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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1354/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1354/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3696/2023 del 26.09.2023
TRA
e , elettivamente domiciliati presso l'avv. Alessandro Santorufo, Parte_1 Parte_2 che li rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellanti –
CONTRO
con sede in Monopoli, in persona del presidente e legale rappresentante, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Loretta Palmitessa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.3.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9.5.2017 e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, l Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“ordinare alla convenuta, ex art. 844 c.c., la cessazione immediata delle predette immissioni chiedendo la chiusura della predetta attività in quanto costituisce e costituirà sempre fonte di notevole disturbo alla salute mediante le immissioni acustiche rivenienti dalla medesima;
- per l'effetto, condannare la convenuta, in favore degli attori unitamente al proprio nucleo familiare fortemente prostrato, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi a seguito dell'intollerabilità dei rumori, con valutazione pari ad € 200.000,00
(duecentomila), ovvero nella maggiore e minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
-in subordine,
1 accertata l'eccedenza delle immissioni dalla normale tollerabilità, voglia, in ogni caso, condannare i convenuti a corrispondere l'indennizzo di cui all'art. 844, comma II, c.c.; -con vittoria di spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa, come da legge da distrarsi in favore procuratore e difensore costituito che si dichiara antistatario”..
A fondamento della domanda gli attori deducevano: -di essere proprietari dell'immobile sito in
Monopoli alla via Baione n. 36, sovrastante il locale in cui l Controparte_2
svolgeva la propria attività; - da detto locale provenivano immissioni
[...] acustiche superiori alla normale tollerabilità, provocate dalle apparecchiature, dalla musica ad alto volume, dal personale nel compimento delle varie attività e dal vociare continuo dell'utenza;- tale situazione causava notevole disturbo alla vita quotidiana ed alla quiete familiare, impedendo il normale svolgimento della vita domestica ed il riposo degli attori e dei due figli minori, e ledeva la loro incolumità fisica, generando uno stato di tensione psico-motoria da sindrome da stress e psicosi nonché stato di insonnia, costringendoli a fare uso di medicinali specifici e ad evadere in altri ambienti, così determinando un cambiamento delle abitudini dell'intero nucleo familiare;
- ogni tentativo per il bonario componimento della lite non aveva sortito effetti;
- con ordinanza resa a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Bari aveva accertato la sussistenza di immissioni nocive e moleste, derivanti dalla palestra, e le Autorità comunali avevano impedito la prosecuzione dell'attività;- la convenuta, in violazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari e delle ordinanze comunali, aveva continuato ad operare producendo immissioni acustiche nocive, eccedenti la normale tollerabilità, che, anche in mancanza della prova di una vera e propria patologia sotto il profilo medico legale, implicano di per sé, in chi le deve sopportare, una lesione del diritto alla salute, inteso nel senso più ampio di diritto all'equilibrio e al benessere psicofisico, oltre a determinare una modificazione negativa della vita, un danno alla serenità domestica, integrante il danno esistenziale da inquinamento ambientale, consistente in un'alterazione dei normali ritmi di vita, che si riflettono sulla personalità del danneggiato, incidendo negativamente sulle normali attività quotidiane e provocando uno stato di malessere diffuso che genera ansia, stress, irritazione, difficoltà a far fronte alle normali occupazioni, depressione;
- di aver patito anche un danno morale soggettivo, quale pregiudizio derivante dal transeunte turbamento dello stato d'animo determinato dal fatto illecito;
- di aver subito infine un danno patrimoniale, derivante dal deprezzamento del 40% del valore dell'immobile di loro proprietà, a causa delle immissioni acustiche.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo dichiararsi l'avvenuto Controparte_2 adempimento dell'ordinanza del Tribunale di Bari del 03/03/2017, essendo stata eseguita l'insonorizzazione degli ambienti adibiti all'esercizio dell'attività sportiva e, per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere della domanda esperita in via preliminare.
Sotto altro profilo, deduceva che nessun danno, di qualsiasi tipo, era derivato agli attori, nè vi era rapporto di causalità tra le lamentate propagazioni sonore e presunto pregiudizio, mentre tutti i danni, inesistenti, lamentati dagli attori, erano il frutto del loro comportamento ostativo,
2 architettato con intento speculatorio da soggetti con personalità già disturbata;
aggiungeva che un atteggiamento collaborativo degli attori avrebbe consentito di risolvere stragiudizialmente, in breve tempo, ogni controversia ed evitato possibili ripercussioni di qualsivoglia natura, anche giudiziaria, ivi compreso il danno, esistenziale e biologico, richiesto. Chiedeva perciò
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1, accertare e dichiarare, sulla base della documentazione trasmessa dal versata in atti, che la ha eseguito e concluso in data Controparte_3 Controparte_1
23.03.2017 le opere di insonorizzazione nella sala danza, così come disposta nell'ordinanza del 03.03.2017, resa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. presso il Tribunale di Bari, iscritto al n. 7522/2016; 2. di conseguenza, dichiarare la cessazione della materia del contendere su tal punto, essendo venute meno le presunte immissioni con i lavori di insonorizzazione della sala danza eseguiti e conseguente rigetto della richiesta di chiusura della attività;
3. rigettare tutte le altre domande risarcitorie perché infondate in fatto
e in diritto e per tutti i motivi già ampiamente sopra dedotti.
4. modificare la liquidazione delle spese nel procedimento cautelare, ponendola a carico degli attori, a causa del loro comportamento ostativo.
5. condannare, in ogni caso, gli attori al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
La causa veniva istruita con gli interpelli delle parti e l'escussione dei testi di parte convenuta.
Con sentenza n. 3696/2023, pubblicata il 26.09.2023, il Tribunale di Bari rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 9.142,00, oltre accessori.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 26.10.2023, hanno proposto tempestivo appello e , chiedendo, per i motivi di seguito esposti, previa Parte_1 Parte_2 sospensione della provvisoria esecutività, in riforma dell'appellata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria hanno chiesto l'ammissione delle istanze non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito preliminarmente il difetto di valida Controparte_1 procura alle liti del difensore degli appellanti, essendo state depositate, nel fascicolo cartaceo di primo grado, rinuncia al mandato in favore di , del 05.10.2020, e revoca del Parte_2 mandato da parte di , del 03.08.2021; sempre in via preliminare, ha eccepito Parte_1
l'omissione, nell'atto di citazione in appello, di parte del punto 7) dell'art. 163 c.p.c., ossia che “la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”. Nel merito, ha contestato l'appello, chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 28.2.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 12.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
1.Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo non provata sia quella ex art. 844 c.c., volta ad ottenere la tutela reale, sia quella ex art. 2043 c.c., volta ad ottenere il risarcimento del danno, per mancanza di adeguato supporto probatorio dell'attualità delle immissioni rumorose superiori
3 alla normale tollerabilità, tesi anzi smentita dalle risultanze della prova orale, con i testi addotti dalla convenuta, e dalla copiosa produzione documentale. In particolare, il primo Giudice ha ritenuto che, a fronte della dimostrazione, da parte della convenuta, di aver ottemperato al provvedimento del Tribunale di Bari del 3.3.2017, gli attori non abbiano fornito la prova che, dopo la definizione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.., e dopo l'esecuzione degli interventi Cont da parte della fossero proseguite le immissioni acustiche superiori alla CP_1 normale tollerabilità; anzi, in senso contrario all'asserito perpetrarsi delle intollerabili immissioni, depone la relazione tecnica dell'11.4.2017 a firma dell'ing. incaricato dal Per_1 CP_3
Peraltro, nel corso del giudizio, non è stato possibile l'espletamento della c.t.u., pure
[...] ammessa dal Tribunale, con ordinanza poi revocata, per il manifesto disinteresse degli attori, che non hanno neanche consentito l'accesso nel proprio immobile. Da tanto il primo Giudice ha fatto conseguire anche il rigetto della domanda risarcitoria, priva di supporto probatorio quanto alla sussistenza delle immissioni intollerabili, al pregiudizio patito ed al nesso di causalità, ritenendo esplorativa la ctu medico-legale richiesta dagli attori.
2.Con un unico, articolato motivo di gravame, gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui sostiene che “E' stata disposta una nuova C.T.U. al fine di verificare se le immissioni sonore prodotte dalla palestra superassero la normale tollerabilità per come disciplinata dalla vigente normativa. Tale accertamento, tuttavia, non è stato compiuto per disinteresse manifestato dagli attori al riguardo cosi come documentato in atti, sicchè l'ordinanza ammissiva è stata revocata. E' chiaro che in siffatto contesto di carenza probatoria la tesi degli attori circa l'attualità di immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità è rimasta priva di adeguato supporto ed anzi smentita dalle dichiarazioni rese dai testi della convenuta nonché dalla abbondante produzione documentale della stessa. Qualora gli attori avessero voluto ottenere l'inibitoria della condotta censurata avrebbero dovuto quantomeno collaborare con i tecnici affinchè essi potessero svolgere gli accertamenti necessari. Logica conseguenza di tale considerazione è il rigetto della domanda risarcitoria rimasta anch'essa priva di supporto probatorio.
