con la madre, dalle ore 17,00 del venerdi alle ore 20,00 della domenica. Disporre che il padre possa tenere con sé le figlie minori nel periodo estivo almeno 7 giorni consecutivi con pernottamento presso di lui e con possibilità di allontanarsi con le minori per luoghi di vacanza, e disporre che i giorni festivi del calendario le minori trascorrano con il padre tali festività in egual misura della madre come da accordi assunti in sede di separazione. In subordine Voglia l'On.le Giudce
Adito predisporre e determinare i diversi tempi e modalità della presenza delle minori presso ciascun genitore e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) disporre a carico del il pagamento di un assegno mensile quale contributo Pt_1 al mantenimento delle figlie minori pari ad euro 500,00, da versarsi in favore della sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, disponendo altresì che l'assegno unico CP_1 per le figlie minori venga riscosso in via integrale dal . Disporre a carico Parte_1 di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
2 d) Disporre che nulla sia dovuto in favore della RA a titolo di assegno CP_1 divorzile, essendo la stessa economicamente autosufficiente. Con vittoria di spese di giudizio».
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis 14 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Con atto depositato il 27.12.2024 si costituiva la resistente, la quale, dopo aver contestato le ricostruzioni ex adverso formulate, così concludeva:
«a. pronunciare e dichiarare, ai sensi della L. n. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dall'odierna comparente con il in Portici in CP_1 Parte_1 data 14.06.2012, con ciò ordinando all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b. confermare l'affidamento condiviso delle due figlie minori della coppia in capo agli odierni divorziandi con collocazione fissa presso la madre, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
inoltre confermare integralmente il calendario dei giorni e degli orari di visita del padre alle due figlie minori così come già stabilito in sede di separazione consensuale tra i coniugi con apposito accordo, con rigetto della diversa domanda di controparte, siccome l'aggiunta di un terzo pomeriggio di visita settimanale da parte del padre sarebbe troppo gravoso per gli impegni di studio ed extra scolastici delle due ragazze;
si insiste per l'ulteriore conferma di tutte le altre occasioni di visita e di incontro del padre con le figlie, ossia vacanze estive e festività varie, sempre come da suddetto calendario;
c. rigettare la richiesta del di diminuire l'entità dell'assegno di mantenimento a Parte_1 suo carico ed in favore delle due figlie minori da € 600,00 complessivi mensili (euro 300,00 mensili per ciascuna delle due minori), ad € 500,00 complessivi mensili, e così confermare a suo carico la corresponsione alla di un assegno di mantenimento mensile per ciascuna CP_1 delle due figlie minori pari ad € 300,00 ciascuna, con adeguamento annuale agli indici ISTAT, così come del resto pattuito e concordato dalle parti in sede di accordo di separazione dei coniugi;
inoltre, si chiede il rigetto integrale della domanda del di vedersi Parte_1 riconosciuto il diritto alla riscossione mensile dell'assegno unico spettante nell'interesse e per i bisogni delle due figlie della coppia, con susseguente pronuncia di conferma del diritto alla percezione integrale di tale assegno da parte della madre nell'interesse delle due figlie che presso di lei hanno la stabile dimora;
d. accogliere la domanda in riconvenzionale della di condanna del CP_1 Parte_1 al versamento in suo favore di un assegno divorzile di mantenimento mensile pari alla cifra di €
200,00 attese le sue difficoltà economiche e la mancanza di un lavoro;
3 e. condannare il al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con Parte_1 attribuzione separata ad essi Avv.ti Giuseppina Russo e Umberto Altamura che sin da ora si dichiarano antistatari».
All'udienza del 3.6.2025, sentite le parti personalmente comparse, il Giudice le esortava a trovare un accordo in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio;
dopo ampia discussione le parti dichiaravano di avere raggiunto un'intesa. Pertanto, preso atto della concorde volontà delle parti, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento confermava allo stato le statuizioni di cui alla separazione e, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa in decisione al Collegio previo parere del PM.
Il P.M.. chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con le figlie minori in conformità agli accordi raggiunti dalle stesse.
La domanda è fondata e merita accoglimento, in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 nr.
