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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/05/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 350/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 350/2025
Oggi 28 maggio 2025, alle ore 9.05, innanzi al dott. Augusto Salustri, sono comparsi: per parte appellante l'avv. Bonfitto in sostituzione dell'avv. Lioia. Per l'appellata l'avv. Francesco Malvicini in sostituzione dell'avv. Limatola. Il Giudice invita le parti alla discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. I legali richiamano i rispettivi atti e contestano le avverse prospettazioni e chiedono che venga decisa.
Il Giudice
Trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
Alle ore 13.40, il giudice procede alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che si allega al verbale di udienza per farne parte integrante e sostanziale.
Il Giudice
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 350/2025 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
(CF ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta mandato in calce all'originale dell'atto introduttivo del primo grado, dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv. Manlio Arnone;
Appellante contro
(c.f. ), con sede legale in Ivrea Controparte_1 P.IVA_1
(TO), Via Jervis n. 13, in persona del Direttore Affari Legali dott. CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola;
[...]
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n.
621/2024 pubblicata in data 23.10.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata statuizione di primo grado limitatamente al capo relativo alle spese: condannare la parte appellata all'integrale refusione del CP_3 residuo compenso del precedente grado di giudizio in conformità al D.M. 55/2014 e
2 ss.mm.ii., comprensivo della fase istruttoria e di trattazione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari e distrazione in favore dei procuratori antistatari. per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. n. 621/2024, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 29/10/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola per fattane anticipazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n.
69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della l. n. 69/09, con omissione dello
“svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con sentenza n. 621/2024 pubblicata in data 23.10.2024, il Giudice di Pace di
Ivrea, chiamato a pronunciarsi sulla domanda formulata da Parte_1
nei confronti di in relazione al contratto di telefonia Controparte_1
correlato all'utenza identificata con codice cliente 1.1928875, volta ad
“accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso addebitato ed addebitando pari ad e €
123,81 oltre IVA, relativo alla/e fattura/e e/o servizio/i e/o agli addebiti di cui in premessa” nonché a “condannare la medesima alla corresponsione della penale ai sensi dell'art. 1, comma 292 della L. 160/2019, da quantificarsi nell'importo in € 100,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore,
3 da precisarsi in termini di rito ovvero da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, da contenersi, anche in caso di cumulo di domande, entro i limiti della competenza del Giudice di Pace”, ha così statuito: “dichiara la società in persona del l.r.p.t., Controparte_1
tenuta a stornare l'importo di € 123,81, oltre IVA 22%, indebitamente addebitata nella fattura n. AP09071483 del 27/05/2023; dichiara la società
[...]
tenuta al pagamento a favore del sig. CP_1 Parte_1
dell'importo di € 100,00, a titolo di penale ex art. 1 c. 292 L. n. 160/2019; dichiara altresì la tenuta al pagamento delle spese di lite a Controparte_1 favore dei procuratori del sig. dichiaratisi che liquida in € 139,00 Parte_1
(ex D.M. n. 55/2014, scaglione fino a € 1.100,00; fasi: studio, introduttiva e decisionale;
valori minimi, attesa la limitata attività defensionale svolta), oltre 15% rimb. forf., IVA e
CPA come per legge”.
ha impugnato la predetta decisione, censurando la quantificazione Pt_1
delle spese di lite per omessa liquidazione dei compensi dovuti per la fase istruttoria e/o di trattazione.
si è costituita contestando integralmente la fondatezza Controparte_1
del gravame e chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza del 28.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * * *
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
4 Invero, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è dato evincere le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste alla motivazione e al dispositivo, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la prospettata violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della riforma della decisione impugnata.
Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione preliminare ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata, già ritenuta implicitamente inammissibile nel momento in cui la causa è stata rinviata per la discussione orale.
Venendo al merito, il gravame è fondato nei termini che seguono.
In primo luogo, giova osservare come l'appellante, nell'atto di gravame non abbia formulato alcuna censura con riguardo alla omessa liquidazione delle spese vive sostenute in primo grado (contributo unificato e marca), di talché, in parte qua, la sentenza di primo grado non può essere modificata.
Di contro, l'appellante contesta la decisione di prime cure nella parte in cui non è stato riconosciuto alcun compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria.
La censura è suscettibile di accoglimento.
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda integralmente, liquidando le spese di lite nella misura complessiva di € 139,00 oltre accessori di legge, indicando espressamente le singole fasi per le quali ha disposto la liquidazione “studio, introduttiva e decisionale”.