E' logico che fare discendere una condanna al risarcimento dei danni dall'allegazione di immissioni intollerabili presuppone una rigorosa prova delle stesse per poi procedere successivamente alla prova del pregiudizio e del nesso di casualità. In quest'ottica la richiesta di ctu medico-legale è risultata chiaramente esplorativa. La domanda, viene pertanto rigettata”.
Deducono gli appellanti che il primo giudice avrebbe dovuto tener conto degli esiti del procedimento cautelare ex art. 700 cpc, svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari, esitato nel provvedimento del 03/03/2017, non oggetto di reclamo;
lamentano la violazione della ratio del procedimento ex art. 700 c.p.c., che è strumentale rispetto al merito, e si dolgono perciò della mancata considerazione del dictum del provvedimento ex art. 700 c.p.c. - che, accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni, prescriveva alla convenuta di eseguire lavori ad hoc con materiale fonoassorbente che ne lenissero e/o annullassero la portata nei limiti di sopportazione – e del mancato riconoscimento del danno non patrimoniale per il disagio subito. Specificano di aver azionato il giudizio di merito per il riconoscimento del danno
4 patito, già evidenziato e provato attraverso la produzione degli atti del procedimento cautelare, oltre all'ulteriore danno per il persistere dei rumori (come da perizia di parte prodotta in primo grado), nonostante l'esecuzione dei paventati lavori. Il primo giudice ha perciò errato nel rimettere in discussione una vicenda già definita, sicché la ctu inizialmente disposta in primo grado sarebbe stata ultronea, a fronte di un thema decidendum già istruito e provato nell'an nel corso del procedimento cautelare, occorrendo il giudizio di merito solo per la quantificazione del danno. Al riguardo deducono gli appellanti che, all'esito del procedimento ex art. 700 cpc, sulla scorta della documentazione medica prodotta, il danno avrebbe dovuto essere riconosciuto in re ipsa. Concludono, pertanto, che “bene avrebbe fatto il Giudice a pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria di un danno già provato e conclamato da una pronuncia giudiziale, e astenersi su ulteriori ricerche di rumore su una casa ormai venduta dalle parti attrici dove non avrebbe avuto alcun senso ricercare un ulteriore rumore;
semplicemente avrebbe dovuto pronunciarsi sul danno già evidenziato e provato”.
3. Va innanzitutto rigettata l'eccezione, sollevata dall'appellata, di carenza di procura alle liti del difensore delle parti appellanti, ove si consideri che nel fascicolo cartaceo sono presenti separate procure alle liti in favore dell'avv. Alessandro Santorufo, anche per il grado di appello, rilasciate, nel corso del giudizio di primo grado, in data 26/04/2022 da ed in data 7.11.2022 Parte_2 da . Parte_1
Quanto poi all'eccepito omesso avvertimento, di cui all'ultima parte del novellato art. 163 n. 7)
c.p.c., deve prendersi atto che l'appellata si è limitata a rilevare l'omissione, senza eccepire la nullità dell'atto di citazione in appello. In ogni caso, la sua regolare costituzione in giudizio, senza alcuna doglianza in merito, ha sanato il vizio della citazione, ai sensi dell'art. 164 co. 3 c.p.c..
4. Sempre preliminarmente, va rigettata la richiesta degli appellanti di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, ove si consideri che, quanto alla prova testimoniale, ritenuta inammissibile dal primo Giudice poiché attinente a circostanze generiche o valutative,
l'ordinanza del 06.04.2018 non è mai stata oggetto di richiesta di revoca e/o modifica da parte degli appellanti, né nei successivi verbali, né in sede di precisazione delle conclusioni, avendovi pertanto rinunciato.
Al riguardo, è sufficiente osservare che, come ripetutamente affermato dalla S.C., le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, le quali non siano state specificamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono ritenersi rinunciate,
a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (cfr. Cass.11162/19; 5741/19; 5028/18; 22709/17; 19352/17; 16866/16; 16290/16;
15875/15; 15860/14; 10748/12; 9410/11; 25157/08; cfr. anche Corte appello Bari sez. II, 06/10/2023,
n.1462). Principio declinato anche nel senso che avverso le ordinanze emesse dal giudice, di ammissione o di rigetto delle prove (rispetto alle quali non è più previsto il reclamo), le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione, non potendo, in mancanza, essere riproposte davanti
5 al giudice di appello (Cass. 10748/12; 25157/08; Cass. 23574/07; 16993/07). Né tale onere può reputarsi assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che - secondo quanto più volte affermato dalla S.C. – "la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste- istruttorie e di merito - definitivamente proposte" (Cass. n. 19352/17; 10748/12).
Inoltre, come da ultimo ribadito dalla S.C. (cfr. Cass. civ. II, 30.4.2024 n. 11642) "allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendola irrilevante in quanto attinente ad un fatto incontroverso, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado" (conf. Cass.
1532/2018).
Nel caso di specie, la mancata ammissione della prova per testi non ha formato oggetto di specifico motivo di gravame da parte degli appellanti. Quanto poi alla CTU fonometrica, già ammessa dal Tribunale, non è stata espletata per indisponibilità degli stessi attori, odierni appellanti, che non hanno mai chiesto la modifica dell'ordinanza che ne ha revocato l'ammissione; analoga considerazione vale per la CTU medico-legale, il cui rigetto non ha mai costituito oggetto di doglianza da parte degli appellanti. Peraltro, con l'appello non hanno neanche specificamente insistito nelle richieste di CTU.
5. Nel merito, da un attento esame del motivo di gravame deve prendersi atto che gli appellanti, nonostante nelle conclusioni abbiano reiterato le medesime conclusioni formulate in primo grado, sostanzialmente hanno insistito solo nella domanda risarcitoria, avendo di fatto contestato la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato loro il risarcimento del danno non patrimoniale (rinunciando, implicitamente, a coltivare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da deprezzamento dell'immobile, pure formulata in primo grado).
Tanto precisato, la doglianza degli appellanti è fondata per quanto di ragione e l'appello va accolto nei limiti di seguito esposti.
Risulta dagli atti (cfr. doc. 4, CTU ing. doc. 5, copia ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 3.3.2017 Per_2 dott.ssa , e doc. 6, fascicolo di parte del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.; il tutto, nel Pt_3 fascicolo di primo grado di parte attrice, prodotto con l'appello in formato cartaceo originale) che il Tribunale di Bari, all'esito del procedimento ex art. 700 c.p.c. (n. r.g. 7522/2016), alla luce della disposta c.t.u. fonometrica, espletata dal prof. ing. con ordinanza del 03.03.2017, Persona_3 in accoglimento del ricorso proposto il 15.6.2016 da e , ordinava Parte_2 Parte_1 alla , in persona del l.r.p.t., di “porre in essere attività di Controparte_2 insonorizzazione del locale dove si trova la sala danza, ponendo una ulteriore barriera a pavimento oltre la moquette già installata (fono assorbente ottimizzata per le basse frequenze generate dagli urti) e di rivestire
6 il solaio e le pareti con materiali fonoassorbenti, riportando i rumori entro i limiti della tollerabilità ed evitando quindi di porre in essere attività che possa causare rumori intollerabili nella abitazione dei ricorrenti”, e condannava la società resistente a pagare le spese di lite sostenute dai ricorrenti, regolando anche le spese di CTU.
Nel detto provvedimento si legge che “La presente controversia si inserisce nella corrente di pensiero, condivisa negli ultimi anni dalla giurisprudenza, che vede nell'art. 844 c.c. uno strumento a presidio non soltanto di diritti reali, ma anche del diritto alla salute. Peraltro i ricorrenti fanno espresso riferimento all'art. 2043 c, consentendo a questo Giudice di ritenere che l'azione di merito sarà volta a tutelare il diritto di proprietà dalle immissioni e il diritto alla salute dei ricorrenti.
Omissis..
