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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1128/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
n.q. di erede di , rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Parte_1 Persona_1
Vincenzo Antonio Speciale e da Ludovica Dusmet, come da procura in atti appellante
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresenta e difesa dagli avv. Marcello Giustiniani, Federica Paternò, Christian Calabrese, come da procura in atti
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9733/2023, pubblicata il 3.11.2023
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3.1.2023, e ritualmente notificato, , dopo aver Parte_1 presentato un primo ricorso al Tribunale di Ancona, dichiaratosi incompetente per territorio, riassumeva la causa nei confronti della e della Controparte_1 [...]
premettendo di essere vedova del signor deceduto il Controparte_2 Persona_1
14.09.2008, e chiedendo di accertare e dichiarare la natura professionale della malattia che avrebbe
1 condotto al decesso del marito, nonché di condannare le società convenute, in solido tra loro, quali datori di lavoro, al risarcimento dei danni tutti subiti, sia in proprio che nella qualità di erede del signor per complessivi € 1.183.482,00. Per_1
A sostegno della propria pretesa assumeva:
- che il marito aveva lavorato come operaio presso lo stabilimento di Porto Recanati (MC) appartenente alla Nuovo Pignone s.p.a. dal 22.10.1963 al 31.12.1977; che, successivamente, aveva lavorato sempre presso il medesimo stabilimento, alle dipendenze della dall'1.1.1978 al CP_3
31.8.1992; che in tale stabilimento venivano prodotti pannelli prefabbricati contenenti amianto;
che dal 1963 al 1967 circa l' aveva lavorato come gruista al piazzale movimento travi carico e Per_1 scarico;
che nel periodo 1967/1968, l' aveva svolto attività di montaggio pannellature nelle Per_1 villette ENI del Gargano, e che tali lavorazioni implicavano aggiustaggi, tagli, fresature e raspature al fine di consentire l'esatto montaggio dei pannelli stessi (costruiti al reparto ) nelle strutture CP_4 in alluminio delle succitate villette;
che dal 1968 al 1973 circa, l' aveva lavorato nel reparto Per_1
LAPA (lavorazione pannelli), dove si era occupato della schiumatura con presse di pannelli composti da due laminati, di cui quello esterno composto da materiale a base di amianto;
che dal
1973 al 1986 l' aveva lavorato al reparto LAFE (lavorazioni ferro) dove si era occupato della Per_1 costruzione di pannelli fonoassorbenti per le strutture esterne delle turbine a gas per metanodotti, in particolare, di predisporre grossi cuscini di varie misure, composti all'interno da lana di vetro, ricoperta da spesse coperte di amianto che precedentemente aveva tagliato e che alla fine cuciva;
che, a seguito di una polmonite diagnosticata come derivante da inalazione di polveri, l' nel Per_1
1986 era passato a svolgere lavori di carico e scarico, ma con postazione sempre nello stesso reparto e quindi ugualmente esposto alle polveri;
che questa attività era stata svolta fino al pensionamento;
che, in data 19.11.2007, l' affetto da carcinoma polmonare, era stato sottoposto a intervento Per_1 chirurgico di lobectomia polmonare superiore destra e linfoadenectomia ilo-mediastinica; che, in data 8.3.2008, era stata presentata alla sede di Ancona, una prima certificazione medica di CP_5 malattia professionale a firma del Dott. ; che il Sig. era deceduto in data Persona_2 Per_1
14.9.2008.
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito: a) accertare e dichiarare la natura professionale della malattia da cui era affetto (carcinoma polmonare) il sig.
; b) accertare e dichiarare le società (C.F. e P.I. Persona_1 Controparte_1
), con sede a Firenze, in via Felice Matteucci n. 2, in persona del legale rappr. p.t.; e P.IVA_1
(C.F. e P.I. ) con sede a Roma via Salaria 1039 in amministrazione CP_3 P.IVA_2 straordinaria, in solido, a risarcire i danni patiti dal sig. e dalla sig.ra , in Persona_1 Parte_1 proprio e quale erede del sig. e conseguentemente condannarle, al risarcimento dei danni per Per_1
2 complessivi € 1.183.482,00 o di diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, oltre IVA e CPA”.
Si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via preliminare, 1. accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione di qualsivoglia diritto risarcitorio della ricorrente, sia in proprio che iure hereditatis, per il decorso del termine di prescrizione ex art. 2947 c.c. in tema di risarcimento del danno e, comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2946 c.c. in tema di prescrizione ordinaria e contrattuale;
2. accertare e dichiarare la nullità del ricorso per carenza delle necessarie allegazioni in fatto, come specificamente dedotto nel par. n. 5 della presente memoria di costituzione e, comunque, nel merito, 3. accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande tutte di cui al ricorso, sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
in ogni caso, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la Controparte_6
, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale: a) dichiarare la domanda
[...] avanzata dalla ricorrente nei confronti della improcedibile;
b) in subordine, dichiarare CP_3 il difetto di competenza funzionale del Giudice del Lavoro adito in relazione alla domanda formulata dalla ricorrente jure proprio;
c) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
nel merito: d) dichiarare inammissibile il ricorso avversario, anche in relazione CP_3 all'eccezione di prescrizione sollevata, o, comunque, rigettarlo, poiché infondato in ogni sua parte;
e) il tutto con vittoria di spese”.