Ciò posto, deve in primo luogo osservarsi che, in difetto di appello incidentale svolto dalla società appellata, è preclusa ogni diversa determinazione tanto in ordine alla fondatezza della domanda quanto in ordine al regime delle spese di
5 lite per le fasi già liquidate dal primo giudice in applicazione del D.M.
55/2014 sia pur secondo i parametri minimi.
Del pari, avendo il giudice di prime cure espressamente indicato le singole fasi per le quali ha disposto la liquidazione e non esclusivamente l'importo complessivo delle spese, risulta preclusa, altresì, la possibilità per il giudice di appello di ritenere che la somma liquidata sia congrua specie laddove, come nel caso di specie, sia pari ai minimi previsti dalla tabella di riferimento.
Resta pertanto da esaminare la questione inerente alla omessa liquidazione dei compensi relativi alla fase di trattazione/istruttoria.
Sul punto, dall'esame di motivazione e dispositivo del provvedimento impugnato (cfr. pag. 3) emerge come il primo giudice, circoscrivendo l'importo complessivo della liquidazione in € 139,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre accessori, abbia omesso di riconoscere l'importo corrispondente alla fase di trattazione/istruttoria, da commisurare anch'esso allo scaglione di riferimento correlato al valore della domanda.
Deve essere, invero, riconosciuto anche il compenso per la suddetta fase processuale, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con orientamento assolutamente costante, che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con tale voce le ricomprende entrambe.
Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr.
Cass., 27.03.2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass., ordinanza n. 30219 del 12.05.2023). In altri termini, la Suprema Corte ha rilevato che anche in assenza di istruttoria
6 probatoria la trattazione del processo legittima il diritto al compenso di fase
(cfr. Cass., n. 14483/2021 e n. 21743/2019).
Su queste basi, considerato il valore della causa (€ 223,81, corrispondenti all'importo del credito contestato in primo grado, prossimo al minimo dello scaglione di riferimento), nonché la modesta complessità del giudizio, appare congruo il riconoscimento in favore dell'appellante per la fase istruttoria e/o di trattazione, in applicazione dei valori minimi di cui all'allegato “Nuove tabelle parametri forensi” (tabella 1. GIUDICE DI PACE;
scaglione sino ad €
1.100,00), dell'importo minimo di € 34,00.
L'accoglimento del gravame non è precluso dalla differenza tra i due importi oggettivamente esiguo, il cui valore in termini monetari può effettivamente apparire sproporzionato rispetto al concreto impegno processuale, atteso che la giurisprudenza di legittimità, ormai con orientamento consolidato, esclude la possibilità per il giudice di riconoscere, in difetto di eventuale compensazione, un importo inferiore ai minimi di legge.
Del resto, la società appellata avrebbe potuto evitare la proposizione del gravame corrispondendo il maggior importo mancante sino al minimo previsto dalla tabella di riferimento, riversando in questo caso sulla controparte tutto il rischio processuale.
Se è certamente vero che la modesta complessità del giudizio e l'importo del credito prossimo al minimo dello scaglione di riferimento giustificano il riconoscimento dei valori minimi previsti dalla tabella, è altrettanto vero che,
a fronte della recente modifica normativa richiamata in tema di D.M. 55/2014
e dei principi giurisprudenziali consolidati, i detti valori non possono essere ulteriormente ridotti.
7 In definitiva, dunque, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, con conseguente liquidazione a titolo di compensi dell'importo di € 173,00, di cui € 34,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, oltre accessori di legge.
Le spese del presente grado devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della società appellata e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M.
147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dell'assenza della fase istruttoria e del valore del giudizio oggettivamente esiguo (scaglione sino ad € 1.101,00), applicando l'importo pari al valore minimo della tabella di riferimento.
In sede di appello l'assenza del riconoscimento della fase trattazione e istruttoria trova piena conferma nell'orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui in tema di liquidazione delle spese processuali in base al
D.M. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tale fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello
8 ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali (così Cass., sez. III,
16.4.2021, n. 10206; in senso conforme Cass. sentenza 11343/2025).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 350/2025
R.G, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in parziale Parte_1
riforma della sentenza n. 621/2024 del Giudice di Pace di Ivrea, pubblicata in data 23.10.2024, condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 173,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.A. ed
IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari nella misura del 50% ciascuno, avv. Francesco Lioia e avv. Manlio
Arnone;
condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi € 232,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge ed € 76,00 per spese vive, distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in parti uguali tra loro, avv. Francesco Lioia e avv. Manlio Arnone.
