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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati: dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 24 giugno 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 716 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Riommi e Parte_1
IE VE,
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Paola Timarco e Marco Vitali,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 5410/2020 del 22.9.2020
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13.1.2020, la ha proposto Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8700/2019, notificato il 3.12.2019, con il quale le era stato ordinato di pagare in favore di la somma complessiva di € 24.259,45 a titolo Parte_1 di omesse retribuzioni e TFR.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto che il rapporto di lavoro non aveva avuto natura subordinata, giacché in realtà la aveva sempre gestito autonomamente la propria Parte_1 collaborazione con la cooperativa, della quale – oltre che socia – era stata legale rappresentante dal
2010 al 2019, accentrando su di sé tutti i poteri, ivi compreso quello di operare sui conti correnti della cooperativa, conti che la stessa utilizzava anche per effettuare pagamenti in proprio Parte_1 favore;
l'opponente ha, in ogni caso, eccepito la compensazione di ogni credito azionato dall'opposta con le maggiori somme, non dovute, che la stessa si era attribuita nel corso del rapporto a titolo di pretesi compensi, e ha chiesto dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
La si è costituita, eccependo in via preliminare la tardività dell'opposizione e Parte_1 contestando la fondatezza delle avverse eccezioni;
nel merito, ha ribadito la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti e, pertanto, la sussistenza dei propri crediti, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.
Ritenuta superflua l'istruttoria orale, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro, accolto dunque l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto, e compensato integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la , lamentando che il giudice di Parte_1 prime cure erroneamente avesse ritenuto che il rapporto di lavoro intercorso non avesse natura subordinata, ponendo altrettanto erroneamente in capo alla l'onere di provare la Parte_1 ricorrenza in concreto degli elementi della subordinazione, e ritenendo peraltro insufficiente a dimostrazione dell'assunto la documentazione prodotta e le prove orali dalla stessa articolate. Ha ribadito, inoltre, la fondatezza delle pretese retributive azionate in via monitoria, contestando la fondatezza dell'avversa eccezione di compensazione e chiedendo in subordine di riconoscere quantomeno il TFR maturato sino al 2010, epoca in cui l'appellante aveva poi assunto la carica di amministratrice della cooperativa.
La si è costituita, insistendo per la natura non subordinata del rapporto Parte_3 di lavoro intercorso e chiedendo pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con note del 18.4.2025, la ha rappresentato di aver raggiunto con la controparte Parte_1 un accordo bonario complessivo a tacitazione di tutte le controversie, di varia natura, tra loro intercorse, e di aver finora ricevuto dalla cooperativa le prestazioni previste in tale accordo.
All'odierna udienza, le parti hanno dunque formalizzato l'accordo innanzi a questo Collegio, regolando altresì le spese di lite del presente grado.
La causa è stata pertanto trattenuta in decisione e definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
2. Attesa l'intervenuta conciliazione in udienza, deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite del grado restano regolate dagli accordi versati nel verbale di conciliazione.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione;
2. spese del grado come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Roma, lì 24.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi