Articolo 9 della Legge 9 agosto 1954, n. 645
Articolo 8Articolo 10
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1 settembre 1954
Art. 9. (Spese ammesse al contributo).

Nelle spese per le quali e' ammesso il contributo sono incluse quelle relative all'arredamento principale - compresi i sussidi audiovisivi - degli edifici da costruire, completare e riattare, quelle per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge, e quelle occorrenti per la progettazione e la direzione dei lavori.
Entrata in vigore il 1 settembre 1954