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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2209/2022 (porta unito il nr.2301/2022)
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon ConIGliere
Dott. Elena Garbo ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte al ruolo generale dell'anno 2022
Nr.2209/2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
Rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Leone giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
APPELLATA rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Maccari come da mandato a margine della comparsa di risposta in primo grado
E
Nr.2301/2022 promossa da
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Maccari come da mandato a margine della comparsa di risposta in primo grado
CONTRO (C.F. ) Parte_1 C.F._1
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Leone giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso n. 703/2022 pubbl. il 02/05/2022
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
Per la causa n. 2209/2022 R.G.: in riforma parziale della Sentenza n. 703/2022 pubbl. il 02/05/2022 - Repert. n.
1471/2022 del 02/05/2022 (All. C) – resa a conclusione del procedimento RG n.
4626/2018 del Tribunale di Treviso – Giudice dott.ssa Giulia Civiero,
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE
1. Per le motivazioni addotte ed in riforma parziale della sentenza de qua, accertare/dichiarare l'occupazione illegittima della quota del 50% di proprietà del IG. dell'immobile de quo a decorrere dal ricevimento della raccomandata del Pt_1
07.06.2017 o dalla diversa data maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provata o, in subordine, di giustizia;
2. Accertare, anche per tramite di CTU rinnovata o sulla base dei criteri alternativi proposti dal IG. che l'indennità di occupazione dell'immobile de quo è pari ad Pt_1
€ 1.214,02 al mese in linea capitale o la diversa somma maggiore o minore che risulterà provata;
3. Conseguentemente, condannare controparte alla corresponsione del 50% della suddetta indennità di illegittima occupazione del detto compendio, pari ad € 607,01 al mese in linea capitale (metà della media ponderata di € 1.214,02) o la somma maggiore o minore che risulterà provata o determinata anche a seguito di rinnovazione della CTU, cui la IG.ra dovrà essere condannata al pagamento dal ricevimento della CP_1 detta raccomandata fino all'effettiva liberazione dell'immobile, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
pag. 2/24 4. Inoltre, si chiede che la Corte, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanni la IG.ra al pagamento in favore del IG. dei seguenti importi per CP_1 Pt_1 ogni anno dal 07 giugno 2012 ad oggi, o dalle diverse date maggiori o minori che risulteranno provate
- Per il 2012 (da giugno a dicembre) € 3.810,84
- Per il 2013 (intero) € 6.032,24
- Per il 2014 (intero) € 6.594,48
- Per il 2015 (intero) € 6.583,56
- Per il 2016 (intero) € 6.578,11
- Per il 2017 (intero) € 6.653,71
- Per il 2018 (intero) € 6.723,41
- Per il 2019 (intero) € 6.753,99
- Per il 2020 (intero) € 6.740,45
- Per il 2021 (intero) € 6.864,39
- Per il 2022 (da gennaio a aprile) € 2.393,49
o agli importi maggiori o minori che risulteranno provati o determinati anche in seguito di rinnovazione della CTU, il tutto oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo:
5. Inoltre, condannare la IG.ra al risarcimento del danno non patrimoniale, CP_1 ex art. 2059 c.c. in combinato con gli artt. 2, 42 Cost., quantificato prudenzialmente in €
5.000,00 o nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provata o, in subordine, di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Ove non sia possibile accertare nel suo preciso ammontare detto danno, si chiede al Giudice adito di ricorrere alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
6. Accertare il comportamento della IG.ra che, benché diffidata e benché CP_1 invitata alla mediazione, ha continuato ad aggravare la posizione del IG. Pt_1 notificando precetti e pignoramento mobiliare presso terzi, bloccando il conto corrente del IG. e la sua pensione e mai riconoscendo la legittimità delle richieste Pt_1 economiche dell'ex marito, come descritte e quantificate in atto di citazione di appello, né in tutto né in parte.
7. Conseguentemente, condannare la IG.ra al risarcimento del danno non CP_1
pag. 3/24 patrimoniale, ex art. 2059 c.c. in combinato con gli artt. 2, 42 Cost., quantificato prudenzialmente in € 5.000,00 o nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provata o, in subordine, di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo. Ove non sia possibile accertare nel suo preciso ammontare detto danno, si chiede al Giudice adito di ricorrere alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
8. Conseguentemente riformarsi la sentenza de qua, nella parte relativa alla compensazione delle spese.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento totale o parziale delle domande precedenti:
1. Condannare controparte alla corresponsione dell'indennità di occupazione illegittima, pari ad € 607,01 al mese (per l'anno 2022) dall'indipendenza economica della FI
, vale a dire dal gennaio 2011 ad oggi (o dalla diversa data precedente o Per_1 successiva che risulterà provata in corso di causa), pari ad € 73.954,38 in linea capitale, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna scadenza al saldo [Mesi 141 (dal gennaio 2011 ad oggi)], o della diversa somma maggiore o minore che l'Ill.ma Corte adita riterrà provata o, in subordine, di giustizia, anche in considerazione ed in conseguenza della diversa e/o accertanda data iniziale, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito stabilirà;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Accertato e/o dichiarato l'ingiusto arricchimento conseguito da controparte, per i motivi esposti, condannare la IG.ra a corrispondere ex art. 2041 c.c. la somma di € CP_1
31.525,00 in linea capitale, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna scadenza al saldo
[Mesi 97 (dal 18.05.2010 ad oggi) per € 607,01], o della diversa somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provata o, in subordine, di giustizia, anche in considerazione ed in conseguenza della diversa e accertanda data iniziale, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito stabilirà.
IN VIA ISTRUTTORIA
Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., assumere i mezzi di prova di cui alle istanze istruttorie rimaste disattese nel corso del giudizio di primo grado, che vengono qui richiamate e da intendersi come parte integrante del presente atto: pag. 4/24 “Si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli, con i testi indicati di seguito:
1. Vero che la IG.ra si è laureata in lingue presso l'Università di Padova Controparte_2 nella sessione autunnale del 2010;
2. Vero che la IG.ra , dal gennaio 2011, ha seguito uno stage come Controparte_2 hostess;
3. Vero che la IG.ra svolge, da luglio 2011 ad oggi, l'attività di Controparte_2 assistente di volo;
4. Vero che, come da doc. 13 – pag. 26 che si rammostra al teste, l'assistente di volo ha l'obbligo del domicilio entro 50 km dal comune dove è collocata la base di servizio;
5. Vero che l'assistente di volo, come da doc. 14 (da pag. 9 a pag. 11) che si rammostra al teste, percepisce come stipendio circa € 1.000,00 al mese;
6. Vero che lo stipendio della IG.ra si compone delle voci di Stipendio Controparte_2 base, di indennità di volo minima garantita, di indennità di volo oltre 30^ ora e di indennità di volo giornaliera, come da doc. 14, che si rammostra la teste;
7. Vero che la IG.ra ha percepito da luglio 2011 fino al giugno 2018 la Controparte_2 somma media di € 1.000,00 mensili;
8. Vero che la IG.ra , da luglio 2011 all'ottobre 2011, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area LI;
9. Vero che, in detto periodo, la IG.ra ha risieduto in altra abitazione Controparte_2 fuori dall'appartamento per cui è causa;
10. Vero che la IG.ra , nel periodo da luglio 2011 ad ottobre 2011, ha Controparte_2 abitato in un appartamento in provincia di OM;
11. Vero che la IG.ra , da luglio 2012 a settembre 2012, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area AI NE;
12. Vero che, in detto periodo, la IG.ra ha risieduto in altra abitazione Controparte_2 fuori dall'appartamento per cui è causa;
13. Vero che la IG.ra , nel periodo da luglio 2012 a settembre 2012, ha Controparte_2 abitato in un appartamento in provincia di Milano;
14. Vero che la IG.ra , dal giugno 2013 al dicembre 2015, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area Volotea;
pag. 5/24 15. Vero che, in detto periodo, la IG.ra ha risieduto in altra abitazione Controparte_2 fuori dall'appartamento per cui è causa;
16. Vero che la IG.ra , nel periodo dal giugno 2013 al dicembre 2015, Controparte_2 ha abitato in un appartamento ad Ostia;
17. Vero che la IG.ra , da marzo 2016 a ottobre 2016, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area VU;
18. Vero che la IG.ra , da dicembre 2016 a giugno 2018, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area VU;
19. Vero che, da marzo 2016 a ottobre 2016 e da dicembre 2016 a giugno 2018, la IG.ra ha risieduto in altra abitazione fuori dall'appartamento per cui è causa;
Controparte_2
20. Vero che la IG.ra , nel periodo da marzo 2016 a ottobre 2016 e da Controparte_2 dicembre 2016 a giugno 2018, ha abitato in un appartamento a Fiumicino;
21. Vero che la IG.ra , da giugno 2018, lavora a tempo indeterminato Controparte_2 presso la compagnia area VU;
22. Vero che la IG.ra ha risieduto, dal luglio 2011 ad oggi, nelle Controparte_2 seguenti città. OM, Milano, Ostia e Fiumicino;
Si indicano a testimoni su detti capitoli:
• SI.ra FI del IG. (su tutti i capitoli); Controparte_2 Pt_1
• Responsabile Ufficio Personale LI di OM (sui capitoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 22)
• Responsabile Ufficio Personale di VU (sui capitoli 3 e 4 e da 17 a 22)
• Responsabile Ufficio Personale di AI NE (sui capitoli 3 e 4 e da 14 a 16, 22)”.
Per le motivazioni esposte in parte motiva, si chiede la rinnovazione della CTU, con sostituzione del consulente, sottoponendo al CTU il quesito di cui all'udienza del 28 novembre 2019.
IN OGNI CASO: spese, competenze ed onorari di causa, sia di primo grado che di appello, totalmente rifusi, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali.
Per la causa n. 2301/2022 R.G.:
1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla IG.ra Controparte_1
per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta con appello
[...] incidentale;
2. Rigettare nel merito il gravame proposto dalla IG.ra perché Controparte_1
pag. 6/24 infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in comparsa di sostituzione e risposta con appello incidentale;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE in riforma parziale della Sentenza n. 703/2022 pubbl. il 02/05/2022 - Repert. n.
1471/2022 del 02/05/2022 (All. C) – resa a conclusione del procedimento RG n.