Così deciso in Ivrea il 28 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
9
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 350/2025
Oggi 28 maggio 2025, alle ore 9.05, innanzi al dott. Augusto Salustri, sono comparsi: per parte appellante l'avv. Bonfitto in sostituzione dell'avv. Lioia. Per l'appellata l'avv. Francesco Malvicini in sostituzione dell'avv. Limatola. Il Giudice invita le parti alla discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. I legali richiamano i rispettivi atti e contestano le avverse prospettazioni e chiedono che venga decisa.
Il Giudice
Trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
Alle ore 13.40, il giudice procede alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che si allega al verbale di udienza per farne parte integrante e sostanziale.
Il Giudice
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 350/2025 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
(CF ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta mandato in calce all'originale dell'atto introduttivo del primo grado, dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv. Manlio Arnone;
Appellante contro
(c.f. ), con sede legale in Ivrea Controparte_1 P.IVA_1
(TO), Via Jervis n. 13, in persona del Direttore Affari Legali dott. CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola;
[...]
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n.
621/2024 pubblicata in data 23.10.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata statuizione di primo grado limitatamente al capo relativo alle spese: condannare la parte appellata all'integrale refusione del CP_3 residuo compenso del precedente grado di giudizio in conformità al D.M. 55/2014 e
2 ss.mm.ii., comprensivo della fase istruttoria e di trattazione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari e distrazione in favore dei procuratori antistatari. per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. n. 621/2024, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 29/10/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola per fattane anticipazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n.
69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della l. n. 69/09, con omissione dello
“svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con sentenza n. 621/2024 pubblicata in data 23.10.2024, il Giudice di Pace di
Ivrea, chiamato a pronunciarsi sulla domanda formulata da Parte_1
nei confronti di in relazione al contratto di telefonia Controparte_1
correlato all'utenza identificata con codice cliente 1.1928875, volta ad
“accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso addebitato ed addebitando pari ad e €
123,81 oltre IVA, relativo alla/e fattura/e e/o servizio/i e/o agli addebiti di cui in premessa” nonché a “condannare la medesima alla corresponsione della penale ai sensi dell'art. 1, comma 292 della L. 160/2019, da quantificarsi nell'importo in € 100,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore,
3 da precisarsi in termini di rito ovvero da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, da contenersi, anche in caso di cumulo di domande, entro i limiti della competenza del Giudice di Pace”, ha così statuito: “dichiara la società in persona del l.r.p.t., Controparte_1
tenuta a stornare l'importo di € 123,81, oltre IVA 22%, indebitamente addebitata nella fattura n. AP09071483 del 27/05/2023; dichiara la società
[...]
tenuta al pagamento a favore del sig. CP_1 Parte_1
dell'importo di € 100,00, a titolo di penale ex art. 1 c. 292 L. n. 160/2019; dichiara altresì la tenuta al pagamento delle spese di lite a Controparte_1 favore dei procuratori del sig. dichiaratisi che liquida in € 139,00 Parte_1
(ex D.M. n. 55/2014, scaglione fino a € 1.100,00; fasi: studio, introduttiva e decisionale;
valori minimi, attesa la limitata attività defensionale svolta), oltre 15% rimb. forf., IVA e
CPA come per legge”.
ha impugnato la predetta decisione, censurando la quantificazione Pt_1
delle spese di lite per omessa liquidazione dei compensi dovuti per la fase istruttoria e/o di trattazione.
si è costituita contestando integralmente la fondatezza Controparte_1
del gravame e chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza del 28.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * * *
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
4 Invero, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è dato evincere le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste alla motivazione e al dispositivo, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la prospettata violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della riforma della decisione impugnata.
Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione preliminare ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata, già ritenuta implicitamente inammissibile nel momento in cui la causa è stata rinviata per la discussione orale.
Venendo al merito, il gravame è fondato nei termini che seguono.
In primo luogo, giova osservare come l'appellante, nell'atto di gravame non abbia formulato alcuna censura con riguardo alla omessa liquidazione delle spese vive sostenute in primo grado (contributo unificato e marca), di talché, in parte qua, la sentenza di primo grado non può essere modificata.
Di contro, l'appellante contesta la decisione di prime cure nella parte in cui non è stato riconosciuto alcun compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria.
La censura è suscettibile di accoglimento.
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda integralmente, liquidando le spese di lite nella misura complessiva di € 139,00 oltre accessori di legge, indicando espressamente le singole fasi per le quali ha disposto la liquidazione “studio, introduttiva e decisionale”.
