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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 903/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, viste le note d'udienza depositate dalle parti resistenti nel termine ex art. 127 ter c.p.c. con cui precisano le rispettive conclusioni e si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa.
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa SA HI
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice SA HI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 903/2025 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. TIZIANA Parte_1 C.F._1
AR del Foro di Milano, cf. ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso la persona e lo studio della medesima in Milano, Viale di Porta
Vercellina n.6,
- parte ricorrente - nei confronti di:
( C.F. ) Parte_2 C.F._3
) Parte_3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati a Barzio (Lc), Via Alessandro Manzoni n. 2, presso lo studio dell'Avv. PAOLO ROGNONI, codice fiscale , indirizzo di posta CodiceFiscale_5 elettronica certificata comunicato all'ordine degli Avvocati di Lecco paolo.rognoni@lecco.pecavvocati.it che li rappresenta e difende come da come procura alle liti allegata all'atto di costituzione rilasciata ai sensi dell'art. 83 III comma c.p.c.;
difeso e rappresentato dall'Avv. Parte_4 C.F._6
SI AF (cod. fisc. ) del Foro di Lecco ed C.F._7 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Sirone (LC), via Rimembranze
n. 26 (per comunicazioni si indicano: fax n. 031.875563; pec
, giusta procura speciale in atti Email_1
- parte resistente -
pagina 2 di 8 Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione degli onorari al CTU
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente Per come da atto introduttivo) Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE, nel merito
1. accertare e dichiarare la nullità delle vacazioni liquidate con Decreto 05 maggio 2025 nel procedimento Tr. Lecco RG 462/2024, per la lesione del contraddittorio operata e per le plurime violazioni di legge, come sopra in narrativa indicate;
2. In ogni caso, accertare e dichiarare l'errore di calcolo nelle vacazioni esposte per i motivi di cui in narrativa;
3. conseguentemente annullare la liquidazione delle vacazioni come liquidate in decreto, in misura 1.173,60, e rideterminare la corretta somma eventualmente dovuta - in euro 586,80
o nella diversa somma ritenuta dal Tribunale;
4. Ridurre nella misura di un terzo le somme dovute a titolo di vacazioni;
stante il ritardo;
5. Ridurre di un terzo le somme dovute come compenso tabellare - liquidato in misura 557,77; in virtù delle norme richiamate in narrativa, stante il ritardo nel deposito della perizia;
IN SUBORDINE
6. ove non ritenuto sussistere l'errore di calcolo, si domanda la riduzione di un terzo delle liquidate somme di euro 1.173,60 stante il ritardo nel deposito della perizia;
7. si domanda altresì la Riduzione di un terzo degli onorari tabellari liquidati in misura 557,77; IN ULTERIORE SUBORDINE 8. dichiarare nulle o comunque annullare la liquidazione delle vacazioni limitatamente alle voci eseguite successivamente allo spirare del termine (03 marzo 2025) di cui all' ordinanza 24 ottobre 2024; per le ragioni e come argomentato al paragrafo n.3 B del presente ricorso. IN VIA ISTRUTTORIA si depositano i documenti indicati in narrativa corredati di link ipertestuale. Si indicano come sommari informatori o, se ritenuto di convertire il procedimento al fine di un'istruttoria completa, come testi, a prova diretta e contraria Tes_1 Tes_2
, entrambi residenti in [...](Lc), Via per Mezzacca.
[...]
Con ogni riserva istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze di lite della presente procedura”
Conclusioni di parte resistente e Parte_2 Parte_3
(come da udienza di discussione)
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dare atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere tra i Signori Parte_2
e e il Signor;
[...] Parte_3 Parte_1
pagina 3 di 8 - in caso di accoglimento della domanda proposta dal Geom. Parte_4 compensare le spese di lite tra quest'ultimo e i Signori e Parte_2 [...]