2 lett. b) della l.
1.12.1970 nr. 898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 nr. 74 e dalla l.
55/2015, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e da quella data è perdurato lo stato di separa- zione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Gli accordi posti a base della separazione di cui è stata chiesta conferma in questa sede sono i seguenti:
«CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, scegliendo liberamente ove stabilire la propria residenza con obbligo di comunicare all'altor qualsiasi variazione;
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE:
2) La casa coniugale con i mobili e i suppellettili ivi contenuti, resterà nella disponibilità della RA che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie e , che ivi CP_1 Per_1 Per_2 avranno la loro residenza privilegiata;
AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLE FIGLIE MINORI IA E SERENA:
3) Le figlie e entrambe minori e non economicamente autosufficienti, saranno Per_1 Per_2 affidate ad entrambi i genitori secondo la formula dell''affido condiviso, ma abiteranno stabilmente con la madre presso la di lei residenza in Portici, Via San Cristofaro nr. 51, presso la casa coniugale;
DIRITTO DI VISITA:
4) il padre, nella qualità di genitore non collocatario, avrà la facoltà di vedere tenere con sé le figlie, due pomeriggi a settimana compatibilmente con i suoi turni di lavoro e cono le esigenze scolastiche e sociali delle figlie, prelevandole dalla casa materna dopo le ore 17:00, dopo
4 l'orario scolastico, e riconducendole in loco alle ore 22:00, nonché nei fine settimana, alternativamente con la madre, dalle ore 10,00 del sabato, e fino alle ore 22,00 della domenica con pernottamento presso di lui. Resta inteso tra le parti che tali modalità potranno subire variazioni previo accordo tra i coniugi, in ragione degli impegni scolastici e sociali della prole nonché delle rispettive esigenze lavorative dei genitori;
5) le minori durante le festività natalizie trascorreranno ad anni alterni, un giorno festivo con il padre e l'altro con la madre, in modo che se con un genitore trascorreranno il Natale, con l'altro trascorreranno il 24 dicembre;
se con un genitore trascorreranno il 31 dicembre con l'altor trascorreranno il 1° gennaio. Analogamente per le festività pasquali, se con un genitore trascorreranno la Pasqua, con l'altro trascorreranno il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno nel mese di agosto 15 giorni, di cui almeno 7 consecutivi, con il padre, da concordare previo accordo tra le parti entro il 30 giugno di ogni anno;
6) I coniugi si impegnano, sin d'ora, a dedicare alle proprie figlie minori la loro presenza ciascuno in egual misura, impegnandosi a collaborare e cooperare nelle scelte educative e di vita delle stesse nel rispetto delle loro attitudini, inclinazioni e preferenze. I genitori, inoltre, si impegnano a far in modo che le minori continuino a mantenere un rapporto costruttivo con i propri nonni e con i propri zii, sia materni che paterni, che potranno, pertanto, frequentare stabilmente:
PROVVEDIMENTI ECONOMICI IN FAVORE DELLA PROLE
7) il OR , impiegato, corrisponderà alla RA , casalinga Parte_1 CP_1 attualmente in cerca di occupazione, un assegno mensile di euro 600,00 (pari ad € 300,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo per il mantenimento delle loro figlie e . Tale Per_1 Per_2 assegno, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo versamento su conto corrente intestato alla RA alle CP_1 seguenti coordinate IBAN: [...];
8) le spese straordinarie relative ad entrambe le figlie, giusto Protocollo di Intesa del Tribunale di
Napoli reso in data 7 marzo 2018, previamente concordate tra i coniugi e debitamente documentate, verranno sostenute nella misura del 50% cadauno;
9) l'assegno unico (già assegno per il nucleo familiare) attualmente percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, verrà percepito interamente dalla RA a CP_1 partire dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo. Il sig. si impegna Pt_1 sin da ora a fornire all'occorrenza, ogni documentazione necessaria alla RA per CP_1 poter procedere a richiedere l'assegno unico in suo favore, e a fornire dichiarazione di cessione della propria quota in suo favore;
5 10) il OR entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà a Pt_1 convertire in buoni fruttiferi in favore delle figlie minori e , l'importo di euro Per_1 Per_2
3.531,00 ( tremilacinquecentrotrentuno/00) quale somma maturata da polizza assicurativa accesa in favore della prole ed estinta in data 29.7.2021;
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
