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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr. Giovanni Galasso Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZ A sul ricorso iscritto al n. 868/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019;
TRA
( C.F. ), in proprio e n.q. di titolare della ditta Parte_1 C.F._1
PHIDAS TECNOLOGY DI D'AFIERO SALVATORE, con sede in Cardito alla Via
Sacerdote Biagio Mugione 6, rappresentato e difeso dall'avv. Palmira Nigro del Foro di
Avellino ( C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 in Grottolella (Av) alla Via Nazionale 17, in virtù di procura in calce all'atto di reclamo
RE C L A M A N T E
E
LI Q U I D A Z I O N E G I U D I Z I A L E D E L L A PH I D A S TE C N O L O G Y D I D'AF I E R O
SA L V A T O R E
( C.F.: ), pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord n. 1/2025, C.F._1
in persona del Curatore p.t., Dott. rappresentata e difesa, giusto Parte_2 provvedimento autorizzativo del G.D. nonché in virtù di procura in atti dall'Avv.
Domenico Cappuccio (C.F. e con questi elett.te dom.ta presso il C.F._3
suo studio sito in Napoli, alla Via Francesco Caracciolo n. 13;
NONCHE'
_______________________________________________________________________ n. 868/2025 r.g.a.v.g. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
.L. (codice fiscale , in persona del legale rappresentante Parte_3 P.IVA_1
p.t. , (nato a [...], il [...]) càon sede legale in Casoria (NA), Controparte_1 alla via Pietro Nenni n. 61 rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Mario
Di Giulio (c.f.: , elettivamente domiciliata presso il suo studio a C.F._4
Salerno in via R. De Martino, 10.
IN T I M A T I
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 novembre 2024 la chiedeva Parte_4 dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_2
esponendo che:
[...]
-era creditrice della Phidas per l'importo di euro CP_2 Parte_1
28.722,12 in virtù di fatture e di effetti cambiari;
- aveva notificato precetto in esecuzione degli effetti cambiari e pignoramenti mobiliari con esito negativo;
- erano maturati interessi moratori per la somma di euro 2217,87.
Si costituiva la debitrice che contestava la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Con sentenza n. 1/2025 del 9 gennaio 2025, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_2
osservando che:
-la debitrice, certamente qualificabile come imprenditore commerciale, era assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in assenza di prova contraria in ordine alla insussistenza dei requisiti dimensionali;
-era dimostrato lo stato d'insolvenza, risultante dall'inadempimento del credito azionato, dall'infruttuosità delle procedure esecutive e dalla esposizione debitoria per tributi e nei confronti della P.A.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 10 febbraio 2025, ha proposto reclamo in proprio e quale titolare della Parte_1 Controparte_2
deducendo:
[...]
-la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d )CC.II. per cui la ditta era da considerare impresa minore, come tale non assoggettabile a fallimento;
- l'insussistenza di crediti di valore superiore ad euro 30.000,00;
_______________________________________________________________________ n. 868/2025 r.g.a.v.g. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
- l'insussistenza di procedure esecutive;
- l'insussistenza dello stato di insolvenza.
Ha concluso chiedendo in via preliminare la sospensione della liquidazione giudiziale ex art. 52 CC.II. e nel merito la riforma della sentenza, vinte le spese con distrazione.
All'udienza dell'8.4.2025 il procuratore del reclamante ha chiesto termine per integrare il contraddittorio nei confronti del creditore procedente e per fornire la Parte_4 prova della notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza alla curatela del fallimento.
All'esito dell'udienza la Corte d'Appello si è riservata per la decisione e sciogliendo la riserva ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore procedente.
Si sono costituiti la curatela della e la Controparte_3 [...]
che hanno chiesto il rigetto del reclamo. Parte_4
All'esito dell'udienza del 3.6.2025 la Corte si è riservata per la decisione.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
In via preliminare va dato atto che il contraddittorio è stato correttamente instaurato.
Il reclamante, come da documentazione depositata in data 8 aprile 2025, ha fornito la prova di aver provveduto alla notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza alla curatela del fallimento in data 27 febbraio 2025 e non ha invece provveduto alla notifica nei confronti della controparte, il creditore procedente Parte_4
Autorizzata ad integrare il contraddittorio, ha poi provveduto tempestivamente alla notifica del ricorso, del decreto e del provvedimento autorizzativo al creditore procedente.
Passando all'esame del merito il reclamante contesta: la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d CCII;
il mancato raggiungimento della soglia di fallibilità in quanto il credito del procedente era inferiore a 30.000,00 euro;
l'insussistenza del presupposto dell'insolvenza e la carenza di istruttoria fallimentare.