4626/2018 del Tribunale di Treviso – Giudice dott.ssa Giulia Civiero,
Contrariis reiectis,
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE
1. Per le motivazioni addotte, accertare/dichiarare l'occupazione illegittima della quota del 50% di proprietà del IG. dell'immobile de quo a decorrere dal ricevimento Pt_1 della raccomandata del 07.06.2017 o dalla diversa data maggiore o minore che l'Ill.mo
Giudice adito riterrà provata o, in subordine, di giustizia;
2. Accertare, anche per tramite di CTU rinnovata o sulla base dei criteri alternativi proposti dal IG. che il valore locativo dell'immobile de quo è pari ad € Pt_1
1.214,02 al mese in linea capitale o la diversa somma maggiore o minore che risulterà provata;
3. Conseguentemente, condannare controparte alla corresponsione del 50% della suddetta indennità di illegittima occupazione del detto compendio, pari ad € 607,01 al mese in linea capitale (metà delle media ponderata di € 1.214,02) o la somma maggiore o minore che risulterà provata o determinata anche a seguito di rinnovazione della CTU, cui la IG.ra dovrà essere condannata al pagamento fino all'effettiva CP_1 liberazione dell'immobile, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
4. Inoltre, si chiede che la Corte, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanni la IG.ra al pagamento in favore del IG. dei seguenti importi per CP_1 Pt_1 ogni anno dal 07 giugno 2012 ad oggi, o dalle diverse date maggiori o minori che risulteranno provate
- Per il 2012 (da giugno a dicembre) € 3.810,84
- Per il 2013 (intero) € 6.032,24
- Per il 2014 (intero) € 6.594,48
- Per il 2015 (intero) € 6.583,56 pag. 7/24 - Per il 2016 (intero) € 6.578,11
- Per il 2017 (intero) € 6.653,71
- Per il 2018 (intero) € 6.723,41
- Per il 2019 (intero) € 6.753,99
- Per il 2020 (intero) € 6.740,45
- Per il 2021 (intero) € 6.864,39
- Per il 2022 (da gennaio a aprile) € 2.393,49
o agli importi maggiori o minori che risulteranno provati o determinati anche in seguito di rinnovazione della CTU, il tutto oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo:
5. Inoltre, condannare la IG.ra al risarcimento del danno non patrimoniale, CP_1 ex art. 2059 c.c. in combinato con gli artt. 2, 42 Cost., quantificato prudenzialmente in €
5.000,00 o nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provata o, in subordine, di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo. Ove non sia possibile accertare nel suo preciso ammontare detto danno, si chiede al Giudice adito di ricorrere alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
6. Accertare il comportamento della IG.ra che, benché diffidata e benché CP_1 invitata alla mediazione, ha continuato ad aggravare la posizione del IG. Pt_1 notificando precetti e pignoramento mobiliare presso terzi, bloccando il conto corrente del IG. e la sua pensione e mai riconoscendo la legittimità delle richieste Pt_1 economiche dell'ex marito, come sopra descritte e quantificate, né in tutto né in parte.
7. Conseguentemente, condannare la IG.ra al risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale, ex art. 2059 c.c. in combinato con gli artt. 2, 42 Cost., quantificato prudenzialmente in € 5.000,00 o nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provata o, in subordine, di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Ove non sia possibile accertare nel suo preciso ammontare detto danno, si chiede al Giudice adito di ricorrere alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
8. Conseguentemente riformarsi la sentenza de qua, nella parte relativa alla compensazione delle spese.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento totale o parziale delle pag. 8/24 domande precedenti e/o di mutamento della decorrenza dell'indennità per occupazione illegittima:
1. in riforma parziale della sentenza, si chiede di accertare e/o dichiarare l'indipendenza economica della FI dal gennaio 2011 o dalla diversa data maggiore o minore Per_1 che risulterà provata in corso di causa o, in subordine di giustizia.
2. Conseguentemente, si chiede la condanna di controparte alla corresponsione dell'indennità di occupazione illegittima, pari ad € 607,01 al mese (per l'anno 2022) dall'indipendenza economica della FI, vale a dire dal gennaio 2011 ad oggi (o dalla diversa data precedente o successiva che risulterà provata in corso di causa), pari ad €
73.954,38 in linea capitale, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna scadenza al saldo
[Mesi 141 (dal gennaio 2011 ad oggi)], o della diversa somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provata o, in subordine, di giustizia, anche in considerazione ed in conseguenza della diversa e/o accertanda data iniziale, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito stabilirà e del diverso accertando canone di occupazione.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Accertato e/o dichiarato l'ingiusto arricchimento conseguito da controparte, per i motivi esposti, condannare la IG.ra a corrispondere ex art. 2041 c.c. la somma di € CP_1
31.525,00 in linea capitale, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna scadenza al saldo
[Mesi 97 (dal 18.05.2010 ad oggi) per € 607,01], o della diversa somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provata o, in subordine, di giustizia, anche in considerazione ed in conseguenza della diversa e accertanda data iniziale, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito stabilirà.
IN VIA ISTRUTTORIA
Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., assumere i mezzi di prova di cui alle istanze istruttorie rimaste disattese nel corso del giudizio di primo grado, che vengono qui richiamate e da intendersi come parte integrante del presente atto:
Si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli, con i testi indicati di seguito:
1. Vero che la IG.ra si è laureata in lingue presso l'Università di Padova Controparte_2 nella sessione autunnale del 2010; pag. 9/24 2. Vero che la IG.ra , dal gennaio 2011, ha seguito uno stage come Controparte_2 hostess;
3. Vero che la IG.ra svolge, da luglio 2011 ad oggi, l'attività di Controparte_2 assistente di volo;
4. Vero che, come da doc. 13 – pag. 26 che si rammostra al teste, l'assistente di volo ha l'obbligo del domicilio entro 50 km dal comune dove è collocata la base di servizio;
5. Vero che l'assistente di volo, come da doc. 14 (da pag. 9 a pag. 11) che si rammostra al teste, percepisce come stipendio circa € 1.000,00 al mese;
6. Vero che lo stipendio della IG.ra si compone delle voci di Stipendio Controparte_2 base, di indennità di volo minima garantita, di indennità di volo oltre 30^ ora e di indennità di volo giornaliera, come da doc. 14, che si rammostra la teste;
7. Vero che la IG.ra ha percepito da luglio 2011 fino al giugno 2018 la Controparte_2 somma media di € 1.000,00 mensili;
8. Vero che la IG.ra , da luglio 2011 all'ottobre 2011, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area LI;
9. Vero che, in detto periodo, la IG.ra ha risieduto in altra abitazione Controparte_2 fuori dall'appartamento per cui è causa;
10. Vero che la IG.ra , nel periodo da luglio 2011 ad ottobre 2011, ha Controparte_2 abitato in un appartamento in provincia di OM;
11. Vero che la IG.ra , da luglio 2012 a settembre 2012, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area AI NE;
12. Vero che, in detto periodo, la IG.ra ha risieduto in altra abitazione Controparte_2 fuori dall'appartamento per cui è causa;
13. Vero che la IG.ra , nel periodo da luglio 2012 a settembre 2012, ha Controparte_2 abitato in un appartamento in provincia di Milano;
14. Vero che la IG.ra , dal giugno 2013 al dicembre 2015, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area Volotea;
15. Vero che, in detto periodo, la IG.ra ha risieduto in altra abitazione Controparte_2 fuori dall'appartamento per cui è causa;
16. Vero che la IG.ra , nel periodo dal giugno 2013 al dicembre 2015, Controparte_2 ha abitato in un appartamento ad Ostia;
pag. 10/24 17. Vero che la IG.ra , da marzo 2016 a ottobre 2016, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area VU;
18. Vero che la IG.ra , da dicembre 2016 a giugno 2018, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area VU;
19. Vero che, da marzo 2016 a ottobre 2016 e da dicembre 2016 a giugno 2018, la IG.ra ha risieduto in altra abitazione fuori dall'appartamento per cui è causa;
Controparte_2
20. Vero che la IG.ra , nel periodo da marzo 2016 a ottobre 2016 e da Controparte_2 dicembre 2016 a giugno 2018, ha abitato in un appartamento a Fiumicino;
21. Vero che la IG.ra , da giugno 2018, lavora a tempo indeterminato Controparte_2 presso la compagnia area VU;
22. Vero che la IG.ra ha risieduto, dal luglio 2011 ad oggi, nelle Controparte_2 seguenti città. OM, Milano, Ostia e Fiumicino;
Si indicano a testimoni su detti capitoli:
• SI.ra FI del IG. (su tutti i capitoli); Controparte_2 Pt_1
• Responsabile Ufficio Personale LI di OM (sui capitoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 22)
• Responsabile Ufficio Personale di VU (sui capitoli 3 e 4 e da 17 a 22)
• Responsabile Ufficio Personale di AI NE (sui capitoli 3 e 4 e da 14 a 16, 22)”.
Per le motivazioni esposte in parte motiva, ove la Corte adita ritenesse di non utilizzare i risultati proposti dal IG. si chiede la rinnovazione della CTU, con Pt_1 sostituzione del consulente, sottoponendo al nuovo CTU il quesito di cui all'udienza del 28 novembre 2019.
IN OGNI CASO: spese, competenze ed onorari di causa, sia di primo grado che di appello, rifusi, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
Nel procedimento n. 2209/2022 R.G.
NEL MERITO: dichiararsi l'inammissibilità anche con riferimento all'orientamento della Suprema Corte in merito al requisito della sinteticità degli atti e/o la infondatezza sia in fatto che in diritto del gravame proposto dal IG. per tutti i Parte_1 motivi esposti nel presente atto con ogni relativa conseguenza.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede di acquisire agli atti il doc. n. 1 formatosi successivamente al giudizio di primo grado al fine di precisare che le retribuzione di pag. 11/24 nel documento acquisito ex art. 210 cpc in primo grado e depositato Controparte_2
CP_ dall' in data 19/12/2019 sono al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali e quindi che la retribuzione corrisponde a meno della metà.
Si chiede il rigetto dell'istanza di rinnovazione della CTU e le altre formulate dal IG. ritenendole del tutto inammissibili, tardive ed in ogni caso generiche, da Pt_1 provarsi documentalmente e comunque inconferenti al fine di decidere.
Spese e competenze di causa del doppio grado interamente rifuse.
Nel procedimento n. 2301/2022 R.G.:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.703/2022 emessa dal Tribunale di Treviso, Giudice Dott.ssa Civiero, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4626/2018, depositata in cancelleria in data 02/05/2022, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“respingersi le richieste così come formulate dall'attore perché infondate in fatto e in diritto ed erroneamente determinate sia nell'ammontare che nell'applicazione temporale – In via subordinata: determinarsi l'onere a carico della convenuta per il godimento del 50% dell'ex domicilio coniugale in comproprietà con il IG. nei Pt_1 periodi illustrati in narrativa nell'ammontare da determinarsi con eligenda CTU.”
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
IN VIA ISTRUTTORIA: occorrendo si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze di cui ai numeri da 1 a 9 capitolate nella II memoria ex art. 183 2 c. cpc con la teste ivi indicata per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del Controparte_2 presente appello.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 4/6/2018 conveniva in giudizio avanti Parte_1 il Tribunale di Treviso l'ex moglie chiedendone la condanna Controparte_1
pag. 12/24 alla corresponsione di un'indennità quantificata nell'importo di € 325,00 per ciascun mese di indebita occupazione, per aver illegittimamente occupato – quantomeno a far data dal raggiungimento dell'autosufficienza economica della FI più piccola , Per_1 con lei convivente – l'immobile in comproprietà tra gli ex coniugi sito in Treviso, via
Pennacchi n. 9 e al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti oltre al rilascio dell'immobile.
In via subordinata, proponeva azione ex art. 2041 cod. civ. in considerazione dell'indebito arricchimento di cui aveva giovato la convenuta e la compensazione tra l'importo così determinato e gli eventuali crediti fatti valere dalla stessa.
Allegava che l'immobile era stato oggetto di assegnazione con la sentenza di separazione n. 382/1991 alla IGnora , in qualità di genitore affidatario dei CP_1 figli all'epoca minorenni, ma che analoga previsione non era contenuta nella sentenza di divorzio del 2009, che si era limitata a riconoscere in capo al l'obbligo di Pt_1 contribuire al mantenimento della FI , divenuta maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente;
ciò nonostante la IGnora aveva CP_1 continuato a risiedere nell'immobile anche dopo il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della FI . Per_1
Si costituiva in giudizio la IGnora , contestando la ricostruzione dei fatti e CP_1 allegando che la FI aveva continuato a risiedere con lei presso l'immobile nei Per_1 periodi in cui non aveva espletato attività lavorativa e, dunque, solo per il periodo successivo al definitivo conseguimento dell'autosufficienza economica della FI le pretese attoree potevano astrattamente trovare accoglimento.
Formulava, poi, in via riconvenzionale domanda di condanna dell'attore al pagamento degli assegni dovuti per la FI (asseritamente non corrisposti dalla data della Per_1 sentenza divorzile) e delle somme versate a titolo di spese straordinarie e oneri condominiali, interamente sostenute dalla IGnora (il cui importo CP_1 complessivo si riservava di quantificare in diverso giudizio).
Espletata CTU volta a quantificare il valore locativo dell'immobile, il Tribunale di
Treviso, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva parzialmente le domande.
Condannava, dunque, a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 un'indennità per l'occupazione dell'immobile in comproprietà pari ad € 19.603,99, oltre pag. 13/24 interessi, nonché l'ulteriore somma mensile di € 338,50 per ogni mese successivo alla pronuncia della sentenza in cui continuerà ad utilizzare in via esclusiva l'immobile o comunque ne impedirà il pari uso.
Condannava ai sensi dell'art. 278 c.p.c. a rimborsare ad Parte_1 CP_1
la quota parte degli oneri e delle spese condominiali di pertinenza dei
[...] comproprietari, nella misura che sarà quantificata in concreto nel corso di eventuale instaurando giudizio.
Rigettava le restanti domande e compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio, ponendo le spese di CTU a carico di entrambe in misura uguale.
Avverso la suddetta pronuncia hanno interposto tempestivo appello, dando vita a distinti procedimenti, successivamente riuniti, sia (quest'ultimo anche Parte_1 proponendo appello incidentale nella causa di appello promossa da Controparte_1
sia
[...] Controparte_1
Veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il 16.4.2024.
Riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 20.5.2025.
2. Preliminarmente sull'inammissibilità dell'appello proposto da Controparte_1
[...]
Nel costituirsi nel giudizio nr.2301/2021 ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. nonché comunque ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Le eccezioni vanno disattese.
Quella di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., ratione temporis vigente, consente al giudice di appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione, che non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c.; dopo l'inizio della trattazione - come ormai avvenuto nel caso di specie - viene meno il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta (Cass. Sez. 1 n. 15786 del 07/06/2021). In altre parole, le norme di cui all'art. 348 bis c.p.c. e all'art 348 ter c.p.c. introducono uno pag. 14/24 strumento di semplificazione ed accelerazione del processo civile tale per cui il superamento dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., udienza che rappresenta il limite temporale per la pronuncia dell'ordinanza-filtro, preclude, già di per sé, l'esame sommario della causa in previsione della ragionevole probabilità di non accoglimento. E la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, unico provvedimento impugnabile per vizi suoi propri e non per il solo fatto del non essere stata adottata la decisione nella forma semplificata (Cass. Sez.
6 - L, n. 37272 del
29/11/2021).
Quella di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello indica i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge che ravvisa nella pronuncia censurata e la rilevanza di tali violazioni, connessa alla conseguente riforma che viene sollecitata.
E, infatti, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un «progetto alternativo di sentenza» essendo richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. Sez. U n. 27199 del 16/11/2017).
3. Ai fini della decisione risulta preferibile un'esposizione unitaria delle tematiche giuridiche affrontate negli appelli principali e incidentale in quanto comuni.
3.1. Indennità di occupazione: spettanza e decorrenza.
Con il primo motivo di appello contesta la decisione di primo Controparte_1 grado nella parte in cui ha ritenuto che l'assegnazione della casa familiare non sia stata pag. 15/24 confermata con la sentenza di divorzio, rilevando come, in quella sede, il Tribunale non si era pronunciato in quanto non aveva chiesto la revoca dell'assegnazione, Pt_1 mentre la , come risulta dalla motivazione della sentenza, aveva chiesto la CP_1 conferma dei provvedimenti presidenziali.
Evidenzia, inoltre, come l'assegnazione della casa familiare sia finalizzata alla tutela dei figli minori o comunque non autosufficienti, come nel caso di , in cui favore era Per_1 stato infatti mantenuto l'assegno di mantenimento.
Contesta, inoltre, la valenza della raccomandata ricevuta in data 22/6/2017, ritenuta dal giudice di prime cure indicativa nel venir meno della tolleranza all'utilizzo dell'immobile, in quanto in quella sede si era limitato a chiedere il pagamento Pt_1 di una somma per l'utilizzo della casa coniugale, senza negare l'utilizzo dell'immobile.
Con il primo motivo di appello principale (analogo al motivo sub E dell'appello incidentale) contesta la decorrenza del diritto di percepire l'indennità Controparte_4 di occupazione, a fronte della natura permanente dell'illecito e dell'individuazione dell'atto interruttivo in data 22.6.2017 con conseguente diritto ad ottenere l'indennità a partire dal 22.6.2012 ovvero dai cinque anni antecedenti la proposizione dell'atto interruttivo, fatti salvi nel termine prescrizionale.
Evidenzia che nella raccomandata del 22.6.2017 lo stesso aveva fatto Pt_1 riferimento a precedenti richieste di corresponsione dell'affitto e produce a tal fine
(allegato H) due missive manoscritte non “allo scopo di retrodatare la decorrenza dell'indennità di occupazione, ma al solo scopo di mostrare al Collegio la veridicità ed
a comprova di quanto già indicato nella raccomandata datata 7 giugno 2017” (pag.15 atto di appello).
In subordine chiede che venga riconosciuta l'indennità quantomeno dal raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di , individuata nel gennaio 2011. Per_1
I motivi sono infondati.
Il giudice di prime cure ha fondato il diritto del quale comproprietario, a Pt_1 ricevere il corrispettivo per il godimento esclusivo dell'immobile sull'insussistenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, sulla quale, in sede di divorzio, nulla era stato previsto, nonostante la FI non fosse ancora Per_1 economicamente autosufficiente. pag. 16/24 La decisione va condivisa a fronte del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui con “la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l'eventuale assegnazione della casa familiare ad uno di loro;
pertanto, il coniuge assegnatario della casa coniugale in sede di separazione, che sia anche comproprietario dell'immobile, qualora la sentenza di divorzio non ne preveda l'assegnazione, non ha più diritto all'utilizzo esclusivo del bene” (Cass. sez. II, 20/03/2025, n.7425).
“Pertanto, anche qualora la sentenza di divorzio non contenga alcuna disposizione al riguardo, il coniuge già assegnatario e comproprietario dell'immobile non ha più diritto all'utilizzazione esclusiva ed i rapporti non possono che essere regolati dalle norme sulla comunione e segnatamente dall'art. 1102 c.c., finché non intervenga una divisione, sia essa consensuale o giudiziale. Ciò soprattutto allorché siano venute meno le ragioni che avevano giustificato l'assegnazione, quali la presenza di un figlio e la necessità di assicurargli la continuità della vita familiare nel luogo in cui si era svolta fino ad allora con la presenza di entrambi i genitori” (Cass. sez. I, 29/01/2009, n.2210).
La sentenza di divorzio pronunciata in data 17.11.2009 non contiene alcuna statuizione in ordine all'assegnazione della casa familiare, nemmeno per relationem, nonostante la situazione di non autosufficienza di , che aveva giustificato il permanere Per_1 dell'assegno di mantenimento.
Dunque, in assenza di una specifica previsione circa la casa familiare nella sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio (la cui diversa determinazione avrebbe dovuto essere sollecitata nell'ambito del giudizio divorzile), deve ritenersi che il diritto de quo fosse automaticamente venuto meno.
Ciò, tuttavia, non implica l'insorgere automatico in favore del comproprietario che non goda del bene del diritto di un'indennità di occupazione per l'uso esclusivo.
Infatti, il godimento dell'immobile da parte della , piena proprietaria CP_1 dell'immobile per la quota del 50%, non comporta di per sé, in assenza di titolo o di prova dell'opposizione del comproprietario, alcun obbligo di corrispondere un'indennità per l'occupazione esclusiva, laddove il comproprietario non abbia manifestato la volontà di godere parimenti del bene o dei suoi frutti. pag. 17/24 E, infatti, "in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne
l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse
l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene" (Cass. sez. II, 18/04/2023, n.10264).
Ciò in quanto, come osservato dal giudice di primo grado, l'art. 1102 cod. civ. non impedisce al comunista di fare un uso esclusivo della cosa comune, ma stigmatizza esclusivamente l'impedimento, da parte di questi, del pari uso, sicchè l'illiceità del comportamento si concretizza esclusivamente ove un comproprietario impedisca all'altro di servirsi del bene a fronte dell'espressa o comunque inequivocabile richiesta da parte di quest'ultimo di usufruire della cosa comune in misura identica.
Tale manifestazione di volontà si rinviene unicamente nella raccomandata del 22.6.2017 laddove richiede espressamente alla di corrispondere un canone di Pt_1 CP_1 affitto di euro 300,00 mensili oltre agli arretrati a partire dal 2011 periodo in cui Per_1 aveva iniziato a lavorare, essendo pacificamente inammissibile (oltre che comunque irrilevante) la produzione documentale effettuata solo in grado di appello sub H (si tratta di due missive manoscritte prive di data certa e anche di prova di spedizione).
Non coglie nel segno, pertanto, l'argomento secondo cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto far decorrere l'indennità quantomeno dal 22.6.2012 essendo maturata solo per il periodo precedente la prescrizione, perché il diritto a ricevere il ristoro per il mancato godimento del bene o dei suoi frutti sorge per il unicamente dal Pt_1
22.6.2017, mentre per il periodo precedente egli non può vantare alcunchè, a prescindere dal momento in cui può dirsi aver acquisito l'autosufficienza Per_1 economica, avendo la esercitato le facoltà connesse al diritto di proprietario CP_1
pag. 18/24 senza negare alcunchè al che non aveva mai rivendicato il pari diritto di Pt_1 godimento.
Il quinto motivo di appello del e l'identico motivo sub F dell'appello Pt_1 incidentale, aventi ad oggetto il momento in cui ha acquisito autosufficienza Per_1 economica, restano assorbiti.
Parimenti i motivi 8 dell'appello e N dell'appello incidentale, che riguardano le Pt_1 richieste istruttorie sulla autosufficienza di , restano assorbiti. Per_1
3.2. Indennità di occupazione: nullità della CTU e quantificazione.
Con il secondo motivo di appello principale (identico al motivo G di appello incidentale) contesta l'adesione del giudice di prime cure alle conclusioni del Pt_1
CTU nonostante le censure svolte all'elaborato peritale in punto di criterio di stima utilizzato e valori comparati e propone la questione della nullità della CTU, per lesione del diritto di difesa sostanzialmente per aver fatto riferimento a fonti di conoscenza non documentate (pagg.34-35 atto di appello).
Sotto quest'ultimo profilo, non si ravvisa alcuna violazione nella misura in cui il CTU ha indicato la fonte del proprio convincimento (l'Agenzia Immobiliare Rovere o l'agenzia Studio Immobiliare Manin), peraltro sempre sottoposta nel corso delle operazioni peritali al contraddittorio delle parti senza che venisse formulato alcun rilievo (si vedano le controdeduzioni del CTU e i chiarimenti del CTU del 20.9.21).
Per il resto va richiamato il principio secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. sez. 1 ordinanza n.
33742 del 16/11/2022).
L'appellante dedica alla critica della CTU 31 pagine dell'atto di appello (da pag.19 a pag.50) e altrettante nell'appello incidentale proponendo metodi di calcolo alternativi e pag. 19/24 altri valori in comparazione, con argomentazioni che si trovano compendiate nei motivi
2 e 3 di appello e H dell'appello incidentale.
Sul punto è sufficiente osservare che si tratta delle medesime osservazioni già formulate in primo grado, che hanno visto il CTU rispondere in sede di relazione peritale, di controdeduzioni e ancora nelle note di chiarimenti depositate il 21.9.2021 e il giudice di primo grado aderirvi in base alla maggiore affidabilità scientifica, tenuto conto che il
CTU ha utilizzato il metodo Market Comparison Approach per la determinazione dei canoni unitari mensili e utilizzato il Sistema Generale di Stima del professor
[...] dell'Università di Palermo e spiegato le ragioni per cui non potevano essere Per_2 accreditati i metodi di calcolo utilizzati da controparte.
L'appello non si confronta con tali argomenti.
Il CTU ha ripetutamente spiegato che il metodo valutativo Market Comparison
Approach è il principale metodo dell'estimo e l'unico scientificamente riconosciuto come analitico per le stime immobiliari proprio in funzione alla relativa facilità di ottenere dati comparabili.
Da pagina 5 a pagina 10 delle controdeduzioni il CTU spiega dettagliatamente le ragioni per cui i metodi alternativi (ri)proposti dall'appellante (canone agevolato, banca dati quotazioni immobiliari, immobiliare.it, omi) non sono utilizzabili.
Il canone locativo è stato calcolato utilizzando 4 contratti d'affitto dall'Agenzia delle
Entrate per appartamenti posti nello stesso stabile (stesso civico e vano scale) acquisiti proprio su richiesta del Marzola, 2 contratti d'affitto registrati, 2 proposte di affitto riscontrate su immobiliare.it.
Il CTU precisa, inoltre, di aver invitato le parti ad indicare dati comparabili in loro possesso ma solo il CTP di parte convenuta aveva dato riscontro;
aveva Pt_1 ricavato altri dati “comparabili” da immobiliare.it. ma solo due di essi potevano ritenersi
“eleggibili” per l'utilizzo nella stima.
Spiega, infatti, il CTU che i valori alternativi proposti dal non indicano il Pt_1 metodo di calcolo delle superfici principali ed accessorie, le caratteristiche quantitative e qualitative eventualmente valorizzate, la metodologia estimativa che sta alla base dei valori unitari indicati, con la conseguenza che i dati forniti dal si sono rivelati Pt_1
pag. 20/24 completamente decontestualizzati e, quindi, inutilizzabili, tenuto conto che la letteratura estimativa vieta l'utilizzo di dati generici e decontestualizzati.
Il metodo di stima utilizzato dal CTU, invece, ha consentito ben 8 comparabili, peraltro accettati da entrambe le parti, come risulta dal Verbale Inizio Operazioni Peritali del giorno 24 Settembre 2020.
Va inoltre considerato – e tale aspetto appare invero assorbente - che con l'atto di citazione in giudizio ha chiesto la condanna al pagamento di una indennità pari Pt_1 ad euro 325,00 mensili - quindi inferiore al valore di euro 338,50 stimato dal CTU geom. e riconosciuto dal giudice di I grado – allegando a tal fine la perizia Tes_1 asseverata di stima elaborata su sua richiesta dall'ing. che stimava, appunto, il Per_3 canone di locazione dell'immobile in oggetto appunto in euro 650,00 mensili (doc.9 fascicolo I grado attore).
Non solo. All'udienza del 9.1.2020 fissata per il conferimento incarico CTU Pt_1 aveva chiesto di aderire alle conclusioni della perizia asseverata dell'ing. (cfr. Per_4 verbale ud.91.2020 “L'avv. Leone preliminarmente chiede al Giudice di valutare la possibilità di aderire alle conclusioni della perizia di parte per ragioni di economia processuale. L'avv.Mazzocco si oppone”).
Lo stesso nella raccomandata del 22.6.2017, aveva richiesto il pagamento di Pt_1 un canone pari ad euro 300,00 mensili (600 euro:2).
Nel corso delle operazioni peritali non si è avvalso di consulente tecnico, Pt_1 nominando come CTP lo stesso legale patrocinante e presentando poi denuncia querela sia nei confronti dell'ing. sia nei confronti del CTU. Per_4
Si legge nei chiarimenti svolti dal CTU: “tutto il percorso istruttorio della Consulenza
Tecnica è stato un continuo contrappunto alle tesi estimative utilizzate dal sottoscritto che si richiamano sia alla importante scuola estimativa italiana (prof.ri Persona_5
e in particolare), sia agli Standard Internazionali di Persona_6 Persona_7
Valutazione (prof.ri , mato ed Persona_8 Persona_9 Per_10 [...]
) con teorie risibili, raffazzonate ed “accomodate” per sostenere la tesi di Per_11 parte attrice;
il non aver nominato un proprio tecnico esperto ha ulteriormente aggravato l'attività consulenziale”.
pag. 21/24 Dunque, rispetto ad una CTU che ha riconosciuto un valore locativo in misura addirittura superiore a quanto richiesto dal e nel corso della quale è sempre Pt_1 stata garantita la pienezza del contraddittorio, le osservazioni mosse dall'appellante appaiono ripetitive, prive di supporto scientifico e strumentali.
La congruità del canone stimato dal CTU trova riscontro proprio nelle stesse allegazioni dell'appellante che ha chiesto sia in via stragiudiziale (raccomandata del 22.6.2017) sia con l'atto introduttivo del giudizio un importo inferiore e che ha prodotto una valutazione tecnica (la perizia asseverata dell'ing. con valori in linea (anzi Per_3 leggermente inferiori) con quelli stimati con analoga metodologia scientifica dal CTU geom. Tes_1
Infine, anche la ha chiesto la rideterminazione dell'indennità con nuova CP_1
CTU (motivo sub 2), senza tuttavia spiegare le ragioni del richiesto rinnovo, se non facendo generico riferimento alle osservazioni del CTP, cui però il CTU ha puntualmente risposto in sede di controdeduzioni (pagg.11-13) e la parte non offre spunti per rimetterle in discussione.
I motivi di appello sul punto non meritano, dunque, accoglimento.
I motivi 7 dell'appello e M dell'appello incidentale, che riguardano il rinnovo Pt_1 della CTU, restano assorbiti.
3.3.Danno non patrimoniale.
Con il quarto motivo di appello (coincidente con il motivo I di appello incidentale)
l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia riconosciuto ex art. 2059
c.c. un danno non patrimoniale collegato alla illegittima occupazione al fine di personalizzare il risarcimento e che viene quantificato in euro 5000,00.
Il motivo è infondato.
Il giudice ha rigettato la domanda sulla base della carenza di allegazione e prova dei concreti pregiudizi non patrimoniali subiti in conseguenza dell'illegittima occupazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli già ristorati con l'indennità di occupazione riconosciuta.
L'appello fa leva sul concetto del danno in re ipsa e sul fatto che è stato privato Pt_1 della possibilità di godere e fruire dell'immobile nonostante la richiesta formulata con la raccomandata del 22.6.2017. pag. 22/24 Tuttavia, la tesi del danno in re ipsa nel caso di occupazione senza titolo è stata superata e riperimetrata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la 15 novembre 2022 n.
33645 come "danno presunto" o "danno normale", con conseguente onere per la parte che propone la domanda risarcitoria di allegare l'elemento costitutivo del danno risarcibile.
L'unico aspetto che l'appellante ha allegato e continua ad allegare è quello relativo al mancato godimento del bene, che ha già trovato ristoro con il riconoscimento dell'indennità di occupazione.
Nulla viene allegato con riferimento a pregiudizi diversi e ulteriori che possano portare al riconoscimento di ulteriori voci di danno.
4. La mancata partecipazione alla mediazione.
Con il sesto motivo di appello principale e il motivo I dell'appello incidentale, Pt_1 chiede che vengano adottati i provvedimenti di cui all'art. 8 D.lgs.28/2010 per mancata partecipazione della alla mediazione. CP_1
Il motivo è infondato.
Come correttamente osservato anche dal giudice di primo grado, rispetto agli argomenti di prova da trarre dalla mancata partecipazione in assenza di giustificato motivo, ex art. 116 co. 2 c.p.c., le domande accolte hanno trovato autonomo fondamento, mentre rispetto a quelle rigettate non sono ravvisabili argomenti di prova diversi e ulteriori, tenuto conto che, per quel che rileva in questa sede (non essendo stata impugnata la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di rilascio dell'immobile), osta al risarcimento del danno non patrimoniale l'assoluta indeterminatezza della domanda, che sconta, prima della prova, la mancata allegazione a monte.
La sanzione economica è esclusa non vertendosi nelle ipotesi di cui all'art. 5 D. Lgs.
28/2010 (che individua le ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege, mediazione ex officio iudicis e mediazione “concordata”).
5. Regolamentazione delle spese.
Considerata l'integrale conferma della sentenza di primo grado, le spese di lite vanno regolamentate sulla base del principio espresso dalle SU 32061/2022 secondo cui la reciproca soccombenza è “configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di
pag. 23/24 domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”.
Le spese vanno, dunque, integralmente compensate anche in grado di appello tenuto conto del rigetto di entrambi gli appelli e dell'appello incidentale, dunque, della soccombenza reciproca.
Ciò comporta l'assorbimento del motivo di appello 1b di Controparte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e e l'appello Parte_1 Controparte_1 incidentale proposto da e conferma la sentenza emessa dal Tribunale Parte_1 di Tribunale di Treviso n. 703/2022 pubbl. il 02/05/2022.
2) compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio.
3) e sono obbligati a versare un ulteriore Parte_1 Controparte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConIGlio del 21.05.2025.
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 24/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2209/2022 (porta unito il nr.2301/2022)
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon ConIGliere
Dott. Elena Garbo ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte al ruolo generale dell'anno 2022
Nr.2209/2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
Rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Leone giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
APPELLATA rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Maccari come da mandato a margine della comparsa di risposta in primo grado
E
Nr.2301/2022 promossa da
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Maccari come da mandato a margine della comparsa di risposta in primo grado
CONTRO (C.F. ) Parte_1 C.F._1
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Leone giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso n. 703/2022 pubbl. il 02/05/2022
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
Per la causa n. 2209/2022 R.G.: in riforma parziale della Sentenza n. 703/2022 pubbl. il 02/05/2022 - Repert. n.
1471/2022 del 02/05/2022 (All. C) – resa a conclusione del procedimento RG n.
4626/2018 del Tribunale di Treviso – Giudice dott.ssa Giulia Civiero,
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE
1. Per le motivazioni addotte ed in riforma parziale della sentenza de qua, accertare/dichiarare l'occupazione illegittima della quota del 50% di proprietà del IG. dell'immobile de quo a decorrere dal ricevimento della raccomandata del Pt_1
07.06.2017 o dalla diversa data maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provata o, in subordine, di giustizia;
2. Accertare, anche per tramite di CTU rinnovata o sulla base dei criteri alternativi proposti dal IG. che l'indennità di occupazione dell'immobile de quo è pari ad Pt_1
€ 1.214,02 al mese in linea capitale o la diversa somma maggiore o minore che risulterà provata;
3. Conseguentemente, condannare controparte alla corresponsione del 50% della suddetta indennità di illegittima occupazione del detto compendio, pari ad € 607,01 al mese in linea capitale (metà della media ponderata di € 1.214,02) o la somma maggiore o minore che risulterà provata o determinata anche a seguito di rinnovazione della CTU, cui la IG.ra dovrà essere condannata al pagamento dal ricevimento della CP_1 detta raccomandata fino all'effettiva liberazione dell'immobile, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
pag. 2/24 4. Inoltre, si chiede che la Corte, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanni la IG.ra al pagamento in favore del IG. dei seguenti importi per CP_1 Pt_1 ogni anno dal 07 giugno 2012 ad oggi, o dalle diverse date maggiori o minori che risulteranno provate
- Per il 2012 (da giugno a dicembre) € 3.810,84
- Per il 2013 (intero) € 6.032,24
- Per il 2014 (intero) € 6.594,48
- Per il 2015 (intero) € 6.583,56
- Per il 2016 (intero) € 6.578,11
- Per il 2017 (intero) € 6.653,71
- Per il 2018 (intero) € 6.723,41
- Per il 2019 (intero) € 6.753,99
- Per il 2020 (intero) € 6.740,45
- Per il 2021 (intero) € 6.864,39
- Per il 2022 (da gennaio a aprile) € 2.393,49
o agli importi maggiori o minori che risulteranno provati o determinati anche in seguito di rinnovazione della CTU, il tutto oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo:
5. Inoltre, condannare la IG.ra al risarcimento del danno non patrimoniale, CP_1 ex art. 2059 c.c. in combinato con gli artt. 2, 42 Cost., quantificato prudenzialmente in €
5.000,00 o nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provata o, in subordine, di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Ove non sia possibile accertare nel suo preciso ammontare detto danno, si chiede al Giudice adito di ricorrere alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
6. Accertare il comportamento della IG.ra che, benché diffidata e benché CP_1 invitata alla mediazione, ha continuato ad aggravare la posizione del IG. Pt_1 notificando precetti e pignoramento mobiliare presso terzi, bloccando il conto corrente del IG. e la sua pensione e mai riconoscendo la legittimità delle richieste Pt_1 economiche dell'ex marito, come descritte e quantificate in atto di citazione di appello, né in tutto né in parte.
7. Conseguentemente, condannare la IG.ra al risarcimento del danno non CP_1
pag. 3/24 patrimoniale, ex art. 2059 c.c. in combinato con gli artt. 2, 42 Cost., quantificato prudenzialmente in € 5.000,00 o nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provata o, in subordine, di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo. Ove non sia possibile accertare nel suo preciso ammontare detto danno, si chiede al Giudice adito di ricorrere alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
8. Conseguentemente riformarsi la sentenza de qua, nella parte relativa alla compensazione delle spese.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento totale o parziale delle domande precedenti:
1. Condannare controparte alla corresponsione dell'indennità di occupazione illegittima, pari ad € 607,01 al mese (per l'anno 2022) dall'indipendenza economica della FI
, vale a dire dal gennaio 2011 ad oggi (o dalla diversa data precedente o Per_1 successiva che risulterà provata in corso di causa), pari ad € 73.954,38 in linea capitale, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna scadenza al saldo [Mesi 141 (dal gennaio 2011 ad oggi)], o della diversa somma maggiore o minore che l'Ill.ma Corte adita riterrà provata o, in subordine, di giustizia, anche in considerazione ed in conseguenza della diversa e/o accertanda data iniziale, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito stabilirà;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Accertato e/o dichiarato l'ingiusto arricchimento conseguito da controparte, per i motivi esposti, condannare la IG.ra a corrispondere ex art. 2041 c.c. la somma di € CP_1
31.525,00 in linea capitale, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna scadenza al saldo
[Mesi 97 (dal 18.05.2010 ad oggi) per € 607,01], o della diversa somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provata o, in subordine, di giustizia, anche in considerazione ed in conseguenza della diversa e accertanda data iniziale, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito stabilirà.
IN VIA ISTRUTTORIA
Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., assumere i mezzi di prova di cui alle istanze istruttorie rimaste disattese nel corso del giudizio di primo grado, che vengono qui richiamate e da intendersi come parte integrante del presente atto: pag. 4/24 “Si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli, con i testi indicati di seguito:
1. Vero che la IG.ra si è laureata in lingue presso l'Università di Padova Controparte_2 nella sessione autunnale del 2010;
2. Vero che la IG.ra , dal gennaio 2011, ha seguito uno stage come Controparte_2 hostess;
3. Vero che la IG.ra svolge, da luglio 2011 ad oggi, l'attività di Controparte_2 assistente di volo;
4. Vero che, come da doc. 13 – pag. 26 che si rammostra al teste, l'assistente di volo ha l'obbligo del domicilio entro 50 km dal comune dove è collocata la base di servizio;
5. Vero che l'assistente di volo, come da doc. 14 (da pag. 9 a pag. 11) che si rammostra al teste, percepisce come stipendio circa € 1.000,00 al mese;
6. Vero che lo stipendio della IG.ra si compone delle voci di Stipendio Controparte_2 base, di indennità di volo minima garantita, di indennità di volo oltre 30^ ora e di indennità di volo giornaliera, come da doc. 14, che si rammostra la teste;
7. Vero che la IG.ra ha percepito da luglio 2011 fino al giugno 2018 la Controparte_2 somma media di € 1.000,00 mensili;
8. Vero che la IG.ra , da luglio 2011 all'ottobre 2011, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area LI;
9. Vero che, in detto periodo, la IG.ra ha risieduto in altra abitazione Controparte_2 fuori dall'appartamento per cui è causa;
10. Vero che la IG.ra , nel periodo da luglio 2011 ad ottobre 2011, ha Controparte_2 abitato in un appartamento in provincia di OM;
11. Vero che la IG.ra , da luglio 2012 a settembre 2012, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area AI NE;
12. Vero che, in detto periodo, la IG.ra ha risieduto in altra abitazione Controparte_2 fuori dall'appartamento per cui è causa;
13. Vero che la IG.ra , nel periodo da luglio 2012 a settembre 2012, ha Controparte_2 abitato in un appartamento in provincia di Milano;
14. Vero che la IG.ra , dal giugno 2013 al dicembre 2015, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area Volotea;
pag. 5/24 15. Vero che, in detto periodo, la IG.ra ha risieduto in altra abitazione Controparte_2 fuori dall'appartamento per cui è causa;
16. Vero che la IG.ra , nel periodo dal giugno 2013 al dicembre 2015, Controparte_2 ha abitato in un appartamento ad Ostia;
17. Vero che la IG.ra , da marzo 2016 a ottobre 2016, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area VU;
18. Vero che la IG.ra , da dicembre 2016 a giugno 2018, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area VU;
19. Vero che, da marzo 2016 a ottobre 2016 e da dicembre 2016 a giugno 2018, la IG.ra ha risieduto in altra abitazione fuori dall'appartamento per cui è causa;
Controparte_2
20. Vero che la IG.ra , nel periodo da marzo 2016 a ottobre 2016 e da Controparte_2 dicembre 2016 a giugno 2018, ha abitato in un appartamento a Fiumicino;
21. Vero che la IG.ra , da giugno 2018, lavora a tempo indeterminato Controparte_2 presso la compagnia area VU;
22. Vero che la IG.ra ha risieduto, dal luglio 2011 ad oggi, nelle Controparte_2 seguenti città. OM, Milano, Ostia e Fiumicino;
Si indicano a testimoni su detti capitoli:
• SI.ra FI del IG. (su tutti i capitoli); Controparte_2 Pt_1
• Responsabile Ufficio Personale LI di OM (sui capitoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 22)
• Responsabile Ufficio Personale di VU (sui capitoli 3 e 4 e da 17 a 22)
• Responsabile Ufficio Personale di AI NE (sui capitoli 3 e 4 e da 14 a 16, 22)”.
Per le motivazioni esposte in parte motiva, si chiede la rinnovazione della CTU, con sostituzione del consulente, sottoponendo al CTU il quesito di cui all'udienza del 28 novembre 2019.
IN OGNI CASO: spese, competenze ed onorari di causa, sia di primo grado che di appello, totalmente rifusi, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali.
Per la causa n. 2301/2022 R.G.:
1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla IG.ra Controparte_1
per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta con appello
[...] incidentale;
2. Rigettare nel merito il gravame proposto dalla IG.ra perché Controparte_1
pag. 6/24 infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in comparsa di sostituzione e risposta con appello incidentale;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE in riforma parziale della Sentenza n. 703/2022 pubbl. il 02/05/2022 - Repert. n.
1471/2022 del 02/05/2022 (All. C) – resa a conclusione del procedimento RG n.
