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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/09/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
RGAC 3019/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 3019/2023, trattata all'udienza del 17/9/2025 sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3019/2023, posta in deliberazione tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, via Adige 41, presso lo studio dell'avv. Mei Francesco, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. Bontempo Patrizia, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (spondilodiscopatia ed ernia lombare) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 7%, e, per l'effetto, condannare l' alla erogazione delle CP_1 prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto da oltre 40 anni mansioni di imbianchino/intonacatore;
- che tali mansioni comportano: la pittura di pareti, impianti, edifici e altri manufatti edili;
la preparazione di pareti ed ambienti;
l'esecuzione della rasatura delle pareti;
la preparazione degli impasti;
la posa in opera di carte da parati;
l'esecuzione di trattamenti impermeabilizzanti;
il montaggio e lo montaggio delle impalcature;
la salita e la discesa dalle scale dalle impalcature, dettagliatamente descritti nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività la malattia professionale “spondilodiscopatia ed ernia discale;
- di aver presentato all' in data 06.07.2022 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l' ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che veniva rigettato dall' . CP_1
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 7% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al CP_1 relativo beneficio economico.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo
“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate”.
Delegata l'istruttoria al GOP Dott.ssa Zaira Novella, esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste collega di lavoro del Tes_1 ricorrente, ha riferito: “. Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per 6-7 anni nel 1983, io sono imbianchino edile, lui montava i ponteggi e lavoravamo per e poi fino Parte_2 ad ottobre 2023 per circa 7 anni abbiamo lavorato di nuovo insieme. In questa ditta si fanno lavori generici, quando non doveva montare i ponteggi aiutava a fare anche altre mansioni;
il materiale che lui solleva è pesante, prima le tavole erano di legno e pesavano all'epoca sui 35-40 kg, se erano bagnate anche di più. Oggi sono di lamiera e pesano 7/8 kg, la botola per agganciare la scala pesa sui 15 kg. Si lavorava dal lunedì al venerdì, a volte anche il sabato. La ditta lavora su Roma, nel 1983 abbiamo lavorato a Napoli. SI iniziava alle 7:30 fino a ora di pranzo, poi dalle 14:30 fino al pomeriggio. La ditta era composta da 90-100 persone distribuite tra i vari cantieri. Sul cap. 2) del ricorso risponde: “si, è vero”. Da quando lo conosco è stato spesso in malattia, ha avuto qualche problema di salute, ricordo negli anni 85-90 ebbe degli attacchi epilettici”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste , Testimone_2 anch'egli collega di lavoro del ricorrente, che ha confermato:
“Conosco il ricorrente perché è un collega di lavoro, abbiamo lavorato insieme 20-25 anni. Ci occupavamo della montatura dei ponteggi. Il ricorrente ha svolto anche le mansioni di imbianchino e muratore. Sul capitolo 2 del ricorso risponde: “Si è vero”. Lavorava dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno. Utilizzava attrezzature come l'impastatore e per i ponteggi utilizzava le varie chiavi che servono. Per la rasatura delle pareti utilizzava la cazzuola e l'americana. Quando montava e smontava le impalcature, che erano di ferro, questo avveniva per tutta la giornata lavorativa. Ricordo che si lamentava di problemi di salute, aveva problemi alle spalle e ricordo che ad una spalla è stato operato”.
All'esito della prova testimoniale, il CTU Dr.ssa Per_1 concludeva il suo elaborato accertando che il ricorrente è
[...] affetto da: “discopatia degenerativa della colonna lombo-sacrale, ernie discali multiple e segni radicolari. Alla luce di quanto fin qui espresso, possiamo affermare che il ricorrente è affetto da malattia professionale collegata all'attività di lavoro. Esaminati gli atti ed i documenti di causa, (dichiarazione testi, estratto contributivo lavorativo) compiuto ogni accertamento necessario, visitato il ricorrente, esaminate le osservazioni dei consulenti delle parti, possiamo affermare che il ricorrente è risultato affetto da malattia di natura professionale cioè casualmente collegata all'attività di lavoro ed ha riportato danni all'integrità psico-fisica, intesa come danno biologico valutato nella misura del 6% (sei percento) In riferimento al D.M. del 12.07.2000, a far data dalla domanda amministrativa ( 06/07/2022).”.
