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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/10/2025, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. LI AN de VO ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta in data 22.08.2022 al N. R.G.C.A. 9230/2022, promossa da in persona del suo procuratore ad negotia Dott. Parte_1
con sede legale in Bologna, rappresentata e difesa dall'Avv. MANCINI Parte_2
SC
-attrice- contro
, in persona del Presidente p.t. della rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. Barbara MANCINO dell'Avvocatura Regionale della Toscana
-convenuta-
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale – art. 2052 c.c.
Conclusioni
Parte attrice: NEL MERITO accertata e dichiarata la responsabilità della per Controparte_1
l'incidente stradale verificatosi il giorno 23.11.2021, condannare la a rimborsare ad Controparte_1 [...] la somma di euro 6.141,59 o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal dovuto al saldo, globalmente entro la competenza del giudice adito. Con vittoria delle spese di lite.
Per la convenuta: in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_1
; in ogni caso respingere la domanda proposta dalla nei confronti della
[...] Parte_1
, in quanto infondata in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum;
nel merito, nella Controparte_1 denegata ipotesi di applicazione dell'art. 2052 c.c. al caso de quo, sollevare la questione di legittimità costituzionale (rilevante e non manifestamente infondata) del menzionato art 2052 c.c., ove interpretato estensivamente nel senso di disciplinare anche i danni causati dalla fauna selvatica, per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto i profili della irragionevolezza e disparità di trattamento nel ricondurre al medesimo regime giuridico fattispecie diverse e tra loro inconciliabili, con conseguente sospensione del presente procedimento;
in subordine, ove sia fatta applicazione dell'art. 2052 c.c. e non sia sollevata la relativa questione di legittimità costituzionale di cui al precedente punto c), dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva della , sotto diverso profilo, per essere legittimato passivo lo Stato e, in Controparte_1 ogni caso, dichiarare la non fondatezza della pretesa risarcitoria de qua, in quanto la ha Controparte_1 provato il caso fortuito;
f) in ogni caso, ritenere operante la presunzione di cui all'art. 1227 c.c. e/o all'art
2054 c.c. mediante corrispondente ed idonea riduzione delle pretese attoree. Con vittoria di compenso professionale e spese di lite.
Concisa Esposizione dei Fatti
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_3 ha citato in giudizio la per ottenere il risarcimento dei danni
[...] Controparte_1 conseguenti ad un sinistro stradale occorso il 23.11.2021 alle ore 22,15 circa nel Comune di
CO (AR), asseritamente provocato dall'attraversamento di un cinghiale della carreggiata della Superstrada Perugia-Bettolle RA06.
In particolare, parte attrice assume:
- di aver prestato garanzia assicurativa con polizza R.C.A. Kasko nr. 1/39509/30/183563930 per l'autovettura Mercedes Gla tg. FK012MA, di proprietà di Persona_1
- che in data 23.11.2021, alle ore 22,15 circa, era alla guida del detto veicolo e Persona_1 percorreva la Superstrada Perugia – Bettolle RA06 con direzione Bettolle quando, giunto all'altezza della kilometrica 16+267 in un tratto di strada non illuminato, la detta autovettura veniva urtata nella fiancata antero-laterale destra da un cinghiale che, provenendo dai campi circostanti, attraversava di corsa la sede stradale da destra verso sinistra, così impattando con il veicolo;
- che a bordo dell'autovettura vi era la sig.ra Persona_2
- che interveniva la Polizia Stradale di Castiglione del Lago che effettuava i rilievi del caso e constatava la presenza in loco del cinghiale che era deceduto;
- che la collisione con il suddetto animale aveva causato danni alla carrozzeria del veicolo che venivano ripristinati presso la che emetteva Controparte_3 regolare fattura per euro 6.141,59 che veniva pagata da Controparte_4
- che surrogandosi nei diritti del sig. chiede, in questa sede, di Controparte_4 Per_1 essere rimborsata di tale somma;
- che ha esperito il procedimento di negoziazione assistita;
-di ritenere la responsabile dell'occorso ex art. 2052 c.c., quale ente Controparte_1 cui setta la funzione normativa e amministrativa di programmazione, coordinamento e controllo al fine di perseguire l'utilità dell'ambiente e dell'ecosistema.
Con comparsa di risposta, depositata in data 11.01.2023, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo: Controparte_1
- il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, lamentando la mancanza di illuminazione del tratto stradale, la mancata predisposizione delle misure di protezione della circolazione stradale, rientra non nella materia della protezione della fauna selvatica ma in
2 quella diversa della viabilità e della sicurezza stradale che, a sua volta, è disciplinata dall'art. 14 del D.lgs. 285/1992 (CdS) ed è materia attribuita all'ente proprietario della strada, ovvero dell'Anas s.p.a.; inoltre, le funzioni assegnatele, a decorrere dal 1 gennaio 2016 ex L.R.
10/2016, in materia di protezione e gestione della fauna selvatica, in virtù delle leggi n.
157/1992 e L.R.T. n. 3/1994, sono finalizzate alla protezione della “…fauna selvatica e ad assicurare un corretto equilibrio dell'habitat naturale” e non anche a garantire la sicurezza della circolazione stradale su strada statale e per l'effetto non è tenuta ad adottare misure di protezione dell'incolumità degli utenti della strada (ad es. apponendo segnaletica di pericolo, guard-rail, recinzioni o altri espedienti volti ad impedire l'attraversamento di animali selvatici);
- che il compito assegnatole dalla legge di pianificazione faunistica-venatoria, si caratterizza per essere “finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio” (ex art. 10, comma 1), ragione per cui sarebbe incompatibile a tale finalità l'attuazione di forme di controllo coercitive, come ad es.
l'apposizione di recinzioni, perché non consentirebbero di rispettare lo stato di libertà che connota la fauna selvatica;
- che ha adottato ogni strumento normativo ed amministrativo attuativo per affrontare la problematica;
in particolare, per il contenimento numerico degli ungulati, la ha CP_1 previsto una serie di azioni straordinarie per il contenimento degli ungulati e ha emanato i piani di gestione e prelievo faunistico nel rispetto delle “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013, elaborate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA), e anche di aver approvato una serie di delibere in materia venatoria
(debitamente elencate alle pagg. 21 e ss della comparsa di costituzione) che hanno prodotto risultati soddisfacenti per quanto riguarda la riduzione degli incidenti stradali causati da fauna selvatica.
In diritto, parte convenuta ritiene che alla fattispecie non sia applicabile l'art. 2052 c.c.
(per lo stato di libertà in cui vive la selvaggina incompatibile con l'obbligo di custodia) non concordando con la sentenza della Corte di Cassazione nr. 7969/2020 e, laddove il Tribunale ritenga diversamente, ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 2052 c.c. per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto i profili della irragionevolezza e disparità di trattamento nel ricondurre al medesimo regime giuridico fattispecie diverse e tra loro inconciliabili, con conseguente sospensione del presente procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per insussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, specie dell'elemento soggettivo della colpa (ravvisata nella mancata adozione di misure specifiche di tutela in una
3 zona con alta percentuale di sinistrosità nella quale, comunque, non rientrerebbe quella nella quale è occorso l'incidente per cui è causa), e della mancanza di prova in ordine alla dinamica del fatto sulla base della quale parte attrice ha fondato la sua domanda, né tantomeno sarebbe stata allegata dall'attrice la condotta di guida concretamente tenuta dal conducente alla Per_1 luce dell'applicabilità dell'art. 141 CdS in ogni fattispecie di sinistro stradale;
infine, ha sottolineato come la dinamica riferita da alla Polizia Stradale intervenuta costituisca la Per_1 sola prova offerta dall'attrice e che, in quanto tale, non sarebbe utilizzabili ai fini della decisione, specie alla luce del principio affermato dalla stessa Suprema Corte (Cass. sentenza nr. 18454/2022), secondo la quale “….il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno….dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro dalla quale emerga che egli aveva adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante ogni cautela, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva o quanto meno concorrente del danno”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 07.06.2023 sono stati ammessi tutti i capitoli di prova testimoniali formulati da parte attrice, in quanto ritenuti rilevanti ai fini del decidere;
il teste e la teste hanno Testimone_1 Persona_2 deposto all'udienza del 9.11.2023; dopo le assenze del teste indotto da parte attrice Tes_2 sulle circostanze relative alla quantificazione del danno subito dalla Mercedes – alle udienze del 9.11.2023, del 23.1.2024 e del 15.10.2024, parte attrice ha rinunciato al teste e la parte convenuta non si è opposta a detta rinuncia.
La richiesta di ammissione di CTU estimativa del danno, avanzata da parte attrice, non
è stata accolta in quanto vertente su circostanza documentata.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni all'udienza dell'11.6.2025 e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Sulla legittimazione passiva della CP_5
la legittimazione passiva della quale ente gestore della
[...] Controparte_1 fauna selvatica (cfr. orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte - sez.
III^ nr. 31350/2023; nr. 31343/2023; nr. 31335/2023; nr. 12714/2024; nr. 17254/2024).
Può richiamarsi, per brevità e chiarezza, l'ordinanza della Terza Sezione Civile della
Corte di Cassazione nr. 3745 dell'8.2.2023 (RV 666741-01) nella parte in cui ha ribadito che
“Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e
4 controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. n.
142 del 1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la anche in caso di delega di funzioni alle CP_1
Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle
Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee
a prevenire, evitare o limitare tali danni”.
Si vuole, altresì, richiamare in questa sede i seguenti principi di diritto, già riassunti dall'ordinanza dell'8.6.2022 nr. 18454 affermati dalla Corte di Cassazione, sezione VI, sottosezione 3:
1--"i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art.
2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema";
--"nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art.
2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della CP_1 competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso CP_1 giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno";
-- "in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la CP_1 condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi".
Con detto indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato (V. Cass. civ. sez. III^, ordinanza n. 197 del 7.1.2025 e Cass. civ. ordinanza 24.09.2025 nr. 25987; Cass. 05/11/2021, n.
32018; Cass. 9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn.
8384 e 8385; Cass. 6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020,
5 n. 18085; Cass. 31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass. 12/11/2020,
n. 25466) è stato superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono in libertà.
Oggi si ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione ", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.
Di conseguenza, è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., CP_1
l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali - perché se ne serve nel senso dianzi precisato - salvo che provi il caso fortuito.
Per quanto attiene alla legislazione regionale, il sinistro per cui è causa è avvenuto il 23.11.2021, epoca in cui era già in vigore la L.R. nr. 20/2016 rubricato
“Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della legge Regionale nr. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995,
20/2002, 7/2005 e 66/2005”, che ha abrogato tutte le disposizioni precedenti che prevedevano deleghe di funzioni amministrative alle Province in materia faunistica e venatoria, di cui la Regione per effetto di tale intervento legislativo, è CP_1 divenuta titolare.
L'ulteriore eccezione di parte convenuta di “incompetenza amministrativa in materia di viabilità” per non essere la la proprietaria del tratto di Controparte_1 strada ove è occorso il sinistro non può trovare accoglimento per esigenze legate alla tutela dei diritti del danneggiato, per cui laddove la riterrà di Controparte_1 rivalersi sugli enti locali, ha azione di rivalsa in separata sede e, se avesse optato, avrebbe potuto esercitare l'azione anche in questa sede;
va ribadito che “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta IN VIA ESCLUSIVA alla in quanto titolare della competenza CP_1 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative e di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base ad altri poteri – da altri enti” (Cass.
n. 7969/2020).