Il CTU, chiamato ad accertare lo stato dei luoghi per effettuare rilevazioni strumentali delle immissioni rumorose e verificarne la normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c., ha posto in essere due sopralluoghi
(oltre ad un sopralluogo conoscitivo dei luoghi oggetto della perizia) il primo alla presenza delle parti, il secondo -su espressa autorizzazione del Giudice conferita unitamente all'incarico e alla formulazione dei quesiti - senza dare comunicazione alle parti. Sul punto, questo Giudice ha ritenuto opportuno autorizzare il C.T.U. a procedere ad effettuare sopralluoghi e misurazioni anche senza avvisare le parti in causa, al fine di giungere ad una valutazione obiettiva e scevra da condizionamenti. Ha rilevato il C.T.U. che
l'appartamento dove abitano i ricorrenti è in parte sovrastante i locali dove si svolge l'attività della resistente. I rilievi fonometrici effettuati hanno inequivocabilmente dimostrato che i livelli di rumore riscontrati, nel periodo diurno, non sono normalmente tollerabili, superando sia i 3dBA che i 5 dBA (tanto con riferimento all'attività di ballo step e che con la simulazione della musica mediante generatore)… La conclusione dell'ausiliario del Giudice è quindi nel senso che i rumori immessi nell'appartamento dei ricorrenti non normalmente intollerabili. Giova precisare che l'attività di consulenza si è svolta tramite
l'utilizzo di apparecchiature specialistiche ed è stata attuata da un professionista esperto in materia. Essa è stata poi trasfusa in una relazione che risulta scevra da qualsivoglia vizio logico, sicché ben può costituire la base probatoria di questo giudizio. Conseguentemente, partendo dall'allegazione fatta dai ricorrenti (di avere subito un disturbo alla quiete quotidiana, uno stato di ansia, con tensione psicomotoria causata da stress, insieme ad uno stato di insonnia ed altre patologie), non è possibile revocare in dubbio che la prolungata esposizione alle plurime fonti disturbanti esponga ad un pregiudizio, oltre che imminente, irreparabile il diritto dei ricorrenti a poter vivere all'interno della loro abitazione, provvedendo a reintegrare le energie spese durante il giorno. Alla stregua di tali risultanze si deve ritenere che, in conseguenza della continuità delle emissioni sonore provenienti dal locale sottoposto a quello del ricorrente (che si protraggono durante la giornata) e della potenza delle stesse tale da violare il predetto limite di tollerabilità in correlazione alla diffusività degli effetti sonori nell'appartamento, sussista - allo stato e i limiti della cognizione sommaria caratterizzante la presente fase cautelare-il presupposto del fumus boni juris del diritto dedotto in giudizio dai ricorrenti, avuto riferimento alla prospettata violazione dell'articolo 32 Cost. riguardato anche in relazione alla tutela dalle illegittime immissioni prevista dall'articolo 844 c.c. e, perciò, che ricorra la fondata probabilità per l'istante di ottenere, all'esito del giudizio di merito, una sentenza a
7 loro favorevole. Sussiste, altresì, il periculum in mora, attese le condizioni attuali dei ricorrenti, che potrebbero subire un danno dalla esposizione prolungata alle immissioni sonore intollerabili. Né poi può essere considerata degna di pregio la diversa questione relativa all'essere la abitazione dei ricorrenti ubicata in zona già di suo rumorosa, posto che anche questo aspetto è stato ampiamente considerato dal CTU che,
a pag. 3 della relazione di consulenza, evidenzia che: “La zona urbana è quella della via Baione, 70 di
Monopoli in un complesso abitativo con un ampio interno a diversi fabbricati. In particolare, la rumorosità ambientale caratteristica del luogo è quella pertinente all'interno dei fabbricati, cioè senza diretto e immediato contatto con la zona interessata dal traffico automobilistico che scorre invece a un centinaio di metri di distanza. La rumorosità di cui si lamenta la ricorrente è sostanzialmente quella prodotta dalla musica delle casse acustiche, la cui presenza ora non è più disponibile poiché è cambiato il sistema di riproduzione della musica. Quindi, la condizione dei luoghi consente di ritenere che gli unici rumori di cui ci si possa lamentare sono proprio quelli provenienti dalla attività svolta dalla resistente. Non va presa in considerazione la questione che attualmente l'attività si svolge con la diffusione sonora attraverso le cuffie, posto che resta comunque la questione del calpestio durante l'attività step. In conclusione, è quindi necessario predisporre rimedi precauzionali in grado di abbattere le immissioni (tale essendo peraltro la misura sufficiente e rapportata al caso di specie, non essendo necessaria una attività inibitoria). Allo stato,
è quindi opportuno ordinare alla resistente di porre in essere ogni attività utile alla eliminazione dei rumori molesti come indicato dal CTU nella sua relazione..”.
Detto provvedimento non veniva reclamato dalla appellata.
Risulta altresì dagli atti che, dopo detto provvedimento, in data 17.03.2017, agenti della Polizia
Municipale di Monopoli eseguivano controlli presso la palestra della convenuta e redigevano verbale di accertamento, con documentazione fotografica, attestante l'interdizione all'accesso alla sala danza. L'appellata, al fine di ottemperare all'ordinanza del 03.03.2017, poneva in essere le operazioni di insonorizzazione della sala danza per eliminare le immissioni da calpestio con
CILA e, in data 24.03.2017 prot. 16773, comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori asseverando, con atto prot. 16777 del 24.03.2017, a firma del tecnico ing. , l'agibilità Persona_4 della sala danza.
Il giorno 11.04.2017 alle ore 18.30, con l'assistenza del corpo di Polizia Municipale di Monopoli, venivano eseguite le operazioni di verifica a mezzo dell'ing. tecnico Persona_5 incaricato dal e con nota del 04.05.2017, l'ing. dirigente della IV area CP_3 Per_6 organizzativa tecnica del verificato che la palestra aveva effettuato tutti gli CP_3 CP_3 interventi ed accorgimenti atti a ridurre le fonti di disturbo lamentate, confermava l'agibilità di tutti i locali della palestra.
Tanto acclarato in punto di fatto, ritiene la Corte che correttamente il primo giudice, sulla scorta delle emergenze processuali, abbia ritenuto non provato che, in epoca successiva alla definizione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. e, in particolare, dopo l'esecuzione dei lavori di insonorizzazione (conclusi il 24.3.2017), fosse continuata l'immissione di rumori intollerabili all'interno dell'immobile degli attori, provenienti dalla palestra della convenuta.
8 Invero, le doglianze attoree circa la prosecuzione delle emissioni acustiche oltre i limiti di tollerabilità, anche dopo l'adozione degli accorgimenti posti in essere a seguito del provvedimento del Tribunale del 3.3.2017, non hanno trovato conferma nelle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, non avendo gli attori fornito alcuna prova al riguardo, mentre, come correttamente evidenziato dal primo giudice, la convenuta ha dimostrato di aver ottemperato al provvedimento del 3.3.2017 attraverso la documentazione prodotta, ed avendo i testi di parte convenuta concordato sulla circostanza che, a seguito Cont dell'emanazione del provvedimento cautelare del 3.3.2017, la aveva realizzato gli interventi di insonorizzazione degli ambienti della sala danza, che risultava anche essere stata dotata di tappeti antirumore sugli step utilizzati, e che le lezioni si svolgevano mediante l'utilizzo di cuffie wireless, senza musica e casse acustiche. Inoltre, la relazione tecnica dell'11.4.2017dell'ing.
, incaricato dal Comune di Monopoli, aveva accertato che l'unità Persona_5 Cont immobiliare in cui la svolge la propria attività è dotata dei requisiti acustici indicati nella l.
447/1995, avendo fatto ricorso ad interventi e/o accorgimenti atti a ridurre le fonti di disturbo acustico, al fine di limitare la trasmissione dei rumori impattivi.
Se dunque è corretta la decisione del primo giudice che, in difetto di prova circa l'attualità ed il perpetrarsi delle immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità, ha rigettato la domanda di inibitoria ex art. 844 c.c., a diverse conclusioni sarebbe dovuta pervenire con riguardo alla domanda risarcitoria, seppure limitatamente al periodo in cui, effettivamente, come accertato dal Tribunale in sede cautelare sulla base della ctu dell'ing. le immissioni provenienti Per_2 dalla palestra avevano superato la normale tollerabilità.
Nella particolare materia delle immissioni acustiche, esistono due livelli di tutela, uno costituito dal regime amministrativo destinato alla P.A. in relazione alla quiete pubblica (stabilito dalla l.
26 ottobre 1995, n. 447, e dai d.P.C.M. 1 marzo 1991 e d.P.C.M. 14 novembre 1997) e l'altro che attiene ai rapporti tra privati, regolati dagli artt. 844 c.c. e 2043 c.c.
Le due azioni in materia di immissioni, ex art. 844 c.c. e art. 2043 c.c., hanno diverso ambito operativo, atteso che la prima norma impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso della proprietà attuato nel contesto delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Ove risultino superati tali limiti, si è in presenza di un'attività illegittima, di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio all'altrui diritto di proprietà o di godimento e non sono quindi applicabili i criteri da tale norma dettati ma, venendo in considerazione in detta ipotesi unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 c.c., che può essere proposta anche cumulativamente con l'azione ex art. 844 c.c. (Cass.11915/2002; Cass. 17281/2005). L'azione fondata sull'art. 2043 c.c. ha natura personale, essendo volta a risarcire il proprietario del fondo
9 vicino dei danni arrecatigli dalle immissioni, sotto tale profilo considerato come fatto illecito
(Cass. 7545/2000).
Il Tribunale ha fatto discendere il rigetto della domanda risarcitoria quale automatica conseguenza del rigetto della tutela reale ex art. 844 c.c., azionata dagli attori per il periodo successivo alla definizione del procedimento cautelare, senza tuttavia considerare che, con il giudizio di merito, gli attori avevano inteso far valere il loro diritto al risarcimento dei danni, prospettati già in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c., ove, come puntualmente rilevato dal giudice del cautelare, avevano agito anche a tutela del diritto alla salute, garantito dall'art. 32
Cost., chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'art. 2043
c.c.: avevano lamentato di aver subito pregiudizi conseguenti alle immissioni, quegli stessi pregiudizi di cui poi chiedevano l'accertamento e la liquidazione con il giudizio di merito.
