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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4650/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4650/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), tutti con il patrocinio dell'avv. SCIAUDONE C.F._3
ANTONIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
SCIAUDONE ANTONIO
ATTORI contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._4 CP_2
C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. FUCCI
[...] C.F._5
STEVE, elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI 8, S. MARIA
CAPUA VETERE presso il difensore avv. FUCCI STEVE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.05.2024 le parti concludevano come da verbale ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , nella qualità di Parte_1 procuratrice speciale dei Sig.ri e , Parte_2 Parte_3 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
e per vedere accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 9 conclusioni “1) accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2910 c.c. nei confronti dei sig.ri e e/o Parte_2 Parte_3 della loro procuratrice sig.ra , dell'atto di costituzione di Parte_1 fondo patrimoniale per Notar del 21.09.2017 rep. 4271, Persona_1 racc. 3145, trascritto il 25.09.2017 ai nn. 30568/23656 presso la Direzione
Provinciale di Caserta-Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare, con cui i convenuti e hanno Controparte_1 Controparte_2 conferito in fondo patrimoniale i beni di proprietà del sig. e Controparte_1 precisamente: a)fabbricato, con pertinenziale corte esclusiva, sito nel Comune di Alife (CE) alla via Antonio Gramsci n. 12, composto da catastali vani undici virgola cinque (11,5) distribuiti tra i piani primo sotto strada, terra, primo e secondo, confinante con via Antonio Gramsci, con l'immobile in seguito descritto alla lettera b), con , con e proprietà del Persona_2 Persona_3
Comune di Alife, salvo se altri;
riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto comune, al foglio 27, particella 5404, subalterno 2, via Antonio Gramsci n. 12, piano S1-T-1-2, categoria A/2, cals 4, vani 11,5, rendita catastale euro
1.069,07; nella titolarità del comparente;
b) pertinenziale Controparte_1 appezzamento di terra sito nel comune di Alife (CE) via Antonio Gramsci n.
12, esteso are quattordici e centiare undici (00.14.11), confinante con l'immobile dinanzi descritto alla lettera a) con , con Persona_2 [...]
con , con e con il Torrente Per_4 Persona_5 Persona_3
Torano salvo se altri;
riportato nel Catasto Terreni di detto comune al foglio
27: - particella 5403, orto irriguo, classe 2, per are 12.77, reddito dominicale euro 27,37, reddito agrario euro 12,20; - particella 4, bosco alto, classe 1, per are 1.34, reddito dominicale euro 0,35, reddito agrario euro 0,04; il tutto nella titolarità del comparente c) autovettura tipo Persona_6
, telaio n. VF7PNCFAC89239951, Controparte_3 targata DR916YN, immatricolata in data I agosto 2008, regolarmente iscritta presso il Pubblico Registro Automobilistico, in testa e nella titolarità di;
2) Per l'effetto ordinare al comparente Conservatore dei Controparte_1
RR.II. di Caserta (già Santa Maria Capua Vetere) di annotare la emananda sentenza al predetto atto, relativamente ai beni immobili e ai nominativi richiamati nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale sopra indicato, con esonero di responsabilità; 3) Condannare i convenuti tutti al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
A sostegno della domanda gli attori affermavano di essere creditori nei confronti di e dell'importo di € Parte_2 Parte_3
170.760,58 quale prezzo del trasferimento della vendita ex art. 2932 c.c. - di pagina 2 di 9 cui alla sentenza n. 134/2009 emessa dall'intestato Tribunale – in nome e per conto degli istanti, mai restituito, portato dal decreto ingiuntivo n. 2191/2017 emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. il 31.08.2017 munito formula di provvisoria esecutorietà in virtù di ordinanza del G.U. del 02.04.2018, regolarmente notificato ed opposto pretestuosamente. Deducevano che il predetto atto di costituzione di fondo patrimoniale avesse arrecato un grave pregiudizio alle proprie ragioni creditorie, comportando difficoltà nel realizzo di tale credito, mediante azione esecutiva, oltre alla sussistenza di tutti i presupposti di legge, in quanto costituito successivamente al sorgere del credito.
Con comparsa di risposta depositata il 30.09.2019, si costituivano e chiedendo “in via preliminare Controparte_1 Controparte_2 sospendere il presente giudizio ex art 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio recante RG. N. 9563/2017; rigettarsi, per i suesposti motivi, l'avversa domanda perchè inammissibile, improcedibile oltre che infondata in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte;
vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Preliminarmente formulavano richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., pendendo tra le stesse parti giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito posto a fondamento dell'odierna domanda revocatoria e nel merito deducevano che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale dovesse considerarsi lecito e del tutto estraneo alla finalità di ledere i creditori in quanto volto alla tutela di soli interessi familiari e dei figli.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, medio tempore assegnata a questo Giudice a far data dal 2.4.2021, veniva rinviata all'udienza del 28.05.2024 per la precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Giova premettere che l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall'art. 2901 c.c., in base al quale il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle proprie ragioni, quando il debitore conosceva il pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
e, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo pagina 3 di 9 fosse consapevole del pregiudizio o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Tuttavia, ai sensi del terzo comma, non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. L'azione revocatoria ordinaria è volta alla conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., ovvero a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita (v.