Quanto al primo motivo di reclamo il reclamante deduce che dalle dichiarazioni della società e dalla documentazione emergerebbe la circostanza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CC.II.
La norma richiamata qualifica come impresa minore ( come tale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale) l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un
_______________________________________________________________________ n. 868/2025 r.g.a.v.g. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
L'onere di dimostrare il possesso congiunto di tali requisiti nei tre anni antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale è posto in capo al debitore ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I. Tale onere probatorio può essere soddisfatto anche con mezzi diversi dai bilanci degli ultimi tre esercizi, purché riferiti all'arco temporale richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera d), C.C.I.I.
Parte reclamante sia nella prima fase che in fase di reclamo non ha prodotto documentazione comprovante il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma
1 lettera d) C.C.I.I.
Peraltro dalla documentazione acquisita nella presente fase ( v. dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2021 e 2022 depositate dalla curatela ) è emerso che nell'anno 2021 i ricavi della società erano pari ad euro 269.507,00 e nell'anno 2022 ad euro 587.510,00, superiori all'ammontare previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d) C.C.I.I.
Il reclamo sul punto va pertanto rigettato.
E infondato anche il secondo motivo di reclamo.
Dalla documentazione acquisita in sede di istruttoria pre-fallimentare e prodotta anche nella presente sede, è emersa una rilevante esposizione debitoria (superiore ad euro
200.000,00) nei confronti dell'Erario, pertanto, anche se il credito del procedente è inferiore ad euro 30.000,00 la complessiva situazione debitoria della società è superiore alla soglia di fallibilità prevista dall'art. 49 comma 5, CC.II.
Anche l'ulteriore motivo di reclamo è infondato.
Deve ritenersi, infatti, sussistente il presupposto oggettivo dell'insolvenza, previsto dall'art. 2 comma 1 lettera b) CC.II. come incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, considerata l'elevata esposizione debitoria previdenziale ed erariale, l'esito negativo dei pignoramenti notificati dal creditore procedente ed il mancato pagamento delle cambiali intestate alla Parte_4
_______________________________________________________________________ n. 868/2025 r.g.a.v.g. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
E'inoltre irrilevante la circostanza, dedotta dalla reclamante in udienza, che il creditore procedente abbia chiesto ed ottenuto, per lo stesso titolo, l'apertura della liquidazione giudiziale del soggetto garante e che avverso il provvedimento penda reclamo ex art. 51
CC.II.
La titolarità del credito da parte della è rilevante al fine di valutare la Parte_4
legittimazione del creditore procedente a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore, ma l'accoglimento della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale si fonda anche sulla valutazione della sussistenza di ulteriori debiti della società reclamante e dello stato di insolvenza.
Per tutte le ragioni esposte il reclamo proposto da in proprio e n.q. di Parte_1 titolare della ditta Phidas Tecnology di D'RO SA va dunque rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dell'art. 4 comma 10 sexies D.M. 55/2014 (come modificato con D.M. 147/2022), con riferimento allo scaglione di valore ritenuto applicabile (valore indeterminabile di media complessità) e valutata l'attività difensiva svolta in termini qualitativi e quantitativi. Spettano per compensi, € 1559,00 per la fase di studio, € 933,00 per la fase introduttiva, € 2143,00 per la fase di trattazione ed €
2265,00 per la fase decisoria, in totale € 6900,00 cui va aggiunto il 15% per rimborso delle spese generali di rappresentanza e difesa (€ 1035,00).