11) Nulla viene stabilito a titolo di assegno di mantenimento tra i coniugi in quanto le parti dichiarano di voler provvedere ciascuno ai propri bisogni economici;
12) Il sig. verserà in favore della RA l'importo di euro 500,00 quale Parte_1 CP_1 importo residuo dei risparmi familiari divisi tra i coniugi entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
13) I coniugi stabiliscono anche che l'autovettura modello Renault Clio Tg EY089WA intestata alla RA ma da sempre in uso al sig. resterà nella disponibilità di quest'ultimo CP_1 Pt_1 il quale provvederà al cambio di proprietà in suo favore entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, cui la RA esprime sin da ora il suo consenso. In mancanza di CP_1 tempestivo trasferimento della proprietà della suddetta autovettura in favore del , Parte_1 trasferimento cui la RA si impegna di dare il proprio consenso, quest'ultima potrà CP_1 richiedere l'immediata restituzione dell'autovettura stessa. Il sig. con la Parte_1 sottoscrizione del presenta atto si impegna inoltre a tenere indenne la sig.ra da CP_1 qualsiasi danno patrimoniale derivante dalla circolazione di tale autovettura nelle more del trasferimento della proprietà, impegnandosi all'uopo a risarcirla integralmente per qualsiasi eventuale esborso di danaro. Il signor si impegna inoltre al pagamento della tassa di Pt_1 possesso inerente la suddetta autovettura (/tassa automobilistica della regione Campania), pari all'importo di € 171,60, che è comprensivo di mora, e la cui scadenza risale al 31.5.2022.
14) Le parti dichiarano che con l'adempimento di ogni condizione indicata nel presente accordo, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro avendo già regolato bonariamente tra loro gli altri rapporti patrimoniali esistenti, e avendo gli stesi già proceduto alla divisione dei beni mobili tutti, ivi compresi i risparmi comuni.
CONSENSO ALL'ESPATRIO
15) I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio impegnandosi ed obbligandosi a ripeterlo, a semplice richiesta di uno dei due, dinnanzi alle competenti autorità.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 prima parte del DL 132/2014 si conviene che sia onere degli Avv.ti Mariapia Uccella e Giuseppina Russo provvedere a trasmettere copia del presente accordo,, sottoscritto ed autenticato nelle firme, al Procuratore della Repubblica per gli
6 affari civili presso il Tribunale di Napoli per il rilascio della relativa autorizzazione nei termini di legge.
«con rinuncia da parte di all'assegno divorzile e compensazione delle spese di CP_1 lite» (cfr. verbale udienza del 3.6.2025).
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo intervenuto tra i genitori conforme ai loro interessi.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro , così Parte_1 CP_1 provvede:
• Dichiara, alle condizioni concordate dalle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Napoli il 14.6.2012 (atto nr.41, parte II, s. A, Atti Parte_1 CP_1
Matrimonio anno 2012);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 r.d.
9.7.1939 nr. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) d.P.R.
3.11.2000 nr. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 l.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla l.
6.3.1987 nr.74;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.6.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa GABRIELLA FERRARA Dott. RAFFAELE SDINO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del d.m. 22/10/2024) CP_2
Parte_2
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 9158 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MARIAPIA UCCELLA, presso il cui studio in Portici (NA), alla Via Amendola nr. 1 elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(nata a San Giorgio a [...] il [...], c.f.: CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, C.F._2 dagli avvocati GIUSEPPINA RUSSO ed UMBERTO ALTAMURA e domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppina Russo sito in Portici (NA), alla Via San Cristofaro nr. 38
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.4.2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Napoli il 14.6.2012 e che dalla loro unione erano nate CP_1 due figlie, (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), Per_1 Per_2 rappresentava di aver sottoscritto in data 13.10.2022 un accordo di negoziazione assistita per la regolamentazione delle condizioni della separazione personale e che tale accordo, autorizzato dal Tribunale di Napoli il 7.11.2022, era stato poi trasmesso all'ufficio Anagrafe del Comune di Portici;
inoltre, il ricorrente evidenziava come dalla sottoscrizione dell'anzidetto accordo al deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio non ci fosse stata alcuna riconciliazione coniugale.