4626/2018 del Tribunale di Treviso – Giudice dott.ssa Giulia Civiero,
Contrariis reiectis,
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE
1. Per le motivazioni addotte, accertare/dichiarare l'occupazione illegittima della quota del 50% di proprietà del IG. dell'immobile de quo a decorrere dal ricevimento Pt_1 della raccomandata del 07.06.2017 o dalla diversa data maggiore o minore che l'Ill.mo
Giudice adito riterrà provata o, in subordine, di giustizia;
2. Accertare, anche per tramite di CTU rinnovata o sulla base dei criteri alternativi proposti dal IG. che il valore locativo dell'immobile de quo è pari ad € Pt_1
1.214,02 al mese in linea capitale o la diversa somma maggiore o minore che risulterà provata;
3. Conseguentemente, condannare controparte alla corresponsione del 50% della suddetta indennità di illegittima occupazione del detto compendio, pari ad € 607,01 al mese in linea capitale (metà delle media ponderata di € 1.214,02) o la somma maggiore o minore che risulterà provata o determinata anche a seguito di rinnovazione della CTU, cui la IG.ra dovrà essere condannata al pagamento fino all'effettiva CP_1 liberazione dell'immobile, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
4. Inoltre, si chiede che la Corte, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanni la IG.ra al pagamento in favore del IG. dei seguenti importi per CP_1 Pt_1 ogni anno dal 07 giugno 2012 ad oggi, o dalle diverse date maggiori o minori che risulteranno provate
- Per il 2012 (da giugno a dicembre) € 3.810,84
- Per il 2013 (intero) € 6.032,24
- Per il 2014 (intero) € 6.594,48
- Per il 2015 (intero) € 6.583,56 pag. 7/24 - Per il 2016 (intero) € 6.578,11
- Per il 2017 (intero) € 6.653,71
- Per il 2018 (intero) € 6.723,41
- Per il 2019 (intero) € 6.753,99
- Per il 2020 (intero) € 6.740,45
- Per il 2021 (intero) € 6.864,39
- Per il 2022 (da gennaio a aprile) € 2.393,49
o agli importi maggiori o minori che risulteranno provati o determinati anche in seguito di rinnovazione della CTU, il tutto oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo:
5. Inoltre, condannare la IG.ra al risarcimento del danno non patrimoniale, CP_1 ex art. 2059 c.c. in combinato con gli artt. 2, 42 Cost., quantificato prudenzialmente in €
5.000,00 o nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provata o, in subordine, di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo. Ove non sia possibile accertare nel suo preciso ammontare detto danno, si chiede al Giudice adito di ricorrere alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
6. Accertare il comportamento della IG.ra che, benché diffidata e benché CP_1 invitata alla mediazione, ha continuato ad aggravare la posizione del IG. Pt_1 notificando precetti e pignoramento mobiliare presso terzi, bloccando il conto corrente del IG. e la sua pensione e mai riconoscendo la legittimità delle richieste Pt_1 economiche dell'ex marito, come sopra descritte e quantificate, né in tutto né in parte.
7. Conseguentemente, condannare la IG.ra al risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale, ex art. 2059 c.c. in combinato con gli artt. 2, 42 Cost., quantificato prudenzialmente in € 5.000,00 o nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provata o, in subordine, di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Ove non sia possibile accertare nel suo preciso ammontare detto danno, si chiede al Giudice adito di ricorrere alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
8. Conseguentemente riformarsi la sentenza de qua, nella parte relativa alla compensazione delle spese.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento totale o parziale delle pag. 8/24 domande precedenti e/o di mutamento della decorrenza dell'indennità per occupazione illegittima:
1. in riforma parziale della sentenza, si chiede di accertare e/o dichiarare l'indipendenza economica della FI dal gennaio 2011 o dalla diversa data maggiore o minore Per_1 che risulterà provata in corso di causa o, in subordine di giustizia.
2. Conseguentemente, si chiede la condanna di controparte alla corresponsione dell'indennità di occupazione illegittima, pari ad € 607,01 al mese (per l'anno 2022) dall'indipendenza economica della FI, vale a dire dal gennaio 2011 ad oggi (o dalla diversa data precedente o successiva che risulterà provata in corso di causa), pari ad €
73.954,38 in linea capitale, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna scadenza al saldo
[Mesi 141 (dal gennaio 2011 ad oggi)], o della diversa somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provata o, in subordine, di giustizia, anche in considerazione ed in conseguenza della diversa e/o accertanda data iniziale, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito stabilirà e del diverso accertando canone di occupazione.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Accertato e/o dichiarato l'ingiusto arricchimento conseguito da controparte, per i motivi esposti, condannare la IG.ra a corrispondere ex art. 2041 c.c. la somma di € CP_1
31.525,00 in linea capitale, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna scadenza al saldo
[Mesi 97 (dal 18.05.2010 ad oggi) per € 607,01], o della diversa somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà provata o, in subordine, di giustizia, anche in considerazione ed in conseguenza della diversa e accertanda data iniziale, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito stabilirà.
IN VIA ISTRUTTORIA
Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., assumere i mezzi di prova di cui alle istanze istruttorie rimaste disattese nel corso del giudizio di primo grado, che vengono qui richiamate e da intendersi come parte integrante del presente atto:
Si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli, con i testi indicati di seguito:
1. Vero che la IG.ra si è laureata in lingue presso l'Università di Padova Controparte_2 nella sessione autunnale del 2010; pag. 9/24 2. Vero che la IG.ra , dal gennaio 2011, ha seguito uno stage come Controparte_2 hostess;
3. Vero che la IG.ra svolge, da luglio 2011 ad oggi, l'attività di Controparte_2 assistente di volo;
4. Vero che, come da doc. 13 – pag. 26 che si rammostra al teste, l'assistente di volo ha l'obbligo del domicilio entro 50 km dal comune dove è collocata la base di servizio;
5. Vero che l'assistente di volo, come da doc. 14 (da pag. 9 a pag. 11) che si rammostra al teste, percepisce come stipendio circa € 1.000,00 al mese;
6. Vero che lo stipendio della IG.ra si compone delle voci di Stipendio Controparte_2 base, di indennità di volo minima garantita, di indennità di volo oltre 30^ ora e di indennità di volo giornaliera, come da doc. 14, che si rammostra la teste;
7. Vero che la IG.ra ha percepito da luglio 2011 fino al giugno 2018 la Controparte_2 somma media di € 1.000,00 mensili;
8. Vero che la IG.ra , da luglio 2011 all'ottobre 2011, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area LI;
9. Vero che, in detto periodo, la IG.ra ha risieduto in altra abitazione Controparte_2 fuori dall'appartamento per cui è causa;
10. Vero che la IG.ra , nel periodo da luglio 2011 ad ottobre 2011, ha Controparte_2 abitato in un appartamento in provincia di OM;
11. Vero che la IG.ra , da luglio 2012 a settembre 2012, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area AI NE;
12. Vero che, in detto periodo, la IG.ra ha risieduto in altra abitazione Controparte_2 fuori dall'appartamento per cui è causa;
13. Vero che la IG.ra , nel periodo da luglio 2012 a settembre 2012, ha Controparte_2 abitato in un appartamento in provincia di Milano;
14. Vero che la IG.ra , dal giugno 2013 al dicembre 2015, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area Volotea;
15. Vero che, in detto periodo, la IG.ra ha risieduto in altra abitazione Controparte_2 fuori dall'appartamento per cui è causa;
16. Vero che la IG.ra , nel periodo dal giugno 2013 al dicembre 2015, Controparte_2 ha abitato in un appartamento ad Ostia;
pag. 10/24 17. Vero che la IG.ra , da marzo 2016 a ottobre 2016, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area VU;
18. Vero che la IG.ra , da dicembre 2016 a giugno 2018, ha lavorato a Controparte_2 tempo determinato presso la compagnia area VU;
19. Vero che, da marzo 2016 a ottobre 2016 e da dicembre 2016 a giugno 2018, la IG.ra ha risieduto in altra abitazione fuori dall'appartamento per cui è causa;
Controparte_2
20. Vero che la IG.ra , nel periodo da marzo 2016 a ottobre 2016 e da Controparte_2 dicembre 2016 a giugno 2018, ha abitato in un appartamento a Fiumicino;
21. Vero che la IG.ra , da giugno 2018, lavora a tempo indeterminato Controparte_2 presso la compagnia area VU;
22. Vero che la IG.ra ha risieduto, dal luglio 2011 ad oggi, nelle Controparte_2 seguenti città. OM, Milano, Ostia e Fiumicino;
Si indicano a testimoni su detti capitoli:
• SI.ra FI del IG. (su tutti i capitoli); Controparte_2 Pt_1
• Responsabile Ufficio Personale LI di OM (sui capitoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 22)
• Responsabile Ufficio Personale di VU (sui capitoli 3 e 4 e da 17 a 22)
• Responsabile Ufficio Personale di AI NE (sui capitoli 3 e 4 e da 14 a 16, 22)”.
Per le motivazioni esposte in parte motiva, ove la Corte adita ritenesse di non utilizzare i risultati proposti dal IG. si chiede la rinnovazione della CTU, con Pt_1 sostituzione del consulente, sottoponendo al nuovo CTU il quesito di cui all'udienza del 28 novembre 2019.
IN OGNI CASO: spese, competenze ed onorari di causa, sia di primo grado che di appello, rifusi, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
Nel procedimento n. 2209/2022 R.G.
NEL MERITO: dichiararsi l'inammissibilità anche con riferimento all'orientamento della Suprema Corte in merito al requisito della sinteticità degli atti e/o la infondatezza sia in fatto che in diritto del gravame proposto dal IG. per tutti i Parte_1 motivi esposti nel presente atto con ogni relativa conseguenza.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede di acquisire agli atti il doc. n. 1 formatosi successivamente al giudizio di primo grado al fine di precisare che le retribuzione di pag. 11/24 nel documento acquisito ex art. 210 cpc in primo grado e depositato Controparte_2
CP_ dall' in data 19/12/2019 sono al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali e quindi che la retribuzione corrisponde a meno della metà.
Si chiede il rigetto dell'istanza di rinnovazione della CTU e le altre formulate dal IG. ritenendole del tutto inammissibili, tardive ed in ogni caso generiche, da Pt_1 provarsi documentalmente e comunque inconferenti al fine di decidere.
Spese e competenze di causa del doppio grado interamente rifuse.
Nel procedimento n. 2301/2022 R.G.:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.703/2022 emessa dal Tribunale di Treviso, Giudice Dott.ssa Civiero, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4626/2018, depositata in cancelleria in data 02/05/2022, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“respingersi le richieste così come formulate dall'attore perché infondate in fatto e in diritto ed erroneamente determinate sia nell'ammontare che nell'applicazione temporale – In via subordinata: determinarsi l'onere a carico della convenuta per il godimento del 50% dell'ex domicilio coniugale in comproprietà con il IG. nei Pt_1 periodi illustrati in narrativa nell'ammontare da determinarsi con eligenda CTU.”
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
IN VIA ISTRUTTORIA: occorrendo si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze di cui ai numeri da 1 a 9 capitolate nella II memoria ex art. 183 2 c. cpc con la teste ivi indicata per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del Controparte_2 presente appello.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 4/6/2018 conveniva in giudizio avanti Parte_1 il Tribunale di Treviso l'ex moglie chiedendone la condanna Controparte_1
pag. 12/24 alla corresponsione di un'indennità quantificata nell'importo di € 325,00 per ciascun mese di indebita occupazione, per aver illegittimamente occupato – quantomeno a far data dal raggiungimento dell'autosufficienza economica della FI più piccola , Per_1 con lei convivente – l'immobile in comproprietà tra gli ex coniugi sito in Treviso, via
Pennacchi n. 9 e al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti oltre al rilascio dell'immobile.