Non occorre invece provvedere alla liquidazione delle spese di lite ed alla condanna in favore della curatela, avendo quest'ultima già interamente appreso il patrimonio del debitore in liquidazione giudiziale e non essendovi in atti attestazione di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 d.p.r. 115/2002.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da in Parte_1 proprio e n.q. di titolare della ditta Phidas Tecnology di D'RO SA avverso la sentenza n.1/2025 del Tribunale di Napoli Nord dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di tale società pubblicata il 9 gennaio 2025:
_______________________________________________________________________ n. 868/2025 r.g.a.v.g. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
rigetta il reclamo;
condanna in proprio e n.q. di titolare della ditta Phidas Tecnology di Parte_1
al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 Parte_4
grado di giudizio che liquida in Euro 6900,00 per compenso professionale ed Euro
1035,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
_______________________________________________________________________ n. 868/2025 r.g.a.v.g. 6
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr. Giovanni Galasso Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZ A sul ricorso iscritto al n. 868/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019;
TRA
( C.F. ), in proprio e n.q. di titolare della ditta Parte_1 C.F._1
PHIDAS TECNOLOGY DI D'AFIERO SALVATORE, con sede in Cardito alla Via
Sacerdote Biagio Mugione 6, rappresentato e difeso dall'avv. Palmira Nigro del Foro di
Avellino ( C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 in Grottolella (Av) alla Via Nazionale 17, in virtù di procura in calce all'atto di reclamo
RE C L A M A N T E
E
LI Q U I D A Z I O N E G I U D I Z I A L E D E L L A PH I D A S TE C N O L O G Y D I D'AF I E R O
SA L V A T O R E
( C.F.: ), pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord n. 1/2025, C.F._1
in persona del Curatore p.t., Dott. rappresentata e difesa, giusto Parte_2 provvedimento autorizzativo del G.D. nonché in virtù di procura in atti dall'Avv.
Domenico Cappuccio (C.F. e con questi elett.te dom.ta presso il C.F._3
suo studio sito in Napoli, alla Via Francesco Caracciolo n. 13;
NONCHE'
_______________________________________________________________________ n. 868/2025 r.g.a.v.g. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
.L. (codice fiscale , in persona del legale rappresentante Parte_3 P.IVA_1
p.t. , (nato a [...], il [...]) càon sede legale in Casoria (NA), Controparte_1 alla via Pietro Nenni n. 61 rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Mario
Di Giulio (c.f.: , elettivamente domiciliata presso il suo studio a C.F._4
Salerno in via R. De Martino, 10.
IN T I M A T I
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 novembre 2024 la chiedeva Parte_4 dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_2
esponendo che:
[...]
-era creditrice della Phidas per l'importo di euro CP_2 Parte_1
28.722,12 in virtù di fatture e di effetti cambiari;
- aveva notificato precetto in esecuzione degli effetti cambiari e pignoramenti mobiliari con esito negativo;
- erano maturati interessi moratori per la somma di euro 2217,87.
Si costituiva la debitrice che contestava la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Con sentenza n. 1/2025 del 9 gennaio 2025, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_2
osservando che:
-la debitrice, certamente qualificabile come imprenditore commerciale, era assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in assenza di prova contraria in ordine alla insussistenza dei requisiti dimensionali;
-era dimostrato lo stato d'insolvenza, risultante dall'inadempimento del credito azionato, dall'infruttuosità delle procedure esecutive e dalla esposizione debitoria per tributi e nei confronti della P.A.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 10 febbraio 2025, ha proposto reclamo in proprio e quale titolare della Parte_1 Controparte_2
deducendo:
[...]
-la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d )CC.II. per cui la ditta era da considerare impresa minore, come tale non assoggettabile a fallimento;
- l'insussistenza di crediti di valore superiore ad euro 30.000,00;
_______________________________________________________________________ n. 868/2025 r.g.a.v.g. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
- l'insussistenza di procedure esecutive;
- l'insussistenza dello stato di insolvenza.
Ha concluso chiedendo in via preliminare la sospensione della liquidazione giudiziale ex art. 52 CC.II. e nel merito la riforma della sentenza, vinte le spese con distrazione.
All'udienza dell'8.4.2025 il procuratore del reclamante ha chiesto termine per integrare il contraddittorio nei confronti del creditore procedente e per fornire la Parte_4 prova della notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza alla curatela del fallimento.
All'esito dell'udienza la Corte d'Appello si è riservata per la decisione e sciogliendo la riserva ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore procedente.
Si sono costituiti la curatela della e la Controparte_3 [...]
che hanno chiesto il rigetto del reclamo. Parte_4
All'esito dell'udienza del 3.6.2025 la Corte si è riservata per la decisione.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
In via preliminare va dato atto che il contraddittorio è stato correttamente instaurato.
Il reclamante, come da documentazione depositata in data 8 aprile 2025, ha fornito la prova di aver provveduto alla notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza alla curatela del fallimento in data 27 febbraio 2025 e non ha invece provveduto alla notifica nei confronti della controparte, il creditore procedente Parte_4
Autorizzata ad integrare il contraddittorio, ha poi provveduto tempestivamente alla notifica del ricorso, del decreto e del provvedimento autorizzativo al creditore procedente.
Passando all'esame del merito il reclamante contesta: la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d CCII;
il mancato raggiungimento della soglia di fallibilità in quanto il credito del procedente era inferiore a 30.000,00 euro;
l'insussistenza del presupposto dell'insolvenza e la carenza di istruttoria fallimentare.