Conseguentemente, il ricorrente concludeva come di seguito: «a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il sig. CP_1 Pt_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla
[...] annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, stabilendo che il padre possa tenere con sé le figlie minori almeno tre pomeriggi a settimana dopo l'orario scolastico e fino alle ore 22,00 in cui le riaccompagnerà a casa, nonché nei week end alternati con la madre, dalle ore 17,00 del venerdi alle ore 20,00 della domenica. Disporre che il padre possa tenere con sé le figlie minori nel periodo estivo almeno 7 giorni consecutivi con pernottamento presso di lui e con possibilità di allontanarsi con le minori per luoghi di vacanza, e disporre che i giorni festivi del calendario le minori trascorrano con il padre tali festività in egual misura della madre come da accordi assunti in sede di separazione. In subordine Voglia l'On.le Giudce
Adito predisporre e determinare i diversi tempi e modalità della presenza delle minori presso ciascun genitore e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) disporre a carico del il pagamento di un assegno mensile quale contributo Pt_1 al mantenimento delle figlie minori pari ad euro 500,00, da versarsi in favore della sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, disponendo altresì che l'assegno unico CP_1 per le figlie minori venga riscosso in via integrale dal . Disporre a carico Parte_1 di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
2 d) Disporre che nulla sia dovuto in favore della RA a titolo di assegno CP_1 divorzile, essendo la stessa economicamente autosufficiente. Con vittoria di spese di giudizio».
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis 14 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Con atto depositato il 27.12.2024 si costituiva la resistente, la quale, dopo aver contestato le ricostruzioni ex adverso formulate, così concludeva:
«a. pronunciare e dichiarare, ai sensi della L. n. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dall'odierna comparente con il in Portici in CP_1 Parte_1 data 14.06.2012, con ciò ordinando all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b. confermare l'affidamento condiviso delle due figlie minori della coppia in capo agli odierni divorziandi con collocazione fissa presso la madre, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
inoltre confermare integralmente il calendario dei giorni e degli orari di visita del padre alle due figlie minori così come già stabilito in sede di separazione consensuale tra i coniugi con apposito accordo, con rigetto della diversa domanda di controparte, siccome l'aggiunta di un terzo pomeriggio di visita settimanale da parte del padre sarebbe troppo gravoso per gli impegni di studio ed extra scolastici delle due ragazze;
si insiste per l'ulteriore conferma di tutte le altre occasioni di visita e di incontro del padre con le figlie, ossia vacanze estive e festività varie, sempre come da suddetto calendario;
c. rigettare la richiesta del di diminuire l'entità dell'assegno di mantenimento a Parte_1 suo carico ed in favore delle due figlie minori da € 600,00 complessivi mensili (euro 300,00 mensili per ciascuna delle due minori), ad € 500,00 complessivi mensili, e così confermare a suo carico la corresponsione alla di un assegno di mantenimento mensile per ciascuna CP_1 delle due figlie minori pari ad € 300,00 ciascuna, con adeguamento annuale agli indici ISTAT, così come del resto pattuito e concordato dalle parti in sede di accordo di separazione dei coniugi;
inoltre, si chiede il rigetto integrale della domanda del di vedersi Parte_1 riconosciuto il diritto alla riscossione mensile dell'assegno unico spettante nell'interesse e per i bisogni delle due figlie della coppia, con susseguente pronuncia di conferma del diritto alla percezione integrale di tale assegno da parte della madre nell'interesse delle due figlie che presso di lei hanno la stabile dimora;
d. accogliere la domanda in riconvenzionale della di condanna del CP_1 Parte_1 al versamento in suo favore di un assegno divorzile di mantenimento mensile pari alla cifra di €
200,00 attese le sue difficoltà economiche e la mancanza di un lavoro;
3 e. condannare il al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con Parte_1 attribuzione separata ad essi Avv.ti Giuseppina Russo e Umberto Altamura che sin da ora si dichiarano antistatari».