”. Parte_3
Conclusioni di parte resistente come da udienza di discussione) Parte_4
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria difesa ed eccezione respinta, così giudicare: a) in via principale: rigettare il ricorso per tutti i motivi meglio esposti nel precedente atto;
b) in via istruttoria: qualora il Tribunale lo ritenesse opportuno, disporre prova testimoniale sui fatti di cui al punto 1) da (i) a (xiii) della comparsa di risposta del 02.10.2025, indicando sin d'ora i seguenti testimoni:
- Arch. Controparte_1
- Geom. Controparte_2
- Geom. . CP_3
c) condannare ex art. 96, III comma, c.p.c. parte ricorrente ad una somma equitativamente determinata;
d) in ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato il 04.06.2025, ha proposto opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 al decreto di liquidazione del compenso in favore del c.t.u., Geom. emesso in data 5.05.2025 dal Giudice Dott.ssa Marta Paganini Parte_4 nel procedimento R.G. 462/2024 pendente innanzi al Tribunale di Lecco, lamentando: la violazione del contradditorio nella conduzione delle operazioni peritali da parte del CTU, il quale avrebbe pregiudicato il diritto di difesa del sig. non avendo dato Pt_1 comunicazione alle parti di alcuni incombente;
l'inosservanza dei termini di deposito della consulenza tecnica d'ufficio, che giustificherebbe una riduzione del compenso liquidato al consulente d'ufficio e, infine, un errore di calcolo nella predisposizione della richiesta di liquidazione del compenso. Il ricorrente ha quindi richiesto la rideterminazione dell'importo da liquidare al CTU stante l'accertamento della nullità della liquidazione per nullità delle operazioni peritali, stante la lesione del contraddittorio per la mancata partecipazione delle parti e dei difensori a due incontri e per le modalità di comunicazione adottate dal c.t.u.; l'errore di calcolo nella liquidazione delle vacazioni con conseguente rideterminazione della somma liquidata e riduzione di un terzo;
il ritardo nel deposito della relazione con conseguente riduzione di un terzo del compenso di euro 557,77 liquidato.
- Il procedimento veniva delegato al presente giudice e fissata udienza di comparizione si costituivano in giudizio il C.T.U. e i resistenti e Parte_4 Parte_2 [...]
chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_3
pagina 4 di 8 - Alla prima udienza, tentata senza esito la conciliazione tra le parti la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per decisione all'udienza del 25/11/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
1. Giova ricordare che “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti dal giudice che ha conferito l'incarico, tenuto conto, ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale, che costituiscono i parametri per la determinazione del compenso” (Cass. n. 7294 del 22/03/2013), con l'ulteriore precisazione che “in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, secondo la disciplina recata dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che lascia sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione alla anzidetta liquidazione già previsto dall'art. 11 legge 8 luglio 1980, n. 319, avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede” (Cass. n. 3024 del 07/02/2011).
Alla luce di quanto sopra, le censure al merito della relazione tecnica esposte dall'opponente in ricorso - relative alle asserite misurazioni effettuate in assenza di riscontri e di indicazione delle misurazioni svolte;
alle risultanze numeriche riportate in perizia;
e all'erronea individuazione dei confini del mappale 1574 - non possono essere esaminate essendo oggetto del giudizio di merito.
Parimenti privo di rilievo è poi l'eventuale accordo raggiunto tra il ricorrente e i resistenti e nel diverso giudizio di merito in ordine al Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di CTU.
Le ulteriori censure mosse al decreto di liquidazione opposto sono invece chiaramente Infondate.
2. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso in opposizione- secondo cui le operazioni peritali sarebbero nulle in quanto svolte senza la partecipazione delle parti e dei difensori, in particolare con riferimento alla riunione del 24.01.2025 e al sopralluogo tecnico del 13.02.2025, nonché per la mancata comunicazione della bozza della relazione ai procuratori
- risulta dagli atti che le operazioni peritali si siano svolte nel pieno rispetto del contraddittorio.
Giova sul punto rammentare che in tema di comunicazione della relazione tecnica d'ufficio, così come della sua bozza, la Corte di Cassazione ha chiarito che “è validamente eseguita mediante la sua trasmissione al consulente tecnico di parte, anziché al procuratore costituito, perché l'art. 195 c.p.c. ne prescrive la trasmissione alle parti costituite – e non
pagina 5 di 8 specificatamente al loro difensore – e tale modalità è coerente con la ratio della norma, volta a instaurare un contradditorio tecnico sulle questioni oggetto dell'indagine peritale” (Cass. Civ. Sez. III, 24.06.2024 n.17403).
Tanto premesso, nella specie si ritiene sufficiente richiamare l'ordinanza pronunciata dal giudice di merito che, esaminata la copia della corrispondenza intercorsa con le parti produzione prodotta dal c.t.u. di nel corso del suo operato (doc.
1. Comunicazione inerente invio di comunicazioni alle parti) ha ritenuto che “non sussistono i presupposti per disporre la rinnovazione delle misurazioni tecniche operate dal c.t.u., non ravvisandosi nel caso di specie la lesione del contraddittorio lamentata dalla parte convenuta, né in concreto alcuna lesione del diritto di difesa, dal momento che la parte ha partecipato, o comunque aveva la possibilità di farlo, alle operazioni peritali per il tramite del proprio c.t.p., che è sempre stato notiziato circa le date degli incontri” (doc. 5, fascicolo ricorrente - Ordinanza del 3.04.2025).
È infatti documentato che le parti fossero state sempre messe nelle condizioni di partecipare, tramite rituali comunicazioni inviate direttamente ai CTP.
Non coglie nel segno l'eccepita violazione dell'art. 170 c.p.c. lamentata dal ricorrente con particolare riferimento alla eccepita nullità per mancata comunicazione della bozza della relazione ai procuratori delle parti, laddove l'art. 170 c.p.c. riguarda le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, per cui la relativa disciplina non può essere estesa all'operato dell'ausiliario del Giudice, le cui attività sono scandite da specifiche disposizioni del Giudice e dalle norme di attuazione.
Sicché in applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato e di quanto evidenziato l'eccezione deve essere respinta.
3. Deve parimenti essere respinta l'eccezione di tardività del deposito della perizia, con conseguente richiesta di riduzione del compenso in quanto formulata su un erroneo e infondato presupposto.
Infatti, l'eccezione è infondata laddove il ricorrente pretende di far decorrere il termine per il deposito dell'elaborato da una data diversa da quella dell'inizio delle operazioni peritali, come espressamente statuito dal Giudice (doc. 1 e 3 resistente).
Sicché, risultando non contestato che le operazioni hanno avuto inizio il giorno 06.12.2024., il termine per il deposito della perizia scadeva il 15.04.2025. il Geom. trasmetteva la bozza ai CTP il giorno 03.03.2025 (il termine scadeva il Parte_4
06.03.2025), il solo CTP dei sig.ri presentava osservazioni in data Persona_1
21.03.2025 e, a fronte dello scadere del termine per le osservazioni per tutte le parti, il CTU depositava la relazione conclusiva in data 27.03.2025. Da tanto consegue che alcun ritardo pagina 6 di 8 vi è stato nel deposito dell'elaborato.
Dall'accertamento della tempestività delle operazioni peritali eseguite resta assorbita l'eccezione di annullamento dei compensi per le attività asseritamente svolte “oltre termine”.
4. Deve essere infine respinta la richiesta rideterminazione del compenso per errore nel calcolo delle vacazioni, laddove fondata sull'erroneo convincimento del ricorrente che il CTU avesse chiesto la liquidazione per un numero di 144 ore e non di vacazioni, alla luce dall'errore materiale del c.t.u. nella redazione della richiesta di liquidazione del compenso, ove appunto indica “ore” in luogo di “vacazioni”.
Che si tratti di errore materiale in tal senso è evidente dalla lettura della stessa istanza, ove il CTU ne espone la quantificazione numerica, rendendo chiara la richiesta per vacazione. Infatti il Giudice ha liquidato correttamente un totale di 145 vacazioni, così composte: € 14,68 per la prima vacazione e € 1.173,60 per le successive 144 vacazioni (144 vacazioni x
€ 8,15/vacazione), per un totale di € 1.188,28. L'argomentazione del ricorrente è frutto di un evidente errore di lettura dell'istanza di liquidazione e del conseguente decreto.