In via subordinata, proponeva azione ex art. 2041 cod. civ. in considerazione dell'indebito arricchimento di cui aveva giovato la convenuta e la compensazione tra l'importo così determinato e gli eventuali crediti fatti valere dalla stessa.
Allegava che l'immobile era stato oggetto di assegnazione con la sentenza di separazione n. 382/1991 alla IGnora , in qualità di genitore affidatario dei CP_1 figli all'epoca minorenni, ma che analoga previsione non era contenuta nella sentenza di divorzio del 2009, che si era limitata a riconoscere in capo al l'obbligo di Pt_1 contribuire al mantenimento della FI , divenuta maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente;
ciò nonostante la IGnora aveva CP_1 continuato a risiedere nell'immobile anche dopo il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della FI . Per_1
Si costituiva in giudizio la IGnora , contestando la ricostruzione dei fatti e CP_1 allegando che la FI aveva continuato a risiedere con lei presso l'immobile nei Per_1 periodi in cui non aveva espletato attività lavorativa e, dunque, solo per il periodo successivo al definitivo conseguimento dell'autosufficienza economica della FI le pretese attoree potevano astrattamente trovare accoglimento.
Formulava, poi, in via riconvenzionale domanda di condanna dell'attore al pagamento degli assegni dovuti per la FI (asseritamente non corrisposti dalla data della Per_1 sentenza divorzile) e delle somme versate a titolo di spese straordinarie e oneri condominiali, interamente sostenute dalla IGnora (il cui importo CP_1 complessivo si riservava di quantificare in diverso giudizio).
Espletata CTU volta a quantificare il valore locativo dell'immobile, il Tribunale di
Treviso, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva parzialmente le domande.
Condannava, dunque, a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 un'indennità per l'occupazione dell'immobile in comproprietà pari ad € 19.603,99, oltre pag. 13/24 interessi, nonché l'ulteriore somma mensile di € 338,50 per ogni mese successivo alla pronuncia della sentenza in cui continuerà ad utilizzare in via esclusiva l'immobile o comunque ne impedirà il pari uso.
Condannava ai sensi dell'art. 278 c.p.c. a rimborsare ad Parte_1 CP_1
la quota parte degli oneri e delle spese condominiali di pertinenza dei
[...] comproprietari, nella misura che sarà quantificata in concreto nel corso di eventuale instaurando giudizio.
Rigettava le restanti domande e compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio, ponendo le spese di CTU a carico di entrambe in misura uguale.
Avverso la suddetta pronuncia hanno interposto tempestivo appello, dando vita a distinti procedimenti, successivamente riuniti, sia (quest'ultimo anche Parte_1 proponendo appello incidentale nella causa di appello promossa da Controparte_1
sia
[...] Controparte_1
Veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il 16.4.2024.
Riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 20.5.2025.
2. Preliminarmente sull'inammissibilità dell'appello proposto da Controparte_1
[...]
Nel costituirsi nel giudizio nr.2301/2021 ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. nonché comunque ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Le eccezioni vanno disattese.
Quella di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., ratione temporis vigente, consente al giudice di appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione, che non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c.; dopo l'inizio della trattazione - come ormai avvenuto nel caso di specie - viene meno il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta (Cass. Sez. 1 n. 15786 del 07/06/2021). In altre parole, le norme di cui all'art. 348 bis c.p.c. e all'art 348 ter c.p.c. introducono uno pag. 14/24 strumento di semplificazione ed accelerazione del processo civile tale per cui il superamento dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., udienza che rappresenta il limite temporale per la pronuncia dell'ordinanza-filtro, preclude, già di per sé, l'esame sommario della causa in previsione della ragionevole probabilità di non accoglimento. E la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, unico provvedimento impugnabile per vizi suoi propri e non per il solo fatto del non essere stata adottata la decisione nella forma semplificata (Cass. Sez.
6 - L, n. 37272 del
29/11/2021).
Quella di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello indica i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge che ravvisa nella pronuncia censurata e la rilevanza di tali violazioni, connessa alla conseguente riforma che viene sollecitata.
E, infatti, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un «progetto alternativo di sentenza» essendo richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. Sez. U n. 27199 del 16/11/2017).
3. Ai fini della decisione risulta preferibile un'esposizione unitaria delle tematiche giuridiche affrontate negli appelli principali e incidentale in quanto comuni.
3.1. Indennità di occupazione: spettanza e decorrenza.
Con il primo motivo di appello contesta la decisione di primo Controparte_1 grado nella parte in cui ha ritenuto che l'assegnazione della casa familiare non sia stata pag. 15/24 confermata con la sentenza di divorzio, rilevando come, in quella sede, il Tribunale non si era pronunciato in quanto non aveva chiesto la revoca dell'assegnazione, Pt_1 mentre la , come risulta dalla motivazione della sentenza, aveva chiesto la CP_1 conferma dei provvedimenti presidenziali.
Evidenzia, inoltre, come l'assegnazione della casa familiare sia finalizzata alla tutela dei figli minori o comunque non autosufficienti, come nel caso di , in cui favore era Per_1 stato infatti mantenuto l'assegno di mantenimento.
Contesta, inoltre, la valenza della raccomandata ricevuta in data 22/6/2017, ritenuta dal giudice di prime cure indicativa nel venir meno della tolleranza all'utilizzo dell'immobile, in quanto in quella sede si era limitato a chiedere il pagamento Pt_1 di una somma per l'utilizzo della casa coniugale, senza negare l'utilizzo dell'immobile.
Con il primo motivo di appello principale (analogo al motivo sub E dell'appello incidentale) contesta la decorrenza del diritto di percepire l'indennità Controparte_4 di occupazione, a fronte della natura permanente dell'illecito e dell'individuazione dell'atto interruttivo in data 22.6.2017 con conseguente diritto ad ottenere l'indennità a partire dal 22.6.2012 ovvero dai cinque anni antecedenti la proposizione dell'atto interruttivo, fatti salvi nel termine prescrizionale.
Evidenzia che nella raccomandata del 22.6.2017 lo stesso aveva fatto Pt_1 riferimento a precedenti richieste di corresponsione dell'affitto e produce a tal fine
(allegato H) due missive manoscritte non “allo scopo di retrodatare la decorrenza dell'indennità di occupazione, ma al solo scopo di mostrare al Collegio la veridicità ed
a comprova di quanto già indicato nella raccomandata datata 7 giugno 2017” (pag.15 atto di appello).
In subordine chiede che venga riconosciuta l'indennità quantomeno dal raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di , individuata nel gennaio 2011. Per_1
I motivi sono infondati.
Il giudice di prime cure ha fondato il diritto del quale comproprietario, a Pt_1 ricevere il corrispettivo per il godimento esclusivo dell'immobile sull'insussistenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, sulla quale, in sede di divorzio, nulla era stato previsto, nonostante la FI non fosse ancora Per_1 economicamente autosufficiente. pag. 16/24 La decisione va condivisa a fronte del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui con “la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l'eventuale assegnazione della casa familiare ad uno di loro;
pertanto, il coniuge assegnatario della casa coniugale in sede di separazione, che sia anche comproprietario dell'immobile, qualora la sentenza di divorzio non ne preveda l'assegnazione, non ha più diritto all'utilizzo esclusivo del bene” (Cass. sez. II, 20/03/2025, n.7425).
“Pertanto, anche qualora la sentenza di divorzio non contenga alcuna disposizione al riguardo, il coniuge già assegnatario e comproprietario dell'immobile non ha più diritto all'utilizzazione esclusiva ed i rapporti non possono che essere regolati dalle norme sulla comunione e segnatamente dall'art. 1102 c.c., finché non intervenga una divisione, sia essa consensuale o giudiziale. Ciò soprattutto allorché siano venute meno le ragioni che avevano giustificato l'assegnazione, quali la presenza di un figlio e la necessità di assicurargli la continuità della vita familiare nel luogo in cui si era svolta fino ad allora con la presenza di entrambi i genitori” (Cass. sez. I, 29/01/2009, n.2210).
La sentenza di divorzio pronunciata in data 17.11.2009 non contiene alcuna statuizione in ordine all'assegnazione della casa familiare, nemmeno per relationem, nonostante la situazione di non autosufficienza di , che aveva giustificato il permanere Per_1 dell'assegno di mantenimento.
Dunque, in assenza di una specifica previsione circa la casa familiare nella sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio (la cui diversa determinazione avrebbe dovuto essere sollecitata nell'ambito del giudizio divorzile), deve ritenersi che il diritto de quo fosse automaticamente venuto meno.
Ciò, tuttavia, non implica l'insorgere automatico in favore del comproprietario che non goda del bene del diritto di un'indennità di occupazione per l'uso esclusivo.
Infatti, il godimento dell'immobile da parte della , piena proprietaria CP_1 dell'immobile per la quota del 50%, non comporta di per sé, in assenza di titolo o di prova dell'opposizione del comproprietario, alcun obbligo di corrispondere un'indennità per l'occupazione esclusiva, laddove il comproprietario non abbia manifestato la volontà di godere parimenti del bene o dei suoi frutti. pag. 17/24 E, infatti, "in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne
l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse
l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene" (Cass. sez. II, 18/04/2023, n.10264).
Ciò in quanto, come osservato dal giudice di primo grado, l'art. 1102 cod. civ. non impedisce al comunista di fare un uso esclusivo della cosa comune, ma stigmatizza esclusivamente l'impedimento, da parte di questi, del pari uso, sicchè l'illiceità del comportamento si concretizza esclusivamente ove un comproprietario impedisca all'altro di servirsi del bene a fronte dell'espressa o comunque inequivocabile richiesta da parte di quest'ultimo di usufruire della cosa comune in misura identica.
Tale manifestazione di volontà si rinviene unicamente nella raccomandata del 22.6.2017 laddove richiede espressamente alla di corrispondere un canone di Pt_1 CP_1 affitto di euro 300,00 mensili oltre agli arretrati a partire dal 2011 periodo in cui Per_1 aveva iniziato a lavorare, essendo pacificamente inammissibile (oltre che comunque irrilevante) la produzione documentale effettuata solo in grado di appello sub H (si tratta di due missive manoscritte prive di data certa e anche di prova di spedizione).
Non coglie nel segno, pertanto, l'argomento secondo cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto far decorrere l'indennità quantomeno dal 22.6.2012 essendo maturata solo per il periodo precedente la prescrizione, perché il diritto a ricevere il ristoro per il mancato godimento del bene o dei suoi frutti sorge per il unicamente dal Pt_1
22.6.2017, mentre per il periodo precedente egli non può vantare alcunchè, a prescindere dal momento in cui può dirsi aver acquisito l'autosufficienza Per_1 economica, avendo la esercitato le facoltà connesse al diritto di proprietario CP_1
pag. 18/24 senza negare alcunchè al che non aveva mai rivendicato il pari diritto di Pt_1 godimento.
Il quinto motivo di appello del e l'identico motivo sub F dell'appello Pt_1 incidentale, aventi ad oggetto il momento in cui ha acquisito autosufficienza Per_1 economica, restano assorbiti.
