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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/10/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 532 /2025
Oggi 21/10/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia NO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 532/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Parte_1 C.F._1
Cardinale ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992 dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
Occorre premettere in punto di diritto che l'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992 definisce l'handicap in situazione di gravità la condizione della persona la cui minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Sotto il profilo strettamente sanitario, il dott. con ragionamento Persona_2
completo e scevro da qualunque censura razionale ha asseverato e concluso che: “Tenuto
conto del quadro patologico di cui risulta affetto il soggetto, della sua età, e del contesto socio-
ambientale in cui vive alla luce dei dettami della normativa vigente sono dell'avviso che la Sig.ra
NON possa ritenersi persona handicappata con situazione di gravità (art. Parte_1
3 comma 3 L.104/1992).
Tali handicap NON riducono infatti l'autonomia personale, correlata all'età in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione”.
Sulla scorta di sopradetta conclusione la ricorrente ha sollevato osservazioni su un presunto vizio diagnostico, a proprio dire contradittorio, relativo all'espressione “grave deficit del visus” indicata in diagnosi da parte del CTU. Invero, il dott. in Persona_2
risposta alle osservazioni solevate da parte ricorrente, ha precisato che: “L'annotazione
dell'Avv. Cardinale è corretta nel senso che in diagnosi il CTU doveva specificare grave deficit del
visus in occhio destro;
l'esame obiettivo effettuato e descritto nella CTU, dal momento che il visus
dell'occhio sx è di 9-10/10, evidenzia una visione binoculare buona e un buon orientamento spaziale
del ricorrente.
Si confermano le conclusioni espresse nella bozza di CTU”.
3 Pertanto, le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno quindi condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
(cfr. relazione di consulenza in atti).
Parte ricorrente non è in possesso dello status di portatore di Handicap ai sensi della L.
104 art. 3 comma 3.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi della L. 104 art. 3
comma 3;
2. Nulla sulle spese;
3. Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento CP_1
Marsala, il 21.10.2025
IL GIUDICE
NZ NO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
NO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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