All'udienza del 11/6/2025 su istanza di parte convenuta, il Giudice invitava il CTU a rendere i chiarimenti in ordine al DVR questionario datore di lavoro e anamnesi depositati nel fascicolo telematico di parte convenuta.
All'esito delle indagini condotte, il CTU ha rilevato che: “A seguito dell'Udienza dell'11.06.25, su richiesta del Sig. Giudice Dr.ssa Pastore, abbiamo riesaminato il DVR questionario datore di lavoro e anamnesi depositati nel fascicolo telematico di parte convenuta e la sottoscritta CTU precisa quanto segue: Il quesito sostanzialmente postoci è verificare se esiste una causa fisica lavorativa idonea per intensità e durata di esposizione, in grado di determinare la tecnopatia come denunciata dal ricorrente;
il DVR al quale fa riferimento l nelle note critiche, con le relative CP_1 norme comportamentali/valori limiti/ indicatori statistici, assume solo un valore orientativo, infatti, quanto riportato nel documento, non può assurgere come elemento determinante per il giudizio, stante l'esigenza di considerare la risposta individuale del soggetto alla causa nociva, essendo diversa la capacità di resistenza individuale. Pertanto, accertata la presenza del rischio e della idoneità, cioè della continuità e frequenza negli anni di esposizione (nel caso specifico 30 anni per il sig. ) non possiamo che Parte_1 confermare quanto già riportato nelle conclusioni peritali. Tanto dovevo secondo scienza e coscienza”.
Quindi, il CTU ribadiva le proprie conclusioni anche in replica alle osservazioni pervenute dalla parte resistente, confermando le valutazioni medico-legali.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha accertato la natura professionale della patologia lamentata.
Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 6%.
Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate CP_1 rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , in data 24/08/2023, Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 3019/2023 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente (“discopatia degenerativa della colonna lombo sacrale, ernie discali multiple e segni radicolari”) e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica pari al 6% a decorrere dalla domanda amministrativa;
b) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l' ad erogare la prestazione con decorrenza dalla CP_1 domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 [...] elle spese di lite, che si liquidano in euro 1800,00, oltre Pt_1
IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
d) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore della dott.ssa che si liquidano in euro Persona_1
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 18/9/2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 3019/2023, trattata all'udienza del 17/9/2025 sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3019/2023, posta in deliberazione tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, via Adige 41, presso lo studio dell'avv. Mei Francesco, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. Bontempo Patrizia, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (spondilodiscopatia ed ernia lombare) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 7%, e, per l'effetto, condannare l' alla erogazione delle CP_1 prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto da oltre 40 anni mansioni di imbianchino/intonacatore;
- che tali mansioni comportano: la pittura di pareti, impianti, edifici e altri manufatti edili;
la preparazione di pareti ed ambienti;
l'esecuzione della rasatura delle pareti;
la preparazione degli impasti;
la posa in opera di carte da parati;
l'esecuzione di trattamenti impermeabilizzanti;
il montaggio e lo montaggio delle impalcature;
la salita e la discesa dalle scale dalle impalcature, dettagliatamente descritti nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività la malattia professionale “spondilodiscopatia ed ernia discale;
- di aver presentato all' in data 06.07.2022 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l' ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che veniva rigettato dall' . CP_1
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 7% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al CP_1 relativo beneficio economico.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo
“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate”.
