Articolo 3 della Legge 28 giugno 1977, n. 394
Articolo 2
Versione
28 luglio 1977
Art. 3.
Alle spese relative ai programmi di sviluppo previsti dal precedente articolo 1 si provvede con i fondi stanziati in apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Al relativo onere annuo, valutato in lire 1.200 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1977 mediante riduzione del capitolo 4111 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Per gli anni finanziari successivi al 1977, con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, potra' essere aumentato l'ammontare dell'onere relativo all'attivita' dei comitati di cui alla presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 luglio 1977
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