A tanto consegue il rigetto dell'eccezione così formulata.
Per le ragioni esposte, va rigettata l'opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto di liquidazione del compenso al CTU emesso nella causa di merito RG. 462/2024 Tribunale di Lecco, in favore del Geometra depositato nel fascicolo telematico il Parte_4
05 maggio 2025, ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita.
Spese di lite
Al rigetto dell'opposizione consegue, per il principio della soccombenza, la condanna dell'opponente a rifondere le spese di lite al CTU opposto e agli altri resistenti, litisconsorti necessari che si sono costituiti aderendo alle difese del CTU.
Le spese vanno quindi poste integralmente a carico della parte ricorrente opponente, che si liquidano in euro 1.700,00 in favore del resistente per compensi Parte_4 professionali ex DM 55/2014 (secondo i valori minimi per fascia di valore da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria in considerazione della concreta attività prestata e dalla semplicità della causa), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. ed euro 1.700,00 in favore dei resistenti e per compensi Parte_2 Parte_3 professionali ex DM 55/2014 (secondo i valori minimi per fascia di valore da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria in considerazione della concreta attività prestata e dalla semplicità della causa), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, visti gli art.170 dpr 30 maggio 2002 n. 115 e l'art. 281 decies cpc, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. Parte_1
115/2002 al decreto di liquidazione del compenso in favore del c.t.u. Geom.
[...]
emesso in data 5.05.2025 dal Giudice Dott.ssa Marta Paganini nel procedimento Parte_4
R.G. 462/2024 pendente innanzi al Tribunale di Lecco;
2) condanna altresì parte opponente a rimborsare le spese di lite Parte_1 liquidate in euro 1.700,00 in favore del resistente per compensi Parte_4 professionali ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. ed euro 1.700,00 in favore dei resistenti
[...]
e per compensi professionali ex Pt_2 Parte_3
DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Lecco, 23 dicembre 2025
Il giudice
SA HI
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, viste le note d'udienza depositate dalle parti resistenti nel termine ex art. 127 ter c.p.c. con cui precisano le rispettive conclusioni e si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa.
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa SA HI
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice SA HI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 903/2025 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. TIZIANA Parte_1 C.F._1
AR del Foro di Milano, cf. ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso la persona e lo studio della medesima in Milano, Viale di Porta
Vercellina n.6,
- parte ricorrente - nei confronti di:
( C.F. ) Parte_2 C.F._3
) Parte_3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati a Barzio (Lc), Via Alessandro Manzoni n. 2, presso lo studio dell'Avv. PAOLO ROGNONI, codice fiscale , indirizzo di posta CodiceFiscale_5 elettronica certificata comunicato all'ordine degli Avvocati di Lecco paolo.rognoni@lecco.pecavvocati.it che li rappresenta e difende come da come procura alle liti allegata all'atto di costituzione rilasciata ai sensi dell'art. 83 III comma c.p.c.;
difeso e rappresentato dall'Avv. Parte_4 C.F._6
SI AF (cod. fisc. ) del Foro di Lecco ed C.F._7 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Sirone (LC), via Rimembranze
n. 26 (per comunicazioni si indicano: fax n. 031.875563; pec
, giusta procura speciale in atti Email_1
- parte resistente -
pagina 2 di 8 Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione degli onorari al CTU
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente Per come da atto introduttivo) Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE, nel merito
1. accertare e dichiarare la nullità delle vacazioni liquidate con Decreto 05 maggio 2025 nel procedimento Tr. Lecco RG 462/2024, per la lesione del contraddittorio operata e per le plurime violazioni di legge, come sopra in narrativa indicate;