Ritiene la Corte che, per il periodo intercorrente tra l'inizio delle immissioni acustiche, Con coincidente con l'inizio dell'attività della nell'immobile sottostante alla palestra (1.10.2015) e l'esecuzione degli interventi di insonorizzazione ed adeguamento del locale (24.3.2017), il diritto al risarcimento del danno degli attori, per aver subito l'esposizione prolungata al rumore derivante dalle immissioni, sia sufficientemente comprovato, alla luce della documentazione e dell'accertamento peritale espletato nel corso del procedimento cautelare, conclusosi con l'ordinanza del 3.3.2017.
Dalla corrispondenza in atti (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte appellante, relativo al proc. ex art. 700 c.p.c.) si evince che, subito dopo l'apertura della palestra in via Baione, iniziavano le rimostranze e lamentele di alcuni condomini occupanti gli appartamenti sovrastanti
(tra i quali la ) a causa dei rumori provenienti dalla palestra (cfr. verbale di assemblea Pt_1 condominiale in atti, da cui si evince che il problema era stato portato all'attenzione del
Condominio). Cont Sempre dal fitto carteggio in atti risulta che, subito dopo l'inizio dell'attività della , il problema dei rumori era stato denunciato all'Amministrazione comunale e, con Ordinanza Cont Dirigenziale del 22.4.2016, il aveva ordinato alla di realizzare Controparte_3 interventi atti a contenere nei limiti di legge le emissioni rumorose nella palestra.
Come più volte affermato dalla S.C, il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite
è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. "comunitarizzazione" della CE (Cass. civ. sez. 2, 20.1.2017 n. 1606; Cass. Sez. 3, sent. n. 20927 del 16/10/2015; Cass. Sez. 3, sent. n. 26899 del
19/12/2014).
10 “Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno in re ipsa, bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale” (Cassazione civile sez. II, 20/01/2023, n.1823).
La prova che l'esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare la lesione del diritto al riposo e alla vivibilità della propria abitazione può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza, e senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle abitudini di vita (in tal senso, cfr. Cassazione civile sez.
VI, 13/04/2022, n.11930; Cass. Sez. 6-2, ord. n.
2-1649 del 2021; Cass. Sez. 3, sent. 19 dicembre 2014,
n. 26899).
Nel caso di specie, la circostanza che l'attività della palestra fosse svolta in immobile sottostante all'appartamento degli appellanti, dalla mattina alle 22,00 di sera, e che le immissioni di rumori non dessero requie, in nessun momento della giornata, a chi lo abitava, consentono di affermare in via presuntiva, secondo un dato di comune esperienza, la ricorrenza di quella modificazione peggiorativa del diritto al rispetto della vita privata e familiare nella quale si indentifica, in tale ambito, il danno conseguenza.
Che gli attori-appellanti siano stati lesi nel loro diritto al riposo ed al sonno (anche nelle ore pomeridiane, e non necessariamente notturne), alla quiete domestica, al tranquillo svolgimento delle normali attività e al godimento dell'habitat domestico non richiede particolari dimostrazioni.
Rumori dell'entità di quelli accertati in sede di CTU durante il procedimento ex art. 700 c.p.c., poichè non sporadici nel corso della giornata, impediscono di riposare, generando una situazione di stanchezza cronica che pregiudica il lavoro, le incombenze imposte dalla quotidianità, genera tensione, stress e ansia.
Gli attori non hanno provato alcuna compromissione della salute che sia esitata in malattia, non risultando dagli atti che essi fossero affetti da alcuna malattia riconoscibile e diagnosticabile secondo le più diffuse nosografie psichiatriche. A tal fine, deve evidenziarsi che non appaiono sufficienti le relazioni della dott.ssa , che si fondano sulle dichiarazioni delle Persona_7 parti e, comunque, non danno atto di un vero e proprio stato morboso e tantomeno della derivazione eziologica dalle immissioni rumorose, anche in assenza di prescrizioni mediche, di assunzione di terapia medica e farmacologica, e di determinazione di postumi residuati.
Ciò, tuttavia, non esclude la risarcibilità del pregiudizio alla libera e normale esplicazione della personalità ed alla qualità della vita dagli stessi patito, pregiudizio riconducibile allo stress ed al grave disagio quotidiano provocato dalle immissioni sonore provenienti dalla sottostante palestra e percepibili nella loro abitazione.
11 Circa il "… pregiudizio non patrimoniale derivante dallo sconvolgimento dell'ordinario stile di vita…", le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che "… va data continuità all'indirizzo interpretativo di recente espresso in sede di legittimità, in forza del quale il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e al diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto a uniformarsi" (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 2611/2017, ribadita da Corte di Cassazione nn. 10861/2018, 21504/2018 e 21544/2018).
Agli appellanti deve, dunque, essere risarcito il danno per il semplice stress e per il turbamento piscologico patito a causa dell'attività dell'SD, nel pur limitato periodo indicato.
Questo peculiare danno di carattere non patrimoniale non può che essere valutato con criterio equitativo, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., non potendo essere provato nel suo preciso ammontare.
Il risarcimento, come detto, va contenuto e limitato al periodo di tempo allegato nel ricorso ex art. 700 cpc, fino alla fine del procedimento cautelare e all'esecuzione dei lavori di insonorizzazione della palestra. Ciò in quanto, mentre è comprovato che fino alla definizione del procedimento cautelare, come attestato nella ctu (su cui il giudice del cautelare fondava la decisione), era accertato il superamento dei limiti di normale tollerabilità delle immissioni, gli appellanti non hanno invece provato che, nel periodo successivo, è proseguita la immissione di rumori superiore alla normale tollerabilità, in difetto di prova al riguardo, e non avendo gli stessi consentito l'espletamento della CTU (alla quale, peraltro, hanno rinunciato espressamente con l'atto di appello).
Il fatto che, successivamente all'introduzione del giudizio di merito, non sia stata fornita la prova del perdurare di immissioni rumorose superiore alla normale tollerabilità, non esclude tuttavia che agli attori debba essere risarcito il danno per il periodo precedente in cui, appunto, risulta provato che essi hanno vissuto in un appartamento in cui i rumori provenienti dalla palestra superavano la normale tollerabilità.
In definitiva, il danno risarcibile va limitato e, ai fini della quantificazione, va considerato il periodo intercorrente dall'inizio dell'attività della palestra (dall'apertura del 1.10.2015) fino all'esecuzione dei lavori di adeguamento, 24.3.2017.
Ai fini della quantificazione del danno deve considerarsi che le emissioni rumorose cessavano alle ore 22,00 e che, dunque, non si verificavano nelle ore notturne: sia il CTU ing. che Per_2
l'ing. , CTP degli attori, davano atto che “in periodo diurno il limite della normale Persona_8 tollerabilità è superato”.
In forza dei principi richiamati e delle considerazioni esposte, si reputa equo liquidare una somma corrispondente ad un periodo di circa 18 mesi (dal 1.10.2015, al 24.3.2017), nonché di euro
250,00 per ogni mese per entrambi gli appellanti.
12 La domanda, ove gli appellanti pretendessero di ottenere il risarcimento dei danni anche per i propri figli, sarebbe inammissibile. Essi hanno agito in proprio e non anche quali esercenti la potestà sui figli minori. Si tratta di diritti personalissimi facenti capo ad ogni individuo e non possono essere tutelati con azioni proposte dai soggetti non titolari.
La somma risultante è dunque pari ad euro 4.500,00 ed è da considerarsi già rivalutata all'attualità.
La SD va quindi condannata al pagamento, in favore degli appellanti, della detta, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Passando al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
(cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n. 11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
Considerato l'esito complessivo del giudizio [rigetto della domanda volta alla condanna dell'appellata, ex art. 844 c.c., alla "… cessazione immediata delle immissioni sonore eccessive ovvero di adottare le misure necessarie per ricondurre tali immissioni entro i limiti della normale tollerabilità", e riconoscimento del danno solo per un periodo limitato, e con notevole ridimensionamento del petitum, venendo la domanda risarcitoria accolta in una misura nettamente inferiore (a fronte di una richiesta di € 200.000,00)] e l'accoglimento del gravame per quanto di ragione, si stima equo
(cfr. Cass. Sez. Unite sent. n. 32061/2022) compensare per 1/2 tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, e condannare l'SD, alla rifusione, in favore degli appellanti, della restante metà delle spese, liquidate nella misura indicata nel dispositivo (tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta) in applicazione dei paramenti di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti della avverso la Parte_1 Parte_2 Controparte_1 sentenza n. 3696/2023 emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data
26.09.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza appellata, condanna l
[...] al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, della CP_1 somma di € 4.500,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo;
2. compensa per metà tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, e condanna l'appellata alla rifusione, in favore degli appellanti, della restante metà delle spese medesime, che si liquidano (già decurtate di 1/2) per il primo grado in € 393,00 per esborsi
13 ed € 1.276,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A., e per il secondo grado in € 569,25 per esborsi ed € 1211,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 2 aprile
2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1354/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3696/2023 del 26.09.2023
TRA
e , elettivamente domiciliati presso l'avv. Alessandro Santorufo, Parte_1 Parte_2 che li rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellanti –
CONTRO
con sede in Monopoli, in persona del presidente e legale rappresentante, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Loretta Palmitessa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.3.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9.5.2017 e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, l Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“ordinare alla convenuta, ex art. 844 c.c., la cessazione immediata delle predette immissioni chiedendo la chiusura della predetta attività in quanto costituisce e costituirà sempre fonte di notevole disturbo alla salute mediante le immissioni acustiche rivenienti dalla medesima;
- per l'effetto, condannare la convenuta, in favore degli attori unitamente al proprio nucleo familiare fortemente prostrato, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi a seguito dell'intollerabilità dei rumori, con valutazione pari ad € 200.000,00
(duecentomila), ovvero nella maggiore e minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
-in subordine,
1 accertata l'eccedenza delle immissioni dalla normale tollerabilità, voglia, in ogni caso, condannare i convenuti a corrispondere l'indennizzo di cui all'art. 844, comma II, c.c.; -con vittoria di spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa, come da legge da distrarsi in favore procuratore e difensore costituito che si dichiara antistatario”..