6 Si ritiene, pertanto, sussistente la legittimazione passiva della Controparte_1
Sulla ritenuta sussistenza di una questione di legittimità costituzionale
La ha concluso chiedendo che il Tribunale rimetta gli atti alla Controparte_1
Corte costituzionale laddove intenda applicare l'art. 2052 c.c. alla fattispecie dedotta in questa sede, ovvero, laddove non venisse proposta la questione sotto questo profilo, di sollevare questione del citato articolo ove interpretato nel senso di imputare i danni cagionati dalla fauna selvatica non già al proprietario (Stato) ma al soggetto ( al quale sono state delegate funzioni pur sempre nell'interesse del CP_1 proprietario, per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto i profili di irragionevolezza e disparità di trattamento nel ricondurre al medesimo regime giuridico fattispecie diverse tra loro inconciliabili.
Vi è da dire che a sostegno di tali conclusioni non sono state addotte argomentazioni nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, sia sul piano dell'ammissibilità che della rilevanza della questione, per cui la stessa non viene esaminata.
Ad ogni modo, non esiste contrasto tra detta opzione e quanto precisato dalla stessa Corte Costituzionale con l'ordinanza nr. 4 del 2001, quando ebbe a ritenere conforme all'art. 3 della Costituzione l'esclusione delle ipotesi di danni causati da fauna selvatica dall'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c., non ravvisando alcuna irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto ai danni provocati dagli animali domestici.
La Corte costituzionale, con l'invocata ordinanza n. 4 del 2001, nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2052 c.c. sollevata sul presupposto che, secondo l'interpretazione all'epoca prevalente, la norma era applicabile ai soli danni provocati da animali domestici e non anche a quelli causati dalla fauna selvatica, escluse, in riferimento all'art. 3 Cost., l'incostituzionalità dell'interpretazione restrittiva dell'art. 2052 c.c., diretta a circoscriverne l'operatività a talune fattispecie, escludendone altre, non precluse la possibilità di una interpretazione estensiva, diretta ad espanderne l'ambito di applicazione, la quale, parificando quoad culpam tutti i proprietari di animali, domestici e selvatici, avrebbe, al contrario, prevenuto in radice la possibilità di violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento.
Sul titolo della responsabilità de quo agitur e sull'onere probatorio
Pare davvero esplicativa sulla questione la sentenza della terza Sezione Civile nr. 6539 del 12.3.2024 (ud. 28.2.2024), che viene in questa sede richiamata.
“Occorre premettere che questa Corte ha, con indirizzo che può dirsi ormai adeguatamente consolidato, di recente più volte affermato (Cass. n. 31342/2023,
7 n. 16550/2022, n. 3023/2021, n. 20997/2020, n. 16550/2020, n. 13848/2020, n.
12113/2020, 8385/2020, n. 8384/2020, n. 7969/2020) che, nel caso in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c; invero, detta norma è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela CP_1 generale dell'ambiente e dell'ecosistema ex art. 1 comma 3° legge 157/1992; ne consegue che, in via generale, quanto agli oneri probatori, in applicazione del criterio oggettivo di cui alla citata norma, il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico
e, quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e
l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Tuttavia, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 primo comma c.c. a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali;
con la conseguenza che, in tali casi, il danneggiato - poiché, ai sensi dell'art. 2054 primo comma c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno - se intende ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, deve anche allegare e dimostrare di avere nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico ha avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui non può che ritenersi causa esclusiva del danno, in quanto - nonostante ogni sua cautela - non gli sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto; mentre la per liberarsi da responsabilità, deve dimostrare che la condotta dell'animale CP_1 selvatico si è posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale, è stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo”.
Dunque, in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale (ex art. 2052 c.c.), ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura (da ultimo: Sez. 3, Ordinanza n. 31335 del
8 10/11/2023; Sez. 3,Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, punto 6.1 della motivazione e Cass. Sez. III, ord. del 6.4.2025 nr. 9043).
Pertanto, il danneggiato deve certamente provare che l'evento sia avvenuto in dipendenza della condotta dell'animale selvatico, nonché il nesso causale, mentre l'assoluta imprevedibilità della condotta dell'animale o l'efficienza causale di una specifica condotta comunque colposa del danneggiato integra l'oggetto di una prova liberatoria incombente sulla responsabile e non sull'attore.
Del resto, l'assenza di qualsiasi colpa del danneggiato va da questi allegata e provata solo quando sia anche conducente di veicolo, ove questi voglia vincere la diversa presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., che la giurisprudenza della Corte di Cassazione continua a ritenere applicabile, in concorso con la norma sulla responsabilità per il fatto dell'animale, nella fattispecie di danni cagionati a conducente di veicolo.
Pertanto, in base al delineato statuto della responsabilità da custodia di animali ex art. 2052 c.c.:
- il danneggiato dovrà allegare che il danno è stato causato dall'animale selvatico
(appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato) e dimostrare: a) la dinamica del sinistro;
b) il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito;
c) l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato;
- se il danneggiato sia stato anche conducente del veicolo, in aggiunta a quanto sopra esposto, egli dovrà altresì allegare e dimostrare: a) l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida;
b) che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui -nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno;
- per altro verso, è onere dell'ente, convenuto in giudizio, di fornire la prova liberatoria, il cui contenuto è stato tipizzato dal legislatore, all'art. 2052 c.c., nella ricorrenza del caso fortuito;
in tal senso, il legislatore non ha voluto che il responsabile di cui all'art. 2052 c.c. possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, tantomeno che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia (in tal senso v. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023);
9 - con la conseguenza che, ove non sia efficacemente superata alcuna di tali presunzioni, il danneggiato che sia anche conducente potrà conseguire il ristoro della sola metà dei danni patiti.
Nel merito
La domanda è fondata e viene accolta sulla base dei seguenti elementi di prova:
1) L'animale con cui la Mercedes impattò era un cinghiale come si Pt_4 evince dalla relazione di incidente stradale della polizia Stradale di Castiglione del Lago, intervenuta sul posto, ove viene dato atto del rinvenimento dell'animale morto, rotolato a seguito dell'urto nella scarpata a latere della sede stradale;
2) il teste agente della Polstrada di Castiglione del Lago, ha Testimone_1 confermato di aver personalmente rinvenuto il cinghiale morto;
3) la Mercedes è stata attinta nell'urto dall'animale e ha riportato danni come si evince dalle fotografie del veicolo sinistrato (cfr. doc. all. n° 10), rappresentanti i danneggiamenti riportati dalla vettura dello peraltro confermati sia dalla richiamata relazione della Per_1
Polstrada che dalla deposizione del teste che ha ribadito la corrispondenza fra Tes_1 le suddette fotografie mostrategli ed i danni rilevati (“confermo l'allegato e quindi i danni rilevati”;
4) la teste trasportata a bordo dell'autovettura dello ha Persona_2 Per_1 dettagliato la dinamica del sinistro che si palese come “verosimile”; la capacità della teste sussiste, poiché ella non ebbe a riportare alcuna lesione personale dall'occorso e non è portatrice di alcun interesse con le caratteristiche che ne legittimerebbe la partecipazione a questo processo (v. da ultimo Cass. sentenza nr. 33536/2022 che ha chiarito: a) la capacità a testimoniare di un teste non può essere desunta da una valutazione aprioristica e per categorie di soggetti (nella specie “terzo trasportato”) e deve essere viceversa giudicata ex post;
b) l'esclusione di un teste non può essere generale ed aprioristica, in quanto il discrimen tra il terzo trasportato ammesso come teste ed il terzo trasportato escluso può basarsi esclusivamente sulla circostanza che questo sia portatore o meno di un interesse giuridico nella causa;
c) il terzo trasportato che non ha riportato lesioni è capace a testimoniare in quanto non titolare di un interesse giuridico all'esito della lite;
non è viceversa capace di testimoniare il terzo lesionato in quanto titolare di un interesse giuridici all'esito della lite).
Ad ogni buon conto, parte convenuta, sebbene abbia eccepito l'incapacità a testimoniare del teste sia in comparsa di costituzione e risposta che durante l'assunzione della Per_2 prova, non ha poi reiterato l'eccezione di nullità in sede di precisazione delle conclusioni, come disposto da SS.UU. Cass. pronuncia nr. 95456/2023 (“…altrimenti la nullità dell'assunzione deve ritenersi definitivamente sanata per acquiescenza”).
4) la condotta di stata prudente e risulta aver posto in essere la manovra di Per_1 emergenza atta a schivare la presenza dei tre cinghiali sulla sede stradale, poiché la teste
10 ha riferito che questi ebbe a sterzare a sinistra per evitare di impattare con l'ultimo Per_2 dei tre cinghiali che erano posti trasversalmente rispetto alla direzione di marcia del veicolo.
Del resto, la Polizia intervenuta non ha ritenuto la commissione di alcuna violazione di norme stradali e di prudenza;
5) la presenza degli animali selvatici era del tutto imprevedibile per il conducente, atteso che non risultava collocata lungo la strada alcuna segnaletica di preavviso circa la frequentazione della zona da parte di animali selvatici che, com'è noto, sono adusi ad immettersi nelle strade soprattutto di notte e in zone non illuminate (condotta alquanto normale per la specie);
6) l'adozione da parte della di piani di gestione faunistici (peraltro Controparte_1 adottati per fini agricoli, come ammesso dalla stessa convenuta) non risulta essere stata una misura adeguata per il controllo numerico della specie (cinghiali) e, comunque, inidonee a sollevare da responsabilità la poiché, come sottolineato da parte attrice, l'interesse CP_1 alla protezione della fauna selvatica non può aprioristicamente prevalere sull'esigenze di controllo della stessa e deve essere bilanciato con i di ritti, personali e patrimoniali, di coloro che entrano in contatto con le specie protette e che potrebbero subire un pregiudizio e ciò in base al dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., dell'onere di provvedere al ristoro dei danni che l'attività degli animali lasciati liberi di circolare dovesse arrecare a valori e interessi di primario rilievo costituzionale, quali quelli alla tutela dell'integrità fisica, alla sicurezza della circolazione o alla protezione della proprietà.
In punto di quantum debeatur, va sottolineato come l'attrice abbia documentato sia la tipologia dei danni subiti dal veicolo di (v. fotografie) che il costo delle riparazioni Per_1 neccessarie (v. allegato nr. 3 di parte attrice) ma anche l'invio del bonifico in favore di della somma di euro 6.141,59, a seguito del quale si è surrogata nell'azione di Per_1 rimborso verso il terzo responsabile (PEC 18.5.2022 doc nr. 6).
Su detta somma è dovuta la rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla data di accadimento del sinistro fino alla data di deposito della presente sentenza e gli interessi compensativi, parametrati all'interesse legale, sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via calcolati fino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nel rispetto del medio tra i minimi e medi tariffari dello scaglione di valore fino ad euro 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe nel contraddittorio delle parti, accertata la responsabilità della CP_1
per il sinistro occorso in data 23.11.2021 in danno di riconosciuto
[...] Persona_1 il diritto di surroga ex art 1916 c.c. della società Parte_1
11 condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 6.141,59, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla data di accadimento del sinistro fino alla data di deposito della presente sentenza e gli interessi compensativi, parametrati all'interesse legale, sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via calcolati fino al saldo.
Condanna parte convenuta attrice a rifondere le spese processuali di parte attrice, liquidate in euro 3.780,00 per compenso professionale, oltre spese vive sostenute nella misura di euro
270,80, oneri accessori se dovuti e rimborso forfettario del 15%.
Firenze, 5.10.2025
La giudice on.
LI AN de VO
12
ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. LI AN de VO ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta in data 22.08.2022 al N. R.G.C.A. 9230/2022, promossa da in persona del suo procuratore ad negotia Dott. Parte_1
con sede legale in Bologna, rappresentata e difesa dall'Avv. MANCINI Parte_2
SC
-attrice- contro
, in persona del Presidente p.t. della rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. Barbara MANCINO dell'Avvocatura Regionale della Toscana
-convenuta-
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale – art. 2052 c.c.
Conclusioni
Parte attrice: NEL MERITO accertata e dichiarata la responsabilità della per Controparte_1
l'incidente stradale verificatosi il giorno 23.11.2021, condannare la a rimborsare ad Controparte_1 [...] la somma di euro 6.141,59 o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal dovuto al saldo, globalmente entro la competenza del giudice adito. Con vittoria delle spese di lite.
Per la convenuta: in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_1
; in ogni caso respingere la domanda proposta dalla nei confronti della
[...] Parte_1
, in quanto infondata in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum;
nel merito, nella Controparte_1 denegata ipotesi di applicazione dell'art. 2052 c.c. al caso de quo, sollevare la questione di legittimità costituzionale (rilevante e non manifestamente infondata) del menzionato art 2052 c.c., ove interpretato estensivamente nel senso di disciplinare anche i danni causati dalla fauna selvatica, per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto i profili della irragionevolezza e disparità di trattamento nel ricondurre al medesimo regime giuridico fattispecie diverse e tra loro inconciliabili, con conseguente sospensione del presente procedimento;
in subordine, ove sia fatta applicazione dell'art. 2052 c.c. e non sia sollevata la relativa questione di legittimità costituzionale di cui al precedente punto c), dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva della , sotto diverso profilo, per essere legittimato passivo lo Stato e, in Controparte_1 ogni caso, dichiarare la non fondatezza della pretesa risarcitoria de qua, in quanto la ha Controparte_1 provato il caso fortuito;
f) in ogni caso, ritenere operante la presunzione di cui all'art. 1227 c.c. e/o all'art
2054 c.c. mediante corrispondente ed idonea riduzione delle pretese attoree. Con vittoria di compenso professionale e spese di lite.
Concisa Esposizione dei Fatti
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_3 ha citato in giudizio la per ottenere il risarcimento dei danni
[...] Controparte_1 conseguenti ad un sinistro stradale occorso il 23.11.2021 alle ore 22,15 circa nel Comune di
CO (AR), asseritamente provocato dall'attraversamento di un cinghiale della carreggiata della Superstrada Perugia-Bettolle RA06.
In particolare, parte attrice assume:
- di aver prestato garanzia assicurativa con polizza R.C.A. Kasko nr. 1/39509/30/183563930 per l'autovettura Mercedes Gla tg. FK012MA, di proprietà di Persona_1
- che in data 23.11.2021, alle ore 22,15 circa, era alla guida del detto veicolo e Persona_1 percorreva la Superstrada Perugia – Bettolle RA06 con direzione Bettolle quando, giunto all'altezza della kilometrica 16+267 in un tratto di strada non illuminato, la detta autovettura veniva urtata nella fiancata antero-laterale destra da un cinghiale che, provenendo dai campi circostanti, attraversava di corsa la sede stradale da destra verso sinistra, così impattando con il veicolo;
- che a bordo dell'autovettura vi era la sig.ra Persona_2
- che interveniva la Polizia Stradale di Castiglione del Lago che effettuava i rilievi del caso e constatava la presenza in loco del cinghiale che era deceduto;
- che la collisione con il suddetto animale aveva causato danni alla carrozzeria del veicolo che venivano ripristinati presso la che emetteva Controparte_3 regolare fattura per euro 6.141,59 che veniva pagata da Controparte_4
- che surrogandosi nei diritti del sig. chiede, in questa sede, di Controparte_4 Per_1 essere rimborsata di tale somma;
- che ha esperito il procedimento di negoziazione assistita;
-di ritenere la responsabile dell'occorso ex art. 2052 c.c., quale ente Controparte_1 cui setta la funzione normativa e amministrativa di programmazione, coordinamento e controllo al fine di perseguire l'utilità dell'ambiente e dell'ecosistema.
Con comparsa di risposta, depositata in data 11.01.2023, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo: Controparte_1
- il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, lamentando la mancanza di illuminazione del tratto stradale, la mancata predisposizione delle misure di protezione della circolazione stradale, rientra non nella materia della protezione della fauna selvatica ma in
2 quella diversa della viabilità e della sicurezza stradale che, a sua volta, è disciplinata dall'art. 14 del D.lgs. 285/1992 (CdS) ed è materia attribuita all'ente proprietario della strada, ovvero dell'Anas s.p.a.; inoltre, le funzioni assegnatele, a decorrere dal 1 gennaio 2016 ex L.R.
10/2016, in materia di protezione e gestione della fauna selvatica, in virtù delle leggi n.
157/1992 e L.R.T. n. 3/1994, sono finalizzate alla protezione della “…fauna selvatica e ad assicurare un corretto equilibrio dell'habitat naturale” e non anche a garantire la sicurezza della circolazione stradale su strada statale e per l'effetto non è tenuta ad adottare misure di protezione dell'incolumità degli utenti della strada (ad es. apponendo segnaletica di pericolo, guard-rail, recinzioni o altri espedienti volti ad impedire l'attraversamento di animali selvatici);
- che il compito assegnatole dalla legge di pianificazione faunistica-venatoria, si caratterizza per essere “finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio” (ex art. 10, comma 1), ragione per cui sarebbe incompatibile a tale finalità l'attuazione di forme di controllo coercitive, come ad es.
l'apposizione di recinzioni, perché non consentirebbero di rispettare lo stato di libertà che connota la fauna selvatica;
- che ha adottato ogni strumento normativo ed amministrativo attuativo per affrontare la problematica;
in particolare, per il contenimento numerico degli ungulati, la ha CP_1 previsto una serie di azioni straordinarie per il contenimento degli ungulati e ha emanato i piani di gestione e prelievo faunistico nel rispetto delle “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013, elaborate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA), e anche di aver approvato una serie di delibere in materia venatoria
(debitamente elencate alle pagg. 21 e ss della comparsa di costituzione) che hanno prodotto risultati soddisfacenti per quanto riguarda la riduzione degli incidenti stradali causati da fauna selvatica.
In diritto, parte convenuta ritiene che alla fattispecie non sia applicabile l'art. 2052 c.c.
(per lo stato di libertà in cui vive la selvaggina incompatibile con l'obbligo di custodia) non concordando con la sentenza della Corte di Cassazione nr. 7969/2020 e, laddove il Tribunale ritenga diversamente, ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 2052 c.c. per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto i profili della irragionevolezza e disparità di trattamento nel ricondurre al medesimo regime giuridico fattispecie diverse e tra loro inconciliabili, con conseguente sospensione del presente procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per insussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, specie dell'elemento soggettivo della colpa (ravvisata nella mancata adozione di misure specifiche di tutela in una
3 zona con alta percentuale di sinistrosità nella quale, comunque, non rientrerebbe quella nella quale è occorso l'incidente per cui è causa), e della mancanza di prova in ordine alla dinamica del fatto sulla base della quale parte attrice ha fondato la sua domanda, né tantomeno sarebbe stata allegata dall'attrice la condotta di guida concretamente tenuta dal conducente alla Per_1 luce dell'applicabilità dell'art. 141 CdS in ogni fattispecie di sinistro stradale;
infine, ha sottolineato come la dinamica riferita da alla Polizia Stradale intervenuta costituisca la Per_1 sola prova offerta dall'attrice e che, in quanto tale, non sarebbe utilizzabili ai fini della decisione, specie alla luce del principio affermato dalla stessa Suprema Corte (Cass. sentenza nr. 18454/2022), secondo la quale “….il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno….dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro dalla quale emerga che egli aveva adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante ogni cautela, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva o quanto meno concorrente del danno”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 07.06.2023 sono stati ammessi tutti i capitoli di prova testimoniali formulati da parte attrice, in quanto ritenuti rilevanti ai fini del decidere;
il teste e la teste hanno Testimone_1 Persona_2 deposto all'udienza del 9.11.2023; dopo le assenze del teste indotto da parte attrice Tes_2 sulle circostanze relative alla quantificazione del danno subito dalla Mercedes – alle udienze del 9.11.2023, del 23.1.2024 e del 15.10.2024, parte attrice ha rinunciato al teste e la parte convenuta non si è opposta a detta rinuncia.
La richiesta di ammissione di CTU estimativa del danno, avanzata da parte attrice, non
è stata accolta in quanto vertente su circostanza documentata.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni all'udienza dell'11.6.2025 e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Sulla legittimazione passiva della CP_5
la legittimazione passiva della quale ente gestore della
[...] Controparte_1 fauna selvatica (cfr. orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte - sez.
III^ nr. 31350/2023; nr. 31343/2023; nr. 31335/2023; nr. 12714/2024; nr. 17254/2024).
Può richiamarsi, per brevità e chiarezza, l'ordinanza della Terza Sezione Civile della
Corte di Cassazione nr. 3745 dell'8.2.2023 (RV 666741-01) nella parte in cui ha ribadito che
“Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e
4 controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. n.
142 del 1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la anche in caso di delega di funzioni alle CP_1
Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle
Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee
a prevenire, evitare o limitare tali danni”.
Si vuole, altresì, richiamare in questa sede i seguenti principi di diritto, già riassunti dall'ordinanza dell'8.6.2022 nr. 18454 affermati dalla Corte di Cassazione, sezione VI, sottosezione 3:
1--"i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art.
2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema";
--"nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art.
2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della CP_1 competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso CP_1 giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno";
-- "in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la CP_1 condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi".
Con detto indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato (V. Cass. civ. sez. III^, ordinanza n. 197 del 7.1.2025 e Cass. civ. ordinanza 24.09.2025 nr. 25987; Cass. 05/11/2021, n.
32018; Cass. 9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn.
8384 e 8385; Cass. 6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020,
5 n. 18085; Cass. 31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass. 12/11/2020,
n. 25466) è stato superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono in libertà.
Oggi si ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione ", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.
Di conseguenza, è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., CP_1
l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali - perché se ne serve nel senso dianzi precisato - salvo che provi il caso fortuito.
Per quanto attiene alla legislazione regionale, il sinistro per cui è causa è avvenuto il 23.11.2021, epoca in cui era già in vigore la L.R. nr. 20/2016 rubricato
“Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della legge Regionale nr. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995,
20/2002, 7/2005 e 66/2005”, che ha abrogato tutte le disposizioni precedenti che prevedevano deleghe di funzioni amministrative alle Province in materia faunistica e venatoria, di cui la Regione per effetto di tale intervento legislativo, è CP_1 divenuta titolare.
L'ulteriore eccezione di parte convenuta di “incompetenza amministrativa in materia di viabilità” per non essere la la proprietaria del tratto di Controparte_1 strada ove è occorso il sinistro non può trovare accoglimento per esigenze legate alla tutela dei diritti del danneggiato, per cui laddove la riterrà di Controparte_1 rivalersi sugli enti locali, ha azione di rivalsa in separata sede e, se avesse optato, avrebbe potuto esercitare l'azione anche in questa sede;
va ribadito che “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta IN VIA ESCLUSIVA alla in quanto titolare della competenza CP_1 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative e di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base ad altri poteri – da altri enti” (Cass.
n. 7969/2020).