Cass. Civ. n. 5105/2006).
Ai fini dell'esperimento dell'azione de quo, l'art. 2901 c.c. prevede espressamente la sussistenza di un elemento oggettivo.
I presupposti per il valido esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sono, infatti, l'esistenza di un credito in capo a chi agisce in giudizio, un atto di disposizione posto in essere dal soggetto convenuto (prima o dopo) il sorgere del credito, il pericolo di un danno per il creditore, la consapevolezza di ledere la garanzia creditoria in capo a colui nei confronti del quale l'azione è diretta e, se l'atto è a titolo oneroso, anche in capo al terzo;
la legittimazione ad esperire l'azione revocatoria promana non solo da un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, come quella scaturente da decreto ingiuntivo opposto o da una sentenza di condanna non ancora divenuta definitiva, oltreché nelle ipotesi in cui il credito sia soggetto a condizione o termine (cfr. art. 2901, comma 1, c.c.); infatti, la capacità di stare in giudizio dell'attore (art. 75 c.p.c.) dipende unicamente dall'astratta titolarità passiva del rapporto di credito/debito allegato, cui si ricollega il potere processuale (“legitimatio ad processum") di proporre alla domanda” (Cfr., ex multis,
Tribunale Monza sez. III, 19/08/2016, n.2304).
Per quanto attiene al c.d. eventus damni, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel pagina 4 di 9 soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Trib. Roma sez. I, 01/08/2019,
n.15954).
Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori. (v. Cass., n.
5972/2005; Cass., n. 20813/2004; Cass., n. 12144/1999). Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass., n. 5105/2006).
Pertanto, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (v. Cass., n. 5972/2005).
Quanto al secondo elemento, della c.d. scientia damni, è innanzitutto necessario che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione. In particolare, secondo la giurisprudenza, ove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass.
Civ. n. 7262/2000).
Va, poi, condiviso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso detto decreto non osta alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del pagina 5 di 9 creditore né comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.”
(Cassazione civile sez. II, 01/06/2007, n.12849).
Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualita' di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicche' il relativo giudizio non e' soggetto a sospensione necessaria ex articolo 295
c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione e' stata proposta domanda revocatoria, poiche' tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, ne' puo' ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito" (ex multiis Cass. ordinanza 30.08.2023 n. 25447; Cass., 6-3, n.
4212 del 19/2/2020; Cass., 6-3, n. 3369 del 5/2/2019; Cass., 3, n. 2673 del
10/12/2016; Cass., 3, n. 11573 del 14/5/2013; Cass., 3, n. 16722 del
17/7/2099);
Ebbene per quanto attiene al caso di specie il credito, può ritenersi allo stato sussistente in quanto cristallizzato in un titolo esecutivo, ancorché provvisoriamente, ossia il decreto ingiuntivo n. 2191/2017 emesso dal
Tribunale di S. Maria C.V. il 31.08.2017, alla luce dell'ordinanza con cui il
Giudice dell'opposizione lo ha dichiarato provvisoriamente esecutivo. Non appare allo stato dirimente l'esito della CTU esperita nell'ambito del giudizio di opposizione, che avrebbe riconosciuto in capo al un controcredito CP_1 di € 63.000,00, eventualmente residuando, anche in caso di accoglimento, rispetto alla somma portata dal decreto ingiuntivo, un residuo credito in favore degli istanti, di oltre € 100.000,00.
Per quanto poi attiene all'atto dispositivo, non può dubitarsi del fatto che la costituzione del fondo patrimoniale abbia leso gli interessi degli attori, vantando gli stessi un credito particolarmente elevato e non avendo i convenuti provato di potervi far fronte con il residuo patrimonio.
Non può disconoscersi che la costituzione di un fondo patrimoniale, nel quale confluiscono i beni immobili in proprietà dei disponenti, rappresenti un atto dispositivo a contenuto patrimoniale che influisce in maniera negativa sulla consistenza patrimoniale di coloro che lo mettono in atto, perché il loro patrimonio viene ad essere depauperato da un punto di vista quantitativo, siccome assoggettato ad un vincolo.” (Tribunale Velletri sez. II, 10/12/2019, pagina 6 di 9 n.2274). In particolare, ove posto in essere dagli stessi coniugi, o anche da uno solo degli stesso, integra un atto a titolo gratuito non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti e non integrando, di per sé,
l'adempimento di un dovere giuridico e che pertanto può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore qualora ricorrano le sole condizioni di cui all'art. 2901, n. 1 del c.c., ossia l'eventus damni e la scientia damni (cfr. Corte di Cassazione 1 febbraio 2024 n. 3020-;Tribunale Firenze sezione 3 Civile
Sentenza 24 aprile 2023 n. 1252).