All'udienza del 3.6.2025, sentite le parti personalmente comparse, il Giudice le esortava a trovare un accordo in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio;
dopo ampia discussione le parti dichiaravano di avere raggiunto un'intesa. Pertanto, preso atto della concorde volontà delle parti, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento confermava allo stato le statuizioni di cui alla separazione e, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa in decisione al Collegio previo parere del PM.
Il P.M.. chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con le figlie minori in conformità agli accordi raggiunti dalle stesse.
La domanda è fondata e merita accoglimento, in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 nr.
2 lett. b) della l.
1.12.1970 nr. 898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 nr. 74 e dalla l.
55/2015, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e da quella data è perdurato lo stato di separa- zione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Gli accordi posti a base della separazione di cui è stata chiesta conferma in questa sede sono i seguenti:
«CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, scegliendo liberamente ove stabilire la propria residenza con obbligo di comunicare all'altor qualsiasi variazione;
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE:
2) La casa coniugale con i mobili e i suppellettili ivi contenuti, resterà nella disponibilità della RA che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie e , che ivi CP_1 Per_1 Per_2 avranno la loro residenza privilegiata;
AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLE FIGLIE MINORI IA E SERENA:
3) Le figlie e entrambe minori e non economicamente autosufficienti, saranno Per_1 Per_2 affidate ad entrambi i genitori secondo la formula dell''affido condiviso, ma abiteranno stabilmente con la madre presso la di lei residenza in Portici, Via San Cristofaro nr. 51, presso la casa coniugale;
DIRITTO DI VISITA:
4) il padre, nella qualità di genitore non collocatario, avrà la facoltà di vedere tenere con sé le figlie, due pomeriggi a settimana compatibilmente con i suoi turni di lavoro e cono le esigenze scolastiche e sociali delle figlie, prelevandole dalla casa materna dopo le ore 17:00, dopo
4 l'orario scolastico, e riconducendole in loco alle ore 22:00, nonché nei fine settimana, alternativamente con la madre, dalle ore 10,00 del sabato, e fino alle ore 22,00 della domenica con pernottamento presso di lui. Resta inteso tra le parti che tali modalità potranno subire variazioni previo accordo tra i coniugi, in ragione degli impegni scolastici e sociali della prole nonché delle rispettive esigenze lavorative dei genitori;
5) le minori durante le festività natalizie trascorreranno ad anni alterni, un giorno festivo con il padre e l'altro con la madre, in modo che se con un genitore trascorreranno il Natale, con l'altro trascorreranno il 24 dicembre;
se con un genitore trascorreranno il 31 dicembre con l'altor trascorreranno il 1° gennaio. Analogamente per le festività pasquali, se con un genitore trascorreranno la Pasqua, con l'altro trascorreranno il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno nel mese di agosto 15 giorni, di cui almeno 7 consecutivi, con il padre, da concordare previo accordo tra le parti entro il 30 giugno di ogni anno;
6) I coniugi si impegnano, sin d'ora, a dedicare alle proprie figlie minori la loro presenza ciascuno in egual misura, impegnandosi a collaborare e cooperare nelle scelte educative e di vita delle stesse nel rispetto delle loro attitudini, inclinazioni e preferenze. I genitori, inoltre, si impegnano a far in modo che le minori continuino a mantenere un rapporto costruttivo con i propri nonni e con i propri zii, sia materni che paterni, che potranno, pertanto, frequentare stabilmente:
PROVVEDIMENTI ECONOMICI IN FAVORE DELLA PROLE
7) il OR , impiegato, corrisponderà alla RA , casalinga Parte_1 CP_1 attualmente in cerca di occupazione, un assegno mensile di euro 600,00 (pari ad € 300,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo per il mantenimento delle loro figlie e . Tale Per_1 Per_2 assegno, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo versamento su conto corrente intestato alla RA alle CP_1 seguenti coordinate IBAN: [...];
8) le spese straordinarie relative ad entrambe le figlie, giusto Protocollo di Intesa del Tribunale di