A fondamento della domanda gli attori deducevano: -di essere proprietari dell'immobile sito in
Monopoli alla via Baione n. 36, sovrastante il locale in cui l Controparte_2
svolgeva la propria attività; - da detto locale provenivano immissioni
[...] acustiche superiori alla normale tollerabilità, provocate dalle apparecchiature, dalla musica ad alto volume, dal personale nel compimento delle varie attività e dal vociare continuo dell'utenza;- tale situazione causava notevole disturbo alla vita quotidiana ed alla quiete familiare, impedendo il normale svolgimento della vita domestica ed il riposo degli attori e dei due figli minori, e ledeva la loro incolumità fisica, generando uno stato di tensione psico-motoria da sindrome da stress e psicosi nonché stato di insonnia, costringendoli a fare uso di medicinali specifici e ad evadere in altri ambienti, così determinando un cambiamento delle abitudini dell'intero nucleo familiare;
- ogni tentativo per il bonario componimento della lite non aveva sortito effetti;
- con ordinanza resa a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Bari aveva accertato la sussistenza di immissioni nocive e moleste, derivanti dalla palestra, e le Autorità comunali avevano impedito la prosecuzione dell'attività;- la convenuta, in violazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari e delle ordinanze comunali, aveva continuato ad operare producendo immissioni acustiche nocive, eccedenti la normale tollerabilità, che, anche in mancanza della prova di una vera e propria patologia sotto il profilo medico legale, implicano di per sé, in chi le deve sopportare, una lesione del diritto alla salute, inteso nel senso più ampio di diritto all'equilibrio e al benessere psicofisico, oltre a determinare una modificazione negativa della vita, un danno alla serenità domestica, integrante il danno esistenziale da inquinamento ambientale, consistente in un'alterazione dei normali ritmi di vita, che si riflettono sulla personalità del danneggiato, incidendo negativamente sulle normali attività quotidiane e provocando uno stato di malessere diffuso che genera ansia, stress, irritazione, difficoltà a far fronte alle normali occupazioni, depressione;
- di aver patito anche un danno morale soggettivo, quale pregiudizio derivante dal transeunte turbamento dello stato d'animo determinato dal fatto illecito;
- di aver subito infine un danno patrimoniale, derivante dal deprezzamento del 40% del valore dell'immobile di loro proprietà, a causa delle immissioni acustiche.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo dichiararsi l'avvenuto Controparte_2 adempimento dell'ordinanza del Tribunale di Bari del 03/03/2017, essendo stata eseguita l'insonorizzazione degli ambienti adibiti all'esercizio dell'attività sportiva e, per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere della domanda esperita in via preliminare.
Sotto altro profilo, deduceva che nessun danno, di qualsiasi tipo, era derivato agli attori, nè vi era rapporto di causalità tra le lamentate propagazioni sonore e presunto pregiudizio, mentre tutti i danni, inesistenti, lamentati dagli attori, erano il frutto del loro comportamento ostativo,
2 architettato con intento speculatorio da soggetti con personalità già disturbata;
aggiungeva che un atteggiamento collaborativo degli attori avrebbe consentito di risolvere stragiudizialmente, in breve tempo, ogni controversia ed evitato possibili ripercussioni di qualsivoglia natura, anche giudiziaria, ivi compreso il danno, esistenziale e biologico, richiesto. Chiedeva perciò
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1, accertare e dichiarare, sulla base della documentazione trasmessa dal versata in atti, che la ha eseguito e concluso in data Controparte_3 Controparte_1
23.03.2017 le opere di insonorizzazione nella sala danza, così come disposta nell'ordinanza del 03.03.2017, resa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. presso il Tribunale di Bari, iscritto al n. 7522/2016; 2. di conseguenza, dichiarare la cessazione della materia del contendere su tal punto, essendo venute meno le presunte immissioni con i lavori di insonorizzazione della sala danza eseguiti e conseguente rigetto della richiesta di chiusura della attività;
3. rigettare tutte le altre domande risarcitorie perché infondate in fatto
e in diritto e per tutti i motivi già ampiamente sopra dedotti.
4. modificare la liquidazione delle spese nel procedimento cautelare, ponendola a carico degli attori, a causa del loro comportamento ostativo.
5. condannare, in ogni caso, gli attori al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
La causa veniva istruita con gli interpelli delle parti e l'escussione dei testi di parte convenuta.
Con sentenza n. 3696/2023, pubblicata il 26.09.2023, il Tribunale di Bari rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 9.142,00, oltre accessori.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 26.10.2023, hanno proposto tempestivo appello e , chiedendo, per i motivi di seguito esposti, previa Parte_1 Parte_2 sospensione della provvisoria esecutività, in riforma dell'appellata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria hanno chiesto l'ammissione delle istanze non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito preliminarmente il difetto di valida Controparte_1 procura alle liti del difensore degli appellanti, essendo state depositate, nel fascicolo cartaceo di primo grado, rinuncia al mandato in favore di , del 05.10.2020, e revoca del Parte_2 mandato da parte di , del 03.08.2021; sempre in via preliminare, ha eccepito Parte_1
l'omissione, nell'atto di citazione in appello, di parte del punto 7) dell'art. 163 c.p.c., ossia che “la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”. Nel merito, ha contestato l'appello, chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 28.2.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 12.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
1.Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo non provata sia quella ex art. 844 c.c., volta ad ottenere la tutela reale, sia quella ex art. 2043 c.c., volta ad ottenere il risarcimento del danno, per mancanza di adeguato supporto probatorio dell'attualità delle immissioni rumorose superiori
3 alla normale tollerabilità, tesi anzi smentita dalle risultanze della prova orale, con i testi addotti dalla convenuta, e dalla copiosa produzione documentale. In particolare, il primo Giudice ha ritenuto che, a fronte della dimostrazione, da parte della convenuta, di aver ottemperato al provvedimento del Tribunale di Bari del 3.3.2017, gli attori non abbiano fornito la prova che, dopo la definizione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.., e dopo l'esecuzione degli interventi Cont da parte della fossero proseguite le immissioni acustiche superiori alla CP_1 normale tollerabilità; anzi, in senso contrario all'asserito perpetrarsi delle intollerabili immissioni, depone la relazione tecnica dell'11.4.2017 a firma dell'ing. incaricato dal Per_1 CP_3
Peraltro, nel corso del giudizio, non è stato possibile l'espletamento della c.t.u., pure
[...] ammessa dal Tribunale, con ordinanza poi revocata, per il manifesto disinteresse degli attori, che non hanno neanche consentito l'accesso nel proprio immobile. Da tanto il primo Giudice ha fatto conseguire anche il rigetto della domanda risarcitoria, priva di supporto probatorio quanto alla sussistenza delle immissioni intollerabili, al pregiudizio patito ed al nesso di causalità, ritenendo esplorativa la ctu medico-legale richiesta dagli attori.
2.Con un unico, articolato motivo di gravame, gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui sostiene che “E' stata disposta una nuova C.T.U. al fine di verificare se le immissioni sonore prodotte dalla palestra superassero la normale tollerabilità per come disciplinata dalla vigente normativa. Tale accertamento, tuttavia, non è stato compiuto per disinteresse manifestato dagli attori al riguardo cosi come documentato in atti, sicchè l'ordinanza ammissiva è stata revocata. E' chiaro che in siffatto contesto di carenza probatoria la tesi degli attori circa l'attualità di immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità è rimasta priva di adeguato supporto ed anzi smentita dalle dichiarazioni rese dai testi della convenuta nonché dalla abbondante produzione documentale della stessa. Qualora gli attori avessero voluto ottenere l'inibitoria della condotta censurata avrebbero dovuto quantomeno collaborare con i tecnici affinchè essi potessero svolgere gli accertamenti necessari. Logica conseguenza di tale considerazione è il rigetto della domanda risarcitoria rimasta anch'essa priva di supporto probatorio.