Ciò posto, deve in primo luogo osservarsi che, in difetto di appello incidentale svolto dalla società appellata, è preclusa ogni diversa determinazione tanto in ordine alla fondatezza della domanda quanto in ordine al regime delle spese di
5 lite per le fasi già liquidate dal primo giudice in applicazione del D.M.
55/2014 sia pur secondo i parametri minimi.
Del pari, avendo il giudice di prime cure espressamente indicato le singole fasi per le quali ha disposto la liquidazione e non esclusivamente l'importo complessivo delle spese, risulta preclusa, altresì, la possibilità per il giudice di appello di ritenere che la somma liquidata sia congrua specie laddove, come nel caso di specie, sia pari ai minimi previsti dalla tabella di riferimento.
Resta pertanto da esaminare la questione inerente alla omessa liquidazione dei compensi relativi alla fase di trattazione/istruttoria.
Sul punto, dall'esame di motivazione e dispositivo del provvedimento impugnato (cfr. pag. 3) emerge come il primo giudice, circoscrivendo l'importo complessivo della liquidazione in € 139,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre accessori, abbia omesso di riconoscere l'importo corrispondente alla fase di trattazione/istruttoria, da commisurare anch'esso allo scaglione di riferimento correlato al valore della domanda.
Deve essere, invero, riconosciuto anche il compenso per la suddetta fase processuale, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con orientamento assolutamente costante, che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con tale voce le ricomprende entrambe.
Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr.
Cass., 27.03.2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass., ordinanza n. 30219 del 12.05.2023). In altri termini, la Suprema Corte ha rilevato che anche in assenza di istruttoria
6 probatoria la trattazione del processo legittima il diritto al compenso di fase
(cfr. Cass., n. 14483/2021 e n. 21743/2019).
Su queste basi, considerato il valore della causa (€ 223,81, corrispondenti all'importo del credito contestato in primo grado, prossimo al minimo dello scaglione di riferimento), nonché la modesta complessità del giudizio, appare congruo il riconoscimento in favore dell'appellante per la fase istruttoria e/o di trattazione, in applicazione dei valori minimi di cui all'allegato “Nuove tabelle parametri forensi” (tabella 1. GIUDICE DI PACE;
scaglione sino ad €
1.100,00), dell'importo minimo di € 34,00.
L'accoglimento del gravame non è precluso dalla differenza tra i due importi oggettivamente esiguo, il cui valore in termini monetari può effettivamente apparire sproporzionato rispetto al concreto impegno processuale, atteso che la giurisprudenza di legittimità, ormai con orientamento consolidato, esclude la possibilità per il giudice di riconoscere, in difetto di eventuale compensazione, un importo inferiore ai minimi di legge.
Del resto, la società appellata avrebbe potuto evitare la proposizione del gravame corrispondendo il maggior importo mancante sino al minimo previsto dalla tabella di riferimento, riversando in questo caso sulla controparte tutto il rischio processuale.
Se è certamente vero che la modesta complessità del giudizio e l'importo del credito prossimo al minimo dello scaglione di riferimento giustificano il riconoscimento dei valori minimi previsti dalla tabella, è altrettanto vero che,
a fronte della recente modifica normativa richiamata in tema di D.M. 55/2014
e dei principi giurisprudenziali consolidati, i detti valori non possono essere ulteriormente ridotti.
7 In definitiva, dunque, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, con conseguente liquidazione a titolo di compensi dell'importo di € 173,00, di cui € 34,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, oltre accessori di legge.
Le spese del presente grado devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della società appellata e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M.
147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dell'assenza della fase istruttoria e del valore del giudizio oggettivamente esiguo (scaglione sino ad € 1.101,00), applicando l'importo pari al valore minimo della tabella di riferimento.
In sede di appello l'assenza del riconoscimento della fase trattazione e istruttoria trova piena conferma nell'orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui in tema di liquidazione delle spese processuali in base al
D.M. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tale fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello
8 ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali (così Cass., sez. III,
16.4.2021, n. 10206; in senso conforme Cass. sentenza 11343/2025).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 350/2025
R.G, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in parziale Parte_1
riforma della sentenza n. 621/2024 del Giudice di Pace di Ivrea, pubblicata in data 23.10.2024, condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 173,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.A. ed
IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari nella misura del 50% ciascuno, avv. Francesco Lioia e avv. Manlio
Arnone;
condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi € 232,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge ed € 76,00 per spese vive, distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in parti uguali tra loro, avv. Francesco Lioia e avv. Manlio Arnone.
Così deciso in Ivrea il 28 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
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