6 Si ritiene, pertanto, sussistente la legittimazione passiva della Controparte_1
Sulla ritenuta sussistenza di una questione di legittimità costituzionale
La ha concluso chiedendo che il Tribunale rimetta gli atti alla Controparte_1
Corte costituzionale laddove intenda applicare l'art. 2052 c.c. alla fattispecie dedotta in questa sede, ovvero, laddove non venisse proposta la questione sotto questo profilo, di sollevare questione del citato articolo ove interpretato nel senso di imputare i danni cagionati dalla fauna selvatica non già al proprietario (Stato) ma al soggetto ( al quale sono state delegate funzioni pur sempre nell'interesse del CP_1 proprietario, per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto i profili di irragionevolezza e disparità di trattamento nel ricondurre al medesimo regime giuridico fattispecie diverse tra loro inconciliabili.
Vi è da dire che a sostegno di tali conclusioni non sono state addotte argomentazioni nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, sia sul piano dell'ammissibilità che della rilevanza della questione, per cui la stessa non viene esaminata.
Ad ogni modo, non esiste contrasto tra detta opzione e quanto precisato dalla stessa Corte Costituzionale con l'ordinanza nr. 4 del 2001, quando ebbe a ritenere conforme all'art. 3 della Costituzione l'esclusione delle ipotesi di danni causati da fauna selvatica dall'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c., non ravvisando alcuna irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto ai danni provocati dagli animali domestici.
La Corte costituzionale, con l'invocata ordinanza n. 4 del 2001, nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2052 c.c. sollevata sul presupposto che, secondo l'interpretazione all'epoca prevalente, la norma era applicabile ai soli danni provocati da animali domestici e non anche a quelli causati dalla fauna selvatica, escluse, in riferimento all'art. 3 Cost., l'incostituzionalità dell'interpretazione restrittiva dell'art. 2052 c.c., diretta a circoscriverne l'operatività a talune fattispecie, escludendone altre, non precluse la possibilità di una interpretazione estensiva, diretta ad espanderne l'ambito di applicazione, la quale, parificando quoad culpam tutti i proprietari di animali, domestici e selvatici, avrebbe, al contrario, prevenuto in radice la possibilità di violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento.
Sul titolo della responsabilità de quo agitur e sull'onere probatorio
Pare davvero esplicativa sulla questione la sentenza della terza Sezione Civile nr. 6539 del 12.3.2024 (ud. 28.2.2024), che viene in questa sede richiamata.
“Occorre premettere che questa Corte ha, con indirizzo che può dirsi ormai adeguatamente consolidato, di recente più volte affermato (Cass. n. 31342/2023,
7 n. 16550/2022, n. 3023/2021, n. 20997/2020, n. 16550/2020, n. 13848/2020, n.
12113/2020, 8385/2020, n. 8384/2020, n. 7969/2020) che, nel caso in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c; invero, detta norma è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela CP_1 generale dell'ambiente e dell'ecosistema ex art. 1 comma 3° legge 157/1992; ne consegue che, in via generale, quanto agli oneri probatori, in applicazione del criterio oggettivo di cui alla citata norma, il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico
e, quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e
l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Tuttavia, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 primo comma c.c. a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali;
con la conseguenza che, in tali casi, il danneggiato - poiché, ai sensi dell'art. 2054 primo comma c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno - se intende ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, deve anche allegare e dimostrare di avere nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico ha avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui non può che ritenersi causa esclusiva del danno, in quanto - nonostante ogni sua cautela - non gli sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto; mentre la per liberarsi da responsabilità, deve dimostrare che la condotta dell'animale CP_1 selvatico si è posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale, è stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo”.
Dunque, in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale (ex art. 2052 c.c.), ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura (da ultimo: Sez. 3, Ordinanza n. 31335 del
8 10/11/2023; Sez. 3,Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, punto 6.1 della motivazione e Cass. Sez. III, ord. del 6.4.2025 nr. 9043).
Pertanto, il danneggiato deve certamente provare che l'evento sia avvenuto in dipendenza della condotta dell'animale selvatico, nonché il nesso causale, mentre l'assoluta imprevedibilità della condotta dell'animale o l'efficienza causale di una specifica condotta comunque colposa del danneggiato integra l'oggetto di una prova liberatoria incombente sulla responsabile e non sull'attore.
Del resto, l'assenza di qualsiasi colpa del danneggiato va da questi allegata e provata solo quando sia anche conducente di veicolo, ove questi voglia vincere la diversa presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., che la giurisprudenza della Corte di Cassazione continua a ritenere applicabile, in concorso con la norma sulla responsabilità per il fatto dell'animale, nella fattispecie di danni cagionati a conducente di veicolo.
Pertanto, in base al delineato statuto della responsabilità da custodia di animali ex art. 2052 c.c.:
- il danneggiato dovrà allegare che il danno è stato causato dall'animale selvatico
(appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato) e dimostrare: a) la dinamica del sinistro;
b) il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito;
c) l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato;
- se il danneggiato sia stato anche conducente del veicolo, in aggiunta a quanto sopra esposto, egli dovrà altresì allegare e dimostrare: a) l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida;
b) che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui -nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno;
- per altro verso, è onere dell'ente, convenuto in giudizio, di fornire la prova liberatoria, il cui contenuto è stato tipizzato dal legislatore, all'art. 2052 c.c., nella ricorrenza del caso fortuito;
in tal senso, il legislatore non ha voluto che il responsabile di cui all'art. 2052 c.c. possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, tantomeno che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia (in tal senso v. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023);
9 - con la conseguenza che, ove non sia efficacemente superata alcuna di tali presunzioni, il danneggiato che sia anche conducente potrà conseguire il ristoro della sola metà dei danni patiti.