E' logico che fare discendere una condanna al risarcimento dei danni dall'allegazione di immissioni intollerabili presuppone una rigorosa prova delle stesse per poi procedere successivamente alla prova del pregiudizio e del nesso di casualità. In quest'ottica la richiesta di ctu medico-legale è risultata chiaramente esplorativa. La domanda, viene pertanto rigettata”.
Deducono gli appellanti che il primo giudice avrebbe dovuto tener conto degli esiti del procedimento cautelare ex art. 700 cpc, svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari, esitato nel provvedimento del 03/03/2017, non oggetto di reclamo;
lamentano la violazione della ratio del procedimento ex art. 700 c.p.c., che è strumentale rispetto al merito, e si dolgono perciò della mancata considerazione del dictum del provvedimento ex art. 700 c.p.c. - che, accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni, prescriveva alla convenuta di eseguire lavori ad hoc con materiale fonoassorbente che ne lenissero e/o annullassero la portata nei limiti di sopportazione – e del mancato riconoscimento del danno non patrimoniale per il disagio subito. Specificano di aver azionato il giudizio di merito per il riconoscimento del danno
4 patito, già evidenziato e provato attraverso la produzione degli atti del procedimento cautelare, oltre all'ulteriore danno per il persistere dei rumori (come da perizia di parte prodotta in primo grado), nonostante l'esecuzione dei paventati lavori. Il primo giudice ha perciò errato nel rimettere in discussione una vicenda già definita, sicché la ctu inizialmente disposta in primo grado sarebbe stata ultronea, a fronte di un thema decidendum già istruito e provato nell'an nel corso del procedimento cautelare, occorrendo il giudizio di merito solo per la quantificazione del danno. Al riguardo deducono gli appellanti che, all'esito del procedimento ex art. 700 cpc, sulla scorta della documentazione medica prodotta, il danno avrebbe dovuto essere riconosciuto in re ipsa. Concludono, pertanto, che “bene avrebbe fatto il Giudice a pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria di un danno già provato e conclamato da una pronuncia giudiziale, e astenersi su ulteriori ricerche di rumore su una casa ormai venduta dalle parti attrici dove non avrebbe avuto alcun senso ricercare un ulteriore rumore;
semplicemente avrebbe dovuto pronunciarsi sul danno già evidenziato e provato”.
3. Va innanzitutto rigettata l'eccezione, sollevata dall'appellata, di carenza di procura alle liti del difensore delle parti appellanti, ove si consideri che nel fascicolo cartaceo sono presenti separate procure alle liti in favore dell'avv. Alessandro Santorufo, anche per il grado di appello, rilasciate, nel corso del giudizio di primo grado, in data 26/04/2022 da ed in data 7.11.2022 Parte_2 da . Parte_1
Quanto poi all'eccepito omesso avvertimento, di cui all'ultima parte del novellato art. 163 n. 7)
c.p.c., deve prendersi atto che l'appellata si è limitata a rilevare l'omissione, senza eccepire la nullità dell'atto di citazione in appello. In ogni caso, la sua regolare costituzione in giudizio, senza alcuna doglianza in merito, ha sanato il vizio della citazione, ai sensi dell'art. 164 co. 3 c.p.c..
4. Sempre preliminarmente, va rigettata la richiesta degli appellanti di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, ove si consideri che, quanto alla prova testimoniale, ritenuta inammissibile dal primo Giudice poiché attinente a circostanze generiche o valutative,
l'ordinanza del 06.04.2018 non è mai stata oggetto di richiesta di revoca e/o modifica da parte degli appellanti, né nei successivi verbali, né in sede di precisazione delle conclusioni, avendovi pertanto rinunciato.
Al riguardo, è sufficiente osservare che, come ripetutamente affermato dalla S.C., le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, le quali non siano state specificamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono ritenersi rinunciate,
a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (cfr. Cass.11162/19; 5741/19; 5028/18; 22709/17; 19352/17; 16866/16; 16290/16;
15875/15; 15860/14; 10748/12; 9410/11; 25157/08; cfr. anche Corte appello Bari sez. II, 06/10/2023,
n.1462). Principio declinato anche nel senso che avverso le ordinanze emesse dal giudice, di ammissione o di rigetto delle prove (rispetto alle quali non è più previsto il reclamo), le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione, non potendo, in mancanza, essere riproposte davanti
5 al giudice di appello (Cass. 10748/12; 25157/08; Cass. 23574/07; 16993/07). Né tale onere può reputarsi assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che - secondo quanto più volte affermato dalla S.C. – "la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste- istruttorie e di merito - definitivamente proposte" (Cass. n. 19352/17; 10748/12).
Inoltre, come da ultimo ribadito dalla S.C. (cfr. Cass. civ. II, 30.4.2024 n. 11642) "allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendola irrilevante in quanto attinente ad un fatto incontroverso, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado" (conf. Cass.
1532/2018).
Nel caso di specie, la mancata ammissione della prova per testi non ha formato oggetto di specifico motivo di gravame da parte degli appellanti. Quanto poi alla CTU fonometrica, già ammessa dal Tribunale, non è stata espletata per indisponibilità degli stessi attori, odierni appellanti, che non hanno mai chiesto la modifica dell'ordinanza che ne ha revocato l'ammissione; analoga considerazione vale per la CTU medico-legale, il cui rigetto non ha mai costituito oggetto di doglianza da parte degli appellanti. Peraltro, con l'appello non hanno neanche specificamente insistito nelle richieste di CTU.
5. Nel merito, da un attento esame del motivo di gravame deve prendersi atto che gli appellanti, nonostante nelle conclusioni abbiano reiterato le medesime conclusioni formulate in primo grado, sostanzialmente hanno insistito solo nella domanda risarcitoria, avendo di fatto contestato la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato loro il risarcimento del danno non patrimoniale (rinunciando, implicitamente, a coltivare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da deprezzamento dell'immobile, pure formulata in primo grado).
Tanto precisato, la doglianza degli appellanti è fondata per quanto di ragione e l'appello va accolto nei limiti di seguito esposti.
Risulta dagli atti (cfr. doc. 4, CTU ing. doc. 5, copia ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 3.3.2017 Per_2 dott.ssa , e doc. 6, fascicolo di parte del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.; il tutto, nel Pt_3 fascicolo di primo grado di parte attrice, prodotto con l'appello in formato cartaceo originale) che il Tribunale di Bari, all'esito del procedimento ex art. 700 c.p.c. (n. r.g. 7522/2016), alla luce della disposta c.t.u. fonometrica, espletata dal prof. ing. con ordinanza del 03.03.2017, Persona_3 in accoglimento del ricorso proposto il 15.6.2016 da e , ordinava Parte_2 Parte_1 alla , in persona del l.r.p.t., di “porre in essere attività di Controparte_2 insonorizzazione del locale dove si trova la sala danza, ponendo una ulteriore barriera a pavimento oltre la moquette già installata (fono assorbente ottimizzata per le basse frequenze generate dagli urti) e di rivestire
6 il solaio e le pareti con materiali fonoassorbenti, riportando i rumori entro i limiti della tollerabilità ed evitando quindi di porre in essere attività che possa causare rumori intollerabili nella abitazione dei ricorrenti”, e condannava la società resistente a pagare le spese di lite sostenute dai ricorrenti, regolando anche le spese di CTU.
Nel detto provvedimento si legge che “La presente controversia si inserisce nella corrente di pensiero, condivisa negli ultimi anni dalla giurisprudenza, che vede nell'art. 844 c.c. uno strumento a presidio non soltanto di diritti reali, ma anche del diritto alla salute. Peraltro i ricorrenti fanno espresso riferimento all'art. 2043 c, consentendo a questo Giudice di ritenere che l'azione di merito sarà volta a tutelare il diritto di proprietà dalle immissioni e il diritto alla salute dei ricorrenti.
Omissis..