Delegata l'istruttoria al GOP Dott.ssa Zaira Novella, esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste collega di lavoro del Tes_1 ricorrente, ha riferito: “. Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per 6-7 anni nel 1983, io sono imbianchino edile, lui montava i ponteggi e lavoravamo per e poi fino Parte_2 ad ottobre 2023 per circa 7 anni abbiamo lavorato di nuovo insieme. In questa ditta si fanno lavori generici, quando non doveva montare i ponteggi aiutava a fare anche altre mansioni;
il materiale che lui solleva è pesante, prima le tavole erano di legno e pesavano all'epoca sui 35-40 kg, se erano bagnate anche di più. Oggi sono di lamiera e pesano 7/8 kg, la botola per agganciare la scala pesa sui 15 kg. Si lavorava dal lunedì al venerdì, a volte anche il sabato. La ditta lavora su Roma, nel 1983 abbiamo lavorato a Napoli. SI iniziava alle 7:30 fino a ora di pranzo, poi dalle 14:30 fino al pomeriggio. La ditta era composta da 90-100 persone distribuite tra i vari cantieri. Sul cap. 2) del ricorso risponde: “si, è vero”. Da quando lo conosco è stato spesso in malattia, ha avuto qualche problema di salute, ricordo negli anni 85-90 ebbe degli attacchi epilettici”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste , Testimone_2 anch'egli collega di lavoro del ricorrente, che ha confermato:
“Conosco il ricorrente perché è un collega di lavoro, abbiamo lavorato insieme 20-25 anni. Ci occupavamo della montatura dei ponteggi. Il ricorrente ha svolto anche le mansioni di imbianchino e muratore. Sul capitolo 2 del ricorso risponde: “Si è vero”. Lavorava dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno. Utilizzava attrezzature come l'impastatore e per i ponteggi utilizzava le varie chiavi che servono. Per la rasatura delle pareti utilizzava la cazzuola e l'americana. Quando montava e smontava le impalcature, che erano di ferro, questo avveniva per tutta la giornata lavorativa. Ricordo che si lamentava di problemi di salute, aveva problemi alle spalle e ricordo che ad una spalla è stato operato”.
All'esito della prova testimoniale, il CTU Dr.ssa Per_1 concludeva il suo elaborato accertando che il ricorrente è
[...] affetto da: “discopatia degenerativa della colonna lombo-sacrale, ernie discali multiple e segni radicolari. Alla luce di quanto fin qui espresso, possiamo affermare che il ricorrente è affetto da malattia professionale collegata all'attività di lavoro. Esaminati gli atti ed i documenti di causa, (dichiarazione testi, estratto contributivo lavorativo) compiuto ogni accertamento necessario, visitato il ricorrente, esaminate le osservazioni dei consulenti delle parti, possiamo affermare che il ricorrente è risultato affetto da malattia di natura professionale cioè casualmente collegata all'attività di lavoro ed ha riportato danni all'integrità psico-fisica, intesa come danno biologico valutato nella misura del 6% (sei percento) In riferimento al D.M. del 12.07.2000, a far data dalla domanda amministrativa ( 06/07/2022).”.
All'udienza del 11/6/2025 su istanza di parte convenuta, il Giudice invitava il CTU a rendere i chiarimenti in ordine al DVR questionario datore di lavoro e anamnesi depositati nel fascicolo telematico di parte convenuta.
All'esito delle indagini condotte, il CTU ha rilevato che: “A seguito dell'Udienza dell'11.06.25, su richiesta del Sig. Giudice Dr.ssa Pastore, abbiamo riesaminato il DVR questionario datore di lavoro e anamnesi depositati nel fascicolo telematico di parte convenuta e la sottoscritta CTU precisa quanto segue: Il quesito sostanzialmente postoci è verificare se esiste una causa fisica lavorativa idonea per intensità e durata di esposizione, in grado di determinare la tecnopatia come denunciata dal ricorrente;
il DVR al quale fa riferimento l nelle note critiche, con le relative CP_1 norme comportamentali/valori limiti/ indicatori statistici, assume solo un valore orientativo, infatti, quanto riportato nel documento, non può assurgere come elemento determinante per il giudizio, stante l'esigenza di considerare la risposta individuale del soggetto alla causa nociva, essendo diversa la capacità di resistenza individuale. Pertanto, accertata la presenza del rischio e della idoneità, cioè della continuità e frequenza negli anni di esposizione (nel caso specifico 30 anni per il sig. ) non possiamo che Parte_1 confermare quanto già riportato nelle conclusioni peritali. Tanto dovevo secondo scienza e coscienza”.
Quindi, il CTU ribadiva le proprie conclusioni anche in replica alle osservazioni pervenute dalla parte resistente, confermando le valutazioni medico-legali.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha accertato la natura professionale della patologia lamentata.
Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 6%.
Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate CP_1 rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , in data 24/08/2023, Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 3019/2023 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente (“discopatia degenerativa della colonna lombo sacrale, ernie discali multiple e segni radicolari”) e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica pari al 6% a decorrere dalla domanda amministrativa;
b) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l' ad erogare la prestazione con decorrenza dalla CP_1 domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 [...] elle spese di lite, che si liquidano in euro 1800,00, oltre Pt_1
IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
d) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore della dott.ssa che si liquidano in euro Persona_1
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 18/9/2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore