Articolo 4 della Legge 17 febbraio 1958, n. 60
Articolo 3Articolo 5
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13 marzo 1958
Art. 4.
Il personale del ruolo aggiunto, istituito in corrispondenza del ruolo organico del personale di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e' inquadrato in detto ruolo man mano che in esso si verifichino le vacanze, secondo l'ordine dell'attuale graduatoria, dopo l'ultimo funzionario della corrispondente qualifica.
Entrata in vigore il 13 marzo 1958