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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1511/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. E. Mazzei
Controparte_1
[...]
che si dichiara contumace stante la regolarità della notifica depositata il 2/1/25
: CARTA DOCENTE CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, docente attualmente di ruolo a tempo determinato (doc. 1 allegato al ricorso), lamenta la mancata attribuzione della «carta elettronica» di cui all'art.1 comma 121 L.107/2015.
2. A parte quanto disposto dall'art.15 DL 69/23, la fondatezza di analoga domanda è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 29961/23, la quale deve intendersi senz'altro qui richiamata ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 1181 delle norme di attuazione del cpc.
pagina 1 di 2 3. Per tutto quanto sopra, nella contumacia della convenuta Amministrazione la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento all'anno scolastico
2024\25 condannando l'Amministrazione convenuta all'erogazione della relativa prestazione.
CONDANNA inoltre l'Amministrazione convenuta, in favore del procuratore antistatario della ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € € 600,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 22/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1511/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. E. Mazzei
Controparte_1
[...]
che si dichiara contumace stante la regolarità della notifica depositata il 2/1/25
: CARTA DOCENTE CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, docente attualmente di ruolo a tempo determinato (doc. 1 allegato al ricorso), lamenta la mancata attribuzione della «carta elettronica» di cui all'art.1 comma 121 L.107/2015.
2. A parte quanto disposto dall'art.15 DL 69/23, la fondatezza di analoga domanda è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 29961/23, la quale deve intendersi senz'altro qui richiamata ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 1181 delle norme di attuazione del cpc.
pagina 1 di 2 3. Per tutto quanto sopra, nella contumacia della convenuta Amministrazione la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento all'anno scolastico
2024\25 condannando l'Amministrazione convenuta all'erogazione della relativa prestazione.
CONDANNA inoltre l'Amministrazione convenuta, in favore del procuratore antistatario della ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € € 600,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 22/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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