In buona sostanza, entrambe le società eccepivano l'improcedibilità della domanda per incompetenza funzionale (la ; la carenza di legittimazione passiva (la CP_2 CP_1
, l'incompetenza funzionale del Giudice del lavoro a conoscere la domanda giudiziale
[...] azionata a titolo di risarcimento dei danni jure proprio, la prescrizione del diritto, la nullità del ricorso per carenza delle necessarie allegazioni, l'assenza dei presupposti per il riconoscimento del danno differenziale.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma dichiarava: improcedibile la domanda proposta dei confronti della Controparte_6
; inammissibile la domanda avanzata dalla iure proprio; il difetto di
[...] Pt_1 legittimazione passiva della avendo allegato la ricorrente un Controparte_1 libretto di lavoro da cui risultava un rapporto di lavoro tra il marito e la diversa società Nuovo
Pignone Industrie Metalliche e Fonderie, e non avendo provato puntualmente i rapporti successori intervenuti tra le diverse società citate in giudizio;
dichiarava, infine, l'estinzione del diritto
3 risarcitorio per decorso del termine di prescrizione, essendo il rapporto di lavoro dell' cessato Per_1 il 31.12.1977 e avendo la inviato la prima richiesta di risarcimento dei danni il 2.11.2017 alla Pt_1
Nuovo Pignone s.p.a., società cancellata. Compensava le spese di lite tra la ricorrente e la
[...]
avendo la ricorrente aderito alla eccezione di inammissibilità/improcedibilità della CP_2 domanda nei confronti di tale società; condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della Controparte_1
Ha proposto appello , n.q. di erede di per i motivi di seguito Parte_1 Persona_1 sinteticamente indicati:
1) difetto di competenza funzionale del Giudice del Lavoro in relazione alla domanda di risarcimento dei danni iure proprio della ricorrente - erronea pronuncia di inammissibilità della domanda nonché di interpretazione della giurisprudenza e degli atti del giudizio.
Ha sostenuto parte appellante che erroneamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni presentata iure proprio, dal momento che, in caso di incompetenza funzionale, il Tribunale avrebbe dovuto separare i giudizi e ordinare la prosecuzione del giudizio relativo alla domanda proposta iure proprio innanzi al giudice civile.
Ha evidenziato, in ogni caso, che la pronuncia del Tribunale è comunque erronea, dal momento che, in caso di proposizione di due domande connesse per oggetto, di cui la principale soggetta al rito del lavoro, opera la vis actrattiva di cui all'art. 40 c.p.c. in favore del rito speciale.
2) Difetto di legittimazione passiva in capo a – erronea Controparte_1 valutazione dei documenti e delle motivazioni addotte.
Parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per non avere il giudice di primo grado correttamente valutato la documentazione depositata in atti, dalla quale si ricaverebbe la successione aziendale che avrebbe coinvolto l'intero Gruppo Pignone.
3) Estinzione del diritto per intervenuta prescrizione – erronea interpretazione sia dei fatti di causa che della giurisprudenza.
Ha sostenuto l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente individuato il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nella data di cessazione del rapporto di lavoro dell' con la e Fonderie Per_1 Controparte_7
(31.12.1977), dies a quo che, invece, sarebbe dovuto coincidere con la data (8.3.2008) in cui il dott.
, dopo che l' era stato sottoposto a intervento chirurgico con diagnosi di carcinoma Per_2 Per_1 polmonare squamocellulare (2007) ha ricondotto la malattia dell' all'esposizione all'amianto. Per_1
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, riformare la sentenza del Tribunale di Roma n.9733/2023 del 3 novembre
4 2023 non notificata ed accogliere la domanda della sig.ra così come formulata in Parte_1 primo grado: nel merito: a) accertare e dichiarare la natura professionale della malattia da cui era affetto
(carcinoma polmonare) il sig. ; b) accertare e dichiarare le società Persona_1 [...]
(C.F. e P.I. ), con sede legale a Firenze, in via Felice Matteucci n.2, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappr. p.t.; a risarcire i danni patiti dal sig. e dalla sig.ra Persona_1 Pt_1
, in proprio e quale erede del sig. e conseguentemente condannarle, al risarcimento dei
[...] Per_1 danni per complessivi € 1.183.482,00 o di diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, oltre IVA e CPA”.
Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame con ampie Controparte_1 motivazioni e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia, contrariis rejectis e previa ogni opportuno accertamento e declaratoria, 1. respingere il ricorso e le domande tutte ivi contenute, con integrale conferma della sentenza appellata;
2. in subordine, accertare e dichiarare
l'infondatezza nel merito della domanda formulata nei confronti della CP_1
assolvendo la predetta società da ogni pretesa.
3. Condannare parte appellante al
[...] pagamento delle spese e degli onorari anche del giudizio di appello”.
2. All'udienza del 24.6.2025 le parti hanno dichiarato di voler valutare la possibilità di conciliare la controversia, e hanno chiesto un rinvio a tale scopo.
All'udienza del 23.9.2025 le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, come previsto nel verbale di conciliazione.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza (Cass. n. 26914/2020, Cass. n. 31635/2021).
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio;
- spese di lite compensate.
Roma, 23.9.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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