Napoli reso in data 7 marzo 2018, previamente concordate tra i coniugi e debitamente documentate, verranno sostenute nella misura del 50% cadauno;
9) l'assegno unico (già assegno per il nucleo familiare) attualmente percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, verrà percepito interamente dalla RA a CP_1 partire dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo. Il sig. si impegna Pt_1 sin da ora a fornire all'occorrenza, ogni documentazione necessaria alla RA per CP_1 poter procedere a richiedere l'assegno unico in suo favore, e a fornire dichiarazione di cessione della propria quota in suo favore;
5 10) il OR entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo provvederà a Pt_1 convertire in buoni fruttiferi in favore delle figlie minori e , l'importo di euro Per_1 Per_2
3.531,00 ( tremilacinquecentrotrentuno/00) quale somma maturata da polizza assicurativa accesa in favore della prole ed estinta in data 29.7.2021;
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
11) Nulla viene stabilito a titolo di assegno di mantenimento tra i coniugi in quanto le parti dichiarano di voler provvedere ciascuno ai propri bisogni economici;
12) Il sig. verserà in favore della RA l'importo di euro 500,00 quale Parte_1 CP_1 importo residuo dei risparmi familiari divisi tra i coniugi entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
13) I coniugi stabiliscono anche che l'autovettura modello Renault Clio Tg EY089WA intestata alla RA ma da sempre in uso al sig. resterà nella disponibilità di quest'ultimo CP_1 Pt_1 il quale provvederà al cambio di proprietà in suo favore entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, cui la RA esprime sin da ora il suo consenso. In mancanza di CP_1 tempestivo trasferimento della proprietà della suddetta autovettura in favore del , Parte_1 trasferimento cui la RA si impegna di dare il proprio consenso, quest'ultima potrà CP_1 richiedere l'immediata restituzione dell'autovettura stessa. Il sig. con la Parte_1 sottoscrizione del presenta atto si impegna inoltre a tenere indenne la sig.ra da CP_1 qualsiasi danno patrimoniale derivante dalla circolazione di tale autovettura nelle more del trasferimento della proprietà, impegnandosi all'uopo a risarcirla integralmente per qualsiasi eventuale esborso di danaro. Il signor si impegna inoltre al pagamento della tassa di Pt_1 possesso inerente la suddetta autovettura (/tassa automobilistica della regione Campania), pari all'importo di € 171,60, che è comprensivo di mora, e la cui scadenza risale al 31.5.2022.
14) Le parti dichiarano che con l'adempimento di ogni condizione indicata nel presente accordo, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro avendo già regolato bonariamente tra loro gli altri rapporti patrimoniali esistenti, e avendo gli stesi già proceduto alla divisione dei beni mobili tutti, ivi compresi i risparmi comuni.
CONSENSO ALL'ESPATRIO
15) I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio impegnandosi ed obbligandosi a ripeterlo, a semplice richiesta di uno dei due, dinnanzi alle competenti autorità.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 prima parte del DL 132/2014 si conviene che sia onere degli Avv.ti Mariapia Uccella e Giuseppina Russo provvedere a trasmettere copia del presente accordo,, sottoscritto ed autenticato nelle firme, al Procuratore della Repubblica per gli
6 affari civili presso il Tribunale di Napoli per il rilascio della relativa autorizzazione nei termini di legge.
«con rinuncia da parte di all'assegno divorzile e compensazione delle spese di CP_1 lite» (cfr. verbale udienza del 3.6.2025).
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo intervenuto tra i genitori conforme ai loro interessi.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro , così Parte_1 CP_1 provvede:
• Dichiara, alle condizioni concordate dalle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Napoli il 14.6.2012 (atto nr.41, parte II, s. A, Atti Parte_1 CP_1
Matrimonio anno 2012);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 r.d.
9.7.1939 nr. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) d.P.R.
3.11.2000 nr. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 l.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla l.
6.3.1987 nr.74;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.6.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa GABRIELLA FERRARA Dott. RAFFAELE SDINO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del d.m. 22/10/2024) CP_2
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