2. In ogni caso, accertare e dichiarare l'errore di calcolo nelle vacazioni esposte per i motivi di cui in narrativa;
3. conseguentemente annullare la liquidazione delle vacazioni come liquidate in decreto, in misura 1.173,60, e rideterminare la corretta somma eventualmente dovuta - in euro 586,80
o nella diversa somma ritenuta dal Tribunale;
4. Ridurre nella misura di un terzo le somme dovute a titolo di vacazioni;
stante il ritardo;
5. Ridurre di un terzo le somme dovute come compenso tabellare - liquidato in misura 557,77; in virtù delle norme richiamate in narrativa, stante il ritardo nel deposito della perizia;
IN SUBORDINE
6. ove non ritenuto sussistere l'errore di calcolo, si domanda la riduzione di un terzo delle liquidate somme di euro 1.173,60 stante il ritardo nel deposito della perizia;
7. si domanda altresì la Riduzione di un terzo degli onorari tabellari liquidati in misura 557,77; IN ULTERIORE SUBORDINE 8. dichiarare nulle o comunque annullare la liquidazione delle vacazioni limitatamente alle voci eseguite successivamente allo spirare del termine (03 marzo 2025) di cui all' ordinanza 24 ottobre 2024; per le ragioni e come argomentato al paragrafo n.3 B del presente ricorso. IN VIA ISTRUTTORIA si depositano i documenti indicati in narrativa corredati di link ipertestuale. Si indicano come sommari informatori o, se ritenuto di convertire il procedimento al fine di un'istruttoria completa, come testi, a prova diretta e contraria Tes_1 Tes_2
, entrambi residenti in [...](Lc), Via per Mezzacca.
[...]
Con ogni riserva istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze di lite della presente procedura”
Conclusioni di parte resistente e Parte_2 Parte_3
(come da udienza di discussione)
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dare atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere tra i Signori Parte_2
e e il Signor;
[...] Parte_3 Parte_1
pagina 3 di 8 - in caso di accoglimento della domanda proposta dal Geom. Parte_4 compensare le spese di lite tra quest'ultimo e i Signori e Parte_2 [...]
”. Parte_3
Conclusioni di parte resistente come da udienza di discussione) Parte_4
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria difesa ed eccezione respinta, così giudicare: a) in via principale: rigettare il ricorso per tutti i motivi meglio esposti nel precedente atto;
b) in via istruttoria: qualora il Tribunale lo ritenesse opportuno, disporre prova testimoniale sui fatti di cui al punto 1) da (i) a (xiii) della comparsa di risposta del 02.10.2025, indicando sin d'ora i seguenti testimoni:
- Arch. Controparte_1
- Geom. Controparte_2
- Geom. . CP_3
c) condannare ex art. 96, III comma, c.p.c. parte ricorrente ad una somma equitativamente determinata;
d) in ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato il 04.06.2025, ha proposto opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 al decreto di liquidazione del compenso in favore del c.t.u., Geom. emesso in data 5.05.2025 dal Giudice Dott.ssa Marta Paganini Parte_4 nel procedimento R.G. 462/2024 pendente innanzi al Tribunale di Lecco, lamentando: la violazione del contradditorio nella conduzione delle operazioni peritali da parte del CTU, il quale avrebbe pregiudicato il diritto di difesa del sig. non avendo dato Pt_1 comunicazione alle parti di alcuni incombente;
l'inosservanza dei termini di deposito della consulenza tecnica d'ufficio, che giustificherebbe una riduzione del compenso liquidato al consulente d'ufficio e, infine, un errore di calcolo nella predisposizione della richiesta di liquidazione del compenso. Il ricorrente ha quindi richiesto la rideterminazione dell'importo da liquidare al CTU stante l'accertamento della nullità della liquidazione per nullità delle operazioni peritali, stante la lesione del contraddittorio per la mancata partecipazione delle parti e dei difensori a due incontri e per le modalità di comunicazione adottate dal c.t.u.; l'errore di calcolo nella liquidazione delle vacazioni con conseguente rideterminazione della somma liquidata e riduzione di un terzo;
il ritardo nel deposito della relazione con conseguente riduzione di un terzo del compenso di euro 557,77 liquidato.