Parimenti i motivi 8 dell'appello e N dell'appello incidentale, che riguardano le Pt_1 richieste istruttorie sulla autosufficienza di , restano assorbiti. Per_1
3.2. Indennità di occupazione: nullità della CTU e quantificazione.
Con il secondo motivo di appello principale (identico al motivo G di appello incidentale) contesta l'adesione del giudice di prime cure alle conclusioni del Pt_1
CTU nonostante le censure svolte all'elaborato peritale in punto di criterio di stima utilizzato e valori comparati e propone la questione della nullità della CTU, per lesione del diritto di difesa sostanzialmente per aver fatto riferimento a fonti di conoscenza non documentate (pagg.34-35 atto di appello).
Sotto quest'ultimo profilo, non si ravvisa alcuna violazione nella misura in cui il CTU ha indicato la fonte del proprio convincimento (l'Agenzia Immobiliare Rovere o l'agenzia Studio Immobiliare Manin), peraltro sempre sottoposta nel corso delle operazioni peritali al contraddittorio delle parti senza che venisse formulato alcun rilievo (si vedano le controdeduzioni del CTU e i chiarimenti del CTU del 20.9.21).
Per il resto va richiamato il principio secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. sez. 1 ordinanza n.
33742 del 16/11/2022).
L'appellante dedica alla critica della CTU 31 pagine dell'atto di appello (da pag.19 a pag.50) e altrettante nell'appello incidentale proponendo metodi di calcolo alternativi e pag. 19/24 altri valori in comparazione, con argomentazioni che si trovano compendiate nei motivi
2 e 3 di appello e H dell'appello incidentale.
Sul punto è sufficiente osservare che si tratta delle medesime osservazioni già formulate in primo grado, che hanno visto il CTU rispondere in sede di relazione peritale, di controdeduzioni e ancora nelle note di chiarimenti depositate il 21.9.2021 e il giudice di primo grado aderirvi in base alla maggiore affidabilità scientifica, tenuto conto che il
CTU ha utilizzato il metodo Market Comparison Approach per la determinazione dei canoni unitari mensili e utilizzato il Sistema Generale di Stima del professor
[...] dell'Università di Palermo e spiegato le ragioni per cui non potevano essere Per_2 accreditati i metodi di calcolo utilizzati da controparte.
L'appello non si confronta con tali argomenti.
Il CTU ha ripetutamente spiegato che il metodo valutativo Market Comparison
Approach è il principale metodo dell'estimo e l'unico scientificamente riconosciuto come analitico per le stime immobiliari proprio in funzione alla relativa facilità di ottenere dati comparabili.
Da pagina 5 a pagina 10 delle controdeduzioni il CTU spiega dettagliatamente le ragioni per cui i metodi alternativi (ri)proposti dall'appellante (canone agevolato, banca dati quotazioni immobiliari, immobiliare.it, omi) non sono utilizzabili.
Il canone locativo è stato calcolato utilizzando 4 contratti d'affitto dall'Agenzia delle
Entrate per appartamenti posti nello stesso stabile (stesso civico e vano scale) acquisiti proprio su richiesta del Marzola, 2 contratti d'affitto registrati, 2 proposte di affitto riscontrate su immobiliare.it.
Il CTU precisa, inoltre, di aver invitato le parti ad indicare dati comparabili in loro possesso ma solo il CTP di parte convenuta aveva dato riscontro;
aveva Pt_1 ricavato altri dati “comparabili” da immobiliare.it. ma solo due di essi potevano ritenersi
“eleggibili” per l'utilizzo nella stima.
Spiega, infatti, il CTU che i valori alternativi proposti dal non indicano il Pt_1 metodo di calcolo delle superfici principali ed accessorie, le caratteristiche quantitative e qualitative eventualmente valorizzate, la metodologia estimativa che sta alla base dei valori unitari indicati, con la conseguenza che i dati forniti dal si sono rivelati Pt_1
pag. 20/24 completamente decontestualizzati e, quindi, inutilizzabili, tenuto conto che la letteratura estimativa vieta l'utilizzo di dati generici e decontestualizzati.
Il metodo di stima utilizzato dal CTU, invece, ha consentito ben 8 comparabili, peraltro accettati da entrambe le parti, come risulta dal Verbale Inizio Operazioni Peritali del giorno 24 Settembre 2020.
Va inoltre considerato – e tale aspetto appare invero assorbente - che con l'atto di citazione in giudizio ha chiesto la condanna al pagamento di una indennità pari Pt_1 ad euro 325,00 mensili - quindi inferiore al valore di euro 338,50 stimato dal CTU geom. e riconosciuto dal giudice di I grado – allegando a tal fine la perizia Tes_1 asseverata di stima elaborata su sua richiesta dall'ing. che stimava, appunto, il Per_3 canone di locazione dell'immobile in oggetto appunto in euro 650,00 mensili (doc.9 fascicolo I grado attore).
Non solo. All'udienza del 9.1.2020 fissata per il conferimento incarico CTU Pt_1 aveva chiesto di aderire alle conclusioni della perizia asseverata dell'ing. (cfr. Per_4 verbale ud.91.2020 “L'avv. Leone preliminarmente chiede al Giudice di valutare la possibilità di aderire alle conclusioni della perizia di parte per ragioni di economia processuale. L'avv.Mazzocco si oppone”).
Lo stesso nella raccomandata del 22.6.2017, aveva richiesto il pagamento di Pt_1 un canone pari ad euro 300,00 mensili (600 euro:2).
Nel corso delle operazioni peritali non si è avvalso di consulente tecnico, Pt_1 nominando come CTP lo stesso legale patrocinante e presentando poi denuncia querela sia nei confronti dell'ing. sia nei confronti del CTU. Per_4
Si legge nei chiarimenti svolti dal CTU: “tutto il percorso istruttorio della Consulenza
Tecnica è stato un continuo contrappunto alle tesi estimative utilizzate dal sottoscritto che si richiamano sia alla importante scuola estimativa italiana (prof.ri Persona_5
e in particolare), sia agli Standard Internazionali di Persona_6 Persona_7
Valutazione (prof.ri , mato ed Persona_8 Persona_9 Per_10 [...]
) con teorie risibili, raffazzonate ed “accomodate” per sostenere la tesi di Per_11 parte attrice;
il non aver nominato un proprio tecnico esperto ha ulteriormente aggravato l'attività consulenziale”.
pag. 21/24 Dunque, rispetto ad una CTU che ha riconosciuto un valore locativo in misura addirittura superiore a quanto richiesto dal e nel corso della quale è sempre Pt_1 stata garantita la pienezza del contraddittorio, le osservazioni mosse dall'appellante appaiono ripetitive, prive di supporto scientifico e strumentali.
La congruità del canone stimato dal CTU trova riscontro proprio nelle stesse allegazioni dell'appellante che ha chiesto sia in via stragiudiziale (raccomandata del 22.6.2017) sia con l'atto introduttivo del giudizio un importo inferiore e che ha prodotto una valutazione tecnica (la perizia asseverata dell'ing. con valori in linea (anzi Per_3 leggermente inferiori) con quelli stimati con analoga metodologia scientifica dal CTU geom. Tes_1
Infine, anche la ha chiesto la rideterminazione dell'indennità con nuova CP_1
CTU (motivo sub 2), senza tuttavia spiegare le ragioni del richiesto rinnovo, se non facendo generico riferimento alle osservazioni del CTP, cui però il CTU ha puntualmente risposto in sede di controdeduzioni (pagg.11-13) e la parte non offre spunti per rimetterle in discussione.
I motivi di appello sul punto non meritano, dunque, accoglimento.
I motivi 7 dell'appello e M dell'appello incidentale, che riguardano il rinnovo Pt_1 della CTU, restano assorbiti.
3.3.Danno non patrimoniale.
Con il quarto motivo di appello (coincidente con il motivo I di appello incidentale)
l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia riconosciuto ex art. 2059
c.c. un danno non patrimoniale collegato alla illegittima occupazione al fine di personalizzare il risarcimento e che viene quantificato in euro 5000,00.
Il motivo è infondato.
Il giudice ha rigettato la domanda sulla base della carenza di allegazione e prova dei concreti pregiudizi non patrimoniali subiti in conseguenza dell'illegittima occupazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli già ristorati con l'indennità di occupazione riconosciuta.
L'appello fa leva sul concetto del danno in re ipsa e sul fatto che è stato privato Pt_1 della possibilità di godere e fruire dell'immobile nonostante la richiesta formulata con la raccomandata del 22.6.2017. pag. 22/24 Tuttavia, la tesi del danno in re ipsa nel caso di occupazione senza titolo è stata superata e riperimetrata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la 15 novembre 2022 n.
33645 come "danno presunto" o "danno normale", con conseguente onere per la parte che propone la domanda risarcitoria di allegare l'elemento costitutivo del danno risarcibile.
L'unico aspetto che l'appellante ha allegato e continua ad allegare è quello relativo al mancato godimento del bene, che ha già trovato ristoro con il riconoscimento dell'indennità di occupazione.
Nulla viene allegato con riferimento a pregiudizi diversi e ulteriori che possano portare al riconoscimento di ulteriori voci di danno.
4. La mancata partecipazione alla mediazione.
Con il sesto motivo di appello principale e il motivo I dell'appello incidentale, Pt_1 chiede che vengano adottati i provvedimenti di cui all'art. 8 D.lgs.28/2010 per mancata partecipazione della alla mediazione. CP_1
Il motivo è infondato.
Come correttamente osservato anche dal giudice di primo grado, rispetto agli argomenti di prova da trarre dalla mancata partecipazione in assenza di giustificato motivo, ex art. 116 co. 2 c.p.c., le domande accolte hanno trovato autonomo fondamento, mentre rispetto a quelle rigettate non sono ravvisabili argomenti di prova diversi e ulteriori, tenuto conto che, per quel che rileva in questa sede (non essendo stata impugnata la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di rilascio dell'immobile), osta al risarcimento del danno non patrimoniale l'assoluta indeterminatezza della domanda, che sconta, prima della prova, la mancata allegazione a monte.
La sanzione economica è esclusa non vertendosi nelle ipotesi di cui all'art. 5 D. Lgs.
28/2010 (che individua le ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege, mediazione ex officio iudicis e mediazione “concordata”).
5. Regolamentazione delle spese.
Considerata l'integrale conferma della sentenza di primo grado, le spese di lite vanno regolamentate sulla base del principio espresso dalle SU 32061/2022 secondo cui la reciproca soccombenza è “configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di
pag. 23/24 domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”.
Le spese vanno, dunque, integralmente compensate anche in grado di appello tenuto conto del rigetto di entrambi gli appelli e dell'appello incidentale, dunque, della soccombenza reciproca.
Ciò comporta l'assorbimento del motivo di appello 1b di Controparte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e e l'appello Parte_1 Controparte_1 incidentale proposto da e conferma la sentenza emessa dal Tribunale Parte_1 di Tribunale di Treviso n. 703/2022 pubbl. il 02/05/2022.
2) compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio.
3) e sono obbligati a versare un ulteriore Parte_1 Controparte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConIGlio del 21.05.2025.
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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