Quanto al primo motivo di reclamo il reclamante deduce che dalle dichiarazioni della società e dalla documentazione emergerebbe la circostanza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CC.II.
La norma richiamata qualifica come impresa minore ( come tale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale) l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un
_______________________________________________________________________ n. 868/2025 r.g.a.v.g. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
L'onere di dimostrare il possesso congiunto di tali requisiti nei tre anni antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale è posto in capo al debitore ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I. Tale onere probatorio può essere soddisfatto anche con mezzi diversi dai bilanci degli ultimi tre esercizi, purché riferiti all'arco temporale richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera d), C.C.I.I.
Parte reclamante sia nella prima fase che in fase di reclamo non ha prodotto documentazione comprovante il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma
1 lettera d) C.C.I.I.
Peraltro dalla documentazione acquisita nella presente fase ( v. dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2021 e 2022 depositate dalla curatela ) è emerso che nell'anno 2021 i ricavi della società erano pari ad euro 269.507,00 e nell'anno 2022 ad euro 587.510,00, superiori all'ammontare previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d) C.C.I.I.
Il reclamo sul punto va pertanto rigettato.
E infondato anche il secondo motivo di reclamo.
Dalla documentazione acquisita in sede di istruttoria pre-fallimentare e prodotta anche nella presente sede, è emersa una rilevante esposizione debitoria (superiore ad euro
200.000,00) nei confronti dell'Erario, pertanto, anche se il credito del procedente è inferiore ad euro 30.000,00 la complessiva situazione debitoria della società è superiore alla soglia di fallibilità prevista dall'art. 49 comma 5, CC.II.
Anche l'ulteriore motivo di reclamo è infondato.
Deve ritenersi, infatti, sussistente il presupposto oggettivo dell'insolvenza, previsto dall'art. 2 comma 1 lettera b) CC.II. come incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, considerata l'elevata esposizione debitoria previdenziale ed erariale, l'esito negativo dei pignoramenti notificati dal creditore procedente ed il mancato pagamento delle cambiali intestate alla Parte_4
_______________________________________________________________________ n. 868/2025 r.g.a.v.g. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
E'inoltre irrilevante la circostanza, dedotta dalla reclamante in udienza, che il creditore procedente abbia chiesto ed ottenuto, per lo stesso titolo, l'apertura della liquidazione giudiziale del soggetto garante e che avverso il provvedimento penda reclamo ex art. 51
CC.II.
La titolarità del credito da parte della è rilevante al fine di valutare la Parte_4
legittimazione del creditore procedente a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore, ma l'accoglimento della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale si fonda anche sulla valutazione della sussistenza di ulteriori debiti della società reclamante e dello stato di insolvenza.
Per tutte le ragioni esposte il reclamo proposto da in proprio e n.q. di Parte_1 titolare della ditta Phidas Tecnology di D'RO SA va dunque rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dell'art. 4 comma 10 sexies D.M. 55/2014 (come modificato con D.M. 147/2022), con riferimento allo scaglione di valore ritenuto applicabile (valore indeterminabile di media complessità) e valutata l'attività difensiva svolta in termini qualitativi e quantitativi. Spettano per compensi, € 1559,00 per la fase di studio, € 933,00 per la fase introduttiva, € 2143,00 per la fase di trattazione ed €
2265,00 per la fase decisoria, in totale € 6900,00 cui va aggiunto il 15% per rimborso delle spese generali di rappresentanza e difesa (€ 1035,00).
Non occorre invece provvedere alla liquidazione delle spese di lite ed alla condanna in favore della curatela, avendo quest'ultima già interamente appreso il patrimonio del debitore in liquidazione giudiziale e non essendovi in atti attestazione di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 d.p.r. 115/2002.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da in Parte_1 proprio e n.q. di titolare della ditta Phidas Tecnology di D'RO SA avverso la sentenza n.1/2025 del Tribunale di Napoli Nord dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di tale società pubblicata il 9 gennaio 2025:
_______________________________________________________________________ n. 868/2025 r.g.a.v.g. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
rigetta il reclamo;
condanna in proprio e n.q. di titolare della ditta Phidas Tecnology di Parte_1
al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 Parte_4
grado di giudizio che liquida in Euro 6900,00 per compenso professionale ed Euro
1035,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
_______________________________________________________________________ n. 868/2025 r.g.a.v.g. 6