Il CTU, chiamato ad accertare lo stato dei luoghi per effettuare rilevazioni strumentali delle immissioni rumorose e verificarne la normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c., ha posto in essere due sopralluoghi
(oltre ad un sopralluogo conoscitivo dei luoghi oggetto della perizia) il primo alla presenza delle parti, il secondo -su espressa autorizzazione del Giudice conferita unitamente all'incarico e alla formulazione dei quesiti - senza dare comunicazione alle parti. Sul punto, questo Giudice ha ritenuto opportuno autorizzare il C.T.U. a procedere ad effettuare sopralluoghi e misurazioni anche senza avvisare le parti in causa, al fine di giungere ad una valutazione obiettiva e scevra da condizionamenti. Ha rilevato il C.T.U. che
l'appartamento dove abitano i ricorrenti è in parte sovrastante i locali dove si svolge l'attività della resistente. I rilievi fonometrici effettuati hanno inequivocabilmente dimostrato che i livelli di rumore riscontrati, nel periodo diurno, non sono normalmente tollerabili, superando sia i 3dBA che i 5 dBA (tanto con riferimento all'attività di ballo step e che con la simulazione della musica mediante generatore)… La conclusione dell'ausiliario del Giudice è quindi nel senso che i rumori immessi nell'appartamento dei ricorrenti non normalmente intollerabili. Giova precisare che l'attività di consulenza si è svolta tramite
l'utilizzo di apparecchiature specialistiche ed è stata attuata da un professionista esperto in materia. Essa è stata poi trasfusa in una relazione che risulta scevra da qualsivoglia vizio logico, sicché ben può costituire la base probatoria di questo giudizio. Conseguentemente, partendo dall'allegazione fatta dai ricorrenti (di avere subito un disturbo alla quiete quotidiana, uno stato di ansia, con tensione psicomotoria causata da stress, insieme ad uno stato di insonnia ed altre patologie), non è possibile revocare in dubbio che la prolungata esposizione alle plurime fonti disturbanti esponga ad un pregiudizio, oltre che imminente, irreparabile il diritto dei ricorrenti a poter vivere all'interno della loro abitazione, provvedendo a reintegrare le energie spese durante il giorno. Alla stregua di tali risultanze si deve ritenere che, in conseguenza della continuità delle emissioni sonore provenienti dal locale sottoposto a quello del ricorrente (che si protraggono durante la giornata) e della potenza delle stesse tale da violare il predetto limite di tollerabilità in correlazione alla diffusività degli effetti sonori nell'appartamento, sussista - allo stato e i limiti della cognizione sommaria caratterizzante la presente fase cautelare-il presupposto del fumus boni juris del diritto dedotto in giudizio dai ricorrenti, avuto riferimento alla prospettata violazione dell'articolo 32 Cost. riguardato anche in relazione alla tutela dalle illegittime immissioni prevista dall'articolo 844 c.c. e, perciò, che ricorra la fondata probabilità per l'istante di ottenere, all'esito del giudizio di merito, una sentenza a
7 loro favorevole. Sussiste, altresì, il periculum in mora, attese le condizioni attuali dei ricorrenti, che potrebbero subire un danno dalla esposizione prolungata alle immissioni sonore intollerabili. Né poi può essere considerata degna di pregio la diversa questione relativa all'essere la abitazione dei ricorrenti ubicata in zona già di suo rumorosa, posto che anche questo aspetto è stato ampiamente considerato dal CTU che,
a pag. 3 della relazione di consulenza, evidenzia che: “La zona urbana è quella della via Baione, 70 di
Monopoli in un complesso abitativo con un ampio interno a diversi fabbricati. In particolare, la rumorosità ambientale caratteristica del luogo è quella pertinente all'interno dei fabbricati, cioè senza diretto e immediato contatto con la zona interessata dal traffico automobilistico che scorre invece a un centinaio di metri di distanza. La rumorosità di cui si lamenta la ricorrente è sostanzialmente quella prodotta dalla musica delle casse acustiche, la cui presenza ora non è più disponibile poiché è cambiato il sistema di riproduzione della musica. Quindi, la condizione dei luoghi consente di ritenere che gli unici rumori di cui ci si possa lamentare sono proprio quelli provenienti dalla attività svolta dalla resistente. Non va presa in considerazione la questione che attualmente l'attività si svolge con la diffusione sonora attraverso le cuffie, posto che resta comunque la questione del calpestio durante l'attività step. In conclusione, è quindi necessario predisporre rimedi precauzionali in grado di abbattere le immissioni (tale essendo peraltro la misura sufficiente e rapportata al caso di specie, non essendo necessaria una attività inibitoria). Allo stato,
è quindi opportuno ordinare alla resistente di porre in essere ogni attività utile alla eliminazione dei rumori molesti come indicato dal CTU nella sua relazione..”.
Detto provvedimento non veniva reclamato dalla appellata.
Risulta altresì dagli atti che, dopo detto provvedimento, in data 17.03.2017, agenti della Polizia
Municipale di Monopoli eseguivano controlli presso la palestra della convenuta e redigevano verbale di accertamento, con documentazione fotografica, attestante l'interdizione all'accesso alla sala danza. L'appellata, al fine di ottemperare all'ordinanza del 03.03.2017, poneva in essere le operazioni di insonorizzazione della sala danza per eliminare le immissioni da calpestio con
CILA e, in data 24.03.2017 prot. 16773, comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori asseverando, con atto prot. 16777 del 24.03.2017, a firma del tecnico ing. , l'agibilità Persona_4 della sala danza.
Il giorno 11.04.2017 alle ore 18.30, con l'assistenza del corpo di Polizia Municipale di Monopoli, venivano eseguite le operazioni di verifica a mezzo dell'ing. tecnico Persona_5 incaricato dal e con nota del 04.05.2017, l'ing. dirigente della IV area CP_3 Per_6 organizzativa tecnica del verificato che la palestra aveva effettuato tutti gli CP_3 CP_3 interventi ed accorgimenti atti a ridurre le fonti di disturbo lamentate, confermava l'agibilità di tutti i locali della palestra.
Tanto acclarato in punto di fatto, ritiene la Corte che correttamente il primo giudice, sulla scorta delle emergenze processuali, abbia ritenuto non provato che, in epoca successiva alla definizione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. e, in particolare, dopo l'esecuzione dei lavori di insonorizzazione (conclusi il 24.3.2017), fosse continuata l'immissione di rumori intollerabili all'interno dell'immobile degli attori, provenienti dalla palestra della convenuta.
8 Invero, le doglianze attoree circa la prosecuzione delle emissioni acustiche oltre i limiti di tollerabilità, anche dopo l'adozione degli accorgimenti posti in essere a seguito del provvedimento del Tribunale del 3.3.2017, non hanno trovato conferma nelle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, non avendo gli attori fornito alcuna prova al riguardo, mentre, come correttamente evidenziato dal primo giudice, la convenuta ha dimostrato di aver ottemperato al provvedimento del 3.3.2017 attraverso la documentazione prodotta, ed avendo i testi di parte convenuta concordato sulla circostanza che, a seguito Cont dell'emanazione del provvedimento cautelare del 3.3.2017, la aveva realizzato gli interventi di insonorizzazione degli ambienti della sala danza, che risultava anche essere stata dotata di tappeti antirumore sugli step utilizzati, e che le lezioni si svolgevano mediante l'utilizzo di cuffie wireless, senza musica e casse acustiche. Inoltre, la relazione tecnica dell'11.4.2017dell'ing.
, incaricato dal Comune di Monopoli, aveva accertato che l'unità Persona_5 Cont immobiliare in cui la svolge la propria attività è dotata dei requisiti acustici indicati nella l.
447/1995, avendo fatto ricorso ad interventi e/o accorgimenti atti a ridurre le fonti di disturbo acustico, al fine di limitare la trasmissione dei rumori impattivi.
Se dunque è corretta la decisione del primo giudice che, in difetto di prova circa l'attualità ed il perpetrarsi delle immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità, ha rigettato la domanda di inibitoria ex art. 844 c.c., a diverse conclusioni sarebbe dovuta pervenire con riguardo alla domanda risarcitoria, seppure limitatamente al periodo in cui, effettivamente, come accertato dal Tribunale in sede cautelare sulla base della ctu dell'ing. le immissioni provenienti Per_2 dalla palestra avevano superato la normale tollerabilità.
Nella particolare materia delle immissioni acustiche, esistono due livelli di tutela, uno costituito dal regime amministrativo destinato alla P.A. in relazione alla quiete pubblica (stabilito dalla l.
26 ottobre 1995, n. 447, e dai d.P.C.M. 1 marzo 1991 e d.P.C.M. 14 novembre 1997) e l'altro che attiene ai rapporti tra privati, regolati dagli artt. 844 c.c. e 2043 c.c.
Le due azioni in materia di immissioni, ex art. 844 c.c. e art. 2043 c.c., hanno diverso ambito operativo, atteso che la prima norma impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso della proprietà attuato nel contesto delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Ove risultino superati tali limiti, si è in presenza di un'attività illegittima, di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio all'altrui diritto di proprietà o di godimento e non sono quindi applicabili i criteri da tale norma dettati ma, venendo in considerazione in detta ipotesi unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 c.c., che può essere proposta anche cumulativamente con l'azione ex art. 844 c.c. (Cass.11915/2002; Cass. 17281/2005). L'azione fondata sull'art. 2043 c.c. ha natura personale, essendo volta a risarcire il proprietario del fondo
9 vicino dei danni arrecatigli dalle immissioni, sotto tale profilo considerato come fatto illecito
(Cass. 7545/2000).
Il Tribunale ha fatto discendere il rigetto della domanda risarcitoria quale automatica conseguenza del rigetto della tutela reale ex art. 844 c.c., azionata dagli attori per il periodo successivo alla definizione del procedimento cautelare, senza tuttavia considerare che, con il giudizio di merito, gli attori avevano inteso far valere il loro diritto al risarcimento dei danni, prospettati già in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c., ove, come puntualmente rilevato dal giudice del cautelare, avevano agito anche a tutela del diritto alla salute, garantito dall'art. 32
Cost., chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'art. 2043
c.c.: avevano lamentato di aver subito pregiudizi conseguenti alle immissioni, quegli stessi pregiudizi di cui poi chiedevano l'accertamento e la liquidazione con il giudizio di merito.