Contrariamente a quanto affermato dai convenuti, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, configurandosi piuttosto come atto a titolo gratuito, senza alcuna contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti.
Così qualificato come atto a titolo gratuito, esso è pertanto suscettibile di revocatoria salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione
(cfr. Cass. Civ. n. 2077/2020), circostanza che, nel caso di specie, non risulta provata.
Per quanto attiene all'elemento della scientia damni, trattandosi di atto a titolo gratuito, può ritenersi integrato dalla sola consapevolezza del debitore di ledere il creditore (Cfr. Cass. Civ. sez. III, 28/02/2019, n. 5810, in motiv.).
Ebbene, nel caso di specie, la posteriorità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale rispetto alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, confermano la consapevolezza da parte dei disponenti che un atto a titolo gratuito, come il fondo patrimoniale, avrebbe compromesso le ragioni creditorie degli attori rendendo più gravose le operazioni di recupero del credito, con conseguente riconoscibilità anche del secondo presupposto richiesto dalla norma dell'art. 2901 c.c. per la sua configurazione.
In conclusione, possono dunque ritenersi accertati i requisiti per l'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c..
Pur prescindendo dalla sua necessità, in ragione della gratuità dell'atto dispositivo, può ritenersi sussistente anche l'elemento soggettivo del consilium fraudis del terzo partecipante alla costituzione del fondo patrimoniale, considerato il rapporto di coniugio esistente tra i disponenti e, di fatto, la pagina 7 di 9 contestualità della costituzione del fondo rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo.
Orbene, tenuto conto che appaiono sussistenti i presupposti per la declaratoria di inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale anzidetto, la domanda va accolta.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto dichiarato inefficace a norma dell'art. 2655,
n. 5), c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti in solido, tenuto conto dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014, considerata l'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita, così provvede: 1) Accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., in accoglimento della domanda attorea, dichiara inefficace nei confronti di Pt_1
, e ,
[...] Parte_2 Parte_3
l'atto di costituzione del fondo patrimoniale per Notar Persona_1 del 21.09.2017 rep. 4271, racc. 3145, trascritto il 25.09.2017 ai nn.
30568/23656 presso la Direzione Provinciale di Caserta-Ufficio del
Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, con cui i convenuti e hanno conferito in fondo Controparte_1 Controparte_2 patrimoniale i beni di proprietà del sig. e Controparte_1 precisamente: a) fabbricato, con pertinenziale corte esclusiva, sito nel
Comune di Alife (CE) alla via Antonio Gramsci n. 12, composto da catastali vani undici virgola cinque (11,5) distribuiti tra i piani primo sotto-strada, terra, primo e secondo, confinante con via Antonio
Gramsci, con l'immobile in seguito descritto alla lettera b), con
[...]
, con e proprietà del Comune di Alife, salvo se Per_2 Persona_3 altri;
riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto comune, al foglio 27, particella 5404, subalterno 2, via Antonio Gramsci n. 12, piano S1-T-1-
2, categoria A/2, cals 4, vani 11,5, rendita catastale euro 1.069,07; nella titolarità del comparente b) pertinenziale Controparte_1 appezzamento di terra sito nel comune di Alife (CE) via Antonio
Gramsci n. 12, esteso are quattordici e centiare undici (00.14.11), confinante con l'immobile dinanzi descritto alla lettera a) con
[...]
, con , con con Per_2 Persona_4 Persona_5 Per_2 pagina 8 di 9 e con il Torrente salvo se altri;
riportato nel Catasto Per_3 Per_7
Terreni di detto comune al foglio 27: - particella 5403, orto irriguo, classe 2, per are 12.77, reddito dominicale euro 27,37, reddito agrario euro 12,20; - particella 4, bosco alto, classe 1, per are 1.34, reddito dominicale euro 0,35, reddito agrario euro 0,04; il tutto nella titolarità del comparente c) autovettura tipo Persona_6 [...]
, telaio n. VF7PNCFAC89239951, targata CP_3
DR916YN, immatricolata in data I agosto 2008, regolarmente iscritta presso il Pubblico Registro Automobilistico, in testa e nella titolarità di
; Controparte_1
2) Dispone la trascrizione della presente sentenza presso il competente
Ufficio dei RR.II.;
3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in € 7.052,00 per onorari, € 518,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 5 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Bernardel
pagina 9 di 9