- Il procedimento veniva delegato al presente giudice e fissata udienza di comparizione si costituivano in giudizio il C.T.U. e i resistenti e Parte_4 Parte_2 [...]
chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_3
pagina 4 di 8 - Alla prima udienza, tentata senza esito la conciliazione tra le parti la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per decisione all'udienza del 25/11/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
1. Giova ricordare che “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti dal giudice che ha conferito l'incarico, tenuto conto, ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale, che costituiscono i parametri per la determinazione del compenso” (Cass. n. 7294 del 22/03/2013), con l'ulteriore precisazione che “in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, secondo la disciplina recata dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che lascia sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione alla anzidetta liquidazione già previsto dall'art. 11 legge 8 luglio 1980, n. 319, avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede” (Cass. n. 3024 del 07/02/2011).
Alla luce di quanto sopra, le censure al merito della relazione tecnica esposte dall'opponente in ricorso - relative alle asserite misurazioni effettuate in assenza di riscontri e di indicazione delle misurazioni svolte;
alle risultanze numeriche riportate in perizia;
e all'erronea individuazione dei confini del mappale 1574 - non possono essere esaminate essendo oggetto del giudizio di merito.
Parimenti privo di rilievo è poi l'eventuale accordo raggiunto tra il ricorrente e i resistenti e nel diverso giudizio di merito in ordine al Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di CTU.
Le ulteriori censure mosse al decreto di liquidazione opposto sono invece chiaramente Infondate.
2. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso in opposizione- secondo cui le operazioni peritali sarebbero nulle in quanto svolte senza la partecipazione delle parti e dei difensori, in particolare con riferimento alla riunione del 24.01.2025 e al sopralluogo tecnico del 13.02.2025, nonché per la mancata comunicazione della bozza della relazione ai procuratori
- risulta dagli atti che le operazioni peritali si siano svolte nel pieno rispetto del contraddittorio.
Giova sul punto rammentare che in tema di comunicazione della relazione tecnica d'ufficio, così come della sua bozza, la Corte di Cassazione ha chiarito che “è validamente eseguita mediante la sua trasmissione al consulente tecnico di parte, anziché al procuratore costituito, perché l'art. 195 c.p.c. ne prescrive la trasmissione alle parti costituite – e non
pagina 5 di 8 specificatamente al loro difensore – e tale modalità è coerente con la ratio della norma, volta a instaurare un contradditorio tecnico sulle questioni oggetto dell'indagine peritale” (Cass. Civ. Sez. III, 24.06.2024 n.17403).
Tanto premesso, nella specie si ritiene sufficiente richiamare l'ordinanza pronunciata dal giudice di merito che, esaminata la copia della corrispondenza intercorsa con le parti produzione prodotta dal c.t.u. di nel corso del suo operato (doc.
1. Comunicazione inerente invio di comunicazioni alle parti) ha ritenuto che “non sussistono i presupposti per disporre la rinnovazione delle misurazioni tecniche operate dal c.t.u., non ravvisandosi nel caso di specie la lesione del contraddittorio lamentata dalla parte convenuta, né in concreto alcuna lesione del diritto di difesa, dal momento che la parte ha partecipato, o comunque aveva la possibilità di farlo, alle operazioni peritali per il tramite del proprio c.t.p., che è sempre stato notiziato circa le date degli incontri” (doc. 5, fascicolo ricorrente - Ordinanza del 3.04.2025).
È infatti documentato che le parti fossero state sempre messe nelle condizioni di partecipare, tramite rituali comunicazioni inviate direttamente ai CTP.
Non coglie nel segno l'eccepita violazione dell'art. 170 c.p.c. lamentata dal ricorrente con particolare riferimento alla eccepita nullità per mancata comunicazione della bozza della relazione ai procuratori delle parti, laddove l'art. 170 c.p.c. riguarda le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, per cui la relativa disciplina non può essere estesa all'operato dell'ausiliario del Giudice, le cui attività sono scandite da specifiche disposizioni del Giudice e dalle norme di attuazione.
Sicché in applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato e di quanto evidenziato l'eccezione deve essere respinta.
3. Deve parimenti essere respinta l'eccezione di tardività del deposito della perizia, con conseguente richiesta di riduzione del compenso in quanto formulata su un erroneo e infondato presupposto.