Nel merito
La domanda è fondata e viene accolta sulla base dei seguenti elementi di prova:
1) L'animale con cui la Mercedes impattò era un cinghiale come si Pt_4 evince dalla relazione di incidente stradale della polizia Stradale di Castiglione del Lago, intervenuta sul posto, ove viene dato atto del rinvenimento dell'animale morto, rotolato a seguito dell'urto nella scarpata a latere della sede stradale;
2) il teste agente della Polstrada di Castiglione del Lago, ha Testimone_1 confermato di aver personalmente rinvenuto il cinghiale morto;
3) la Mercedes è stata attinta nell'urto dall'animale e ha riportato danni come si evince dalle fotografie del veicolo sinistrato (cfr. doc. all. n° 10), rappresentanti i danneggiamenti riportati dalla vettura dello peraltro confermati sia dalla richiamata relazione della Per_1
Polstrada che dalla deposizione del teste che ha ribadito la corrispondenza fra Tes_1 le suddette fotografie mostrategli ed i danni rilevati (“confermo l'allegato e quindi i danni rilevati”;
4) la teste trasportata a bordo dell'autovettura dello ha Persona_2 Per_1 dettagliato la dinamica del sinistro che si palese come “verosimile”; la capacità della teste sussiste, poiché ella non ebbe a riportare alcuna lesione personale dall'occorso e non è portatrice di alcun interesse con le caratteristiche che ne legittimerebbe la partecipazione a questo processo (v. da ultimo Cass. sentenza nr. 33536/2022 che ha chiarito: a) la capacità a testimoniare di un teste non può essere desunta da una valutazione aprioristica e per categorie di soggetti (nella specie “terzo trasportato”) e deve essere viceversa giudicata ex post;
b) l'esclusione di un teste non può essere generale ed aprioristica, in quanto il discrimen tra il terzo trasportato ammesso come teste ed il terzo trasportato escluso può basarsi esclusivamente sulla circostanza che questo sia portatore o meno di un interesse giuridico nella causa;
c) il terzo trasportato che non ha riportato lesioni è capace a testimoniare in quanto non titolare di un interesse giuridico all'esito della lite;
non è viceversa capace di testimoniare il terzo lesionato in quanto titolare di un interesse giuridici all'esito della lite).
Ad ogni buon conto, parte convenuta, sebbene abbia eccepito l'incapacità a testimoniare del teste sia in comparsa di costituzione e risposta che durante l'assunzione della Per_2 prova, non ha poi reiterato l'eccezione di nullità in sede di precisazione delle conclusioni, come disposto da SS.UU. Cass. pronuncia nr. 95456/2023 (“…altrimenti la nullità dell'assunzione deve ritenersi definitivamente sanata per acquiescenza”).
4) la condotta di stata prudente e risulta aver posto in essere la manovra di Per_1 emergenza atta a schivare la presenza dei tre cinghiali sulla sede stradale, poiché la teste
10 ha riferito che questi ebbe a sterzare a sinistra per evitare di impattare con l'ultimo Per_2 dei tre cinghiali che erano posti trasversalmente rispetto alla direzione di marcia del veicolo.
Del resto, la Polizia intervenuta non ha ritenuto la commissione di alcuna violazione di norme stradali e di prudenza;
5) la presenza degli animali selvatici era del tutto imprevedibile per il conducente, atteso che non risultava collocata lungo la strada alcuna segnaletica di preavviso circa la frequentazione della zona da parte di animali selvatici che, com'è noto, sono adusi ad immettersi nelle strade soprattutto di notte e in zone non illuminate (condotta alquanto normale per la specie);
6) l'adozione da parte della di piani di gestione faunistici (peraltro Controparte_1 adottati per fini agricoli, come ammesso dalla stessa convenuta) non risulta essere stata una misura adeguata per il controllo numerico della specie (cinghiali) e, comunque, inidonee a sollevare da responsabilità la poiché, come sottolineato da parte attrice, l'interesse CP_1 alla protezione della fauna selvatica non può aprioristicamente prevalere sull'esigenze di controllo della stessa e deve essere bilanciato con i di ritti, personali e patrimoniali, di coloro che entrano in contatto con le specie protette e che potrebbero subire un pregiudizio e ciò in base al dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., dell'onere di provvedere al ristoro dei danni che l'attività degli animali lasciati liberi di circolare dovesse arrecare a valori e interessi di primario rilievo costituzionale, quali quelli alla tutela dell'integrità fisica, alla sicurezza della circolazione o alla protezione della proprietà.
In punto di quantum debeatur, va sottolineato come l'attrice abbia documentato sia la tipologia dei danni subiti dal veicolo di (v. fotografie) che il costo delle riparazioni Per_1 neccessarie (v. allegato nr. 3 di parte attrice) ma anche l'invio del bonifico in favore di della somma di euro 6.141,59, a seguito del quale si è surrogata nell'azione di Per_1 rimborso verso il terzo responsabile (PEC 18.5.2022 doc nr. 6).
Su detta somma è dovuta la rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla data di accadimento del sinistro fino alla data di deposito della presente sentenza e gli interessi compensativi, parametrati all'interesse legale, sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via calcolati fino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nel rispetto del medio tra i minimi e medi tariffari dello scaglione di valore fino ad euro 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe nel contraddittorio delle parti, accertata la responsabilità della CP_1
per il sinistro occorso in data 23.11.2021 in danno di riconosciuto
[...] Persona_1 il diritto di surroga ex art 1916 c.c. della società Parte_1
11 condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 6.141,59, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla data di accadimento del sinistro fino alla data di deposito della presente sentenza e gli interessi compensativi, parametrati all'interesse legale, sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via calcolati fino al saldo.
Condanna parte convenuta attrice a rifondere le spese processuali di parte attrice, liquidate in euro 3.780,00 per compenso professionale, oltre spese vive sostenute nella misura di euro
270,80, oneri accessori se dovuti e rimborso forfettario del 15%.
Firenze, 5.10.2025
La giudice on.
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