Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 16/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 155/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(cf. ) e (cf. ) in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
eredi di (c.f. ), e (cf. ), Persona_1 C.F._3 Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliati in Tarquinia, via Vitelleschi n. 5, presso lo studio dell'avv. Paolo Pirani, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione
Opponenti
e
(cf. ) e per essa la mandataria (cf. ), in CP_2 P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Viterbo, via della Sapienza n. 19, presso lo studio dell'avv. Stefano Brenciaglia, rappresentata e difesa dall'avv. Alberigo Panini, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
Oggetto: opposizione tardiva ex art. 650 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 1530/2007 del 5.3.2007 l'intestato tribunale ha ingiunto di pagare a e, in Parte_2
qualità di garanti, a e la somma di € 29.196,54, oltre Parte_1 Controparte_1 Persona_1 interessi e spese, in favore del , quale saldo dovuto in forza dei rapporti Controparte_4 di conto corrente n. 2453 (€ 6.792,78) e di prestito agrario n. 643334 (€ 22.403,76) conclusi tra Parte_2
e , poi confluita in , il cui credito è stato ceduto pro soluto alla Controparte_4 CP_5 CP_2
Avverso tale decreto hanno proposto opposizione tardiva ex art. 650 cpc e Parte_1 Parte_2
i primi due anche nella qualità di eredi di chiedendo di “dichiarare la Controparte_1 Persona_1
nullità delle clausole contrattuali per i fideiussori” e per, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno della domanda gli opponenti hanno allegato che nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 172/2022 RGE incardinata presso l'intestato tribunale, il giudice dell'esecuzione, sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023, ha consentito al debitore esecutato di proporre opposizione tardiva per l'accertamento dell'eventuale carattere abusivo delle clausole concluse col professionista. Con la
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la scorrettezza nei confronti dei fideiussori da parte dell'opposta, che ha esercitato il recesso per inadempimento del debitore nei contratti garantiti senza un previo avvertimento ai fideiussori stessi, impedendo loro di attivarsi per evitare la decadenza dal beneficio del termine;
la mancata prova della fonte del credito azionato e la nullità del contratto di conto corrente, che è stato sottoscritto solo dal cliente, non anche dalla banca.
Si è costituita in giudizio la la quale ha dato atto innanzitutto che l'iscrizione della Controparte_3
procedura esecutiva seguiva la notifica del pignoramento con cui si è intimato agli opponenti il pagamento di € 35.182,91, oltre interessi e spese, cui è seguita la procedura esecutiva immobiliare n. 172/2022 RGE.
L'opposta ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione poiché non è stata neppure allegata la qualità di consumatori degli opponenti né sono state individuate clausole contrattuali di cui accertare l'abusività; inoltre, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione sotto tale profilo, rivestendo gli intimati la qualità di piccoli imprenditori commerciali, come attestato dalla documentazione in atti.
Nel merito l'opposta ha eccepito la validità del contratto di conto corrente e di quello di prestito agrario posti a fondamento dell'ingiunzione e regolarmente sottoscritti dal funzionario della banca;
l'inoperatività dell'art. 1956 cc. poiché i garanti non possono affermare di aver ignorato senza colpa la situazione patrimoniale della debitrice, rispetto alla quale avevano l'obbligo contrattuale di informarsi;
l'adeguata dimostrazione documentale del credito.
La causa, di natura documentale, concessi i termini di cui all'art. 189 cpc, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.3.2025.
L'opposizione è infondata.
La sentenza n. 9479 del 06/04/2023 delle Sezioni Unite della Cassazione, in base alla quale gli odierni opponenti sono stati autorizzati a proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo dal giudice dell'esecuzione con provvedimento il 14 novembre 2023, riguarda solo ed esclusivamente la possibilità di far accertare l'eventuale abusività delle clausole del contratto sottoscritto tra professionista e consumatore, in relazione alla disciplina consumeristica;
il provvedimento del giudice dell'esecuzione non consente di rimettere in termini il soggetto intimato del pagamento per far valere ogni altra eccezione afferente al merito del rapporto, che avrebbe dovuto costituire oggetto di tempestiva opposizione.
Sulla scorta di tale considerazione la totale assenza nell'atto di citazione di alcun riferimento alla violazione della disciplina del consumatore e all'abusività delle clausole rispetto alla disciplina consumeristica rende infondata l'opposizione; peraltro, è dimostrato in atti che i contratti sono stati sottoscritti dal debitore quale piccolo imprenditore.
In particolare, a fondamento della pretesa creditoria vi sono due contratti stipulati da con Parte_2
, il primo è un contratto di conto corrente (n. 03500/73352/002453 del 28.10.2003) Controparte_4
2 nell'ambito del quale il correntista ha espressamente sottoscritto la clausola in cui dichiarava di non essere un consumatore e l'altro è il contratto di finanziamento n. 64334, qualificato dagli stessi opponenti come
“prestito agrario” e garantito da cambiale agraria di € 20.000 dello stesso per il fondo da lui condotto. Pt_2
D'altronde, sia il debitore che i garanti risultano iscritti Parte_1 Controparte_1 Persona_1
nel registro delle imprese come piccoli imprenditori (cfr certificati della Camera di commercio in atti).
E' evidente, dunque, che nessuno dei contratti è stato sottoscritto per soddisfare le esigenze del consumatore cosicché l'opposizione tardiva è infondata né possono essere esaminati altri profili di merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti in solido alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura di € 5.810, oltre accessori, in favore dell'opposta.
Così deciso in Viterbo il 19.3.25/15.4.25
Il giudice
Francesca Capuzzi
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