Infatti, l'eccezione è infondata laddove il ricorrente pretende di far decorrere il termine per il deposito dell'elaborato da una data diversa da quella dell'inizio delle operazioni peritali, come espressamente statuito dal Giudice (doc. 1 e 3 resistente).
Sicché, risultando non contestato che le operazioni hanno avuto inizio il giorno 06.12.2024., il termine per il deposito della perizia scadeva il 15.04.2025. il Geom. trasmetteva la bozza ai CTP il giorno 03.03.2025 (il termine scadeva il Parte_4
06.03.2025), il solo CTP dei sig.ri presentava osservazioni in data Persona_1
21.03.2025 e, a fronte dello scadere del termine per le osservazioni per tutte le parti, il CTU depositava la relazione conclusiva in data 27.03.2025. Da tanto consegue che alcun ritardo pagina 6 di 8 vi è stato nel deposito dell'elaborato.
Dall'accertamento della tempestività delle operazioni peritali eseguite resta assorbita l'eccezione di annullamento dei compensi per le attività asseritamente svolte “oltre termine”.
4. Deve essere infine respinta la richiesta rideterminazione del compenso per errore nel calcolo delle vacazioni, laddove fondata sull'erroneo convincimento del ricorrente che il CTU avesse chiesto la liquidazione per un numero di 144 ore e non di vacazioni, alla luce dall'errore materiale del c.t.u. nella redazione della richiesta di liquidazione del compenso, ove appunto indica “ore” in luogo di “vacazioni”.
Che si tratti di errore materiale in tal senso è evidente dalla lettura della stessa istanza, ove il CTU ne espone la quantificazione numerica, rendendo chiara la richiesta per vacazione. Infatti il Giudice ha liquidato correttamente un totale di 145 vacazioni, così composte: € 14,68 per la prima vacazione e € 1.173,60 per le successive 144 vacazioni (144 vacazioni x
€ 8,15/vacazione), per un totale di € 1.188,28. L'argomentazione del ricorrente è frutto di un evidente errore di lettura dell'istanza di liquidazione e del conseguente decreto.
A tanto consegue il rigetto dell'eccezione così formulata.
Per le ragioni esposte, va rigettata l'opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto di liquidazione del compenso al CTU emesso nella causa di merito RG. 462/2024 Tribunale di Lecco, in favore del Geometra depositato nel fascicolo telematico il Parte_4
05 maggio 2025, ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita.
Spese di lite
Al rigetto dell'opposizione consegue, per il principio della soccombenza, la condanna dell'opponente a rifondere le spese di lite al CTU opposto e agli altri resistenti, litisconsorti necessari che si sono costituiti aderendo alle difese del CTU.
Le spese vanno quindi poste integralmente a carico della parte ricorrente opponente, che si liquidano in euro 1.700,00 in favore del resistente per compensi Parte_4 professionali ex DM 55/2014 (secondo i valori minimi per fascia di valore da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria in considerazione della concreta attività prestata e dalla semplicità della causa), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. ed euro 1.700,00 in favore dei resistenti e per compensi Parte_2 Parte_3 professionali ex DM 55/2014 (secondo i valori minimi per fascia di valore da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria in considerazione della concreta attività prestata e dalla semplicità della causa), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, visti gli art.170 dpr 30 maggio 2002 n. 115 e l'art. 281 decies cpc, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. Parte_1
115/2002 al decreto di liquidazione del compenso in favore del c.t.u. Geom.
[...]
emesso in data 5.05.2025 dal Giudice Dott.ssa Marta Paganini nel procedimento Parte_4
R.G. 462/2024 pendente innanzi al Tribunale di Lecco;
2) condanna altresì parte opponente a rimborsare le spese di lite Parte_1 liquidate in euro 1.700,00 in favore del resistente per compensi Parte_4 professionali ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. ed euro 1.700,00 in favore dei resistenti
[...]
e per compensi professionali ex Pt_2 Parte_3
DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Lecco, 23 dicembre 2025
Il giudice
SA HI
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