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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 08/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 2468/2024 promossa con ricorso depositato in data 20/11/2024
DA
) rappresentata e difesa, per mandato allegato al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. NOCENTI ELISA
E
rappresentato e difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del CP_1 giudizio, dall'avv. BINACCHI DAVIDE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
Rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 01.04.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
“... (omissis)... Le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo e chiedono la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale formulando congiuntamente le seguenti conclusioni:
1. dichiararsi la separazione personale delle parti;
2. nessun assegno di mantenimento deve essere corrisposto da una parte all'altra;
3. spese compensate;
Le parti fanno altresì presente che insistono nella domanda di scioglimento del matrimonio decorsi i termini di legge. ...(omissis)...”.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis 47 e segg. c.p.c., premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Thanesar (INDIA) in data 25/12/2022 (con atto CP_1 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di VIADANA (MN) al n. 54, Parte
II, Serie C, Anno 2023 Ufficio 1), ha chiesto di:
“... (omissis)... a) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere separati;
Parte_1 CP_1
b) dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti non abbisognando essi di alcuna contribuzione al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
c) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono
i requisiti di fatto e di diritto per la domanda di scioglimento del matrimonio e, pertanto, una volta passata in giudicato la sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 delle Legge 1° dicembre 1970 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e n Thanesar Parte_1 CP_1
(India) e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Viadana al N. 54, Parte II,
Serie C, Anno 2023, Ufficio 1, ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. ...(omissis)...”.
Parte resistente, costituendosi in giudizio, dopo aver premesso che le parti hanno raggiunto un accordo per definire consensualmente la lite, ha chiesto
“... (omissis)... che l'adito Tribunale di Mantova, previo mutamento del rito, Voglia pronunciare e dichiarare la separazione personale del Sig. dalla moglie CP_1
Sig.ra alle seguenti e condivise CONDIZIONI Parte_1
1. Nessun assegno di mantenimento tra i coniugi, a qualsiasi titolo;
2. Spese di giudizio compensate. ...(omissis)...”.
All'udienza del 01.04.2025, le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo, chiedendo la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e i rispettivi difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni, sopra riportate.
Il Presidente, previa trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*****
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
2 Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIADANA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
03/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 2468/2024 promossa con ricorso depositato in data 20/11/2024
DA
) rappresentata e difesa, per mandato allegato al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. NOCENTI ELISA
E
rappresentato e difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del CP_1 giudizio, dall'avv. BINACCHI DAVIDE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
Rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 01.04.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
“... (omissis)... Le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo e chiedono la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale formulando congiuntamente le seguenti conclusioni:
1. dichiararsi la separazione personale delle parti;
2. nessun assegno di mantenimento deve essere corrisposto da una parte all'altra;
3. spese compensate;
Le parti fanno altresì presente che insistono nella domanda di scioglimento del matrimonio decorsi i termini di legge. ...(omissis)...”.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis 47 e segg. c.p.c., premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Thanesar (INDIA) in data 25/12/2022 (con atto CP_1 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di VIADANA (MN) al n. 54, Parte
II, Serie C, Anno 2023 Ufficio 1), ha chiesto di:
“... (omissis)... a) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere separati;
Parte_1 CP_1
b) dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti non abbisognando essi di alcuna contribuzione al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
c) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono
i requisiti di fatto e di diritto per la domanda di scioglimento del matrimonio e, pertanto, una volta passata in giudicato la sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 delle Legge 1° dicembre 1970 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e n Thanesar Parte_1 CP_1
(India) e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Viadana al N. 54, Parte II,
Serie C, Anno 2023, Ufficio 1, ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. ...(omissis)...”.
Parte resistente, costituendosi in giudizio, dopo aver premesso che le parti hanno raggiunto un accordo per definire consensualmente la lite, ha chiesto
“... (omissis)... che l'adito Tribunale di Mantova, previo mutamento del rito, Voglia pronunciare e dichiarare la separazione personale del Sig. dalla moglie CP_1
Sig.ra alle seguenti e condivise CONDIZIONI Parte_1
1. Nessun assegno di mantenimento tra i coniugi, a qualsiasi titolo;
2. Spese di giudizio compensate. ...(omissis)...”.
All'udienza del 01.04.2025, le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo, chiedendo la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e i rispettivi difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni, sopra riportate.
Il Presidente, previa trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*****
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
2 Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIADANA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
03/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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