Ritiene la Corte che, per il periodo intercorrente tra l'inizio delle immissioni acustiche, Con coincidente con l'inizio dell'attività della nell'immobile sottostante alla palestra (1.10.2015) e l'esecuzione degli interventi di insonorizzazione ed adeguamento del locale (24.3.2017), il diritto al risarcimento del danno degli attori, per aver subito l'esposizione prolungata al rumore derivante dalle immissioni, sia sufficientemente comprovato, alla luce della documentazione e dell'accertamento peritale espletato nel corso del procedimento cautelare, conclusosi con l'ordinanza del 3.3.2017.
Dalla corrispondenza in atti (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte appellante, relativo al proc. ex art. 700 c.p.c.) si evince che, subito dopo l'apertura della palestra in via Baione, iniziavano le rimostranze e lamentele di alcuni condomini occupanti gli appartamenti sovrastanti
(tra i quali la ) a causa dei rumori provenienti dalla palestra (cfr. verbale di assemblea Pt_1 condominiale in atti, da cui si evince che il problema era stato portato all'attenzione del
Condominio). Cont Sempre dal fitto carteggio in atti risulta che, subito dopo l'inizio dell'attività della , il problema dei rumori era stato denunciato all'Amministrazione comunale e, con Ordinanza Cont Dirigenziale del 22.4.2016, il aveva ordinato alla di realizzare Controparte_3 interventi atti a contenere nei limiti di legge le emissioni rumorose nella palestra.
Come più volte affermato dalla S.C, il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite
è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. "comunitarizzazione" della CE (Cass. civ. sez. 2, 20.1.2017 n. 1606; Cass. Sez. 3, sent. n. 20927 del 16/10/2015; Cass. Sez. 3, sent. n. 26899 del
19/12/2014).
10 “Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno in re ipsa, bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale” (Cassazione civile sez. II, 20/01/2023, n.1823).
La prova che l'esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare la lesione del diritto al riposo e alla vivibilità della propria abitazione può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza, e senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle abitudini di vita (in tal senso, cfr. Cassazione civile sez.
VI, 13/04/2022, n.11930; Cass. Sez. 6-2, ord. n.
2-1649 del 2021; Cass. Sez. 3, sent. 19 dicembre 2014,
n. 26899).
Nel caso di specie, la circostanza che l'attività della palestra fosse svolta in immobile sottostante all'appartamento degli appellanti, dalla mattina alle 22,00 di sera, e che le immissioni di rumori non dessero requie, in nessun momento della giornata, a chi lo abitava, consentono di affermare in via presuntiva, secondo un dato di comune esperienza, la ricorrenza di quella modificazione peggiorativa del diritto al rispetto della vita privata e familiare nella quale si indentifica, in tale ambito, il danno conseguenza.
Che gli attori-appellanti siano stati lesi nel loro diritto al riposo ed al sonno (anche nelle ore pomeridiane, e non necessariamente notturne), alla quiete domestica, al tranquillo svolgimento delle normali attività e al godimento dell'habitat domestico non richiede particolari dimostrazioni.
Rumori dell'entità di quelli accertati in sede di CTU durante il procedimento ex art. 700 c.p.c., poichè non sporadici nel corso della giornata, impediscono di riposare, generando una situazione di stanchezza cronica che pregiudica il lavoro, le incombenze imposte dalla quotidianità, genera tensione, stress e ansia.
Gli attori non hanno provato alcuna compromissione della salute che sia esitata in malattia, non risultando dagli atti che essi fossero affetti da alcuna malattia riconoscibile e diagnosticabile secondo le più diffuse nosografie psichiatriche. A tal fine, deve evidenziarsi che non appaiono sufficienti le relazioni della dott.ssa , che si fondano sulle dichiarazioni delle Persona_7 parti e, comunque, non danno atto di un vero e proprio stato morboso e tantomeno della derivazione eziologica dalle immissioni rumorose, anche in assenza di prescrizioni mediche, di assunzione di terapia medica e farmacologica, e di determinazione di postumi residuati.
Ciò, tuttavia, non esclude la risarcibilità del pregiudizio alla libera e normale esplicazione della personalità ed alla qualità della vita dagli stessi patito, pregiudizio riconducibile allo stress ed al grave disagio quotidiano provocato dalle immissioni sonore provenienti dalla sottostante palestra e percepibili nella loro abitazione.
11 Circa il "… pregiudizio non patrimoniale derivante dallo sconvolgimento dell'ordinario stile di vita…", le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che "… va data continuità all'indirizzo interpretativo di recente espresso in sede di legittimità, in forza del quale il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e al diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto a uniformarsi" (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 2611/2017, ribadita da Corte di Cassazione nn. 10861/2018, 21504/2018 e 21544/2018).
Agli appellanti deve, dunque, essere risarcito il danno per il semplice stress e per il turbamento piscologico patito a causa dell'attività dell'SD, nel pur limitato periodo indicato.
Questo peculiare danno di carattere non patrimoniale non può che essere valutato con criterio equitativo, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., non potendo essere provato nel suo preciso ammontare.
Il risarcimento, come detto, va contenuto e limitato al periodo di tempo allegato nel ricorso ex art. 700 cpc, fino alla fine del procedimento cautelare e all'esecuzione dei lavori di insonorizzazione della palestra. Ciò in quanto, mentre è comprovato che fino alla definizione del procedimento cautelare, come attestato nella ctu (su cui il giudice del cautelare fondava la decisione), era accertato il superamento dei limiti di normale tollerabilità delle immissioni, gli appellanti non hanno invece provato che, nel periodo successivo, è proseguita la immissione di rumori superiore alla normale tollerabilità, in difetto di prova al riguardo, e non avendo gli stessi consentito l'espletamento della CTU (alla quale, peraltro, hanno rinunciato espressamente con l'atto di appello).
Il fatto che, successivamente all'introduzione del giudizio di merito, non sia stata fornita la prova del perdurare di immissioni rumorose superiore alla normale tollerabilità, non esclude tuttavia che agli attori debba essere risarcito il danno per il periodo precedente in cui, appunto, risulta provato che essi hanno vissuto in un appartamento in cui i rumori provenienti dalla palestra superavano la normale tollerabilità.
In definitiva, il danno risarcibile va limitato e, ai fini della quantificazione, va considerato il periodo intercorrente dall'inizio dell'attività della palestra (dall'apertura del 1.10.2015) fino all'esecuzione dei lavori di adeguamento, 24.3.2017.
Ai fini della quantificazione del danno deve considerarsi che le emissioni rumorose cessavano alle ore 22,00 e che, dunque, non si verificavano nelle ore notturne: sia il CTU ing. che Per_2
l'ing. , CTP degli attori, davano atto che “in periodo diurno il limite della normale Persona_8 tollerabilità è superato”.
In forza dei principi richiamati e delle considerazioni esposte, si reputa equo liquidare una somma corrispondente ad un periodo di circa 18 mesi (dal 1.10.2015, al 24.3.2017), nonché di euro
250,00 per ogni mese per entrambi gli appellanti.
12 La domanda, ove gli appellanti pretendessero di ottenere il risarcimento dei danni anche per i propri figli, sarebbe inammissibile. Essi hanno agito in proprio e non anche quali esercenti la potestà sui figli minori. Si tratta di diritti personalissimi facenti capo ad ogni individuo e non possono essere tutelati con azioni proposte dai soggetti non titolari.
La somma risultante è dunque pari ad euro 4.500,00 ed è da considerarsi già rivalutata all'attualità.
La SD va quindi condannata al pagamento, in favore degli appellanti, della detta, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Passando al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
(cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n. 11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
Considerato l'esito complessivo del giudizio [rigetto della domanda volta alla condanna dell'appellata, ex art. 844 c.c., alla "… cessazione immediata delle immissioni sonore eccessive ovvero di adottare le misure necessarie per ricondurre tali immissioni entro i limiti della normale tollerabilità", e riconoscimento del danno solo per un periodo limitato, e con notevole ridimensionamento del petitum, venendo la domanda risarcitoria accolta in una misura nettamente inferiore (a fronte di una richiesta di € 200.000,00)] e l'accoglimento del gravame per quanto di ragione, si stima equo
(cfr. Cass. Sez. Unite sent. n. 32061/2022) compensare per 1/2 tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, e condannare l'SD, alla rifusione, in favore degli appellanti, della restante metà delle spese, liquidate nella misura indicata nel dispositivo (tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta) in applicazione dei paramenti di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti della avverso la Parte_1 Parte_2 Controparte_1 sentenza n. 3696/2023 emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data
26.09.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza appellata, condanna l
[...] al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, della CP_1 somma di € 4.500,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo;
2. compensa per metà tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, e condanna l'appellata alla rifusione, in favore degli appellanti, della restante metà delle spese medesime, che si liquidano (già decurtate di 1/2) per il primo grado in € 393,00 per esborsi
13 ed € 1.276,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A., e per il secondo grado in € 569,25 per esborsi ed € 1211,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 2 aprile
2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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